ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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JESSICA1995
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

È un mistero !!! Il fatto è che sono in torto e devono ammettere l'errore e pagare !!!


antony1964
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da antony1964 »

lino ha scritto:
maehard ha scritto:Vorrei portare a conoscenza della mia esperienza, ho fatto ricorso on line per il ricalcolo della pensione (arruolato marzo 82 in pensione diretta di inabilità dal luglio 2015) misto con 13AA e 2MM al 31 dic 1992 + 3AA e 7MM al 31 dic 1995 tot 16AA e 9MM. L'inps i risponde dopo due giorni che non si tratta di un ricorso ma di una richiesta di ricalcolo e scrive al CNA TEQ. Ora attendo risposta. Ma se il CNA, che dovrebbe essere a conoscenza della problematica, gli rispondesse con un il falso 44%, l'ines mi rifà i calcoli? Boh! appena ho notizie posto. Salute a tutti
chiamali subito al nr. verde e vedi cosa ti rispondono.
Con me hanno giocato 4 anni cosi', in una vicenda molto più semplice!!!!
le competenze vengono rimbalzate da un ufficio all'altro...
in realta' e l'inps che dovrebbe effettuare le modifiche, ma loro non conoscono nulla, i programmi ci sono e chi se ne frega se un poveretto prende 200 euro al mese di meno.
meno male che qualche anima pia al cna esiste...
e magari se qualcuno di noi conosce chi tratta i pa04,si potrebbe avere qualche risposta.
Io è da circa un mese che ho chiesto il ricalcolo sia all'INPS direzione provinciale di Lecce (a mezzo posta ceetificata PEC) sia al nostro CNA di Chieti con raccomandata a/r, fino ad oggi nessuna risposta.
Tutto tace!!!!!!
Attendiamo con pazienza
dona_roma
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da dona_roma »

Buongiorno, sono della Marina Militare e seguo la vostra sezione perchè siete i più attivi sull'argomento. Per informazione vi allego la risposta di Maricommi Roma, Ente che espleta le pratiche di pensione a livello nazionale. Loro dicono che si limitano a compilare il PA04, il resto lo fa l'INPS.
Cordiali saluti
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lino
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

dona_roma ha scritto:Buongiorno, sono della Marina Militare e seguo la vostra sezione perchè siete i più attivi sull'argomento. Per informazione vi allego la risposta di Maricommi Roma, Ente che espleta le pratiche di pensione a livello nazionale. Loro dicono che si limitano a compilare il PA04, il resto lo fa l'INPS.
Cordiali saluti
Chiedi all'inps e vedrai come ti rispondono, esatto opposto..
Aspettiamo la corte dei conti poi vedremo.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da dona_roma »

Infatti, ormai aspettiamo che l'INPS risponda ad almeno una delle varie interrogazioni da parte dei sindacati, altrimenti ricorso alla Corte dei Conti. Colgo l'occasione per scusarmi per non aver salutato il forum nel precedente post, non mi sono reso conto che era il primo che facevo qui su grnet.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

dona_roma ha scritto:Infatti, ormai aspettiamo che l'INPS risponda ad almeno una delle varie interrogazioni da parte dei sindacati, altrimenti ricorso alla Corte dei Conti. Colgo l'occasione per scusarmi per non aver salutato il forum nel precedente post, non mi sono reso conto che era il primo che facevo qui su grnet.
Sono 3 mesi che leggo sempre le stesse cose,e poichè noto che nessuno ha ancora avuto una risposta positiva sia dall'Inps che dalla propria amministrazione,ma allo stesso modo non leggo ancora che qualche pretendente abbia presentato ricorso alla Corte dei Conti- la mia domanda e come mai ?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da oreste.vignati »

avt8 ha scritto:
dona_roma ha scritto:Infatti, ormai aspettiamo che l'INPS risponda ad almeno una delle varie interrogazioni da parte dei sindacati, altrimenti ricorso alla Corte dei Conti. Colgo l'occasione per scusarmi per non aver salutato il forum nel precedente post, non mi sono reso conto che era il primo che facevo qui su grnet.
Sono 3 mesi che leggo sempre le stesse cose,e poichè noto che nessuno ha ancora avuto una risposta positiva sia dall'Inps che dalla propria amministrazione,ma allo stesso modo non leggo ancora che qualche pretendente abbia presentato ricorso alla Corte dei Conti- la mia domanda e come mai ?
Concordo, con le chiacchiere si ottiene poco, dopo la richiesta all'Inps, con risposta nulla o negativa non c'è altra soluzione.

