congedato dopo 8 anni di servizio

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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domenica
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congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da domenica »

salve a tutti avrei un bel problema da esporre e spero che qualcuno possa incoraggiarmi un po,8 anni fa vengo condannato secondo l'articolo 62 n4 cp e il mio avvocato ha chiuso il tutto patteggiando.subito dopo quando ancora la causa era ininiata faccio domanda per arruolarmi come vfa vinco il concorso e faccio 1 anno piu 6 mesi di rafferma e dopo vado in congedo nel frattempo provo vfp1 in marina vengo escluso e subito dopo lo provo in esercito dove risulto vincitore e trascorro un anno di servizio a firenze nel frattempo mi arriva a casa una condanna da parte del tribunale militare di taranto secondo l'articolo 483 c.p.(per quanto avevo dichiarato di non avere carichi pendenti),termino l'anno e faccio domandina per passare come volontario ferma prefissata di 4 anni nella marina faccio tutto l'iter concorsuale e vinco il concorso.(faccio 6 mesi di corso classificandomi 3 in graduatoria)passati questi 4 anni faccio domandina di rafferma e domandina per partecipare al corso per passare effettivo,nel frattempo mi arriva la convocazione per andare a fare il corso di specializzazione per sottocapi in servizio permanente.Mentre mi trovavo a taranto il 2 ottobre termine di fine ferma mi arriva il foglio dove ero stato accettato per la rafferma di 2 anni e continuo il corso fino a dicembre(supero il corso classificandomi 5 in graduatoria) dove successivamente vengo destinato in un'unità navale a la spezia.Vengo designato a frequentare un altro corso di specializzazione che lo supero con un bel voto(24/30).successivamente giorno 28/02/2012 mi arrica a casa una raccomandata da parte del ministero della difesa che riporta:
-si comunica che la domanda di partecipazione all'immissione in oggetto non puo essere accolta in quanto ,dalla documentazione in atti,risulta che ella è stata condannata per delitto non colposo di cui all'articolo 483 c.p. ed è pertanto carente del requisito previsto al paragrafo 3.
Fino al 2 marzo quando mi arriva a bordo un messaggio che riportava:
-il militare in questione è stato escluso dal concorso per la 2 immissione 2011 nel ruolo dei volontari in servizio permanente per assenza del requisito previsto dal.......
-pertanto poichè possono presentare domanda di rafferma biennale (questo messaggio 5 mesi dopo che mi era stata accettata la rafferma)i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente in graduatoria per l'immissione nei ruoli del servizio permanente,il sc ______ è collocato in congedo dalla data di scadenza della ferma quadriennale 2 ottobre 2011
-il periodo di servizio svolto dalla predetta data di scadenza della ferma alla data di partecipazione del presente provvedimento è considerato servizio di fatto.

Spero che lei avvocato possa darmi delle speranza dopo tutta questa vicenda anche perche non so se possa servire a qualcosa ma in questi quasi 8 anni di servizio sono sempre stato valutato in maniera eccellente,classificato sempre nei primi posti in graduatoria,e sono stato decorato da una quindicina di elogi.
in attesa di risposta mando i miei piu sinceri ringraziamenti


domenica
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da domenica »

Non mi risponde nessuno????
domenica ha scritto:salve a tutti avrei un bel problema da esporre e spero che qualcuno possa incoraggiarmi un po,8 anni fa vengo condannato secondo l'articolo 62 n4 cp e il mio avvocato ha chiuso il tutto patteggiando.subito dopo quando ancora la causa era ininiata faccio domanda per arruolarmi come vfa vinco il concorso e faccio 1 anno piu 6 mesi di rafferma e dopo vado in congedo nel frattempo provo vfp1 in marina vengo escluso e subito dopo lo provo in esercito dove risulto vincitore e trascorro un anno di servizio a firenze nel frattempo mi arriva a casa una condanna da parte del tribunale militare di taranto secondo l'articolo 483 c.p.(per quanto avevo dichiarato di non avere carichi pendenti),termino l'anno e faccio domandina per passare come volontario ferma prefissata di 4 anni nella marina faccio tutto l'iter concorsuale e vinco il concorso.(faccio 6 mesi di corso classificandomi 3 in graduatoria)passati questi 4 anni faccio domandina di rafferma e domandina per partecipare al corso per passare effettivo,nel frattempo mi arriva la convocazione per andare a fare il corso di specializzazione per sottocapi in servizio permanente.Mentre mi trovavo a taranto il 2 ottobre termine di fine ferma mi arriva il foglio dove ero stato accettato per la rafferma di 2 anni e continuo il corso fino a dicembre(supero il corso classificandomi 5 in graduatoria) dove successivamente vengo destinato in un'unità navale a la spezia.Vengo designato a frequentare un altro corso di specializzazione che lo supero con un bel voto(24/30).successivamente giorno 28/02/2012 mi arrica a casa una raccomandata da parte del ministero della difesa che riporta:
-si comunica che la domanda di partecipazione all'immissione in oggetto non puo essere accolta in quanto ,dalla documentazione in atti,risulta che ella è stata condannata per delitto non colposo di cui all'articolo 483 c.p. ed è pertanto carente del requisito previsto al paragrafo 3.
Fino al 2 marzo quando mi arriva a bordo un messaggio che riportava:
-il militare in questione è stato escluso dal concorso per la 2 immissione 2011 nel ruolo dei volontari in servizio permanente per assenza del requisito previsto dal.......
-pertanto poichè possono presentare domanda di rafferma biennale (questo messaggio 5 mesi dopo che mi era stata accettata la rafferma)i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente in graduatoria per l'immissione nei ruoli del servizio permanente,il sc ______ è collocato in congedo dalla data di scadenza della ferma quadriennale 2 ottobre 2011
-il periodo di servizio svolto dalla predetta data di scadenza della ferma alla data di partecipazione del presente provvedimento è considerato servizio di fatto.

