cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Feed - CARABINIERI

Rispondi
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da angri62 »

=== REPUBBLICA ITALIANA 261/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai magistrati:

dott. Enzo Rotolo Presidente

dott. Salvatore Nicolella Consigliere

dott.ssa Fernanda Fraioli Consigliere

dott.ssa Elena Tomassini Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Primo Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 50647del ruo­lo generale, promosso dal Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, 1° Reparto, 4^ Divisione, in persona della dott.ssa Patrizia Cangini, contro il sig. Davide Fersini, rappresentato e di­feso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra, presso i quali ha eletto domicilio in Roma nello studio di via Ma­gnagrecia n. 95, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia 24 febbraio 2016 n. 74.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nel pubblico dibattimento del 4 aprile 2017, con l’assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore Consigliere Sal­vatore Nicolella, la dott.ssa Rosa Maria Gianfico per il Ministero della di­fesa e l’avv. Paolo Guerra per la parte appellata.

Ritenuto in

FATTO

Con nota 2 maggio 2011 il Ministero della difesa ha respinto la istanza di pensione privilegiata avanzata dal sig. Davide Fersini, eccepen­do il divieto di cumulo, ex art. 133 del dPR 29 dicembre 1973 n. 1092, tra il trattamento collegato al servizio da costui prestato nella Marina Milita­re negli anni 2001-2009 e quello di attività relativo all’impiego poi assun­to nei ruoli civili della predetta Amministrazione.

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, adìta dal sig. Fersini, gli ha riconosciuto la pensione privile­giata di 7^ categoria, con decorrenza dalla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A tal fine il Giudice territoriale ha evidenziato che il ricorrente era cessato dal ruolo militare non per effetto di transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999 n. 266 (come affermato dall’Amministrazione) bensì per inidoneità al servizio, che il nuovo rap­porto instaurato non costituisce derivazione ovvero continuazione del pre­cedente e che nella fattispecie trova applicazione l’art. 139 del citato dPR n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza 24 settembre 1998 n. 21/QM.

Avverso la pronuncia ha interposto appello il Ministero della dife­sa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, 1° Reparto, 4^ Divisione, in persona della dott.ssa Patrizia Cangini, lamentando violazio­ne e falsa applicazione degli artt. 133 e 139 del dPR n. 1092/1973.

L’appellante precisa preliminarmente che il sig. Fersini è transita­to a domanda nei ruoli civili in data 24 aprile 2009 ai sensi dell’art. 36 del dPR 24 marzo 1981 n. 145, senza pubblico concorso, per cui il nuovo rap­porto di impiego civile costituisce continuazione/derivazione del preceden­te.

Quindi sostiene che alla posizione del medesimo trova applicazio­ne il divieto di cumulo recato dall’art. 133, lettera f), del dPR 1092/1973 e non il successivo art. 139, ultimo comma, in quanto quest’ultimo si riferi­sce all’ipotesi, di cui alla lettera c) del predetto art. 133, del passaggio al­l’impiego civile del personale militare, mediante procedure selettive e nei limiti dei posti organici ad essi riservati ai sensi degli artt. 57 e seguenti della legge 13 luglio 1954 n. 599 e dell’art. 33 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168.

Segnala altresì, a sostegno della propria tesi, che il personale in at­tesa delle determinazioni dell’Amministrazione sulla domanda di transito, è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Conclusivamente, chiede la sospensione dell’esecutività della sen­tenza e, di conseguenza, l’annullamento/riforma della medesima, con vit­toria di spese.

Il sig. Fersini si è costituito in giudizio col patrocinio degli avv.ti Paolo Guerra e Maurizio Maria Guerra.

Nel gravame, corredato da un elaborato sulla normativa del tran­sito e da una nota operativa dell’Inpdap, nonché da varie sentenze, i difen­sori ripercorrono la storia del giudizio e, quindi, analizzano dettagliata­mente l’evoluzione della giurisprudenza in materia, soffermandosi in parti­colare sulla decisione delle Sezioni riunite 24 settembre 1998 n. 21/QM.

In estrema sintesi, essi sostengono il diritto del proprio assistito a cumulare la pensione privilegiata col trattamento di attività sulla base del disposto dell’art. 139 del dPR n. 1092/1973, che a loro avviso ha introdot­to un regime derogatorio rispetto a quello pur eccezionale dettato dal pre­cedente art. 133, regime fondato sul concetto di “diversità” tra i rapporti in questione, che costituisce caratteristica speciale rispetto a quella genera­le di “derivazione” su cui si fonda l’altra norma citata.

