N.B.: l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 41/2015 richiamata del CdS è stata da me già postata a suo tempo in questo post.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201605506
- Public 2016-12-28 -
Pubblicato il 28/12/2016
N. 05506/2016REG.PROV.COLL.
N. 02321/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2016, proposto dal signor G. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Daniele e Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso l’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Residence …… s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tani, Francesco Rocco Di Torrepadula e Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
nei confronti di
Ministero della difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia – sede staccata di Lecce - sezione II, n. 2646 del 25 agosto 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Residence ….. s.r.l., del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti gli avvocati Alessandro Lucchetti, Giovanni Crisostomo Sciacca e l’avvocato dello Stato Pio Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor G. C. è sottufficiale della Marina Militare in servizio presso la sede di OMISSIS con mansioni di assistente sanitario-infermiere.
2. A seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che il militare ha svolto prestazioni professionali presso una casa di cura privata (Residenze …… s.r.l.) senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, percependo la somma complessiva di € 120.566,23.
3. Sulla base di tale accertamento l’Amministrazione ha avviato, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure di recupero delle somme percepite.
4. Il signor C.. ha impugnato tali atti di recupero proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, sez. II, ha accolto limitatamente al sesto motivo, concernente la mancata preventiva escussione dell’ente erogante (sentenza 2 luglio 2012, n. 1157).
5. Sulla base di tale sentenza la Direzione della Marina militare di OMISSIS - con raccomandata del 10 ottobre 2012 - ha intimato alla società Residenze ….. il pagamento dell’importo sopra ricordato.
6. La società ha proposto opposizione di terzo contro la sentenza, ritenendola nulla per essere stata pronunziata in assenza della società stessa, contro interessata necessaria.
7. Nel corso del giudizio, il T.A.R. di Lecce (con ordinanza 27 giugno 2013, n. 1532) ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al citato comma 7 dell’art. 53, in quanto la disposizione:
a) per un verso, chiamerebbe un terzo a rispondere della violazione di un obbligo inerente al rapporto di pubblico impiego;
b) per altro verso, non si limiterebbe a sanzionare disciplinarmente la condotta del dipendente pubblico che accetti incarichi extraistituzionale senza l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, priverebbe il dipendente di tutti i corrispettivi percepiti senza limiti temporali di recupero, prescinderebbe da qualsiasi accertamento in ordine al pregiudizio subito dall’Amministrazione.
8. Su queste premesse, il T.A.R. ha ravvisato un dubbio di compatibilità della disposizione con gli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, Cost.
9. Con ordinanza 17 marzo 2015, n. 41, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, ritenendola proposta sulla base di una irrisolta opzione interpretative fra diverse letture giurisprudenziali della disposizione censurata.
10. Ripreso il giudizio, con sentenza 25 agosto 2015, n. 2646, il T.A.R. di Lecce:
a) ha ritenuto ammissibile l’opposizione di terzo;
b) nel merito, ha espresso adesione alla tesi secondo cui l’avvenuto pagamento delle prestazioni lavorative svolte dal pubblico dipendente - come nel caso di specie - consentirebbe all’Amministrazione di agire direttamente nei suoi confronti per la ripetizione delle somme indebitamente percepite;
c) ha annullato la sentenza n. 1157/2012, nei limiti in cui ha deciso in ordine al sesto motivo del ricorso;
d) ha compensato le spese di giudizio.
11. Il signor C.. ha interposto appello contro la menzionata sentenza n. 2646/2015, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.
12. L’appello è affidato ai motivi che seguono:
a) violazione di legge in relazione all’art. 108 c.p.a., in quanto la società Residenze …… sarebbe priva della legittimazione a proporre opposizione di terzo. La sentenza opposta non produrrebbe alcun danno per la società, posto che l’Amministrazione dovrebbe promuovere un autonomo procedimento di recupero, che potrebbe essere impugnato nelle sedi proprie;
b) difetto di giurisdizione del G.A. Ai sensi del comma 7 bis del citato articolo 53 [introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, che sarebbe in realtà ricognitivo di un consolidato orientamento giurisprudenziale], la giurisdizione apparterrebbe alla Corte dei conti;
c) in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7 bis, in quanto l’Amministrazione si sarebbe indebitamente sostituita all’Autorità giurisdizionale, deputata a tale accertamento, nel determinare la responsabilità del dipendente e il relativo debito di restituzione;
d) in via ulteriormente subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 per affermato contrasto con gli artt. 36, 24, 97, 23, 53, 24 e 103, secondo comma, Cost. In particolare, sussisterebbe il contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost., in quanto l’obbligo di restituzione delle somme percepite prescinderebbe da un accertamento dell’ingerenza con il servizio prestato alle dipendenze pubbliche, ferma restando la doverosa responsabilità disciplinare, con ingiustificato arricchimento della P.A. e violazione della regola generale dell’art. 2126 c.c.
13. La società Residenze …… resiste con controricorso e appello incidentale, con il quale chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese e la condanna dell’appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
14. Il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti del pari in giudizio, anch’essi per resistere all’appello, senza svolgere nuove difese ma richiamando quelle di primo grado e depositando documentazione.
15. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2016, sull’accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.
16. Le parti hanno successivamente depositato brevi memorie riassuntive.
17. All’udienza pubblica del 20 dicembre 2016, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
18. In via preliminare, il Collegio osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.
19. L’appello principale è infondato.
19.1. In relazione al primo motivo il Collegio evidenzia che la sentenza n. 1157/2012 ha interpretato l’art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel senso che esso statuisca espressamente un beneficium excussionis a favore del pubblico impiegato, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrebbe rivalersi in primo luogo sul soggetto erogante il compenso.
Difatti, a seguito della sentenza, l’Amministrazione della difesa ha intimato alla Residenze …… la restituzione degli importi indebitamente percepiti dal signor C...
Tanto rilevato, è del tutto evidente che la sentenza opposta pregiudica una situazione soggettiva attiva della società. Questa, pur espressamente menzionata nei principali provvedimenti impugnati dall’odierno appellante, non ha potuto partecipare al giudizio nel quale - proprio in relazione all’unico motivo accolto dal T.A.R. - era portatrice di un interesse confliggente con quello del signor C.. e ha un chiaro interesse a non vedersi opposto il giudicato formatosi sull’onere di preventiva escussione per non subire le procedure di recupero coattivo dei corrispettivi già pagati al C.. medesimo.
19.2. Del pari infondati sono il secondo e il terzo motivo posti a sostegno dell’appello principale.
Infatti, secondo una recentissima decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione (ordinanza 28 settembre 2016, n. 19072), dalla quale non vi è ragione per discostarsi:
a) va esclusa ratione temporis l’applicabilità del comma 7 bis. La disposizione ha carattere innovativo e non puramente ricognitivo o confermativo, nel senso che non è affatto vero che, prima della sua introduzione, fosse indiscutibile la giurisdizione contabile quando non emergesse o non fosse stato formalmente dedotto un profilo di danno che non fosse quello all'immagine o comunque che si concretizzasse in pregiudizi ulteriori rispetto al mancato introito dei compensi corrisposti da terzi ai propri dipendenti;
b) in ogni caso, la responsabilità in questione non si sottrae alle regole ordinarie del riparto delle giurisdizioni: quando siano impugnati provvedimenti amministrativi, come nel caso di specie, la cognizione relativa ricade nella generale giurisdizione di legittimità del G.A.;
c) la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo quando, alla mancata restituzione dell’indebito o all’inadempimento dell’obbligo di denuncia ex comma 7 dell’art. 53, si accompagnino specifici profili di danno, come il danno da immagine o il danno da effettiva sottrazione di energie lavorative a discapito dell’Amministrazione;
d) tale interpretazione del comma 7 bis è intesa espressamente a superare quella in precedenza resa dalle stesse Sezioni unite con le ordinanze 2 novembre 2011, n. 22688, e 22 dicembre 2015, n. 25769 (citate dall’appellante), pronunciate peraltro all’interno di in quadro fattuale diverso (e cioè su azioni promosse dalla Procura Generale della Corte dei conti); né può essere avversata sulla base delle sentenze della Corte costituzionale 26 maggio 2015, n. 90, e 5 giugno 2015, n. 98, che - come hanno rilevato, con riguardo a quest’ultima, anche le Sezioni unite nella citata sentenza n. 19072/2016 - hanno scrutinato l’art. 53 ma non si sono occupate della questione specifica;
e) l'Amministrazione creditrice ha titolo per richiedere l'adempimento della obbligazione senza doversi rivolgere alla Procura della Corte dei Conti, la quale sarà informata soltanto ove si possa ipotizzare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alla mancata restituzione dell’indebito.
19.3. Sono infine prive di pregio le censure di illegittimità costituzionale formulate con il quarto motivo dell’appello in quanto: I) sono prive di rilevanza sul piano del giudizio rescissorio, perché il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il sesto motivo dell’originario ricorso di primo grado n.r.g 1729 del 2011; II) sono dedotte in termini del tutto generici (alla luce degli argomenti sviluppati dal giudice delle leggi nelle decisioni nn. 41 del 2015 e 98 del 2015), e non considerano il carattere di “particolare sanzione ex lege al fine di rafforzare la fedeltà del dipendente pubblico” della disposizione in esame (cfr. ancora Cass. civ., ss.uu., n. 19072/2016).
20. Respinto l’appello principale, va rigettato in parte l’appello incidentale perché il T.A.R., nel disporre la compensazione delle spese di giudizio, ha fatto corretto uso del potere latamente discrezionale che viene tradizionalmente riconosciuto al G.A., con il solo limite, in pratica, dell’impossibilità della condanna alle spese di lite della parte vittoriosa o dell’abnormità della statuizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400).
21. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello principale e quello incidentale, in parte qua, sono infondati e vanno perciò respinti, con integrale conferma della sentenza gravata.
22. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
23. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
24. Le spese di lite gravano sull’appellante principale e, liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, sono altresì comprensive della misura indennitaria di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a. utilmente richiesta con l’appello incidentale che, in questa parte deve essere accolto.
25. Al riguardo, il Collegio rileva che l’accertamento di infondatezza del gravame si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio [cfr. sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252; sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733; sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; sez. V, 21 novembre 2014, n. 5757; cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative e alla determinazione della misura indennitaria].
26. L’appellante principale provvederà anche a rifondere la società Residenze ….. s.r.l. dell’importo del contributo unificato da questa anticipato per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e quello incidentale, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
In parziale accoglimento dell’appello incidentale, condanna l’appellante principale a pagare euro 3.000/00 (tremila/00) a titolo di misura indennitaria in favore della società Residenze …… s.r.l.
Condanna l’appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore di ciascuna parte costituita.
Pone a carico dell’appellante principale il contributo unificato relativo al presente giudizio, disponendo che restituisca alla società Residenze ….. s.r.l. quanto da questa anticipato a tale titolo per la proposizione del ricorso incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Vito Poli
IL SEGRETARIO
Attività extra professionale, lavoro ordinario/straordinario
Re: Attività extra professionale, lavoro ordinario/straordin
Ricorso Accolto dalla Corte dei Conti del collega CC.
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1 ) - risarcimento del danno erariale.
2 ) - per l’indebita percezione dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di prima sistemazione.
3 ) - per lo scarso rendimento di servizio.
4 ) - aveva acquisito la qualità di socio nell’impresa sociale di “OMISSIS s.r.l.” operante nel settore edilizio.
5 ) - avrebbe continuato ad esercitare l’attività extra-professionale non autorizzata di intermediario immobiliare.
6 ) - avrebbe prestato servizio per due soli giorni, mentre per il rimanente tempo si sarebbe avvalso di congedi per malattia.
7 ) - si sarebbe, invece, assentato per continuare a svolgere l’attività extra-professionale d’intermediazione immobiliare.
8 ) - che avrebbe percepito indebitamente l’indennità di prima sistemazione e dell’indennità di trasferimento ex art. 1, L. n. 86/2001.
Leggete tutti i fatti direttamente qui sotto.
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 58 01/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 58 2017 RESPONSABILITA' 01/03/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Donato Maria FINO Presidente
Dott. Francesco Maria PAGLIARA Consigliere
Dott. Alberto RIGONI Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44467 proposto ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei conti nei confronti di X. V.;
Visto l'atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 25 gennaio 2017 il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Filippo Izzo e l'Avv. M. P. per il convenuto X. V.;
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Regionale cita X. V. per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale nella misura di euro 8.550,84 e di euro 958,52, rispettivamente per l’indebita percezione dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di prima sistemazione presso la Compagnia CC di OMISSIS, oltre euro 15.399,18 per lo scarso rendimento di servizio accertato nel periodo dal 19 novembre 2010 al 12 ottobre 2011, e il danno da disservizio equitativamente calcolato in euro 1.200,00, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo.
La Procura riferisce che X. V., appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di OMISSIS in servizio presso la OMISSIS, aveva acquisito la qualità di socio nell’impresa sociale di “OMISSIS s.r.l.” operante nel settore edilizio.
Riferisce inoltre che il X. avrebbe continuato ad esercitare l’attività extra-professionale non autorizzata di intermediario immobiliare, anche per conto di “OMISSIS immobiliare s.r.l.”, con sede legale in OMISSIS (CE), intestata alla coniuge OMISSIS, ed alla sorella della predetta, OMISSIS, con domicilio fiscale dichiarato in OMISSIS, presso la medesima residenza occupata dal X. fino alla data del 27 luglio 2010. Per tale attività il convenuto avrebbe utilizzato l'utenza telefonica mobile di servizio per concordare gli appuntamenti con potenziali clienti.
