DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Buon giorno avv.Carta mi scuso anticipatamente con Lei per le domande che mi appresto a farLe,a cui ha ampiamente risposto nel forum e che io ho letto,ma per la particolarita' del mio caso mi chiedo se tali risposte siano adatte anche a me.
Di seguito quindi Le espongo brevemente il mio caso e domande:
Sono Caporel Maggiore Capo in servizio da 15 anni senza congedo nel passaggio vfb/vsp.
In questo quinquennio mi e' stata concessa licenza straordinaria e posto in aspettativa per 12 mesi senza stipendio e avanzamento congelato,non per malattia ma per documentati motivi familiari.
In Maggio risultavo positivo a drug test e giudicato temporaneamente non idoneo fino a meta' Dicembre.
In Giugno incorrevo in incidente traumatico probabilmente correlato agli anni di attivita' svolta in servizio che mi porto' ad operazione e conseguente periodo di inidoneita' al servizio.
Di conseguenza ne deriva che alla visita del CMO di Dicembre viene archiviata definitivamente la pratica drug test,ma dichiarato temporaneamente non idoneo ortopedicamente per ulteriori 60gg senza soluzione di continuita'.
Ad oggi la patologia e' ancora esistente ed il recupero molto lento,quindi verro' nuovamente giudicato non idoneo,sforando quindi i 731 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio di servizio e dichiarato quindi decaduto dal servizio.
Premesso questo le chiedo quindi:
1)dando per scontato che non verro' dichiarato permanentemente non idoneo al servizio(quindi senza il diritto al transito nel ruolo civile)una volta decaduto dal servizio avro' automaticamente diritto alla pensione?
2)ho ancora la possibilita' di presentare la domanda di causa di servizio (mortaista e fuciliere) nonostante siano passati piu' di 6 mesi dall'incidente ma meno di 3 dall'operazione,e quali vantaggi ne derivano dal momento che verro' congedato?
3)come esperto in materia quali altri consigli puo' darmi riguardanti il mio specifico caso?
La ringrazio anticipatamente e Le faccio i complimenti per il forum.
Distinti saluti
Di seguito quindi Le espongo brevemente il mio caso e domande:
Sono Caporel Maggiore Capo in servizio da 15 anni senza congedo nel passaggio vfb/vsp.
In questo quinquennio mi e' stata concessa licenza straordinaria e posto in aspettativa per 12 mesi senza stipendio e avanzamento congelato,non per malattia ma per documentati motivi familiari.
In Maggio risultavo positivo a drug test e giudicato temporaneamente non idoneo fino a meta' Dicembre.
In Giugno incorrevo in incidente traumatico probabilmente correlato agli anni di attivita' svolta in servizio che mi porto' ad operazione e conseguente periodo di inidoneita' al servizio.
Di conseguenza ne deriva che alla visita del CMO di Dicembre viene archiviata definitivamente la pratica drug test,ma dichiarato temporaneamente non idoneo ortopedicamente per ulteriori 60gg senza soluzione di continuita'.
Ad oggi la patologia e' ancora esistente ed il recupero molto lento,quindi verro' nuovamente giudicato non idoneo,sforando quindi i 731 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio di servizio e dichiarato quindi decaduto dal servizio.
Premesso questo le chiedo quindi:
1)dando per scontato che non verro' dichiarato permanentemente non idoneo al servizio(quindi senza il diritto al transito nel ruolo civile)una volta decaduto dal servizio avro' automaticamente diritto alla pensione?
2)ho ancora la possibilita' di presentare la domanda di causa di servizio (mortaista e fuciliere) nonostante siano passati piu' di 6 mesi dall'incidente ma meno di 3 dall'operazione,e quali vantaggi ne derivano dal momento che verro' congedato?
3)come esperto in materia quali altri consigli puo' darmi riguardanti il mio specifico caso?
La ringrazio anticipatamente e Le faccio i complimenti per il forum.
Distinti saluti
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Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Messaggio da gianluca76 »
se hai maturato 15 anni di servizio la pensione minima ti spetta quindi da quel punto di vista stai tranquillo anche se sara piccolina , per il transito sul verbale di riforma deve essere scritto idoneo al transito per cui prima di decadere dal servizio ti conviene chiedere alla commissione di essere riformato con l'idoneita ala passaggio perche stai per sforare con i giorni eventualmente nn firmare e vai in seconda istanza dove avrai un altra possibilita e se poi va male pure quella avrai la tua pensioncina
Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Grazie per la tua opinione gianluca76,quello che non e' chiaro nella normativa,al di la delle tue personali conoscenze e' se nonostante il primo anno di aspettativa non era per malattia la pensione sia,per quanto piccola,comunque dovuta.
