SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
- airone7388
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SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da airone7388 »
Detta istanza l' ho presentata dopo che mi è stata notificata l' ascrivibilità tabellare delle patologie di cui al citato modello C, 2 mesi fa circa.
Ora, non avendo avuto ancora detto "beneficio", Vi chiedo:
1- quanto tempo passa dalla istanza sollecitatoria, visto che credo è un atto che dovrebbe partire d' ufficio?
2- quali voci devo controllare nello statito PS NOIPA?
3- gli arretrati partono dalla data del modello C che non ha bisogno dell' avvallo del CVCS?
Chiedo scusa se ci sono altri post, ma non ho trovato i riferimenti dei codici in busta paga e la decorrenza.
Nel ringraziarVi, porgo cordiali saluti.
- airone7388
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da airone7388 »
la voce esatta che compare sullo statino e : BENEF.INV.SER. io prendo xxx euri puliti.
La voce da controllare nello statino dello stipendio è quella sopra riportata? o ha dei codici numerici?
Poi, questo aumento è riferito solo alle voci che compongono lo stipendio tabellare o mi sfugge qualcosa?
Grazie per la collaborazione, buona serata ancora.
- airone7388
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da airone7388 »
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da oreste.vignati »
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da airone7388 »
Grazie collega, gentilissimo, in sostanza devo attendere, il modello C è di marzo 2014 quindi avro' gli arretratioreste.vignati ha scritto:Per la polizia di stato spesso vengono inseriti nella RIA. Gli arretrati dalla data dell'evento/richiesta o modello C. Altro non ti so dire
da quella data, mi sa che dovro' attendere 3/4 mesi per l'accredito da quando mi è stata data l'ascrivibilità tabellare a cui è seguita subito dopo la mia istanza di detto beneficio.
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da oreste.vignati »
Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
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Saluti.
Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da oreste.vignati »
Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
tutte le disposizioni e circolari delle varie amministrazioni introdotte a seguito dell’emanazione del D.P.R. 29 Ottobre 2001 che ha ridefinito le competenze delle Commissioni Medico Ospedaliere istituendo il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, attribuendo ad esso la competenza dell’esame della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Nella circolare della G.diF. viene citato anche la nota nr. 4121 del 30 Giugno 2003 del Dipartimento della Funzione Pubblica , che introduce il dispositivo che il beneficio decorra dalla data del provvedimento formale di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio.
La successiva e recente giurisprudenza amministrativa ha invece più volte ribadito di considerare la decorrenza dell’attribuzione dei benefici economici dalla data di presentazione dell’istanza per il riconoscimento della causa di servizio, introducendo il concetto giuridico che la legge individua quale unico presupposto di erogazione della provvidenza la circostanza che l’infermità fosse stata contratta in servizio e per causa di esso, pertanto le circolari ormai vetuste richiamate dall'Amministrazioni, non possono certo derogare a quanto disposto da una fonte primaria, esse inoltre subordinano il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta").
Richiamo solo a titolo esemplificativo la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) N. 01881/2011REG.PROV.COLL. - N. 00947/2011 REG.RIC. e le Sentenze del Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) N. 02547/2014 REG.PROV.COLL. N. 00444/2014 REG.RIC. e del Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Seconda N. 01822/2016 REG.PROV.COLL. - N. 02178/2013 REG.RIC., che hanno recepito più volte la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La Giurisprudenza amministrativa a riguardo ritiene che il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: tempo– tra l’altro – eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda.
Di conseguenza gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva dell’interessato.
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da airone7388 »
Hanno ragione oreste.vignati e pokemon, i benefici decorrono dalla data di presentazione della istanza di causa di servizio (se riconosciuta dal cvcs) per eliminare i difetti della lungaggine dei tempi di definizione prima in cmo poi al cvcs. Poi se la causa di servizio è riconosciuta da subito con Modello C (per trauma violento) allora la data di decorenza degli arretrati e quella del Modello C.pokemon ha scritto:quello che dice oreste è giusto.
tutte le disposizioni e circolari delle varie amministrazioni introdotte a seguito dell’emanazione del D.P.R. 29 Ottobre 2001 che ha ridefinito le competenze delle Commissioni Medico Ospedaliere istituendo il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, attribuendo ad esso la competenza dell’esame della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Nella circolare della G.diF. viene citato anche la nota nr. 4121 del 30 Giugno 2003 del Dipartimento della Funzione Pubblica , che introduce il dispositivo che il beneficio decorra dalla data del provvedimento formale di riconoscimento dell’infermità da causa di servizio.
La successiva e recente giurisprudenza amministrativa ha invece più volte ribadito di considerare la decorrenza dell’attribuzione dei benefici economici dalla data di presentazione dell’istanza per il riconoscimento della causa di servizio, introducendo il concetto giuridico che la legge individua quale unico presupposto di erogazione della provvidenza la circostanza che l’infermità fosse stata contratta in servizio e per causa di esso, pertanto le circolari ormai vetuste richiamate dall'Amministrazioni, non possono certo derogare a quanto disposto da una fonte primaria, esse inoltre subordinano il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta").
