DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

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meme78
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DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da meme78 »

Buon giorno avv.Carta mi scuso anticipatamente con Lei per le domande che mi appresto a farLe,a cui ha ampiamente risposto nel forum e che io ho letto,ma per la particolarita' del mio caso mi chiedo se tali risposte siano adatte anche a me.
Di seguito quindi Le espongo brevemente il mio caso e domande:

Sono Caporel Maggiore Capo in servizio da 15 anni senza congedo nel passaggio vfb/vsp.
In questo quinquennio mi e' stata concessa licenza straordinaria e posto in aspettativa per 12 mesi senza stipendio e avanzamento congelato,non per malattia ma per documentati motivi familiari.
In Maggio risultavo positivo a drug test e giudicato temporaneamente non idoneo fino a meta' Dicembre.
In Giugno incorrevo in incidente traumatico probabilmente correlato agli anni di attivita' svolta in servizio che mi porto' ad operazione e conseguente periodo di inidoneita' al servizio.
Di conseguenza ne deriva che alla visita del CMO di Dicembre viene archiviata definitivamente la pratica drug test,ma dichiarato temporaneamente non idoneo ortopedicamente per ulteriori 60gg senza soluzione di continuita'.
Ad oggi la patologia e' ancora esistente ed il recupero molto lento,quindi verro' nuovamente giudicato non idoneo,sforando quindi i 731 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio di servizio e dichiarato quindi decaduto dal servizio.
Premesso questo le chiedo quindi:

1)dando per scontato che non verro' dichiarato permanentemente non idoneo al servizio(quindi senza il diritto al transito nel ruolo civile)una volta decaduto dal servizio avro' automaticamente diritto alla pensione?
2)ho ancora la possibilita' di presentare la domanda di causa di servizio (mortaista e fuciliere) nonostante siano passati piu' di 6 mesi dall'incidente ma meno di 3 dall'operazione,e quali vantaggi ne derivano dal momento che verro' congedato?
3)come esperto in materia quali altri consigli puo' darmi riguardanti il mio specifico caso?

La ringrazio anticipatamente e Le faccio i complimenti per il forum.
Distinti saluti


gianluca76
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Iscritto il: gio giu 17, 2010 11:48 am

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da gianluca76 »

se hai maturato 15 anni di servizio la pensione minima ti spetta quindi da quel punto di vista stai tranquillo anche se sara piccolina , per il transito sul verbale di riforma deve essere scritto idoneo al transito per cui prima di decadere dal servizio ti conviene chiedere alla commissione di essere riformato con l'idoneita ala passaggio perche stai per sforare con i giorni eventualmente nn firmare e vai in seconda istanza dove avrai un altra possibilita e se poi va male pure quella avrai la tua pensioncina
meme78
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Iscritto il: mar feb 01, 2011 2:59 pm

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da meme78 »

Grazie per la tua opinione gianluca76,quello che non e' chiaro nella normativa,al di la delle tue personali conoscenze e' se nonostante il primo anno di aspettativa non era per malattia la pensione sia,per quanto piccola,comunque dovuta.
gianluca76
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Iscritto il: gio giu 17, 2010 11:48 am

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da gianluca76 »

ti ricorda che dopo ke sei passato in spe ogni 5 anni uno e di abbuonoquindi se tu hai 15 anni effettivi con uno di aspettativa in pratica e come se avessi 16 anni di servizio all'incirca e quindi la pens ti spetta!ma se vuoi star piu tranquillo chiedi pure a roberto o lino che sicuramente sono piu esperti di me e ti diranno loro

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cirubepy

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da cirubepy »

