SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO????

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Domenico61

SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO????

Messaggio da Domenico61 »

Gentilissimi colleghi vi chiedo un quesito : Arruolato nell'arma dei carabinieri febbraio 1980 alla data del 31.12.195 anni di servizio 15..però alla stessa data avevo già riscattato anni 3 mesi 4 pertanto con i conteggi che porti io alla data del 31.12.1955 dovrei avere 18 anni e 4 mesi di contribuzione , vi chiedo in quale sistema attualmente mi trovo?? vi dico che fino al 31.12.2011 sullo statino paga usciva trattamento pensionistico "1" dal 01.11.2012 esce trattamento pensionistico "2" si può sapere quale è il mio sistema pensionistico??? grazie carissimi un saluto a tutti Domenico61.


fox62
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Re: SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO????

Messaggio da fox62 »

Domenico61, con i dati che hai postato è certo che sino alla data del 31.12.2011, eri nel sistema retrubutivo, successivamente con la nota riforma pensionistica del Governo Monti, tutti i lavoratori Italiani sono passati al sistema contributivo ed per questo motivo che sullo "stratino" mensile ti ritrovi il codice 2. Comunque non ti devi preoccupare, poichè quando andrai in pensione gli anni maturati sino al 31/12/2011, ti verranno conteggiati col sistema retributivo. Mentre i successivi col più sfavorevole sistema contributivo. Per questo come tutti gli altri colleghi attualmente sei nel sistema misto. Il codice 1 sullo statitno in pratica è stato abolito dalla riforma pensionistica Monti/Fornero. Comunque penso che con gli anni di retributivo maturati avrai una buona pensione.
Domenico61

Re: SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO????

Messaggio da Domenico61 »

Grazie fox62 gentilissimo per la tua risposta almeno fino al 21.12.2011 sono coperto con il sistemo retributivo poi si vedrà.....buona giornata fox a presto.
panorama
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Re: SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO????

Messaggio da panorama »

L'INPS perde l'Appello.

Chissà se questa sentenza può interessare a qualcuno o se qualche Avvocato potrà farne uso.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 260 25/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 260 2017 PENSIONI 25/05/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott.ssa Fausta Di Grazia, Presidente
dott. Antonio Galeota, Consigliere
dott.ssa Giuseppina Maio, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
dott. Giovanni Comite, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 47812 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS, in persona del Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Mangiapane, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, contro la sig.a Maria Rosa Barzan, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Boer, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Cola di Rienzo, n. 69 per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n. 59 del 28.03.2014 e notificata il 14.04.2014.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 21.04.2017 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Caliulo su delega per l’INPS e l’avv. Carlo De Angelis su delega dell’avv. Boer.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, sul rilievo che nessuna norma esclude la possibilità – ove ne ricorrano i requisiti – di esser titolari di più trattamenti pensionistici, ha riconosciuto il diritto della sig.a Barzan – già titolare di trattamento di quiescenza dal 2000 calcolato con il metodo retributivo – a conseguire un distinto trattamento pensionistico, calcolato col metodo contributivo, relativo alla contribuzione alla medesima accreditata presso l’ex gestione INPDAP nel periodo tra il 03.09.2001 ed il 31.08.2011, più accessori.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 04.06.2014 e depositato in data 27.06.2014, l’INPS ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 12, 13, 19 e 20, nonché dell’art. 2, comma 18 della l. n. 335 del 1995.

Al riguardo l’appellante ha dedotto dal richiamato contesto normativo, che alla sig.a Barzan spetta un unico trattamento pensionistico – quello in godimento dal 2000 -, mentre nulla dovrebbe essere corrisposto in ragione della successiva contribuzione.

3.- Con memoria del 18.09.2014, si è costituita la sig. Barzan, contestando la fondatezza del gravame e chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza. Con successiva memoria del 29.11.2016, la difesa Barzan ha confermato la richiesta di rigetto ed indicato la sentenza n. 1143 del 2016 della Sez. II quale precedente in termini e depositato anche la sentenza n. 59 del 2014 della Sez. giurisd. Lazio.

4.- All’udienza del 21.04.2017, verificata la regolarità del contraddittorio, udita la relazione del Cons. Smiroldo, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

L’art. 1, comma 20, della l. n. 335 del 1995 prevede, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, previa risoluzione del rapporto di lavoro, che il diritto alla pensione si consegua al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi sesto e settimo. Il medesimo articolo stabilisce anche che si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma settimo, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età.

La disposizione che si considera non è stata mai abrogata ed acquista rilevanza transitoria in epoca di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, assicurando ai lavoratori in possesso di requisiti determinati, con particolare riferimento all’età anagrafica, l’accesso alla pensione, quantunque in loro favore fossero stati accreditati solo cinque anni di contribuzione effettiva. Nessuna incidenza sulla sua portata applicativa può, invece, acquistare la disposizione del precedente diciottesimo comma che, prevedendo per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si fossero iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie o avessero esercitato l’opzione per il sistema contributivo un massimale annuo della base contributiva, riguarda ipotesi affatto diverse da quella attualmente controversa.

Il rilievo, prospettato in termini generali dall’Istituto previdenziale, secondo il quale, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo applicabile all’iscritto, devono essere presi in considerazione tutti i periodi coperti da contribuzione, effettiva o figurativa, è senz’altro esatto, ma non pertinente, atteso che l’interessata era già titolare di una posizione assicurativa e di una pensione in relazione ai periodi di servizio o lavoro svolti in epoca anteriore al 1° gennaio 1996. Sicché si rivela, in definitiva, inconferente anche l’allegazione della pure pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione espressasi in materia. Né alcuna rilevanza può, infine, acquistare l’istituto della ricongiunzione di periodi assicurativi , atteso che esso presuppone l’assenza di un precedente trattamento liquidato, viceversa qui esistente, in quanto preordinato proprio a conseguire un unico trattamento di pensione e da disporsi, tuttavia, ad istanza della parte interessata.

Nella fattispecie, pertanto, l’interpretazione offerta dal giudice di primo grado si rivela conforme ai criteri sistematici di ricostruzione del sistema contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 ed, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 1, comma 20, della legge la Sezione territoriale ha correttamente accertato il diritto a pensione in capo alla ricorrente.

Non vi è luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese di giustizia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 in favore dell’appellato costituito.
Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio del 21.04.2017.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Marco Smiroldo F.to Pres. Fausta Di Grazia


Depositato in Segreteria il 25 Maggio 2017


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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