ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Enrico Paradiso »
Salve, rispondo a mimì ma vale per tutti gli interessati. Io sono un collega come voi, ex appartenente alla Guardia di Finanza, poichè riformato, e, essendo interessato alla trattazione consulto, a livello "artigianale", vari siti che parlano di ciò. Pertanto, andando sul sito xxxxxxxxxxx.it e avendo trovato un link riportante fac-simile del ricorso l'ho portato alla vostra conoscenza, sia perchè siete l'unici che argomentate a più riprese la trattazione che per avere un parere in merito. Nel pubblicizzarlo, però, ho espresso anche una attenzione ossia ho detto analizzatelo bene in quanto può darsi che per tutti non sia valido, sia nella forma che nella sostanza. Difatti, nello scritto di xxxxxxxxxxx.it si parla di ricorso che dopo essere stato compilato deve essere inviato on-line, previa acquisizione del codice PIN dispositivo, all'INPS, mentre leggendo molti scritti riportati in questo argomento sembra che ci sia una differenza tra chi rientra nei trenta giorni e chi le supera, dal momento della ricezione della Determina di pensione da parte dell'INPS. Poi, bisogna sempre guardare bene la branca di appartenenza: carabinieri, polizia penitenziaria, polizia di stato, guardia di finanza ecc., poichè, se non ho capito male, sempre da quanto ho letto su questo forum inerente l'argomento in trattazione, l'INPS ha predisposto, per ogni singola branca, apposita circolare. Per cui sarebbe gradita una delucidazione da parte di persone più qualificate di me. Spero tanto che si possa vincere questa "battaglia" a difesa di diritti tolti o raggirati da una normativa ferraginosa e piena di deduzioni e contro deduzioni. Con la speranza di essere stato esplicito auguro a tutti serena giornata e tante belle cose. P.S. se vi sono dei gufi, attenzione, l'invidia e la gelosia, offusca la mente e può avere anche dei brutti effetti collaterali.
Enrico Paradiso
Cell: 3474838972-3201874386
e-mail: paradiso.enrico1@libero.it
Enrico Paradiso
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Enrico Paradiso »
Scusate se vi disturbo di nuovo. Che ne pensate della sottoriportata sentenza che, parla, tra l'altro, dell'art. 54 dpr 1092 del 1973:
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Temp/ABRUZZO%20SENTENZA%2075_2012-1.html
.......
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 75/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo
in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 18361/PM presentato da Omissis V. D., nato a Pianella (PE) il , ivi residente in Frazione Castellana n. 39, contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, C.N.A. per la riliquidazione del trattamento pensionistico.
Visto l'atto introduttivo del giudizio e vista la memoria difensiva;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Assenti le parti all’udienza del 21 febbraio 2012; con l’assistenza della Segretaria signora Emilia Giammaria.
Ritenuto in
FATTO
- Con ricorso depositato in Segreteria in data 20 maggio 2010 il ricorrente, già Brigadiere dei Carabinieri, collocato in congedo a domanda il 20.12.2001, instava per la riliquidazione del trattamento pensionistico (di cui al decreto di pensione ordinaria n. 476 del 27.12.2002).
- In particolare: a) chiedeva che nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di cui all’art. 6 bis della legge n. 472 del 1987 e successive modifiche e integrazioni fosse incluso il beneficio di cui alla legge n. 539 del 1950 (maggiorazione retributiva del 2,50% o 1,25% a seconda del grado di invalidità); inoltre b) chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che prevedeva che la pensione spettante al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il 20°: Per gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli Appuntati dell’Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,6% (2% per quest’ultimo personale dal 1° gennaio 1998 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994).
- Il ricorrente citava, a sostegno della sua interpretazione, sia il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale del Pubblico Impiego n. 452 del 13.12.1999, con riguardo all’aumento della legge n. 539 del 1950, sia la circolare INPDAP n. 22 del 18.9.2009 “per la quale i sei scatti, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrale”, sull’importo relativo alla r.i.a., sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 539 del 1950” e per cui “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il 20°; per gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli Appuntati dell’Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,6% (2% per quest’ultimo personale) dal 1° gennaio 1998 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724”.
- Nell’evidenziare che per effetto dei criteri di calcolo sinora adottati agli interessati non era stata riconosciuta la percentuale di variazione della perequazione automatica di circa 828,98 euro annui pro capite a decorrere dal 1° gennaio 1996 e la disparità di trattamento in danno dei titolari di pensioni concesse nel periodo di vigenza contrattuale 1996/1997, si chiedeva che la Corte adita ordinasse al C.N.A. “la revisione” del decreto di pensione ordinaria, la concessione del conguaglio economico scaturito dal riesame delle attribuzioni dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, se dovuti; la concessione del conguaglio economico adeguato ai parametri stabiliti per legge e disciplinato dal c.c.l. a partire dal 1° gennaio 1996 ad oggi, nel rispetto dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973”. Inoltre si instava per la concessione di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze maturate sottolineando che il diritto era imprescrittibile.
- Con coeva memoria si doleva il ricorrente della genericità della risposta del C.N.A. richiamando l’allegato articolo di stampa nonché alcuni decreti di pensione ordinaria rilasciati dai Comandi delle Legioni Carabinieri Lazio e Emilia Romagna.