La Procura rileva come nel periodo tra il 18.11.2010 e il 12.10.2011 il X. avrebbe prestato servizio per due soli giorni, mentre per il rimanente tempo si sarebbe avvalso di congedi per malattia risultati, a suo dire, infondati.
In tale periodo X. V. si sarebbe, invece, assentato per continuare a svolgere l’attività extra-professionale d’intermediazione immobiliare.
Riferisce altresì che avrebbe percepito indebitamente l’indennità di prima sistemazione e dell’indennità di trasferimento ex art. 1, L. n. 86/2001, pari ad euro 958,52.
Le competenze stipendiali lorde liquidate al X. nel periodo dal 19 novembre 2010 al 12 ottobre 2011 (giorno della visita di idoneità al servizio presso la Infermeria Presidiaria) ammontano a euro 15.399,18.
La Procura Regionale ipotizza nei confronti del X. V. la responsabilità amministrativa per violazione dei doveri di servizio, quantificando il danno erariale in euro 8.550,84 e in euro 958,52, rispettivamente per la indebita percezione dell’indennità di trasferimento e della indennità di prima sistemazione presso la Compagnia C.C. di OMISSIS, e nella ulteriore misura di euro 15.399,18 per lo scarso rendimento di servizio accertato nel periodo dal 19.10.2010 al 12.10.2011, oltre al danno da disservizio quantificato in euro 1.200 (corrispondente al 5% del danno patrimoniale).
Si costituisce in giudizio X. V. eccependo la prescrizione per il danno erariale anteriore al 2010.
Eccepisce la nullità dell'atto di citazione per mancanza della notizia di danno.
Rileva come non vi sia alcuna prova dell'attività lavorativa del X. in favore di OMISSIS Immobiliare srl.
Afferma che il procedimento penale RGNR n. ……/2010 avanti alla Procura di OMISSIS si è concluso con l'archiviazione, mentre il procedimento avanti al Tribunale di Santa OMISSIS per OMISSIS srl, nel frattempo fallita, si è concluso con l'assoluzione del convenuto.
Ritiene la contestazione della Procura Regionale circa la presunta attività extra professionale del X. per OMISSIS srl del tutto pretestuosa ed inconferente atteso che i fatti contestati all’incolpato si riferiscono al periodo intercorso tra il 19.11.2010 e il 12.10.2011, in quanto il convenuto aveva già alienato la propria quota a far data dal 29.07.2009.
Afferma che nel procedimento n. …./2012 avanti al Tribunale di Santa OMISSIS il X. non compare concretamente in alcun’altra operazione inerente la Società OMISSIS srl e ciò, verosimilmente, in quanto dal 29.07.2009 aveva interrotto ogni tipo di rapporto con detta compagine societaria.
Per quanto attiene ai biglietti da visita, evidenzia che compare il nome e il numero di cellulare di X. V. ma non è dato capire a quale periodo temporale tali biglietti siano riferibili.
Afferma che OMISSIS srl non effettuava attività di intermediazione immobiliare ma si occupava della costruzione di edifici, come si evince dalla stessa fattura reperita dalla GDF di OMISSIS, datata 15.12.2007, in cui sono elencati materiali da costruzione.
Per quanto riguarda OMISSIS Immobiliare srl, nell’informativa della Guardia di Finanza di OMISSIS, che costituisce la prova su cui si fonda la citazione della Procura Regionale, non emerge alcun elemento che possa far ritenere che X. V. esercitasse, nel 2010-2011, l’attività di intermediazione immobiliare a favore di detta società, non essendo neppure iscritto all'albo dei mediatori professionali presso la Camera di Commercio.
Il convenuto osserva che la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, avrebbe accertato la mancata percezione di alcun reddito diverso dalla propria attività di OMISSIS dell’Arma dei Carabinieri, così come la moglie, OMISSIS, non ha percepito altri redditi fuorché quelli da lavoro dipendente e fabbricati.
Né è stato dato corso ad ulteriori indagini ed approfondimenti, presso il Curatore del Fallimento di OMISSIS srl, pur proposto dagli accertatori.
Infine anche secondo la Guardia di Finanza il X. avrebbe operato fino al 2009, epoca anteriore al periodo in contestazione.
Quanto all'indennità di trasferimento e prima sistemazione, X. V. afferma di aver alloggiato presso la caserma di OMISSIS, mantenendo la residenza originaria.
Richiama la regolarità dei periodi di congedo oggetto della domanda e afferma che mancherebbe alcuna prova, seppure indiziaria, dell'attività extra in costanza di servizio.
All’udienza del 25.01.2017 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni contenute in atti.
DIRITTO
La fattispecie di danno erariale, cui la Sezione è chiamata a pronunciarsi, attiene al presunto danno erariale commesso da X. V., Omissis dell'Arma dei Carabinieri di stanza, nel periodo oggetto dell'azione erariale, a OMISSIS e OMISSIS, per diverse ipotesi di responsabilità amministrativa.
Al convenuto, infatti, è contestata l'indebita percezione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione (ammontanti, rispettivamente, ad euro 8.550,84 e euro 958,52), sul presupposto che, dopo essere stato trasferito d'ufficio da OMISSIS a OMISSIS a decorrere dal 18.11.2010, non avrebbe trasferito la propria residenza da OMISSIS dopo tale data, risultando quindi dette indennità, a giudizio dell'attrice, indebitamente percepite.
La seconda contestazione riguarda un danno "da scarso rendimento" afferente al periodo dal 19.11.2010 al 12.10.2011, corrispondente all'importo degli emolumenti corrisposti al X. in detto intervallo e ammontanti ad euro 15.399,18, in quanto avrebbe abusato, secondo l'accusa, del diritto di congedo parentale o degli istituti che legittimano l'assenza dal servizio, cui il X. avrebbe fatto ricorso per esercitare l'attività d'intermediazione immobiliare non autorizzata.
La terza contestazione afferisce al danno da disservizio (che la Procura attrice quantifica equitativamente in euro 1.200,00), collegato all'asserita attività esterna svolta dal convenuto nel periodo di congedo.
La Sezione ritiene le contestazioni svolte in atto di citazione non fondate, e come tali devono essere respinte.
Il Collegio osserva, preliminarmente, che in tutte le sedi giudiziarie in cui X. V. è stato deferito per presunte ipotesi di responsabilità penale, i processi si sono conclusi, ad oggi, con proscioglimenti a seguito di richieste di archiviazione o con assoluzioni nel merito.
Infatti, l'indagine pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona (n. …/11 RGNR) per diserzione aggravata e continuata (artt. 81 c.p.; art. 47 n. 2, 148 n. 2 c.p.m.p.), attivata sul presupposto che il periodo d'interruzione del servizio si fondasse su presupposti inesistenti, è stata archiviata dal Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta del P.M. Militare (come emerge da nota prot. n. ……… del 15.02.2013 del Comando Legione Carabinieri "OMISSIS").
In tal senso la sentenza del Tribunale di Santa OMISSIS n. …/15 depositata il 7.04.2015, assolve il X. V. dall'imputazione di OMISSIS in concorso con altri per non aver commesso il fatto. Nel capo d'imputazione si contestavano all'odierno convenuto episodi di distrazione di rami d'azienda da OMISSIS srl (cui era attribuita la sua qualifica di amministratore di fatto) a OMISSIS srl a prezzo alterato, oltre a prelevamenti di contanti, effettivamente incassati da debitori sociali ma mai transitati presso conti correnti intestati alla società, e a cattiva tenuta delle scritture contabili. Nella motivazione si prende atto che X. V. ha ceduto le quote di OMISSIS srl in data 29.07.2009, e che lo stesso non compare in nessun'altra operazione con ciò destituendo di fondamento la sua probabile partecipazione alle attività distrattive.
I mancati accertamenti della responsabilità penale del convenuto sono rilevanti nella prospettazione delle contestazioni delle condotte cui riconnettere eventuali profili di responsabilità amministrativa.
Partendo, infatti, dalla contestazione d’indebita percezione delle indennità per il trasferimento d'ufficio a OMISSIS, la Procura Contabile non dimostra nulla di rilevante a carico del convenuto, se non che lo stesso non avrebbe spostato la residenza nella sede di destinazione.
Questo aspetto non delegittima l'avvenuta liquidazione delle due indennità (trasferimento e prima sistemazione), che sono legate all'effettivo servizio presso la nuova sede, e non sono minimamente poste in relazione con il mutamento della residenza presso il comune ove ha sede il nuovo ufficio (la legge 18.12.1973, n. 836, applicabile alla fattispecie in esame nel periodo di tramutamento delle funzioni del X., non richiede detto requisito).
Si può affermare che la percezione delle predette indennità sia stata legittima.
Quanto alla contestazione del danno da scarso rendimento nel periodo dal 19.11.2010 al 12.10.2011, effettivamente X. V. non ha prestato servizio attivo per vari motivi, ben evidenziati nella nota n. …… prot. del 24.10.2011 del Comando regionale dei Carabinieri (fruizione licenze, congedo parentale, riposo medico, ecc...). Tuttavia va osservato che tali astensioni dal servizio sono sempre state sostenute da motivazioni sulle quali la stessa Arma dei carabinieri non solleva alcun sospetto d’illegittimità, dovuta, ad esempio, alla presentazione di certificati medici compiacenti o all'illecita rappresentazione della realtà personale o familiare del convenuto per ottenere congedi che non avrebbe potuto ottenere altrimenti.
Oltre a detta considerazione di natura generale, il Collegio osserva che la Procura non riesce a giungere ad alcuna dimostrazione circa il fatto che X. V., in detto periodo di servizio non attivo, avrebbe svolto attività d’intermediazione immobiliare.
Per ritenere effettivamente sussistente la condotta illecita sotto il profilo erariale, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare positivamente che, nel periodo in contestazione, il convenuto si fosse dedicato alla vendita d'immobili.
Invece nulla risulta a riguardo, atteso che dalla relazione dei Carabinieri non emerge il nominativo di un potenziale acquirente, né, tanto meno, che il convenuto abbia fissato appuntamenti o che siano emerse comunicazioni con potenziali clienti.
Inoltre, dalla relazione del 4.07.2012 del Nucleo Polizia Tributaria di OMISSIS, non emerge alcun incremento patrimoniale significativo del soggetto, tale da far ritenere che il convenuto svolgesse attività parallela nel periodo in contestazione.
E' infatti la stessa Guardia di Finanza a suggerire alla Procura Regionale ulteriori accertamenti per meglio individuare i soggetti che avrebbero intrattenuto rapporti con OMISSIS srl, e quindi con il X..
Manca, quindi, la dimostrazione di un arricchimento del convenuto nel periodo in cui lo stesso fruiva di vari permessi per rimanere assente dal servizio, ma, soprattutto, non vi è prova che tale periodo sia stato dedicato, dal X., all'intermediazione immobiliare.
La debolezza strutturale dell'architettura accusatoria, stante la carenza degli elementi probatori che la Sezione ritiene fondamentali, determina il rigetto della relativa richiesta di condanna.
Infine, per quanto riguarda la contestazione del danno da disservizio, il Collegio osserva che detta voce di danno non può prescindere dalla dimostrazione, che parte attrice deve rendere compiutamente, di un mancato conseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa, come chiaramente delineato nel precedente giurisprudenziale di questa Sezione, n. 35/2016 (alla quale interamente ci si riporta).
La mancanza del supporto probatorio che ha determinato il rigetto delle predette voci di danno (per indebita percezione delle indennità connesse al trasferimento d'ufficio e per indebita percezione di utili da attività non autorizzata), comporta l'indimostrata consumazione di condotte tese ad arrecare il pregiudizio al buon andamento amministrativo, con conseguente rigetto della corrispondente domanda di cui all'atto di citazione.
In conclusione va rigettata la domanda attorea, e conseguentemente il convenuto X. va assolto dagli addebiti di responsabilità amministrativa a lui ascritti, liquidando nel dispositivo della presente sentenza l’ammontare degli onorari e dei diritti per la difese costituita.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda formulata in atto di citazione nei confronti di X. V..
Liquida in euro 2.000,00, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso, a carico dell'Arma dei Carabinieri, le spese legali per la difesa del convenuto.
Oneri secondo legge.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2017.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cons. Alberto RIGONI f.to Pres. Donato Maria FINO
Depositata in Segreteria il giorno 1 marzo 2017
p. Il Direttore di Segreteria
f.to Gerardo Verdini
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1 ) - risarcimento del danno erariale.
2 ) - per l’indebita percezione dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di prima sistemazione.
3 ) - per lo scarso rendimento di servizio.
4 ) - aveva acquisito la qualità di socio nell’impresa sociale di “OMISSIS s.r.l.” operante nel settore edilizio.
5 ) - avrebbe continuato ad esercitare l’attività extra-professionale non autorizzata di intermediario immobiliare.
6 ) - avrebbe prestato servizio per due soli giorni, mentre per il rimanente tempo si sarebbe avvalso di congedi per malattia.
7 ) - si sarebbe, invece, assentato per continuare a svolgere l’attività extra-professionale d’intermediazione immobiliare.
8 ) - che avrebbe percepito indebitamente l’indennità di prima sistemazione e dell’indennità di trasferimento ex art. 1, L. n. 86/2001.
Leggete tutti i fatti direttamente qui sotto.