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Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Messaggio da gianluca76 »
ti ricorda che dopo ke sei passato in spe ogni 5 anni uno e di abbuonoquindi se tu hai 15 anni effettivi con uno di aspettativa in pratica e come se avessi 16 anni di servizio all'incirca e quindi la pens ti spetta!ma se vuoi star piu tranquillo chiedi pure a roberto o lino che sicuramente sono piu esperti di me e ti diranno loro
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Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Messaggio da cirubepy »
Buongiorno a tutti, Scusate se continuo ad insistere sulla decadenza dal servizio per superamento dei 730 giorni di aspettativa, ma leggo ogni giorno cose contrastanti tra loro che non mi danno la certezza alla mia domanda, Richiedo scusa al Sig.robero il quale fa tutto il possibile ( in forma gratuita ) e per questo lo ringraziamo moltissimo, per dare delle risposte adeguate ad ogni domanda ma voglio insistere su questo problema che mi sta assillando, vorrei sottolineare che la famosa circolare nr 19 inpdap
la quale chiarisce che il personale delle forze armate " Dispensato " dal servizio per infermità, ha diritto a pensione di infermità, se ha maturato i famosi 15 anni di servizio, e fin quà è tutto chiaro, però parla anche di un verbale che ha ricononosciuto l'inabilità ( e non specifica altro ).
So che dice che il personale che ha superato i 730 giorni di aspettativa viene dichiarato " decaduto " dal servizio con diritto a pensione di inabilità se ha maturato i famosi 15 anni.
Vorrei precisare (da quanto ho letto nelle varie normative; Leggi e circolari ) che la dispesa dal servizio per infermità, avviene solo su decisioni della CMO competente per territorio prima della scadenza del periodo dei 730 giorni per non idoneità al servizio, come prevede L’art. 129 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 dispone che può essere dispensato dal servizio l'impiegato DIVENUTO INABILE per motivi di salute, """"" La dispensa dal servizio per infermità comprende due distinte fattispecie: la prima è disposta a seguito della scadenza della durata massima dall'aspettativa per motivi di salute (art. 71 T.U.), mentre la seconda consegue al riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell'infermità (art. 129 T.U.); il provvedimento relativo alla prima specie di dispensa ha natura dichiarativa, mentre quello che dispone la seconda ha carattere costitutivo e può essere emesso anche prima che sia trascorso l'intero periodo massimo previsto per il congedo straordinario e l'aspettativa per infermità.""""""" Precisato quanto sopra, essendo che la mia dispensa dal servizio è avvenuta semplicemente con 30 giorni di convalescenza rilasciati dal DSS del mio comando e non da una CMO come prevede la legge, in quanto quanto l' art. 71 T.U. recita che la dispensa dal servizio non può essere disposta, altresi, qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì, al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo ( come è successo nel mio caso ). inoltre nel caso in cui il dipendente venga sottopostoposto a visita medico collegiale dalla cmo di 2^ istanza. la procedura per la dispensa potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della cmo di 2^ istanza.
Quindi al mio invio alla cmo di 1^ istanza se la commissione dovesse ritenere la mia infermità ( 8^ cat. Tab A ) non inabilitate e quindi di un giudizio di idoneità al servizio, ma ormai dispensato ( per quale motivo ????????) dovrei fare ricorso in 2^ ist., e se anche questa dovesse ritenere la stessa cosa?????? cosa succederà????
Signori che leggete, e soprattutto al sig. Roberto datemi una risposta concreta, sono in panico, in quanto la pratica per la dispensa è già partita da 15 giorni. dovrebbe solo arrivarmi il Decreto di congedo ( per che cosa ).
Distinti saluti, Giuseppe.
la quale chiarisce che il personale delle forze armate " Dispensato " dal servizio per infermità, ha diritto a pensione di infermità, se ha maturato i famosi 15 anni di servizio, e fin quà è tutto chiaro, però parla anche di un verbale che ha ricononosciuto l'inabilità ( e non specifica altro ).
So che dice che il personale che ha superato i 730 giorni di aspettativa viene dichiarato " decaduto " dal servizio con diritto a pensione di inabilità se ha maturato i famosi 15 anni.
