quesito sull'indennità R.I.A.
quesito sull'indennità R.I.A.
Buon giorno a tutti i componenti del forum, vorrei porre un quesito a coloro che possano per certo dare risposta affermativa circa l'erogazione dell'indennità R.I.A. visto che essendo stato arruolato nell'anno 1989, in precedenza anno 1985/1986 HO PRESTATO anni 1 (UNO) militare di leva nell'esercito, se detta indennità mi spetterebbe, in quando i colleghi della P.S. in un loro argomento denominato RIA, asserivano che la RIA non viene piu erogata dal 1990 in poi . Avrei diritto di percepirla oppure no.
Re: quesito sull'indennità R.I.A.
Premetto che l'indennità in questione , mi premerebbe sapere se mi spetterebbe visto che sono stato posto in congedo per malattia non dipendente da causa di servizio il 7 giugno2017 in attesa di conteggio da parte dell'inps attendo positiva risposta . Ringrazio anticipatamente coloro che interverranno.
Re: quesito sull'indennità R.I.A.
Questa cita anche la R.I.A.
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 167 26/07/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 167 2017 PENSIONI 26/07/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Marco Pieroni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44484/M depositato il 14 marzo 2016, presentato da signor R. R., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Paolo Poggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cattaneo, 10 a Rimini.
Uditi nella udienza pubblica del 13 giugno 2017, con l’assistenza del Segretario signor Luca Cataldi, l’avv. Pier Paolo Poggi per il ricorrente e l’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS nonché il Tenente Colonnello D. B. su delega del Colonello P. C. per il Centro unico stipendiale esercito;
visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, e in particolare l’art. 160;
visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Il ricorrente, già sottoufficiale dell’Esercito italiano dal 29.2.1964 al 12.2.2004, chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto:
a) alle variazioni dell’ indennità integrativa speciale spettante al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997 che prevede per il personale collocato a riposo con un’anzianità di almeno 40 anni di servizio utile a pensionamento anteriormente alla data dell’1.1.1995 la possibilità di separare, se più favorevole, l’ indennità integrativa speciale dalla base pensionabile con l’inglobamento dell’ indennità medesima nella base pensionabile con la maggiorazione di un decimo quale privilegiata riconosciuta dal 13.2.2004 sull’importo attuale corrisposto in euro 717,25 come assegno accessorio; attualmente l’importo dovuto è di euro 768,61 mentre per la tredicesima di euro 748,61 come anche ricordato dalla circolare INPDAP n. 26 del 23.12.2004 nella misura massima stabilita e quindi il riconoscimento, quanto meno, della somma di euro 631,27, attualmente riconosciuta in euro 715,04, meno euro 37,22, mancante del decimo;
b) alla rideterminazione della pensione iscrizione n. SU - ....... a far data dal 13.2.2004, con attribuzione della variazione dell’ indennità integrativa speciale di cui sopra e con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo;
c) alla rideterminazione della pensione suddetta a far data dal 13.2.2004 con attribuzione delle variazioni dell’ indennità integrativa speciale in misura intera e non in misura percentuale, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo;
d) alla rideterminazione della pensione suddetta a far data dal 13.2.2004, con attribuzione delle variazioni dell’ indennità integrativa speciale in misura intera, e non in misura percentuale, rideterminandola come privilegiata fino a questa data con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo;
il ricorrente chiede inoltre che l’INPS ed il Ministero della difesa provveda:
e) alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
f) alla corresponsione dell’importo di euro 37,22 erroneamente ed ingiustamente trattenuto dal 13.2.2004 ad oggi, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
g) alla rideterminazione della buonuscita prevista dal codice dell’ordinamento militare, articolo 1871, comma 2: allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50% dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria sia dell’ indennità di cui all’art. 1870 indennità di ausiliaria;
il ricorrente chiede infine l’accoglimento di qualsiasi altra domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
2. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il Ministero della difesa, con due articolate memorie del 3.2.2017 e del 15.5.2017, ha replicato ritenendo l’infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente.
