ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Collocamento in riserva
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Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il Bonus Contributivo di 5 anni previsto dall’art. 3 comma 7 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997 previa presentazione di apposita domanda entro 270 gg. dalla cessazione sia al Comando di appartenenza in forma cartacea che, alternativamente, in forma telematica ed allegando i relativi documenti in una delle sotto elencate modalità:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;
- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06/16.41.64 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei loro servizi offerti.
La stessa domanda può essere revocata d’iniziativa, per richiedere il collocamento nell’ausiliaria, o d’ufficio per intervenuta riforma o decesso, presso il proprio Comando con una semplice istanza non standardizzata sino alla notifica del provvedimento di cessazione o nel caso di assenza di notifica sino a 15 gg. antecedenti la data di cessazione.
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Nel caso in cui il militare decida di essere collocato in riserva allo stesso è data facoltà richiedere il Bonus Contributivo di 5 anni previsto dall’art. 3 comma 7 secondo capoverso del Decreto Legislativo 165 del 1997 previa presentazione di apposita domanda entro 270 gg. dalla cessazione sia al Comando di appartenenza in forma cartacea che, alternativamente, in forma telematica ed allegando i relativi documenti in una delle sotto elencate modalità:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;
- telefono – contattando il Contact Center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06/16.41.64 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei loro servizi offerti.
La stessa domanda può essere revocata d’iniziativa, per richiedere il collocamento nell’ausiliaria, o d’ufficio per intervenuta riforma o decesso, presso il proprio Comando con una semplice istanza non standardizzata sino alla notifica del provvedimento di cessazione o nel caso di assenza di notifica sino a 15 gg. antecedenti la data di cessazione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Effettivamente il SIULP , noto sindacato di Polizia, sembra Concordare con l'interpretazione INPAD prima e INPS poi!giò ha scritto:
Ragazzi la P.S. ha scritto quanto segue. ??????
dov'è l'errore del SIULP?
ebbene se anche fosse stato questo il motivo , la norma una volta emanata acquista vita propria ,è lecito dover supporre che la norma in esame, Articolo 54 comma 1 DPR 1092/1973, sia stata introdotta per salvaguardare tutti coloro che non potessero continuare il servizio e non avevano ancora raggiunto il 20° anno utile alla pensione per raggiungere il 44% della base pensionabile che, come detto prima costituiva la pensione minima. Ecco perché la previsione del citato articolato che stabilisce che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo" sia indirizzata al militare che, essendo dispensato dal servizio per fisica inabilità, avente i requisiti sopracitati, gli veniva conferita almeno una pensione minima per la sua sussistenza economica
La norma è generale quando non si rivolge a determinate persone ma ad una serie indeterminata di soggetti; la norma è astratta perché non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti.
ebbene quando si passò al contributivo, l'accadimento generato dalla riforma Dini , l'aliquota pensionabilile divenne quella prevista per il personale militare con un’anzianità utile a pensione compresa tra i 15 e 20 anni ossia acquisisce un diritto ad una pensione su base “retributiva” pari al 44% della base pensionabile
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da dany.mimmo »
salve a tutti,sto seguendo con interesse la vicenda del ricalcolo 81/83,sono un sovr.te pol.pen ed ho visto il comunicato del sindacato in attesa di sviluppi per poter intraprendere azioni a tutela,posto il mio pad.04 per poter capire se rientro nei eventuali interessati:
arruolato 08/09/1981 Agenti di Custodia-riformato il 22/05/2013 X-inabilità+A1-M11 ricongiungimento art2l2979------------------------------------------------------------------------------------------------------------
serv alla cessazione anni 37-- mesi 2--servizio (alla data 31/12/97-A 15 M 5---coeff.0,35750)-----------
(serv.al 31/12/1997--A 21 M 5.coeff.0.49100)----(diff coef.92-97--0,13350)--(diff coef.97 cessazione 0,3900)-
differenza coefficienti C=(A-B) 0,44250..differenza tab A L335/95- anni57 mesi 0 D.4,3040..................
coeff.tab A L.965/1965 e art 17 L 724/94= 0,8000------ totale PAL 29.315.31+DL165/97 art 4benefici 2.556.18=31.872.09. Questo è quanto riportato sel mod P04.