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da loris64 »

Scusa avt8, dici ke sono 3 mesi che leggi, io ti stimo tantissimo, ma ti chiedo non devono passare 90 gg dal ricorso per poi inoltrarlo alla corte dei conti? Il mio è stato trasmesso un mese fa ed ancora non ho ricevuto risposta nonostante ho sollecitato più volte il funzionario inps competente.
Nell'occasione un cordiale e sincero saluto a tutti.

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oreste.vignati
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da oreste.vignati »

Si almeno 90 giorni, mi sembra che il post di avt8 era generalizzato. Piano piano, non fugge niente, perlomeno in questo caso.

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lino
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

[quote="loris64"]Scusa avt8, dici ke sono 3 mesi che leggi, io ti stimo tantissimo, ma ti chiedo non devono passare 90 gg dal ricorso per poi inoltrarlo alla corte dei conti? Il mio è stato trasmesso un mese fa ed ancora non ho ricevuto risposta nonostante ho sollecitato più volte il funzionario inps competente.
Nell'occasione un cordiale e sincero saluto a tutti.


Perdona l'intrusione, l'inps potrebbe non rispondere tranquillamente.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

È chiaro che se non prima si concretizzano i tempi di legge per la risposta non si può avanzare ricorso alla Corte dei Conti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Klaine1964 »

avt8 ha scritto:
dona_roma ha scritto:Infatti, ormai aspettiamo che l'INPS risponda ad almeno una delle varie interrogazioni da parte dei sindacati, altrimenti ricorso alla Corte dei Conti. Colgo l'occasione per scusarmi per non aver salutato il forum nel precedente post, non mi sono reso conto che era il primo che facevo qui su grnet.
Sono 3 mesi che leggo sempre le stesse cose,e poichè noto che nessuno ha ancora avuto una risposta positiva sia dall'Inps che dalla propria amministrazione,ma allo stesso modo non leggo ancora che qualche pretendente abbia presentato ricorso alla Corte dei Conti- la mia domanda e come mai ?
Presentato ricorso il 31/12/2016 attendo risposta da parte dell'INPS poi procedo con la C.C.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

La carta dei servizi dell'inps stabilisce che entro 20 giorni deve essere data una risposta-
Ma se vi interessa la procedura per come muovervi per eventuali giudizi contro il silenzio assenso al T.A.R. e questa la vincerete di sicuro con condanna alle spese legali di circa 2000 euro-
E possibile che avverso il silenzio ,rifiuto il ricorso al T.A.R si può presentare da soli senza assistenza tecnica-legale- Comunque questa e tutta la procedura e la norma giuridica contro il silenzio della P.A-
Spaccategli le OSSA per non dire altra cosa-
E comunque per il ricorso alla Corte dei Conti e importante allegare copia della istanza amministrativa per evitare l'inammissibilità del ricorso- conservate copia della ricevuta di ritorno, oppure la ricevuta del rciorso on-line all'inps, che e stampabile come ricevuta-
Allego per chi non lo sapesse la normativa giuridica:

Istanze dei privati e silenzio della P.A.

La Pubblica Amministrazione che rimane inerte, pur essendo tenuta per legge a provvedere a fronte di un'istanza del privato.

Può accadere che la Pubblica Amministrazione, pur essendo tenuta per legge a provvedere a fronte di un’istanza del privato, rimanga inerte.

In questi casi, il soggetto istante non rimane privo di tutela. Infatti, la giurisprudenza, in un primo momento, e il legislatore successivamente, hanno elaborato dei meccanismi che consentono al privato di tutelare comunque la sua posizione.

In particolare, fino alla recente legge di riforma del procedimento amministrativo, ove l’amministrazione non avesse risposto ad un’istanza, trascorsi 60 giorni, o il diverso termine indicato dalla legge, il privato avrebbe dovuto notificare un atto formale di diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine si sarebbe formato il cd.”silenzio-rifiuto”, solo in presenza del quale l’interessato avrebbe potuto rivolgersi al giudice.

