CANDIDATURA ELEZIONI AMM.VE
CANDIDATURA ELEZIONI AMM.VE
Cari colleghi, in maggio dell'anno corrente mi sono candidato alle elezioni amm.ve del comune ove presto servizio. Al termine della disputa elettiva, sono venuto a conoscenza della mia non elezione. Il comando regionale mi ha trasferito per tre anni in un comando distante 37km. Il trasferimento è stato attivato d'autorità per esigenze di servizio. Non ho avuto alcuna indennità, in quanto il Comando ha evidenziato che l'origine di tale movimento è stata la mia candidatura e che rientrava nell'ambito della circoscrizione di servizio. Ma considerato che la circoscrizione, enunciata nella Legge di pertinenza, è riferibile alla circoscrizione elettorale, ne deduco che potevano leggittimamente, trsferirmi alla vicina squadriglia navale del comune attiguo. Considerando che vi è l'obbligo di esser fuori nell'ambito operativo per tre anni, la mia presenza in altro comune, alle dipemdenze della squadra comando sembra rispettare ciò che enuncia il regolamento del caso. Ed essendo meno di 10 km, andavo a favore dell'amm.ne non percependo alcuna indennità. Vorrei sapere se facessi un ricorso al tar, possa aver la mia ragione chiedendo di esser trasferito presso il comando sito nel comune attiguo, grazie.
Re: CANDIDATURA ELEZIONI AMM.VE
Premetto che non sono un legale. Se ho ben compreso il provvedimento di trasferimento é stato adottato dopo la tua mancata elezione.simon ha scritto:Cari colleghi, in maggio dell'anno corrente mi sono candidato alle elezioni amm.ve del comune ove presto servizio. Al termine della disputa elettiva, sono venuto a conoscenza della mia non elezione. Il comando regionale mi ha trasferito per tre anni in un comando distante 37km. Il trasferimento è stato attivato d'autorità per esigenze di servizio. Non ho avuto alcuna indennità, in quanto il Comando ha evidenziato che l'origine di tale movimento è stata la mia candidatura e che rientrava nell'ambito della circoscrizione di servizio. Ma considerato che la circoscrizione, enunciata nella Legge di pertinenza, è riferibile alla circoscrizione elettorale, ne deduco che potevano leggittimamente, trsferirmi alla vicina squadriglia navale del comune attiguo. Considerando che vi è l'obbligo di esser fuori nell'ambito operativo per tre anni, la mia presenza in altro comune, alle dipemdenze della squadra comando sembra rispettare ciò che enuncia il regolamento del caso. Ed essendo meno di 10 km, andavo a favore dell'amm.ne non percependo alcuna indennità. Vorrei sapere se facessi un ricorso al tar, possa aver la mia ragione chiedendo di esser trasferito presso il comando sito nel comune attiguo, grazie.
L'ampio margine di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione militare (fra l’altro) nella gestione del personale é fattore strumentale e funzionale alla cura dell’interesse pubblico (recte generale).
L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica e, in particolare e per quanto di interesse, le deliberazioni dell’Amministrazione militare sono comunque soggette ad un, pur ridotto, ossificato e circoscritto, obbligo motivazionale, fondamentale presidio di trasparenza operativa e imparzialità decisionale atto ad evitare un sostanziale arbitrio del potere.
L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare l’effettiva pregnanza delle assunte (e magari non meglio indicate) “esigenze di servizio” menzionate nel provvedimento di trasferimento, limitandosi a qualificarle, senz’altra specificazione, come “inderogabili”.
L’Amministrazione probabilmente non avrá evidenziato alcun fattore oggettivo (quale, a mero titolo di esempio, scoperture di organico nella sede di assegnazione, durata della permanenza nella sede di servizio, esigenze dettate dalla tua candidatura nella tua sede di servizio, arricchimento ovvero variazione del percorso professionale et similia) che suffraghi (e riempia di contenuti concreti) il riferito carattere di “inderogabilità”.
L’atto, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione militare, potrebbe presentare un’inammissibile carenza motivazionale che ne potrebbe determinare l’illegittimità.
