VITTIME DEL TERRORISMO SONO FINITI I SOLDI

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Zenmonk
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO SONO FINITI I SOLDI

Messaggio da Zenmonk »

Mi arriva l'avviso di messaggio privato ma...sul server non c'è


christian71
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Re: R: VITTIME DEL TERRORISMO SONO FINITI I SOLDI

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:Mi arriva l'avviso di messaggio privato ma...sul server non c'è
Ok, riproverò questa sera....

Saluti
christian71
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO SONO FINITI I SOLDI

Messaggio da christian71 »

Zenmonk ha scritto:Mi arriva l'avviso di messaggio privato ma...sul server non c'è
Forse perchè avevo la cartella piena al 100%...ho rimosso qualcosa ed ho riprovato....fammi sapere...

Saluti
panorama
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Re: VITTIME DEL TERRORISMO SONO FINITI I SOLDI

Messaggio da panorama »

per dare risalto sull'argomento, la posto anche qui ai fini d'informazione agli interessati.
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Anche il TAR Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione.
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1) - si è ritenuto che in relazione all’infermità “linfoma di Hodgkin”, riconosciuta SI’ dipendente da fatti di servizio, non sussistono le particolari condizioni ambientali o operative di missione di cui all’art. 6, DPR n. 243/06 e s.m.i. ai fini dell’attribuzione dei relativi benefici;

2) - attribuzione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 6, DPR n. 243/2006;

N.B.: per i ricorrenti Vi conviene avvisare i vostri avvocati in modo di non perdere tempo, aspettando sentenze con questo finale, così facendo potete trasportare subito il ricorso al Tribunale competente.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704363, - Public 2017-04-07 -

Pubblicato il 07/04/2017


N. 04363/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06737/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6737 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, C.F. TRTNLF68L28D390F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero della Difesa, Comitato di Verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
- del decreto OMISSIS, del 10 giugno 2009, nonché degli atti connessi, compresi i pareri espressi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nn. ……/2008 e …/2009, laddove si è ritenuto che in relazione all’infermità “linfoma di Hodgkin”, riconosciuta SI’ dipendente da fatti di servizio, non sussistono le particolari condizioni ambientali o operative di missione di cui all’art. 6, DPR n. 243/06 e s.m.i. ai fini dell’attribuzione dei relativi benefici;

Nonché per l’accertamento
ed il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all’attribuzione dei benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che l’odierna ricorrente, madre del defunto soldato …., riscontrato affetto da “Linfoma di Hodgkin”, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento del provvedimento in epigrafe, che ha respinto la domanda di attribuzione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 6, DPR n. 243/2006;

Considerato che la presente controversia verte unicamente sull’accertamento ed il riconoscimento, in favore della ricorrente, della spettanza dei benefici in questione;

Ritenuto che il giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ricadendo invece nella potestà decisoria del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale ex art. 442 c.p.c, in quanto - in adesione alle recenti pronunce del giudice della giurisdizione (Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 759/2017;
sent. 23300/2016), cui si è uniformata la Sezione (ex multis, sent. n. 3765/2017) - la situazione giuridica soggettiva fatta valere ha natura di diritto soggettivo, con carattere prevalentemente assistenziale;

Rilevato che, in riscontro all’ordinanza collegiale n. 1256/2017, anche parte ricorrente ha condiviso il difetto di giurisdizione come evidenziato d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e ha insistito per la rimessione del giudizio al competente giudice del lavoro;

Compensate le spese della presente fase in ragione della pronuncia in rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 dicembre 2016 e 15 marzo 2017, con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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