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 58 01/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 58 2017 RESPONSABILITA' 01/03/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Donato Maria FINO Presidente
Dott. Francesco Maria PAGLIARA Consigliere
Dott. Alberto RIGONI Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44467 proposto ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei conti nei confronti di X. V.;
Visto l'atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 25 gennaio 2017 il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Filippo Izzo e l'Avv. M. P. per il convenuto X. V.;
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Regionale cita X. V. per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale nella misura di euro 8.550,84 e di euro 958,52, rispettivamente per l’indebita percezione dell’indennità di trasferimento e dell’indennità di prima sistemazione presso la Compagnia CC di OMISSIS, oltre euro 15.399,18 per lo scarso rendimento di servizio accertato nel periodo dal 19 novembre 2010 al 12 ottobre 2011, e il danno da disservizio equitativamente calcolato in euro 1.200,00, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo.
La Procura riferisce che X. V., appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di OMISSIS in servizio presso la OMISSIS, aveva acquisito la qualità di socio nell’impresa sociale di “OMISSIS s.r.l.” operante nel settore edilizio.
Riferisce inoltre che il X. avrebbe continuato ad esercitare l’attività extra-professionale non autorizzata di intermediario immobiliare, anche per conto di “OMISSIS immobiliare s.r.l.”, con sede legale in OMISSIS (CE), intestata alla coniuge OMISSIS, ed alla sorella della predetta, OMISSIS, con domicilio fiscale dichiarato in OMISSIS, presso la medesima residenza occupata dal X. fino alla data del 27 luglio 2010. Per tale attività il convenuto avrebbe utilizzato l'utenza telefonica mobile di servizio per concordare gli appuntamenti con potenziali clienti.
La Procura rileva come nel periodo tra il 18.11.2010 e il 12.10.2011 il X. avrebbe prestato servizio per due soli giorni, mentre per il rimanente tempo si sarebbe avvalso di congedi per malattia risultati, a suo dire, infondati.
In tale periodo X. V. si sarebbe, invece, assentato per continuare a svolgere l’attività extra-professionale d’intermediazione immobiliare.
Riferisce altresì che avrebbe percepito indebitamente l’indennità di prima sistemazione e dell’indennità di trasferimento ex art. 1, L. n. 86/2001, pari ad euro 958,52.
Le competenze stipendiali lorde liquidate al X. nel periodo dal 19 novembre 2010 al 12 ottobre 2011 (giorno della visita di idoneità al servizio presso la Infermeria Presidiaria) ammontano a euro 15.399,18.
La Procura Regionale ipotizza nei confronti del X. V. la responsabilità amministrativa per violazione dei doveri di servizio, quantificando il danno erariale in euro 8.550,84 e in euro 958,52, rispettivamente per la indebita percezione dell’indennità di trasferimento e della indennità di prima sistemazione presso la Compagnia C.C. di OMISSIS, e nella ulteriore misura di euro 15.399,18 per lo scarso rendimento di servizio accertato nel periodo dal 19.10.2010 al 12.10.2011, oltre al danno da disservizio quantificato in euro 1.200 (corrispondente al 5% del danno patrimoniale).
Si costituisce in giudizio X. V. eccependo la prescrizione per il danno erariale anteriore al 2010.
Eccepisce la nullità dell'atto di citazione per mancanza della notizia di danno.
Rileva come non vi sia alcuna prova dell'attività lavorativa del X. in favore di OMISSIS Immobiliare srl.
Afferma che il procedimento penale RGNR n. ……/2010 avanti alla Procura di OMISSIS si è concluso con l'archiviazione, mentre il procedimento avanti al Tribunale di Santa OMISSIS per OMISSIS srl, nel frattempo fallita, si è concluso con l'assoluzione del convenuto.
Ritiene la contestazione della Procura Regionale circa la presunta attività extra professionale del X. per OMISSIS srl del tutto pretestuosa ed inconferente atteso che i fatti contestati all’incolpato si riferiscono al periodo intercorso tra il 19.11.2010 e il 12.10.2011, in quanto il convenuto aveva già alienato la propria quota a far data dal 29.07.2009.
Afferma che nel procedimento n. …./2012 avanti al Tribunale di Santa OMISSIS il X. non compare concretamente in alcun’altra operazione inerente la Società OMISSIS srl e ciò, verosimilmente, in quanto dal 29.07.2009 aveva interrotto ogni tipo di rapporto con detta compagine societaria.
Per quanto attiene ai biglietti da visita, evidenzia che compare il nome e il numero di cellulare di X. V. ma non è dato capire a quale periodo temporale tali biglietti siano riferibili.
Afferma che OMISSIS srl non effettuava attività di intermediazione immobiliare ma si occupava della costruzione di edifici, come si evince dalla stessa fattura reperita dalla GDF di OMISSIS, datata 15.12.2007, in cui sono elencati materiali da costruzione.
Per quanto riguarda OMISSIS Immobiliare srl, nell’informativa della Guardia di Finanza di OMISSIS, che costituisce la prova su cui si fonda la citazione della Procura Regionale, non emerge alcun elemento che possa far ritenere che X. V. esercitasse, nel 2010-2011, l’attività di intermediazione immobiliare a favore di detta società, non essendo neppure iscritto all'albo dei mediatori professionali presso la Camera di Commercio.
Il convenuto osserva che la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, avrebbe accertato la mancata percezione di alcun reddito diverso dalla propria attività di OMISSIS dell’Arma dei Carabinieri, così come la moglie, OMISSIS, non ha percepito altri redditi fuorché quelli da lavoro dipendente e fabbricati.
Né è stato dato corso ad ulteriori indagini ed approfondimenti, presso il Curatore del Fallimento di OMISSIS srl, pur proposto dagli accertatori.
Infine anche secondo la Guardia di Finanza il X. avrebbe operato fino al 2009, epoca anteriore al periodo in contestazione.
Quanto all'indennità di trasferimento e prima sistemazione, X. V. afferma di aver alloggiato presso la caserma di OMISSIS, mantenendo la residenza originaria.
Richiama la regolarità dei periodi di congedo oggetto della domanda e afferma che mancherebbe alcuna prova, seppure indiziaria, dell'attività extra in costanza di servizio.
All’udienza del 25.01.2017 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni contenute in atti.
DIRITTO
La fattispecie di danno erariale, cui la Sezione è chiamata a pronunciarsi, attiene al presunto danno erariale commesso da X. V., Omissis dell'Arma dei Carabinieri di stanza, nel periodo oggetto dell'azione erariale, a OMISSIS e OMISSIS, per diverse ipotesi di responsabilità amministrativa.
Al convenuto, infatti, è contestata l'indebita percezione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione (ammontanti, rispettivamente, ad euro 8.550,84 e euro 958,52), sul presupposto che, dopo essere stato trasferito d'ufficio da OMISSIS a OMISSIS a decorrere dal 18.11.2010, non avrebbe trasferito la propria residenza da OMISSIS dopo tale data, risultando quindi dette indennità, a giudizio dell'attrice, indebitamente percepite.
La seconda contestazione riguarda un danno "da scarso rendimento" afferente al periodo dal 19.11.2010 al 12.10.2011, corrispondente all'importo degli emolumenti corrisposti al X. in detto intervallo e ammontanti ad euro 15.399,18, in quanto avrebbe abusato, secondo l'accusa, del diritto di congedo parentale o degli istituti che legittimano l'assenza dal servizio, cui il X. avrebbe fatto ricorso per esercitare l'attività d'intermediazione immobiliare non autorizzata.
La terza contestazione afferisce al danno da disservizio (che la Procura attrice quantifica equitativamente in euro 1.200,00), collegato all'asserita attività esterna svolta dal convenuto nel periodo di congedo.
La Sezione ritiene le contestazioni svolte in atto di citazione non fondate, e come tali devono essere respinte.
Il Collegio osserva, preliminarmente, che in tutte le sedi giudiziarie in cui X. V. è stato deferito per presunte ipotesi di responsabilità penale, i processi si sono conclusi, ad oggi, con proscioglimenti a seguito di richieste di archiviazione o con assoluzioni nel merito.
Infatti, l'indagine pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona (n. …/11 RGNR) per diserzione aggravata e continuata (artt. 81 c.p.; art. 47 n. 2, 148 n. 2 c.p.m.p.), attivata sul presupposto che il periodo d'interruzione del servizio si fondasse su presupposti inesistenti, è stata archiviata dal Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta del P.M. Militare (come emerge da nota prot. n. ……… del 15.02.2013 del Comando Legione Carabinieri "OMISSIS").
In tal senso la sentenza del Tribunale di Santa OMISSIS n. …/15 depositata il 7.04.2015, assolve il X. V. dall'imputazione di OMISSIS in concorso con altri per non aver commesso il fatto. Nel capo d'imputazione si contestavano all'odierno convenuto episodi di distrazione di rami d'azienda da OMISSIS srl (cui era attribuita la sua qualifica di amministratore di fatto) a OMISSIS srl a prezzo alterato, oltre a prelevamenti di contanti, effettivamente incassati da debitori sociali ma mai transitati presso conti correnti intestati alla società, e a cattiva tenuta delle scritture contabili. Nella motivazione si prende atto che X. V. ha ceduto le quote di OMISSIS srl in data 29.07.2009, e che lo stesso non compare in nessun'altra operazione con ciò destituendo di fondamento la sua probabile partecipazione alle attività distrattive.
I mancati accertamenti della responsabilità penale del convenuto sono rilevanti nella prospettazione delle contestazioni delle condotte cui riconnettere eventuali profili di responsabilità amministrativa.
Partendo, infatti, dalla contestazione d’indebita percezione delle indennità per il trasferimento d'ufficio a OMISSIS, la Procura Contabile non dimostra nulla di rilevante a carico del convenuto, se non che lo stesso non avrebbe spostato la residenza nella sede di destinazione.
Questo aspetto non delegittima l'avvenuta liquidazione delle due indennità (trasferimento e prima sistemazione), che sono legate all'effettivo servizio presso la nuova sede, e non sono minimamente poste in relazione con il mutamento della residenza presso il comune ove ha sede il nuovo ufficio (la legge 18.12.1973, n. 836, applicabile alla fattispecie in esame nel periodo di tramutamento delle funzioni del X., non richiede detto requisito).
Si può affermare che la percezione delle predette indennità sia stata legittima.
Quanto alla contestazione del danno da scarso rendimento nel periodo dal 19.11.2010 al 12.10.2011, effettivamente X. V. non ha prestato servizio attivo per vari motivi, ben evidenziati nella nota n. …… prot. del 24.10.2011 del Comando regionale dei Carabinieri (fruizione licenze, congedo parentale, riposo medico, ecc...). Tuttavia va osservato che tali astensioni dal servizio sono sempre state sostenute da motivazioni sulle quali la stessa Arma dei carabinieri non solleva alcun sospetto d’illegittimità, dovuta, ad esempio, alla presentazione di certificati medici compiacenti o all'illecita rappresentazione della realtà personale o familiare del convenuto per ottenere congedi che non avrebbe potuto ottenere altrimenti.
Oltre a detta considerazione di natura generale, il Collegio osserva che la Procura non riesce a giungere ad alcuna dimostrazione circa il fatto che X. V., in detto periodo di servizio non attivo, avrebbe svolto attività d’intermediazione immobiliare.
Per ritenere effettivamente sussistente la condotta illecita sotto il profilo erariale, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare positivamente che, nel periodo in contestazione, il convenuto si fosse dedicato alla vendita d'immobili.
Invece nulla risulta a riguardo, atteso che dalla relazione dei Carabinieri non emerge il nominativo di un potenziale acquirente, né, tanto meno, che il convenuto abbia fissato appuntamenti o che siano emerse comunicazioni con potenziali clienti.
Inoltre, dalla relazione del 4.07.2012 del Nucleo Polizia Tributaria di OMISSIS, non emerge alcun incremento patrimoniale significativo del soggetto, tale da far ritenere che il convenuto svolgesse attività parallela nel periodo in contestazione.
E' infatti la stessa Guardia di Finanza a suggerire alla Procura Regionale ulteriori accertamenti per meglio individuare i soggetti che avrebbero intrattenuto rapporti con OMISSIS srl, e quindi con il X..
Manca, quindi, la dimostrazione di un arricchimento del convenuto nel periodo in cui lo stesso fruiva di vari permessi per rimanere assente dal servizio, ma, soprattutto, non vi è prova che tale periodo sia stato dedicato, dal X., all'intermediazione immobiliare.
La debolezza strutturale dell'architettura accusatoria, stante la carenza degli elementi probatori che la Sezione ritiene fondamentali, determina il rigetto della relativa richiesta di condanna.
Infine, per quanto riguarda la contestazione del danno da disservizio, il Collegio osserva che detta voce di danno non può prescindere dalla dimostrazione, che parte attrice deve rendere compiutamente, di un mancato conseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa, come chiaramente delineato nel precedente giurisprudenziale di questa Sezione, n. 35/2016 (alla quale interamente ci si riporta).
La mancanza del supporto probatorio che ha determinato il rigetto delle predette voci di danno (per indebita percezione delle indennità connesse al trasferimento d'ufficio e per indebita percezione di utili da attività non autorizzata), comporta l'indimostrata consumazione di condotte tese ad arrecare il pregiudizio al buon andamento amministrativo, con conseguente rigetto della corrispondente domanda di cui all'atto di citazione.
In conclusione va rigettata la domanda attorea, e conseguentemente il convenuto X. va assolto dagli addebiti di responsabilità amministrativa a lui ascritti, liquidando nel dispositivo della presente sentenza l’ammontare degli onorari e dei diritti per la difese costituita.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda formulata in atto di citazione nei confronti di X. V..
Liquida in euro 2.000,00, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso, a carico dell'Arma dei Carabinieri, le spese legali per la difesa del convenuto.