Non credo che mi abbiano conteggiato il 44% se qualcuno mi può indicare qualche informazione ne sarei grato.
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arruolato 08/09/1981 Agenti di Custodia-riformato il 22/05/2013 X-inabilità+A1-M11 ricongiungimento art2l2979------------------------------------------------------------------------------------------------------------
serv alla cessazione anni 37-- mesi 2--servizio (alla data 31/12/97-A 15 M 5---coeff.0,35750)-----------
(serv.al 31/12/1997--A 21 M 5.coeff.0.49100)----(diff coef.92-97--0,13350)--(diff coef.97 cessazione 0,3900)-
differenza coefficienti C=(A-B) 0,44250..differenza tab A L335/95- anni57 mesi 0 D.4,3040..................
coeff.tab A L.965/1965 e art 17 L 724/94= 0,8000------ totale PAL 29.315.31+DL165/97 art 4benefici 2.556.18=31.872.09. Questo è quanto riportato sel mod P04.
Non credo che mi abbiano conteggiato il 44% se qualcuno mi può indicare qualche informazione ne sarei grato.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
È lecito dover supporre ?? Io con le supposizioni non campo ! Io la norma la suppongo a mio favore se possibile, altro che supporre !!!lucky341 ha scritto:Effettivamente il SIULP , noto sindacato di Polizia, sembra Concordare con l'interpretazione INPAD prima e INPS poi!giò ha scritto:
Ragazzi la P.S. ha scritto quanto segue. ??????
dov'è l'errore del SIULP?è lecito dover supporre che la norma in esame, Articolo 54 comma 1 DPR 1092/1973, sia stata introdotta per salvaguardare tutti coloro che non potessero continuare il servizio
Per favore ...
Alessandro
- giovanni53
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da giovanni53 »
Sorry amico ma hai raggiunto e superato l'80%..con la L.29/79 in pratica è come se ti fossi arruolato nel 1979, infatti sei super-retributivo, come poi vedere dal tuo PA04 non c'è il calcolo al 1995 che hanno invece i misti e che è l'oggetto dell''eventuale ricorso.dany.mimmo ha scritto:salve a tutti,sto seguendo con interesse la vicenda del ricalcolo 81/83,sono un sovr.te pol.pen ed ho visto il comunicato del sindacato in attesa di sviluppi per poter intraprendere azioni a tutela,posto il mio pad.04 per poter capire se rientro nei eventuali interessati:
arruolato 08/09/1981 Agenti di Custodia-riformato il 22/05/2013 X-inabilità+A1-M11 ricongiungimento art2l2979------------------------------------------------------------------------------------------------------------
serv alla cessazione anni 37-- mesi 2--servizio (alla data 31/12/97-A 15 M 5---coeff.0,35750)-----------
(serv.al 31/12/1997--A 21 M 5.coeff.0.49100)----(diff coef.92-97--0,13350)--(diff coef.97 cessazione 0,3900)-
differenza coefficienti C=(A-B) 0,44250..differenza tab A L335/95- anni57 mesi 0 D.4,3040..................
coeff.tab A L.965/1965 e art 17 L 724/94= 0,8000------ totale PAL 29.315.31+DL165/97 art 4benefici 2.556.18=31.872.09. Questo è quanto riportato sel mod P04.
Non credo che mi abbiano conteggiato il 44% se qualcuno mi può indicare qualche informazione ne sarei grato.
