emamuele1965 ha scritto:Eh si, Avvocato, di presenza sarebbe meglio. Io al 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi, se non ricordo male, di servizio utile. Se fossi andato in pensione a quella data, l'INPS mi avrebbe applicato la base pensionabile di cui all'art. 54. Siccome sono andato in pensione nel 1998 con 20 anni e spiccioli, l'INPS mi ha applicato l'articolo. 44 con base pensionabile del 35%. Bene, avrei preso di piu' con 17 anni e mesi 4 di servizio? Se la risposta è affermativa,secondo il mio modesto parere metterebbe in maniera più evidente in discussione il ragionamento dell'inps. Sarebbe un ragionamento che potrebbe rafforzare la nostra tesi in quanto, nella pratica applicazione, la ratio della legge non avrebbe raggiunto lo scopo che l'INPS stesso ci ha ricordato. Mi scuso ancora se il mio ragionamento risultera' astruso e fuori dai principi che si vogliono fare affermare con la sentenza, creando ulteriore confusione.
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Fermi tutti....! Qualcosa non torna! Intanto, se sei in pensione dal 1998, il decreto ed i conteggi Ti sono stati fatti dal Comando (e non dall'INPS !!!!! Poi, se appartenevi all'Arma, è strano che con oltre 20 anni non Ti abbiano comunque riconosciuto almeno il 44%. Facciamo una cosa, per tagliare la testa al toro, mi mandi copia del decreto di pensione normale emesso (sempre se appartenevi ai Carabinieri) dal CNA di Chieti, così eliminiamo ogni dubbio!!! (mail: massimovitelli@alice.it)
emamuele1965 ha scritto:Eh si, Avvocato, di presenza sarebbe meglio. Io al 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi, se non ricordo male, di servizio utile. Se fossi andato in pensione a quella data, l'INPS mi avrebbe applicato la base pensionabile di cui all'art. 54. Siccome sono andato in pensione nel 1998 con 20 anni e spiccioli, l'INPS mi ha applicato l'articolo. 44 con base pensionabile del 35%. Bene, avrei preso di piu' con 17 anni e mesi 4 di servizio? Se la risposta è affermativa,secondo il mio modesto parere metterebbe in maniera più evidente in discussione il ragionamento dell'inps. Sarebbe un ragionamento che potrebbe rafforzare la nostra tesi in quanto, nella pratica applicazione, la ratio della legge non avrebbe raggiunto lo scopo che l'INPS stesso ci ha ricordato. Mi scuso ancora se il mio ragionamento risultera' astruso e fuori dai principi che si vogliono fare affermare con la sentenza, creando ulteriore confusione.
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Fermi tutti....! Qualcosa non torna! Intanto, se sei in pensione dal 1998, il decreto ed i conteggi Ti sono stati fatti dal Comando (e non dall'INPS !!!!! Poi, se appartenevi all'Arma, è strano che con oltre 20 anni non Ti abbiano comunque riconosciuto almeno il 44%. Facciamo una cosa, per tagliare la testa al toro, mi mandi copia del decreto di pensione normale emesso (sempre se appartenevi ai Carabinieri) dal CNA di Chieti, così eliminiamo ogni dubbio!!! (mail: massimovitelli@alice.it)
Però, non avendo 18 anni alla data del 31/12/1995, dall'1/1/96 è subentrato il contributivo....
Vediamo il decreto....facciamo molto prima !!!!
emamuele1965 ha scritto:Eh si, Avvocato, di presenza sarebbe meglio. Io al 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi, se non ricordo male, di servizio utile. Se fossi andato in pensione a quella data, l'INPS mi avrebbe applicato la base pensionabile di cui all'art. 54. Siccome sono andato in pensione nel 1998 con 20 anni e spiccioli, l'INPS mi ha applicato l'articolo. 44 con base pensionabile del 35%. Bene, avrei preso di piu' con 17 anni e mesi 4 di servizio? Se la risposta è affermativa,secondo il mio modesto parere metterebbe in maniera più evidente in discussione il ragionamento dell'inps. Sarebbe un ragionamento che potrebbe rafforzare la nostra tesi in quanto, nella pratica applicazione, la ratio della legge non avrebbe raggiunto lo scopo che l'INPS stesso ci ha ricordato. Mi scuso ancora se il mio ragionamento risultera' astruso e fuori dai principi che si vogliono fare affermare con la sentenza, creando ulteriore confusione.
