Volevo dire accettatemi, .....il t9...alfano francesco ha scritto:Volevo aggiungere che sono appartenente GDF. Se potete, affettateli lo stesso. Non volevo fare l'intrusoalfano francesco ha scritto:Grazie mille a Giovanni. Quando le notizie sono così è bello scoprire di essere un po' ignorante.
Mi manca solo sapere per il fondo previdenza tempi di erogazione ed importo approssimativo.
Ma non ho fretta, ormai, salvo catastrofi, intendo portare a casa tutto il possibile a 60 anni: 11.07.2021.
Buona giornata e ancora grazie.
Buona giornata
QUESITO SUI SEI SCATTI.
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Re: QUESITO SUI SEI SCATTI.
Messaggio da alfano francesco »
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Re: QUESITO SUI SEI SCATTI.
Messaggio da alfano francesco »
Prima che il post passi nelle pagine successive e compatibilmente con gli impegni di ciascuno, qualche pio gentile mi soddisferebbe la richiesta?alfano francesco ha scritto:Grazie mille a Giovanni. Quando le notizie sono così è bello scoprire di essere un po' ignorante.
Mi manca solo sapere per il fondo previdenza tempi di erogazione ed importo approssimativo.
Ma non ho fretta, ormai, salvo catastrofi, intendo portare a casa tutto il possibile a 60 anni: 11.07.2021.
Buona giornata e ancora grazie.
Grazie anticipate.
Re: QUESITO SUI SEI SCATTI.
Potrebbero cambiare ancora molte cose fino al 2021... Io da riformato ho aspettato 8 mesi dalla riforma in seconda istanza.. se considero la retroattività della riforma allora sono 10 mesi.... Cmq colleghi andati via in pensione senza riforme varie meglio a scadenza naturale hanno atteso circa 5/6 mesi. Saluti
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Re: QUESITO SUI SEI SCATTI.
Messaggio da giovanni53 »
Esatto,salvo24 ha scritto:Potrebbero cambiare ancora molte cose fino al 2021... Io da riformato ho aspettato 8 mesi dalla riforma in seconda istanza.. se considero la retroattività della riforma allora sono 10 mesi.... Cmq colleghi andati via in pensione senza riforme varie meglio a scadenza naturale hanno atteso circa 5/6 mesi. Saluti
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a che serve programmare il futuro quando chi decide ve lo può cambiare in un amen.....chissà se esisterà ancora il fondo previdenza nel 2021....
Buon WE
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Re: QUESITO SUI SEI SCATTI.
Messaggio da Filippogianni »
Visto l'andazzo del bonus 80 euro che non saranno in busta di marzo tutto e possibile al 2021giovanni53 ha scritto:Esatto,salvo24 ha scritto:Potrebbero cambiare ancora molte cose fino al 2021... Io da riformato ho aspettato 8 mesi dalla riforma in seconda istanza.. se considero la retroattività della riforma allora sono 10 mesi.... Cmq colleghi andati via in pensione senza riforme varie meglio a scadenza naturale hanno atteso circa 5/6 mesi. Saluti
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a che serve programmare il futuro quando chi decide ve lo può cambiare in un amen.....chissà se esisterà ancora il fondo previdenza nel 2021....
Buon WE
Re: QUESITO SUI SEI SCATTI.
Simulazione grado B.C.
Limiti di età con 45 anni di servizio (40+5)= TFS 78850 netti;
pensione per anzianità con 42 anni (37+5)=TFS 65400 netti
per 3 anni in più di servizio andando con i limiti di età si prendono circa 13000 euro in più di TFS
Limiti di età con 45 anni di servizio (40+5)= TFS 78850 netti;
pensione per anzianità con 42 anni (37+5)=TFS 65400 netti
per 3 anni in più di servizio andando con i limiti di età si prendono circa 13000 euro in più di TFS
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: QUESITO SUI SEI SCATTI.
Attribuzione dei sei scatti stipendiali D.Lgs. 165/97: chiarimenti
A parziale modifica della Nota Operativa n.6 dell'8/5/07, che ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi dei benefici previsti dall'art.4, del Decreto Legislativo n.165/97, si forniscono ulteriori precisazioni. A decorrere dall'1/1/98 è destinatario dell'attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art.4, comma 1 del D. Lgs n.165/97 anche il personale che cessa dal servizio a domanda “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.” ( art.4, comma 2)...
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n.165
Art. 4.
Maggiorazione della base pensionabile
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico é computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico é liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.
A parziale modifica della Nota Operativa n.6 dell'8/5/07, che ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi dei benefici previsti dall'art.4, del Decreto Legislativo n.165/97, si forniscono ulteriori precisazioni. A decorrere dall'1/1/98 è destinatario dell'attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art.4, comma 1 del D. Lgs n.165/97 anche il personale che cessa dal servizio a domanda “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.” ( art.4, comma 2)...
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n.165
Art. 4.
Maggiorazione della base pensionabile
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico é computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico é liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.
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