Buongiorno a tutti, Scusate se continuo ad insistere sulla decadenza dal servizio per superamento dei 730 giorni di aspettativa, ma leggo ogni giorno cose contrastanti tra loro che non mi danno la certezza alla mia domanda, Richiedo scusa al Sig.robero il quale fa tutto il possibile ( in forma gratuita ) e per questo lo ringraziamo moltissimo, per dare delle risposte adeguate ad ogni domanda ma voglio insistere su questo problema che mi sta assillando, vorrei sottolineare che la famosa circolare nr 19 inpdap
la quale chiarisce che il personale delle forze armate " Dispensato " dal servizio per infermità, ha diritto a pensione di infermità, se ha maturato i famosi 15 anni di servizio, e fin quà è tutto chiaro, però parla anche di un verbale che ha ricononosciuto l'inabilità ( e non specifica altro ).
So che dice che il personale che ha superato i 730 giorni di aspettativa viene dichiarato " decaduto " dal servizio con diritto a pensione di inabilità se ha maturato i famosi 15 anni.
Vorrei precisare (da quanto ho letto nelle varie normative; Leggi e circolari ) che la dispesa dal servizio per infermità, avviene solo su decisioni della CMO competente per territorio prima della scadenza del periodo dei 730 giorni per non idoneità al servizio, come prevede L’art. 129 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 dispone che può essere dispensato dal servizio l'impiegato DIVENUTO INABILE per motivi di salute, """"" La dispensa dal servizio per infermità comprende due distinte fattispecie: la prima è disposta a seguito della scadenza della durata massima dall'aspettativa per motivi di salute (art. 71 T.U.), mentre la seconda consegue al riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell'infermità (art. 129 T.U.); il provvedimento relativo alla prima specie di dispensa ha natura dichiarativa, mentre quello che dispone la seconda ha carattere costitutivo e può essere emesso anche prima che sia trascorso l'intero periodo massimo previsto per il congedo straordinario e l'aspettativa per infermità.""""""" Precisato quanto sopra, essendo che la mia dispensa dal servizio è avvenuta semplicemente con 30 giorni di convalescenza rilasciati dal DSS del mio comando e non da una CMO come prevede la legge, in quanto quanto l' art. 71 T.U. recita che la dispensa dal servizio non può essere disposta, altresi, qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì, al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo ( come è successo nel mio caso ). inoltre nel caso in cui il dipendente venga sottopostoposto a visita medico collegiale dalla cmo di 2^ istanza. la procedura per la dispensa potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della cmo di 2^ istanza.
Quindi al mio invio alla cmo di 1^ istanza se la commissione dovesse ritenere la mia infermità ( 8^ cat. Tab A ) non inabilitate e quindi di un giudizio di idoneità al servizio, ma ormai dispensato ( per quale motivo ????????) dovrei fare ricorso in 2^ ist., e se anche questa dovesse ritenere la stessa cosa?????? cosa succederà????
Signori che leggete, e soprattutto al sig. Roberto datemi una risposta concreta, sono in panico, in quanto la pratica per la dispensa è già partita da 15 giorni. dovrebbe solo arrivarmi il Decreto di congedo ( per che cosa ).
Distinti saluti, Giuseppe.
cirubepy

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da cirubepy »

Vorrei allegare questa informativa sulle pensioni di inabilità per i militari che chiarisce l' inabilità al servizio, e non certamente per aver superato i 730 giorni.

Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero
dell’Int
(Friday, 04 April 2008) - Contributo di Patronato Inca Cgil - Ultimo Aggiornamento ()
Pensioni di Inabilità..(CMO) per i militari, la polizia

e i dipendenti civili del Ministero dell’Interno e della Difesa

(fonte: Patronato Inca Cgil)

Pensioni di inabilità nel

pubblico impiego



Nel pubblico impiego vi

sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono

i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e

le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore

privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di

inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene

dispensato dal servizio.

Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

- inabilità

assoluta e permanente alla mansione

- inabilità

assoluta e permanente a proficuo lavoro

- inabilità

assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

- inabilità

per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)



Inabilità

assoluta e permanente alla mansione

^

http://www.cives.roma.it" onclick="window.open(this.href);return false; - Portale CIVES Powered by Mambo Generated: 3 August, 2011, 04:15
L’inabilità alla mansione è limitata al

tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto

nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a

mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.

Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la

cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il

diritto

Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

-

riconoscimento medico legale da parte

delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente

pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria

mansione

-

almeno 15 anni servizio (14 anni, 11

mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di

Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di

servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)

-

risoluzione del rapporto di lavoro per

dispensa dal servizio per inabilità.

Organismi competenti per

l’accertamento sanitario

Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono

essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le

seguenti:

-

la commissione medica di verifica (CMV)

per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università

-

la commissione medica ospedaliera (CMO)

per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero

dell’Interno e della Difesa

-

commissione medica della ASL per i

http://www.cives.roma.it" onclick="window.open(this.href);return false; - Portale CIVES Powered by Mambo Generated: 3 August, 2011, 04:15
dipendenti del parastato

-

commissione medica della ASL integrata

da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,

regioni, comuni) e della sanità.

Procedimento

La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente

datore di lavoro.

L'ente datore di lavoro:

-

chiede il parere sanitario alla

competente Commissione medica

-

ricevuto il verbale di visita medica che

riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di

utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della

propria qualifica

-

se non ci sono possibilità di

ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare

il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

Nel caso in cui il lavoratore non dia il

proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore

interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come

dispensa dal servizio per inabilità.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione

per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di

lavoro.

Calcolo della prestazione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.

La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento

della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



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Inabilità

assoluta e permanente a proficuo lavoro

^

Inabilità non assolutamente invalidante ma

tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del

dipendente pubblico.

Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la

cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità

a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di

lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il

riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione

per dimissioni.