Chiedono pertanto che, respinte doglianze riferite alla circostanza che la pronuncia non sia limitata alla dichiarazione di inammissibilità del­la domanda pensionistica per intervenuto transito nei ruoli civili, la sen­tenza venga confermata in ossequio alle motivazioni della pronuncia di massima delle Sezioni riunite n. 21/1998/QM.

In subordine, laddove la Sezione non intendesse uniformarsi a det­ta decisione, che gli atti vengano rimessi alle Sezioni riunite per una nuova pronuncia che tenga eventualmente conto di altre osservazioni e deduzioni non valutate dal precedente Consesso.

In via ulteriormente gradata, che si sollevi questione di costitu­zionalità - per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 97 della Carta fondamen­tale - sia dell’art. 139 del dPR 29 dicembre 1973 n. 1092 in combinato di­sposto con il precedente art. 133, anche per illegittimità sopravvenuta a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 con il quale è stato soppresso l’istituto della causa di servizio e della pensione privilegiata; sia, per quanto di interesse, dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (ex art. 14, comma 5, della legge n. 266/ 1999), nella parte in cui è stato omesso di regolamentare, in siffatte fatti­specie, il diritto al cumulo della pensione privilegiata col trattamento di attività conseguente al transito e, quindi, con il relativo trattamento di quiescenza.

Gli avv.ti Guerra hanno poi fatto avere una memoria scritta inte­sa a illustrare la vicenda e a insistere in particolare perché, stante il con­trasto giurisprudenziale in sede di appello, la Sezione valuti, già prima del­la statuizione cautelare, la rimessione di questione di massima alle Sezioni riunite.

A seguito dell’udienza camerale del 18 ottobre 2016, con ordinan­za n. 96/2016 la Sezione ha respinto la richiesta cautelare.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2017 la dott.ssa Gianfico si è ri­portata agli atti e ha affermato che il richiamo alla sentenza 24 settembre 1998 n. 21/QM non è pertinente in quanto la stessa riguardava transiti di­versi da quelli presi in considerazione dalla normativa successiva.

Depositata quindi copia del d.m. 18 aprile 2002, ha chiarito che il medesimo ha disciplinato la tipologia di passaggio di cui si discute e che da esso si rileva come non esista in realtà alcuna soluzione di continuità, an­che in ragione del transito avvenuto a domanda.

L’avv. Guerra ha sottolineato che la vicenda riguarda il passaggio di un soggetto che, a causa di un incidente patito, fu dichiarato inabile al servizio militare e riconosciuto invece idoneo a quello civile.

Richiamata la nota Inpdap già depositata, in tema di diritto alla richiesta del trattamento di privilegio, il legale ha quindi sostenuto che nello specifico non si configura alcuna riunione di servizi perché quello an­teriore non ha alcun rilievo ai fini della successiva prestazione civile.

Rilevato che l’ordinanza pronunciata dalla Sezione ha in sostanza disatteso la richiesta cautelare sotto il profilo del fumus boni iuris, ha poi sottolineato che i problemi interpretativi sono insorti circa due anni addie­tro, quando non si è più tenuta in considerazione la sentenza n. 21/1998/ QM.

Depositate quindi alcune pronunce favorevoli e richiamata la nor­mativa che ha escluso la possibilità dei dipendenti civili di chiedere il rico­noscimento della pensione privilegiata, il legale ha insistito per la rimes­sione di questione di massima alle Sezioni riunite ovvero, in via gradata, perché si sollevi questione di costituzionalità e, comunque, perché l’appello sia respinto.

In sede di replica, la dott.ssa Gianfico, richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, si è associata alla richiesta di rimessione di questio­ne di massima.

In tale stato il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Come si è riferito in narrativa, la difesa del sig. Fersini ha avan­zato una serie di eccezioni di incostituzionalità, peraltro in via di mero su­bordine rispetto alle richie­ste di rigetto del grava­me, ovvero di deferimen­to di questione di massima alle Sezioni riunite sul­l’argomento che ne occu­pa.

Al riguardo il Collegio, che d’ufficio non rileva alcun profilo di il­legittimità, ritiene che l’esame di dette censure andrebbe subordinato alla soluzio­ne che le medesime Sezioni riunite da­ranno alla questione di mas­sima che si promuove col presente atto.