Spero che lei avvocato possa darmi delle speranza dopo tutta questa vicenda anche perche non so se possa servire a qualcosa ma in questi quasi 8 anni di servizio sono sempre stato valutato in maniera eccellente,classificato sempre nei primi posti in graduatoria,e sono stato decorato da una quindicina di elogi.
in attesa di risposta mando i miei piu sinceri ringraziamenti
beret

Re: Congedato dopo 6 anni di servizio

Messaggio da beret »

io ho una storia simile alla tua congedato dopo 6 anni di servizio nell'esercito, avevo fatto domanda nel 2005 purtroppo avevo sbagliato il "voto del diploma scuole medie" mettendo "buono" anzichè "sufficiente" art 483 c.p. divenuto esecutivo il 10-2-06, da li sono stato condannato con decreto penale di condanna art 459 c.p.p. con sostituzione in multa sotto la voce P.Q.M. c'erano gli articoli 460 c.p.p. , 163 c.p. e 175 c.p. nel 2006 mi sono arruolato nel 2007 ho fatto il concorso vfp4 vincitore di concorso , ora l'articolo 460c.p.p. al comma 5 dice che nel termine di 2 anni quando dichiara una contravvenzione il reato si estingue di 5 anni quando si tratti di un , stessa cosa scritta nella dichiarazione di estinzione del giudice che ho fatto il 12-11-2012.Nel dicembre 2011 ho cominciato la rafferma ed ho presentato domanda VSP a settembre, sul bando è chiaramente scritto che per gli imputati e condannati non possono presentare domanda, adesso nel 24 ottobre 2012 escluso da concorso ed il 27 nov 2012 vengo congedato e posto in congedo illimitato ... l'amministrazione non accettava il fatto che il decreto potesse essersi estinto ed inoltre voleva la dichiarazione di estinzione del giudice , che sarebbe la cancellazione dal casellario giudiziale .
Ammesso che avrei dovuto cancellare prima il casellario in ogni caso come dice il comma 5 dell'art.460 il reato si è estinto e con esso ogni effetto penale no? sto facendo ricorso al TAR sperando venga accolto, però intanto l'amministrazione mi ha denunciato ancora per l'art 483 c.p. in data 22-08-2011 per aver dichiarato il falso nella domanda della rafferma.Ovvero non aver dichiarato di aver riportato il procedimento penale nei miei confronti.

Non conta quanti elogi abbiamo o il servizio che hai effettuato siamo solo numeri di fronte all'amministrazione militare.
visto che il caso è simile al tuo 6 anni di servizio e poi prosciolto
xshark84
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da xshark84 »

HO BISOGNO DI PARLARE CON TE!! CONTATTAMI..
Sono Michele e la mia email è xshark84@tiscali.it
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Avv. Giorgio Carta
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

purtroppo, avendo lei riportato una condanna per il reato di falso (che è un delitto non colposo), la determinazione del Ministero della difesa è legittima ed anzi vincolata, onde sconsiglio di proporre ricorso al riguardo, giacché sarebbe certamente rigettato.
Mi spiace,
Avv. Giorgio Carta
Antoniogp
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Stessa cosa congedo dopo 7 anni

Messaggio da Antoniogp »