- Il 16 giugno 2010 si costituiva il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, C.N.A., Ufficio contenzioso, che, nel produrre la documentazione pensionistica e dopo un riepilogo della posizione individuale del ricorrente, chiedeva la reiezione del ricorso poiché infondato ed inammissibile.
- In ordine all’inclusione del beneficio stipendiale di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458 del 1928 nella base di calcolo utile al computo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del D. Lvo n. 165 del 1997, la circolare ministeriale applicativa dei benefici in data 9.11.2001 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare, al par. 2 riteneva che “la provvidenza non costituiva base di calcolo di ulteriori poste stipendiali”.
- Per la seconda pretesa, a seguito delle riforme previdenziali di cui al D.Lvo n. 503 del 1992 e alla legge n. 335 del 1995, secondo l’Amministrazione la percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al 20° anno di servizio maturate entro il 31.12.1992, era disciplinata in via residuale e per il solo personale militare dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Ai sensi di tale disposizione, per un’anzianità non inferiore a 15 e non superiore a 20 anni di servizio, spettava il 44% della base pensionabile come definita dall’art. 53.
- Poiché, nel frattempo, era entrata in vigore la legge n. 503 del 1992, l’anzianità successiva dal 15° al 20° anno doveva essere valorizzata in quota B di pensione per cui l’aliquota del 44% veniva applicata sino al 31.12.1992 in frazioni di 1/20° ovvero al 2,20 annuo. La correttezza del criterio applicato era confermata dal successivo comma 9 dell’art. 54 per il quale, se il militare raggiungeva il diritto a pensione con meno di 15 anni, la pensione era pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile.
- Pertanto la tesi del ricorrente non era accoglibile poiché pretendeva di estendere la progressione di aliquota di cui all’art. 44 per il personale civile.
- Conseguenzialmente si chiedeva di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 del r.d. n. 1038 del 1933 e comunque di rigettare la domanda.
- All’esito dell’udienza del 27 settembre 2011 il G.U.P. emetteva ordinanza istruttoria n. 77/2011 con la quale indicava chiarimenti utili alle parti. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri depositava memoria.
- Alla successiva udienza del 21 febbraio 2012, assenti le parti regolarmente evocate in giudizio, la causa era rimessa in decisione.
- DIRITTO
Il ricorrente, nel ricorso originario, instava per la riliquidazione del trattamento pensionistico sia chiedendo la comprensione, nella base di calcolo dei sei scatti di cui all’art. 6 bis della legge n. 472 del 1987 e s.m.i., dell’aumento derivante dall’applicazione del R.D. n. 3458 del 1928, sia il ricalcolo, con diverse aliquote, dell’anzianità pensionabile.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 del R.D. n. 1038 del 1933, avanzata dall’Amministrazione resistente, poiché il ricorrente ha depositato copia della domanda al C.N.A. in data 8.3. 2010 e relativa risposta dell’Ufficio del 23 marzo 2010 (documenti contenuti nel fascicolo amministrativo inviati dal C.N.A.).
Peraltro, le pretese di parte ricorrente non sono conferenti con la situazione fattuale risultante dagli atti; Infatti risulta che al ricorrente è stato liquidato il trattamento pensionistico con decreto n. 476 del 2002 con l’aliquota dell’80% della base pensionabile, dell’assegno funzionale e dell’indennità mensile pensionabile raggiungendo, pertanto, la massima aliquota prevista dal D. lgs. n. 503 del 1992 e cioè l’80%.
Inoltre, sempre dal decreto di pensione sopra citato, si evince che egli non gode dell’aumento di cui ai sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del D. Lvo n. 165 del 1997 perché collocato in quiescenza a domanda come risulta dal foglio matricolare (allegato A documenti dell’Amministrazione).
Questo giudice ha chiesto chiarimenti a entrambe le parti in ordine alla questione; le memorie depositate hanno confermato che il ricorrente ha già ottenuto il massimo del trattamento spettante (80% della base pensionabile).
Pertanto egli non ha interesse a pretendere alcunché nella presente controversia, come, peraltro, precisato dallo stesso ricorrente, con riferimento al punto n. 1) (ricalcolo del trattamento pensionistico).
Di conseguenza il ricorso, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., va dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Sussistono giusti motivi, costituiti dalla complessità della normativa in argomento, ex art. 92 c.p.c., per dichiarare compensate le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in L’Aquila, a seguito dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012.
Il Giudice Unico delle pensioni
F.to Elena Tomassini
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza del 21 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008, n. 133, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28/02/2012
Il Direttore di Segreteria
F.to Dottoressa Antonella Lanzi
.........
Enrico Paradiso
Cell: 3474838972-3201874386
e-mail: paradiso.enrico1@libero.it
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Temp/ABRUZZO%20SENTENZA%2075_2012-1.html
.......
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 75/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo
in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 18361/PM presentato da Omissis V. D., nato a Pianella (PE) il , ivi residente in Frazione Castellana n. 39, contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, C.N.A. per la riliquidazione del trattamento pensionistico.
Visto l'atto introduttivo del giudizio e vista la memoria difensiva;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Assenti le parti all’udienza del 21 febbraio 2012; con l’assistenza della Segretaria signora Emilia Giammaria.
Ritenuto in
FATTO
- Con ricorso depositato in Segreteria in data 20 maggio 2010 il ricorrente, già Brigadiere dei Carabinieri, collocato in congedo a domanda il 20.12.2001, instava per la riliquidazione del trattamento pensionistico (di cui al decreto di pensione ordinaria n. 476 del 27.12.2002).