Vorrei precisare (da quanto ho letto nelle varie normative; Leggi e circolari ) che la dispesa dal servizio per infermità, avviene solo su decisioni della CMO competente per territorio prima della scadenza del periodo dei 730 giorni per non idoneità al servizio, come prevede L’art. 129 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 dispone che può essere dispensato dal servizio l'impiegato DIVENUTO INABILE per motivi di salute, """"" La dispensa dal servizio per infermità comprende due distinte fattispecie: la prima è disposta a seguito della scadenza della durata massima dall'aspettativa per motivi di salute (art. 71 T.U.), mentre la seconda consegue al riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell'infermità (art. 129 T.U.); il provvedimento relativo alla prima specie di dispensa ha natura dichiarativa, mentre quello che dispone la seconda ha carattere costitutivo e può essere emesso anche prima che sia trascorso l'intero periodo massimo previsto per il congedo straordinario e l'aspettativa per infermità.""""""" Precisato quanto sopra, essendo che la mia dispensa dal servizio è avvenuta semplicemente con 30 giorni di convalescenza rilasciati dal DSS del mio comando e non da una CMO come prevede la legge, in quanto quanto l' art. 71 T.U. recita che la dispensa dal servizio non può essere disposta, altresi, qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì, al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo ( come è successo nel mio caso ). inoltre nel caso in cui il dipendente venga sottopostoposto a visita medico collegiale dalla cmo di 2^ istanza. la procedura per la dispensa potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della cmo di 2^ istanza.
Quindi al mio invio alla cmo di 1^ istanza se la commissione dovesse ritenere la mia infermità ( 8^ cat. Tab A ) non inabilitate e quindi di un giudizio di idoneità al servizio, ma ormai dispensato ( per quale motivo ????????) dovrei fare ricorso in 2^ ist., e se anche questa dovesse ritenere la stessa cosa?????? cosa succederà????
Signori che leggete, e soprattutto al sig. Roberto datemi una risposta concreta, sono in panico, in quanto la pratica per la dispensa è già partita da 15 giorni. dovrebbe solo arrivarmi il Decreto di congedo ( per che cosa ).
Distinti saluti, Giuseppe.
Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Messaggio da cirubepy »
Vorrei allegare questa informativa sulle pensioni di inabilità per i militari che chiarisce l' inabilità al servizio, e non certamente per aver superato i 730 giorni.
Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Int
(Friday, 04 April 2008) - Contributo di Patronato Inca Cgil - Ultimo Aggiornamento ()
Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia
e i dipendenti civili del Ministero dell’Interno e della Difesa
(fonte: Patronato Inca Cgil)
Pensioni di inabilità nel
pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi
sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono
i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e
le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore
privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di
inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene
dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
- inabilità
assoluta e permanente alla mansione
- inabilità
assoluta e permanente a proficuo lavoro
- inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
- inabilità
per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
Inabilità
assoluta e permanente alla mansione
^
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L’inabilità alla mansione è limitata al
tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto
nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a
mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il
diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale da parte
delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente
pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria
mansione
-
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11
mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di
Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di
servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
dispensa dal servizio per inabilità.
Organismi competenti per
l’accertamento sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono
essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
la commissione medica di verifica (CMV)
per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università
-
la commissione medica ospedaliera (CMO)
per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
-
commissione medica della ASL per i
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dipendenti del parastato
-
commissione medica della ASL integrata
da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,
regioni, comuni) e della sanità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente
datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
-
chiede il parere sanitario alla
competente Commissione medica
-
ricevuto il verbale di visita medica che
riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di
utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della
propria qualifica
-
se non ci sono possibilità di
ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare
il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il
proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore
interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come
dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione
per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di
lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento
della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità
assoluta e permanente a proficuo lavoro
^
Inabilità non assolutamente invalidante ma
tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del
dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la
cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità
a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il
riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione
per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il
diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale redatto
dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente
pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività
lavorativa
-
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11
mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i
dipendenti degli Enti locali o Sanità
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Organismi competenti per
l’accertamento sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono
essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
la commissione medica di verifica (CMV)
per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università
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-
la commissione medica ospedaliera (CMO)
per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
-
commissione medica della ASL per i
dipendenti del parastato
-
commissione medica della ASL integrata
da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,
regioni, comuni) e della sanità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente
datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
-
chiede il parere sanitario alla
competente Commissione medica
-
ricevuto il verbale di visita medica che
riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la
dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve
presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP
che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento
della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
^
Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è
stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato
iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i
seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale redatto da
parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente
è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività
lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
-
anzianità contributiva di almeno 5
anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della
pensione di inabilità
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno
stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
Organismi competenti per l’accertamento
sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono essere,
a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
La commissione medica ospedaliera CMO
per i militari, la polizia, i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
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-
La commissione medica di verifica CMV
per i dipendenti dello Stato, Scuola, Università, regioni, province,
comuni, Sanità
-
La Commissione medica della ASL per i
dipendenti del parastato (Inps, Inail, Inpdap, Coni, Aci).
