Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
enea57 ha scritto:risposta inps Siracusa
con la rata di ottobre pagheremo il rimborso Irpef /730
saluti a tutti
Non ti fidare anche a me Inps disse pagheremo ad agosto- poi a settembre adesso mi ha risposto a ottobre-
Ma io per fregarli ho fatto il 730 integrativo senza sostituto di imposta cosi mi paga agenzia delle entrate e magari poi anche l'Inps-
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
sarebbe il colmo.
mi hanno risposto tramite pec è direttamente la responsabile dell'ufficio.
Aspetterò fino a giorno 16 se non vedrò nulla,
andrò direttamente a fare casino.
ciao a tutti
mi hanno risposto tramite pec è direttamente la responsabile dell'ufficio.
Aspetterò fino a giorno 16 se non vedrò nulla,
andrò direttamente a fare casino.
ciao a tutti
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????avt8 ha scritto:enea57 ha scritto:risposta inps Siracusa
con la rata di ottobre pagheremo il rimborso Irpef /730
saluti a tutti
Non ti fidare anche a me Inps disse pagheremo ad agosto- poi a settembre adesso mi ha risposto a ottobre-
Ma io per fregarli ho fatto il 730 integrativo senza sostituto di imposta cosi mi paga agenzia delle entrate e magari poi anche l'Inps-
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
DA FERVICREDO:
Cari soci,
anche a seguito delle nostre richieste circa la mancata corresponsione dei rimborsi 730/2016 da parte dell’Istituto INPS , in data odierna è stato diramato il seguente messaggio.
Vi comunicheremo quanto prima le modalità con qui chiedere rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Un caro saluto.
La Segreteria
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017, n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 questo Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione normativa di cui all’art.1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Bilancio 2017 – in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
In particolare:
- con il messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state chiarite le modalità di rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017, nonché la decorrenza dell’interruzione delle trattenute IRPEF, non più applicabili sui trattamenti pensionistici in oggetto.
- con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state fornite ulteriori istruzioni circa la platea interessata dall’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017.
Ciò premesso, col presente messaggio si precisa che in base al disposto di cui al comma 211 in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CUD/2017.
Il Direttore Generale
Cari soci,
anche a seguito delle nostre richieste circa la mancata corresponsione dei rimborsi 730/2016 da parte dell’Istituto INPS , in data odierna è stato diramato il seguente messaggio.
Vi comunicheremo quanto prima le modalità con qui chiedere rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Un caro saluto.
La Segreteria
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017, n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 questo Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione normativa di cui all’art.1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Bilancio 2017 – in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
In particolare:
- con il messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state chiarite le modalità di rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017, nonché la decorrenza dell’interruzione delle trattenute IRPEF, non più applicabili sui trattamenti pensionistici in oggetto.
- con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state fornite ulteriori istruzioni circa la platea interessata dall’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017.
Ciò premesso, col presente messaggio si precisa che in base al disposto di cui al comma 211 in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CUD/2017.
Il Direttore Generale
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
questo vuol dire che tutti quelli che sono stati rimborsati
devono ritornare i soldi ?
e quelli che non hanno preso ancora i rimborsi ?
Io aspetto la Rata di Ottobre e vediamo cosa succede.
Se l'inps non paga questi soldi che c'è lì da l'agenzia delle Entrate ?
Ciro a questo punto non vale neanche presentare il 730 aggiuntivo come dicevi tu
Misteri Italiani o misteri dell'Inps
devono ritornare i soldi ?
e quelli che non hanno preso ancora i rimborsi ?
Io aspetto la Rata di Ottobre e vediamo cosa succede.
Se l'inps non paga questi soldi che c'è lì da l'agenzia delle Entrate ?
Ciro a questo punto non vale neanche presentare il 730 aggiuntivo come dicevi tu
Misteri Italiani o misteri dell'Inps
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
enea57 ha scritto:questo vuol dire che tutti quelli che sono stati rimborsati
devono ritornare i soldi ?
e quelli che non hanno preso ancora i rimborsi ?