X me situazione simile, reato non colposo da minorenne e dopo ben 7 anni domanda vfp1 vfp4 2 rafferme vfp4 il 1 straordinario vsp svariati elogi e 1 missione, ora si sono svegliati facendomi decadere il concorso vfp4 del 2009. Nn c'è nulla da fare se nasci tondo nn puoi morire quadro. L'unica cosa che ci resta è ambientarci nel civile cercando di non pensare a tutti gli anni di duro addestramento.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Purtroppo, la sua situazione non ha soluzioni.
L'aver riportato condanne per delitti non colposi, infatti, impedisce definitivamente la parteciapzioen ai concorsi del comparto sicurezza e difesa.
Temo, peraltro, che lei, partecipando a svariati concorsi e quindi probabilmente avendo dichiarato più volte di essere incensurato, possa incorrere in altre condanne per falso.
L'unica speranza potrebbe risiedere nell'eventuale riabilitazione delle condanne subite, ma, secondo un certo filone giurisprudenziale, la nemmeno riabilitazione sarebbe idonea a restituire all'interessato la facoltà di partecipare a tali concorsi.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Antoniogp
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da Antoniogp »

Grazie per la risposta. Quindi lei dice che il comparto sicurezza e difesa non è tenuto a controllare il proprio personale? In questo caso anche se un soggetto viene indagato per associazione a stampo mafioso può comunque arruolarsi e addestrarsi per anni facendo un autocertificazione?
nabboni

Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da nabboni »

Gli indirizzi giurisprudenziali non sono ad eternum. Posto una sentenza che va studiata per bene su come un bravo avvocato vince una causa persa da tutti gli altri o che tutti dicono che si perderebbe senza speranza:

N. 06176/2013REG.PROV.COLL.
N. 02151/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Modena, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte delle Gioie n. 24, presso lo studio legale Modena-Schwarzenberg, per mandato a margine dell’appello;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 566 del 20 gennaio 2011, resa tra le parti, con la quale è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 8413/2010 proposto per l’annullamento del provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa n. M-D/GMIL/3/4/0388028 di prot. del 21 luglio 2010, notificato il 2 agosto 2010, recante esclusione dell’interessato dal concorso per titoli per l’immissione di n. 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell’Esercito, riservato ai volontari in ferma breve, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 1.000,00
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, commi 1 e 2 ;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Roberto Modena per l’appellante -OMISSIS- e l’avvocato di Stato Giulio Bacosi per il Ministero della Difesa appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) -OMISSIS-, volontario in ferma breve triennale e in successiva rafferma biennale, con il grado di caporal maggiore, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli per l’immissione di n. 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell’Esercito, indetto con bando di cui alla determinazione del Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 69 dell’8 settembre 2009, con scadenza all’8 ottobre 2009.
Nella domanda l’interessato ha testualmente dichiarato:
“…che ho in corso un decreto penale di condanna dinanzi al giudice unico di 1° grado del Tribunale di Napoli n. RGPM 36061/08. Tale decreto è stato da me opposto e sono in attesa della definizione dello stesso”.
Con provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa n. M-D/GMIL/3/4/0388028 di prot. del 21 luglio 2010, notificato il 2 agosto 2010, è stata disposta l’esclusione dal concorso con la seguente testuale motivazione:
“A seguito degli accertamenti sui requisiti previsti per essere arruolati è emerso che, a carico della S.V., risulta un decreto penale di condanna, emesso il 18 settembre 2008 dal Tribunale di Napoli, per delitto non colposo di cui all’articolo 496 del codice penale. Pertanto la S.V. è esclusa dalla procedura di reclutamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera d) e comma 2 del bando di arruolamento in oggetto”.
Con ricorso in primo grado n.r. 8413/2010, il Baglietto ha impugnato il provvedimento di esclusione, chiedendone l’annullamento, in base al seguente unico motivo complesso:
Violazione dell’art. 2 comma 1 lettera d) del bando di arruolamento, nonché violazione e contrasto tra l’art. 2 comma 1 lettera d) del bando e l’art. 27 Cost. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti giuridici, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, perché il decreto di condanna opposto non può equipararsi a una condanna penale, quando anche esecutivo non avrebbe efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi, qualora fosse equiparato a condanna penale l’art. 2 comma 1 lettera d) del bando contrasterebbe col principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva come consacrato dall’art. 27 Cost.
Con sentenza in forma semplificata n. 566 del 20 gennaio 2011, emanata in esito alla camera di consiglio del 20 ottobre 2010, fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentale, il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, ha rigettato il ricorso.
Con appello notificato il 3 marzo 2011 e depositato il 22 marzo 2011, -OMISSIS- ha impugnato la sentenza, deducendo con unico articolato motivo, le censure di seguito sintetizzate:
Carenza assoluta, o perlomeno insufficienza, perplessità, apoditticità della motivazione, in quanto basata su travisamento di fatti e norme di diritto. Violazione dell’art. 2 comma 1 lettera d) del bando di arruolamento nonché violazione e contrasto tra l’art. 2 comma 1 lettera d) del bando e l’art. 27 Cost. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti giuridici, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà
Il giudice di primo grado -premesso che non gli competeva esprimere giudizio di valore sull’episodio oggetto del decreto penale di condanna, che però il ricorrente giammai aveva sollecitato, ed erroneamente inquadrata la domanda come volta all’accertamento del requisito, anziché all’annullamento del provvedimento-, ha erroneamente ritenuto equiparabile un decreto penale di condanna opposto ad una sentenza di condanna, e ha ritenuto che comunque pur in pendenza dell’opposizione sussistesse altra fattispecie di esclusione ex art. 2 comma 1 lettera e) diversa da quella unica indicata nel provvedimento, relativa proprio all’esistenza di una condanna, non già alla semplice pendenza di procedimento penale.
Nel giudizio si è costituita l’Autorità statale appellata che, con atto di stile, ha dedotto l’inammissibilità e infondatezza dell’appello.
All’udienza pubblica del 30 ottobre 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso in primo grado con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione.
Come anticipato nella narrativa in fatto, provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa n. M-D/GMIL/3/4/0388028 di prot. del 21 luglio 2010 è così testualmente motivato:
“A seguito degli accertamenti sui requisiti previsti per essere arruolati è emerso che, a carico della S.V., risulta un decreto penale di condanna, emesso il 18 settembre 2008 dal Tribunale di Napoli, per delitto non colposo di cui all’articolo 496 del codice penale. Pertanto la S.V. è esclusa dalla procedura di reclutamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera d) e comma 2 del bando di arruolamento in oggetto”.
Esso è dunque fondato, in via esclusiva, sulla carenza del requisito soggettivo contemplato nella lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del bando, ossia “non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale”.
Nel caso di specie nei confronti dell’interessato era stato bensì emanato il decreto penale di condanna (a quanto si sostiene nel ricorso in primo grado a pena pecuniaria) e tuttavia avverso il medesimo è stata proposta tempestiva opposizione, secondo quanto peraltro dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 461 c.p.p.
Con l’opposizione l’interessato può richiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena (c.d. patteggiamento) e soltanto se l’opposizione è dichiarata inammissibile (ovvero se non è proposta) il decreto diventa esecutivo e irrevocabile.
E’ quindi del tutto evidente che il provvedimento, travisando la realtà fattuale, per aver obliterato l’intervenuta opposizione al decreto penale di condanna, ha considerato come integrata una causa di esclusione (l’esistenza di una condanna penale irrevocabile) del tutto insussistente.
