art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
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Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Messaggio da Sempreme064 »
per chi gia' percepiva i benefici di cui art.117-120 in costanza di servizio, andando in pensione vengono riportati i benefici compresa la voce oppure deve fare domanda? e per quanto riguarda la I.I.S. si deve fare domanda dopo essere stata riconosciuta a vita una tabella ''A''?
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO
Viale Croce Benedetto, 380
66100 Chieti Scalo
____________________________
Servizio Amministrativo Gestione del Danaro
_________ _______________________
OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____
PREMESSO CHE:
veniva collocato in congedo il _______________ per _________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
a seguito della domanda presentata il _________________________________________________
IN COSTANZA DI SERVIZIO – otteneva l’attribuzione di uno scatto anticipato dal _____ al ________ che veniva riassorbito alla scadenza;
VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.
CONSIDERATO CHE
* Con circolare n. DGPM/IV/II 139758 dei 9 novembre 2001, il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare ha voluto riesumare il beneficio economico previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 e legge 539/50, sollecitato da pronunce dei vari consessi, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva.
* Ora, però, si è venuto a creare un sostanziale squilibrio tra il personale che pur avendo assunto la qualifica di invalido per servizio non potrebbe beneficiare del nuovo trattamento economico solo perché, a suo tempo, in aderenza ad alcune circolari ministeriali, presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, limitato ad un periodo di breve durata, riassorbito, poi, alla scadenza.
· Prima di innescare a catena una serie di ricorsi giurisdizionali che sicuramente andrebbe a danneggiare il normale corso della Giustizia, si suggerisce la necessità, come ha fatto lodevolmente il Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha stimolato il Consiglio di Stato Sezione III Commissione Speciale del Pubblico Impiego ad emettere il parere n. 452 del 13 dicembre 1999, di chiedere un ulteriore parere per stabilire se:
· il personale che a suo tempo ha chiesto ed ottenuto lo scatto anticipato in riferimento alle circolari del Ministero della Difesa prot.n.762/T.E.B. del 15/06/1976; n. 7070/T.E.B. del 24/02/1981 e n. 7111/T.E.B del 25/11/1982 di Uffesercito/Sottuffesercito, possa presentare domanda intesa ad ottenere l'adeguamento dei benefici attualmente elargiti e disciplinati con diversi criteri d'attuazione rispetto ai primi. Ciò potrebbe avvenire mediante un conguaglio tra il percepito e il dovuto, sempre che il conguaglio stesso si evolva a favore dell'interessato.
* Tale ripescaggio dovrebbe avvenire indipendentemente dalla preminenza stabilita dall'art 118 del R.D. 3458/28 e dal merito evidenziato dalla Sezione del Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 84/90 che prevedono la possibilità di riconoscere il beneficio per una sola volta.
* Nella fattispecie il beneficio economico ha un carattere abortivo perché non portato a termine nella sua completezza dei diritto dì cui può vantare un invalido per servizio, indipendentemente dall'epoca dell'attribuzione.
* Il personale che a suo tempo presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, verrebbe così penalizzato e, solo perché in diverse epoche, con diversi indirizzi socio economici da parte dei Ministero della Difesa, il beneficio assume una diversa collocazione attributiva.
* Qualora il Consiglio di Stato dovesse sposare quest'ultima ipotesi si avrebbe una vasta convergenza di intenti in forma collettiva tra i militari in servizio e quelli in congedo, non solo dell'Arma dei Carabinieri, ma anche di altre amministrazioni della Difesa.
* Un parere così concepito farebbe apparire l'intervento una vera e propria posta contabile di giustizia socioamministrativa a titolo di “parcondicio” con il beneplacido di tutti.
* Tale applicabilità si uniformerebbe al criterio generale della GIUSTIZIA che vuole che la norma applicata sia sempre quella più favorevole al cittadino.
· Nella fattispecie viene ribadita l'imprescrivibilità dello stipendio e dunque del beneficio stesso, che ne costituisce una posta contabile amplicativa, vertendosi nel campo dei diritti patrimoniali indispensabili.
RINNOVA LA RICHIESTA
e chiede che si proceda al conguaglio della corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio del de cuius;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.
Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________
______________________, li ____________________
Il richiedente
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OGGETTO Benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 dei R.D.31/12/1928 n. 3458 e legge 15/07/1950, n. 539.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a ___________________________________________________ (____) il _____________________
residente a ____________________ (____) Via _______________________________________ n _____
PREMESSO CHE:
veniva collocato in congedo il _______________ per _________________________________________
mentre era in servizio presso il Comando CC dì _______________________________________________
a seguito della domanda presentata il _________________________________________________
IN COSTANZA DI SERVIZIO – otteneva l’attribuzione di uno scatto anticipato dal _____ al ________ che veniva riassorbito alla scadenza;
VISTO; il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi del regio esercito approvato con regio decreto 31 Dicembre 1928, n. 3458, con particolare riguardo agli artt. 117 e 120 che hanno riconosciuto una speciale provvidenza stipendiale nei confronti dei militari invalidi o mutilati di guerra;
VISTO: il regolamento al citato testo unico, approvato con regio decreto n. 983 del 23 Giugno 1930;
VISTA: la legge 15 luglio 1950, n. 539 che ha esteso agli invalidi per servizio i medesimi benefici riconosciuti agli invalidi o mutilati di guerra,
CONSIDERATO: il riconoscimento a suo favore di infermità dipendente da causa di servizio, ascritta alla tabella A, _________ categoria; come da annotazione risultante da foglio matricolare.
CONSIDERATO CHE
* Con circolare n. DGPM/IV/II 139758 dei 9 novembre 2001, il Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare ha voluto riesumare il beneficio economico previsto dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 e legge 539/50, sollecitato da pronunce dei vari consessi, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva.
* Ora, però, si è venuto a creare un sostanziale squilibrio tra il personale che pur avendo assunto la qualifica di invalido per servizio non potrebbe beneficiare del nuovo trattamento economico solo perché, a suo tempo, in aderenza ad alcune circolari ministeriali, presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, limitato ad un periodo di breve durata, riassorbito, poi, alla scadenza.
