Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

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Fabio1987

Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

Messaggio da Fabio1987 »

Buona sera cari colleghi.
Sono ancora in ferma e ho chiesto un trasferimento ex 398 RGA appellandomi a una problematica familiare.
Mio cognato è disabile al 100%, mia moglie è l'unica sorella e i miei suoceri hanno alcuni problemi fisici che, spesso, li limitano a tal punto da non poter aiutare, se non superando forti dolori, ad assistere il disabile.
Il CGA mi ha detto che le patologie sono " poco rilevanti " e che la legione d'appartenenza ha carenza d'organico.
Sono ancora giovane sia di carriera che d'esperienza, però ho già capito che funziona sempre allo stesso modo.
Cosa mi dite?


nabboni

Re: Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

Messaggio da nabboni »

Fabio1987 ha scritto:Buona sera cari colleghi.
Sono ancora in ferma e ho chiesto un trasferimento ex 398 RGA appellandomi a una problematica familiare.
Mio cognato è disabile al 100%, mia moglie è l'unica sorella e i miei suoceri hanno alcuni problemi fisici che, spesso, li limitano a tal punto da non poter aiutare, se non superando forti dolori, ad assistere il disabile.
Il CGA mi ha detto che le patologie sono " poco rilevanti " e che la legione d'appartenenza ha carenza d'organico.
Sono ancora giovane sia di carriera che d'esperienza, però ho già capito che funziona sempre allo stesso modo.
Cosa mi dite?
Il fatto che la legione di appartenenza sia sotto organico ha scarsa valenza, l'importante è che sia sotto organico quella di eventuale arrivo per il tuo ruolo. Il problema è che il trasferimento lo chiedi tu e non tua moglie e quindi saresti tu quello che chiede di assistere non un fratello, ma un cognato, che, peraltro, ha entrambi i genitori. In tutta onestà, la vedo dura, ma proprio dal punto di vista normativo, anche se trovassi gente ben disposta (il che capita molto raramente). Il mio è un parere personale che, però, si basa sulla lettura e interpretazione di svariate sentenza sulla materia.
Saluti.
Fabio1987

Re: Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

Messaggio da Fabio1987 »

nabboni ha scritto:
Fabio1987 ha scritto:Buona sera cari colleghi.
Sono ancora in ferma e ho chiesto un trasferimento ex 398 RGA appellandomi a una problematica familiare.
Mio cognato è disabile al 100%, mia moglie è l'unica sorella e i miei suoceri hanno alcuni problemi fisici che, spesso, li limitano a tal punto da non poter aiutare, se non superando forti dolori, ad assistere il disabile.
Il CGA mi ha detto che le patologie sono " poco rilevanti " e che la legione d'appartenenza ha carenza d'organico.
Sono ancora giovane sia di carriera che d'esperienza, però ho già capito che funziona sempre allo stesso modo.
Cosa mi dite?
Il fatto che la legione di appartenenza sia sotto organico ha scarsa valenza, l'importante è che sia sotto organico quella di eventuale arrivo per il tuo ruolo. Il problema è che il trasferimento lo chiedi tu e non tua moglie e quindi saresti tu quello che chiede di assistere non un fratello, ma un cognato, che, peraltro, ha entrambi i genitori. In tutta onestà, la vedo dura, ma proprio dal punto di vista normativo, anche se trovassi gente ben disposta (il che capita molto raramente). Il mio è un parere personale che, però, si basa sulla lettura e interpretazione di svariate sentenza sulla materia.
Saluti.
Capisco, ma entrambi i genitori hanno delle problematiche fisiche, certificate anche dal medico legale, il quale ha certificato che " non sono in grado di garantire la giusta assistenza al disabile " ...
La legione di destinazione, più che altro, il comando compagnia da me richiesto, ha una mancanza di organico di un uomo per ogni stazione.
Comunque anche io la vedo dura, specialmente quando manca una cosa di base che purtroppo non tutti conosciamo.....
Grazie per la risposta nabboni!! :)
panorama
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Re: Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

Messaggio da panorama »

Per coloro che sono in f.v.4
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1) - diniego parziale dell’accesso agli atti trasferimento ad altra sede

2) - parzialmente accolto la domanda d’annullamento proposta dall’odierno intimato, Carabiniere in fv4.