===se sei andato con 20 anni nel 98 presumo ti sia arruolato nel 78? 79? 80? il che significa che sei retributivo con un sistema di calcolo diverso.
emamuele1965 ha scritto:Eh si, Avvocato, di presenza sarebbe meglio. Io al 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi, se non ricordo male, di servizio utile. Se fossi andato in pensione a quella data, l'INPS mi avrebbe applicato la base pensionabile di cui all'art. 54. Siccome sono andato in pensione nel 1998 con 20 anni e spiccioli, l'INPS mi ha applicato l'articolo. 44 con base pensionabile del 35%. Bene, avrei preso di piu' con 17 anni e mesi 4 di servizio? Se la risposta è affermativa,secondo il mio modesto parere metterebbe in maniera più evidente in discussione il ragionamento dell'inps. Sarebbe un ragionamento che potrebbe rafforzare la nostra tesi in quanto, nella pratica applicazione, la ratio della legge non avrebbe raggiunto lo scopo che l'INPS stesso ci ha ricordato. Mi scuso ancora se il mio ragionamento risultera' astruso e fuori dai principi che si vogliono fare affermare con la sentenza, creando ulteriore confusione.
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Fermi tutti....! Qualcosa non torna! Intanto, se sei in pensione dal 1998, il decreto ed i conteggi Ti sono stati fatti dal Comando (e non dall'INPS !!!!! Poi, se appartenevi all'Arma, è strano che con oltre 20 anni non Ti abbiano comunque riconosciuto almeno il 44%. Facciamo una cosa, per tagliare la testa al toro, mi mandi copia del decreto di pensione normale emesso (sempre se appartenevi ai Carabinieri) dal CNA di Chieti, così eliminiamo ogni dubbio!!! (mail: massimovitelli@alice.it)
Non mi avrebbero mai potuto applicare l'articolo. 54 essendo un contributivo. Ciò mi sarebbe stato applicato solo se fossi andato in pensione con anni 17 e mesi 4 di servizio, secondo l'interpretazione dell'inps.....interpretazione manifestata dall'ente in alcune risposte. Siccome nel 1998 avevo 20 e spiccioli di contribuzione, secondo l'INPS rientro nel regime dell'art. 44....o no! Ora Lascia perdere se sia io l interessato o altra persona, quello che interessa è sottolineare come l'interpretazione dell'inps va a cozzare con la ratio dell'art. 54. Questo è quello che eventualmente mettero' in rilievo se mi tocchera' fare ricorso.
emamuele1965 ha scritto:Eh si, Avvocato, di presenza sarebbe meglio. Io al 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi, se non ricordo male, di servizio utile. Se fossi andato in pensione a quella data, l'INPS mi avrebbe applicato la base pensionabile di cui all'art. 54. Siccome sono andato in pensione nel 1998 con 20 anni e spiccioli, l'INPS mi ha applicato l'articolo. 44 con base pensionabile del 35%. Bene, avrei preso di piu' con 17 anni e mesi 4 di servizio? Se la risposta è affermativa,secondo il mio modesto parere metterebbe in maniera più evidente in discussione il ragionamento dell'inps. Sarebbe un ragionamento che potrebbe rafforzare la nostra tesi in quanto, nella pratica applicazione, la ratio della legge non avrebbe raggiunto lo scopo che l'INPS stesso ci ha ricordato. Mi scuso ancora se il mio ragionamento risultera' astruso e fuori dai principi che si vogliono fare affermare con la sentenza, creando ulteriore confusione.
===se sei andato con 20 anni nel 98 presumo ti sia arruolato nel 78? 79? 80? il che significa che sei retributivo con un sistema di calcolo diverso.
Angi, mi sono arruolato nel 1984. Ho una contribuzione utile a partire dal 1981 per servizio prestato in enti privati e al 31/12/1995 avevo 17 anni e me 4 di contribuzione utile a pensione. Come me c'e ne saranno a centinaia.
emamuele1965 ha scritto:Eh si, Avvocato, di presenza sarebbe meglio. Io al 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi, se non ricordo male, di servizio utile. Se fossi andato in pensione a quella data, l'INPS mi avrebbe applicato la base pensionabile di cui all'art. 54. Siccome sono andato in pensione nel 1998 con 20 anni e spiccioli, l'INPS mi ha applicato l'articolo. 44 con base pensionabile del 35%. Bene, avrei preso di piu' con 17 anni e mesi 4 di servizio? Se la risposta è affermativa,secondo il mio modesto parere metterebbe in maniera più evidente in discussione il ragionamento dell'inps. Sarebbe un ragionamento che potrebbe rafforzare la nostra tesi in quanto, nella pratica applicazione, la ratio della legge non avrebbe raggiunto lo scopo che l'INPS stesso ci ha ricordato. Mi scuso ancora se il mio ragionamento risultera' astruso e fuori dai principi che si vogliono fare affermare con la sentenza, creando ulteriore confusione.