- In particolare: a) chiedeva che nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di cui all’art. 6 bis della legge n. 472 del 1987 e successive modifiche e integrazioni fosse incluso il beneficio di cui alla legge n. 539 del 1950 (maggiorazione retributiva del 2,50% o 1,25% a seconda del grado di invalidità); inoltre b) chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che prevedeva che la pensione spettante al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il 20°: Per gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli Appuntati dell’Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,6% (2% per quest’ultimo personale dal 1° gennaio 1998 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994).
- Il ricorrente citava, a sostegno della sua interpretazione, sia il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale del Pubblico Impiego n. 452 del 13.12.1999, con riguardo all’aumento della legge n. 539 del 1950, sia la circolare INPDAP n. 22 del 18.9.2009 “per la quale i sei scatti, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrale”, sull’importo relativo alla r.i.a., sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 539 del 1950” e per cui “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell’1,8% per ogni anno di servizio utile oltre il 20°; per gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli Appuntati dell’Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,6% (2% per quest’ultimo personale) dal 1° gennaio 1998 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724”.
- Nell’evidenziare che per effetto dei criteri di calcolo sinora adottati agli interessati non era stata riconosciuta la percentuale di variazione della perequazione automatica di circa 828,98 euro annui pro capite a decorrere dal 1° gennaio 1996 e la disparità di trattamento in danno dei titolari di pensioni concesse nel periodo di vigenza contrattuale 1996/1997, si chiedeva che la Corte adita ordinasse al C.N.A. “la revisione” del decreto di pensione ordinaria, la concessione del conguaglio economico scaturito dal riesame delle attribuzioni dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, se dovuti; la concessione del conguaglio economico adeguato ai parametri stabiliti per legge e disciplinato dal c.c.l. a partire dal 1° gennaio 1996 ad oggi, nel rispetto dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973”. Inoltre si instava per la concessione di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze maturate sottolineando che il diritto era imprescrittibile.
- Con coeva memoria si doleva il ricorrente della genericità della risposta del C.N.A. richiamando l’allegato articolo di stampa nonché alcuni decreti di pensione ordinaria rilasciati dai Comandi delle Legioni Carabinieri Lazio e Emilia Romagna.
- Il 16 giugno 2010 si costituiva il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, C.N.A., Ufficio contenzioso, che, nel produrre la documentazione pensionistica e dopo un riepilogo della posizione individuale del ricorrente, chiedeva la reiezione del ricorso poiché infondato ed inammissibile.
- In ordine all’inclusione del beneficio stipendiale di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458 del 1928 nella base di calcolo utile al computo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del D. Lvo n. 165 del 1997, la circolare ministeriale applicativa dei benefici in data 9.11.2001 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale militare, al par. 2 riteneva che “la provvidenza non costituiva base di calcolo di ulteriori poste stipendiali”.
- Per la seconda pretesa, a seguito delle riforme previdenziali di cui al D.Lvo n. 503 del 1992 e alla legge n. 335 del 1995, secondo l’Amministrazione la percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al 20° anno di servizio maturate entro il 31.12.1992, era disciplinata in via residuale e per il solo personale militare dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Ai sensi di tale disposizione, per un’anzianità non inferiore a 15 e non superiore a 20 anni di servizio, spettava il 44% della base pensionabile come definita dall’art. 53.
- Poiché, nel frattempo, era entrata in vigore la legge n. 503 del 1992, l’anzianità successiva dal 15° al 20° anno doveva essere valorizzata in quota B di pensione per cui l’aliquota del 44% veniva applicata sino al 31.12.1992 in frazioni di 1/20° ovvero al 2,20 annuo. La correttezza del criterio applicato era confermata dal successivo comma 9 dell’art. 54 per il quale, se il militare raggiungeva il diritto a pensione con meno di 15 anni, la pensione era pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile.
- Pertanto la tesi del ricorrente non era accoglibile poiché pretendeva di estendere la progressione di aliquota di cui all’art. 44 per il personale civile.
- Conseguenzialmente si chiedeva di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 del r.d. n. 1038 del 1933 e comunque di rigettare la domanda.
- All’esito dell’udienza del 27 settembre 2011 il G.U.P. emetteva ordinanza istruttoria n. 77/2011 con la quale indicava chiarimenti utili alle parti. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri depositava memoria.
- Alla successiva udienza del 21 febbraio 2012, assenti le parti regolarmente evocate in giudizio, la causa era rimessa in decisione.
- DIRITTO
Il ricorrente, nel ricorso originario, instava per la riliquidazione del trattamento pensionistico sia chiedendo la comprensione, nella base di calcolo dei sei scatti di cui all’art. 6 bis della legge n. 472 del 1987 e s.m.i., dell’aumento derivante dall’applicazione del R.D. n. 3458 del 1928, sia il ricalcolo, con diverse aliquote, dell’anzianità pensionabile.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 71 del R.D. n. 1038 del 1933, avanzata dall’Amministrazione resistente, poiché il ricorrente ha depositato copia della domanda al C.N.A. in data 8.3. 2010 e relativa risposta dell’Ufficio del 23 marzo 2010 (documenti contenuti nel fascicolo amministrativo inviati dal C.N.A.).