Oneri secondo legge.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2017.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cons. Alberto RIGONI f.to Pres. Donato Maria FINO
Depositata in Segreteria il giorno 1 marzo 2017
p. Il Direttore di Segreteria
f.to Gerardo Verdini
Re: Attività extra professionale, lavoro ordinario/straordin
attività privata extra-professionale non autorizzata.
Sentenza interessante e le Amministrazioni devono pagare le spese.
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Ecco alcuni brani.
1) - ha ricoperto, dal 26.03.2002 al 27.03.2012, nella società G. service S.r.l., con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione di cui era socio, la carica di presidente del consiglio di amministrazione, nonché di consigliere, ed in precedenza, dall’8.06.2000 al 26.03.2002, la carica di amministratore unico.
2) - Il predetto militare, dal 18.06.2003 al 27.03.2012 ha ricoperto nella società B. Service con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione, di cui era socio, la carica di consigliere di amministrazione.
3) - Per tali fatti il militare ha subito un procedimento disciplinare conclusosi con l’inflizione di una sanzione di corpo pari a tre giorni di consegna.
4) - Il quadro normativo che regolamenta l’esercizio di attività extraprofessionali da parte del personale militare è il seguente.
5) - Le attività extra professionali sono disciplinate dall’ art. 894 e seguenti del D.LGS. n. 66/2010, che ha sostituito la legge n. 599/1954, noto come “Codice dell’ordinamento militare” (C.O.M.). Le relative disposizioni applicative sono contenute nella circolare del Ministero della difesa III/9^/5^ del 31.07.2008.
LA CORTE DEI CONTI scrive:
6) - Emergono, a parere del Collegio, due aspetti fondamentali per decidere la controversia,
- ) - costituiti l’uno, dal quadro normativo in materia, come appena delineato e,
- ) - l’altro, dal corredo probatorio necessario per sostenere l’imputazione di responsabilità.
LA CORTE scrive altresì:
7) - Il convenuto, come ampiamente risultante da tutti gli atti di causa, non ha mai svolto alcune di dette attività.
- ) Lo ha sempre sostenuto e non è mai stato smentito sul punto.
- ) La norma appena menzionata sanzionava la violazione del divieto di incompatibilità limitatamente ai soli ufficiali.
- ) E dunque la condotta dello S.. risulta sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica risultando la stessa delineata da quanto emerge dalla documentazione acquisita in atti.
8) - Egli è stato formalmente amministratore delle due società solo con riferimento ai due anni successivi all’entrata in vigore del C.O.M.;
- ) - circostanza che non ha impedito il puntuale e corretto espletamento delle prestazioni contrattualmente dovute dal lavoratore alla P.A. e quindi sostanzialmente non infrangendo quel dovere di esclusività – di cui l’art. 53 è espressione - né sottraendo tempo al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Arma a cui lo stesso è appartenuto.
9) - Si è visto che tale carica è stata rivestita solo in via formale, “sulla carta”, mentre la gestione e l’amministrazione delle società facevano in realtà effettivamente e concretamente capo alla compagna dello S..,
10) - Dalla documentazione in atti non risultano bonifici provenienti da nessuna delle due menzionate società a favore di S.., e ciò darebbe conferma che – salva prova contraria, non fornita nella fattispecie - si tratta di fondi personali consegnati al proprio partner.
11) - Peraltro, lo S.. era ed è socio al 50% delle quote azionarie delle due società e come tale, mancando prove in atti sulla certezza dei flussi, ben potrebbe aver ricevuto tali proventi dalla partner in quanto socio ed è noto che investire in quote od azioni societarie, e ricavarne proventi o utili, non sia vietato da alcuna norma e non genera, ex se, illecito alcuno.
- ) - Tanto che, come rappresentato negli scritti difensivi, diversamente i pubblici dipendenti non potrebbero effettuare investimenti nemmeno nelle borse valori o, comunque, nel mercato azionario.
12) - Il Collegio respinge, pertanto, la domanda attrice, nel rilievo della mancata prova del danno ed in ogni caso per l’assenza di quella grave colpevolezza comunque necessaria per giungere ad una affermazione di responsabilità.
N.B.: - Per completezza dell'argomento innovativo, Vi invito a leggere il tutto qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA 168 27/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 168 2017 RESPONSABILITA' 27/11/2017
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Sent. 168/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati
dr. Silvano Di Salvo Presidente
d.ssa Luisa Motolese Consigliere rel.
dr. Vito Tenore Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 28735/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di F.. S.., C.F. OMISSIS, maresciallo A.s.UPS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS (MI) via OMISSIS, rappresentato e difeso dall’ avvocato Roberto Invernizzi del Foro di Milano e con quest’ ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Vincenzo Monti, n.41 a Milano;
Visto il Decreto Presidenziale di fissazione dell’odierna udienza;
Sentiti, a tale udienza, svoltasi il 20 settembre 2017, dopo la relazione del magistrato relatore, il PM nella persona del dr. Antonino Grasso e l’avvocato Roberto Invernizzi per il convenuto;
Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;
Visto il codice di giustizia contabile;
FATTO
L’ odierna vertenza ha avuto inizio dalla trasmissione della nota, datata 9.07.2015, da parte del Comando Legione Carabinieri Lombardia alla Procura Regionale presso questa Sezione, con la quale si rappresentava lo svolgimento di attività privata extra-professionale non autorizzata da parte del Maresciallo A.s.UPS (Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza) F.. S...
Con una successiva nota datata 11.08.2015 il predetto Comando ha trasmesso alla Procura Regionale l’atto di costituzione in mora del militare suddetto, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dallo svolgimento non autorizzato di attività privata extraprofessionale.
Dagli atti acquisiti in istruttoria, come esposti nell’atto di citazione, risulta che il militare S.. ha ricoperto, dal 26.03.2002 al 27.03.2012, nella società G. service S.r.l., con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione di cui era socio, la carica di presidente del consiglio di amministrazione, nonché di consigliere, ed in precedenza, dall’8.06.2000 al 26.03.2002, la carica di amministratore unico.
Il predetto militare, dal 18.06.2003 al 27.03.2012 ha ricoperto nella società B. Service con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione, di cui era socio, la carica di consigliere di amministrazione.
Per questi incarichi, ha riferito la Procura, svolti in costanza di servizio presso il Nucleo …. C.C. di Milano e per i quali l’Amministrazione non ha ricevuto comunicazione né ha rilasciato alcuna autorizzazione, ha percepito compensi per un totale di € 60.736,50 di cui € 47.576,00 per quanto concerne la società G.. Service ed € 13.169,50 relativamente alla società B.. service.
Per tali fatti il militare ha subito un procedimento disciplinare conclusosi con l’inflizione di una sanzione di corpo pari a tre giorni di consegna.
Emesso invito a dedurre da parte della Procura Regionale, sono pervenute deduzioni difensive con richiesta di audizione personale ma fissata la data per la comparizione personale dell’invitato è pervenuta rinuncia alla prevista audizione.
Ritenendo sussistere tutti gli elementi per l’imputazione della responsabilità amministrativa, il Procuratore Regionale ha depositato atto di citazione in data 6 febbraio 2017 nella segreteria di questa Sezione.
Le contestazioni mosse dalla Procura all’odierno convenuto si sostanziano nel ritenere violate una serie di norme: in primis, l’art. 12 della legge n. 599 del 1954, successivamente sostituito dall’ art. 894 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Risulta, altresì, violato, nell’ ottica accusatoria, l’art. 60 del D.P.R. n.3 del 1957 - fatto salvo per tutti i dipendenti pubblici dall’art. 53 comma 1 d.lgs n.165/2001- ai sensi del quale il dipendente non può esercitare il commercio, l’ industria , né alcuna professione od assumere impieghi alle dipendenze di privati od accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Pertanto, ha proseguito l’accusa, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante, ovvero, in difetto, dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incrementare il fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Il Requirente ha concluso che ai sensi del comma 7-bis dell’art. 53 del d. lgs. n .165/2001, l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Nel caso di specie il Procuratore ha ravvisato un comportamento doloso del militare, in quanto lo stesso era pienamente consapevole dei precetti che pongono un divieto assoluto allo svolgimento di attività extraprofessionali per gli appartenenti all’ Arma; in subordine, ne è stata dedotta la colpa grave, come inescusabile violazione dei doveri propri del ruolo.
Il convenuto si è costituito con deposito di memoria in data 27 luglio 2017, con il patrocinio dell’Avvocato Roberto Invernizzi, ed ha confutato in rito ed in merito le imputazioni formulate dalla Procura esponendo le seguenti considerazioni.
Dopo aver ricordato nelle premesse i trascorsi particolarmente brillanti del convenuto, che si è collocato fra i migliori sottufficiali dell’Arma conseguendo la lode in tutti gli anni di servizio, il predetto difensore ha richiamato l’attenzione sulle seguenti circostanze di fatto e di diritto:
- L’ Arma era a conoscenza da anni dell’esistenza della G.. service: ed invero, l’ evento scatenante gli addebiti nei confronti dello S.. è stata la pratica attivata dallo stesso per rinnovare il pass di accesso a zone cittadine a traffico limitato, chiesto e rilasciato , relativo a vetture di proprietà delle Società (si veda la e-mail del 4 gennaio 2008 con cui un ufficiale dell’Arma comunica al Comune l’elenco delle auto vetture in uso al personale dipendente il Nucleo Operativo di Milano ed utilizzate occasionalmente per motivi di servizio .In tale elenco compare anche una vettura di proprietà della G.. service, utilizzata da S.. , pag. 4-7, della memoria difensiva.) ed in tale contesto rileva l’assenza di qualsiasi occultamento doloso denunciato dal Requirente nella citazione;
- L’ atteggiamento, nel corso del tempo, dell’Arma, la quale, pur informata della situazione per anni, non ha mai sollevato rilievi e solo nel 2015 procedeva a mettere in mora il convenuto;
In via preliminare di merito, il predetto difensore ha, poi, eccepito la prescrizione del diritto a risarcire il supposto danno erariale, evocando la normativa di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994.
È agli atti che lo S.. (doc.27 del fascicolo di parte convenuta) tra il 2007ed 2012 ha ricevuto bonifici dalla signora T.., socia ed amministratore delle società di pulizie, compagna del convenuto medesimo, deducendo di averli incassati in assoluta buona fede. Per il difensore, dunque, posto che, ai sensi della suddetta norma di legge, << il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e solo in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta >>, le somme percepite dal menzionato convenuto prima del 13 luglio 2010 sono in ogni caso prescritte.
Eccepisce altresì il menzionato difensore il mancato esame delle deduzioni rassegnate nella fase pre-processuale.
Per la difesa, infatti, la citazione, trascurando la maggior parte delle deduzioni, non ha tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni, e quindi è nulla ex art. 87 d. lgs n.174/2016.
Nel merito, il difensore evidenzia la peculiare posizione del proprio assistito, quale socio ed amministratore in società di pulizie.
Il convenuto – espone la menzionata difesa - era socio al 50% delle due società (qualità che non necessita di autorizzazione) mentre il 50% apparteneva alla signora M. P. T., e, peraltro, la gestione di entrambe ha sempre fatto capo alla T.. e mai al consocio. Evidenzia altresì l’Avv. Invernizzi che, dal rapporto della Guardia di Finanza (doc.27 citato), si può rilevare che i bonifici affluiti sul conto del convenuto erano in realtà ordinati dal conto personale della signora T... Il convenuto, dunque, per la difesa, non ha mai esercitato alcuna professione ma ha solo ricoperto una carica societaria in due società di pulizie; è socio delle stesse al pari con la propria compagna e dette società non hanno mai generato incompatibilità ovvero conflitti di interesse con il rapporto di servizio nell’ Arma.
Deduce altresì il difensore costituito che, nella fattispecie non vi sarebbe stata nessuna violazione di norme, in quanto l’ art.12 della legge n. 599/1954 non sanzionava affatto il possesso della carica di amministratore, mentre l’accostamento degli artt. 894 d.lgs. n. 66/2010 e 12 della legge n. 599/1954 è erroneo, perché il divieto di rivestire la carica di amministratore è stato introdotto, per i sottoufficiali, solo con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010 menzionato e non ha in alcun modo impedito il puntuale espletamento, in modo imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta alla P.A.
A tal proposito il predetto difensore evidenza che la stessa Amministrazione, come dettagliatamente rappresentato nella memoria difensiva, nell’ aprile 2013 (doc.25 del fascicolo di parte convenuta) ha ammesso che << nel caso di specie non si è configurato un pregiudizio erariale a carico dell’Amministrazione Militare per il quale l’Ufficio possa procedere al recupero di eventuali somme in analogia agli ordinari criteri >>.
Il patrono ha, quindi, concluso chiedendo in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 87 d.lgs. n. 174/2016, accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese mosse in citazione, e, in subordine, rigettare la richiesta di condanna al pagamento delle somme a favore dell’Arma, perché infondata nel merito; in ogni caso, ha chiesto che venga esercitato il potere di riduzione dell’addebito con ogni conseguenza di legge; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
All’ odierna pubblica udienza la Procura attrice ed il difensore del convenuto hanno ribadito e sviluppato le rispettive argomentazioni. Il Procuratore Regionale ha concluso per la condanna come in citazione, mentre il patrono ha insistito per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Prima di valutare la fondatezza o meno della domanda attorea il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni sollevate in rito ed in merito dal convenuto.
In via preliminare di merito il patrono di parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto a risarcire il supposto danno erariale.