(TAR SICILIA N. 01117/2015 REG.PROV.COLL. N. 02313/2014 REG.RIC.)
Prova a sottoporre il quesito ad un legale, magari nella Sezione dedicata di questo sito. L'Avv. Carta potrebbe esserti di sicuro aiuto.
In bocca al lupo
Re: CANDIDATURA ELEZIONI AMM.VE
Nel corpo della motivazione, espressa nella determina del mio trasferimento, viene evidenziato che "trattasi di un'allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza al divieto posto all'art. 53, comma 1 del D.P.R. 335/1982".
Ma, queste disposizioni legislative sono ben specificate al 2 comma dello stesso articolo, dove si evidenzia tale ipotesi fenomenica solamente post elezione del candidato.Ricordando che nella mia fattispecie, io non sono stato eletto.
Non tralasciando la facoltà che attribuisce, al trasferito, l'art. 1 della Legge 29 marzo 2001 n 86.
Ma, queste disposizioni legislative sono ben specificate al 2 comma dello stesso articolo, dove si evidenzia tale ipotesi fenomenica solamente post elezione del candidato.Ricordando che nella mia fattispecie, io non sono stato eletto.
Non tralasciando la facoltà che attribuisce, al trasferito, l'art. 1 della Legge 29 marzo 2001 n 86.
Re: CANDIDATURA ELEZIONI AMM.VE
Carenza motivazionale o motivazione pretestuosa e non aderente alla tua circostanza?simon ha scritto:Nel corpo della motivazione, espressa nella determina del mio trasferimento, viene evidenziato che "trattasi di un'allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza al divieto posto all'art. 53, comma 1 del D.P.R. 335/1982".
Ma, queste disposizioni legislative sono ben specificate al 2 comma dello stesso articolo, dove si evidenzia tale ipotesi fenomenica solamente post elezione del candidato.Ricordando che nella mia fattispecie, io non sono stato eletto.
Non tralasciando la facoltà che attribuisce, al trasferito, l'art. 1 della Legge 29 marzo 2001 n 86.
Nel tuo caso torno a consigliarti il confronto con un legale. Considera tuttavia che avrebbero potuto mandarti ad Aosta piuttosto che a Canicattí allo "stesso prezzo".
Re: CANDIDATURA ELEZIONI AMM.VE
Personale della GdF.
Ricorso respinto.
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Ecco alcuni passaggi.
1) - trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
2) - a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative ..... del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare ...... – per un periodo di tre anni
3) - Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
4) - la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
IL TAR LAZIO precisa:
5) - si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti.
- ) - Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato)
- ) - è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni):
- cioè
- ) - è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
6) - Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, ...
7) - in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi);
8) - Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui (leggere direttamente in sentenza)
9) - come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi,
- ) - con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
Per completezza leggete il tutto qui sotto e valutate per il futuro.
N.B.: rileggi i n. 6, 7, 8 e 9 di cui sopra.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2T ,numero provv.: 201703087, - Public 2017-03-03 -
Pubblicato il 03/03/2017
N. 03087/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12834/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12834 del 2016, proposto dal signor S. P., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mammola, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della determinazione prot. n. …../2016 del 15.7.2016 notificata in data 19.7.2016 dal Comando regionale GDF sez. Roma recante il trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Riferisce il signor S. P., maresciallo capo nella Guardia di finanza, appartenente alla Compagnia di OMISSIS, che a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative del Comune di OMISSIS (stesso) del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare alla Compagnia di OMISSIS – per un periodo di tre anni con decorrenza dal 16 luglio 2016, e riassegnazione per esigenze di servizio al reparto di origine allo spirare del triennio. Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
1.1.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso ed ha dedotto quali motivi di impugnazione la violazione e falsa applicazione dell' art. 53, comma 2, del d.P.R.n. 335 del 1982 e delle disposizioni in materia di indennità di trasferimento nonché della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto svariati profili, censurando la erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento perchè ai sensi della normativa rubricata la sede più vicina non appartenente alla circoscrizione della candidatura sarebbe OMISSIS (dove avrebbe potuto svolgere le mansioni di servizio, attese anche le indicazioni in tal senso delle rappresentanze di Comando apicale), distante 3 km da OMISSIS e non OMISSIS, distante oltre 35 Km. Inoltre l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento impedendo al ricorrente la corretta partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa ed avrebbe fornito una motivazione generica sulle ragioni di servizio di cui alla determinazione assunta, negando altresì il diritto all’indennità di trasferimento e ai rimborsi riconosciuto dalla legge n. 86 del 2001 e succ. mod. ai militari in caso di trasferimento d’autorità.