· Prima di innescare a catena una serie di ricorsi giurisdizionali che sicuramente andrebbe a danneggiare il normale corso della Giustizia, si suggerisce la necessità, come ha fatto lodevolmente il Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha stimolato il Consiglio di Stato Sezione III Commissione Speciale del Pubblico Impiego ad emettere il parere n. 452 del 13 dicembre 1999, di chiedere un ulteriore parere per stabilire se:
· il personale che a suo tempo ha chiesto ed ottenuto lo scatto anticipato in riferimento alle circolari del Ministero della Difesa prot.n.762/T.E.B. del 15/06/1976; n. 7070/T.E.B. del 24/02/1981 e n. 7111/T.E.B del 25/11/1982 di Uffesercito/Sottuffesercito, possa presentare domanda intesa ad ottenere l'adeguamento dei benefici attualmente elargiti e disciplinati con diversi criteri d'attuazione rispetto ai primi. Ciò potrebbe avvenire mediante un conguaglio tra il percepito e il dovuto, sempre che il conguaglio stesso si evolva a favore dell'interessato.
* Tale ripescaggio dovrebbe avvenire indipendentemente dalla preminenza stabilita dall'art 118 del R.D. 3458/28 e dal merito evidenziato dalla Sezione del Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 84/90 che prevedono la possibilità di riconoscere il beneficio per una sola volta.
* Nella fattispecie il beneficio economico ha un carattere abortivo perché non portato a termine nella sua completezza dei diritto dì cui può vantare un invalido per servizio, indipendentemente dall'epoca dell'attribuzione.
* Il personale che a suo tempo presentò domanda ed ottenne uno scatto anticipato, verrebbe così penalizzato e, solo perché in diverse epoche, con diversi indirizzi socio economici da parte dei Ministero della Difesa, il beneficio assume una diversa collocazione attributiva.
* Qualora il Consiglio di Stato dovesse sposare quest'ultima ipotesi si avrebbe una vasta convergenza di intenti in forma collettiva tra i militari in servizio e quelli in congedo, non solo dell'Arma dei Carabinieri, ma anche di altre amministrazioni della Difesa.
* Un parere così concepito farebbe apparire l'intervento una vera e propria posta contabile di giustizia socioamministrativa a titolo di “parcondicio” con il beneplacido di tutti.
* Tale applicabilità si uniformerebbe al criterio generale della GIUSTIZIA che vuole che la norma applicata sia sempre quella più favorevole al cittadino.
· Nella fattispecie viene ribadita l'imprescrivibilità dello stipendio e dunque del beneficio stesso, che ne costituisce una posta contabile amplicativa, vertendosi nel campo dei diritti patrimoniali indispensabili.
RINNOVA LA RICHIESTA
e chiede che si proceda al conguaglio della corresponsione dei benefici indicati in oggetto:
¨ del _________ sullo stipendio del de cuius;
¨ sulla 13^ mensilità,
¨ sulla R.I.A.;
¨ sull'assegno di ausiliaria;
¨ sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto,
¨ gli interessi legali dovuti a decorrere dalla data della maturazione del credito principale.
Per infermità eventuali non iscritte sul foglio matricolare, allegare copia del P.V. di riconoscimento della CMO ___________________________________________________________
______________________, li ____________________
Il richiedente
________________________
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
La prassi doveva essere d ufficio, difatti il comando legione era competente all attribuzione tramite il cna, ma visto il blocco dal 2011 non vengono pagati. Ora che sono in congedo farò istanza visto che il comitato di verifica , nel mio caso aveva dato il relativo parere nel 2008, mentre comodamente il cga emetteva il decreto nel 2012. Quindi l istanza la produco con decorrenza 2008?
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Caro Francesco, l'unica differenza, l'hai scritta anche tu, è che il cvcs emette un "semplice" parere, mentre il previsto decreto, lo emette il tuo com gen. Infatti, è dalla data del decreto che vengono, come è successo a me, conteggiati gli arretrati. Non viene presa a base la data del parere del cvcs.
Saluti.
Saluti.
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
In merito ai benefici ex art 117 e 120 posto la mia personale situazione.
Riconoscimento causa di servizio con Decreto Ministeriale novembre 2008.
Giugno 2011 congedato per riforma.
Ottobre 2012 riscontrato aggravamento a seguito di classificazione ai fini della pensione privilegiata .
Luglio 2013 concessione pensione privilegiata ordinaria, tabella A cat 8^ a vita.
Dicembre 2013 richiesta benefici di cui gli art.117 e 120 R.D. 3458/1928.
Ad oggi nessuna novità .
Un saluto a tutto il forum, salvo 63
Riconoscimento causa di servizio con Decreto Ministeriale novembre 2008.
Giugno 2011 congedato per riforma.
Ottobre 2012 riscontrato aggravamento a seguito di classificazione ai fini della pensione privilegiata .
Luglio 2013 concessione pensione privilegiata ordinaria, tabella A cat 8^ a vita.
Dicembre 2013 richiesta benefici di cui gli art.117 e 120 R.D. 3458/1928.
Ad oggi nessuna novità .
Un saluto a tutto il forum, salvo 63
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Messaggio da Lucaroma61 »
Buon pomeriggio a tutti, In merito ai benefici ex art 117 e 120 da come so io, vengono elargiti ud una categoria ascritta a tabella dalla 8^ sino alla 7^ vengono concessi benefici del 1,25%, mentre dalla 6^ alla 1^ vengono assegnati benefici del 2,50%. Ma la cosa che molti confondono è, se hai una 8^ e fai richiesta per beneficio ti viene concesso quello previsto per la categoria, la stessa malattia se concorre con altre 8^ facendo cumulo e ti danno una 6^ categoria non da diritto al restante 1,25%, in quanto la sola malattia per la quale si ha avuto il beneficio se viene aggravata e portata ad una categoria inferiore cioè una 6^ da diritto al restante 1,25%, quindi solo quella malattia può aumentare il beneficio.
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Messaggio da feldluciano »
scusate
ma questo articolo 1801 com ex 117 e 120 a cosa si riferisce?
per 4 anni ho avuto la privilegiata 8^ A (2007-2011) a febbraio mi hanno dato la privilegiata a vita.
aspetto che l'inpdap mi paghi.
nel decreto mi dicono che devo avere fino al compimento di 65 anni "indennità speciale nella misura a.l. di euro 30,99 - legge 599/54 art. 32".
cosa significa a.l. - gli euro 30,99 sono al mese?
grazie
luciano
ma questo articolo 1801 com ex 117 e 120 a cosa si riferisce?
per 4 anni ho avuto la privilegiata 8^ A (2007-2011) a febbraio mi hanno dato la privilegiata a vita.
aspetto che l'inpdap mi paghi.
nel decreto mi dicono che devo avere fino al compimento di 65 anni "indennità speciale nella misura a.l. di euro 30,99 - legge 599/54 art. 32".
cosa significa a.l. - gli euro 30,99 sono al mese?