Io aspetto la Rata di Ottobre e vediamo cosa succede.
Se l'inps non paga questi soldi che c'è lì da l'agenzia delle Entrate ?
Ciro a questo punto non vale neanche presentare il 730 aggiuntivo come dicevi tu
Misteri Italiani o misteri dell'Inps
no fai il 730 integrato senza indicare il sostituto di imposta-vai dove hai fatto il 730 e gli dici di reinviarlo senza sostituto di imposta
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
avt8 ha scritto:DA FERVICREDO:
Cari soci,
anche a seguito delle nostre richieste circa la mancata corresponsione dei rimborsi 730/2016 da parte dell’Istituto INPS , in data odierna è stato diramato il seguente messaggio.
Vi comunicheremo quanto prima le modalità con qui chiedere rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Un caro saluto.
La Segreteria
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Con messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017, n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 questo Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione della disposizione normativa di cui all’art.1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Bilancio 2017 – in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.
In particolare:
- con il messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state chiarite le modalità di rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017, nonché la decorrenza dell’interruzione delle trattenute IRPEF, non più applicabili sui trattamenti pensionistici in oggetto.
- con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state fornite ulteriori istruzioni circa la platea interessata dall’esenzione fiscale di cui all’art. 1, comma 211, della legge di Bilancio 2017.
Ciò premesso, col presente messaggio si precisa che in base al disposto di cui al comma 211 in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.
Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo Istituto non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CUD/2017.
Il Direttore Generale
Quanto sopra scritto confermato da Inps con messaggio nr.3505 dell'8 settembre 2017-
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
Inviato 730 integrato senza sostituto di imposta- contattato agenzia entrate ha risposto che dicembre massimo gennaio avrò rimborso irpef- 730-Zenmonk ha scritto:Non potevano scegliere data migliore per il messaggio: casino totale
Ricordatevi che quando andate al Caf per il 730 integrato vi deve dare un modulo compilato con IBAN, occorre firmarlo e portarlo a qualsiasi agenzia delle entrate-
Se invece siete registrati sul sito dell'agenzia Fisco on Line, potete via web inviare iban per accredito rimborsi-Infatti io avendo fatto la registrazione nel 2016 per altri rimborsi, il codice Iban essendo lo stesso,non dovrò portare nulla all'agenzia-
Per la registrazione occorre iscriversi ed aspettare che l'agenzia delle entrate vi manda il PIN-
Le prime 3 lettere via e-mail e le successive a mezzo posta ordinaria-
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
a me l'inps di zona mi aveva detto che avrebbe pagato a ottobre e poi nello stesso giorno della pensione di settembre ho trovato una misteriosa somma aggiuntiva pagata a parte con la stessa causale pensione. A sto punto sono nella confusione piu' totale: mi hanno pagato il rimborso irpef del 730? mi hanno invece restituito le addizionali irpef che avevano riscosso come sostituto di imposta? altro? boh
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
buongiorno a tutti
Zen penso che siano i soldi del rimborso irpef comunale e regionali anche a me li hanno dato con la voce pensione .
eventualmente confronta la somma con il rimborso del 730 .
Ciro ma il caf il modello 730 aggiuntivo lo deve mandare all'inps o all'Agenzia delle Entrate?
Zen penso che siano i soldi del rimborso irpef comunale e regionali anche a me li hanno dato con la voce pensione .
eventualmente confronta la somma con il rimborso del 730 .
Ciro ma il caf il modello 730 aggiuntivo lo deve mandare all'inps o all'Agenzia delle Entrate?
Re: Niente rimborso irpef 730/2017 per le vittime del dovere
enea57 ha scritto:buongiorno a tutti
Zen penso che siano i soldi del rimborso irpef comunale e regionali anche a me li hanno dato con la voce pensione .
eventualmente confronta la somma con il rimborso del 730 .
Ciro ma il caf il modello 730 aggiuntivo lo deve mandare all'inps o all'Agenzia delle Entrate?
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