Infine la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
1.2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, si è opposta al ricorso ed ha rappresentato le specifiche circostanze in fatto in relazione alla posizione del ricorrente e ai settori di servizio di riferimento ed ha argomentato, alla luce del quadro normativo applicabile in materia e giurisprudenziale riguardo il caso in questione, sulla infondatezza delle censure, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.
2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
2.1.Osserva il Collegio che appaiono prive di pregio le censure riguardo i vizi procedimentali per la dichiarata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento atteso che, come documentato in atti, il Comando Regionale Lazio con nota prot. n. ……/2016 del 13.6.2016 ha comunicato l’avvio del procedimento per il trasferimento d’autorità alla Compagnia di OMISSIS ai fini di rendere edotto di ciò l’interessato, mediante apposita notifica (tra l’altro, obbligo di comunicazione e di motivazione non più previsto per la tipologia degli “ordini militari”, vedi art. 1349, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Tar Lazio, Roma sez. I 8 settembre 2016, n. 9576 ). Tale nota è stata riscontrata dalla Compagnia di OMISSIS (con atto prot. n. ……/2016) con cui è stato comunicato che l’avvio del procedimento è stato notificato “all’interessato in data 14.06.2016. Il Maresciallo Capo P. S., con propria dichiarazione scritta che sarà custodita agli atti di questo Reparto, ha dichiarato che non intende avvalersi della facoltà di cui all’art.10 bis della legge n.241/90”.
L’Amministrazione resistente ha depositato altresì (allegato 10) la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente che “in merito al contenuto della nota nr. ……/1241 datata 13.06.2016 del Comando Regionale Lazio-Roma, notificatomi in data 14/06/2016….non intende produrre osservazioni”: tale flusso di comunicazioni e atti prodotti riguardo la notifica degli atti prodromici del procedimento smentiscono quanto asserito dal ricorrente sui vizi procedimentali dell’atto impugnato e dimostrano la volontà espressa dell’interessato di non partecipare, rinunciando all’esercizio del diritto di difesa in tale fase.
2.2. Parimenti non condivisibili sono le altre censure sulla violazione e falsa applicazione dell' art. 53 del d.P.R.n.. 335 del 1982 ed erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento, riguardo le quali si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti. Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni): cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Guardia di finanza da interferenze derivanti da tale candidatura e dal mandato amministrativo o politico.
Nella specie si osserva che l’atto impugnato richiama il flusso di comunicazioni e gli atti presupposti riguardanti il procedimento, rendendolo esente da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, e riporta la giurisprudenza sul punto, nel senso che in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi); quanto alla valutazione sulla sede di trasferimento, va rilevato che trattasi di un trasferimento d’autorità adottato nell’interesse generale dell’Amministrazione e necessitato dalle specifiche prescrizioni di legge – comunque strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina connotante il rapporto di servizio del relativo personale - per il quale nella valutazione sulla destinazione le esigenze personali del dipendente recedono di fronte all’interesse pubblico prioritario al buon andamento dell’Amministrazione, inteso anche nel consentire nella ipotesi di trasferimento del personale la continuità nella tipologia degli impieghi, nel caso specifico di quelli operativi. Ed invero risulta che l’interessato prestava servizio “operativo” nella Sezione Volante del Reparto di OMISSIS e nella vicina sede di OMISSIS è stato dato riscontro della presenza soltanto del Reparto della componente OMISSIS della Guardia di Finanza, nel quale il ricorrente, Ispettore del contingente ordinario, non avrebbe potuto trovare impiego in relazione al ruolo (è stato dato atto che i trasferimenti di personale da OMISSIS ad OMISSIS, evocati dal ricorrente, sono stati disposti nel 2013 nei confronti di sovrintendenti e appuntati, ruoli diversi da quello di appartenenza del medesimo), mentre la Compagnia di OMISSIS sede di destinazione costituisce un Reparto limitrofo di analogo livello a quello di appartenenza. Del resto non può assumere rilievo la nota n. …… in data 11 maggio 2016 del Comandante della Compagnia di OMISSIS, il quale nella formulazione delle valutazioni sulla posizione di impiego ex art. 81 della legge n.121 del 1981, ha proposto di valutare quale possibile Reparto limitrofo la Sezione Operativa OMISSIS di OMISSIS, trattandosi di proposta di un organo gerarchico intermedio, atto meramente endoprocedimentale autonomo e non vincolante per l’Autorità competente della decisione finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2006, parere n. 2433/2005).