Il Collegio osserva che poiché la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - art. 2935 c.c.- facendo applicazione di tale disposizione al caso di specie, solamente con gli accertamenti ispettivi si è avuta contezza dei fatti poi concretatisi nelle note trasmesse al Requirente con conseguente iniziale decorrenza del termine prescrizionale dal suddetto accadimento. Il termine prescrizionale, invero, può iniziare a decorrere solo quando il presunto danno subito dalla P.A. ha acquisito i caratteri della certezza, della concretezza ed attualità, quando cioè la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percebile e riconoscibile (v. III Sezione Centrale D’ Appello n. 98/2002, questa Sezione n. 448/2006).
Detto termine prescrizionale, anche a non voler condividere le suddette argomentazioni, non può ritenersi decorso alla luce del recente orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, secondo cui l’omessa denuncia ad opera del dipendente non fa decorrere il termine prescrizionale anteriormente al disvelamento del fatto dannoso originario consistente nella specifica condotta omissiva della denuncia delle prestazioni professionali svolte senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. (SS.RR. n. 2/2017/QM.)
L’ eccezione è dunque da respingere perché infondata.
Infondata è anche la seconda eccezione, concernente il mancato esame delle deduzioni.
Anche in questo caso, per giurisprudenza consolidata, sulla scia della decisione delle Sezioni Riunite di questa Corte, n° 7/1998/QM, la mancata replica in citazione alle deduzioni dell’indagato non costituisce motivo di nullità dell’atto introduttivo del giudizio. Diversamente opinando la fase istruttoria verrebbe trasformata surrettiziamente in contenziosa, introducendo un contraddittorio anomalo tra accusa e difesa ed imponendo all’attore un obbligo motivazionale previsto solo a carico del giudicante. Pertanto, deve ritenersi, in armonia con le disposizioni attualmente vigenti - art.87 del codice di giustizia contabile - che il Pubblico Ministero possa controdedurre anche in maniera sintetica alle deduzioni difensive dell’imputato (in questi termini v. sentenza III^ Sezione Centrale D’ Appello n.381/2017 e n. 157/2017 della II^ Sezione Centrale D’Appello). Ed il Procuratore regionale, nella fattispecie all’ esame, ha in realtà adeguatamente confutato le argomentazioni esposte dal convenuto, sia in ordine alle eccezioni in rito e nel merito, sia in ordine agli altri aspetti rappresentati dalla difesa dello S...
Si passa al merito della controversia.
Il quadro normativo che regolamenta l’esercizio di attività extraprofessionali da parte del personale militare è il seguente.
Le attività extra professionali sono disciplinate dall’ art. 894 e seguenti del D.LGS. n. 66/2010, che ha sostituito la legge n. 599/1954, noto come “Codice dell’ordinamento militare” (C.O.M.). Le relative disposizioni applicative sono contenute nella circolare del Ministero della difesa III/9^/5^ del 31.07.2008.
La regola generale prevede che << la professione militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali >> (art. 894 del C.O.M.). L’incompatibilità fra prestazione lavorativa del militare e le attività lavorative extraprofessionali deriva più in generale dal principio di esclusività stabilito dall’ art. 98 della Costituzione secondo il quale << i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. >> ed in questi termini anche l’art. 60 del DPR n. 3/57 in forza del quale il dipendente non può esercitare il commercio, l’industria, né assumere impieghi alle dipendenze di privati ovvero accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
Si è visto nella parte in narrativa che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte pubblica è stata determinata dalla condotta del chiamato in giudizio, che l’attrice ritiene connotata da dolo ovvero da colpa grave,
Parte convenuta, a sua volta, ha ampiamente rappresentato, tramite il proprio difensore, negli scritti depositati ed in dibattimento, che il proprio comportamento è stato sempre improntato a correttezza e ad assoluta buona fede.
Venendo ai fatti di causa in dettaglio, si passa ad esaminare in concreto la dinamica fattuale alla luce della normativa richiamata, della documentazione versata in atti, fondata su riscontri materiali, e sulla articolata rappresentazione come svoltasi in dibattimento.
Emergono, a parere del Collegio, due aspetti fondamentali per decidere la controversia, costituiti l’uno, dal quadro normativo in materia, come appena delineato e, l’altro, dal corredo probatorio necessario per sostenere l’imputazione di responsabilità.
La legge n. 599/1954, all’ art.12, in vigore fino al 2010, come sostituita dal nuovo codice militare, stabiliva che : << il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’ adempimento dei suoi doveri. >> Quindi, l’art.12 menzionato non sanciva alcuna incompatibilità tra il rapporto di servizio dei sottufficiali e la carica di amministratore in società e questa incompatibilità è stata introdotta per i sottufficiali solo a partire dal 2010. Il divieto era dunque limitato all’ esercizio di professioni, mestieri, industrie e commercio.
Il convenuto, come ampiamente risultante da tutti gli atti di causa, non ha mai svolto alcune di dette attività. Lo ha sempre sostenuto e non è mai stato smentito sul punto. La norma appena menzionata sanzionava la violazione del divieto di incompatibilità limitatamente ai soli ufficiali. E dunque la condotta dello S.. risulta sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica risultando la stessa delineata da quanto emerge dalla documentazione acquisita in atti. Egli è stato formalmente amministratore delle due società solo con riferimento ai due anni successivi all’entrata in vigore del C.O.M.; circostanza che non ha impedito il puntuale e corretto espletamento delle prestazioni contrattualmente dovute dal lavoratore alla P.A. e quindi sostanzialmente non infrangendo quel dovere di esclusività – di cui l’art. 53 è espressione - né sottraendo tempo al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Arma a cui lo stesso è appartenuto.
Si è visto che tale carica è stata rivestita solo in via formale, “sulla carta”, mentre la gestione e l’amministrazione delle società facevano in realtà effettivamente e concretamente capo alla compagna dello S.., tanto che la ottima qualità e quantità del servizio, senza limitazioni o condizionamenti derivanti da fatti o condotte esterne, è provata dalle schede di valutazione e dagli attestati di servizio riguardanti il convenuto, da cui è agevole constatare il corretto e costante adempimento da parte del militare dei propri obblighi istituzionali (v. copia del libretto personale, doc 9 del fascicolo di parte convenuta da cui emerge che nei 36 rapporti informativi ha sempre riportato valutazioni eccellenti).
Anche con riferimento alla sussistenza del danno che sarebbe derivato alla “amministrazione” (che in realtà risulta solo nominale), è pacifico che quest’ultimo deve essere provato e non può essere ravvisato automaticamente nel solo fatto della violazione di una norma. Grava sull’ attore l’onere di provare che un comportamento illegittimo abbia costituito un illecito, fatto complesso nel quale alla violazione della norma si accompagna ed anzi consegue in termini di causalità la produzione di un danno all’erario. Si è visto nella parte in narrativa che la relazione della Guardia di Finanza menziona i bonifici affluiti sul conto del convenuto, ma ordinati dal conto personale della signora T... Dalla documentazione in atti non risultano bonifici provenienti da nessuna delle due menzionate società a favore di S.., e ciò darebbe conferma che – salva prova contraria, non fornita nella fattispecie - si tratta di fondi personali consegnati al proprio partner. A ciò va aggiunto, con il rilievo connesso al predetto excursus normativo, che solo tre di tali bonifici sono successivi al 2010. Peraltro, lo S.. era ed è socio al 50% delle quote azionarie delle due società e come tale, mancando prove in atti sulla certezza dei flussi, ben potrebbe aver ricevuto tali proventi dalla partner in quanto socio ed è noto che investire in quote od azioni societarie, e ricavarne proventi o utili, non sia vietato da alcuna norma e non genera, ex se, illecito alcuno. Tanto che, come rappresentato negli scritti difensivi, diversamente i pubblici dipendenti non potrebbero effettuare investimenti nemmeno nelle borse valori o, comunque, nel mercato azionario.
Non esiste dunque, alla stregua di tali valutazioni, la prova della riferibilità del danno oggi lamentato al convenuto ed in ogni caso non può dirsi raggiunta la prova dell’efficacia condizionante della condotta del convenuto stesso rispetto all’ evento–danno, che, in base agli elementi probatori e alla documentazione versata in atti, abbia i requisiti dell’alto od elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
Il Collegio respinge, pertanto, la domanda attrice, nel rilievo della mancata prova del danno ed in ogni caso per l’assenza di quella grave colpevolezza comunque necessaria per giungere ad una affermazione di responsabilità.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il convenuto vada assolto da ogni addebito e per l’ effetto liquida, ai fini del rimborso previsto dall’art. 3 comma 2 bis del d.l.23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modifiche nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, la somma che il Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri - è tenuta a versare, per onorari e diritti di difesa del convenuto, nella misura di € 2.500,00 comprensiva di diritti ed onorari oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge, tenuto conto della mancata presentazione, al riguardo, della nota-spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Lombardia- ogni diversa eccezione, istanza deduzione o richiesta disattesa,
RESPINGE
La domanda della Procura Regionale e per l’effetto assolve F.. S.. da qualsiasi addebito.
Le spese si liquidano come da motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso a Milano, nella camera di consiglio del 20.09.2017
L’ estensore Il Presidente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27.11.2017
IL PREPOSTO
Salvatore Carvelli
Sentenza interessante e le Amministrazioni devono pagare le spese.
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Ecco alcuni brani.
1) - ha ricoperto, dal 26.03.2002 al 27.03.2012, nella società G. service S.r.l., con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione di cui era socio, la carica di presidente del consiglio di amministrazione, nonché di consigliere, ed in precedenza, dall’8.06.2000 al 26.03.2002, la carica di amministratore unico.
2) - Il predetto militare, dal 18.06.2003 al 27.03.2012 ha ricoperto nella società B. Service con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione, di cui era socio, la carica di consigliere di amministrazione.
3) - Per tali fatti il militare ha subito un procedimento disciplinare conclusosi con l’inflizione di una sanzione di corpo pari a tre giorni di consegna.
4) - Il quadro normativo che regolamenta l’esercizio di attività extraprofessionali da parte del personale militare è il seguente.
5) - Le attività extra professionali sono disciplinate dall’ art. 894 e seguenti del D.LGS. n. 66/2010, che ha sostituito la legge n. 599/1954, noto come “Codice dell’ordinamento militare” (C.O.M.). Le relative disposizioni applicative sono contenute nella circolare del Ministero della difesa III/9^/5^ del 31.07.2008.
LA CORTE DEI CONTI scrive:
6) - Emergono, a parere del Collegio, due aspetti fondamentali per decidere la controversia,
- ) - costituiti l’uno, dal quadro normativo in materia, come appena delineato e,
- ) - l’altro, dal corredo probatorio necessario per sostenere l’imputazione di responsabilità.
LA CORTE scrive altresì:
7) - Il convenuto, come ampiamente risultante da tutti gli atti di causa, non ha mai svolto alcune di dette attività.
- ) Lo ha sempre sostenuto e non è mai stato smentito sul punto.
- ) La norma appena menzionata sanzionava la violazione del divieto di incompatibilità limitatamente ai soli ufficiali.
- ) E dunque la condotta dello S.. risulta sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica risultando la stessa delineata da quanto emerge dalla documentazione acquisita in atti.
8) - Egli è stato formalmente amministratore delle due società solo con riferimento ai due anni successivi all’entrata in vigore del C.O.M.;
- ) - circostanza che non ha impedito il puntuale e corretto espletamento delle prestazioni contrattualmente dovute dal lavoratore alla P.A. e quindi sostanzialmente non infrangendo quel dovere di esclusività – di cui l’art. 53 è espressione - né sottraendo tempo al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Arma a cui lo stesso è appartenuto.
9) - Si è visto che tale carica è stata rivestita solo in via formale, “sulla carta”, mentre la gestione e l’amministrazione delle società facevano in realtà effettivamente e concretamente capo alla compagna dello S..,
10) - Dalla documentazione in atti non risultano bonifici provenienti da nessuna delle due menzionate società a favore di S.., e ciò darebbe conferma che – salva prova contraria, non fornita nella fattispecie - si tratta di fondi personali consegnati al proprio partner.
11) - Peraltro, lo S.. era ed è socio al 50% delle quote azionarie delle due società e come tale, mancando prove in atti sulla certezza dei flussi, ben potrebbe aver ricevuto tali proventi dalla partner in quanto socio ed è noto che investire in quote od azioni societarie, e ricavarne proventi o utili, non sia vietato da alcuna norma e non genera, ex se, illecito alcuno.
- ) - Tanto che, come rappresentato negli scritti difensivi, diversamente i pubblici dipendenti non potrebbero effettuare investimenti nemmeno nelle borse valori o, comunque, nel mercato azionario.
12) - Il Collegio respinge, pertanto, la domanda attrice, nel rilievo della mancata prova del danno ed in ogni caso per l’assenza di quella grave colpevolezza comunque necessaria per giungere ad una affermazione di responsabilità.
N.B.: - Per completezza dell'argomento innovativo, Vi invito a leggere il tutto qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA 168 27/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 168 2017 RESPONSABILITA' 27/11/2017
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Sent. 168/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati
dr. Silvano Di Salvo Presidente
d.ssa Luisa Motolese Consigliere rel.
dr. Vito Tenore Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 28735/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di F.. S.., C.F. OMISSIS, maresciallo A.s.UPS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS (MI) via OMISSIS, rappresentato e difeso dall’ avvocato Roberto Invernizzi del Foro di Milano e con quest’ ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio sito in via Vincenzo Monti, n.41 a Milano;
Visto il Decreto Presidenziale di fissazione dell’odierna udienza;
Sentiti, a tale udienza, svoltasi il 20 settembre 2017, dopo la relazione del magistrato relatore, il PM nella persona del dr. Antonino Grasso e l’avvocato Roberto Invernizzi per il convenuto;
Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;
Visto il codice di giustizia contabile;
FATTO
L’ odierna vertenza ha avuto inizio dalla trasmissione della nota, datata 9.07.2015, da parte del Comando Legione Carabinieri Lombardia alla Procura Regionale presso questa Sezione, con la quale si rappresentava lo svolgimento di attività privata extra-professionale non autorizzata da parte del Maresciallo A.s.UPS (Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza) F.. S...