grazie
luciano
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
==================================================feldluciano ha scritto:scusate
ma questo articolo 1801 com ex 117 e 120 a cosa si riferisce?
per 4 anni ho avuto la privilegiata 8^ A (2007-2011) a febbraio mi hanno dato la privilegiata a vita.
aspetto che l'inpdap mi paghi.
nel decreto mi dicono che devo avere fino al compimento di 65 anni "indennità speciale nella misura a.l. di euro 30,99 - legge 599/54 art. 32".
cosa significa a.l. - gli euro 30,99 sono al mese?
grazie
luciano
Ancora ci ritorni.....??? ti è stato detto da Angri.-
A.L.= annua lorda
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Messaggio da feldluciano »
chiedo scusa mi ero dimenticato
ciao
luciano
ciao
luciano
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Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Messaggio da gulliver04 »
Buonasera,Lucaroma61 ha scritto:Buon pomeriggio a tutti, In merito ai benefici ex art 117 e 120 da come so io, vengono elargiti ud una categoria ascritta a tabella dalla 8^ sino alla 7^ vengono concessi benefici del 1,25%, mentre dalla 6^ alla 1^ vengono assegnati benefici del 2,50%. Ma la cosa che molti confondono è, se hai una 8^ e fai richiesta per beneficio ti viene concesso quello previsto per la categoria, la stessa malattia se concorre con altre 8^ facendo cumulo e ti danno una 6^ categoria non da diritto al restante 1,25%, in quanto la sola malattia per la quale si ha avuto il beneficio se viene aggravata e portata ad una categoria inferiore cioè una 6^ da diritto al restante 1,25%, quindi solo quella malattia può aumentare il beneficio.
dato che il "labirinto" di norme che ha modificato l'applicazione dei benefici in argomento non mi è di facile comprensione, specie nel punto in cui al menzionato art. 1801 si legge "...compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al...omissis", vorrei sapere se vi è una circolare (o esperienza diretta di qualcuno degli utenti) che confermi, nel caso di aggravamento che comporti il passaggio a cat. 6^ di una stessa malattia precedentemente ascritta a cat. 7^ (o 8^), per la quale è stato ottenuto lo scatto pari all'1,25%, il diritto ad ottenere l'incremento dello scatto al 2,50%?
(In caso contrario, converrebbe paradossalmente attendere l'esito della richiesta di aggravamento prima di chiedere il beneficio spettante nella percentuale minore).
Grazie.
- antoniomlg
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Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Messaggio da antoniomlg »
spetta la differenza per arrivare allo scatto intero del 2,50.
ci sono delle sentenze positive in merito.
ed in ogni caso non conviene aspettare, in quanto
la spettanza soggiace alla prescrizione quinquennale,
in oltre è calcolata sullo stipendio che si percepisce al
momento del verbale di ascrivibilità.
ciao
ci sono delle sentenze positive in merito.
ed in ogni caso non conviene aspettare, in quanto
la spettanza soggiace alla prescrizione quinquennale,
in oltre è calcolata sullo stipendio che si percepisce al
momento del verbale di ascrivibilità.
ciao
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Caro gulliver, a me era stata riconosciuta un' 8^ cat. L'aggravamento della stessa, a 5^ cat, ha fatto si che se prima mi liquidavano l' 1,25%, successivamente, mi strato pagato, il 2,50%.
Concludo che, per l'applicazione degli artt. 117/120, non ho mai presentato alcuna domanda in quanto è stata applicata d'ufficio.
Saluti.
Concludo che, per l'applicazione degli artt. 117/120, non ho mai presentato alcuna domanda in quanto è stata applicata d'ufficio.
Saluti.
- antoniomlg
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Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Messaggio da antoniomlg »
Pietro
il fatto che non hai presentato domanda,stà a significare
che il tuo ministero, e gli uffici del tuo comando lavorano.
se non viene erogato d'ufficio e non fai domanda, e se per caso
ti svegli dopo 7 anni a fare domanda ti pagano solo 2 anni di arretrati
in quanto il credito quinquennale è prescritto.
ciao
il fatto che non hai presentato domanda,stà a significare
che il tuo ministero, e gli uffici del tuo comando lavorano.
se non viene erogato d'ufficio e non fai domanda, e se per caso
ti svegli dopo 7 anni a fare domanda ti pagano solo 2 anni di arretrati
in quanto il credito quinquennale è prescritto.
ciao
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Ricorso al P.d.R. per il tramite del C.d.S. respinto per 2 motivi.
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rigetto dell’istanza volta alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 2010.
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1) - OMISSIS- - respingeva l’istanza formulata dall’interessato, evidenziando che i presupposti per la corresponsione si erano realizzati “in vigenza delle penalizzazioni retributive” derivanti dall’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 e che “la provvidenza in discorso va attribuita, ai meri fini giuridici, dalla data in cui si realizzano i relativi presupposti mentre gli effetti economici che ne discendono -OMISSIS-, allorquando, per il personale in costanza di servizio a detta data, sono venute meno le condizioni preclusive di cui alle summenzionate normative”, con la conseguenza che, essendo -OMISSIS-, “in costanza di blocco economico”, l’Amministrazione non poteva concedere il richiesto emolumento.
2) - Tramite il medesimo gravame il ricorrente ha, inoltre, chiesto alla Sezione di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
N.B.: leggete il tutto qui sotto per quanto riguarda il beneficio durante il Blocco.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701579 - Public 2017-07-04 -
Numero 01579/2017 e data 04/07/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 14 giugno 2017
NUMERO AFFARE 00573/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-avverso il rigetto dell’istanza volta alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 2010.
LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1.- OMISSIS-formulava domanda di aggravamento e di riconoscimento del relativo equo indennizzo in relazione alle patologie dal medesimo sofferte e già riconosciute come dipendenti da fatti di servizio-OMISSIS-.
- OMISSIS-.
- OMISSIS-, ritenendo sussistente l’aggravamento richiesto dall’interessato, ascriveva le patologie dal medesimo sofferte, per cumulo, alla sesta categoria della Tabella A.
- OMISSIS-.
- OMISSIS-, chiedeva la corresponsione del beneficio di cui all’art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 2010 (di seguito COM), ai sensi del quale “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.