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- giovanni53
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da giovanni53 »
Ben fatto oceano!!oceano ha scritto:Dimenticavo di allegare la bozza della mia lettera da inviare all'INPS
AAAAA .pdf
Consiglierei :
b. Quota “B” di pensione per le anzianità maturate dal 01/01/1993 al 31/12/1995 anni17, mesi 5, percentuale del 0,3935 %;
TOGLIERE... dal 01/01/1993...
altrimenti sembra che in 3 anni si sono maturati 17 anni e rotti
eliminare il punto d.
correggere ...Il sottoscitto
in ultimo aggiungerei tra gli atti che si producono, il telegramma del Min. Tesoro n. prot. 131057 del 18 aprile 1996 dove Ragioniere Generale dello Stato ritiene "tuttora operante previsione normativa ex art. 54 D.P.R. 1092/73" etc. etc. telegramma che è stato spesso allegato nel topic come Circ 7-1995 CC..basta eliminare la prima pagina dei CC che è solo la lettera di trasmissione ed utilizzare la pag 2 e 3 come atto da produrre per l'INPS
Saluti
- giovanni53
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da giovanni53 »
Se oltre alla quota B 0,11722 ti sei ricordato di applicare 0,4400 anche ai benefici dei 6 scatti direi che i calcoli effettuati sono corretti !oceano ha scritto:Buon giorno a tutti, come promesso in precedenza posto la mia pensione arrivata in data odierna.
Come previsto il calcolo è stato effettuato senza applicare Art 54 COEFFICENTE A
Facendo un rapido calcolo applicando il famoso 0,44% anzichè del 0,3935 mi viene fuori una pensione lorda di:
Art 54 31.586,80 differenza coefficenti 0,11722
Calcolo Inps 29.572,79. differenza coefficenti 0,07072
Chiedo conferma dei calcoli effettuati
Inoltre domani contatto il Patronato per inoltrare la pratica di revisione della Pensione, allego anche bozza della mia lettera da inviare all'INPS per eventuali suggerimenti.
La parola a tutti gli esperti del forum , vi ringrazio anticipatamente.
*** Bye
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Spero di aver chiarito i vostri dubbi.
La circolare INPDAP n.0161035 in risposta al M.D. che ha posto il quesito, riportano:
Le posto così come sono scritte.
MINISTERO DELLA DIFESA (circolare datata 4/1/2012)
OGGETTO:Aliquote di pensionabilità da computare per ogni anno di servizio utile con il sistema misto e/o con il sistema retributivo.
Il Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano con l'allegata nota M/DE/23770/0005975/5.12.9 in data 17/02/2011 - avendo riscontrato in sede di elaborazione del modello PA04 delle difformità con il criterio dal Centro stesso applicato ha proposto un quesito in merito ll'attribuzione della percentuale di rendimento, in particolare per i soggetti che al31 dicembre 1992 (termine di riferimento per la liquidazione della c.d. quota A) potevano vantare più o meno di 15 anni di servizio utile.
Data la rilevanza della questione è stata interessata (cfr. quesito allegato), per un qualificato parere la Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP che con le annesse note n° 8058 in data 30/08/2011 e in data 19/09/2011 si è espressa al riguardo.
In buona sostanza secondo l'Istituto in sede di calcolo della pensione/quota pensione con il sistema retributivo, la quota di pensione al 31 dicembre 1992 occorre determinarla attribuendo il coefficiente del 2,33% fino al 15° anno di anzianità (aliquota complessiva pari al 35 per cento) e dal 16° anno al 20° anno l'aliquota del 1,80% per attestarsi al 44% con 20 anni di servizio utile. La possibilità di attribuire al 31/12/1992 l'aliquota del 44% è pertanto limitata.
Soltanto a coloro che, cessando per inidoneità permanente al servizio, possono vantare
un’ anzianità di servizio utile ricompresa tra 15 anni e meno di 20 all'atto della cessazione
non quindi al momento di determinare la prima quota di pensione).
