Militari, ind. rischio x compiti op.vi d’ist. serv. antinc

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Militari, ind. rischio x compiti op.vi d’ist. serv. antinc

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A quanti possa interessare posto qui questa sentenza del Consiglio di Stato relativa alla corresponsione dell’indennità di rischio per compiti operativi d’istituto dei servizi antincendi e della protezione civile svolto dal personale dell’aeronautica militare.

19/01/2011 201100392 Sentenza sez. 4

N. 00392/2011REG.SEN.
N. 09375/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 9375 del 2010, proposto dal Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
C. S. G., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 1402 del 28 luglio 2009;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Diego Sabatino;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso iscritto al n. 9375 del 2010, il Ministero della difesa propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 1402 del 28 luglio 2009 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da C. S. G. per l'esecuzione della sentenza n. 1457/2007 del T.a.r. Sardegna, depositata in data 03.07.2007.
Dinanzi al giudice di prime cure, con l’originario ricorso n. 1000/2001, il sergente C. S. G., in servizio presso il ….. stormo ……. nel servizio di soccorso antincendio, chiedeva l’annullamento del provvedimento n. Omissis dell’8 luglio 1989, con il quale l’Amministrazione della Difesa aveva respinto la sua richiesta di corresponsione dell’indennità di rischio ribadendo che “…l’ipotesi rischiosa di cui al gruppo I/1 della tabella “A” (prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi d’istituto dei servizi antincendi e della protezione civile) attiene esclusivamente al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco – istituzionalmente preposto ai suddetti compiti – e non può trovare applicazione nei confronti di personale diverso”. A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, il ricorrente deduceva la fondatezza della sua pretesa in applicazione del principio della perequazione retributiva sollevando, in caso di difforme interpretazione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3° della legge n. 628/73 e dell’art. 4 della legge n. 734/73 con riguardo agli artt. 3, 36 e 97 Cost..
Con sentenza del T.A.R. della Sardegna, n. 1457 del 3 luglio 2007, il ricorso veniva accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza dei provvedimenti dell’Amministrazione in ordine al riesame dell’istanza, osservando in motivazione che “risultano fondati i vizi funzionali denunciati in ricorso posto che è mancata una puntuale e specifica valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, e conseguentemente una effettiva e congrua motivazione del diniego opposto, che dia conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari, o anche, ove previsti, i compiti di collaborazione col servizio di protezione civile nello spegnimento degli incendi boschivi, non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del fuoco”.
Venivano, invece, dichiarate infondate “le domande di accertamento e condanna poiché il riconoscimento dell’indennità di rischio, secondo il dato normativo ineludibile dell’art. 8 del d.P.R. n. 146 del 1975, non può prescindere dalla mediazione di un’attività amministrativa intesa a valutare la riconducibilità dei servizi di istituto svolti alla sfera di prestazioni pericolose enumerate nei gruppi di cui alla tabella A allegata al regolamento.”. Veniva, altresì, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dalle amministrazioni intimate, dichiarata la prescrizione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso. In particolare, essendo tale notifica avvenuta in data 19 giugno 2001, ogni pretesa del ricorrente relativa a prestazioni lavorative svolte in data anteriore al 19 giugno 1996 va dichiarata prescritta”.
Passata in giudicato la sentenza di cui trattasi, il ricorrente in data 28 marzo 2008 ha provveduto a notificare alle amministrazioni convenute atto di messa in mora, ai sensi degli articoli 90 e 91 del r.d. n. 642/1907, “affinchè sia dato integrale adempimento alla predetta sentenza, liquidando l’indennità relativa alle prestazioni lavorative svolte dal 19/06/1996 …”.
Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo il nuovo provvedimento elusivo del giudicato.
Contestando le statuizioni del primo giudice, il Ministero appellante evidenzia la correttezza del proprio comportamento, conforme alle statuizioni della sentenza passata in giudicato, e quindi l’erroneità della decisione che ha deciso in relazione all’ottemperanza.