Inconferente è dunque il rilievo del giudice amministrativo capitolino secondo il quale “Il decreto penale di condanna va equiparato alla sentenza di condanna ai fini dell’esistenza del fatto da valutare come significativo dell’esclusione. Anche se non produce gli stessi effetti della sentenza passata in giudicato, il decreto penale di condanna ha pur sempre valore decisorio dell’esistenza del fatto penalmente contestato”, poiché tale equiparazione è predicabile soltanto in relazione a decreto penale di condanna dichiarato esecutivo, in quanto irrevocabile per la mancata proposizione dell’opposizione o per la sua accertata inammissibilità.
L’inconsapevolezza di tale basilare ed essenziale distinzione ha condotto poi il primo giudice ad un assunto giuridico affatto insostenibile, secondo il quale la circostanza che l’interessato avesse presentato opposizione “…non rimuove l’ostacolo alla partecipazione concorsuale ostandovi, in tal caso, sempre e comunque, l’esistenza storica e giuridica del decreto penale di condanna (assimilato alla sentenza), ancorché quest’ultimo meramente inefficace a seguito dell’opposizione e fino alla sua decisione”.
Il Collegio non riesce a scorgere come possa sostenersi che un decreto penale sia pure “meramente inefficace” -a seguire il ragionamento del T.A.R.- possa considerarsi “efficace” ai fini dell’effetto preclusivo della partecipazione al concorso, laddove non può immaginarsi, né è giuridicamente sostenibile, che a seguito di opposizione, e pendendo quindi il giudizio secondo uno dei riti alternativi innanzi richiamati, il decreto sia efficace per taluni aspetti e inefficace per altri.
D’altro canto, poiché la causa di esclusione è integrata dall’esistenza di un provvedimento giurisdizionale con efficacia di giudicato o comunque irrevocabile, nessuna congruenza logica ha il richiamo al “fatto storico” della sua semplice emanazione.
E’ altresì erronea la conclusione, cui pure perviene il primo giudice, secondo cui la circostanza della successiva assoluzione, in esito al giudizio immediato instaurato a seguito dell’opposizione al decreto penale di condanna, “…è del tutto irrilevante e non modifica le rassegnate conclusioni dovendosi fare applicazione, alla fattispecie, dei noti principi regolatori dell’azione amministrativa; tempus regit actum e par condicio competitorum”.
In disparte il rilievo che il principio di par condicio tra i concorrenti è richiamato fuor di luogo, perché in relazione all’esclusione dalla partecipazione ad un concorso non vi sono controinteressati, è evidente che la pronuncia di sentenza di assoluzione con formula piena rimuove ab origine ogni effetto connesso all’emanazione del decreto penale di condanna, perché l’accertamento giudiziario, svoltosi nel contraddittorio delle parti e in sede dibattimentale, sostituisce la pregressa valutazione iniziale del giudice per le indagini preliminari formulata sulla semplice richiesta di emanazione del decreto come formulata dal pubblico ministero.
Ciò beninteso, in relazione alla causa di esclusione richiamata nel provvedimento impugnato, motivato con specifico riferimento alla sussistenza di quella contemplata nella lettera d) del comma 1 dell’art. 2 del bando, e non anche in relazione alla lettera e), concernente l’assenza di “procedimenti penali in corso per delitti non colposi” che al contrario l’Amministrazione non ha invocato.
Né quanto a tale aspetto può seguirsi il giudice di primo grado sul punto in cui afferma che “l’Amministrazione procedente, in quanto priva di alcun margine di apprezzamento discrezionale, ha assunto l’impugnata determinazione di decadenza in vincolata applicazione di norma del bando, laddove è prevista, tra i requisiti per l’arruolamento, l’assenza di sentenze di condanna (cui viene equiparato il decreto penale di condanna) o di procedimenti penali (come potrebbe darsi nel caso di opposizione al decreto) per delitti non colposi”, così operando una non consentita eterointegrazione giurisdizionale della motivazione del provvedimento, con il richiamo di altra causa di esclusione che nel provvedimento non è stata affatto considerata, e che non potrebbe trovare ingresso in un giudizio di legittimità imperniato su una domanda di annullamento che non involge il diretto accertamento di requisiti soggettivi.
E’ evidente infatti che, in relazione alla indubbia natura provvedimentale dell’atto impugnato, la sua motivazione segna i confini della cognizione affidata al giudice amministrativo, non potendo questi sostituire propri apprezzamenti diretti a quelli sia pur erronei dell’amministrazione.
Né il riferimento operato dal primo giudice potrebbe trovare ingresso attraverso la riconduzione del suo assunto alla sfera applicativa dell’art. 21 octies comma 2 prima parte della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia perché nella specie trattasi di vizio della funzione, e non già di vizio formale, sia perché in sede di riedizione del potere l’Amministrazione non poteva non considerare la intervenuta sentenza di assoluzione con formula piena.
Sotto quest’ultimo aspetto, deve rilevarsi anzi che la sentenza n. 11618 del 6 ottobre 2010, esibita al primo giudice con nota depositata il 13 ottobre 2010, rispetto all’imputazione di cui all’art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità, rese a militari dell’Arma dei Carabinieri di Napoli in relazione all’elevazione di verbale di contravvenzione a disposizioni del codice della strada), ha rilevato che: “…il comportamento dell’imputato, sia nell’immediatezza dei fatti che successivamente…è tale da far escludere la sussistenza che lo stesso abbia voluto affermare il falso sulle sue generalità avendone coscienza e volontà. Appare determinante a tal riguardo la circostanza di non poco rilievo che l’imputato sottoscriva tutti i verbali di contestazione e fermo (del motoveicolo: n.d.e.) con il proprio nome e cognome e che si porti, una volta accortosi dell’errore nella stesura dei verbali, presso la caserma dei CC onde far rilevare di persona le discordanze…Da rilevare infine che l’imputato fornisce subito ai militari la documentazione, sia pure in fotocopia, inerente la copertura assicurativa e la proprietà del veicolo dai quali gli operanti avrebbero potuto rilevare la proprietà del motoveicolo mentre annotano sui vari verbali che la proprietà è da accertare”.
In altri termini la motivazione della sentenza, ancorché la formula assolutoria sia riferita all’assenza dell’elemento psicologico del delitto (il fatto non costituisce reato), inclina piuttosto nel senso dell’esclusione di un’azione cosciente e volontaria in ordine all’indicazione di false generalità (-OMISSIS-, proprietario del motoveicolo, in luogo di -OMISSIS-, conducente del veicolo), tale da non poter escludere un errore confusivo dei verbalizzanti.
3.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere accolto onde, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso in primo grado con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione.
4.) La peculiarità e relativa novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 2151 del 2011:
1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 566 del 20 gennaio 2011, e in accoglimento del ricorso proposto in primo grado, annulla il provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa n. M-D/GMIL/3/4/0388028 di prot. del 21 luglio 2010;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

