inidoneità al servizio d'istituto

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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antoniosannita

inidoneità al servizio d'istituto

Messaggio da antoniosannita »

Sono un ispettore della G.d.F. in congedo per dichiarata inidoneità permanente al servizio di istituto nel Corpo in modo assoluto ed avendo rifiutato il transito in altra amministrazione civile. Vorrei cortesemente un chiarimento sui seguenti punti:
a) la pensione che percepisco è compatibile con l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo?;
b) nel verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale - C.M.O., alla Sezione PP: GIUDIZIO AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA - è indicato: tabella: A, cat.: 5, suscettibile miglioramento: SI, assegno rinnovabile: ANNI 4. Mi sembra che la suscettibilità di miglioramento dell'infermità contrasti con la dichiarazione di inidoneità che riporto: "non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella g.d.f. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto, si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero delle finanze". Cosa comporta quanto indicato nel verbale? Grazie
Antonio


Roberto Mandarino
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Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: inidoneità al servizio d'istituto

Messaggio da Roberto Mandarino »

La pensione che percepisce è sicuramente compatibile e cumulabile con altri redditi da lavoro, ma con delle trattenute che riporto di seguito.
Per le pensioni d' invalidità, (come sono quelle che si percepiscono in caso d'inidoneità totale al servizio d'istituto (per oppure non per causa di servizio) che hanno decorrenza dal 1.1.2001 vige il seguente regime di cumulo:
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo;
la pensione di invalidità con meno di 40 anni di contributi ed un reddito da lavoro autonomo comporta una trattenuta sulla pensione pari all’importo più basso tra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed il 30% del reddito da lavoro autonomo.

Per ottenere la Pensione Privilegiata, che nel suo caso sarebbe di un importo pari alla maggiorazione del 10% di tutta la pensione annua lorda in godimento, è necessario che almeno una patologia, RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO DAL COMITATO, venga ascritta AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA, nel verbale redatto dalla Commissione Medica, ad una qualsiasi categoria della Tab.A "A VITA", qualora venga invece riportata la dicitura per 4 anni, alla scadenza dei 4 anni, bisogna sottoporsi nuovamente a visita per far decidere alla Commissione Medica se prolungare la durata di tale P.P.O.
L'inidoneità assoluta al servizio non ha attinenza con i periodi di concessione della Pensione Privilegiata.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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