All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con un unico, articolato motivo di diritto, la difesa erariale, ripercorsa la vicenda a monte della decisione gravata, sottolinea l’erroneità del ragionamento del T.A.R. della Sardegna in quanto lo stesso avrebbe travalicato i limiti imposti alla cognizione del giudice dell’ottemperanza.
Sostiene, in dettaglio, che l’amministrazione avrebbe correttamente dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato in quanto, da un lato, la decisione avrebbe fatto comunque salvi i provvedimenti ulteriori del Ministero in ordine al riesame dell’istanza e, dall’altro, l’amministrazione avrebbe operato, indicando analiticamente i motivi di fatto e di diritto che si oppongono all’accoglimento dell’istanza dell’originario ricorrente, anche alla luce dell’insussistenza dei necessari riscontri documentali sull’effettivo servizio del ricorrente nella particolare attività alla quale è connesso il riconoscimento del particolare emolumento.
2.1. - La doglianza non può essere accolta.
L’accurata analisi della normativa a monte e delle effettive ragioni per cui l’istanza del ricorrente non può essere accolta sono, infatti, eventualmente rinvenibili nel preciso atto di appello dell’Avvocatura dello Stato, ma non sono certamente presenti negli atti adottati dall'amministrazione in ottemperanza alla sentenza n. 1457/2007 del T.A.R. della Sardegna.
Proprio lo scollamento tra il contenuto motivazionale della decisione adottata dal giudice di prime cure e le ragioni sottese alla valutazione operata dall’amministrazione della difesa rendono palese la natura di atto meramente confermativo delle due note del 14 marzo 2008 e del 16 maggio 2008, come già riconosciuto dal T.A.R..
La sentenza n. 1457/2007 opera, infatti, un’analitica ricostruzione della disciplina applicabile, dapprima evidenziando come sia applicabile, anche al personale dell’aereonautica militare impiegato nei servizi antincendio che svolga attività pericolosa, il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 146/1975. Sulla scorta di tale ricostruzione, e venendo alla doglianza di illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1000/2001, ha ritenuto questo censurabile stante la mancata considerazione della riferibilità del servizio antincendio, quale effettivamente prestato dal ricorrente, alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975 e quindi aggredendo l’atto amministrativo nella parte in cui omette di dare conto dei motivi che escluderebbero, secondo l’amministrazione della difesa, l’assimilabilità del servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari a quello svolto dai Vigili del fuoco.
Tuttavia, l’amministrazione adita, in sede di ottemperanza, invece che esprimere una diversa considerazione sulle ragioni de qua, nella nota del 14 marzo 2008 si è attenuta ad una lettura della disciplina normativa come inapplicabile alla fattispecie de quo, secondo un criterio motivazionale già ritenuto inesatto dalla sentenza passata in giudicato.
Sotto un diverso ed ulteriore profilo, attinente all’attività svolta dall’originario ricorrente, non è emersa alcuna valutazione in concreto dell’impiego del militare, tant’è che il provvedimento esprime una valutazione dei fatti del tutto generica (si dice infatti unicamente che questa mansione “non è effettuata in maniera diretta e continua per lo svolgimento di compiti di istituto dei servizi antincendio e della protezione civile”), mentre manca una specifica valutazione sull’omogeneità delle funzioni che possa essere riferita alle prestazioni concretamente svolte in quel contesto.
Conclusivamente, non pare contestabile la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure che, sulla scorta dell’evidenziata identità concettuale tra il provvedimento originariamente impugnato e l’atto emanato in supposta esecuzione della sentenza ottemperanda, ha ritenuto che l’amministrazione, senza emendare il vizio, ha sostanzialmente reiterato considerazioni già censurate in sede giurisdizionale.
Dalla riconosciuta correttezza dell’iter motivazionale del primo giudice, deriva l’inaccoglibilità dell’appello, con conferma della decisione del T.A.R. della Sardegna anche in ordine alle conseguenze ed ai successivi oneri spettanti alla pubblica amministrazione.
3. - L’appello va quindi respinto. Nulla per le spese processuali, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 9375 del 2010;
2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2011