Peraltro, le pretese di parte ricorrente non sono conferenti con la situazione fattuale risultante dagli atti; Infatti risulta che al ricorrente è stato liquidato il trattamento pensionistico con decreto n. 476 del 2002 con l’aliquota dell’80% della base pensionabile, dell’assegno funzionale e dell’indennità mensile pensionabile raggiungendo, pertanto, la massima aliquota prevista dal D. lgs. n. 503 del 1992 e cioè l’80%.
Inoltre, sempre dal decreto di pensione sopra citato, si evince che egli non gode dell’aumento di cui ai sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del D. Lvo n. 165 del 1997 perché collocato in quiescenza a domanda come risulta dal foglio matricolare (allegato A documenti dell’Amministrazione).
Questo giudice ha chiesto chiarimenti a entrambe le parti in ordine alla questione; le memorie depositate hanno confermato che il ricorrente ha già ottenuto il massimo del trattamento spettante (80% della base pensionabile).
Pertanto egli non ha interesse a pretendere alcunché nella presente controversia, come, peraltro, precisato dallo stesso ricorrente, con riferimento al punto n. 1) (ricalcolo del trattamento pensionistico).
Di conseguenza il ricorso, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., va dichiarato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Sussistono giusti motivi, costituiti dalla complessità della normativa in argomento, ex art. 92 c.p.c., per dichiarare compensate le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in L’Aquila, a seguito dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012.
Il Giudice Unico delle pensioni
F.to Elena Tomassini
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza del 21 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53, comma 2, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008, n. 133, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28/02/2012
Il Direttore di Segreteria
F.to Dottoressa Antonella Lanzi
.........
Enrico Paradiso
Cell: 3474838972-3201874386
e-mail: paradiso.enrico1@libero.it
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno a tutti i colleghi del FORUM
Ottima iniziativa della redazione e speriamo che porti buone notizie.
Ho dato un occhiata al ricorso nel sito di xxxxxxxxxxx.
E' simile a quello postato dal collega juriromeo della Legione Umbria.
Personalmente NON ho fatto RICORSO perchè essendo stato riformato nel settembre 2012 i tempi erano decorsi abbondantemente. Ho fatto una RICHIESTA ma erroneamente l'ho indirizzata AL COMITATO DI VIGILANZA DELLA GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI DELLO STATO – PRESSO L’I.N.P.S
Giunta alla sede INPS il predetto Istituto l'ha fermata e trattenuta agli atti NON ESSENDO UN RICORSO MA RICHIESTA.
Mi ha risposto con un giudizio di INABISSIBILITA' riservandosi di inviarmi ulteriori comunicazioni in merito.
AL COMITATO DI VIGILANZA DELLA GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI DELLO STATO – PRESSO L’I.N.P.S
( SOSTITUIRE CON ALL'INPS DI ________)
RICHIESTA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL CALCOLO PENSIONISTICO
Il sottoscritto _(grado)____________ in congedo ________________ nato a __________ (__) il __________, cf. _____________________, residente in _________, __________ n.___ (E MAIL:______________),
PREMESSO
già dipendente de ________________________________, titolare di pensione n.____________ erogata dall’INPS di ________ cessato dal servizio per _________ dal __________, con diritto al trattamento pensionistico dal ___________,
ATTESO CHE
con il provvedimento di liquidazione n.________________ datato __________ della Direzione Provinciale INPS di _____________gli sono state attribuite le aliquote pensionabili previste dall’art. 44 del T.U. 1092/73 per il personale civile anzichè quelle di cui all’art.54 per il personale militare e nel provvedimento così indicate:
quota “A” di pensione per le anzianità maturate al 31/12/1992 anni __ mesi _ percentuale del _____ %;
quota “B” di pensione per le anzianità maturate al dal 01/01/1993 al 31/12/1995 anni __ mesi _ percentuale del ______ %;
. . . aliquota pensionabile totale conteggiata _____ %
VISTO
1. L’art. 54 del DPR 1092/73 che fissa le modalità di applicazione delle aliquote pensionabili per il personale militare; nello specifico il comma 1 attribuisce al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 la percentuale del 44% della base pensionabile; il comma 9 prevede, inoltre, che nel caso il personale militare cessi dal servizio per raggiunti limiti di età senza aver raggiunto i 15 anni di servizio utile, la percentuale di pensione è pari al 2,2% della base pensionabile per ogni anno utile;