===se sei andato con 20 anni nel 98 presumo ti sia arruolato nel 78? 79? 80? il che significa che sei retributivo con un sistema di calcolo diverso.
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Caro ANGRI62, però, a pensarci bene, se aveva 17 anni e mesi 4 al 31/12/1995 potrebbe essere accaduto nello stesso tempo: 1) sia che dal 1996 è entrato nel contributivo (sistema misto); 2) sia che abbia raggiunto effettivamente i 20 anni se è cessato dal servizio già nel mese di aprile/maggio 1998, restando comunque appunto nel contributivo dal 1996.....! Occorre l'esame del decreto............
AntonioPE ha scritto:Buongiorno. Pongo all'attenzione del legale questa circolare del M.D.
==================
Nessuna novità, si tratta delle solite posizioni conosciute da tempo e che continuano in modo apodittico ad avallare l'art.44 T.U. 1092/1973 riservato ai soli CIVILI, mentre si insiste ad ignorare l'art.54, dedicato espressamente ai MILITARI.
Faccio notare, di nuovo, solo per ricordare alcuni dei tanti argomenti di confutazione, che, semmai:
1) il D. LGS. 503/1992 avrebbe dovuto MODIFICARE ANCHE L'ART.44, ma l'INPS si guarda bene dal parlarne. In realtà, il D. LGS. 503/92 ha modificato i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità, ha introdotto la quota A) e la quota B), MA NON AFFATTO MODIFICATO LE ALIQUOTE ED I COEFFICIENTI DI RENDIMENTO DELLA PARTE RETRIBUTIVA, CHE RESTANO SEMPRE LE STESSE!
2) l'art.1867 codice militare, intervenuto di recente con il D. LGS. n.66/2010, richiama inequivocabilmente per i MILITARI appunto l'art.54 in relazione alla parte retributiva e non già altre norme.
E potremmo continuare a lungo......
Così come invece si deve prendere atto dell'ingiustizia e della discriminazione perpetrata ai danni delle FF.OO. CIVILI (PolStato e PolPen), i cui ordinamenti, anche per coloro che provenivano dai Corpi militari di Pubblica Sicurezza e dagli Agenti di custodia, con leggi rispettivamente del 1982 e del 1993, non richiamano l'art.54, ma l'art.6, L. n.1543/63, che prevede il 44% solo dopo 20 anni.
Insomma, gli argomenti a favore dell'applicazione dell'art.54 e del correlato 44% dopo 15 anni per i MILITARI sono numerosi e forti. Poi, naturalmente, la Giustizia dirà la sua...
AntonioPE ha scritto:Buongiorno. Pongo all'attenzione del legale questa circolare del M.D.
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Nessuna novità, si tratta delle solite posizioni conosciute da tempo e che continuano in modo apodittico ad avallare l'art.44 T.U. 1092/1973 riservato ai soli CIVILI, mentre si insiste ad ignorare l'art.54, dedicato espressamente ai MILITARI.
Faccio notare, di nuovo, solo per ricordare alcuni dei tanti argomenti di confutazione, che, semmai:
1) il D. LGS. 503/1992 avrebbe dovuto MODIFICARE ANCHE L'ART.44, ma l'INPS si guarda bene dal parlarne. In realtà, il D. LGS. 503/92 ha modificato i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità, ha introdotto la quota A) e la quota B), MA NON AFFATTO MODIFICATO LE ALIQUOTE ED I COEFFICIENTI DI RENDIMENTO DELLA PARTE RETRIBUTIVA, CHE RESTANO SEMPRE LE STESSE!
2) l'art.1867 codice militare, intervenuto di recente con il D. LGS. n.66/2010, richiama inequivocabilmente per i MILITARI appunto l'art.54 in relazione alla parte retributiva e non già altre norme.
E potremmo continuare a lungo......