- OMISSIS- - respingeva l’istanza formulata dall’interessato, evidenziando che i presupposti per la corresponsione si erano realizzati “in vigenza delle penalizzazioni retributive” derivanti dall’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 e che “la provvidenza in discorso va attribuita, ai meri fini giuridici, dalla data in cui si realizzano i relativi presupposti mentre gli effetti economici che ne discendono -OMISSIS-, allorquando, per il personale in costanza di servizio a detta data, sono venute meno le condizioni preclusive di cui alle summenzionate normative”, con la conseguenza che, essendo -OMISSIS-, “in costanza di blocco economico”, l’Amministrazione non poteva concedere il richiesto emolumento.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, -OMISSIS-, “ove necessario”; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto o conseguenziale.
Tramite il medesimo gravame il ricorrente ha, inoltre, chiesto alla Sezione di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - atteso che il medesimo, concernendo un “atto connesso alla materia pensionistica” sarebbe di competenza esclusiva della Corte dei conti - e si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso stesso.
- OMISSIS-, l’Amministrazione - in riscontro all’istanza di accesso formulata dal ricorrente - ha trasmesso a quest’ultimo la relazione istruttoria e gli atti ad essa allegati, con assegnazione di un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e controdeduzioni.
- OMISSIS-.
4. Tanto premesso, la Sezione ritiene di dover esaminare in via preliminare l’eccezione di rito formulata dall’Amministrazione riferente, secondo cui il ricorso in esame rientrerebbe nell’esclusiva competenza della Corte di conti in materia pensionistica.
In proposito la Sezione osserva che, in base alla consolidata giurisprudenza in subiecta materia, “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi toltale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare; pertanto, spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei conti, la cognizione della controversia per l'accertamento del diritto del pubblico dipendente ad un maggior trattamento retributivo di servizio, ancorché l'accertamento stesso sia rivolto a modificare la base di calcolo del trattamento pensionistico” (Cass. Civ., Sezioni Unite, 20 maggio 2010, n. 12337 e, in termini, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5172), con la conseguenza che “il dipendente pubblico, per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva, non può che adire il Giudice Amministrativo, nel termine di prescrizione, ove intenda tutelare diritti derivanti dal rapporto di impiego”, atteso che “il collocamento in quiescenza del dipendente non sposta la giurisdizione innanzi alla Corte dei conti” (Cons. di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3538).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, tramite il presente gravame, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto la sua istanza volta alla corresponsione dell’emolumento stipendiale di cui all’art. 1801 COM e, quindi, di un beneficio economico discendente da suo rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che - anche in considerazione di quanto statuito dalla richiamata giurisprudenza - la presente controversia, concernente la materia del pubblico impiego di personale non contrattualizzato ex art. 3, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4 del citato decreto legislativo.
Ne deriva, quindi, che l’eccezione formulata di rito formulata dall’Amministrazione non può che ritenersi priva di pregio.
5. Ciò posto, la Sezione ritiene di poter procedere all’esame della presente controversia.
Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010;
violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
difetto di motivazione;
eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto;
difetto d’istruttoria;
illogicità della motivazione; illogicità;
irrazionalità;
ingiustizia manifesta;
eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza del criterio posto alla base dell’impugnato provvedimento;
disparità di trattamento;
violazione del principio del giusto procedimento;
omessa valutazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti per conseguire il beneficio ex art. 1801 COM;
violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990;
violazione di legge per mancata applicazione dei principi in tema di giusto procedimento amministrativo; vizi del procedimento;
violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di decorrenza degli effetti del citato beneficio; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990;
nonché violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
Secondo il ricorrente, infatti, -OMISSIS- dovrebbe ritenersi viziato sotto il profilo del difetto motivazionale in quanto il medesimo si limiterebbe “a riportare il contenuto della lettera prot. n. M_-OMISSIS-” per poi procedere, “inspiegabilmente”, -OMISSIS- - e, dunque, “in costanza del blocco economico” - senza tuttavia esplicitare l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per pervenire a tale decisione.
Inoltre, il contestato provvedimento avrebbe proceduto ad una non corretta applicazione della normativa di settore, in quanto avrebbe “erroneamente” ritenuto che il beneficio ex art. 1801 COM sia stato riconosciuto al ricorrente -OMISSIS- - e, quindi, in pendenza delle disposizioni relative al “blocco economico” -OMISSIS-- mentre gli effetti di tale beneficio dovrebbero decorrere dalla data di presentazione delle istanze di aggravamento da parte del ricorrente (-OMISSIS-) e, pertanto, da un momento precedente rispetto all’entrata in vigore del precitato blocco economico.
Ciò sarebbe, peraltro, confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini della decorrenza dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle patologie sofferte, sarebbe necessario tener conto della data di presentazione delle relative domande di riconoscimento (Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1881 del 2011).
Da quanto precede deriverebbe, quindi, che il diritto a percepire il precitato beneficio sarebbe “maturato prima del blocco stipendiale”, con la conseguenza che la motivazione posta alla base del provvedimento di diniego dovrebbe ritenersi “inconferente e illegittima”, oltre che in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
In subordine il ricorrente - nell’ipotesi in cui le disposizioni di settore fossero interpretate nel senso di precludere -OMISSIS- - ha chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni relative al blocco stipendiale (art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 ddel 2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, così come esteso al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.R. n. 122 del 2013, nonché art. 1, comma 256 della legge n. 190 del 2014) per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
In particolare, le predette disposizioni dovrebbero ritenersi illogiche e produrrebbero una evidente disparità di trattamento tra i soggetti ancora in servizio, che vedrebbero riconosciuti gli emolumenti dovuti, -OMISSIS-, ed i soggetti in quiescenza, con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Infine, le censurate disposizioni avrebbero prodotto sia una lesione del diritto alla salute del ricorrente di cui all’art. 32 Cost. - poiché il medesimo non avrebbe potuto godere del beneficio richiesto pur essendo stato posto in quiescenza proprio in considerazione delle sue precarie condizioni di salute - sia una violazione dell’art. 36 della Costituzione, in quanto l’interessato sarebbe “stato privato ingiustamente e definitivamente di una ... voce stipendiale”.
6. Dette censure non possono essere condivise.
In primo luogo la Sezione ritiene che non possa trovare favorevole accoglimento la censura con cui il ricorrente ha evidenziato un asserito difetto motivazionale che-OMISSIS-: quest’ultimo, infatti, esplicita, in maniera sintetica ma puntuale, le ragioni giuridiche in base alle quali l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere l’istanza consistenti nella circostanza che il ricorrente “risulta collocato in congedo … in costanza di blocco economico” e nel richiamo, ivi effettuato, alla nota prot. n. M_-OMISSIS-, che costituisce la motivazione per relationem del contestato provvedimento.