2. Il contenuto della Circolare 7/53-35-1-1995 del 11/05/1996 della Dir.Amm/ne –Comando Generale Arma Carabinieri con la quale il Ministero del Tesoro ha convenuto di non apportare modifiche all’assetto pensionistico del personale militare in attesa di apposito decreto legislativo, limitatamente alle aliquote di rendimento modificate dalla legge 724/94, che conseguentemente avranno effetti solo dal 01/01/1998 ai sensi del successivo D.Lvo 165/1997 (circolare n.131057 datata 18/04/1996 del Ministero del Tesoro);
3. Il contenuto della Circolare n.57 del 24/06/1998 del Ministero del Tesoro che detta inequivocabilmente direttive a tutti gli Uffici, tra l’altro, per il calcolo della pensione retributiva, prevedendo la divisione della pensione retributiva in due quote:
quota “A”: si considerano le anzianità maturate fino al 31/12/1992 e su detta percentuale si applica l’ultima retribuzione utile a pensione;
quota “B”: si considerano le anzianità maturate dal 01/01/1993 al 31/12/1995, si determina l’aliquota di rendimento corrispondente al totale delle anzianità, da questa si sottrae la percentuale già determinata per la quota “A”; dalla percentuale che ne scaturisce per differenza si applica la media delle retribuzioni in base all’asso temporale previsto dalla propria anzianità di servizio ;
4. Il contenuto della Circolare n.22 del 18/09/2009 dell’Inpdap che ribadisce che il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del TU secondo cui la pensione spettante ai militari che abbiano maturato almeno 15 anni di servizio utile è in ogni caso pari al 44% della base pensionabile;
CONSIDERATO CHE
- recentemente la Direzione C.le INPS, accogliendo favorevolmente un ricorso amministrativo avviato per le stesse motivazioni, ha disposto il ricalcolo della pensione con la seguente motivazione “RILIQUIDAZIONE DISPOSTA A SEGUITO DI RIESAME AMMINISRTATIVO SU RICHIESTA DI PARTE COSÌ COME DA PARERE EMESSO DALLA DIREZIONE CENTRALE “ confermando che “ IL CALCOLO DELLA PENSIONE AI MILITARI È DISCIPLINATO DALL’ART. 54 DEL DPR 1092/1973 CHE PREVEDE PER CHI HA MATURATO 15 ANNI DI SERVIZIO E FINO A VENTI, CHE LA MISURA DEL TRATTAMENTO NORMALE NON POSSA ESSERE INFERIORE AL 44 PER CENTO DELLA BASE PENSIONABILE ”
al richiedente dovevano perciò essere attribuite le seguenti aliquote pensionabili:
aliquota totale prevista per le anzianità retributive al 31/12/1995 anni __, mesi ___ percentuale del 44%;
aliquota solo quota “A” per le anzianità retributive maturate al 31/12/1992 anni __ mesi _ pecentuale del ____ %; pari al 2,2% ogni anno (44 / 20) + 2,2% per ogni frazione di mese;
aliquota solo quota “B” per differenza delle percentuali di cui sopra pari al ___ %
CHIEDE
verso il provvedimento di calcolo/liquidazione n._____________________ datato ____________ della Direzione Provinciale di __________
la rideterminazione dell’importo della pensione con l’attribuzione delle seguenti aliquote pensionabili:
aliquota totale prevista per le anzianità retributive al 31/12/1995 anni __, mesi __, percentuale del 44%;
aliquota solo quota “A” per le anzianità retributive maturate al 31/12/1992 anni __ mesi __ pecentuale dello __ %; pari al 2,2% ogni anno (44 / 20) + 2,2% per ogni frazione di mese;
aliquota solo quota “B” per differenza delle percentuali di cui sopra pari al ___%
con conseguente ricalcolo della pensione a decorrere dal _____________ a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti.
Allegati:
1. Copia Art. 44 e 54 del T.U. 1092/1973;
2. Copia Circolare n.7/53-35-1-1995 del 11/05/1996 della Dir.Amm/ne CC;
3. Copia Circolare n.57 del 24/06/1998 del MEF;
4. Copia Circolare n.22 del 18/09/2009 dell’ex Inpdap;
5. Copia C.I. n._______________rilasciata dal Comune di _______ il ___________
____________________(data)
Il richiedente
Come ha detto juriromeo fra posto la Corte dei Conti dovrebbe esprimersi..
Buon pranzo a tutti.
Ottima iniziativa della redazione e speriamo che porti buone notizie.
Ho dato un occhiata al ricorso nel sito di xxxxxxxxxxx.
E' simile a quello postato dal collega juriromeo della Legione Umbria.
Personalmente NON ho fatto RICORSO perchè essendo stato riformato nel settembre 2012 i tempi erano decorsi abbondantemente. Ho fatto una RICHIESTA ma erroneamente l'ho indirizzata AL COMITATO DI VIGILANZA DELLA GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI DELLO STATO – PRESSO L’I.N.P.S
Giunta alla sede INPS il predetto Istituto l'ha fermata e trattenuta agli atti NON ESSENDO UN RICORSO MA RICHIESTA.
Mi ha risposto con un giudizio di INABISSIBILITA' riservandosi di inviarmi ulteriori comunicazioni in merito.