2.3. Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui
nell'ipotesi di cui all'art. 53, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 – come qualificato nella specie -non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè della assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per soddisfare esigenze della p.a. di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dalla stessa norma di "prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato"; come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi, con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
3. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
La particolarità della vicenda e della materia contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art.60 c.p.a, ,sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
Ricorso respinto.
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Ecco alcuni passaggi.
1) - trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
2) - a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative ..... del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare ...... – per un periodo di tre anni
3) - Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
4) - la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
IL TAR LAZIO precisa:
5) - si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti.
- ) - Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato)
- ) - è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni):
- cioè
- ) - è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
6) - Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, ...
7) - in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi);
8) - Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui (leggere direttamente in sentenza)
9) - come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi,
- ) - con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
Per completezza leggete il tutto qui sotto e valutate per il futuro.
N.B.: rileggi i n. 6, 7, 8 e 9 di cui sopra.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2T ,numero provv.: 201703087, - Public 2017-03-03 -
Pubblicato il 03/03/2017
N. 03087/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12834/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12834 del 2016, proposto dal signor S. P., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Mammola, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della determinazione prot. n. …../2016 del 15.7.2016 notificata in data 19.7.2016 dal Comando regionale GDF sez. Roma recante il trasferimento d'autorità per esigenze di servizio e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Riferisce il signor S. P., maresciallo capo nella Guardia di finanza, appartenente alla Compagnia di OMISSIS, che a seguito della propria candidatura alle elezioni amministrative del Comune di OMISSIS (stesso) del 17 aprile 2016, ha ricevuto il provvedimento di trasferimento d'autorità ad altra sede di servizio – in particolare alla Compagnia di OMISSIS – per un periodo di tre anni con decorrenza dal 16 luglio 2016, e riassegnazione per esigenze di servizio al reparto di origine allo spirare del triennio. Lamenta che in tale provvedimento viene negato il diritto all' indennità ed al rimborso di cui alla legge n. 86 del 2001 (ex lege n.100/1987).
1.1.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso ed ha dedotto quali motivi di impugnazione la violazione e falsa applicazione dell' art. 53, comma 2, del d.P.R.n. 335 del 1982 e delle disposizioni in materia di indennità di trasferimento nonché della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto svariati profili, censurando la erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento perchè ai sensi della normativa rubricata la sede più vicina non appartenente alla circoscrizione della candidatura sarebbe OMISSIS (dove avrebbe potuto svolgere le mansioni di servizio, attese anche le indicazioni in tal senso delle rappresentanze di Comando apicale), distante 3 km da OMISSIS e non OMISSIS, distante oltre 35 Km. Inoltre l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento impedendo al ricorrente la corretta partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa ed avrebbe fornito una motivazione generica sulle ragioni di servizio di cui alla determinazione assunta, negando altresì il diritto all’indennità di trasferimento e ai rimborsi riconosciuto dalla legge n. 86 del 2001 e succ. mod. ai militari in caso di trasferimento d’autorità.
Infine la mancata elezione del ricorrente nella tornata elettorale avrebbe determinato come conseguenza la caducazione del provvedimento di trasferimento e pertanto ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
1.2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, si è opposta al ricorso ed ha rappresentato le specifiche circostanze in fatto in relazione alla posizione del ricorrente e ai settori di servizio di riferimento ed ha argomentato, alla luce del quadro normativo applicabile in materia e giurisprudenziale riguardo il caso in questione, sulla infondatezza delle censure, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.