Così come invece si deve prendere atto dell'ingiustizia e della discriminazione perpetrata ai danni delle FF.OO. CIVILI (PolStato e PolPen), i cui ordinamenti, anche per coloro che provenivano dai Corpi militari di Pubblica Sicurezza e dagli Agenti di custodia, con leggi rispettivamente del 1982 e del 1993, non richiamano l'art.54, ma l'art.6, L. n.1543/63, che prevede il 44% solo dopo 20 anni.
Insomma, gli argomenti a favore dell'applicazione dell'art.54 e del correlato 44% dopo 15 anni per i MILITARI sono numerosi e forti. Poi, naturalmente, la Giustizia dirà la sua...
Nelle more...Grazie avvocato Vitelli, per tutto il tempo che ci stà dedicando, alla luce dell'apodittico modo di avvallare l'art.44 riservato agli impiegati civili, da parte della... INPDAP costituita da..."Civili" ignorando l'art. 54 dedicato espressamente a tutti i militari costituenti il Comparto Sicurezza...con il precipuo scopo di anteporre il risparmio di poche centinaia di migliaia di euro...ad 1 giusto diritto, che sanerebbe almeno in parte la forte sperequazione di trattamento economico tra... i misti x poco come me che al 31.12.1995 avevano maturato 17 anni di servizio utile ( mi è stata calcolata 1 quota A con coefficiente di rendimento di 0.31305 ed 1 quota B di 0.38600) e si trovano a percepire circa 400 euro mensili in meno di coloro che x 1 anno in + erano retributivi.
GRAZIE
La legge degli uomini è come la banderuola di un vecchio campanile che varia e si muove secondo come spirano i venti.
(Lev Tolstoj)
falcon ha scritto:Buongiorno a tutti, quindi bisogna attendere la Corte dei Conti per vedere che sentenza darà ?
Se esprimerà a luglio ?
falcon, tu appartieni all'esercito?
No, sono in Marina marzo 83, Aer e al 31.12.1995 ho 16 anni 2 mesi e 22 gg , quindi la cosa mi riguarda da vicino, io sono convintissimo che il personale nelle nostre condizioni al 31.12.1995 debba uscire in riferimento all'art 54 del D.P.R 1092/73 comma 1....quello che i colleghi dicono qui è sacrosanto e l'avv. Massimo VITELLI lo sostiene.
Come siamo rimasti? Ci sono novità ricorso Mandolesi? Ricorso blocco tetto salariale?Ricorso perequazione pensione Istat? Ricorso vacanza contrattuale rinnovo contratti ? E per ultimo ricorso art.44-54?
Siamo alla follia, un pensionato non deve ne seguire/promuovere/fare ricorsi, non gli devono rompere... I c..... il tutto come avevo scritto in precedenza, circolo vizioso, non per caso in Italia si fanno più ricorsi che nel resto del Mondo, più avvocati che nel resto del Mondo, più spese che nel resto del Mondo, etc etc, ''latino''.
È ora di finirla..
Tratto dal VADEMECUM PENSIONISTICO DEL 2016.
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INDICE DI RIVALUTAZIONE ( pag. 31-32 )
Tale indice tende a rivalutare, sempre in ciascun anno, la media retributiva annuale in relazione al coefficiente di variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo, determinato dall'Istat. A titolo esemplificativo si riportano in tabella i coefficienti degli ultimi anni:
Per il calcolo della seconda quota di pensione si applica lo stesso procedimento previsto per il calcolo della Quota A bloccando l'aliquota di rendimento al 31.12.2011.
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Dal 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore, ai sensi della legge n.247/2007, dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della citata quota e di pensione:
- basati sull'andamento dell'economia nazionale;
- applicabili a tutto il personale;
- in vigore sino al 31.12.2018;
- modificabili dal 1.1.2019 ogni due anni.
A titolo esemplificativo si riportano i coefficienti di trasformazione degli ultimi anni:
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE a decorrere dal 1° GENNAIO 2010
Il montante individuale dei contributi, formato dall'accantonamento annuale del 33% della retribuzione pensionabile , viene rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
La rivalutazione opera sul montante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: il tasso di capitalizzazione dell'anno 2015, calcolato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale degli anni 2010-2014, verrà applicato al montante individuale dei contributi maturato al 31.12.2014.
Al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2015 e quella versata nel 2016, anteriore alla decorrenza della pensione .
A titolo esemplificativo si riporta la tabella del tasso di capitalizzazione dell'ultimo periodo.