Tanto si comunica per opportuna conoscenza assicurando che sono state assunte le opportune. iniziative affinchè siano apportate, al programma in rete sottostante al calcolo della pensione, le dovute modifiche.
CHIARIMENTI DELL’INPDAP
OGGETTO: Aliquote di pensionabilità da computare per ogni anno di servizio utile con il
sistema misto e/o retributivo.
Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti in merito all'argomento in oggetto, pervenuta via fax il giorno 13 settembre c.a., si rappresenta quanto segue:
L'articolo 54 del DPR 1092/1973, riguardante la misura del trattamento normale spettante al personale militare, al comma 1 disciplina la misura della pensione spettante al militare che, cessato dal servizio, abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti prevedendo in tali casi l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento della base pensionabile.
A seguito dell'evoluzione del sistema pensionistico ed in particolare con l'introduzione del calcolo della pensione in quote di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 503/1992, l'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è utile esclusivamente ai fini della determinazione della .c.d. quota "A" di pensione e, pertanto, non rientra nella previsione legislativa di cui al citato articolo 54, comma 1 che, si ribadisce, è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20.
Sulla base delle disposizioni legislative vigenti, pertanto, nei confronti del personale militare (ad esclusione del personale ufficiale), la quota retributiva al31 dicembre 1992 è determinata attribuendo il coefficiente di 2,33 per cento fino al 1s• anno di anzianità (aliquota complessiva pari al 35 per cento) e dal16° anno il coefficiente di 1,8 per cento fino al 20° anno (aliquota complessiva pari a 44 per cento); per ogni anno successivo al 20° e fino al 31 dicembre 1997 il coefficiente di rendimento annuo è pari a 2,25 per cento e dal 1° gennaio 1998 il coefficiente è pari a 1,8 per cento. Si rappresenta, infine, che i casi di cessazione per infermità con anzianità inferiore a 20 anni sono oggi disciplinati in tutto o in parte dal sistema contributivo che esula da un sistema di calcolo basato sulle aliquote di rendimento; l'eventuale quota retributiva al. 31 dicembre 1992 andrà determinata secondo quanto sopra illustrato.
Tutto ciò premesso, si confermano le modalità di determinazione dei trattamenti pensionistici e l'applicazione delle relative aliquote di rendimento effettuate dalle sedi di questo Istituto nei confronti del personale militare destinatario di un sistema retributivo o misto.
Lunga è la strada, stretta è la via, dite la vostra io dico la mia………….
La circolare INPDAP n.0161035 in risposta al M.D. che ha posto il quesito, riportano:
Le posto così come sono scritte.
MINISTERO DELLA DIFESA (circolare datata 4/1/2012)
OGGETTO:Aliquote di pensionabilità da computare per ogni anno di servizio utile con il sistema misto e/o con il sistema retributivo.
Il Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano con l'allegata nota M/DE/23770/0005975/5.12.9 in data 17/02/2011 - avendo riscontrato in sede di elaborazione del modello PA04 delle difformità con il criterio dal Centro stesso applicato ha proposto un quesito in merito ll'attribuzione della percentuale di rendimento, in particolare per i soggetti che al31 dicembre 1992 (termine di riferimento per la liquidazione della c.d. quota A) potevano vantare più o meno di 15 anni di servizio utile.
Data la rilevanza della questione è stata interessata (cfr. quesito allegato), per un qualificato parere la Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP che con le annesse note n° 8058 in data 30/08/2011 e in data 19/09/2011 si è espressa al riguardo.
In buona sostanza secondo l'Istituto in sede di calcolo della pensione/quota pensione con il sistema retributivo, la quota di pensione al 31 dicembre 1992 occorre determinarla attribuendo il coefficiente del 2,33% fino al 15° anno di anzianità (aliquota complessiva pari al 35 per cento) e dal 16° anno al 20° anno l'aliquota del 1,80% per attestarsi al 44% con 20 anni di servizio utile. La possibilità di attribuire al 31/12/1992 l'aliquota del 44% è pertanto limitata.