Sotto il profilo in esame, quindi, il provvedimento non può che ritenersi legittimo, atteso che la motivazione ivi recata risulta adeguata a ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione nel respinge l’istanza di parte ricorrente, e ciò anche in considerazione del fatto che la motivazione per relationem, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “corrisponde ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241” (Cons. di Stato, Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1420).
Ciò posto, per quanto concerne le ulteriori censure formulate dall’interessato, la Sezione osserva che, in base all’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Sezione stessa e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, gli effetti dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte decorrono “dal provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto DPR n. 461 del 2001” e, cioè, dal momento dell’adozione “del decreto con cui l’amministrazione attiva recepisce il parere tecnico espresso dal Comitato di verifica, parere specificamente e funzionalmente incentrato sulla ricostruzione del nesso causale tra attività di servizio e patologia riconosciuta” (Cons. di Stato, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 4315).
Orbene, applicando le coordinate fatte proprie dal succitato orientamento alla fattispecie in esame - nella quale, convertendosi di un’istanza di aggravamento e non di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non era previsto il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di verifica (CVCS) - deve ritenersi che gli effetti derivanti dal riconoscimento dell’avvenuto aggravamento delle patologie sofferte dal ricorrente decorrano dalla data in cui l’organo tecnico dell’Amministrazione ha ritenuto sussistente tale aggravamento e, quindi, a far data dall’adozione del verbale n. -OMISSIS- ha ritenuto le patologie sofferte dall’interessato come ascrivibili, per cumulo, alla sesta categoria della Tabella A.
Ne deriva, quindi, che nel momento in cui si sono realizzati i presupposti per la concessione nei confronti del ricorrente dell’emolumento di cui all’art. 1801 COM l’Amministrazione non poteva procedere all’erogazione di tale beneficio in considerazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, in base al quale, -OMISSIS-- e, a seguito di successive proroghe, anche per l’anno 2014 - “il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio … non può superare, in ogni caso,-OMISSIS-”.
A fronte dell’inequivoco disposto del citato art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010, dunque, l’Amministrazione non poteva concedere al ricorrente il beneficio di cui all’art. 1801 COM, con la conseguenza che, sotto questo profilo, il contestato provvedimento deve ritenersi legittimo.
Peraltro, anche volendo accedere alla ricostruzione di parte ricorrente - che ricollega gli effetti dell’aggravamento delle patologie sofferte -OMISSIS- - la Sezione osserva che tale circostanza non avrebbe comunque potuto influire sulla presente fattispecie. Infatti, anche nell’ipotesi -OMISSIS-, l’Amministrazione avrebbe potuto procedere, sotto il profilo sostanziale, ad erogare tale beneficio solo a seguito dell’effettivo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge e, quindi, -OMISSIS-, periodo nel quale era già entrato in vigore il blocco stipendiale di cui al predetto art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010.
A quanto esposto non può, peraltro, opporsi la circostanza che l’Amministrazione avrebbe in ogni caso dovuto procedere alla richiesta corresponsione dell’emolumento -OMISSIS-- presentata, quindi, in un momento successivo rispetto alla conclusione del più volte citato blocco stipendiale - e ciò in quanto non risulta contestato in atti che, in tale momento, il ricorrente non poteva più ritenersi titolare di un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione, essendo stato posto in congedo, -OMISSIS-.
L’emolumento di cui all’art. 1801 COM, infatti, come emerge dalla lettura testuale di tale disposizione, costituisce un “beneficio stipendiale”, con la conseguenza che l’Amministrazione, -OMISSIS-, non poteva procedere a liquidare tale beneficio nei confronti dell’interessato, atteso che il medesimo, essendo in congedo, non era titolare di uno stipendio e non poteva, quindi, ricevere il “beneficio stipendiale” di cui si converte.
Inoltre, per esigenze di completezza espositiva, la Sezione rileva che, nell’ipotesi in cui con il ricorso in esame l’istante avesse inteso richiedere la corresponsione del citato beneficio stipendiale nell’ambito dei compensi pensionistici -OMISSIS-, il ricorso stesso dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto le questioni attinenti all’an ed al quantum della pensione rientrano, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nella competenza esclusiva della Corte dei conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del testo unico della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (ex multis: Cons. di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4108).
Infine, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale contenuta nel ricorso, la Sezione rileva che, tramite quest’ultima, il ricorrente ha evidenziato - come già esposto al precedente n. 5 - la sussistenza di un asserito contrasto tra le disposizioni relative al cosiddetto “blocco stipendiale” (art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, così come esteso al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.R. n. 122 del 2013, nonché art. 1, comma 256 della legge n. 190 del 2014) e gli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
In particolare, le succitate disposizioni, secondo la parte ricorrente, dovrebbero ritenersi illogiche e produrrebbero un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti ancora in servizio, che vedrebbero riconosciuti gli emolumenti ad essi dovuti, -OMISSIS-, ed i soggetti in quiescenza, con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione; avrebbero prodotto una lesione del diritto alla salute dell'interessato, garantito dall’art. 32 della Costituzione, in quanto il medesimo non avrebbe potuto godere del beneficio richiesto pur essendo stato posto in quiescenza in ragione delle sue precarie condizioni di salute; ed, infine, si porrebbero in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, in quanto l’interessato sarebbe stato privato del beneficio richiesto in considerazione del suo pensionamento e, quindi, in maniera ingiusta e definitiva.
Da quanto precede emerge, quindi, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente non concerne una presunta illegittimità delle richiamate disposizioni nella loro applicazione nei confronti dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego ma, piuttosto, una ritenuta illegittimità, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, dell’applicazione di tale normativa nei confronti dei soggetti posti in quiescenza prima della fine del blocco economico.
Si tratta, in altri termini, di una questione che - in considerazione di quanto sin qui rilevato - esula dall'ambito di cognizione demandato a questa Sezione e rientra, di converso, nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica di cui agli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, come peraltro confermato dal fatto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, con l’ordinanza n. 1 del 2017 - conseguente alla sentenza parziale n. 109 del 2016, richiamata nella relazione istruttoria - ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale su una tematica sostanzialmente analoga a quella oggetto del presente ricorso.
Ne deriva, quindi, che l’eccezione d’incostituzionalità formulata dal ricorrente, esulando dall’ambito di competenza di questa Sezione, non può che ritenersi inammissibile in questa sede.
7. Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi in parte infondato ed in parte inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, nei termini di cui in motivazione e con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Claudio Boccia Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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rigetto dell’istanza volta alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 2010.