Procedimento
La domanda, con allegato un certificato
medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere
qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il
quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
-
dispone l'accertamento sanitario presso
le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità
delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la
visita domiciliare
-
ricevuto il verbale attestante lo stato
di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività
lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del
dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della
pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla
data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in
attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità
permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da
parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure
contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione,
fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito
contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se
dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di
inabilità.
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Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata
con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una
maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del
dipendente:
-
per i lavoratori con almeno 18 anni di
servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata dal
lavoratore viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza
della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
-
per i lavoratori con meno di 18 anni di
servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una
quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento
del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva
complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della
pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80%
della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di
inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di
età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione
quello relativo a 57 anni (4,720).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro
dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri
e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
Inabilità
per causa di servizio(pensione diretta privilegiata )
^
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La pensione privilegiata è una prestazione
spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità
assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da
causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di
servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il
termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione
del servizio. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio
quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta per infermità già
riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio
e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre
subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Procedimento
La domanda, corredata di ogni utile documentazione, deve contenere
l’indicazione della natura dell’infermità o lesioni per le quali è
richiesto il trattamento privilegiato, i fatti di servizio che hanno
concorso a determinarle e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità
fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità di servizio.
Le regole per la liquidazione della prestazione variano a seconda che
l’interessato sia dipendente dello Stato o degli enti locali.
Per i dipendenti dello Stato la domanda va presentata all’amministrazione
statale ove l’iscritto ha prestato l’ultimo servizio; per i dipendenti
degli enti locali e della sanità la domanda va presentata all’INPDAP.
Stato
Enti locali
Amministrazione destinataria
alla domanda
Ente datore di lavoro
Inpdap
Organismo preposto all'accertamento
sanitario
CMO(militari,ministeri difesa
e interni
CMV(dipendenti da altre
amministrazioni statali)
CMO(Commisione medica
ospedaliera)
Organismo preposto alla valutazione
dell'accertamento sanitario
CVCS(ex comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie)
Comitato tecnico per le pensioni
privilegiate
Amministrazione che emana decreto di
pensione
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Amministrazione centrale
Inpdap
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è
correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è
pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è
classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della
retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non
inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10
l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il
calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso,
essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%
Stato
Enti locali
Infermità la categoria:8/10
retribuzione pensionabile
Infermità categoria inferiore:1/40
della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio(min.1/3
max 8/10 base pensionabile)
Aliquota maggiorata di 1/10
(min.66,67% max 100%)
commentate e date delle risposte CERTE.Saluti, Cirubepy
Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Int
(Friday, 04 April 2008) - Contributo di Patronato Inca Cgil - Ultimo Aggiornamento ()
Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia
e i dipendenti civili del Ministero dell’Interno e della Difesa
(fonte: Patronato Inca Cgil)
Pensioni di inabilità nel
pubblico impiego
Nel pubblico impiego vi
sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono
i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e
le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore
privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di
inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene
dispensato dal servizio.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
- inabilità
assoluta e permanente alla mansione
- inabilità
assoluta e permanente a proficuo lavoro
- inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
- inabilità
per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)
Inabilità
assoluta e permanente alla mansione
^
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L’inabilità alla mansione è limitata al
tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto
nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a
mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il
diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale da parte
delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente
pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria
mansione
-
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11
mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di
Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di
servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
dispensa dal servizio per inabilità.