confido che il signor Nabboni, che ha pubblicato polemicamente la pur interessante sentenza del Consiglio di Stato (dell'ottimo collega ed amico Roberto Modena), si accorga prima o poi che la sentenza medesima non c'entra niente col quesito posto in questo spazio.
Saluti,
Giorgio Carta
nabboni

Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da nabboni »

Sul fatto che non c'entra niente, ho dei fortissimi dubbi, ma i dubbi non li devo avere io ma i colleghi interessati. Leggendo la sentenza che è inerente l'art 496 del c.p. che Lei dovrebbe conoscere (false dichiarazioni sull'identità a pubblico ufficialòe, etc.etc.) è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e un decreto penale di condanna, anche laddove ancora impugnabile, è definitivo (mi sembra che il TAR Lazio abbia emesso una sentenza breve con addebito di spese che è stata surclassata in appello). Voglio anche evidenziare come i giudici di appello, per sconfessare i colleghi del TAR, entrino anche nel merito della condanna e del comportamneto del militare, ovvero un giudice può anche intervenire sulla gravità dei fatti ascritti. Voglio ulteriormente sottolineare che è vero che il bando è lex specialis ma, il diritto al lavoro è garantito costituzionalmente e visto che, per otto anni all'Amministrazione militare sono andato bene, con valutazioni magari ottime, poi non vedo perché invece non lo sarei quando devo concorrere per divenire militare di carriera, magari per fatti avvenuti quando ero minorenne, di tenue gravità, magari molto meno di un 496 c.p..

Posto un'altra sentenza sicuramente anche questa interessante e magari non centrerà nulla anche questa con il quesito, però un alto ufficiale che viene promosso in prima valutazione ammiraglio di divisione con condanna penale cui è seguito solo un rimprovero della sua amministrazione se fosse accaduto ad un comune mortale graduato, non sarebbe stata sbattuto fuori in men che non si dica? Ma il COM non prevede che più è alto il grado e più severa deve essere la sanzione? Ecco io fossi nei colleghi userei queste sentenze che sembre non centrino nulla.

Saluti e buona lettura:
N. 04152/2015REG.PROV.COLL.
N. 06789/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6789 del 2012, proposto da:
Giancarlo Giancarli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Lepore e Maria Claudia Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, Via Cassiodoro 6;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesco Virgilio Pierucci;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03949/2012, resa tra le parti, concernente l'esito del giudizio di avanzamento al grado di Ammiraglio Ispettore