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1) - OMISSIS- - respingeva l’istanza formulata dall’interessato, evidenziando che i presupposti per la corresponsione si erano realizzati “in vigenza delle penalizzazioni retributive” derivanti dall’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 e che “la provvidenza in discorso va attribuita, ai meri fini giuridici, dalla data in cui si realizzano i relativi presupposti mentre gli effetti economici che ne discendono -OMISSIS-, allorquando, per il personale in costanza di servizio a detta data, sono venute meno le condizioni preclusive di cui alle summenzionate normative”, con la conseguenza che, essendo -OMISSIS-, “in costanza di blocco economico”, l’Amministrazione non poteva concedere il richiesto emolumento.
2) - Tramite il medesimo gravame il ricorrente ha, inoltre, chiesto alla Sezione di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
N.B.: leggete il tutto qui sotto per quanto riguarda il beneficio durante il Blocco.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701579 - Public 2017-07-04 -
Numero 01579/2017 e data 04/07/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 14 giugno 2017
NUMERO AFFARE 00573/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-avverso il rigetto dell’istanza volta alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 2010.
LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;
Visto l’art. 52, comma 2 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1.- OMISSIS-formulava domanda di aggravamento e di riconoscimento del relativo equo indennizzo in relazione alle patologie dal medesimo sofferte e già riconosciute come dipendenti da fatti di servizio-OMISSIS-.
- OMISSIS-.
- OMISSIS-, ritenendo sussistente l’aggravamento richiesto dall’interessato, ascriveva le patologie dal medesimo sofferte, per cumulo, alla sesta categoria della Tabella A.
- OMISSIS-.
- OMISSIS-, chiedeva la corresponsione del beneficio di cui all’art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 2010 (di seguito COM), ai sensi del quale “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.
- OMISSIS- - respingeva l’istanza formulata dall’interessato, evidenziando che i presupposti per la corresponsione si erano realizzati “in vigenza delle penalizzazioni retributive” derivanti dall’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 e che “la provvidenza in discorso va attribuita, ai meri fini giuridici, dalla data in cui si realizzano i relativi presupposti mentre gli effetti economici che ne discendono -OMISSIS-, allorquando, per il personale in costanza di servizio a detta data, sono venute meno le condizioni preclusive di cui alle summenzionate normative”, con la conseguenza che, essendo -OMISSIS-, “in costanza di blocco economico”, l’Amministrazione non poteva concedere il richiesto emolumento.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, -OMISSIS-, “ove necessario”; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto o conseguenziale.
Tramite il medesimo gravame il ricorrente ha, inoltre, chiesto alla Sezione di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010 per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - atteso che il medesimo, concernendo un “atto connesso alla materia pensionistica” sarebbe di competenza esclusiva della Corte dei conti - e si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso stesso.
- OMISSIS-, l’Amministrazione - in riscontro all’istanza di accesso formulata dal ricorrente - ha trasmesso a quest’ultimo la relazione istruttoria e gli atti ad essa allegati, con assegnazione di un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e controdeduzioni.
- OMISSIS-.
4. Tanto premesso, la Sezione ritiene di dover esaminare in via preliminare l’eccezione di rito formulata dall’Amministrazione riferente, secondo cui il ricorso in esame rientrerebbe nell’esclusiva competenza della Corte di conti in materia pensionistica.
In proposito la Sezione osserva che, in base alla consolidata giurisprudenza in subiecta materia, “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi toltale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare; pertanto, spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei conti, la cognizione della controversia per l'accertamento del diritto del pubblico dipendente ad un maggior trattamento retributivo di servizio, ancorché l'accertamento stesso sia rivolto a modificare la base di calcolo del trattamento pensionistico” (Cass. Civ., Sezioni Unite, 20 maggio 2010, n. 12337 e, in termini, Cons. di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5172), con la conseguenza che “il dipendente pubblico, per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva, non può che adire il Giudice Amministrativo, nel termine di prescrizione, ove intenda tutelare diritti derivanti dal rapporto di impiego”, atteso che “il collocamento in quiescenza del dipendente non sposta la giurisdizione innanzi alla Corte dei conti” (Cons. di Stato, Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3538).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, tramite il presente gravame, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto la sua istanza volta alla corresponsione dell’emolumento stipendiale di cui all’art. 1801 COM e, quindi, di un beneficio economico discendente da suo rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che - anche in considerazione di quanto statuito dalla richiamata giurisprudenza - la presente controversia, concernente la materia del pubblico impiego di personale non contrattualizzato ex art. 3, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4 del citato decreto legislativo.
Ne deriva, quindi, che l’eccezione formulata di rito formulata dall’Amministrazione non può che ritenersi priva di pregio.
5. Ciò posto, la Sezione ritiene di poter procedere all’esame della presente controversia.
Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010;
violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
difetto di motivazione;
eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto;
difetto d’istruttoria;
illogicità della motivazione; illogicità;
irrazionalità;
ingiustizia manifesta;
eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza del criterio posto alla base dell’impugnato provvedimento;
disparità di trattamento;
violazione del principio del giusto procedimento;
omessa valutazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti per conseguire il beneficio ex art. 1801 COM;
violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990;
violazione di legge per mancata applicazione dei principi in tema di giusto procedimento amministrativo; vizi del procedimento;
violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di decorrenza degli effetti del citato beneficio; violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990;
nonché violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
Secondo il ricorrente, infatti, -OMISSIS- dovrebbe ritenersi viziato sotto il profilo del difetto motivazionale in quanto il medesimo si limiterebbe “a riportare il contenuto della lettera prot. n. M_-OMISSIS-” per poi procedere, “inspiegabilmente”, -OMISSIS- - e, dunque, “in costanza del blocco economico” - senza tuttavia esplicitare l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per pervenire a tale decisione.
Inoltre, il contestato provvedimento avrebbe proceduto ad una non corretta applicazione della normativa di settore, in quanto avrebbe “erroneamente” ritenuto che il beneficio ex art. 1801 COM sia stato riconosciuto al ricorrente -OMISSIS- - e, quindi, in pendenza delle disposizioni relative al “blocco economico” -OMISSIS-- mentre gli effetti di tale beneficio dovrebbero decorrere dalla data di presentazione delle istanze di aggravamento da parte del ricorrente (-OMISSIS-) e, pertanto, da un momento precedente rispetto all’entrata in vigore del precitato blocco economico.
Ciò sarebbe, peraltro, confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, secondo cui ai fini della decorrenza dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle patologie sofferte, sarebbe necessario tener conto della data di presentazione delle relative domande di riconoscimento (Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1881 del 2011).