Soltanto a coloro che, cessando per inidoneità permanente al servizio, possono vantare
un’ anzianità di servizio utile ricompresa tra 15 anni e meno di 20 all'atto della cessazione
non quindi al momento di determinare la prima quota di pensione).
Tanto si comunica per opportuna conoscenza assicurando che sono state assunte le opportune. iniziative affinchè siano apportate, al programma in rete sottostante al calcolo della pensione, le dovute modifiche.
CHIARIMENTI DELL’INPDAP
OGGETTO: Aliquote di pensionabilità da computare per ogni anno di servizio utile con il
sistema misto e/o retributivo.
Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti in merito all'argomento in oggetto, pervenuta via fax il giorno 13 settembre c.a., si rappresenta quanto segue:
L'articolo 54 del DPR 1092/1973, riguardante la misura del trattamento normale spettante al personale militare, al comma 1 disciplina la misura della pensione spettante al militare che, cessato dal servizio, abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti prevedendo in tali casi l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento della base pensionabile.
A seguito dell'evoluzione del sistema pensionistico ed in particolare con l'introduzione del calcolo della pensione in quote di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 503/1992, l'anzianità maturata al 31 dicembre 1992 è utile esclusivamente ai fini della determinazione della .c.d. quota "A" di pensione e, pertanto, non rientra nella previsione legislativa di cui al citato articolo 54, comma 1 che, si ribadisce, è applicabile solo nel caso di cessazione dal servizio che da titolo ad una pensione con anzianità ricompresa tra 15 e meno di 20.
Sulla base delle disposizioni legislative vigenti, pertanto, nei confronti del personale militare (ad esclusione del personale ufficiale), la quota retributiva al31 dicembre 1992 è determinata attribuendo il coefficiente di 2,33 per cento fino al 1s• anno di anzianità (aliquota complessiva pari al 35 per cento) e dal16° anno il coefficiente di 1,8 per cento fino al 20° anno (aliquota complessiva pari a 44 per cento); per ogni anno successivo al 20° e fino al 31 dicembre 1997 il coefficiente di rendimento annuo è pari a 2,25 per cento e dal 1° gennaio 1998 il coefficiente è pari a 1,8 per cento. Si rappresenta, infine, che i casi di cessazione per infermità con anzianità inferiore a 20 anni sono oggi disciplinati in tutto o in parte dal sistema contributivo che esula da un sistema di calcolo basato sulle aliquote di rendimento; l'eventuale quota retributiva al. 31 dicembre 1992 andrà determinata secondo quanto sopra illustrato.
Tutto ciò premesso, si confermano le modalità di determinazione dei trattamenti pensionistici e l'applicazione delle relative aliquote di rendimento effettuate dalle sedi di questo Istituto nei confronti del personale militare destinatario di un sistema retributivo o misto.
Lunga è la strada, stretta è la via, dite la vostra io dico la mia………….
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
MA COSA DICE IL SIULP ??? Quale oggettiva interpretazione da alla norma (art. 54 D.P.R.1092/73) in questione?
Sull'interpretazione delle norme giuridiche esistono migliaia di trattati. Come si fa ad affermare :.... "Dal tenore della norma è ovvio che tale previsione (ricordiamo che il 44% secondo la tabella allegata allo stesso decreto si matura al compimento del 20° anno utile a pensione) sia stata introdotta a tutela di tutti quei dipendenti che, o per raggiunto limite di età (ricordiamo che in quegli anni gli arruolamenti avevano una disciplina completamente diversa da quella attuale soprattutto per chi proveniva dal disciolto corpo della PAI o dalle Forze Armate) ovvero per fisica ......" !!! Ritengo, che sia un'interpretazione oggettivamente molto riduttiva. Credo invece , che una corretta interpretazione dell'art. 54 debba rivestire un carattere sicuramente estensivo. Del resto l'articolo in questione è talmente chiaro che non vale neanche la pena di soffermarsi più di tanto. Poi , In tutta franchezza penso che le sacrosante battaglie dei colleghi, volte al giusto riconoscimento di un diritto (anche non certo al 100%) vadano in ogni caso sempre sostenute con energia e determinazione, in particolar modo dalle organizzazioni sindacali di settore. Buona serata a tutti.