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti l’Avvocato Gaetano Lepore e l'Avvocato dello Stato Giulio Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il C.A. Giancarli impugnava dinnanzi al Tar del Lazio la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento all'unica promozione tabellare al grado di Ammiraglio Ispettore per l'anno 2010, essendo stato collocato in graduatoria di merito al secondo posto con il punteggio di 29,27 rispetto al primo classificato con il punteggio di 29,28 il C.A. Pierucci, iscritto in quadro e promosso al grado superiore .
Deduceva in tale sede, anche mediante proposizione di motivi aggiunti, la illegittimità del giudizio di avanzamento sotto il profilo dell'eccesso di potere sia in senso assoluto sia in senso relativo, evidenziando in particolare la disparità di trattamento nel quale sarebbe incorsa la C.S.A. per aver valutato il controinteressato con un criterio assai concessivo, ritenendolo in possesso di eminenti qualità morali nonostante i suoi precedenti penali e disciplinari .
Agli atti del giudizio, infatti, risultava acquisito che il controinteressato aveva riportato una condanna penale per il reato di truffa tentata aggravata, con una condanna alla reclusione militare di mesi due e giorni 20, e che era stato assolto per prescrizione dalla reato di concorso in falsità materiale.
Con la sentenza n. 3949/2012 il Tribunale adito rigettava il ricorso ed in particolare la censura di eccesso di potere in senso relativo osservando, per quanto rileva in questa sede, che :
- i precedenti penali e disciplinari erano stati valutati dalla C.S.A. nella loro complessità ;
- gli stessi avevano comportato una pesante penalizzazione nella precorsa carriera del controinteressato e quindi non potevano inficiare il possesso dell'elevato livello di professionalità, moralità ed efficienza, testimoniati dall'encomio del 2008 e del 2009 .
Avverso detta pronuncia il C.A. Giancarli ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa intimato, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione
DIRITTO
1. Con l'unico mezzo di gravame, sostanzialmente ribadito nei motivi aggiunti, il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata, laddove “recependo la tesi difensiva dell'Amministrazione ha ipotizzato che la C.S.A. abbia discrezionalmente valutato i precedenti penali e disciplinari del controinteressato come non inficianti il profilo dell'Ufficiale” .
Assume infatti il C.A. Giancarli , al riguardo, che:
- “la motivata valutazione di questi elementi non risulta dai verbali della C.S.A. ….” ;
- “anche ad ammettere che la C.S.A. abbia effettivamente valutato i precedenti penali e disciplinari del C.A. Pierucci…. emerge con limpidezza che la C.S.A. non solo ha disatteso puntuali norme di legge e di regolamento ma ha adottato un criterio estremamente concessivo nei confronti del controinteressato ed un criterio assai restrittivo nei confronti del ricorrente” ;
- “la valutazione anche complessiva di tali precedenti non consente di affermare la piena attitudine alle funzioni del grado di Ammiraglio Ispettore”, né di ritenere l'Ufficiale “conforme al modello ideale…. quale risulta dal regolamento di disciplina militare…. ed in possesso di qualità morali in maniera eminente” ;
- “le doti professionali anche di massimo livello e i riconoscimenti formali, quali elogi ed encomi, non sono idonei ad attenuare o ad eliminare la rilevanza del precedente penale ai fini delle requisito delle qualità morali” ;
- “in conclusione il maggior punteggio di 29,28 rispetto al punteggio di 29,27 assegnato al ricorrente, appalesa l'adozione di un criterio assai concessivo nei confronti dell'Ufficiale promosso che evidentemente per i suoi precedenti non può vantare il possesso di qualità morali in maniera eminente” .
2. La doglianza è fondata, nei sensi di seguito precisati .
3. Ed invero, osserva il collegio come :
- ai sensi dell'art. 5 del D.M. 571 del 1993, che disciplina nello specifico la materia, il giudizio di avanzamento debba essere finalizzato ad accertare se “l'ufficiale risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali e di cultura professionale tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore” ;
- ai sensi del successivo art. 8 della richiamato decreto, le qualità morali siano da considerare “ in relazione ad un modello ideale della figura dell'Ufficiale quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare” tenuto conto delle “punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni” ;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 1137/1955 tutti i requisiti, comprese le qualità morali, debbano essere posseduti “in maniera eminente”, per l'avanzamento ai gradi di Generale ed equiparati ;
- il controinteressato C.A. Pierucci abbia riportato una condanna penale in ordine al reato di tentata truffa aggravata ,con condanna alla reclusione militare di mesi due e giorni 20 e l'irrogazione della sanzione di corpo del rimprovero, e sia stato assolto per prescrizione dal reato di concorso in falsità materiale ;
- la C.S.A. abbia posto a base del giudizio di avanzamento del Pierucci esclusivamente le seguenti ragioni : “Ufficiale Ammiraglio che ha pienamente dimostrato di possedere in maniera eminente il complesso delle qualità previste dalla legge di avanzamento dimostrandosi dirigente di alto livello e di ampia affidabilità”, attribuendo allo stesso il punteggio di 29,28 ;
- la C.S.A. abbia posto a base del giudizio di avanzamento del C.A. Giancarli le stesse identiche ragioni sopra riportate, attribuendo però a quest'ultimo il deteriore punteggio di 29,27 .
4. Ciò posto, il giudizio in questione si appalesa affetto da un chiaro difetto di motivazione, che si riverbera in termini di eccesso di potere il senso relativo.
Dai verbali, infatti, non è dato comprendere come la Commissione abbia considerato perfettamente equivalenti sul piano delle “ qualità morali” la posizione del ricorrente e quella dell'appellato, sebbene quest'ultimo abbia nel grado di Capitano di Fregata riportato le sanzioni penali e di corpo sopra specificate.
In particolare non è dato minimamente comprendere, nell'assenza di qualsivoglia argomentazione al riguardo, come il controinteressato sia stato ritenuto in possesso “in maniera eminente” delle prescritte qualità morali, al pari dell'odierno ricorrente.
Qualità morali che, come già precisato, vanno valutate “in relazione ad un modello ideale della figura dell'ufficiale” che andrà a ricoprire i massimi gradi della Marina e che, pertanto, non dovrebbero in linea di principio risultare in alcun modo offuscate da comportamenti non consoni alla posizione da ricoprire e, tantomeno, penalmente rilevanti .
Non v'è dubbio, quindi, come le posizioni dei due ufficiali in questione non possano, con riguardo al profilo questione, essere valutate come perfettamente equivalenti e possedute in modo parimenti eminente, contrariamente a quanto ritenuto in modo del tutto motivato dalla Commissione .
E tanto a maggior ragione ove si consideri, con riguardo ad altro ma strettamente connesso profilo, come il C.A. Giancarli abbia anche conseguito per la sua specchiata condotta plurime onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, ciò che non ha potuto conseguire il controinteressato essendo tale evenienza in ogni caso preclusa dalla sussistenza di precedenti penali.
Né, peraltro, può ritenersi che la Commissione abbia bilanciato l'elemento negativo in questione con altri dati caratteristici, ritenuti di grandissimo pregio .
In primo luogo, infatti, di tale bilanciamento non è dato riscontrare la benché minima traccia nel giudizio espresso dalla Commissione che sul punto, ripetesi, risulta del tutto immotivato ed apodittico.
In secondo luogo, le doti professionali e culturali, i riconoscimenti formali e la rilevanza degli incarichi svolti dal controinteressato, non possono comunque assorbire il rilievo dei precedenti penali in questione, che devono comunque essere autonomamente apprezzati ai fini della specifica valutazione del requisito delle qualità morali .
In terzo luogo, la Commissione ha espressamente ritenuto che il controinteressato possegga in maniera eminente “il complesso delle qualità” previste dalla legge di avanzamento e quindi anche “le qualità morali”, con la conseguenza che deve escludersi in radice ogni ipotesi di bilanciamento.
5. Per quanto sopra esposto l'appello va accolto siccome fondato nei sensi e nei limiti precisati e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto dal C.V. Giancarli in primo grado ed annullato il provvedimento tramite questo impugnato per difetto di motivazione, sempre nei sensi e nei limiti precisati.
6. Restano salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in ordine al giudizio di avanzamento per cui è causa, da effettuare ad opera di una diversa Commissione, ma in base agli stessi criteri all'epoca applicati.
7. Attesa la peculiarità della controversia, le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto dal C.V. Giancarli in primo grado ed annulla il provvedimento tramite questo impugnato per difetto di motivazione, sempre nei sensi e nei limiti precisati,fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione come specificato in motivazione.
Spese dei due gradi compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Raffaele Potenza, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
Stefano1290
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Re: per capire come comportarsi

Messaggio da Stefano1290 »

Quindi mi state facendo capire che nel momento che una persona è semplicemente indagata e quindi con casellario e carichi pendenti puliti puo star tranquillo per il servizio permanente..se uno di questi ultimi dovesse essere "macchiato"subentrano i guai...ho capito bene?morale della favola i problemi sorgono da imputato e non da indagato
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Avv. Giorgio Carta
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Purtroppo, non posso darle alcuna buona notizia. Il suo è un caso frequentissimo in quanto gli uffici del Ministero della difesa, oberati di lavoro, mandano avanti pratiche parallelelamente senza interloquire. Quindi succede che un militare venga dichiarato vincitore di concorso pur non avendone i requisiti, per aver subito una condanna per delitto non colposo.
Quando, poi, emerge la verità, l'Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento di decadenza che è in sè tardivo, ma legittimo e difficilmente annullabile dai giudici.
L'unica possibilità di vittoria in giudizio è legata alla dimostrazione di un lungo tempo trascorso dall'arruolamento e della mancanza di un ulteriore interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione. Ma, sinceramente, la vedo dura e mi sentirei di sconsigliarle il ricorso.
Mi spiace,
Avv. Giorgio Carta
Arianna Cicatiello
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da Arianna Cicatiello »

Buonasera. Al mio ragazzo è arrivato ieri sera un decreto del ministero della difesa dove vogliono proscioglierlo perché condannato per un delitto non colposo. Premetto che lui non ne era al corrente, credeva che la causa di fosse prescritta essendo un evento che risale a settembre anni fa. Comunque ha svolto tre anni da vfp1 (due di riafferma) ed è partito da 7-8 mesi per il vfp4 vincitore del concorso emesso col bando di febbraio 2016. Fino a ieri non era mai arrivato nulla. L'evento non colposo sarebbe il rifiuto da parte di alcuni compagni del mio ragazzo di presentare i documenti al controllore del treno siccome erano sprovvisti di biglietto. Ci fu una causa ma lui ha lasciato correre facendo si che se ne occupasse l'avvocato... Adesso è emersa questa cosa e vogliono proscioglierlo ma lui non sapeva di essere stato condannato, neanche alla compilazione del bando. Come è andata a voi altri, è una cosa risolvibile? Possibile perdere il lavoro per un biglietto?
Arianna Cicatiello
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Re: congedato dopo 8 anni di servizio

Messaggio da Arianna Cicatiello »

Avv. Giorgio Carta ha scritto:Purtroppo, non posso darle alcuna buona notizia. Il suo è un caso frequentissimo in quanto gli uffici del Ministero della difesa, oberati di lavoro, mandano avanti pratiche parallelelamente senza interloquire. Quindi succede che un militare venga dichiarato vincitore di concorso pur non avendone i requisiti, per aver subito una condanna per delitto non colposo.
Quando, poi, emerge la verità, l'Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento di decadenza che è in sè tardivo, ma legittimo e difficilmente annullabile dai giudici.
L'unica possibilità di vittoria in giudizio è legata alla dimostrazione di un lungo tempo trascorso dall'arruolamento e della mancanza di un ulteriore interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione. Ma, sinceramente, la vedo dura e mi sentirei di sconsigliarle il ricorso.
Mi spiace,
Avv. Giorgio Carta
Signor avvocato quindi nonostante il requisito non ci sia alla compilazione del bando, io vinco il concorso, faccio anni di servizio, poi viene a galla che ho una condanna per delitto non colposo che già sussisteva all'epoca, mi prosciolgono indipendentemente??? E se non sapevo della condanna? Se credevo che fosse andata in prescrizione la cosa poiché avevo affidato la causa all'avvocato?
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