Ti allego il documento, che regola l'aspettativa malattia per gli appartenenti alla Polizia di Stato, postato gentilmente dall'amico paolo65.
Saluti Roberto Mandarino
____
L’aspettativa per infermità
– Generalità
L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.
– Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all’impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi; scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti.
Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002).
Fonte Siulp.
riforma per causa di servizio
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Re: riforma per causa di servizio
Messaggio da Roberto Mandarino »
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Re: riforma per causa di servizio
Ciao roberto ho spedito questa mia anche a lino, in sintesi,ti scrivo e ti riporto quanto ho scoperto per quanto riguarda la decurtazione dello stipendio nei confronti di noi colleghi che superano i periodi previsti di aspettativa non per causa di servizio.- Nel forum e anche dalle tue risposte ho sempre sentito dire che il calcolo dell'aspettativa viene effettuato sommando tutti i periodi di asp. quando tra di essi non intercorra un periodo di servizio attivo di 3 mesi, come sancito dall'art.7 ai sensi del 3 comma art.68 del t.u. n.3/1957, però da quanto ho capito il consiglio di stato sez. V 4 maggio 1992 n.357, a chiarito che è valido il discorso dei tre mesi di serv.att. ma questo solo per la determinazione del calcolo del limite massimo di aspettativa, al contrario per il trattamento economico non importa fare 3 mesi di servizio attivo, l'importante è rientrare anche per un solo giorno in servizio per aver diritto ad ulteriori 12 mesi a stipendio intero ( fermo restando che l'aspettativa va avanti ma solo per il calcolo del imite massimo), pertanto, il dipendente incorre nella riduzione dello stipendio soltanto se il superamento del dodicesimo mese di assenza per malattia si verifica in un unico ininterroto arco di tempo..-
Ti scrivo in privato in quanto nn vorrei creare nel forum delle inutili polemiche, io ho letto tutto questo nel vademecum del poliziotto, alla pag.392 ( adesso sono casa e ho lo scanner rotto altrimenti ti mandavo il tutto, appena posso lo farò)
cmq spero di nn sbagliarmi e che sia come io ho capito, anche se la mia amministrazione non la pensa così e ci terrorizza che ci levano lo stipendio.-
aspetto una tua cortese risposta, saluti Simone 61
Ti scrivo in privato in quanto nn vorrei creare nel forum delle inutili polemiche, io ho letto tutto questo nel vademecum del poliziotto, alla pag.392 ( adesso sono casa e ho lo scanner rotto altrimenti ti mandavo il tutto, appena posso lo farò)
cmq spero di nn sbagliarmi e che sia come io ho capito, anche se la mia amministrazione non la pensa così e ci terrorizza che ci levano lo stipendio.-
aspetto una tua cortese risposta, saluti Simone 61
Re: riforma per causa di servizio
SImone, ti ringrazio per la considerazione(che non merito).
Ringrazio Roberto, perche' nonostante i guai che provoco ,mio malgrado, rimanda sempre il Clik sul mio Nik (pure le rime faccio
)
Ciao a tutti.
Lino
Ringrazio Roberto, perche' nonostante i guai che provoco ,mio malgrado, rimanda sempre il Clik sul mio Nik (pure le rime faccio

Ciao a tutti.
Lino
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: riforma per causa di servizio
Messaggio da vedovonardecchia »
LINO meriti sempre e comunque considerazione da chiunque (rima compresa)
CIao e saluti
CIao e saluti
Re:quesito per postare normativa aspettativa
roberto, scusa se ti disturbo ancora, volevo mettere alla tua attenzione una particolare normativa circa l'aspettativa e le modalità della decurtazione stipendiale, il problema è che non riesco a spedirla perchè il sito non l'accetta, c'è un'altro modo per farti giungere tale testo? sarebbe molto importante una tua valutazione su quanto cita la normativa che ti vorrei inviare
grazie simone61
grazie simone61
Re: riforma per causa di servizio
Per notizia.
Il ricorrente, che aveva presentato in tempi diversi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tutte conclusesi negativamente:
- era collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 dal 27.2.2008 al 19.01.2009,
- ai sensi degli artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3 del 1957 dal 20.01.2009 al 4.2.2009.
