Per la precisione, essendo CC l'ho postato lì':AntonioPE ha scritto:Ma l'art.54 si applica ai militari e non ai civili come è la P.S.
L'INPDAP, in una nota spiega:
L'articolo 54 del DPR 1092/1973, riguardante la misura del trattamento normale spettante al personale militare, al comma 1 disciplina la misura della pensione spettante al militare che, cessato dal servizio, abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti prevedendo in tali casi l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento della base pensionabile.
Poi segue:
"" A seguito dell'evoluzione del sistema pensionistico ed in particolare con l'introduzione del calcolo della pensione in quote di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 503/1992, l'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è utile esclusivamente ai fini della determinazione della c.d. quota "A" di pensione e, pertanto, non rientra nella previsione legislativa di cui al citato articolo 54, comma 1 che, si ribadisce, è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20.