2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
2.1.Osserva il Collegio che appaiono prive di pregio le censure riguardo i vizi procedimentali per la dichiarata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento atteso che, come documentato in atti, il Comando Regionale Lazio con nota prot. n. ……/2016 del 13.6.2016 ha comunicato l’avvio del procedimento per il trasferimento d’autorità alla Compagnia di OMISSIS ai fini di rendere edotto di ciò l’interessato, mediante apposita notifica (tra l’altro, obbligo di comunicazione e di motivazione non più previsto per la tipologia degli “ordini militari”, vedi art. 1349, comma 3 del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’ordinamento militare; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Tar Lazio, Roma sez. I 8 settembre 2016, n. 9576 ). Tale nota è stata riscontrata dalla Compagnia di OMISSIS (con atto prot. n. ……/2016) con cui è stato comunicato che l’avvio del procedimento è stato notificato “all’interessato in data 14.06.2016. Il Maresciallo Capo P. S., con propria dichiarazione scritta che sarà custodita agli atti di questo Reparto, ha dichiarato che non intende avvalersi della facoltà di cui all’art.10 bis della legge n.241/90”.
L’Amministrazione resistente ha depositato altresì (allegato 10) la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente che “in merito al contenuto della nota nr. ……/1241 datata 13.06.2016 del Comando Regionale Lazio-Roma, notificatomi in data 14/06/2016….non intende produrre osservazioni”: tale flusso di comunicazioni e atti prodotti riguardo la notifica degli atti prodromici del procedimento smentiscono quanto asserito dal ricorrente sui vizi procedimentali dell’atto impugnato e dimostrano la volontà espressa dell’interessato di non partecipare, rinunciando all’esercizio del diritto di difesa in tale fase.
2.2. Parimenti non condivisibili sono le altre censure sulla violazione e falsa applicazione dell' art. 53 del d.P.R.n.. 335 del 1982 ed erroneità, travisamento e contraddittorietà della individuazione della sede di trasferimento, riguardo le quali si rileva preliminarmente che alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza “…il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti. Al riguardo, appare evidente che la ratio del comma 1 dell'art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 (l'eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto ... almeno per tre anni): cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l'esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino. In sostanza, è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l'ulteriore conseguenza che ogni compressione dell'esercizio dell'uno si riflette sull'esercizio dell'altro” (cfr. Cons.St., sez. III, 29 settembre 2014, n. 4861; C.G.A. Regione siciliana, 17 settembre 2015, n. 597).
Pertanto, ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Comando introdotto dall' art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, va riferito anche all'ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall'art. 51 Cost., e l'esigenza di preservare l'attività di servizio della Guardia di finanza da interferenze derivanti da tale candidatura e dal mandato amministrativo o politico.
