RICORSO PER RICALCOLO PENSIONE ARR.'81-'83
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Re: RICORSO PER RICALCOLO PENSIONE ARR.'81-'83
Messaggio da JESSICA1995 »
Speriamo bene e che il collega Berti ce la faccia tanti da lasciare un precedente positivo per la Corte dei Conti anche se non vincolante per le altre.
sentenza - CDC di MILANO - art. 44 e art. 54 del D.L.1072/19
n.28789 Sent.95/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Prof.Vito Tenore,
all’esito di pubblica udienza, nella camera di consiglio del 21.6.2017 ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28789 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da
P. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, alla Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S, nd.savignano@pec.it fax 02/92877456) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55
contro
INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza
OGGETTO: ottemperanza sentenza 198/2015 sez.giur.Lombardia.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione dell’Inps e della GdF;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Savignano, avv. Peco per l’INPS, Tenente Vannucci per la GdF;
FATTO
1.Con ricorso in ottemperanza di giudicato depositato il 20.4.2017, l’attore in epigrafe, ex maresciallo capo in congedo della Guardia di finanza, dopo una capillare ricostruzione della propria storia professionale e dei vari vincenti contenziosi attivati innanzi all’a.g.o. ed alla Corte dei conti, censurava i decreti n.1154 del 25.2.2016 e n.3564 del 14.9.2016 con cui la Guardia di Finanza aveva fatto erronea ed elusiva applicazione della sentenza n.198/2015 di questa Sezione (in giudicato) in punto di quantificazione della propria pensione privilegiata ordinaria, pari a 17.313,00 euro, in luogo dei pretesi 21.773,88, determinati in base ad una corretta applicazione dell’art.54 del dPR n.1092/1973, secondo i conteggi operati a pag.11 del ricorso e da intendersi qui trascritti.
Chiedeva dunque a questo Giudice, in corretta ottemperanza della sentenza n.198/2015 della Sezione, che venisse accertata l’elusione del giudicato e nominato un commissario ad acta per la corretta esecuzione.
2. Si costituiva l’Inps eccependo la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la non applicabilità della normativa invocata dall’attore, e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si costituiva la Guardia di Finanza confermando la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la puntuale applicazione della normativa vigente (art.13, d.lgs. 503/1992, art.44, dPR n.1092/1973, art.67, co.4, dPR n.1092/1973), e invocando il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 21.4.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.
DIRITTO
Il presente giudizio è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.
Come ben rimarcato dall’Inps sulla scorta della documentazione in atti e della pertinente normativa, con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. P. P., con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).
Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.
Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
La avvenuta corretta esecuzione della sentenza 198/2015 di questa Corte comporta pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano per ciascuna di esse come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dai due enti convenuti che liquida in euro 700,00 per ciascuno di essi.
Milano, 21.6.2017
IL GIUDICE
(prof.Vito Tenore)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 27/06/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Prof.Vito Tenore,
all’esito di pubblica udienza, nella camera di consiglio del 21.6.2017 ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28789 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da
P. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, alla Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S, nd.savignano@pec.it fax 02/92877456) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55
contro
INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza
OGGETTO: ottemperanza sentenza 198/2015 sez.giur.Lombardia.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione dell’Inps e della GdF;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Savignano, avv. Peco per l’INPS, Tenente Vannucci per la GdF;
FATTO
1.Con ricorso in ottemperanza di giudicato depositato il 20.4.2017, l’attore in epigrafe, ex maresciallo capo in congedo della Guardia di finanza, dopo una capillare ricostruzione della propria storia professionale e dei vari vincenti contenziosi attivati innanzi all’a.g.o. ed alla Corte dei conti, censurava i decreti n.1154 del 25.2.2016 e n.3564 del 14.9.2016 con cui la Guardia di Finanza aveva fatto erronea ed elusiva applicazione della sentenza n.198/2015 di questa Sezione (in giudicato) in punto di quantificazione della propria pensione privilegiata ordinaria, pari a 17.313,00 euro, in luogo dei pretesi 21.773,88, determinati in base ad una corretta applicazione dell’art.54 del dPR n.1092/1973, secondo i conteggi operati a pag.11 del ricorso e da intendersi qui trascritti.
Chiedeva dunque a questo Giudice, in corretta ottemperanza della sentenza n.198/2015 della Sezione, che venisse accertata l’elusione del giudicato e nominato un commissario ad acta per la corretta esecuzione.
2. Si costituiva l’Inps eccependo la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la non applicabilità della normativa invocata dall’attore, e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si costituiva la Guardia di Finanza confermando la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la puntuale applicazione della normativa vigente (art.13, d.lgs. 503/1992, art.44, dPR n.1092/1973, art.67, co.4, dPR n.1092/1973), e invocando il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 21.4.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.
DIRITTO
Il presente giudizio è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.
Come ben rimarcato dall’Inps sulla scorta della documentazione in atti e della pertinente normativa, con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. P. P., con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).
Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.
Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
La avvenuta corretta esecuzione della sentenza 198/2015 di questa Corte comporta pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano per ciascuna di esse come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dai due enti convenuti che liquida in euro 700,00 per ciascuno di essi.
