la comunicazione in data 19/01/2011 dell’INPDAP – Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I Normativo avente ad oggetto Aliquote di pensionabilità da computare per ogni anno di servizio uti!e con il sistema misto e/o retributivo afferma testualmente che :
L'articolo 54 del DPR 1092/1973, riguardante la misura del trattamento normale spettante al personale militare, al comma 1 disciplina la misura della pensione spettante al militare che, cessato dal servizio, abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti prevedendo in tali casi l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento della base pensionabile.
A seguito dell'evoluzione del sistema pensionistico ed in particolare con l'introduzione del calcolo della pensione in quote di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 503/1992, l'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è utile esclusivamente ai fini della determinazione della c.d. quota "A" di pensione e, pertanto, non rientra nella previsione legislativa di cui al citato articolo 54, comma 1 che, si ribadisce, è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20 anni.
Sulla base delle disposizioni legislative vigenti, pertanto, nei confronti del personale militare (ad esclusione del personale ufficiale), la quota retributiva al 31 dicembre 1992 è determinata attribuendo il coefficiente di 2,33 per cento fino al 15• anno di anzianità (aliquota complessiva pari al 35 per cento) e dal16° anno il coefficiente di 1,8 per cento fino al 20° anno (aliquota complessiva pari a 44 per cento); per ogni anno successivo al 20° e fino al 31 dicembre 1997 il coefficiente di rendimento annuo è pari a 2,25 per cento e dal1 o gennaio 1998 il coefficiente è pari a 1,8 per cento.
Alla base della citata interpretazione c’è la supposizione che la norma in esame, Articolo 54 comma 1 DPR 1092/1973, sia stata introdotta per salvaguardare tutti coloro che non potessero continuare il servizio e non avevano ancora raggiunto il 20° anno utile alla pensione per raggiungere il 44% della base pensionabile che, come detto prima costituiva la pensione minima. Ecco perché la previsione del citato articolato che stabilisce che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo" sia indirizzata al militare che, essendo dispensato dal servizio per fisica inabilità, avente i requisiti sopracitati, gli veniva conferita almeno una pensione minima per la sua sussistenza economica
Alcune considerazioni su tale direttiva doverosamente si impongono:
•La sopracitata comunicazione è in palese contrasto con la circolare dal nr 19 del 18/9/2009 della stessa dell’Inpdap_ Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita ove correttamente si dice al punto 3.2 “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
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La sopracitata comunicazione Dell’INPDAP limita arbitrariamente il campo di applicazione dell’art 54 DPR 1092/73 _ è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20 anni dice , ebbene ammesso e non concesso che la ratio di quella cristallizzazione di rendimento tra il 15 e il 20 anno mirava a salvaguardare il militare che per inabilità od altro fosse cessato prematuramente dal servizio , la qual cosa non esclude affatto che continuasse ad applicarsi alla generalità dei militari ed infatti l’articolo in parola si noti non parla affatto di cessazione dal servizio ma testualmente recita “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”, non solo ma se così fosse ossia se la percentuale del 44% si applicasse solo a chi è andato in congedo con gli anni di servizio utili compresi tra i 15 e i 20 anni, che motivo avrebbe avuto il legislatore di dire al secondo comma dello stesso art. 54: "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”? quando la norma generale avente validità erga omnes era il 44 del DPR secondo questa interpretazione riduttiva, avendo il legislatore previsto una percentuale di incremento oltre il ventesimo anno è ovvio che si riferisse nell’articolo alla generalità dei militari e non ripeto non solo a chi fosse cessato dal servizio.
•La sopracitata comunicazione Dell’INPDAP finisce per applicare arbitrariamente al personale militare l’ art 44 DPR 1092/73, “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento “, norma, mai esplicitamente citata, che finisce però per acquisire validità erga omnes, malgrado la stessa formulazione testuale, dell’art 54 applicandosi in tutti i casi, non solo nei casi di cessazione dal servizio del personale civile, ma soprattutto per determinare le aliquote di rendimento in quota A e ,aggiungo io, in quota B, altrimenti non si capirebbe da dove fuoriescono quelle aliquote di rendimento, a riprova vedasi allegato 1 alla Circolare n.57 del 24/06/1998 del Ministero del Tesoro_ Aliquote per pensione normale personale civile dello STATO.
La sopracitata comunicazione Dell’INPDAP è palesemente in contrasto con norme di rango legislativo, dato che il citato art 13 del Dlgs n. 503/1992 non incide assolutamente sulle aliquote di rendimento, e con le varie circolari dell’INPDAP stesso e del Ministero del Tesoro succedutesi nel tempo, cfr ad esempio la lettera n.131057 datata 18/04/1996 del Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato che ha convenuto di non apportare modifiche all’assetto pensionistico del personale in attesa di apposito decreto legislativo, limitatamente alle aliquote di rendimento militare modificate dalla legge 724/94, che avranno effetti solo dal 01/01/1998 ai sensi del successivo D.Lvo 165/1997 .