In ogni caso, al fine di prevenire un’eventuale dichiarazione di inammissibilità della questione stessa e ritenuto quindi opportuno proce­dere fin d’ora all’esame dei dubbi esposti, il Collegio rileva innanzitutto che rispetto all’art. 139 del dPR n. 1092/1973, in combinato disposto con il precedente art. 133 dello stesso testo normativo, la parte lamenta la vio­lazione dell’art. 97 della Costituzione; sul punto, però, va osservato che questa censura ri­sul­ta del tutto generica (e, quindi inammissibile) poiché non reca la precisazione delle ragioni del vul­nus che deri­verebbe dal pro­spettato difetto di pre­ventiva informazione dell’interessato.

Con riguardo agli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione, poi, l’appella­to sospetta di incostituzionalità la normativa in questione in quanto non rea­lizzerebbe il principio secondo il quale il lavoro deve repu­tarsi quale stru­mento di esplicazione e realizzazione della personalità del lavoratore.

Detta censura, però, deve ritenersi manifestamente infondata, at­teso che “il divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o la riduzione del trat­tamento di pensione in concorso con un trattamento di attività, non appaiono costituzionalmente illegittimi, atteso che la funzione previdenziale della pen­sione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività” (Corte costituzio­nale, sentenza n. 275/1976).

Neppure può riconoscersi fondata l’eccezione sollevata con riferi­mento all’art. 3 della Costituzione, atteso che a tal fine l’appellato pone a raffronto due situazioni non omologhe (soggetto che riporti una invalidità parziale dipendente da causa di servizio e che permanga nel ruolo di ap­partenenza con mansioni meno impegnative - soggetto dichiarato del tut­to inidoneo al servizio militare e che transita pertanto nel ruolo civile).

Né hanno rilevanza alcuna, ai fini del presente giudizio, le “criti­che” mosse con riguardo alla normativa che ha disposto l’abrogazione del­l’istituto della pensione privi­legiata nei confronti del personale civile dello Stato, atteso che trat­tasi di disposizione intervenuta in epoca successiva a quella di rife­rimen­to.

Le censure riferite all’art. 930 del decreto legislativo n. 66/2010, infine, sono manifestamente infondate, atteso che la disciplina del cu­mulo pensione-stipendio è materia demandata al dPR n. 1092/1973, di cui si è detto.

2. Va poi chiarito che, per quanto consta, nell’appello che ne oc­cupa il Ministero della difesa non ha sollevato alcuna critica circa il fatto che la pronuncia impugnata non sia limitata alla dichiarazione di inam­missibilità della domanda pensionistica per intervenuto transito nei ruoli civili, tant’è che, nelle premesse del gravame, si dà atto che con nota n. 74348/2011, impugnata in primo grado, l’Amministrazione “respingeva” (pronunciando quindi nel merito) le istanze di pensione privilegiata avan­zate dall’interessato, “conformandosi alle vigenti disposizioni di stato giuri­dico”.

Pertanto neppure tale circostanza può essere di ostacolo alcuno al­la rimessione di questione di massima alle Sezioni riunite.

3. La presente fattispecie concerne il diritto del soggetto, cessato da un ruolo militare per inidoneità al servizio, di vedersi riconosciuta la pensione privilegiata per infermità insorta a causa del servizio stesso, pur essendo transitato a un impiego civile.

Il tema, in ultima analisi, viene a incentrarsi sulla portata da ri­conoscere agli artt. 130, 133 e 139 del dPR 29 dicembre 1973 n. 1092, in particolare:

· se trovi applicazione in merito il divieto di cumulo sancito dall’art. 133, dovendo tenersi conto del concetto di “derivazione, continuazione o rin­novo” tra il nuovo rapporto rispetto a quello precedente che costituisce titolo per il riconoscimento della pensione privilegiata;

· se, in contrario, trovi applicazione la disposizione recata dall’art. 139 e, quindi, debba tenersi conto del concetto di “diversità” tra il nuovo rap­porto rispetto a quello precedente che costituisce titolo per il riconosci­mento della pensione privilegiata.

Negli ultimi anni questa Sezione si è espressa al riguardo in termi­ni negativi (cfr. sentenze 12 aprile 2013 n. 284; 9 luglio 2015 n. 432; 21 di­cembre 2015 n. 614) e a tale ripensamento si era allineata anche la Se­zione Seconda centrale giurisdizionale di appello con la sentenza 17 feb­braio 2014 n. 59, salvo poi operare un ripensamento (cfr. sentenza 20 giu­gno 2016 n. 640).