AL COMITATO DI VIGILANZA DELLA GESTIONE CASSA PENSIONI DIPENDENTI DELLO STATO – PRESSO L’I.N.P.S
( SOSTITUIRE CON ALL'INPS DI ________)
RICHIESTA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL CALCOLO PENSIONISTICO
Il sottoscritto _(grado)____________ in congedo ________________ nato a __________ (__) il __________, cf. _____________________, residente in _________, __________ n.___ (E MAIL:______________),
PREMESSO
già dipendente de ________________________________, titolare di pensione n.____________ erogata dall’INPS di ________ cessato dal servizio per _________ dal __________, con diritto al trattamento pensionistico dal ___________,
ATTESO CHE
con il provvedimento di liquidazione n.________________ datato __________ della Direzione Provinciale INPS di _____________gli sono state attribuite le aliquote pensionabili previste dall’art. 44 del T.U. 1092/73 per il personale civile anzichè quelle di cui all’art.54 per il personale militare e nel provvedimento così indicate:
quota “A” di pensione per le anzianità maturate al 31/12/1992 anni __ mesi _ percentuale del _____ %;
quota “B” di pensione per le anzianità maturate al dal 01/01/1993 al 31/12/1995 anni __ mesi _ percentuale del ______ %;
. . . aliquota pensionabile totale conteggiata _____ %
VISTO
1. L’art. 54 del DPR 1092/73 che fissa le modalità di applicazione delle aliquote pensionabili per il personale militare; nello specifico il comma 1 attribuisce al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 la percentuale del 44% della base pensionabile; il comma 9 prevede, inoltre, che nel caso il personale militare cessi dal servizio per raggiunti limiti di età senza aver raggiunto i 15 anni di servizio utile, la percentuale di pensione è pari al 2,2% della base pensionabile per ogni anno utile;
2. Il contenuto della Circolare 7/53-35-1-1995 del 11/05/1996 della Dir.Amm/ne –Comando Generale Arma Carabinieri con la quale il Ministero del Tesoro ha convenuto di non apportare modifiche all’assetto pensionistico del personale militare in attesa di apposito decreto legislativo, limitatamente alle aliquote di rendimento modificate dalla legge 724/94, che conseguentemente avranno effetti solo dal 01/01/1998 ai sensi del successivo D.Lvo 165/1997 (circolare n.131057 datata 18/04/1996 del Ministero del Tesoro);
3. Il contenuto della Circolare n.57 del 24/06/1998 del Ministero del Tesoro che detta inequivocabilmente direttive a tutti gli Uffici, tra l’altro, per il calcolo della pensione retributiva, prevedendo la divisione della pensione retributiva in due quote:
quota “A”: si considerano le anzianità maturate fino al 31/12/1992 e su detta percentuale si applica l’ultima retribuzione utile a pensione;
quota “B”: si considerano le anzianità maturate dal 01/01/1993 al 31/12/1995, si determina l’aliquota di rendimento corrispondente al totale delle anzianità, da questa si sottrae la percentuale già determinata per la quota “A”; dalla percentuale che ne scaturisce per differenza si applica la media delle retribuzioni in base all’asso temporale previsto dalla propria anzianità di servizio ;
4. Il contenuto della Circolare n.22 del 18/09/2009 dell’Inpdap che ribadisce che il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del TU secondo cui la pensione spettante ai militari che abbiano maturato almeno 15 anni di servizio utile è in ogni caso pari al 44% della base pensionabile;
CONSIDERATO CHE
- recentemente la Direzione C.le INPS, accogliendo favorevolmente un ricorso amministrativo avviato per le stesse motivazioni, ha disposto il ricalcolo della pensione con la seguente motivazione “RILIQUIDAZIONE DISPOSTA A SEGUITO DI RIESAME AMMINISRTATIVO SU RICHIESTA DI PARTE COSÌ COME DA PARERE EMESSO DALLA DIREZIONE CENTRALE “ confermando che “ IL CALCOLO DELLA PENSIONE AI MILITARI È DISCIPLINATO DALL’ART. 54 DEL DPR 1092/1973 CHE PREVEDE PER CHI HA MATURATO 15 ANNI DI SERVIZIO E FINO A VENTI, CHE LA MISURA DEL TRATTAMENTO NORMALE NON POSSA ESSERE INFERIORE AL 44 PER CENTO DELLA BASE PENSIONABILE ”
al richiedente dovevano perciò essere attribuite le seguenti aliquote pensionabili:
aliquota totale prevista per le anzianità retributive al 31/12/1995 anni __, mesi ___ percentuale del 44%;
aliquota solo quota “A” per le anzianità retributive maturate al 31/12/1992 anni __ mesi _ pecentuale del ____ %; pari al 2,2% ogni anno (44 / 20) + 2,2% per ogni frazione di mese;
aliquota solo quota “B” per differenza delle percentuali di cui sopra pari al ___ %
CHIEDE
verso il provvedimento di calcolo/liquidazione n._____________________ datato ____________ della Direzione Provinciale di __________
la rideterminazione dell’importo della pensione con l’attribuzione delle seguenti aliquote pensionabili:
aliquota totale prevista per le anzianità retributive al 31/12/1995 anni __, mesi __, percentuale del 44%;
aliquota solo quota “A” per le anzianità retributive maturate al 31/12/1992 anni __ mesi __ pecentuale dello __ %; pari al 2,2% ogni anno (44 / 20) + 2,2% per ogni frazione di mese;
aliquota solo quota “B” per differenza delle percentuali di cui sopra pari al ___%
con conseguente ricalcolo della pensione a decorrere dal _____________ a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti.
Allegati:
1. Copia Art. 44 e 54 del T.U. 1092/1973;
2. Copia Circolare n.7/53-35-1-1995 del 11/05/1996 della Dir.Amm/ne CC;
3. Copia Circolare n.57 del 24/06/1998 del MEF;
4. Copia Circolare n.22 del 18/09/2009 dell’ex Inpdap;
5. Copia C.I. n._______________rilasciata dal Comune di _______ il ___________
____________________(data)
Il richiedente
Come ha detto juriromeo fra posto la Corte dei Conti dovrebbe esprimersi..
Buon pranzo a tutti.
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- Iscritto il: mar gen 19, 2016 5:33 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da GufoTriste »
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda Admin » lun feb 20, 2017 6:35 pm
Certo di fare cosa gradita ai frequentatori del Forum e, in particolare, a coloro che seguno questa vicenda, vi informo che la redazione di GrNet.it ha inviato una propria cronista ad intervistare - presso la sede centrale dell'INPS - il responsabile che si occupa di trattare la materia.