Requisiti sanitari e contributivi per il

diritto

Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

-

riconoscimento medico legale redatto

dalle competenti Commissioni nel quale risulti che il dipendente

pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività

lavorativa

-

almeno 15 anni servizio (14 anni, 11

mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i

dipendenti degli Enti locali o Sanità

-

risoluzione del rapporto di lavoro per

dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Organismi competenti per

l’accertamento sanitario

Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono

essere, a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le

seguenti:

-

la commissione medica di verifica (CMV)

per i dipendenti dello Stato, della scuola e dell’università

http://www.cives.roma.it" onclick="window.open(this.href);return false; - Portale CIVES Powered by Mambo Generated: 3 August, 2011, 04:15
-

la commissione medica ospedaliera (CMO)

per i militari, la polizia e i dipendenti civili del Ministero

dell’Interno e della Difesa

-

commissione medica della ASL per i

dipendenti del parastato

-

commissione medica della ASL integrata

da medico INPDAP per i dipendenti degli enti locali (province,

regioni, comuni) e della sanità.

Procedimento

La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente

datore di lavoro.

L'ente datore di lavoro:

-

chiede il parere sanitario alla

competente Commissione medica

-

ricevuto il verbale di visita medica che

riconosce l’inidoneità a proficuo lavoro dispone immediatamente la

dispensa dal servizio.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve

presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP

che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.

La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento

della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.



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Inabilità

assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

^

Dall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è

stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi

attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato

iscritti all’INPS .

Requisiti contributivi e sanitari

Per ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i

seguenti requisiti:

-

riconoscimento medico legale redatto da

parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente

è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività

lavorativa a causa di difetto fisico o mentale

-

anzianità contributiva di almeno 5

anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della

pensione di inabilità

-

risoluzione del rapporto di lavoro per

infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno

stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi

attività lavorativa.

Organismi competenti per l’accertamento

sanitario

Le Commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario possono essere,

a seconda dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, le

seguenti:

-

La commissione medica ospedaliera CMO

per i militari, la polizia, i dipendenti civili del Ministero

dell’Interno e della Difesa

http://www.cives.roma.it" onclick="window.open(this.href);return false; - Portale CIVES Powered by Mambo Generated: 3 August, 2011, 04:15
-

La commissione medica di verifica CMV

per i dipendenti dello Stato, Scuola, Università, regioni, province,

comuni, Sanità

-

La Commissione medica della ASL per i

dipendenti del parastato (Inps, Inail, Inpdap, Coni, Aci).

Procedimento

La domanda, con allegato un certificato

medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere

qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il

quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.

Ricevuta la domanda, l’ente:

-

dispone l'accertamento sanitario presso

le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità

delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la

visita domiciliare

-

ricevuto il verbale attestante lo stato

di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività

lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del

dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della

pensione.

La pensione di inabilità decorre dalla

data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in

attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla

data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla

risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità

permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da

parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure

contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione,

fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito

contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se

dipendente statale.

Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di

inabilità.

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Calcolo

La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata

con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una

maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del

dipendente:

-

per i lavoratori con almeno 18 anni di

servizio al 31.12.95 l’anzianità contributiva maturata dal

lavoratore viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza

della pensione e la data di compimento dell’età pensionabile

-

per i lavoratori con meno di 18 anni di

servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una

quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento

del 60° anno di età.

In ogni caso, l'anzianità contributiva

complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della

pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80%

della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di

inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di

età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione

quello relativo a 57 anni (4,720).

Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro

dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei

lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri

e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.







Inabilità

per causa di servizio(pensione diretta privilegiata )

^

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La pensione privilegiata è una prestazione

spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità

assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da

causa, o concausa, di servizio.

Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di

servizio, basta un solo giorno di lavoro.

La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il

termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione

del servizio. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio

quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta per infermità già

riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).

Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio

e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre

subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.

Procedimento

La domanda, corredata di ogni utile documentazione, deve contenere

l’indicazione della natura dell’infermità o lesioni per le quali è

richiesto il trattamento privilegiato, i fatti di servizio che hanno

concorso a determinarle e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità

fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità di servizio.

Le regole per la liquidazione della prestazione variano a seconda che

l’interessato sia dipendente dello Stato o degli enti locali.

Per i dipendenti dello Stato la domanda va presentata all’amministrazione

statale ove l’iscritto ha prestato l’ultimo servizio; per i dipendenti

degli enti locali e della sanità la domanda va presentata all’INPDAP.



Stato

Enti locali

Amministrazione destinataria

alla domanda

Ente datore di lavoro

Inpdap

Organismo preposto all'accertamento

sanitario

CMO(militari,ministeri difesa

e interni

CMV(dipendenti da altre

amministrazioni statali)

CMO(Commisione medica

ospedaliera)

Organismo preposto alla valutazione

dell'accertamento sanitario

CVCS(ex comitato per le

pensioni privilegiate ordinarie)

Comitato tecnico per le pensioni

privilegiate

Amministrazione che emana decreto di

pensione

http://www.cives.roma.it" onclick="window.open(this.href);return false; - Portale CIVES Powered by Mambo Generated: 3 August, 2011, 04:15
Amministrazione centrale

Inpdap

Calcolo

Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è

correlata all’entità dell’infermità o lesione.