Milano, 21.6.2017
IL GIUDICE
(prof.Vito Tenore)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 27/06/2017
Re: sentenza - CDC di MILANO - art. 44 e art. 54 del D.L.107
angri62 ha scritto:n.28789 Sent.95/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Prof.Vito Tenore,
all’esito di pubblica udienza, nella camera di consiglio del 21.6.2017 ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28789 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da
P. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis, alla Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall’avv. Nicola Domenico Savignano (c.f. SVGNLD75L12F839S, nd.savignano@pec.it fax 02/92877456) e unitamente a lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 55
contro
INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza
OGGETTO: ottemperanza sentenza 198/2015 sez.giur.Lombardia.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. n.174 del 2016.
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
LETTA la comparsa di costituzione dell’Inps e della GdF;
SENTITE le parti all’udienza del 21.6.2017; avv. Savignano, avv. Peco per l’INPS, Tenente Vannucci per la GdF;
FATTO
1.Con ricorso in ottemperanza di giudicato depositato il 20.4.2017, l’attore in epigrafe, ex maresciallo capo in congedo della Guardia di finanza, dopo una capillare ricostruzione della propria storia professionale e dei vari vincenti contenziosi attivati innanzi all’a.g.o. ed alla Corte dei conti, censurava i decreti n.1154 del 25.2.2016 e n.3564 del 14.9.2016 con cui la Guardia di Finanza aveva fatto erronea ed elusiva applicazione della sentenza n.198/2015 di questa Sezione (in giudicato) in punto di quantificazione della propria pensione privilegiata ordinaria, pari a 17.313,00 euro, in luogo dei pretesi 21.773,88, determinati in base ad una corretta applicazione dell’art.54 del dPR n.1092/1973, secondo i conteggi operati a pag.11 del ricorso e da intendersi qui trascritti.
Chiedeva dunque a questo Giudice, in corretta ottemperanza della sentenza n.198/2015 della Sezione, che venisse accertata l’elusione del giudicato e nominato un commissario ad acta per la corretta esecuzione.
2. Si costituiva l’Inps eccependo la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la non applicabilità della normativa invocata dall’attore, e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si costituiva la Guardia di Finanza confermando la corretta esecuzione della sentenza 198/2015 suddetta, stante la puntuale applicazione della normativa vigente (art.13, d.lgs. 503/1992, art.44, dPR n.1092/1973, art.67, co.4, dPR n.1092/1973), e invocando il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 21.4.2017 le parti sviluppavano i rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione ed il giudice dava lettura del dispositivo in udienza.
DIRITTO
Il presente giudizio è normato dal rito regolato dagli artt.217 e 218 del d.lgs.n.174 del 2016.
Come ben rimarcato dall’Inps sulla scorta della documentazione in atti e della pertinente normativa, con decreto n. 1154 del 25.2.2016 la Guardia di Finanza (che fa corretta applicazione dell’art.67, co.4, dPR n.1092 come esplicato anche dalla convenuta GdF), in ottemperanza alla sentenza n.198/2015 di questa Sezione, ha riliquidato il trattamento di quiescenza del sig. P. P., con il censurato decreto n. 3564 del 14.9.2016, elevandolo ad euro 17.313,10. Nel redigere tale decreto, la GdF ha fatto applicazione, vertendosi in materia di pensione di privilegio spettante al personale militare, degli artt. 67 e seguenti del DPR 1092/73 (ora indicati nel Dlgs 66/2010), che prevede la liquidazione nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, in caso di servizio superiore a quello previsto dall’art. 52, come nel caso in esame (25 anni 3 mesi e 8 giorni di servizio del ricorrente).
Il trattamento di pensione di privilegio è stato quindi determinato aumentando di un decimo la misura della pensione calcolata sul servizio totale, per un importo pari ad euro 15.739,18. Tale importo è stato determinato applicando la normativa vigente in termini di calcolo del trattamento di pensione, quindi considerando il servizio prestato fino al 31.12.92 per la quota A di pensione, il servizio dal 1/1/93 al 31/12/95 per la quota B di pensione ed infine il servizio dal 1/1/1996 per la quota C di pensione (dlgs 503/92 e Legge 335/95). L’aliquota di rendimento utilizzata per la parte retributiva del trattamento di pensione ammonta a 30,72% per la prima quota e 7,58% per la seconda. Dal 1996 alla cessazione non ha subito incrementi in quanto la quota C di pensione è determinata sulla base del montante contributivo, riferito alle retribuzioni percepite fino alla cessazione. Invero, il calcolo richiesto dal ricorrente fa riferimento all’applicazione della percentuale di rendimento del 44%: infatti l’art. 54 del Dpr 1092/73 prevede “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.
Coglie dunque nel segno il rilievo della difesa dell’Inps, secondo cui appare del tutto evidente che tale disposizione, emanata per salvaguardare coloro che fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, non può in alcun modo riguardare il ricorrente P. P., in quanto alla data di riforma era in possesso di ben più di 20 anni di servizio utile (oltre 25 anni), e la sua pensione quindi è stata determinata ricomprendendo tutti i servizi prestati con incremento dell’ammontare della stessa, secondo la normativa vigente.
La avvenuta corretta esecuzione della sentenza 198/2015 di questa Corte comporta pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute amministrazioni, che si liquidano per ciascuna di esse come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda e condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dai due enti convenuti che liquida in euro 700,00 per ciascuno di essi.
Milano, 21.6.2017
IL GIUDICE
(prof.Vito Tenore)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 27/06/2017
DOCCIA FREDDA!!!!!!!!
Vediamo la CdC Abruzzese cosa decide e se è dello stesso parere.
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: RICORSO PER RICALCOLO PENSIONE ARR.'81-'83
E.C.: CdC di Perugia
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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