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mancata esecuzione del decreto ingiuntivo e risarcimento danni. ACCOLTO

Esemplare sentenza che vi invito ha leggere nella sua interezza e se vi trovate nelle medesime situazione pretendete anche una somma di denaro.
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Il TAR di Salerno precisa:

1) - Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c. p. a., infatti: “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: (…) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

2) - La giurisprudenza ha rilevato, al riguardo, quanto segue: “Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2, lett. c), d. lgs. n. 104 del 2010” (T. A. R. Lazio Roma – Sez. II – 20 febbraio 2012 – n. 1712).

3) - Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4) - Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

5) - La misura prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) del c. p. a. va, infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

6) - La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.

Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di SALERNO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502342, - Public 2015-11-06 -


N. 02342/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1630 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Lavorante, con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione
del giudicato, formatosi sul decreto ingiuntivo n. 976/12, reso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore;

nonché per la determinazione

ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a., di una somma di denaro, dovuta dal Comune di Scafati, in persona del l. r. p. t., per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO

Il ricorrente, premesso che il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (recante l’ordine, al Comune intimato, di pagare, in suo favore, la somma di € 235,00, oltre interessi legali a far data dalla domanda, nonché € 35,00 per esborsi, € 136,00 per diritti, € 30,00 per onorari, oltre € 20,75 per spese generali – 12,50% su diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge) era stato spedito in forma esecutiva e notificato, in tale forma, all’ente debitore, il 21.01.2013; che lo stesso era passato in giudicato, per mancata opposizione da parte dell’intimato Comune, giusta allegata attestazione della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore; che lo stesso non era stato adempiuto; che era decorso il termine, di giorni centoventi dalla notificazione del titolo, in forma esecutiva, all’ente debitore, di cui all’art. 14 comma 1 del d. l. 669/96, per l’avvio della procedura esecutiva; tanto premesso, instava per l’accertamento del mancato soddisfacimento, da parte del prefato ente, dell’ingiunzione di pagamento, come sopra specificata, portata dal detto decreto, e chiedeva che il Tribunale ne ordinasse l’esecuzione, disponendo il pagamento, in suo favore, delle suddette somme di denaro, nonché nominasse un commissario “ad acta”, che si sostituisse al Comune di Scafati, per il caso d’eventuale ulteriore inottemperanza, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; nonché stabilisse, ex art. 114 comma 4 lett. e) c. p. a., il pagamento di una penalità di mora, per ogni violazione oid inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 22.10.2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’azione è ammissibile.

Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c. p. a., infatti: “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: (…) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.

La giurisprudenza ha rilevato, al riguardo, quanto segue: “Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2, lett. c), d. lgs. n. 104 del 2010” (T. A. R. Lazio Roma – Sez. II – 20 febbraio 2012 – n. 1712).

Ai sensi dell’art. 113 cpv. c. p. a., inoltre: “Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza” (nella specie, quindi, è stato correttamente adito questo Tribunale, trattandosi dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore).

Il ricorso è fondato.

Il Comune di Scafati, non risulta, infatti, aver dato esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe: tale la conclusione, ricavabile dall’esame del ricorso e dei documenti allegati da parte ricorrente, cui nulla ha opposto, in contrario, l’ente locale intimato, non costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Il Tribunale, in accoglimento del gravame, ordina, pertanto, al Comune di Scafati d’eseguire il decreto ingiuntivo non opposto, indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento delle somme ivi stabilite, come sopra specificate; tanto, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza; nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario “ad acta”, nella persona del Prefetto di Salerno ovvero di un Suo delegato, che provvederà ad eseguire la presente decisione, in luogo del Comune inadempiente, e tanto a semplice domanda di parte ricorrente, ove inutilmente decorso il termine di cui sopra.

Pone l’eventuale compenso del commissario “ad acta”, a carico del Comune di Scafati, riservandosi, in seguito, la determinazione del suo ammontare, previa presentazione di relazione sulle attività svolte e richiesta da parte dello stesso commissario.

Inoltre, seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l’istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall’art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

La misura prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) del c. p. a. va, infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.

Nel processo amministrativo l’istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Nel caso di specie, stante anche la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato, risultano sussistenti tutti i presupposti, stabiliti dall’art. 114 cit. per l’applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l’insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.

La misura della sanzione va dunque stabilita, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, con riferimento ai parametri di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di Euro 15,00 (quindici/00) al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, dopo il decorso dei termini, prima assegnati, di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e fino all’effettivo pagamento, ad opera dell’Amministrazione (o del commissario ad acta, eventualmente nominato).

In base alla regola della soccombenza, condanna il Comune di Scafati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio d’ottemperanza, liquidati come in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e inoltre alla restituzione, in favore del medesimo, del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Scafati d’eseguire il decreto ingiuntivo non opposto, indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme di denaro ivi specificate, nel termine perentorio, indicato in parte motiva.

Nomina, per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza da parte del Comune di Scafati, un commissario “ad acta”, nella persona del Prefetto di Salerno o di un Suo delegato, che si sostituirà all’Amministrazione inadempiente, nei termini e con le modalità, pure precisati in parte motiva.

Condanna il Comune suddetto, ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, a corrispondere al ricorrente la somma di € 15,00 (quindici/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, e tanto dopo il decorso dei termini, come in parte motiva assegnati, e fino all’effettivo pagamento.

Condanna il Comune di Scafati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, complessivamente liquidati in € 500,00 (cinquecento/00), oltre I. V. A. e C. P. A. come per legge, oltre che al rimborso, in favore del medesimo, del contributo unificato versato, con attribuzione all’Avv. Vincenzo Lavorante, antistatario, ex art. 93 c. p. c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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