D.P.R. 1092/73 Art. 54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo
quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Sull'interpretazione delle norme giuridiche esistono migliaia di trattati. Come si fa ad affermare :.... "Dal tenore della norma è ovvio che tale previsione (ricordiamo che il 44% secondo la tabella allegata allo stesso decreto si matura al compimento del 20° anno utile a pensione) sia stata introdotta a tutela di tutti quei dipendenti che, o per raggiunto limite di età (ricordiamo che in quegli anni gli arruolamenti avevano una disciplina completamente diversa da quella attuale soprattutto per chi proveniva dal disciolto corpo della PAI o dalle Forze Armate) ovvero per fisica ......" !!! Ritengo, che sia un'interpretazione oggettivamente molto riduttiva. Credo invece , che una corretta interpretazione dell'art. 54 debba rivestire un carattere sicuramente estensivo. Del resto l'articolo in questione è talmente chiaro che non vale neanche la pena di soffermarsi più di tanto. Poi , In tutta franchezza penso che le sacrosante battaglie dei colleghi, volte al giusto riconoscimento di un diritto (anche non certo al 100%) vadano in ogni caso sempre sostenute con energia e determinazione, in particolar modo dalle organizzazioni sindacali di settore. Buona serata a tutti.
D.P.R. 1092/73 Art. 54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo
quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
dov'è l'errore del SIULP?Effettivamente il SIULP , noto sindacato di Polizia, sembra Concordare con l'interpretazione INPAP prima e INPS poi!
è lecito dover supporre che la norma in esame, Articolo 54 comma 1 DPR 1092/1973, sia stata introdotta per salvaguardare tutti coloro che non potessero continuare il servizio e non avevano ancora raggiunto il 20° anno utile alla pensione per raggiungere il 44% della base pensionabile che, come detto prima costituiva la pensione minima. Ecco perché la previsione del citato articolato che stabilisce che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo" sia indirizzata al militare che, essendo dispensato dal servizio per fisica inabilità, avente i requisiti sopracitati, gli veniva conferita almeno una pensione minima per la sua sussistenza economica
1 punto_ il SIULP dice ...ricordiamo che il 44% secondo la tabella allegata allo stesso decreto si matura al compimento del 20° anno utile a pensione, INTANTO NON C'E NESSUNA TABELLA ALLEGATA AL DPR , LA TABELLA E ALLEGATA ALLA CIRCOLARE DEL TESORO n.57 del 24/06/1998 CHE E RIFERITA AL PERSONALE CIVILE;
2 punto_ebbene ammesso e non concesso che la norma fu emanata con quelle motivazioni, una volta generata essa acquista vita propria , è generale perchè non si rivolge a determinate persone ma ad una serie indeterminata di soggetti; è astratta perché non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti non anche NON PREVISTI NE PREVEDIBILI!