4. Occorre in primo luogo rilevare il difetto di giurisdizione di questo Giudice (appartenendo la stessa all’Autorità giudiziaria ordinaria) in relazione alla richiesta di rideterminazione dell’ indennità di buonuscita in quanto la stessa trae origine da parametri stipendiali che non hanno a che fare con la pensione.
5. Nel merito il ricorso non è fondato e dunque da respingere.
5.1. Come approfonditamente chiarito dal Ministero della difesa, il beneficio richiesto era disciplinato dal combinato disposto degli artt. 55, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 1092/1973 (“L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria.”)
e 46
(“Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell' indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia.”) della legge n. 212/1983 nonché dall’art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 19/1956 (“Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi; paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.”);
in considerazione della predetta disciplina normativa pro tempore applicabile, l’Amministrazione della difesa ha individuato quale base di computo degli aumenti biennali spettanti la retribuzione, composta unicamente da stipendio e RIA nonché dall’assegno familiare, incluso nella base di calcolo sulla base della deliberazione della Corte dei conti n. 52/2000 dell’8 maggio 2000 della Sezione del controllo della Corte dei conti. Orbene, sulla base della predetta base di calcolo, come evidenziato nella tabella riportata a pagina 2 della memoria depositata in data 15.5.2017 del Centro unico stipendiale esercito, il beneficio spettante e corrisposto al ricorrente risulta correttamente calcolato nell’importo di euro 1.124,66 (aumenti biennali maggiorati del 18%, ridotti all’aliquota pensionistica dell’80%).
5.2. Va precisato che nella memoria prodotta dal ricorrente allo scopo di contestare i calcoli effettuati dal Centro unico stipendiale dell’esercito italiano si prende erroneamente a riferimento l’atto dispositivo n. 6 dell’1.2.2005 valido “ai soli fini della liquidazione dell’ indennità di buonuscita ENPAS”, anziché il provvedimento di liquidazione della pensione 003185 del 31.12.2010, senza contare che:
a) risultano errati gli importi riguardanti l’assegno funzionale: euro 2.398,80 (atto dispositivo n. 6 dell’1.2.2005) invece di euro 3.070,50 (prospetto L allegato al provvedimento di liquidazione della pensione 003185 del 31.12.2010);
b) gli importi biennali ex art. 32 della legge n. 224/86 sono inclusi nella base stipendiale pari ad euro 15.991,48.
6. Quanto alla richiesta rivalutazione dell’ indennità integrativa speciale, va rilevato che l’INPDAP (ora INPS) ha correttamente provveduto al calcolo dell’ indennità integrativa speciale applicando l’art. 38 del d.P.R. n. 494/87 che ha inserito l’art. 65 nel d.P.R., n. 268/87; sicché la quota di euro 37,22 che il signor R. vede indicata nel cedolino di pensione non è una ritenuta ma l’indicazione di una quota di indennità integrativa speciale conglobata che, in base all’art. 38 citato, viene spostata dall’ indennità integrativa speciale alla pensione base che viene così maggiorata di tale importo.
7. La spese sono compensate.
P.Q.M.
la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario con riferimento alla questione concernente l’ indennità di buonuscita e nel merito rigetta il ricorso in epigrafe.
Le spese del giudizio sono compensate.
Depositata in Segreteria il
Il Direttore di Segreteria
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna il 13 – 28 giugno 2017.
Il Giudice
(Marco Pieroni)
f.to Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 26/07/2017
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Lucia Caldarelli
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 167 26/07/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 167 2017 PENSIONI 26/07/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Marco Pieroni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44484/M depositato il 14 marzo 2016, presentato da signor R. R., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Paolo Poggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cattaneo, 10 a Rimini.
Uditi nella udienza pubblica del 13 giugno 2017, con l’assistenza del Segretario signor Luca Cataldi, l’avv. Pier Paolo Poggi per il ricorrente e l’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS nonché il Tenente Colonnello D. B. su delega del Colonello P. C. per il Centro unico stipendiale esercito;
visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, e in particolare l’art. 160;
visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Il ricorrente, già sottoufficiale dell’Esercito italiano dal 29.2.1964 al 12.2.2004, chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto:
a) alle variazioni dell’ indennità integrativa speciale spettante al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997 che prevede per il personale collocato a riposo con un’anzianità di almeno 40 anni di servizio utile a pensionamento anteriormente alla data dell’1.1.1995 la possibilità di separare, se più favorevole, l’ indennità integrativa speciale dalla base pensionabile con l’inglobamento dell’ indennità medesima nella base pensionabile con la maggiorazione di un decimo quale privilegiata riconosciuta dal 13.2.2004 sull’importo attuale corrisposto in euro 717,25 come assegno accessorio; attualmente l’importo dovuto è di euro 768,61 mentre per la tredicesima di euro 748,61 come anche ricordato dalla circolare INPDAP n. 26 del 23.12.2004 nella misura massima stabilita e quindi il riconoscimento, quanto meno, della somma di euro 631,27, attualmente riconosciuta in euro 715,04, meno euro 37,22, mancante del decimo;
b) alla rideterminazione della pensione iscrizione n. SU - ....... a far data dal 13.2.2004, con attribuzione della variazione dell’ indennità integrativa speciale di cui sopra e con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo;
c) alla rideterminazione della pensione suddetta a far data dal 13.2.2004 con attribuzione delle variazioni dell’ indennità integrativa speciale in misura intera e non in misura percentuale, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo;
d) alla rideterminazione della pensione suddetta a far data dal 13.2.2004, con attribuzione delle variazioni dell’ indennità integrativa speciale in misura intera, e non in misura percentuale, rideterminandola come privilegiata fino a questa data con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo;
il ricorrente chiede inoltre che l’INPS ed il Ministero della difesa provveda:
e) alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
f) alla corresponsione dell’importo di euro 37,22 erroneamente ed ingiustamente trattenuto dal 13.2.2004 ad oggi, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;
g) alla rideterminazione della buonuscita prevista dal codice dell’ordinamento militare, articolo 1871, comma 2: allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all’atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50% dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria sia dell’ indennità di cui all’art. 1870 indennità di ausiliaria;
il ricorrente chiede infine l’accoglimento di qualsiasi altra domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
2. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il Ministero della difesa, con due articolate memorie del 3.2.2017 e del 15.5.2017, ha replicato ritenendo l’infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente.
4. Occorre in primo luogo rilevare il difetto di giurisdizione di questo Giudice (appartenendo la stessa all’Autorità giudiziaria ordinaria) in relazione alla richiesta di rideterminazione dell’ indennità di buonuscita in quanto la stessa trae origine da parametri stipendiali che non hanno a che fare con la pensione.
5. Nel merito il ricorso non è fondato e dunque da respingere.
5.1. Come approfonditamente chiarito dal Ministero della difesa, il beneficio richiesto era disciplinato dal combinato disposto degli artt. 55, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 1092/1973 (“L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria.”)
e 46
(“Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell' indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia.”) della legge n. 212/1983 nonché dall’art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 19/1956 (“Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi; paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.”);
in considerazione della predetta disciplina normativa pro tempore applicabile, l’Amministrazione della difesa ha individuato quale base di computo degli aumenti biennali spettanti la retribuzione, composta unicamente da stipendio e RIA nonché dall’assegno familiare, incluso nella base di calcolo sulla base della deliberazione della Corte dei conti n. 52/2000 dell’8 maggio 2000 della Sezione del controllo della Corte dei conti. Orbene, sulla base della predetta base di calcolo, come evidenziato nella tabella riportata a pagina 2 della memoria depositata in data 15.5.2017 del Centro unico stipendiale esercito, il beneficio spettante e corrisposto al ricorrente risulta correttamente calcolato nell’importo di euro 1.124,66 (aumenti biennali maggiorati del 18%, ridotti all’aliquota pensionistica dell’80%).
5.2. Va precisato che nella memoria prodotta dal ricorrente allo scopo di contestare i calcoli effettuati dal Centro unico stipendiale dell’esercito italiano si prende erroneamente a riferimento l’atto dispositivo n. 6 dell’1.2.2005 valido “ai soli fini della liquidazione dell’ indennità di buonuscita ENPAS”, anziché il provvedimento di liquidazione della pensione 003185 del 31.12.2010, senza contare che:
a) risultano errati gli importi riguardanti l’assegno funzionale: euro 2.398,80 (atto dispositivo n. 6 dell’1.2.2005) invece di euro 3.070,50 (prospetto L allegato al provvedimento di liquidazione della pensione 003185 del 31.12.2010);
b) gli importi biennali ex art. 32 della legge n. 224/86 sono inclusi nella base stipendiale pari ad euro 15.991,48.
6. Quanto alla richiesta rivalutazione dell’ indennità integrativa speciale, va rilevato che l’INPDAP (ora INPS) ha correttamente provveduto al calcolo dell’ indennità integrativa speciale applicando l’art. 38 del d.P.R. n. 494/87 che ha inserito l’art. 65 nel d.P.R., n. 268/87; sicché la quota di euro 37,22 che il signor R. vede indicata nel cedolino di pensione non è una ritenuta ma l’indicazione di una quota di indennità integrativa speciale conglobata che, in base all’art. 38 citato, viene spostata dall’ indennità integrativa speciale alla pensione base che viene così maggiorata di tale importo.
7. La spese sono compensate.
P.Q.M.
la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario con riferimento alla questione concernente l’ indennità di buonuscita e nel merito rigetta il ricorso in epigrafe.
Le spese del giudizio sono compensate.
Depositata in Segreteria il
Il Direttore di Segreteria
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna il 13 – 28 giugno 2017.
Il Giudice
(Marco Pieroni)
f.to Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 26/07/2017
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Lucia Caldarelli
Re: quesito sull'indennità R.I.A.
per arricchire la materia sulla R.I.A.
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SICILIA SENTENZA 71 01/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 71 2017 PENSIONI 01/02/2017
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 71/2017
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 27/7/2012 ed iscritto al n. 60496 del registro di segreteria, promosso da C.A. rappresentato e difeso dall’avv. Carolina Sabrina Messina ed elettivamente domiciliato in Palermo presso il suo studio in Piazza Amendola n.12.
nei confronti del Ministero della difesa e INPS gestione inpdap.
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale trattato all’udienza del 3/10/2016 uditi l’avv. Raia per l’INPS.
FATTO
Il ricorrente già in servizio presso la Marina militare collocato in pensione dal 24/12/2006, chiede la maggiorazione del 18% sull’ indennità di funzione operativa di aeronavigazione e integrativa speciale, facenti parte del calcolo del trattamento pensionistico, e dunque tale trattamento venga assoggettato all’aumento del 18% di cui alla legge 177/1976.
L’amministrazione si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituto l’INPS chiedendo il rigetto delle ricorso precisando la tassatività delle voci assoggettabili a maggiorazione del 18%.
DIRITTO
Il ricorso del signor C.A. è infondato.
L’art. 16 della legge 177/1976 che ha modificato l’art. 53 del DPR 1092/1973, prevede ed include varie voci retributive ai fini della determinazione della base pensionabile assoggettabile all’aumento del 18%, ma non include l’assegno funzionale previsto ed istituito dall’art.1 comma 9 del D.L.379/1987, conv. nella L. 468/1987, dall’art. 6 comma 4 D.L.387/1987 conv. L.472/1987, benché quest’ultima norma affermi che gli assegni funzionali si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Tale disposizione è stata confermata dall’art. 4 della legge 231/1990.
Orbene, il fatto che l’assegno funzionale si aggiunga alla RIA , emolumento che ha indubbiamente natura di stipendio e che, come tale, concorre a determinare la base pensionabile, non significa che l’assegno stesso sia assorbito dalla RIA e di questa subirne le sorti anche in punto di maggiorazione del 18% .
Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n.9/2006QM, hanno affermato la diversità tra retribuzione individuale di anzianità e assegni funzionali che hanno natura giuridica diversa con proprie caratteristiche peculiari.
In quanto la prima è una voce stipendiale costituita dalla somma degli scatti e delle classi stipendiali maturate e quindi voce integrativa dello stipendio.
L’assegno funzionale, diversamente è un elemento accessorio collegato all’incremento della professionalità, seppur presupposta sulla base di una anzianità di servizio pur mantenendo al sua natura retributiva.
Di fatto la locuzione si “aggiungono” ha un senso logico per distinzione dell’autonomia dell’assegno per la sua diversa natura giuridica visto che esso non viene assorbito dalla RIA , ma ne rimane distinto.
E quindi, in conformità alla sopra citata giurisprudenza, si ritiene che gli assegni funzionali per i corpi militari e di Polizia non possano essere inclusi nella base pensionabile e soggetto alla maggiorazione del 18%.
Dunque, la domanda del ricorrente deve essere rigettata ritenendo giusta, vista la peculiarità della materia la compensazione delle spese
P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, giudice unico per le pensioni , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso del signor C.A. nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2016.
IL GIUDICE
F.to Dott. Giuseppe Grasso
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 30 gennaio 2017
Pubblicata l’1 febbraio 2017
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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SICILIA SENTENZA 71 01/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 71 2017 PENSIONI 01/02/2017
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 71/2017
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 27/7/2012 ed iscritto al n. 60496 del registro di segreteria, promosso da C.A. rappresentato e difeso dall’avv. Carolina Sabrina Messina ed elettivamente domiciliato in Palermo presso il suo studio in Piazza Amendola n.12.
nei confronti del Ministero della difesa e INPS gestione inpdap.
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale trattato all’udienza del 3/10/2016 uditi l’avv. Raia per l’INPS.
FATTO
Il ricorrente già in servizio presso la Marina militare collocato in pensione dal 24/12/2006, chiede la maggiorazione del 18% sull’ indennità di funzione operativa di aeronavigazione e integrativa speciale, facenti parte del calcolo del trattamento pensionistico, e dunque tale trattamento venga assoggettato all’aumento del 18% di cui alla legge 177/1976.
L’amministrazione si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituto l’INPS chiedendo il rigetto delle ricorso precisando la tassatività delle voci assoggettabili a maggiorazione del 18%.
DIRITTO
Il ricorso del signor C.A. è infondato.
L’art. 16 della legge 177/1976 che ha modificato l’art. 53 del DPR 1092/1973, prevede ed include varie voci retributive ai fini della determinazione della base pensionabile assoggettabile all’aumento del 18%, ma non include l’assegno funzionale previsto ed istituito dall’art.1 comma 9 del D.L.379/1987, conv. nella L. 468/1987, dall’art. 6 comma 4 D.L.387/1987 conv. L.472/1987, benché quest’ultima norma affermi che gli assegni funzionali si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Tale disposizione è stata confermata dall’art. 4 della legge 231/1990.
Orbene, il fatto che l’assegno funzionale si aggiunga alla RIA , emolumento che ha indubbiamente natura di stipendio e che, come tale, concorre a determinare la base pensionabile, non significa che l’assegno stesso sia assorbito dalla RIA e di questa subirne le sorti anche in punto di maggiorazione del 18% .
Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n.9/2006QM, hanno affermato la diversità tra retribuzione individuale di anzianità e assegni funzionali che hanno natura giuridica diversa con proprie caratteristiche peculiari.
In quanto la prima è una voce stipendiale costituita dalla somma degli scatti e delle classi stipendiali maturate e quindi voce integrativa dello stipendio.
L’assegno funzionale, diversamente è un elemento accessorio collegato all’incremento della professionalità, seppur presupposta sulla base di una anzianità di servizio pur mantenendo al sua natura retributiva.
Di fatto la locuzione si “aggiungono” ha un senso logico per distinzione dell’autonomia dell’assegno per la sua diversa natura giuridica visto che esso non viene assorbito dalla RIA , ma ne rimane distinto.
E quindi, in conformità alla sopra citata giurisprudenza, si ritiene che gli assegni funzionali per i corpi militari e di Polizia non possano essere inclusi nella base pensionabile e soggetto alla maggiorazione del 18%.
Dunque, la domanda del ricorrente deve essere rigettata ritenendo giusta, vista la peculiarità della materia la compensazione delle spese
P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, giudice unico per le pensioni , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso del signor C.A. nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2016.
IL GIUDICE
F.to Dott. Giuseppe Grasso
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 30 gennaio 2017
Pubblicata l’1 febbraio 2017
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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