Con una successiva nota datata 11.08.2015 il predetto Comando ha trasmesso alla Procura Regionale l’atto di costituzione in mora del militare suddetto, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dallo svolgimento non autorizzato di attività privata extraprofessionale.
Dagli atti acquisiti in istruttoria, come esposti nell’atto di citazione, risulta che il militare S.. ha ricoperto, dal 26.03.2002 al 27.03.2012, nella società G. service S.r.l., con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione di cui era socio, la carica di presidente del consiglio di amministrazione, nonché di consigliere, ed in precedenza, dall’8.06.2000 al 26.03.2002, la carica di amministratore unico.
Il predetto militare, dal 18.06.2003 al 27.03.2012 ha ricoperto nella società B. Service con sede in Milano, società di servizi di pulizia e disinfestazione, di cui era socio, la carica di consigliere di amministrazione.
Per questi incarichi, ha riferito la Procura, svolti in costanza di servizio presso il Nucleo …. C.C. di Milano e per i quali l’Amministrazione non ha ricevuto comunicazione né ha rilasciato alcuna autorizzazione, ha percepito compensi per un totale di € 60.736,50 di cui € 47.576,00 per quanto concerne la società G.. Service ed € 13.169,50 relativamente alla società B.. service.
Per tali fatti il militare ha subito un procedimento disciplinare conclusosi con l’inflizione di una sanzione di corpo pari a tre giorni di consegna.
Emesso invito a dedurre da parte della Procura Regionale, sono pervenute deduzioni difensive con richiesta di audizione personale ma fissata la data per la comparizione personale dell’invitato è pervenuta rinuncia alla prevista audizione.
Ritenendo sussistere tutti gli elementi per l’imputazione della responsabilità amministrativa, il Procuratore Regionale ha depositato atto di citazione in data 6 febbraio 2017 nella segreteria di questa Sezione.
Le contestazioni mosse dalla Procura all’odierno convenuto si sostanziano nel ritenere violate una serie di norme: in primis, l’art. 12 della legge n. 599 del 1954, successivamente sostituito dall’ art. 894 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Risulta, altresì, violato, nell’ ottica accusatoria, l’art. 60 del D.P.R. n.3 del 1957 - fatto salvo per tutti i dipendenti pubblici dall’art. 53 comma 1 d.lgs n.165/2001- ai sensi del quale il dipendente non può esercitare il commercio, l’ industria , né alcuna professione od assumere impieghi alle dipendenze di privati od accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Pertanto, ha proseguito l’accusa, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante, ovvero, in difetto, dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incrementare il fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Il Requirente ha concluso che ai sensi del comma 7-bis dell’art. 53 del d. lgs. n .165/2001, l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Nel caso di specie il Procuratore ha ravvisato un comportamento doloso del militare, in quanto lo stesso era pienamente consapevole dei precetti che pongono un divieto assoluto allo svolgimento di attività extraprofessionali per gli appartenenti all’ Arma; in subordine, ne è stata dedotta la colpa grave, come inescusabile violazione dei doveri propri del ruolo.
Il convenuto si è costituito con deposito di memoria in data 27 luglio 2017, con il patrocinio dell’Avvocato Roberto Invernizzi, ed ha confutato in rito ed in merito le imputazioni formulate dalla Procura esponendo le seguenti considerazioni.
Dopo aver ricordato nelle premesse i trascorsi particolarmente brillanti del convenuto, che si è collocato fra i migliori sottufficiali dell’Arma conseguendo la lode in tutti gli anni di servizio, il predetto difensore ha richiamato l’attenzione sulle seguenti circostanze di fatto e di diritto:
- L’ Arma era a conoscenza da anni dell’esistenza della G.. service: ed invero, l’ evento scatenante gli addebiti nei confronti dello S.. è stata la pratica attivata dallo stesso per rinnovare il pass di accesso a zone cittadine a traffico limitato, chiesto e rilasciato , relativo a vetture di proprietà delle Società (si veda la e-mail del 4 gennaio 2008 con cui un ufficiale dell’Arma comunica al Comune l’elenco delle auto vetture in uso al personale dipendente il Nucleo Operativo di Milano ed utilizzate occasionalmente per motivi di servizio .In tale elenco compare anche una vettura di proprietà della G.. service, utilizzata da S.. , pag. 4-7, della memoria difensiva.) ed in tale contesto rileva l’assenza di qualsiasi occultamento doloso denunciato dal Requirente nella citazione;
- L’ atteggiamento, nel corso del tempo, dell’Arma, la quale, pur informata della situazione per anni, non ha mai sollevato rilievi e solo nel 2015 procedeva a mettere in mora il convenuto;
In via preliminare di merito, il predetto difensore ha, poi, eccepito la prescrizione del diritto a risarcire il supposto danno erariale, evocando la normativa di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994.
È agli atti che lo S.. (doc.27 del fascicolo di parte convenuta) tra il 2007ed 2012 ha ricevuto bonifici dalla signora T.., socia ed amministratore delle società di pulizie, compagna del convenuto medesimo, deducendo di averli incassati in assoluta buona fede. Per il difensore, dunque, posto che, ai sensi della suddetta norma di legge, << il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e solo in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta >>, le somme percepite dal menzionato convenuto prima del 13 luglio 2010 sono in ogni caso prescritte.
Eccepisce altresì il menzionato difensore il mancato esame delle deduzioni rassegnate nella fase pre-processuale.
Per la difesa, infatti, la citazione, trascurando la maggior parte delle deduzioni, non ha tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni, e quindi è nulla ex art. 87 d. lgs n.174/2016.
Nel merito, il difensore evidenzia la peculiare posizione del proprio assistito, quale socio ed amministratore in società di pulizie.
Il convenuto – espone la menzionata difesa - era socio al 50% delle due società (qualità che non necessita di autorizzazione) mentre il 50% apparteneva alla signora M. P. T., e, peraltro, la gestione di entrambe ha sempre fatto capo alla T.. e mai al consocio. Evidenzia altresì l’Avv. Invernizzi che, dal rapporto della Guardia di Finanza (doc.27 citato), si può rilevare che i bonifici affluiti sul conto del convenuto erano in realtà ordinati dal conto personale della signora T... Il convenuto, dunque, per la difesa, non ha mai esercitato alcuna professione ma ha solo ricoperto una carica societaria in due società di pulizie; è socio delle stesse al pari con la propria compagna e dette società non hanno mai generato incompatibilità ovvero conflitti di interesse con il rapporto di servizio nell’ Arma.
Deduce altresì il difensore costituito che, nella fattispecie non vi sarebbe stata nessuna violazione di norme, in quanto l’ art.12 della legge n. 599/1954 non sanzionava affatto il possesso della carica di amministratore, mentre l’accostamento degli artt. 894 d.lgs. n. 66/2010 e 12 della legge n. 599/1954 è erroneo, perché il divieto di rivestire la carica di amministratore è stato introdotto, per i sottoufficiali, solo con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010 menzionato e non ha in alcun modo impedito il puntuale espletamento, in modo imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta alla P.A.
A tal proposito il predetto difensore evidenza che la stessa Amministrazione, come dettagliatamente rappresentato nella memoria difensiva, nell’ aprile 2013 (doc.25 del fascicolo di parte convenuta) ha ammesso che << nel caso di specie non si è configurato un pregiudizio erariale a carico dell’Amministrazione Militare per il quale l’Ufficio possa procedere al recupero di eventuali somme in analogia agli ordinari criteri >>.
Il patrono ha, quindi, concluso chiedendo in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 87 d.lgs. n. 174/2016, accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese mosse in citazione, e, in subordine, rigettare la richiesta di condanna al pagamento delle somme a favore dell’Arma, perché infondata nel merito; in ogni caso, ha chiesto che venga esercitato il potere di riduzione dell’addebito con ogni conseguenza di legge; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
All’ odierna pubblica udienza la Procura attrice ed il difensore del convenuto hanno ribadito e sviluppato le rispettive argomentazioni. Il Procuratore Regionale ha concluso per la condanna come in citazione, mentre il patrono ha insistito per il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Prima di valutare la fondatezza o meno della domanda attorea il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni sollevate in rito ed in merito dal convenuto.
In via preliminare di merito il patrono di parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto a risarcire il supposto danno erariale.
Il Collegio osserva che poiché la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - art. 2935 c.c.- facendo applicazione di tale disposizione al caso di specie, solamente con gli accertamenti ispettivi si è avuta contezza dei fatti poi concretatisi nelle note trasmesse al Requirente con conseguente iniziale decorrenza del termine prescrizionale dal suddetto accadimento. Il termine prescrizionale, invero, può iniziare a decorrere solo quando il presunto danno subito dalla P.A. ha acquisito i caratteri della certezza, della concretezza ed attualità, quando cioè la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percebile e riconoscibile (v. III Sezione Centrale D’ Appello n. 98/2002, questa Sezione n. 448/2006).
Detto termine prescrizionale, anche a non voler condividere le suddette argomentazioni, non può ritenersi decorso alla luce del recente orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, secondo cui l’omessa denuncia ad opera del dipendente non fa decorrere il termine prescrizionale anteriormente al disvelamento del fatto dannoso originario consistente nella specifica condotta omissiva della denuncia delle prestazioni professionali svolte senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. (SS.RR. n. 2/2017/QM.)
L’ eccezione è dunque da respingere perché infondata.
Infondata è anche la seconda eccezione, concernente il mancato esame delle deduzioni.
Anche in questo caso, per giurisprudenza consolidata, sulla scia della decisione delle Sezioni Riunite di questa Corte, n° 7/1998/QM, la mancata replica in citazione alle deduzioni dell’indagato non costituisce motivo di nullità dell’atto introduttivo del giudizio. Diversamente opinando la fase istruttoria verrebbe trasformata surrettiziamente in contenziosa, introducendo un contraddittorio anomalo tra accusa e difesa ed imponendo all’attore un obbligo motivazionale previsto solo a carico del giudicante. Pertanto, deve ritenersi, in armonia con le disposizioni attualmente vigenti - art.87 del codice di giustizia contabile - che il Pubblico Ministero possa controdedurre anche in maniera sintetica alle deduzioni difensive dell’imputato (in questi termini v. sentenza III^ Sezione Centrale D’ Appello n.381/2017 e n. 157/2017 della II^ Sezione Centrale D’Appello). Ed il Procuratore regionale, nella fattispecie all’ esame, ha in realtà adeguatamente confutato le argomentazioni esposte dal convenuto, sia in ordine alle eccezioni in rito e nel merito, sia in ordine agli altri aspetti rappresentati dalla difesa dello S...
Si passa al merito della controversia.
Il quadro normativo che regolamenta l’esercizio di attività extraprofessionali da parte del personale militare è il seguente.
Le attività extra professionali sono disciplinate dall’ art. 894 e seguenti del D.LGS. n. 66/2010, che ha sostituito la legge n. 599/1954, noto come “Codice dell’ordinamento militare” (C.O.M.). Le relative disposizioni applicative sono contenute nella circolare del Ministero della difesa III/9^/5^ del 31.07.2008.
La regola generale prevede che << la professione militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali >> (art. 894 del C.O.M.). L’incompatibilità fra prestazione lavorativa del militare e le attività lavorative extraprofessionali deriva più in generale dal principio di esclusività stabilito dall’ art. 98 della Costituzione secondo il quale << i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. >> ed in questi termini anche l’art. 60 del DPR n. 3/57 in forza del quale il dipendente non può esercitare il commercio, l’industria, né assumere impieghi alle dipendenze di privati ovvero accettare cariche in società costituite a fini di lucro.
Si è visto nella parte in narrativa che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte pubblica è stata determinata dalla condotta del chiamato in giudizio, che l’attrice ritiene connotata da dolo ovvero da colpa grave,
Parte convenuta, a sua volta, ha ampiamente rappresentato, tramite il proprio difensore, negli scritti depositati ed in dibattimento, che il proprio comportamento è stato sempre improntato a correttezza e ad assoluta buona fede.
Venendo ai fatti di causa in dettaglio, si passa ad esaminare in concreto la dinamica fattuale alla luce della normativa richiamata, della documentazione versata in atti, fondata su riscontri materiali, e sulla articolata rappresentazione come svoltasi in dibattimento.
Emergono, a parere del Collegio, due aspetti fondamentali per decidere la controversia, costituiti l’uno, dal quadro normativo in materia, come appena delineato e, l’altro, dal corredo probatorio necessario per sostenere l’imputazione di responsabilità.
La legge n. 599/1954, all’ art.12, in vigore fino al 2010, come sostituita dal nuovo codice militare, stabiliva che : << il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni od assumere incarichi incompatibili con l’ adempimento dei suoi doveri. >> Quindi, l’art.12 menzionato non sanciva alcuna incompatibilità tra il rapporto di servizio dei sottufficiali e la carica di amministratore in società e questa incompatibilità è stata introdotta per i sottufficiali solo a partire dal 2010. Il divieto era dunque limitato all’ esercizio di professioni, mestieri, industrie e commercio.