In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è

pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è

classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della

retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non

inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.

Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10

l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il

calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso,

essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%

Stato

Enti locali

Infermità la categoria:8/10

retribuzione pensionabile

Infermità categoria inferiore:1/40

della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio(min.1/3

max 8/10 base pensionabile)

Aliquota maggiorata di 1/10

(min.66,67% max 100%)


commentate e date delle risposte CERTE.Saluti, Cirubepy
luigino2010
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Iscritto il: ven apr 02, 2010 5:13 pm

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da luigino2010 »

Purtroppo continui a postare la stessa domanda su tutto il forum, l'argomento è stato ampiamente trattato in molte discussioni, Anche se superi i 730 giorni di aspettativa hai diritto alla pensione di infermità (con 15 anni di servizio utile), se non ci credi sono problemi tuoi. Decine di colleghi sono in pensione di infermità per aver superato i 730 gg nel quinquennio, anche senza il verbale delle cmo ma solo per essere decaduti dal servizio per infermità. Colleghi sono in pensione per aver superato i 730 gg di malattia anche con il solo certificato medico del medico curante, se pensi che tutto questo non risponde a verità fatti congedare senza prendere la pensione così stai piu tranquillo. Se Il tuo ufficio ti ha dato altre informazioni gli puoi dire tranquillamente che sono degli incopetenti. Auguri.
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lino
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Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da lino »

Confermo quello che dice il collega luigino sono decine i colleghi decaduti dal servizio e tutti pensionati........... piu' di avere testimoni diretti non si puo'.
L'unica cosa e che qualche collega decaduto riferiva che non aveva percepito i sei scatti stipendiali nel TFS/TFR.
In bocca al lupo.
Lino
Per Aspera ad Astra!!!!
cirubepy

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da cirubepy »

Grazie Lino sei stato molto gentile, diversamente da luigino2010 che non sopporta i miei quesiti, comunque qualsiasi argomento, anche se ripetitivo, possono aiutare molti colleghi che si trovano in difficoltà, in quanto ogn'uno pone delle delle domande a su problematiche non chiare e solo in questo modo chiunque inserisce la sua ipotesi e di chiarimenti citanto leggi e normative diverse tra loro contrastanti, scusa luigino2010 se sono assillante, al mio paese c'è un detto " o sazio nun crede o riuno" napoli Traduco: il sazio non crede alla persona digiuna. Ciao e grazie.
ilcacciatore
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Iscritto il: lun mar 08, 2010 11:04 pm

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da ilcacciatore »

Salve a tutti,vorrei sapere se per quanto riguarda la pensione con i famosi 14 anni-11 mesi e 16 giorni di servizio,bisogna averli tutti di servizio solare,oppure basta avere 13 più i 2 di riscatto.
Attendo una risposta. :) Grazie
Giggino
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Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da Giggino »

Un saluto a tutti,un parere urgente da voi esperti, e un consiglio ,io oggi sono a 550 giorni continuativi di aspettativa per ansia generalizzata in cura farmacologica presso un centro,tra una settimana vado alla 2 istanza cmo, aspettativa termina verso il 20 di questo mese, come dite voi facendo i 730 giorni continuativi vengo decaduto dal servizio per invalidità e pensione è così.E se alla 2 istanza mi fanno idoneo? come mi devo comportare. ho 29 anni di servizio + 5 di riscatto , già 6ctg. ricosciuta, rimango senza stipendio dopo i 18 mesi ?urge grazie.
gino59
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Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: DECADUTO DAL SERVIZIO E PENSIONE

Messaggio da gino59 »

Giggino ha scritto:Un saluto a tutti,un parere urgente da voi esperti, e un consiglio ,io oggi sono a 550 giorni continuativi di aspettativa per ansia generalizzata in cura farmacologica presso un centro,tra una settimana vado alla 2 istanza cmo, aspettativa termina verso il 20 di questo mese, come dite voi facendo i 730 giorni continuativi vengo decaduto dal servizio per invalidità e pensione è così.E se alla 2 istanza mi fanno idoneo? come mi devo comportare. ho 29 anni di servizio + 5 di riscatto , già 6ctg. ricosciuta, rimango senza stipendio dopo i 18 mesi ?urge grazie.


.........Giggino, :arrow: stai intasanto tutto il forum :cry: :arrow: sempre con la stessa domanda............ :!: :!: :!:

.........Dopo aver avuto rassicurazioni sul tuo futuro e inoltre :arrow: ti ho detto il tuo importo pensionistico, ma cosa

.........vuoi sapere piu'............. :?: :?: :?: :arrow: e bastaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rispondi