Sarà una video intervista e la giornalista è stata opportunamente informata circa i riferimenti normo-legislativi della questione, anche attraverso un colloquio con il Maresciallo (in pensione) Fabio Berti, che gli ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la vicenda.
La professionista conta di poter consegnare alla redazione il servizio entro la fine della settimana, salvo imprevisti.
Un saluto a tutti.
Leggo ora della lodevole iniziativa di questo forum, spero solo che questo interessamento non sia in forma esclusiva per l'Arma ma che contempli anche le necessità anche degli altri Corpi (tutti) con o senza stellette sul bavero. GRAZIE A TUTTI
Messaggioda Admin » lun feb 20, 2017 6:35 pm
Certo di fare cosa gradita ai frequentatori del Forum e, in particolare, a coloro che seguno questa vicenda, vi informo che la redazione di GrNet.it ha inviato una propria cronista ad intervistare - presso la sede centrale dell'INPS - il responsabile che si occupa di trattare la materia.
Sarà una video intervista e la giornalista è stata opportunamente informata circa i riferimenti normo-legislativi della questione, anche attraverso un colloquio con il Maresciallo (in pensione) Fabio Berti, che gli ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la vicenda.
La professionista conta di poter consegnare alla redazione il servizio entro la fine della settimana, salvo imprevisti.
Un saluto a tutti.
Leggo ora della lodevole iniziativa di questo forum, spero solo che questo interessamento non sia in forma esclusiva per l'Arma ma che contempli anche le necessità anche degli altri Corpi (tutti) con o senza stellette sul bavero. GRAZIE A TUTTI
- giovanni53
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da giovanni53 »
Grazie, gentilissimo. Anche a te.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Vedrai non voglio essere pessimista ma l'INPS risponderà in modo evasivo non adottando alcun provvedimento rispondimi in modo evasivo o come hanno fatto con una mia richiesta riferendomi che l'articolo. 54 del noto D.P.R era stato abrogato....Mah...!!!!l
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sono coscente che l'Inps risponderà negativamente, l'importante è tenersi aggiornati su eventuali novità.JESSICA1995 ha scritto:Vedrai non voglio essere pessimista ma l'INPS risponderà in modo evasivo non adottando alcun provvedimento rispondimi in modo evasivo o come hanno fatto con una mia richiesta riferendomi che l'articolo. 54 del noto D.P.R era stato abrogato....Mah...!!!!l
Ciao e buona giornata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da pier.angel »
Buongiornooceano ha scritto:Sono coscente che l'Inps risponderà negativamente, l'importante è tenersi aggiornati su eventuali novità.JESSICA1995 ha scritto:Vedrai non voglio essere pessimista ma l'INPS risponderà in modo evasivo non adottando alcun provvedimento rispondimi in modo evasivo o come hanno fatto con una mia richiesta riferendomi che l'articolo. 54 del noto D.P.R era stato abrogato....Mah...!!!!l
Ciao e buona giornata
ecco la risposta dell'inps in merito al mio ricorso:
INVITIAMO IL SIG .............. A PRESENTARE LAPROPRIA ISTANZA
DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.CORDIALI
SALUTI.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Quindi a chi bisogna inoltrare l'istanza.....Non capisco!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da pier.angel »
Nella mia istanza di ricalcolo era specificata la sede che ha emanato il provvedimento, ma possibile che abbiano fatto passare i 30 gg. e poi mi abbiano risposto cosi'? Nel caso non potevano girarla loro alla sede interessata?pier.angel ha scritto:Buongiornooceano ha scritto:Sono coscente che l'Inps risponderà negativamente, l'importante è tenersi aggiornati su eventuali novità.JESSICA1995 ha scritto:Vedrai non voglio essere pessimista ma l'INPS risponderà in modo evasivo non adottando alcun provvedimento rispondimi in modo evasivo o come hanno fatto con una mia richiesta riferendomi che l'articolo. 54 del noto D.P.R era stato abrogato....Mah...!!!!l
Ciao e buona giornata
ecco la risposta dell'inps in merito al mio ricorso:
INVITIAMO IL SIG .............. A PRESENTARE LAPROPRIA ISTANZA
DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.CORDIALI
SALUTI.
un saluto a tutti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Pier.angelo,vedrai che sarà come ti ho detto al telefono, ora ti diranno che sono passati i termini.....
Dobbiamo attivarci per la corte dei conti tramite avvocato, vediamo se qualcuno mette a disposizione un nominativo di un avvocato e facciamo ricoso colletivo...
Dobbiamo attivarci per la corte dei conti tramite avvocato, vediamo se qualcuno mette a disposizione un nominativo di un avvocato e facciamo ricoso colletivo...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Questa è l'Italia della burocrazia e della non solidarietà. Al dipendente Inps bastava girare l'email alle sede competente. Obiettivamente devo dirti che il quesito che ho inoltrato all'INPS che è stato inoltrato con email alla sede centrale questi lo ha girato a quella di mia competenza. Or bene a mio parere per un futuro ricorso su ricalcolo è bene inoltrare il tutto all'INPS competente ovcon raccomandata con ricevuta di ritorno o andando personalmente nell'ufficio depositando l'istanza cartacea con timbri di ricevuta.
Speriamo bene per questo benedetto art. 54 aspettiamo ancora qualche giorno per sapere come si orienta la Corte dei Conti di Firenze.