Il convenuto, come ampiamente risultante da tutti gli atti di causa, non ha mai svolto alcune di dette attività. Lo ha sempre sostenuto e non è mai stato smentito sul punto. La norma appena menzionata sanzionava la violazione del divieto di incompatibilità limitatamente ai soli ufficiali. E dunque la condotta dello S.. risulta sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica risultando la stessa delineata da quanto emerge dalla documentazione acquisita in atti. Egli è stato formalmente amministratore delle due società solo con riferimento ai due anni successivi all’entrata in vigore del C.O.M.; circostanza che non ha impedito il puntuale e corretto espletamento delle prestazioni contrattualmente dovute dal lavoratore alla P.A. e quindi sostanzialmente non infrangendo quel dovere di esclusività – di cui l’art. 53 è espressione - né sottraendo tempo al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Arma a cui lo stesso è appartenuto.
Si è visto che tale carica è stata rivestita solo in via formale, “sulla carta”, mentre la gestione e l’amministrazione delle società facevano in realtà effettivamente e concretamente capo alla compagna dello S.., tanto che la ottima qualità e quantità del servizio, senza limitazioni o condizionamenti derivanti da fatti o condotte esterne, è provata dalle schede di valutazione e dagli attestati di servizio riguardanti il convenuto, da cui è agevole constatare il corretto e costante adempimento da parte del militare dei propri obblighi istituzionali (v. copia del libretto personale, doc 9 del fascicolo di parte convenuta da cui emerge che nei 36 rapporti informativi ha sempre riportato valutazioni eccellenti).
Anche con riferimento alla sussistenza del danno che sarebbe derivato alla “amministrazione” (che in realtà risulta solo nominale), è pacifico che quest’ultimo deve essere provato e non può essere ravvisato automaticamente nel solo fatto della violazione di una norma. Grava sull’ attore l’onere di provare che un comportamento illegittimo abbia costituito un illecito, fatto complesso nel quale alla violazione della norma si accompagna ed anzi consegue in termini di causalità la produzione di un danno all’erario. Si è visto nella parte in narrativa che la relazione della Guardia di Finanza menziona i bonifici affluiti sul conto del convenuto, ma ordinati dal conto personale della signora T... Dalla documentazione in atti non risultano bonifici provenienti da nessuna delle due menzionate società a favore di S.., e ciò darebbe conferma che – salva prova contraria, non fornita nella fattispecie - si tratta di fondi personali consegnati al proprio partner. A ciò va aggiunto, con il rilievo connesso al predetto excursus normativo, che solo tre di tali bonifici sono successivi al 2010. Peraltro, lo S.. era ed è socio al 50% delle quote azionarie delle due società e come tale, mancando prove in atti sulla certezza dei flussi, ben potrebbe aver ricevuto tali proventi dalla partner in quanto socio ed è noto che investire in quote od azioni societarie, e ricavarne proventi o utili, non sia vietato da alcuna norma e non genera, ex se, illecito alcuno. Tanto che, come rappresentato negli scritti difensivi, diversamente i pubblici dipendenti non potrebbero effettuare investimenti nemmeno nelle borse valori o, comunque, nel mercato azionario.
Non esiste dunque, alla stregua di tali valutazioni, la prova della riferibilità del danno oggi lamentato al convenuto ed in ogni caso non può dirsi raggiunta la prova dell’efficacia condizionante della condotta del convenuto stesso rispetto all’ evento–danno, che, in base agli elementi probatori e alla documentazione versata in atti, abbia i requisiti dell’alto od elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
Il Collegio respinge, pertanto, la domanda attrice, nel rilievo della mancata prova del danno ed in ogni caso per l’assenza di quella grave colpevolezza comunque necessaria per giungere ad una affermazione di responsabilità.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il convenuto vada assolto da ogni addebito e per l’ effetto liquida, ai fini del rimborso previsto dall’art. 3 comma 2 bis del d.l.23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modifiche nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, la somma che il Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri - è tenuta a versare, per onorari e diritti di difesa del convenuto, nella misura di € 2.500,00 comprensiva di diritti ed onorari oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge, tenuto conto della mancata presentazione, al riguardo, della nota-spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Lombardia- ogni diversa eccezione, istanza deduzione o richiesta disattesa,
RESPINGE
La domanda della Procura Regionale e per l’effetto assolve F.. S.. da qualsiasi addebito.
Le spese si liquidano come da motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso a Milano, nella camera di consiglio del 20.09.2017
L’ estensore Il Presidente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27.11.2017
IL PREPOSTO
Salvatore Carvelli
Re: Attività extra professionale, lavoro ordinario/straordinario
per opportuno orientamento
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso Straordinario del collega CC. per le motivazioni in esso indicate
Ecco alcuni brani:
1) - attività extraprofessionale a titolo gratuito
2) - nucleo investigativo di comando provinciale
3) - è stato emesso parere di incompatibilità dell'attività extraprofessionale oggetto di comunicazione con i doveri d'ufficio ricadenti in capo al militare.
4) - il ricorrente aveva rappresentato all’amministrazione l’avvenuta stipula, in data 21 dicembre 2015, con la "E.M.D. Servizi per la Formazione S.r.l.", avente sede legale in Roma, in Via Monti Parioli n. 6, di un contratto di consulenza, a titolo gratuito, per svolgere per conto della stessa nella provincia di residenza “… attività di divulgazione ed orientamento alla formazione scolastica, universitaria, post-universitaria, professionale e alla formazione scientifica" dei percorsi formativi offerti dalla Università Telematica Pegaso, con la quale detta società ha sottoscritto una convenzione.
5) - In particolare, sebbene l'impegno richiesto, come asserito, sarà svolto in prevalenza in via telematica, saltuariamente, occasionalmente, al di fuori dell'orario di servizio e comporterà il solo rimborso delle spese documentate, potrebbe comunque: (N.B.: leggi direttamente nel Parere)
6) - L’attività postulata dal ricorrente si sarebbe svolta nella provincia OMISSIS, coincidente con quella di operatività istituzionale del militare.
7) - L’attività istituzionale, a sua volta, consiste in compiti investigativi particolarmente delicati che espongono il ricorrente sul territorio provinciale e all’esterno del Nucleo operativo.
Cmq. leggete tutto il contesto nell'allegato.
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso Straordinario del collega CC. per le motivazioni in esso indicate
Ecco alcuni brani:
1) - attività extraprofessionale a titolo gratuito
2) - nucleo investigativo di comando provinciale
3) - è stato emesso parere di incompatibilità dell'attività extraprofessionale oggetto di comunicazione con i doveri d'ufficio ricadenti in capo al militare.
4) - il ricorrente aveva rappresentato all’amministrazione l’avvenuta stipula, in data 21 dicembre 2015, con la "E.M.D. Servizi per la Formazione S.r.l.", avente sede legale in Roma, in Via Monti Parioli n. 6, di un contratto di consulenza, a titolo gratuito, per svolgere per conto della stessa nella provincia di residenza “… attività di divulgazione ed orientamento alla formazione scolastica, universitaria, post-universitaria, professionale e alla formazione scientifica" dei percorsi formativi offerti dalla Università Telematica Pegaso, con la quale detta società ha sottoscritto una convenzione.
5) - In particolare, sebbene l'impegno richiesto, come asserito, sarà svolto in prevalenza in via telematica, saltuariamente, occasionalmente, al di fuori dell'orario di servizio e comporterà il solo rimborso delle spese documentate, potrebbe comunque: (N.B.: leggi direttamente nel Parere)
6) - L’attività postulata dal ricorrente si sarebbe svolta nella provincia OMISSIS, coincidente con quella di operatività istituzionale del militare.
7) - L’attività istituzionale, a sua volta, consiste in compiti investigativi particolarmente delicati che espongono il ricorrente sul territorio provinciale e all’esterno del Nucleo operativo.
Cmq. leggete tutto il contesto nell'allegato.
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Re: Attività extra professionale, lavoro ordinario/straordinario
amministratore di alcuni condomini
Accolto in parte
1) - servizio nell'Esercito, ove svolgeva le mansioni di Primo Maresciallo luogotenente
2) - Nel corso degli ultimi anni egli però ha svolto, esclusivamente nel tempo lasciatogli libero dall'adempimento dei propri doveri di militare, l'attività di amministratore di alcuni condomini.
3) - recupero di una somma pari a quella da lui percepita per detta attività. E il Comando ha proceduto in tal senso con l'atto gravato in via principale.
4) - accertamenti svolti dal Nucleo Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Piacenza su delega del Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della medesima Guardia di Finanza, è emerso che il ricorrente aveva esercitato, con titolarità di partita IVA, negli anni 2001-2011, l’attività di amministratore di condominio senza autorizzazione della propria amministrazione e che aveva altresì gestito la società “-OMISSIS-….” costituita unitamente al proprio figlio, in violazione pertanto a quanto disposto dall’articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Il CdS con il presente Parere precisa:
5) - E’ fondata, invece, la censura dedotta con l’ottavo motivo, riguardante la quantificazione delle somme da restituire da parte del ricorrente.
6) - Va dunque accolto il motivo relativo all’errato calcolo della somma, dovendo il ricorrente versare le somme al netto delle imposte già corrisposte, non potendosi pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali.
Accolto in parte
1) - servizio nell'Esercito, ove svolgeva le mansioni di Primo Maresciallo luogotenente
2) - Nel corso degli ultimi anni egli però ha svolto, esclusivamente nel tempo lasciatogli libero dall'adempimento dei propri doveri di militare, l'attività di amministratore di alcuni condomini.
3) - recupero di una somma pari a quella da lui percepita per detta attività. E il Comando ha proceduto in tal senso con l'atto gravato in via principale.
4) - accertamenti svolti dal Nucleo Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Piacenza su delega del Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della medesima Guardia di Finanza, è emerso che il ricorrente aveva esercitato, con titolarità di partita IVA, negli anni 2001-2011, l’attività di amministratore di condominio senza autorizzazione della propria amministrazione e che aveva altresì gestito la società “-OMISSIS-….” costituita unitamente al proprio figlio, in violazione pertanto a quanto disposto dall’articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Il CdS con il presente Parere precisa:
5) - E’ fondata, invece, la censura dedotta con l’ottavo motivo, riguardante la quantificazione delle somme da restituire da parte del ricorrente.
6) - Va dunque accolto il motivo relativo all’errato calcolo della somma, dovendo il ricorrente versare le somme al netto delle imposte già corrisposte, non potendosi pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali.
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Re: Attività extra professionale, lavoro ordinario/straordinario
Sentenza interessante della CdC su attività extralavorativa
1) - Da tali elementi risulta dunque che il convenuto ha agito sostanzialmente in buona fede, il che esclude la sussistenza del dolo o della colpa grave.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VALLE D'AOSTA Esito SENTENZA Materia CONTABILITÀ
Anno 2020 Numero 1 Pubblicazione 18/03/2020
Sentenza n. 1/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA
composta dai Magistrati:
SILVESTRI dr. Pio: Presidente
COMINELLI dr. Paolo: Giudice relatore
OLESSINA dr.ssa Alessandra: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 815 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta nei confronti di D. N., nato ad Aosta il Omissis;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020, il relatore dr. Paolo Cominelli e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dr. Massimiliano Atelli, non rappresentato il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
La vicenda in esame riguarda lo svolgimento di attività extralavorativa, non autorizzata, da parte di un dipendente del Ministero della Difesa, nel periodo dal 1° marzo 2018 al 15 aprile 2018.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza, a seguito di denuncia del 22 maggio 2019, è emerso che il soldato N. D. risultava aver prestato la propria opera, in qualità di maestro di sci, nell’intervallo di tempo sopra indicato, per l’Associazione Maestri di sci Gran Paradiso e per l’Associazione Aosta Snowboard Club, senza l’autorizzazione dell’am-ministrazione di appartenenza, prescritta per legge (art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), ricavandone compensi per complessivi € 5.275,00 lordi. Detta somma risulta non versata dal Desaymonet nel conto dell'entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza, come previsto dalla norma citata.
Con atto del 26 settembre 2019, la Procura Regionale citava in giudizio l’odierno convenuto, relativamente a tali fatti.
Si osserva in citazione che “la responsabilità erariale perseguita dalla novella di cui al comma 7-bis dell’art. 53 cit. costituisce una ipotesi di responsabilità tipica, in cui la somma da rifondere al datore (integrale riversamento di quanto percepito contra legem) è predeterminata per legge (così, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 94/2019)”.
E ancora: “il versamento obbligatorio in conto entrata dell’am-ministrazione di appartenenza costituisce una reintegrazione non per la violazione del divieto di svolgimento dell’incarico non autorizzato da parte dell’amministrazione, ma per una mancata entrata, per una reale diminuzione patrimoniale per l’amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale viene privata di un’entrata vincolata e da imputarsi al fondo perequativo per i dipendenti.” (SS.RR. di questa Corte, n. 26/2019/QM).
Il danno erariale viene dunque identificato con la somma di cui è stato omesso il versamento di cui all’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, pari ad € 5.275,00 lordi.
L’elemento soggettivo si ravvisa nel dolo, poiché l’istanza che il convenuto ha indirizzato al Ministero della Difesa per ottenerne l’autorizzazione è del 21 febbraio 2018, pertanto alla successiva data del 1° marzo 2018 egli era certamente consapevole della necessità della stessa, e ha ugualmente posto in essere il comportamento qui censurato.