ebbene quando si passò dal sistema retributivo al contributivo, l'accadimento generato dalla riforma Dini , causò un cambio di paradigma pensionistico assimilabile per certi versi ad una cessazione VIRTUALE dal servizio, a quel punto l'aliquota pensionabilile (44%) prevista per il personale militare con un’anzianità compresa tra i 15 e 20 anni salvaguardò o avrebbe dovuto salvaguardare il militare che,per 2_3 anni di anzianità in meno rispetto ai colleghi, si è trovata a subire un GROSSO DANNO ECONOMICO
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
Non ci capisco più niente..l' art 54 applica per chi aveva più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio al 1995 il 44% ? Oppure vale solo per i riformati che vantano una anzianità tra i 15 e 20 anni ? Con il M.llo Berti si sono sbagliati? Mah
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Grazie giovanni53 per i tuoi consigli, prepararo il tutto e la settimana prossima inoltro la pratica tramite patronato.giovanni53 ha scritto:Ben fatto oceano!!oceano ha scritto:Dimenticavo di allegare la bozza della mia lettera da inviare all'INPS
AAAAA .pdf
Consiglierei :
b. Quota “B” di pensione per le anzianità maturate dal 01/01/1993 al 31/12/1995 anni17, mesi 5, percentuale del 0,3935 %;
TOGLIERE... dal 01/01/1993...
altrimenti sembra che in 3 anni si sono maturati 17 anni e rotti
eliminare il punto d.
correggere ...Il sottoscitto
in ultimo aggiungerei tra gli atti che si producono, il telegramma del Min. Tesoro n. prot. 131057 del 18 aprile 1996 dove Ragioniere Generale dello Stato ritiene "tuttora operante previsione normativa ex art. 54 D.P.R. 1092/73" etc. etc. telegramma che è stato spesso allegato nel topic come Circ 7-1995 CC..basta eliminare la prima pagina dei CC che è solo la lettera di trasmissione ed utilizzare la pag 2 e 3 come atto da produrre per l'INPS
Saluti
Per quanto concerne il calcolo del 44% ho calcolato anche quello relativo ai 6 scatti.
Nel frattempo chi ha novità lo faccia sapere. Grazie a tutti per questo valido ed utile forum!!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
SECONDO INPDAP prima E L'INPS poi valeva solo x i riformati che vantavano una anzianità tra i 15 e 20 anni , per gli altri che proseguivano la carriera non c'era problema perchè cmq al 20 anno raggiungevano il 44%, ma con il cambio del paradigma pensionistico al 31/12/1995, Gli altri che non avevano i famosi 18 anni se la sono presa in quel posto con questa interpretazione rispetto ai colleghi che vantavano una anzianità superiore neanche di tre anni poichè il 44% non lo potevano più raggiungere , quindi è giusto applicare a questi il 44%?Non ci capisco più niente..l' art 54 applica per chi aveva più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio al 1995 il 44% ? Oppure vale solo per i riformati che vantano una anzianità tra i 15 e 20 anni ? Con il M.llo Berti si sono sbagliati? Mah
rientra nello spirito della legge ( ratio legis ) tale interpretazione, aderente alla lettera della legge, che mira a salvaguardare del personale doppiamente penelizzato?
SECONDO ME SI!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Sempreme064 »
Grazie per la spiegazione comprensibile..secondo me qualcuno si sta attaccando agli specchi..il ricorso è stato vinto la pensione è stata adeguata, non c'è altro da dire, solo da fare..lucky341 ha scritto:SECONDO INPDAP prima E L'INPS poi valeva solo x i riformati che vantavano una anzianità tra i 15 e 20 anni , per gli altri che proseguivano la carriera non c'era problema perchè cmq al 20 anno raggiungevano il 44%, ma con il cambio del paradigma pensionistico al 31/12/1995, Gli altri che non avevano i famosi 18 anni se la sono presa in quel posto con questa interpretazione rispetto ai colleghi che vantavano una anzianità superiore neanche di tre anni poichè il 44% non lo potevano più raggiungere , quindi è giusto applicare a questi il 44%?Non ci capisco più niente..l' art 54 applica per chi aveva più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio al 1995 il 44% ? Oppure vale solo per i riformati che vantano una anzianità tra i 15 e 20 anni ? Con il M.llo Berti si sono sbagliati? Mah
rientra nello spirito della legge ( ratio legis ) tale interpretazione, aderente alla lettera della legge, che mira a salvaguardare del personale doppiamente penelizzato?
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