Speriamo bene per questo benedetto art. 54 aspettiamo ancora qualche giorno per sapere come si orienta la Corte dei Conti di Firenze.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da pier.angel »
Nella mia istanza di ricalcolo era specificata la sede che ha emanato il provvedimento, ma possibile che abbiano fatto passare i 30 gg. e poi mi abbiano risposto cosi'? Nel caso non potevano girarla loro alla sede interessata?
un saluto a tutti
Vi allego la prima parte del mio ricorso/ricalcolo dove si capisce benissimo chi ha emanato il provvedimento.
Saluto
un saluto a tutti
Vi allego la prima parte del mio ricorso/ricalcolo dove si capisce benissimo chi ha emanato il provvedimento.
Saluto
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Per pier.angel
Ciao.
Ho visto che hai indicato perfettamente la sede dell'INPS nell'istanza.
Non so se hai fatto ricorso oppure una richiesta.
Come ho già indicato nel post di stamattina io ho trasmesso una RICHIESTA con il PIN on line indirizzata al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Dipendenti dello Stato dell'INPS. La sede dell'INPS periferica quando si è vista arrivare la RICHIESTA l'ha bloccata e trattenuta ai loro atti. Mi hanno contattato per telefono riferendomi che il Comitato di Vigilanza è l'organo dove vanno inviati i RICORSI che ha sede a Roma, con il PIN on line (canale dedicato esclusivamente ai RICORSI) ma le RICHIESTE vanno indirizzate alla sede INPS di competenza.
Se hai fatto ricorso mi sorprende che ti abbiano risposto come da te riferito ma se è una richiesta potevano risponderti che non essendo di loro competenza l'avrebbero trasmesso alla sede INPS che hai ben specificato.
___________________________________________________________________________________________
Comunque oltre al giudizio di INAMMISSIBILITA' che mi hanno notificato tramite e mail e posta, ho telefonato al funzionario dell'INPS.
Secondo la loro interpretazione l'articolo 54 del DPR 1092/1973 è riferito per i militari che sono andati in pensione con i famosi 19 anni sei mesi un giorno e con l'evoluzione della normativa pensionistica era stato superato dal Decreto Leg.vo 503/92. ????
Premetto che è solo da due mesi che sto leggendo la complicata normativa pensionistica in disamina e mi considero ancora un profano , ma sin ora non ho letto nessuna norma che l'articolo 54 sia stato espressamente abrogato anzi ho letto sul forum.....
___________________________________________________________________________________________
.... D.Lgs 15 marzo 2010 n 66 (codice dell'ordinamento militare)
Art. 1867 Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l’applicazione della riduzione di cui all’ articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all’ articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
sino al 31.12.1997 era vegeto i calcoli quota B vanno fatti al 31.12.95 quindi secondo articolo 54.
___________________________________________________________________________________________
Poi c'è un altro aspetto oltre al prima comma anche il seconda comma dell'articolo 54:
Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo.
Aspetteremo come si esprime la Corte dei Conti nel merito dell'applicazione dell'articolo di cui sopra.
Buona serata a tutti i componenti del forum.
Ciao.
Ho visto che hai indicato perfettamente la sede dell'INPS nell'istanza.
Non so se hai fatto ricorso oppure una richiesta.
Come ho già indicato nel post di stamattina io ho trasmesso una RICHIESTA con il PIN on line indirizzata al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Dipendenti dello Stato dell'INPS. La sede dell'INPS periferica quando si è vista arrivare la RICHIESTA l'ha bloccata e trattenuta ai loro atti. Mi hanno contattato per telefono riferendomi che il Comitato di Vigilanza è l'organo dove vanno inviati i RICORSI che ha sede a Roma, con il PIN on line (canale dedicato esclusivamente ai RICORSI) ma le RICHIESTE vanno indirizzate alla sede INPS di competenza.
Se hai fatto ricorso mi sorprende che ti abbiano risposto come da te riferito ma se è una richiesta potevano risponderti che non essendo di loro competenza l'avrebbero trasmesso alla sede INPS che hai ben specificato.
___________________________________________________________________________________________
Comunque oltre al giudizio di INAMMISSIBILITA' che mi hanno notificato tramite e mail e posta, ho telefonato al funzionario dell'INPS.
Secondo la loro interpretazione l'articolo 54 del DPR 1092/1973 è riferito per i militari che sono andati in pensione con i famosi 19 anni sei mesi un giorno e con l'evoluzione della normativa pensionistica era stato superato dal Decreto Leg.vo 503/92. ????
Premetto che è solo da due mesi che sto leggendo la complicata normativa pensionistica in disamina e mi considero ancora un profano , ma sin ora non ho letto nessuna norma che l'articolo 54 sia stato espressamente abrogato anzi ho letto sul forum.....
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.... D.Lgs 15 marzo 2010 n 66 (codice dell'ordinamento militare)
Art. 1867 Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l’aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l’applicazione della riduzione di cui all’ articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all’ articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
sino al 31.12.1997 era vegeto i calcoli quota B vanno fatti al 31.12.95 quindi secondo articolo 54.
___________________________________________________________________________________________
Poi c'è un altro aspetto oltre al prima comma anche il seconda comma dell'articolo 54:
Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo.
Aspetteremo come si esprime la Corte dei Conti nel merito dell'applicazione dell'articolo di cui sopra.
Buona serata a tutti i componenti del forum.
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