Qualcuno conosce le regole di invio d'ufficio di un Militare in infermeria? Quando un ufficiale può disporre di sottoporre a visita un Militare? Grazie
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Invio infermeria
Re: Invio infermeria
Messaggio da Ciccio77 »
Praticamente un ufficiale soprattutto se si tratta di un comandante di compagnia può sempre inviarti in infermeria, soprattutto se si tratta di un litigio..la naja è così...cimapier ha scritto:Qualcuno conosce le regole di invio d'ufficio di un Militare in infermeria? Quando un ufficiale può disporre di sottoporre a visita un Militare? Grazie
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Re: Invio infermeria
[quote="cimapier"]Qualcuno conosce le regole di invio d'ufficio di un Militare in infermeria? Quando un ufficiale può disporre di sottoporre a visita un Militare? Grazie
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Il militare dovrebbe essere sottoposto a visita nei seguenti casi:
- d'autoritá dal Comando di appartenenza per l'idoneitá periodica al servizio;
- d' autorità dal Comando per visita estemporanea o dopo malattia o per dubbi sull'idoneitá al servizio del
proprio dipendente;
- su richiesta del militare interessato.
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Il militare dovrebbe essere sottoposto a visita nei seguenti casi:
- d'autoritá dal Comando di appartenenza per l'idoneitá periodica al servizio;
- d' autorità dal Comando per visita estemporanea o dopo malattia o per dubbi sull'idoneitá al servizio del
proprio dipendente;
- su richiesta del militare interessato.
Re: Invio infermeria
DPR 461/2001
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2002)
-------------------------------------------------------
Art. 15.
Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità.
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
-----------------------------------------------------
Richiamo all'art. 6 ( cos'è e cosa dice )
Art. 6.
Commissione
1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, é effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente é pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita é effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione é composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, é composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
7. Il verbale é trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale é inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita é comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, é convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed é approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.
Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, si veda nelle note all'art. 4.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (GU Serie Generale n.5 del 07-01-2002)
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Art. 15.
Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità.
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
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Richiamo all'art. 6 ( cos'è e cosa dice )
Art. 6.
Commissione
1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, é effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente é pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita é effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
2. La Commissione é composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, é composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
7. Il verbale é trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale é inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita é comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, é convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed é approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.
Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, si veda nelle note all'art. 4.
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