In quest’ultimo senso si è posta quindi anche questa Sezione con la sentenza 31 gennaio 2017 n. 24, nella quale peraltro vengono messe in ampio risalto le oscillazioni giurisprudenziali di cui si è detto.

In sintesi, l’iniziale orientamento favorevole, che faceva seguito alla pro­nuncia delle Sezioni riunite 24 settembre 1998 n. 21/QM, di cui si è det­to in narrativa, fonda l’ammissibilità del cumulo sul concetto di “diver­sità” da applicare nell’art. 139 del dPR n. 1092, ritenuto differente da quello di “non derivazione” dal precedente rapporto, indipendentemente dalla circostanza che il militare sia o meno transitato nel servi­zio civile.

L’orientamento negativo, invece, nega l’ammissibilità di detto cu­mulo alla luce delle continuità del rapporto civile seguente alla dichiara­zione di idoneità al servizio del soggetto che in seguito abbia richiesto la concessione della pensione privilegiata, sulla base dell’interpretazione del­l’art. 133, lett. f) del dPR n. 1092, che esclude dall’operatività del di­vieto i casi di accesso al secondo rapporto a seguito di pubblico concorso, sia pure con quote di riserva.

Orbene, il contrasto che emerge con tutta evidenza da quanto in­nanzi riportato è chiaramente rilevante ai fini della definizione del presen­te giudizio.

La questione, inoltre, è caratterizzata da particolare importanza, desumibile dalla complessità della materia, dall'ampiezza della platea di riferimento e dalla specifica necessità di assicurare la tendenziale coerenza giurisprudenziale, oltretutto attraverso pronuncia di massima dotata del carattere “vincolante” ribadito dal codice della giustizia contabile appro­vato col decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Per tali ragioni, quindi, il Collegio è indotto a rimettere alle Se­zioni riunite la seguente questione di massima:

“Se al soggetto, cessato da un ruolo militare per inidoneità, possa es­sere riconosciuta la pensione privilegiata in relazione a infermità insorta du­rante il servizio stesso, pur dopo il suo passaggio a un impiego statale civile anche senza concorso, trovando al riguardo comunque applicazione l’art. 139 del dPR 29 dicembre 1973, n. 1092”.

Visto l’art. 114, commi 1 e 2, del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, pro­nunciando non definitivamente, dichiara inammissibili ovvero rigetta, nei termini precisati in motivazione, le questioni di costituzionalità sollevate da parte appellata.

Sospesa quindi ogni ulteriore pronuncia, rimette alle Sezioni riuni­te in sede giurisdizionale la seguente questione di massima:

“Se al soggetto, cessato da un ruolo militare per inidoneità, possa es­sere riconosciuta la pensione privilegiata in relazione a infermità insorta du­rante il servizio stesso, pur dopo il suo passaggio a un impiego statale civile anche senza concorso, trovando al riguardo comunque applicazione l’art. 139 del dPR 29 dicembre 1973, n. 1092”.

Manda alla Segreteria, per la trasmissione del fascicolo di ufficio alla Segreteria delle Se­zioni riunite e per tutti gli altri adempimenti di rito.

Spese al definitivo.

Così deciso non definitivamente e disposto in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2017.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

(f.to dott. Salvatore Nicolella) (f.to dott. Enzo Rotolo)

Depositata in Segreteria il giorno 18 LUG.2017

IL DIRIGENTE

f.to Daniela D’Amaro


Avatar utente
airone7388
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 709
Iscritto il: sab apr 16, 2016 8:52 am

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da airone7388 »

Buongiorno Angri62, quindi se ho ben compreso la decisione del cumulo tra pensione privilegiata e stipendio ruolo civile è stata rinviata?
Il termine pensione privilegiata è riferita al +10% (privilegiata ordinaria) o anche per quella tavìbellare?
Grazie
spartagus57

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da spartagus57 »

Be all'ora se quando decideranno in modo positivo incominciamo a fare ricorso alla corte dei conti e se negativa ci facciamo una raggione aspettiamo
spartagus57

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da spartagus57 »

Questa sentenza mi riguarda e bisogna aspettare
enryely
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 117
Iscritto il: sab ago 04, 2012 1:47 pm

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da enryely »

Buonasera a tutto il forum.
Mediamente quanto tempo trascorre per la risposta della Corte dei conti Sezione prima giurisdizionale centrale di appello? Anni?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da panorama »