Nella specie si osserva che l’atto impugnato richiama il flusso di comunicazioni e gli atti presupposti riguardanti il procedimento, rendendolo esente da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, e riporta la giurisprudenza sul punto, nel senso che in questo caso non si tratta di un trasferimento d' autorità in senso tecnico, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dall' art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 335 del 1982 di prestare servizio per 3 anni nell' ambito della Circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato, non residuando per l’Amministrazione alcuno spazio per esercitare una valutazione discrezionale sull’eventualità di disporre il trasferimento (eccezione posta nell’ipotesi di militari in forza a reparti non operativi); quanto alla valutazione sulla sede di trasferimento, va rilevato che trattasi di un trasferimento d’autorità adottato nell’interesse generale dell’Amministrazione e necessitato dalle specifiche prescrizioni di legge – comunque strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina connotante il rapporto di servizio del relativo personale - per il quale nella valutazione sulla destinazione le esigenze personali del dipendente recedono di fronte all’interesse pubblico prioritario al buon andamento dell’Amministrazione, inteso anche nel consentire nella ipotesi di trasferimento del personale la continuità nella tipologia degli impieghi, nel caso specifico di quelli operativi. Ed invero risulta che l’interessato prestava servizio “operativo” nella Sezione Volante del Reparto di OMISSIS e nella vicina sede di OMISSIS è stato dato riscontro della presenza soltanto del Reparto della componente OMISSIS della Guardia di Finanza, nel quale il ricorrente, Ispettore del contingente ordinario, non avrebbe potuto trovare impiego in relazione al ruolo (è stato dato atto che i trasferimenti di personale da OMISSIS ad OMISSIS, evocati dal ricorrente, sono stati disposti nel 2013 nei confronti di sovrintendenti e appuntati, ruoli diversi da quello di appartenenza del medesimo), mentre la Compagnia di OMISSIS sede di destinazione costituisce un Reparto limitrofo di analogo livello a quello di appartenenza. Del resto non può assumere rilievo la nota n. …… in data 11 maggio 2016 del Comandante della Compagnia di OMISSIS, il quale nella formulazione delle valutazioni sulla posizione di impiego ex art. 81 della legge n.121 del 1981, ha proposto di valutare quale possibile Reparto limitrofo la Sezione Operativa OMISSIS di OMISSIS, trattandosi di proposta di un organo gerarchico intermedio, atto meramente endoprocedimentale autonomo e non vincolante per l’Autorità competente della decisione finale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2006, parere n. 2433/2005).
2.3. Infine con riferimento alla doglianza circa il mancato riconoscimento della indennità di cui alla legge n.86/2001 (ex lege n.100/1987) si richiama la posizione della giurisprudenza secondo cui
nell'ipotesi di cui all'art. 53, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 – come qualificato nella specie -non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè della assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per soddisfare esigenze della p.a. di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dalla stessa norma di "prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato"; come risulta evidente da tali rilievi, si tratta di un trasferimento che l'Amministrazione si trova nella condizione di dover disporre - in applicazione di una disposizione legislativa - esclusivamente per effetto di una situazione oggettiva in cui il dipendente ha volontariamente scelto di porsi, con la conseguenza che l’interessato non ha titolo al trattamento economico di missione, previsto dall'art. 1, l. 10 marzo 1987, n. 100, ciò in quanto il temporaneo allontanamento non è conseguente ad esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione, bensì costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti di legge (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1019; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013, n. 1133; Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 254; Tar Sicilia, Catania, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1561).
3. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto.
La particolarità della vicenda e della materia contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art.60 c.p.a, ,sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
Re: CANDIDATURA ELEZIONI AMM.VE
L'Amm.ne perde l'appello.
Il CdS scrive:
1) - I rilievi sollevati dalla parte appellante si muovono, sostanzialmente, su un duplice piano argomentativo, evidenziandosi, da un lato, che alla norma di riferimento non può assegnarsi una ricaduta applicativa tale da inficiare le normali e periodiche movimentazioni di personale e, dall’altro, che le esigenze rappresentate dall’odierno appellato, correlative all’espletamento del mandato di consigliere comunale, sarebbero ampiamente soddisfatte attraverso la concessione dei permessi previsti dall’art. 79 T.U.E.L. così nemmeno palesandosi la necessità di provvedere al trasferimento della sua sede di servizio da -OMISSIS- in -OMISSIS-
2) - Nessuno dei due argomenti a sostegno del gravame possono dirsi convincenti.
N.B.: il resto leggetelo direttamente.
Il CdS scrive:
1) - I rilievi sollevati dalla parte appellante si muovono, sostanzialmente, su un duplice piano argomentativo, evidenziandosi, da un lato, che alla norma di riferimento non può assegnarsi una ricaduta applicativa tale da inficiare le normali e periodiche movimentazioni di personale e, dall’altro, che le esigenze rappresentate dall’odierno appellato, correlative all’espletamento del mandato di consigliere comunale, sarebbero ampiamente soddisfatte attraverso la concessione dei permessi previsti dall’art. 79 T.U.E.L. così nemmeno palesandosi la necessità di provvedere al trasferimento della sua sede di servizio da -OMISSIS- in -OMISSIS-
2) - Nessuno dei due argomenti a sostegno del gravame possono dirsi convincenti.
N.B.: il resto leggetelo direttamente.
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