Organismi competenti per
l’accertamento sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono
essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
la commissione medica di verifica (CMV)
per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università
-
la commissione medica ospedaliera (CMO)
per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
-
commissione medica della ASL per i
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dipendenti del parastato
-
commissione medica della ASL integrata
da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,
regioni, comuni) e della sanità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente
datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
-
chiede il parere sanitario alla
competente Commissione medica
-
ricevuto il verbale di visita medica che
riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di
utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della
propria qualifica
-
se non ci sono possibilità di
ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare
il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il
proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore
interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come
dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione
per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di
lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento
della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità
assoluta e permanente a proficuo lavoro
^
Inabilità non assolutamente invalidante ma
tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del
dipendente pubblico.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la
cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità
a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il
riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione
per dimissioni.
Requisiti sanitari e contributivi per il
diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale redatto
dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente
pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività
lavorativa
-
almeno 15 anni servizio (14 anni, 11
mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i
dipendenti degli Enti locali o Sanità
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Organismi competenti per
l’accertamento sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono
essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
la commissione medica di verifica (CMV)
per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università
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-
la commissione medica ospedaliera (CMO)
per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
-
commissione medica della ASL per i
dipendenti del parastato
-
commissione medica della ASL integrata
da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,
regioni, comuni) e della sanità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente
datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:
-
chiede il parere sanitario alla
competente Commissione medica
-
ricevuto il verbale di visita medica che
riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la
dispensa dal servizio.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve
presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP
che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento
della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
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Inabilità
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
^
Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è
stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato
iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitari
Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i
seguenti requisiti:
-
riconoscimento medico legale redatto da
parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente
è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività
lavorativa a causa di difetto fisico o mentale
-
anzianità contributiva di almeno 5
anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della
pensione di inabilità
-
risoluzione del rapporto di lavoro per
infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno
stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
Organismi competenti per l’accertamento
sanitario
Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono essere,
a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le
seguenti:
-
La commissione medica ospedaliera CMO
per i militari, la polizia, i dipendenti civili del Ministero
dell’Interno e della Difesa
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-
La commissione medica di verifica CMV
per i dipendenti dello Stato, Scuola, Università, regioni, province,
comuni, Sanità
-
La Commissione medica della ASL per i
dipendenti del parastato (Inps, Inail, Inpdap, Coni, Aci).
Procedimento
La domanda, con allegato un certificato
medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere
qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il
quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.
Ricevuta la domanda, l’ente:
-
dispone l'accertamento sanitario presso
le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità
delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la
visita domiciliare
-
ricevuto il verbale attestante lo stato
di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività
lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del
dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della
pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla
data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in
attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità
permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da
parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure
contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione,
fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito
contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se
dipendente statale.
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di
inabilità.
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Calcolo
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata
con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una
maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del
dipendente:
-
per i lavoratori con almeno 18 anni di
servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata dal
lavoratore viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza
della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile
-
per i lavoratori con meno di 18 anni di
servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una
quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento
del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva
complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della
pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80%
della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di
inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di
età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione
quello relativo a 57 anni (4,720).
Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Incompatibilità
La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro
dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri
e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
Inabilità
per causa di servizio(pensione diretta privilegiata )
^
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La pensione privilegiata è una prestazione
spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità
assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da
causa, o concausa, di servizio.
Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di
servizio, basta un solo giorno di lavoro.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il
termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione
del servizio. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio
quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta per infermità già
riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio
e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre
subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Procedimento
La domanda, corredata di ogni utile documentazione, deve contenere
l’indicazione della natura dell’infermità o lesioni per le quali è
richiesto il trattamento privilegiato, i fatti di servizio che hanno
concorso a determinarle e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità
fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità di servizio.
Le regole per la liquidazione della prestazione variano a seconda che
l’interessato sia dipendente dello Stato o degli enti locali.
Per i dipendenti dello Stato la domanda va presentata all’amministrazione
statale ove l’iscritto ha prestato l’ultimo servizio; per i dipendenti
degli enti locali e della sanità la domanda va presentata all’INPDAP.
Stato
Enti locali
Amministrazione destinataria
alla domanda
Ente datore di lavoro
Inpdap
Organismo preposto all'accertamento
sanitario
CMO(militari,ministeri difesa
e interni
CMV(dipendenti da altre
amministrazioni statali)
CMO(Commisione medica
ospedaliera)
Organismo preposto alla valutazione
dell'accertamento sanitario
CVCS(ex comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie)
Comitato tecnico per le pensioni
privilegiate
Amministrazione che emana decreto di
pensione
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Amministrazione centrale
Inpdap
Calcolo
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è
correlata all’entità dell’infermità o lesione.