Questa disciplina deve però ritenersi superata alla luce della recente modifica apportata all’art. 2 della L.241/90 dalla L.15/05.

Ai sensi del comma 4 - bis, art.2, L.241/90, introdotto dalla L.15/05, decorso il termine di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza o il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente.

Esigenze di certezza del diritto hanno peraltro indotto il legislatore a prevedere anche un termine massimo entro il quale l’istante può proporre ricorso al Tribunale amministrativo: e cioè, fin tanto che perdura l’inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine di 90 giorni o dal diverso termine eventualmente stabilito per la conclusione del procedimento. Ciò in quanto il privato è comunque reso edotto del termine di conclusione del procedimento con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, giusta la modifica apportata all’art. 8 della L.241/90.

Decorso il termine di scadenza previsto, il privato non può più ricorrere in giudizio avverso il silenzio. Tuttavia la legge prevede la possibilità di riproporre alla P.A. l’istanza inevasa, ove ne ricorrano i presupposti.

Rito speciale contro il silenzio – rifiuto della P.A.

L’art.2 della L.205/2000 ha introdotto un rito speciale avverso il silenzio dell’amministrazione. Il rito è particolarmente accelerato, basti considerare che il Tar deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La sentenza è succintamente motivata. Con la sentenza di condanna il Giudice ordina alla P.A. di adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui l’inerzia perduri, il Giudice, su istanza di parte, nomina un Commissario ad acta che deve provvedere in luogo dell’amministrazione.

La legge 14 maggio 2005 n.80 ha modificato l’art.2 della L.241/90, prevedendo espressamente che il giudice amministrativo possa conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal privato.

La norma ha sicuramente portata innovativa e pone fine ad un dibattito, sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza, in ordine ai poteri del giudice in sede giurisdizionale. Due le tesi principali invalse in dottrina e giurisprudenza: secondo la prima, il giudice si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l’obbligo per l’amministrazione di provvedere, secondo l’altra tesi, invece, il giudice poteva spingersi in ogni caso a verificare la fondatezza del ricorso. Alla stregua di un orientamento intermedio, infine, il giudice avrebbe potuto verificare la fondatezza della pretesa ma solo nel caso di fattispecie relative ad attività amministrative di tipo vincolato.

La nuova disposizione supera evidentemente sia il primo che il terzo orientamento e dunque riconoscere al giudice il potere di sostituirsi all’amministrazione in ordine alla valutazione del merito dell’istanza.

Bisognerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali in materia per risolvere i primi dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma.

Va segnalato che, ove nel corso del giudizio proposto avverso il silenzio, intervenga un provvedimento espresso di rigetto da parte dell’amministrazione resistente, parte della giurisprudenza ritiene che cessi la materia del contendere. In sostanza, nel giudizio sul silenzio dovrebbe intervenire una pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre il privato che volesse impugnare il provvedimento sopravvenuto di rigetto dovrebbe proporre un autonomo giudizi
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

avt8 ha scritto:La carta dei servizi dell'inps stabilisce che entro 20 giorni deve essere data una risposta-
Ma se vi interessa la procedura per come muovervi per eventuali giudizi contro il silenzio assenso al T.A.R. e questa la vincerete di sicuro con condanna alle spese legali di circa 2000 euro-
E possibile che avverso il silenzio ,rifiuto il ricorso al T.A.R si può presentare da soli senza assistenza tecnica-legale- Comunque questa e tutta la procedura e la norma giuridica contro il silenzio della P.A-
Spaccategli le OSSA per non dire altra cosa-
E comunque per il ricorso alla Corte dei Conti e importante allegare copia della istanza amministrativa per evitare l'inammissibilità del ricorso- conservate copia della ricevuta di ritorno, oppure la ricevuta del rciorso on-line all'inps, che e stampabile come ricevuta-
Allego per chi non lo sapesse la normativa giuridica:

Istanze dei privati e silenzio della P.A.

La Pubblica Amministrazione che rimane inerte, pur essendo tenuta per legge a provvedere a fronte di un'istanza del privato.

Può accadere che la Pubblica Amministrazione, pur essendo tenuta per legge a provvedere a fronte di un’istanza del privato, rimanga inerte.

In questi casi, il soggetto istante non rimane privo di tutela. Infatti, la giurisprudenza, in un primo momento, e il legislatore successivamente, hanno elaborato dei meccanismi che consentono al privato di tutelare comunque la sua posizione.