Da quanto precede deriverebbe, quindi, che il diritto a percepire il precitato beneficio sarebbe “maturato prima del blocco stipendiale”, con la conseguenza che la motivazione posta alla base del provvedimento di diniego dovrebbe ritenersi “inconferente e illegittima”, oltre che in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
In subordine il ricorrente - nell’ipotesi in cui le disposizioni di settore fossero interpretate nel senso di precludere -OMISSIS- - ha chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni relative al blocco stipendiale (art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 ddel 2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, così come esteso al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.R. n. 122 del 2013, nonché art. 1, comma 256 della legge n. 190 del 2014) per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
In particolare, le predette disposizioni dovrebbero ritenersi illogiche e produrrebbero una evidente disparità di trattamento tra i soggetti ancora in servizio, che vedrebbero riconosciuti gli emolumenti dovuti, -OMISSIS-, ed i soggetti in quiescenza, con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Infine, le censurate disposizioni avrebbero prodotto sia una lesione del diritto alla salute del ricorrente di cui all’art. 32 Cost. - poiché il medesimo non avrebbe potuto godere del beneficio richiesto pur essendo stato posto in quiescenza proprio in considerazione delle sue precarie condizioni di salute - sia una violazione dell’art. 36 della Costituzione, in quanto l’interessato sarebbe “stato privato ingiustamente e definitivamente di una ... voce stipendiale”.
6. Dette censure non possono essere condivise.
In primo luogo la Sezione ritiene che non possa trovare favorevole accoglimento la censura con cui il ricorrente ha evidenziato un asserito difetto motivazionale che-OMISSIS-: quest’ultimo, infatti, esplicita, in maniera sintetica ma puntuale, le ragioni giuridiche in base alle quali l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere l’istanza consistenti nella circostanza che il ricorrente “risulta collocato in congedo … in costanza di blocco economico” e nel richiamo, ivi effettuato, alla nota prot. n. M_-OMISSIS-, che costituisce la motivazione per relationem del contestato provvedimento.
Sotto il profilo in esame, quindi, il provvedimento non può che ritenersi legittimo, atteso che la motivazione ivi recata risulta adeguata a ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione nel respinge l’istanza di parte ricorrente, e ciò anche in considerazione del fatto che la motivazione per relationem, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “corrisponde ad una tecnica motivazionale pienamente ammessa dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241” (Cons. di Stato, Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1420).
Ciò posto, per quanto concerne le ulteriori censure formulate dall’interessato, la Sezione osserva che, in base all’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Sezione stessa e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, gli effetti dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte decorrono “dal provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto DPR n. 461 del 2001” e, cioè, dal momento dell’adozione “del decreto con cui l’amministrazione attiva recepisce il parere tecnico espresso dal Comitato di verifica, parere specificamente e funzionalmente incentrato sulla ricostruzione del nesso causale tra attività di servizio e patologia riconosciuta” (Cons. di Stato, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 4315).
Orbene, applicando le coordinate fatte proprie dal succitato orientamento alla fattispecie in esame - nella quale, convertendosi di un’istanza di aggravamento e non di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non era previsto il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di verifica (CVCS) - deve ritenersi che gli effetti derivanti dal riconoscimento dell’avvenuto aggravamento delle patologie sofferte dal ricorrente decorrano dalla data in cui l’organo tecnico dell’Amministrazione ha ritenuto sussistente tale aggravamento e, quindi, a far data dall’adozione del verbale n. -OMISSIS- ha ritenuto le patologie sofferte dall’interessato come ascrivibili, per cumulo, alla sesta categoria della Tabella A.
Ne deriva, quindi, che nel momento in cui si sono realizzati i presupposti per la concessione nei confronti del ricorrente dell’emolumento di cui all’art. 1801 COM l’Amministrazione non poteva procedere all’erogazione di tale beneficio in considerazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, in base al quale, -OMISSIS-- e, a seguito di successive proroghe, anche per l’anno 2014 - “il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio … non può superare, in ogni caso,-OMISSIS-”.
A fronte dell’inequivoco disposto del citato art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010, dunque, l’Amministrazione non poteva concedere al ricorrente il beneficio di cui all’art. 1801 COM, con la conseguenza che, sotto questo profilo, il contestato provvedimento deve ritenersi legittimo.
Peraltro, anche volendo accedere alla ricostruzione di parte ricorrente - che ricollega gli effetti dell’aggravamento delle patologie sofferte -OMISSIS- - la Sezione osserva che tale circostanza non avrebbe comunque potuto influire sulla presente fattispecie. Infatti, anche nell’ipotesi -OMISSIS-, l’Amministrazione avrebbe potuto procedere, sotto il profilo sostanziale, ad erogare tale beneficio solo a seguito dell’effettivo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge e, quindi, -OMISSIS-, periodo nel quale era già entrato in vigore il blocco stipendiale di cui al predetto art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010.
A quanto esposto non può, peraltro, opporsi la circostanza che l’Amministrazione avrebbe in ogni caso dovuto procedere alla richiesta corresponsione dell’emolumento -OMISSIS-- presentata, quindi, in un momento successivo rispetto alla conclusione del più volte citato blocco stipendiale - e ciò in quanto non risulta contestato in atti che, in tale momento, il ricorrente non poteva più ritenersi titolare di un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione, essendo stato posto in congedo, -OMISSIS-.
L’emolumento di cui all’art. 1801 COM, infatti, come emerge dalla lettura testuale di tale disposizione, costituisce un “beneficio stipendiale”, con la conseguenza che l’Amministrazione, -OMISSIS-, non poteva procedere a liquidare tale beneficio nei confronti dell’interessato, atteso che il medesimo, essendo in congedo, non era titolare di uno stipendio e non poteva, quindi, ricevere il “beneficio stipendiale” di cui si converte.
Inoltre, per esigenze di completezza espositiva, la Sezione rileva che, nell’ipotesi in cui con il ricorso in esame l’istante avesse inteso richiedere la corresponsione del citato beneficio stipendiale nell’ambito dei compensi pensionistici -OMISSIS-, il ricorso stesso dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto le questioni attinenti all’an ed al quantum della pensione rientrano, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nella competenza esclusiva della Corte dei conti ai sensi degli artt. 13 e 62 del testo unico della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (ex multis: Cons. di Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4108).
Infine, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale contenuta nel ricorso, la Sezione rileva che, tramite quest’ultima, il ricorrente ha evidenziato - come già esposto al precedente n. 5 - la sussistenza di un asserito contrasto tra le disposizioni relative al cosiddetto “blocco stipendiale” (art. 9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, così come esteso al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d. P.R. n. 122 del 2013, nonché art. 1, comma 256 della legge n. 190 del 2014) e gli artt. 2, 3, 32 e 36 della Costituzione.