Richiamo solo a titolo esemplificativo la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) N. 01881/2011REG.PROV.COLL. - N. 00947/2011 REG.RIC. e le Sentenze del Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) N. 02547/2014 REG.PROV.COLL. N. 00444/2014 REG.RIC. e del Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Seconda N. 01822/2016 REG.PROV.COLL. - N. 02178/2013 REG.RIC., che hanno recepito più volte la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La Giurisprudenza amministrativa a riguardo ritiene che il tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio: tempo– tra l’altro – eclatantemente maggiore rispetto ai termini – sia pure non perentori – fissati per la conclusione del relativo procedimento e che, nondimeno, dovrebbe in via del tutto illogica, e in ben evidente contrasto rispetto al principio fondamentale del “buon andamento” dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; cfr., altresì, l’attuale testo dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241), ritorcersi addirittura a discapito del presentatore della domanda.
Di conseguenza gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva dell’interessato.
Per quanto riguarda la voce sullo statino noipa il collega sick riferisce che c'è una voce chiara in merito all' erogazione che per me è il 2,5%.
Buona serata.
Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da sick »
La mia amministrazione (Difesa), mi rigettò la domanda per ottenere i benefici in questione, in quanto non ero ancora in possesso del decreto di riconoscimento di c/s. Ottenuto tale decreto ho ripresentato la domanda e gli emolumenti accessori, mi sono stati riconosciuti (Quindi con gli arretrati) dalla data del decreto. In base a quanto scrivete voi, hanno commesso un illecito?
Questa è la dicitura che compare sulla mia busta paga:
761/C01 ARTICOLO - 117- 120 Reggio Decreto 3458/28 (49.23 euro -lordi)
- airone7388
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da airone7388 »
Buonpomeriggio, io purtroppo non posso dirti se hanno sbagliato o meno negli arretrati, in quando ancora non ne beneficio e la mia istanza è di fine aprile, nella quale pero' ho evidenziato le sentenze (che avevo gia' trovato) che il collega oreste.vignati ha evidenziato prima, infatti dopo 2 mesi ancora nessuno mi ha chiamato per riferirmi che ho scritto fesserie nell' istanza (indirizzata nel mio caso al Dirigente dell' Uff. Amm. Contab.). Nel mio caso specifico inoltre, io non devo attendere il decreto di riconoscimento della causa di servizio in quanto avuto direttamente con la definizione del modello c in cmo. Sarebbe interesante sapere se i colleghi che gia' percepiscono detto beneficio ci possano mettere a conoscenza circa le loro posizioni nei riguardi dei loro arretrati, sia per causa di servizio riconosciuta con successivo decreto che con il modello c. Saro' disponibile, appena percepiro' il beneficio, a riferirvi circa la decorrenza degli arretrati, intanto sei stato gentilissimo a riferirmi che nello stipendio c'è una voce abbastanza chiara. Ti consiglio di rivolgerti al tuo Ufficio Amministrativo Contabile e porti loro a conoscenza di quelle precedenti sentenze (pero' partendo dalla certezza di quei colleghi che percepiscono gli arretrati dalla data di istanza di riconoscimento, quindi speriamo che qualcuno possa intervenire gentilmente) e magari una nuova istanza con la quale chiedi senza se e senza ma tutti gli arretrati con relativi interessi. Saluti.sick ha scritto:Buongiorno a tutti, io parlo per esperienza.
La mia amministrazione (Difesa), mi rigettò la domanda per ottenere i benefici in questione, in quanto non ero ancora in possesso del decreto di riconoscimento di c/s. Ottenuto tale decreto ho ripresentato la domanda e gli emolumenti accessori, mi sono stati riconosciuti (Quindi con gli arretrati) dalla data del decreto. In base a quanto scrivete voi, hanno commesso un illecito?
Questa è la dicitura che compare sulla mia busta paga:
761/C01 ARTICOLO - 117- 120 Reggio Decreto 3458/28 (49.23 euro -lordi)
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Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da oreste.vignati »
I benefici competono, una volta riconosciuta la causa di servizio dalla data di richiesta. A maggior ragione per il mod C.
Poi i vari uffici interpretano a modo peesonale. Permettetemi a volte perché "zappe" altre volte perché istruiti.
Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Messaggio da sick »
Credo che a questo punto l'unica via percorribile sarebbe quella del tribunale, ma vista l'esiguità delle somme in questione credo che la cosa sia antieconomica.
Spero solo, che nel caso ci sia stato dolo da parte di qualcuno, quanto sottrattomi serva loro per pagarsi farmaci salvavita e chemioterapici.
Buona estate a tutti.
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