In particolare, fino alla recente legge di riforma del procedimento amministrativo, ove l’amministrazione non avesse risposto ad un’istanza, trascorsi 60 giorni, o il diverso termine indicato dalla legge, il privato avrebbe dovuto notificare un atto formale di diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine si sarebbe formato il cd.”silenzio-rifiuto”, solo in presenza del quale l’interessato avrebbe potuto rivolgersi al giudice.

Questa disciplina deve però ritenersi superata alla luce della recente modifica apportata all’art. 2 della L.241/90 dalla L.15/05.

Ai sensi del comma 4 - bis, art.2, L.241/90, introdotto dalla L.15/05, decorso il termine di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza o il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente.

Esigenze di certezza del diritto hanno peraltro indotto il legislatore a prevedere anche un termine massimo entro il quale l’istante può proporre ricorso al Tribunale amministrativo: e cioè, fin tanto che perdura l’inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine di 90 giorni o dal diverso termine eventualmente stabilito per la conclusione del procedimento. Ciò in quanto il privato è comunque reso edotto del termine di conclusione del procedimento con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, giusta la modifica apportata all’art. 8 della L.241/90.

Decorso il termine di scadenza previsto, il privato non può più ricorrere in giudizio avverso il silenzio. Tuttavia la legge prevede la possibilità di riproporre alla P.A. l’istanza inevasa, ove ne ricorrano i presupposti.

Rito speciale contro il silenzio – rifiuto della P.A.

L’art.2 della L.205/2000 ha introdotto un rito speciale avverso il silenzio dell’amministrazione. Il rito è particolarmente accelerato, basti considerare che il Tar deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La sentenza è succintamente motivata. Con la sentenza di condanna il Giudice ordina alla P.A. di adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui l’inerzia perduri, il Giudice, su istanza di parte, nomina un Commissario ad acta che deve provvedere in luogo dell’amministrazione.

La legge 14 maggio 2005 n.80 ha modificato l’art.2 della L.241/90, prevedendo espressamente che il giudice amministrativo possa conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal privato.

La norma ha sicuramente portata innovativa e pone fine ad un dibattito, sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza, in ordine ai poteri del giudice in sede giurisdizionale. Due le tesi principali invalse in dottrina e giurisprudenza: secondo la prima, il giudice si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l’obbligo per l’amministrazione di provvedere, secondo l’altra tesi, invece, il giudice poteva spingersi in ogni caso a verificare la fondatezza del ricorso. Alla stregua di un orientamento intermedio, infine, il giudice avrebbe potuto verificare la fondatezza della pretesa ma solo nel caso di fattispecie relative ad attività amministrative di tipo vincolato.

La nuova disposizione supera evidentemente sia il primo che il terzo orientamento e dunque riconoscere al giudice il potere di sostituirsi all’amministrazione in ordine alla valutazione del merito dell’istanza.

Bisognerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali in materia per risolvere i primi dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma.

Va segnalato che, ove nel corso del giudizio proposto avverso il silenzio, intervenga un provvedimento espresso di rigetto da parte dell’amministrazione resistente, parte della giurisprudenza ritiene che cessi la materia del contendere. In sostanza, nel giudizio sul silenzio dovrebbe intervenire una pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre il privato che volesse impugnare il provvedimento sopravvenuto di rigetto dovrebbe proporre un autonomo giudizi
P.S-

Siccome il Forum e tempestato di pubblicità e che la pubblicità e l'anima del commercio, lo studio dell'Avv.Carta,potrebbe mettere in rete un fac simile di ricorso al T.A.R. in proprio contro il silenzio da parte dell'Inps,che avrebbe costi solo delle spese di notifica,solo allora potrete avere un esito sia positivo che negativo alla vostra istanza per gli ulteriori passi giuridici vanti alla Corte dei Conti-
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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JESSICA1995 ha scritto:È chiaro che se non prima si concretizzano i tempi di legge per la risposta non si può avanzare ricorso alla Corte dei Conti.
Infatti, concordo con Jessica1995, bisogna attendere la risposta entro i 90 giorni, a meno che non risponda prima negativamente, solo allora si può procedere con la Corte dei Conti
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