IL CONSIGLIO DI STATO precisa:

3) - In effetti, osserva la Sezione, il trasferimento del pubblico dipendente, nella fattispecie di un militare, in forza della disciplina di favore introdotta dalla legge n.104 del 1992 e segnatamente per le condizioni individuate dal comma 5° del suo articolo 33, non è, pacificamente, estensibile al lavoratore pubblico che non si trova nella situazione dello svolgimento di un rapporto di servizio di ruolo (Cons. Stato Sez. VI , 18.03.2009 n.1598).

4) - Ciò determina, nella fattispecie, ricadute sull’istanza di accesso agli atti presentata dall’intimato in quanto connessa alla domanda di trasferimento, come visto respinta dall’Arma.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501209
- Public 2015-03-10 -


N. 01209/2015REG.PROV.COLL.
N. 05666/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5666 del 2014, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
G. B., non costituito ;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I^ n. 00646/2014, resa tra le parti, concernente diniego parziale dell’accesso agli atti trasferimento ad altra sede

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Sandro Aureli, nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Ministero della Difesa propone appello per la riforma della sentenza in epigrafe con la quale il T.A.R. della Lombardia ha parzialmente accolto la domanda d’annullamento proposta dall’odierno intimato, Carabiniere in fv4.

Tale annullamento ha riguardato la determinazione del 27 novembre 2013 con la quale l’Arma dei Carabinieri, a sua volta, ha parzialmente respinto l’istanza di accesso agli atti, presentata dal predetto graduato in ragione del denegato suo trasferimento dalla sede, richiesto con istanza presentata ex comma 5° dell’art. 33 l. n.104/1992.

Nel ritenere meritevole d’accoglimento parziale l’istanza d’accesso, il primo giudice lo ha esteso, rispetto all’accesso già consentito dall’Arma, alle piante organiche dei “reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia” e di quelli della Regione Campania limitatamente alle “sedi della Provincia di Napoli”.

Con l’appello in esame il Ministero contrasta l’estensione dell’accesso ai documenti disposta con la sentenza impugnata, deducendo al riguardo non soltanto che gli atti individuati dal primo giudice rientrano tra quelli ex lege sottratti all’ostensione, ma anche che l’intimato, in quanto Carabiniere tutt’ora in ferma volontaria quadriennale, non avendo concluso il quadriennio di servizio dall’arruolamento, non è nella condizione giuridica dello svolgimento di un “servizio permanente”, con la conseguenza che, non avendo per tale ragione titolo al trasferimento, non ha neppure titolo alcuno ad ottenere l’accesso agli atti per motivi connessi al diniego di trasferimento oppostogli dall’Arma.

In effetti, osserva la Sezione, il trasferimento del pubblico dipendente, nella fattispecie di un militare, in forza della disciplina di favore introdotta dalla legge n.104 del 1992 e segnatamente per le condizioni individuate dal comma 5° del suo articolo 33, non è, pacificamente, estensibile al lavoratore pubblico che non si trova nella situazione dello svolgimento di un rapporto di servizio di ruolo (Cons. Stato Sez. VI , 18.03.2009 n.1598).

Ciò determina, nella fattispecie, ricadute sull’istanza di accesso agli atti presentata dall’intimato in quanto connessa alla domanda di trasferimento, come visto respinta dall’Arma.

Ed invero, l’impossibilità di ottenere il trasferimento in forza degli invocati benefici previsti dalla legge n.104/1992 ed in relazione al quinto comma del suo art. 33, per la condizione di Carabiniere in ferma volontaria quadriennale, pone di riflesso l’intimato del presente giudizio nella situazione di soggetto privo d’interesse ad ottenere un accesso agli atti connessi con il procedimento conclusosi con il diniego del suo trasferimento, e richiesto in ragione di tale connessione.

La particolarità della fattispecie esaminate consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2015
panorama
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Re: Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

Messaggio da panorama »

ai colleghi CC. partecipo che,

il C.G.A. - SM - Ufficio Personale Marescialli, ha pubblicato nel portale la circolare n. 944001-1/T31-8, datata 28/07/2017, ad Oggetto: Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri e Carabinieri. Edizione 2017.

Praticamente sarebbe un Compendio che sostituisce la Pubblicazione del 1970.
Alfiere

Re: Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

Messaggio da Alfiere »

E' possibile riceverla via mail? Sono in convalescenza. Grazie mille.
panorama
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Re: Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

Messaggio da panorama »

Da qualunque comando stazione puoi scaricarla
panorama
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Re: Mancanza di speranza..trasferimento L.104/92

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