In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è
pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è
classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della
retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non
inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10
l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il
calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso,
essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%
Stato
Enti locali
Infermità la categoria:8/10
retribuzione pensionabile
Infermità categoria inferiore:1/40
della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio(min.1/3
max 8/10 base pensionabile)
Aliquota maggiorata di 1/10
(min.66,67% max 100%)
commentate e date delle risposte CERTE.Saluti, Cirubepy
-
- Consigliere
- Messaggi: 889
- Iscritto il: ven apr 02, 2010 5:13 pm
Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Messaggio da luigino2010 »
Purtroppo continui a postare la stessa domanda su tutto il forum, l'argomento è stato ampiamente trattato in molte discussioni, Anche se superi i 730 giorni di aspettativa hai diritto alla pensione di infermità (con 15 anni di servizio utile), se non ci credi sono problemi tuoi. Decine di colleghi sono in pensione di infermità per aver superato i 730 gg nel quinquennio, anche senza il verbale delle cmo ma solo per essere decaduti dal servizio per infermità. Colleghi sono in pensione per aver superato i 730 gg di malattia anche con il solo certificato medico del medico curante, se pensi che tutto questo non risponde a verità fatti congedare senza prendere la pensione così stai piu tranquillo. Se Il tuo ufficio ti ha dato altre informazioni gli puoi dire tranquillamente che sono degli incopetenti. Auguri.
Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Confermo quello che dice il collega luigino sono decine i colleghi decaduti dal servizio e tutti pensionati........... piu' di avere testimoni diretti non si puo'.
L'unica cosa e che qualche collega decaduto riferiva che non aveva percepito i sei scatti stipendiali nel TFS/TFR.
In bocca al lupo.
Lino
L'unica cosa e che qualche collega decaduto riferiva che non aveva percepito i sei scatti stipendiali nel TFS/TFR.
In bocca al lupo.
Lino
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Messaggio da cirubepy »
Grazie Lino sei stato molto gentile, diversamente da luigino2010 che non sopporta i miei quesiti, comunque qualsiasi argomento, anche se ripetitivo, possono aiutare molti colleghi che si trovano in difficoltà, in quanto ogn'uno pone delle delle domande a su problematiche non chiare e solo in questo modo chiunque inserisce la sua ipotesi e di chiarimenti citanto leggi e normative diverse tra loro contrastanti, scusa luigino2010 se sono assillante, al mio paese c'è un detto " o sazio nun crede o riuno" napoli Traduco: il sazio non crede alla persona digiuna. Ciao e grazie.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 189
- Iscritto il: lun mar 08, 2010 11:04 pm
Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Messaggio da ilcacciatore »
Salve a tutti,vorrei sapere se per quanto riguarda la pensione con i famosi 14 anni-11 mesi e 16 giorni di servizio,bisogna averli tutti di servizio solare,oppure basta avere 13 più i 2 di riscatto.
Attendo una risposta.
Grazie
Attendo una risposta.

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Un saluto a tutti,un parere urgente da voi esperti, e un consiglio ,io oggi sono a 550 giorni continuativi di aspettativa per ansia generalizzata in cura farmacologica presso un centro,tra una settimana vado alla 2 istanza cmo, aspettativa termina verso il 20 di questo mese, come dite voi facendo i 730 giorni continuativi vengo decaduto dal servizio per invalidità e pensione è così.E se alla 2 istanza mi fanno idoneo? come mi devo comportare. ho 29 anni di servizio + 5 di riscatto , già 6ctg. ricosciuta, rimango senza stipendio dopo i 18 mesi ?urge grazie.
Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE
Giggino ha scritto:Un saluto a tutti,un parere urgente da voi esperti, e un consiglio ,io oggi sono a 550 giorni continuativi di aspettativa per ansia generalizzata in cura farmacologica presso un centro,tra una settimana vado alla 2 istanza cmo, aspettativa termina verso il 20 di questo mese, come dite voi facendo i 730 giorni continuativi vengo decaduto dal servizio per invalidità e pensione è così.E se alla 2 istanza mi fanno idoneo? come mi devo comportare. ho 29 anni di servizio + 5 di riscatto , già 6ctg. ricosciuta, rimango senza stipendio dopo i 18 mesi ?urge grazie.
.........Giggino,






.........Dopo aver avuto rassicurazioni sul tuo futuro e inoltre

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