- Il giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica.
1)- La data del 19.01.2009 era quella dell’adozione del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto il ricorrente.
2)- La controversia verte sul computo delle competenze spettanti all’interessato per i suddetti periodi di aspettativa, che l’Amministrazione ha fissato nel modo seguente:
- nella misura degli assegni interi per il periodo dal 27.2.2008 al 5.08.2008,
- nella misura ridotta del 50% dal 6.8.2008 al 5.2.2009
- e senza assegni dal 6.2.2009 al 4.3.2009.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 01776/2012 e data 11/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 02947/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento del decreto della Prefettura di Arezzo n. ….ASP del 28.05.2009.
LA SEZIONE
Vista la relazione 0174411/2138/PP del 13/06/2011 con la quale il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con il ricorso in epigrafe il signor OMISSIS,. assistente capo della Polizia di Stato in quiescenza, domanda l’annullamento del decreto della Prefettura di Arezzo n. ….. ASP del 28.05.2009, nella parte in cui sono state determinate le competenze a lui spettanti per il periodo di aspettativa trascorso prima della definizione della pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità.
A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.
CONSIDERATO:
Il ricorrente, che aveva presentato in tempi diversi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tutte conclusesi negativamente, era collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 dal 27.2.2008 al 19.01.2009, ed ai sensi degli artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3 del 1957 dal 20.01.2009 al 4.2.2009. Il giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica.
La data del 19.01.2009 era quella dell’adozione del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto il ricorrente.
La controversia verte sul computo delle competenze spettanti all’interessato per i suddetti periodi di aspettativa, che l’Amministrazione ha fissato nel modo seguente: nella misura degli assegni interi per il periodo dal 27.2.2008 al 5.08.2008, nella misura ridotta del 50% dal 6.8.2008 al 5.2.2009 e senza assegni dal 6.2.2009 al 4.3.2009.
Ciò prendendo a base di calcolo della retribuzione integrale e di quella dimezzata – spettanti rispettivamente per i primi dodici mesi e fino a diciotto mesi di assenza continuativa dal servizio – il giorno della collocazione in aspettativa, ossia il 27.2.2008.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 170 del 2007, oltre a contraddittorietà ed irragionevolezza, asserendo che la base di calcolo della retribuzione doveva essere, non il giorno del collocamento in aspettativa senza soluzione di continuità, ma il giorno dopo a quello in cui – 26.2.2008 – era stato dichiarato inidoneo dalla C.M.O. al servizio in polizia.
Le censure sono infondate.
L’Amministrazione ha applicato il combinato disposto dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 e dell’art. 68 del DPR n. 3 del 1957, da cui risulta che, al dipendente collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio compete l’intera retribuzione per i primi dodici mesi e il 50% fino a diciotto mesi di assenza dal servizio e che l’aspettativa opera fino alla pronuncia che decide sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio.
Tali principi non sono contraddetti dall’art. 12, comma 3, D.P.R. 170 del 2007, secondo cui: “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.”.
La disposizione, infatti, non incide sulla misura del diritto, ma sulle modalità di erogazione delle somme, stabilendo che esse vengono attribuite per intero sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con previsione di recupero della parte non spettante in caso di diniego del riconoscimento della causa di servizio.
A una diversa soluzione non dà luogo il riferimento al “personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale”, da cui il ricorrente trae che la base temporale di calcolo deve essere quella in cui è stato giudicato inidoneo al servizio, poiché la stessa norma precisa che detto personale “permane ovvero è collocato in aspettativa”. Nella specie, poiché l’aspettativa era già stata concessa, essa è continuata. Né, per postdatare il giorno di partenza del computo, può utilizzarsi l’ultimo periodo, secondo cui “Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”, che attiene al calcolo dei 24 mesi oltre cui non è più consentita la ripetizione e, comunque, si riferisce all’aspettativa per motivi diversi dall’infermità.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
Il ricorrente, che aveva presentato in tempi diversi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tutte conclusesi negativamente:
- era collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 dal 27.2.2008 al 19.01.2009,
- ai sensi degli artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3 del 1957 dal 20.01.2009 al 4.2.2009.