Sono pervenute deduzioni difensive dell’interessato, il quale ha osservato che, per lo svolgimento delle attività de quibus, la Circolare del 31 luglio 2008 del Ministero della Difesa, in materia di attività extraprofessionali dei dipendenti pubblici con status di militare, richiederebbe non già l’autorizzazione ministeriale, bensì una semplice comunicazione al Comandante del Corpo di appartenenza (che è stata tempestivamente presentata). Si sottolinea inoltre che, relativamente all’Associazione Aosta Snowboard Club, quanto percepito rappresenta soltanto un rimborso forfettario, non essendo previsto un compenso; inoltre, l’Amministrazione stessa, con provvedimento del 10 aprile 2018, riconosceva la compatibilità dell’attività di maestro di sci/snowboard con l’esercizio della professione militare, visti i “pareri favorevoli espressi in merito dalle competenti attività gerarchiche”.
Rileva la Procura che effettivamente l’art. 90, comma 23, della legge n. 289/2002, espressamente richiamato al punto 9 della predetta Circolare, ritiene sufficiente la comunicazione all’amministrazione di appartenenza, per attività prestata nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantesche, ma solo se svolte a titolo gratuito. La norma aggiunge che il carattere di gratuità non viene meno in caso di erogazione al pubblico dipendente/miliare di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati per prestazioni di natura non professionale o nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, anche da organismi (riconosciuti da CONI, Federazioni sportive nazionali o UNIRE) che perseguano finalità sportive dilettantesche.
Tuttavia, nel caso in esame non ricorrono tali presupposti, non vertendosi nell’ipotesi di prestazioni propriamente gratuite, né nell’erogazione di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati per prestazioni di natura non professionale o nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Va considerato, infatti, che le prestazioni tipiche del maestro di sci ne fanno a tutti gli effetti l’esercente una professione intellettuale (legge 8 marzo 1991 n. 81), che deve risultare iscritto ad apposito albo professionale, e tra il maestro di sci e l’allievo si instaura un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile; ancora, la L.R. n. 44/1999, regolante in Valle d’Aosta la professione del maestro di sci, specifica che “è maestro di sci chi, per professione, accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline….” (art. 2).
Si conclude pertanto che il convenuto ha esercitato un’attività professionale, da cui consegue la richiesta di condanna al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di € 5.275,00 con rivalutazione monetaria e interessi legali.
All’odierna udienza il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dr. Massimiliano Atelli, ha concluso come in atti.
Considerato in
DIRITTO
Occorre premettere, al fine di inquadrare correttamente le tematiche giuridiche relative al presente giudizio, che l’obbligazione oggetto della domanda attorea (responsabilità erariale perseguita dal comma 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001) ha natura di obbligazione risarcitoria, da valutare secondo gli ordinari canoni della responsabilità amministrativa, secondo quanto statuito dalle SS.RR. di questa Corte (n. 26/QM del 31 luglio 2019).
Alla stregua di tale principio, questa Sezione giurisdizionale ritiene di giungere alle conclusioni di seguito esposte.
In atto di citazione si sostiene che l’elemento soggettivo vada ravvisato nel dolo, poiché l’istanza che il convenuto ha indirizzato al Ministero della Difesa per ottenerne l’autorizzazione è del 21 febbraio 2018, pertanto alla successiva data del 1° marzo 2018 egli era certamente consapevole della necessità della stessa, e ha ugualmente posto in essere il comportamento censurato.
Ritiene invece il Collegio giudicante che la sopra citata circostanza sia indice, al contrario, della buona fede con cui ha operato il convenuto.
La Procura ammette che effettivamente l’art. 90, comma 23, della legge n. 289/2002, espressamente richiamato al punto 9 della Circolare del 31 luglio 2008 del Ministero della Difesa (invocata dal convenuto), in materia di attività extraprofessionali dei dipendenti pubblici con status di militare, richiederebbe non già l’autorizzazione ministeriale, bensì una semplice comunicazione al Comandante del Corpo di appartenenza (che è stata tempestivamente presentata). Tale circolare ritiene sufficiente la comunicazione all’amministrazione di appartenenza, per attività prestata nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantesche, ma solo se svolte a titolo gratuito, e il carattere di gratuità non viene meno in caso di erogazione al pubblico dipendente/miliare di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati per prestazioni di natura non professionale o nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, anche da organismi (riconosciuti da CONI, Federazioni sportive nazionali o UNIRE) che perseguano finalità sportive dilettantesche.
Orbene, in primo luogo non emerge, dalla documentazione versata in atti, se quanto percepito dal convenuto si possa qualificare come compenso o come rimborso spese (avendo il medesimo sicuramente sostenuto spese per trasporto e pasti, in relazione alla sua attività di maestro di sci).
In secondo luogo, l’Amministrazione stessa, con provvedimento del 10 aprile 2018, ha riconosciuto la compatibilità dell’attività di maestro di sci/snowboard con l’esercizio della professione militare, visti i “pareri favorevoli espressi in merito dalle competenti attività gerarchiche”.
Da tali elementi risulta dunque che il convenuto ha agito sostanzialmente in buona fede, il che esclude la sussistenza del dolo o della colpa grave.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questa Sezione giurisdizionale non può che pronunciare sentenza assolutoria, per carenza dell’elemento soggettivo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il convenuto.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, assolve il convenuto.
Nulla per le spese
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2020.
L’ESTENSORE (Cominelli)
f.to Paolo Cominelli
IL PRESIDENTE (Silvestri)
F.to Pio Silvestri
Pubblicata mediante deposito in segreteria il 18 marzo 2020
1) - Da tali elementi risulta dunque che il convenuto ha agito sostanzialmente in buona fede, il che esclude la sussistenza del dolo o della colpa grave.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VALLE D'AOSTA Esito SENTENZA Materia CONTABILITÀ
Anno 2020 Numero 1 Pubblicazione 18/03/2020
Sentenza n. 1/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D'AOSTA
composta dai Magistrati:
SILVESTRI dr. Pio: Presidente
COMINELLI dr. Paolo: Giudice relatore
OLESSINA dr.ssa Alessandra: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 815 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta nei confronti di D. N., nato ad Aosta il Omissis;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020, il relatore dr. Paolo Cominelli e il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dr. Massimiliano Atelli, non rappresentato il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
La vicenda in esame riguarda lo svolgimento di attività extralavorativa, non autorizzata, da parte di un dipendente del Ministero della Difesa, nel periodo dal 1° marzo 2018 al 15 aprile 2018.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza, a seguito di denuncia del 22 maggio 2019, è emerso che il soldato N. D. risultava aver prestato la propria opera, in qualità di maestro di sci, nell’intervallo di tempo sopra indicato, per l’Associazione Maestri di sci Gran Paradiso e per l’Associazione Aosta Snowboard Club, senza l’autorizzazione dell’am-ministrazione di appartenenza, prescritta per legge (art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), ricavandone compensi per complessivi € 5.275,00 lordi. Detta somma risulta non versata dal Desaymonet nel conto dell'entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza, come previsto dalla norma citata.
Con atto del 26 settembre 2019, la Procura Regionale citava in giudizio l’odierno convenuto, relativamente a tali fatti.
Si osserva in citazione che “la responsabilità erariale perseguita dalla novella di cui al comma 7-bis dell’art. 53 cit. costituisce una ipotesi di responsabilità tipica, in cui la somma da rifondere al datore (integrale riversamento di quanto percepito contra legem) è predeterminata per legge (così, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 94/2019)”.
E ancora: “il versamento obbligatorio in conto entrata dell’am-ministrazione di appartenenza costituisce una reintegrazione non per la violazione del divieto di svolgimento dell’incarico non autorizzato da parte dell’amministrazione, ma per una mancata entrata, per una reale diminuzione patrimoniale per l’amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale viene privata di un’entrata vincolata e da imputarsi al fondo perequativo per i dipendenti.” (SS.RR. di questa Corte, n. 26/2019/QM).
Il danno erariale viene dunque identificato con la somma di cui è stato omesso il versamento di cui all’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, pari ad € 5.275,00 lordi.
L’elemento soggettivo si ravvisa nel dolo, poiché l’istanza che il convenuto ha indirizzato al Ministero della Difesa per ottenerne l’autorizzazione è del 21 febbraio 2018, pertanto alla successiva data del 1° marzo 2018 egli era certamente consapevole della necessità della stessa, e ha ugualmente posto in essere il comportamento qui censurato.
Sono pervenute deduzioni difensive dell’interessato, il quale ha osservato che, per lo svolgimento delle attività de quibus, la Circolare del 31 luglio 2008 del Ministero della Difesa, in materia di attività extraprofessionali dei dipendenti pubblici con status di militare, richiederebbe non già l’autorizzazione ministeriale, bensì una semplice comunicazione al Comandante del Corpo di appartenenza (che è stata tempestivamente presentata). Si sottolinea inoltre che, relativamente all’Associazione Aosta Snowboard Club, quanto percepito rappresenta soltanto un rimborso forfettario, non essendo previsto un compenso; inoltre, l’Amministrazione stessa, con provvedimento del 10 aprile 2018, riconosceva la compatibilità dell’attività di maestro di sci/snowboard con l’esercizio della professione militare, visti i “pareri favorevoli espressi in merito dalle competenti attività gerarchiche”.
Rileva la Procura che effettivamente l’art. 90, comma 23, della legge n. 289/2002, espressamente richiamato al punto 9 della predetta Circolare, ritiene sufficiente la comunicazione all’amministrazione di appartenenza, per attività prestata nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantesche, ma solo se svolte a titolo gratuito. La norma aggiunge che il carattere di gratuità non viene meno in caso di erogazione al pubblico dipendente/miliare di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati per prestazioni di natura non professionale o nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, anche da organismi (riconosciuti da CONI, Federazioni sportive nazionali o UNIRE) che perseguano finalità sportive dilettantesche.
Tuttavia, nel caso in esame non ricorrono tali presupposti, non vertendosi nell’ipotesi di prestazioni propriamente gratuite, né nell’erogazione di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati per prestazioni di natura non professionale o nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Va considerato, infatti, che le prestazioni tipiche del maestro di sci ne fanno a tutti gli effetti l’esercente una professione intellettuale (legge 8 marzo 1991 n. 81), che deve risultare iscritto ad apposito albo professionale, e tra il maestro di sci e l’allievo si instaura un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile; ancora, la L.R. n. 44/1999, regolante in Valle d’Aosta la professione del maestro di sci, specifica che “è maestro di sci chi, per professione, accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline….” (art. 2).
Si conclude pertanto che il convenuto ha esercitato un’attività professionale, da cui consegue la richiesta di condanna al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di € 5.275,00 con rivalutazione monetaria e interessi legali.
All’odierna udienza il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dr. Massimiliano Atelli, ha concluso come in atti.
Considerato in
DIRITTO
Occorre premettere, al fine di inquadrare correttamente le tematiche giuridiche relative al presente giudizio, che l’obbligazione oggetto della domanda attorea (responsabilità erariale perseguita dal comma 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001) ha natura di obbligazione risarcitoria, da valutare secondo gli ordinari canoni della responsabilità amministrativa, secondo quanto statuito dalle SS.RR. di questa Corte (n. 26/QM del 31 luglio 2019).
Alla stregua di tale principio, questa Sezione giurisdizionale ritiene di giungere alle conclusioni di seguito esposte.
In atto di citazione si sostiene che l’elemento soggettivo vada ravvisato nel dolo, poiché l’istanza che il convenuto ha indirizzato al Ministero della Difesa per ottenerne l’autorizzazione è del 21 febbraio 2018, pertanto alla successiva data del 1° marzo 2018 egli era certamente consapevole della necessità della stessa, e ha ugualmente posto in essere il comportamento censurato.
Ritiene invece il Collegio giudicante che la sopra citata circostanza sia indice, al contrario, della buona fede con cui ha operato il convenuto.
La Procura ammette che effettivamente l’art. 90, comma 23, della legge n. 289/2002, espressamente richiamato al punto 9 della Circolare del 31 luglio 2008 del Ministero della Difesa (invocata dal convenuto), in materia di attività extraprofessionali dei dipendenti pubblici con status di militare, richiederebbe non già l’autorizzazione ministeriale, bensì una semplice comunicazione al Comandante del Corpo di appartenenza (che è stata tempestivamente presentata). Tale circolare ritiene sufficiente la comunicazione all’amministrazione di appartenenza, per attività prestata nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantesche, ma solo se svolte a titolo gratuito, e il carattere di gratuità non viene meno in caso di erogazione al pubblico dipendente/miliare di indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati per prestazioni di natura non professionale o nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, anche da organismi (riconosciuti da CONI, Federazioni sportive nazionali o UNIRE) che perseguano finalità sportive dilettantesche.
Orbene, in primo luogo non emerge, dalla documentazione versata in atti, se quanto percepito dal convenuto si possa qualificare come compenso o come rimborso spese (avendo il medesimo sicuramente sostenuto spese per trasporto e pasti, in relazione alla sua attività di maestro di sci).
In secondo luogo, l’Amministrazione stessa, con provvedimento del 10 aprile 2018, ha riconosciuto la compatibilità dell’attività di maestro di sci/snowboard con l’esercizio della professione militare, visti i “pareri favorevoli espressi in merito dalle competenti attività gerarchiche”.
Da tali elementi risulta dunque che il convenuto ha agito sostanzialmente in buona fede, il che esclude la sussistenza del dolo o della colpa grave.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questa Sezione giurisdizionale non può che pronunciare sentenza assolutoria, per carenza dell’elemento soggettivo.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il convenuto.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, assolve il convenuto.
Nulla per le spese
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2020.
L’ESTENSORE (Cominelli)
f.to Paolo Cominelli
IL PRESIDENTE (Silvestri)
F.to Pio Silvestri
Pubblicata mediante deposito in segreteria il 18 marzo 2020
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