In particolare, le succitate disposizioni, secondo la parte ricorrente, dovrebbero ritenersi illogiche e produrrebbero un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti ancora in servizio, che vedrebbero riconosciuti gli emolumenti ad essi dovuti, -OMISSIS-, ed i soggetti in quiescenza, con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione; avrebbero prodotto una lesione del diritto alla salute dell'interessato, garantito dall’art. 32 della Costituzione, in quanto il medesimo non avrebbe potuto godere del beneficio richiesto pur essendo stato posto in quiescenza in ragione delle sue precarie condizioni di salute; ed, infine, si porrebbero in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, in quanto l’interessato sarebbe stato privato del beneficio richiesto in considerazione del suo pensionamento e, quindi, in maniera ingiusta e definitiva.
Da quanto precede emerge, quindi, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente non concerne una presunta illegittimità delle richiamate disposizioni nella loro applicazione nei confronti dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego ma, piuttosto, una ritenuta illegittimità, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, dell’applicazione di tale normativa nei confronti dei soggetti posti in quiescenza prima della fine del blocco economico.
Si tratta, in altri termini, di una questione che - in considerazione di quanto sin qui rilevato - esula dall'ambito di cognizione demandato a questa Sezione e rientra, di converso, nella giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica di cui agli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, come peraltro confermato dal fatto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, con l’ordinanza n. 1 del 2017 - conseguente alla sentenza parziale n. 109 del 2016, richiamata nella relazione istruttoria - ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale su una tematica sostanzialmente analoga a quella oggetto del presente ricorso.
Ne deriva, quindi, che l’eccezione d’incostituzionalità formulata dal ricorrente, esulando dall’ambito di competenza di questa Sezione, non può che ritenersi inammissibile in questa sede.
7. Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi in parte infondato ed in parte inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, nei termini di cui in motivazione e con assorbimento dell’istanza di sospensiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del soggetto indicato nel presente parere, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Claudio Boccia Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: art. 1801 c.o.m. (ex art. 117 e 120)
Ricorso perso in quanto il 12/11/2003 è stato posto in congedo per superamento periodo MAX di aspettativa e l'aggravamento è stato riconosciuto il 20/11/2003.
------------------------------------------------------------------------------
1) - aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
2) - L’amministrazione ...... ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ........... dopo il suo collocamento in congedo.
3) - Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
4) - il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
5) - Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
6) - Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
7) - nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
8) - Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
N.B.: rileggi i punti n. 7 e 8.
-----------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201803698, - Public 2018-04-03 -
Pubblicato il 03/04/2018
N. 03698/2018 REG. PROV. COLL.
N. 11673/2004 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11673 del 2004, proposto da:
D.. Pasquale, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Pancari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Inps, non costituito in giudizio;
Per la declaratoria
dell’attribuzione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 3458/28 previsti per i militari invalidi di guerra e di servizio nell'ulteriore misura dell'1,25%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina e di Inpdap ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta la estromissione dal processo dell’INPS (subentrato all’INPAP), per difetto di legittimazione passiva, non afferendo, la questione oggetto di scrutinio, ad evenienze pensionistiche.
Nel merito.
La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice adito (Cons. St., sez. IV, n.7447/2010), attenendo ad aspetti connessi al rapporto di pubblico impiego.
Il ricorrente, Capo di seconda classe della Marina Militare, ha chiesto l’attribuzione dell’incremento economico previsto dall’allora vigente Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 in considerazione dell’aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
L’amministrazione resistente ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ascritta alla 6° categoria dopo il suo collocamento in congedo.
Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
Sul punto, invero, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
Tale orientamento è stato poi ribadito nell’art. 1801 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66, dopo che l’art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2008 ha, a far data dal 1° gennaio 2009, abrogato l’indicata norma, abrogazione confermata dall’art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 cit..
Ora, nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’INPS, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
------------------------------------------------------------------------------
1) - aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
2) - L’amministrazione ...... ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ........... dopo il suo collocamento in congedo.
3) - Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
4) - il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
5) - Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
6) - Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
7) - nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
8) - Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
N.B.: rileggi i punti n. 7 e 8.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201803698, - Public 2018-04-03 -
Pubblicato il 03/04/2018
N. 03698/2018 REG. PROV. COLL.
N. 11673/2004 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11673 del 2004, proposto da:
D.. Pasquale, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Pancari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Inps, non costituito in giudizio;
Per la declaratoria
dell’attribuzione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. 3458/28 previsti per i militari invalidi di guerra e di servizio nell'ulteriore misura dell'1,25%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina e di Inpdap ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente deve essere disposta la estromissione dal processo dell’INPS (subentrato all’INPAP), per difetto di legittimazione passiva, non afferendo, la questione oggetto di scrutinio, ad evenienze pensionistiche.
Nel merito.
La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice adito (Cons. St., sez. IV, n.7447/2010), attenendo ad aspetti connessi al rapporto di pubblico impiego.
Il ricorrente, Capo di seconda classe della Marina Militare, ha chiesto l’attribuzione dell’incremento economico previsto dall’allora vigente Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 in considerazione dell’aggravamento della causa di servizio, riconosciuta, per cumulo, dalla CMO di La Spezia in data 20 novembre 2003.
L’amministrazione resistente ha respinto la richiesta in considerazione del fatto che al predetto è stata riconosciuta la infermità ascritta alla 6° categoria dopo il suo collocamento in congedo.
Infatti, lo stesso, in quella data, è stato collocato in congedo perché il giorno 12 novembre 2003 aveva superato il periodo massimo di aspettativa.
Sul punto, invero, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).
Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l’infermità sia stata contratta in servizio ( Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).
Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio.
Tale orientamento è stato poi ribadito nell’art. 1801 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66, dopo che l’art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2008 ha, a far data dal 1° gennaio 2009, abrogato l’indicata norma, abrogazione confermata dall’art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 cit..
Ora, nel caso di specie il ricorrente è stato posto in congedo formalmente il 20 novembre 2003, avendo maturato il periodo massimo di aspettativa in data 12 novembre 2003.
Quindi, il predetto da tale ultima data non era più in attività di servizio, atteso che l’ulteriore periodo temporale, sino al 20 novembre 2003, deve considerarsi prestato quale funzionario di fatto e, conseguentemente, lo stesso non può essere considerato “in costanza di rapporto di impiego”.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dell’INPS, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe
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