- Il giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica.
1)- La data del 19.01.2009 era quella dell’adozione del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto il ricorrente.
2)- La controversia verte sul computo delle competenze spettanti all’interessato per i suddetti periodi di aspettativa, che l’Amministrazione ha fissato nel modo seguente:
- nella misura degli assegni interi per il periodo dal 27.2.2008 al 5.08.2008,
- nella misura ridotta del 50% dal 6.8.2008 al 5.2.2009
- e senza assegni dal 6.2.2009 al 4.3.2009.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Numero 01776/2012 e data 11/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012
NUMERO AFFARE 02947/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS per l’annullamento del decreto della Prefettura di Arezzo n. ….ASP del 28.05.2009.
LA SEZIONE
Vista la relazione 0174411/2138/PP del 13/06/2011 con la quale il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con il ricorso in epigrafe il signor OMISSIS,. assistente capo della Polizia di Stato in quiescenza, domanda l’annullamento del decreto della Prefettura di Arezzo n. ….. ASP del 28.05.2009, nella parte in cui sono state determinate le competenze a lui spettanti per il periodo di aspettativa trascorso prima della definizione della pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità.
A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.
CONSIDERATO:
Il ricorrente, che aveva presentato in tempi diversi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tutte conclusesi negativamente, era collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 dal 27.2.2008 al 19.01.2009, ed ai sensi degli artt. 68 e 70 D.P.R. n. 3 del 1957 dal 20.01.2009 al 4.2.2009. Il giorno successivo alla scadenza dell’aspettativa era stato dispensato dal servizio per inabilità fisica.
La data del 19.01.2009 era quella dell’adozione del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto il ricorrente.
La controversia verte sul computo delle competenze spettanti all’interessato per i suddetti periodi di aspettativa, che l’Amministrazione ha fissato nel modo seguente: nella misura degli assegni interi per il periodo dal 27.2.2008 al 5.08.2008, nella misura ridotta del 50% dal 6.8.2008 al 5.2.2009 e senza assegni dal 6.2.2009 al 4.3.2009.
Ciò prendendo a base di calcolo della retribuzione integrale e di quella dimezzata – spettanti rispettivamente per i primi dodici mesi e fino a diciotto mesi di assenza continuativa dal servizio – il giorno della collocazione in aspettativa, ossia il 27.2.2008.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. 170 del 2007, oltre a contraddittorietà ed irragionevolezza, asserendo che la base di calcolo della retribuzione doveva essere, non il giorno del collocamento in aspettativa senza soluzione di continuità, ma il giorno dopo a quello in cui – 26.2.2008 – era stato dichiarato inidoneo dalla C.M.O. al servizio in polizia.
Le censure sono infondate.
L’Amministrazione ha applicato il combinato disposto dell’art. 19 D.P.R. n. 164 del 2002 e dell’art. 68 del DPR n. 3 del 1957, da cui risulta che, al dipendente collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio compete l’intera retribuzione per i primi dodici mesi e il 50% fino a diciotto mesi di assenza dal servizio e che l’aspettativa opera fino alla pronuncia che decide sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio.
Tali principi non sono contraddetti dall’art. 12, comma 3, D.P.R. 170 del 2007, secondo cui: “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.”.
La disposizione, infatti, non incide sulla misura del diritto, ma sulle modalità di erogazione delle somme, stabilendo che esse vengono attribuite per intero sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con previsione di recupero della parte non spettante in caso di diniego del riconoscimento della causa di servizio.
A una diversa soluzione non dà luogo il riferimento al “personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale”, da cui il ricorrente trae che la base temporale di calcolo deve essere quella in cui è stato giudicato inidoneo al servizio, poiché la stessa norma precisa che detto personale “permane ovvero è collocato in aspettativa”. Nella specie, poiché l’aspettativa era già stata concessa, essa è continuata. Né, per postdatare il giorno di partenza del computo, può utilizzarsi l’ultimo periodo, secondo cui “Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”, che attiene al calcolo dei 24 mesi oltre cui non è più consentita la ripetizione e, comunque, si riferisce all’aspettativa per motivi diversi dall’infermità.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo
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