La CdC della Sicilia accoglie il ricorso del ricorrente,

1) - Il sig. M. rappresentava di essere stato militare in servizio quale Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano dal 22.07.1999 al 28.07.2010 e di aver subito, mentre si trovava a bordo di un automezzo blindato in dotazione alla Forza Armata, un grave trauma cranico facciale il 21.10.2007 in conseguenza del quale era sottoposto anche ad intervento chirurgico. Per tali ragioni il 28.07.2010 dalla Commissione medico Ospedaliera presso il Dipartimento di Medicina Legale di Caserta era dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare, impiegabile nelle aree funzionale del personale civile. Veniva in tale sede riconosciuta l’inabilità quale dipendente da causa di servizio e le patologie ascritte alla cat. 6^ tab. A. Pertanto lo stesso era impiegato nel ruolo civile della stessa Forza Armata.

2) - A seguito di aggravamento e di richiesta di riconoscimento di tale aggravamento, la Commissione medico ospedaliera di Messina, in data 16.11.2015 lo dichiarava non idoneo in maniera assoluta e permanente al servizio cui era preposto ed a qualsiasi proficuo lavoro, ascrivendo le patologie alla cat. 2 tab. A. Pertanto cessava il rapporto di servizio con l’esercito Italiano in data 17.11.2015.

3) - Con domanda ricevuta in data 21.01.2016 faceva richiesta per la pensione di privilegio, ma l’INPS rigettava tale istanza sul presupposto che ai sensi degli artt. 133 e 139 D.P.R. 1092/1973 vi sarebbe il divieto di cumulo tra la pensione normale o di privilegio e il trattenimento in attività, nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da panorama »

personale Polpen e transito

L'INPS non ha avuto ragione.

1) - Per inidoneità al servizio nel Corpo della Polizia Penitenziaria il ricorrente transitava, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.Lgs. n. 443/1992, nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, quale operatore giudiziario presso l’Ufficio NEP della Corte di Appello di Cagliari.

Interessante riepilogo della norma.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d’Appello, con sentenza n. 230/2020 depositata il 14/10/2020, RIGETTA l’appello del Ministero della Difesa contro un Sottufficiale della Marina Militare per cumulo P.P.O. e il trattamento retributivo corrispostogli nella qualità dipendente nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ove era stato reimpiegato a seguito della sua inabilità al servizio militare incondizionato, proveniente dalla CdC Liguria n. 36/2019 pubblicata il 25/02/2019.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da panorama »

CdC Sezione 1^ d'Appello n. 32/2023 in rif. alla CdC Veneto n. 162/2019.

1) - Praticamente il Ministero della Difesa ha Appellato la sentenza di 1°grado favorevole al ricorrente CC. riformato dal servizio per sopravvenuta inidoneità fisica all'impiego, a far data dal 12.10.1999 e transitato, nel 2004 e fino a collocamento a riposo per limiti di età (nel 2016), nel ruolo civile dell'amministrazione della Difesa - teso ad ottenere il riconoscimento del diritto al cumulo del trattamento previdenziale privilegiato (dovuto al servizio prestato presso l'Arma), con il trattamento economico retributivo ordinario derivante dalla prosecuzione dell'attività lavorativa in qualità di dipendente del ruolo civile del predetto dicastero.

Il Giudice d'Appello precisa anche:

- Con ordinanza n. 24/2020 questa Sezione ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza n. 162/2019 formulata dal Ministero della Difesa contestualmente all'atto di gravame.

- Alla 1^ udienza era assente il difensore dell’Appellante e quindi l’udienza è stata rinviata ma, anche alla 2^ udienza di Gennaio 2023 è stato nuovamente accertato l’assenza del difensore, quindi, l'appello è stato dichiarato improcedibile d'ufficio, stante la mancata comparizione della parte appellante ai sensi del richiamato art.196 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal Ministero della Difesa ed iscritto al n. 56617 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara improcedibile ai sensi dell'art.196 c.g.c..
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: cumulo - pensione privilegiata + stipendio ruoli civili

Messaggio da panorama »

La posto anche quì per non perderla di vista,

La CdC Sez. 3^ d'Appello con la n. 57 resa pubblica in data 22/04/2025 in Rif. alla CdC Campania n. 99/2023 , accoglie l'Appello del Ministero della Difesa circa la decorrenza giuridica ed economica ai fini del beneficio.

N.B.: Per comprendere meglio gli eventi consiglio di leggere il tutto direttamente dall'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi