Esonero abilitazione Guida Veloce.
Esonero abilitazione Guida Veloce.
Messaggio da lello »
Gradirei sapere, come funziona per farsi esonerare dalla Guida Veloce, dopo che sono state riscontrate patologie coronariche non invalidanti ma sotto cura farmacologica e controlli semestrali.
Rappresento in breve la mia situazione:
In data 30 nov. us.dopo un' anno di convalescenza, venivo giudicato idoneo al SMI dalla CMO, con causa di servizio in corso per patologia cardiologica con assegnazione Cat.A 6^
Sotto la stessa data, l'Uff. Medico, consigliava di fare domanda di trasferimento al Comando Legione per chiedere l' incarico presso qualche ufficio, in quanto la patologia riscontrata non era consona col servizio di pronto intervnento presso il NRM.
Presentai la domanda di trasferimento ma l' Uffico Comando del NRM, mi informo che prima dovevo fare domanda di esonero della Guida Veloce e poi in base all'esito dell' Infermeria Presidiaria, potevo far domanda di trasferimento dal NRM ad altro Reparto con mansioni d'ufficio.
Chiedo, è una prassi corretta?
Grazie a tutti coloro che mi possono dare un parere.
Rappresento in breve la mia situazione:
In data 30 nov. us.dopo un' anno di convalescenza, venivo giudicato idoneo al SMI dalla CMO, con causa di servizio in corso per patologia cardiologica con assegnazione Cat.A 6^
Sotto la stessa data, l'Uff. Medico, consigliava di fare domanda di trasferimento al Comando Legione per chiedere l' incarico presso qualche ufficio, in quanto la patologia riscontrata non era consona col servizio di pronto intervnento presso il NRM.
Presentai la domanda di trasferimento ma l' Uffico Comando del NRM, mi informo che prima dovevo fare domanda di esonero della Guida Veloce e poi in base all'esito dell' Infermeria Presidiaria, potevo far domanda di trasferimento dal NRM ad altro Reparto con mansioni d'ufficio.
Chiedo, è una prassi corretta?
Grazie a tutti coloro che mi possono dare un parere.
Re: Esonero abilitazione Guida Veloce.
Caro collega, o credo vi sia bisogno che Tu ti faccia esonerare dell'abilitazione alla condotta degli automezzi veloci, infatti tale abilitazione non vincola l'amministrazione ne tantomeno Te a prestare servizio presso il N.O.R.M., potresti chiedere alla Tua Legione l'impiego in altro reparto che ti possa consentire di svolgere servizio in condizioni meno disagiate. Credo che l'amministrazione non abbia problemi a concederti un trasferimento, visto le Tue condizioni di salute. Colgo l'occasione per augurarti tanta fortuna e i migliori auguri di Buona Natale a Te e i tuoi cari.
Re: Esonero abilitazione Guida Veloce.
Messaggio da lello »
Vi ringrazio di cuore e vi faccio i migliori auguri di buone feste.
-
- Consigliere
- Messaggi: 738
- Iscritto il: sab giu 19, 2010 8:26 am
Re: Esonero abilitazione Guida Veloce.
Messaggio da leonardo virdò »
Ho conosciuto diversi colleghi che sono stati esonerati dalla guida veloce. La maggior parte per chi soffre del mal di schiena, artrosi in generali, emorroidi, vertigini ecc.-lello ha scritto:Gradirei sapere, come funziona per farsi esonerare dalla Guida Veloce, dopo che sono state riscontrate patologie coronariche non invalidanti ma sotto cura farmacologica e controlli semestrali.
Rappresento in breve la mia situazione:
In data 30 nov. us.dopo un' anno di convalescenza, venivo giudicato idoneo al SMI dalla CMO, con causa di servizio in corso per patologia cardiologica con assegnazione Cat.A 6^
Sotto la stessa data, l'Uff. Medico, consigliava di fare domanda di trasferimento al Comando Legione per chiedere l' incarico presso qualche ufficio, in quanto la patologia riscontrata non era consona col servizio di pronto intervnento presso il NRM.
Presentai la domanda di trasferimento ma l' Uffico Comando del NRM, mi informo che prima dovevo fare domanda di esonero della Guida Veloce e poi in base all'esito dell' Infermeria Presidiaria, potevo far domanda di trasferimento dal NRM ad altro Reparto con mansioni d'ufficio.
Chiedo, è una prassi corretta?
Grazie a tutti coloro che mi possono dare un parere.
Non sono sicuro se in merito esista qualche circolare, tuttavia ricordo quando facevo il capoequipaggio che alcuni colleghi aspettavano il compimento del 40° anno di età per chiedere il trasferimento dal Radiomobile.
Buon Natale.
Re: Esonero abilitazione Guida Veloce.
Il tuo reparto ha l'obbligo di trasmettere l'istanza al comando superiore.. magari può esprimere parere contrario e vorrei vedere chi si assume la responsabilità di farti guidare un'autovettura veloce sotto stress. Secondo me, a pensarci bene, dovrebbe essere proprio il Nucleo Radiomobile da cui dipendi ad inviarti all'Infermeria per farti sottoporre a visita per la perdita della specializzazione. Ti ricordo inoltre che la tolgono per chi fa uso di occhiali da vista, figurati per te. Ti auguro Buone feste
Re: Esonero abilitazione Guida Veloce.
Messaggio da lello »
In data 11.1.2010, l'Infermeria Presidiaria mi ha esonerato dalla guida veloce:"IDONEO AL MOD. 2 MA NON IDONEO PERMANENTEMENTE ALLA GUIDA VELOCE".
Ora a cosa mi dovrò aspettare dato che sono effettivo al NRM? rimarò lì oppure valuteranno il cambio d'incarico ad altro Reparto?
Grazie a chi può dare qualche consiglio.
Ora a cosa mi dovrò aspettare dato che sono effettivo al NRM? rimarò lì oppure valuteranno il cambio d'incarico ad altro Reparto?
Grazie a chi può dare qualche consiglio.
-
- Consigliere
- Messaggi: 738
- Iscritto il: sab giu 19, 2010 8:26 am
Re: Esonero abilitazione Guida Veloce.
Messaggio da leonardo virdò »
Secondo le mie esperienze al Radiomobile è meglio che ti prepari psicologicamente ad affrontare un trasferimento,magari anche in seno al tuo comando, per i seguenti motivi:panorama ha scritto:Sicuramente ti faranno fare il Capo Equipaggio oppure ti impiegheranno come 3° uomo.
Ciao
. Al radiomobile quello che di più scarseggia sono appunto gli autisti, per cui, si è creata una vacanza che bisogna ripristinarla.
. Non sò quale grado rivesti ma se avevi mansioni di autista, questi competono agli App.ti e C.ri., mentre i sottufficiali di norma fanno il capo equipaggio. Solo in casi eccezzionali fanno gli autisti, appunto per carenza di questi, e semprechè sono abilitati alla guida veloce;
. il 3° uomo al RM non è previsto, salvo casi x particolari esigenze operative. (e poi.... con le nuove Alfa....come si fanno 6 ore di servizio seduti dietro?);
. Sicuramente per un pò di tempo rimarrai in ufficio oppure ti faranno fare il tappa buchi, oppure ti faranno seguire i normali turni di patt. e troveranno qualche collega, magari più anziano, che è costretto a fare di autista e di capo equipaggio. Vedrai quante lamentele ci saranno. Come ben sai in tutte le RM dopo i primi anni di autista, tutti vorrebbero fare il capo equipaggio.
Consiglio personale........inizia a sondare il terreno e trovati un reparto a te gradito.
Auguri.
Re: Esonero abilitazione Guida Veloce.
Se può interessare a qualcuno, il Comando Regione Carabinieri Lazio ha disposto l’esonero del ricorrente dall'abilitazione alla qualifica di guida veloce in quanto affetto nel 1995 da: Ipoacusia nei toni acuti, di lieve entità.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 09797/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00662/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 1996, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso già dall’avv. Luciano Jaconis e poi dall’avv. Marina Milli, e con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Marianna Dionigi 29;
contro
il Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 92/….. del 22.11.1995, con la quale il Comando Regione Carabinieri Lazio ha disposto l’esonero del ricorrente dall'abilitazione alla qualifica di guida veloce;
- della nota prot. n. 15/….. del 4.10.1995, recante proposta di esonero del Servizio sanità del Comando Legione Carabinieri Lazio (per "ipoacusia nei toni acuti, di lieve entità, come da referto specialistico rilasciato in data … maggio 1995 dal Presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni");
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente carabiniere, già abilitato alla guida veloce, impugna gli atti specificati in epigrafe prospettando: violazione della legge n. 241/1990 sotto diversi profili e difetto di istruttoria; difetto di motivazione; difetto dei presupposti (la ipoacusia sarebbe nei soli toni acuti e comunque lieve); contraddittorietà con la precedente abilitazione alla guida veloce.
L'Amministrazione non si è costituita.
Il ricorrente ha depositato documenti e una memoria.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 ottobre 2011.
2.0 - Il ricorso è infondato.
2.1- Rileva il ricorrente che - con provvedimento del … maggio 1995 – era stato esonerato dalla specializzazione di operatore delle trasmissioni, essendo risultato affetto da "ipoacusia nei toni acuti, di lieve entità”, come da referto specialistico rilasciato in data … maggio 1995 dal Presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni, citato nella proposta di esonero impugnata.
Ciò premesso egli lamenta che: la impugnata nota del Servizio sanità del Comando Legione Carabinieri Lazio, datata 4.10.1995, ha richiamato una visita specialistica effettuata nel diverso procedimento finalizzato all'esonero dalla specializzazione di operatore delle trasmissioni; in data 2 ottobre 1995 vi è stato un ulteriore controllo medico in base al quale sarebbero stati emessi gli atti impugnati; nel procedimento qui contestato non vi è traccia dell'esito del citato controllo medico del 2 ottobre 1995. Di conseguenza all'Amministrazione sarebbe mancato il necessario parere medico-scientifico per una valutazione obiettiva.
La censura va respinta.
Infatti - premesso che non vi è traccia in atti del citato controllo medico del 2 ottobre 1995, e che l'esito di quest'ultimo non è invocato dal ricorrente - deve osservarsi che è lo stesso ricorrente che, oltre a non contestare le risultanze della precedente diagnosi di ipoacusia effettuata in data … maggio 1995 (sia pure nel precedente procedimento in virtù del quale egli era stato esonerato dalla specializzazione di operatore delle trasmissioni), ammette espressamente di essere affetto da carenza uditiva (v. il successivo capo 2.3), sicché le impugnate determinazioni risultano fondate su un dato medico oggettivo.
2.2 - Il ricorso lamenta anche difetto di motivazione, ma la censura è infondata perché gli atti impugnati consentono di ben comprendere le ragioni che ne sono alla base: la riscontrata ipoacusia.
2.3 - Il ricorrente fa pure presente che la ipoacusia dalla quale è affetto è nei soli toni acuti e comunque lieve, ma anche questo rilievo è infondato, poiché a fronte dell’appurata ipoacusia la scelta dell'Arma di non adibire il carabiniere ipoudente alla guida dei mezzi veloci risulta priva di palesi vizi logici o gravi carenze valutative.
3. - Da ultimo il ricorso lamenta contraddittorietà con una precedente abilitazione alla guida veloce, ma anche questo rilievo è infondato, poiché le condizioni psicofisiche di un soggetto non sono immutabili, e dunque una precedente abilitazione non esclude che ad una successiva visita medica l'accertamento dei requisiti possa avere esito diverso.
4. - Il ricorso va dunque respinto.
Nulla va disposto per le spese, non essendovi costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 09797/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00662/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 1996, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso già dall’avv. Luciano Jaconis e poi dall’avv. Marina Milli, e con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Marianna Dionigi 29;
contro
il Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, non costituito;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 92/….. del 22.11.1995, con la quale il Comando Regione Carabinieri Lazio ha disposto l’esonero del ricorrente dall'abilitazione alla qualifica di guida veloce;
- della nota prot. n. 15/….. del 4.10.1995, recante proposta di esonero del Servizio sanità del Comando Legione Carabinieri Lazio (per "ipoacusia nei toni acuti, di lieve entità, come da referto specialistico rilasciato in data … maggio 1995 dal Presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni");
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente carabiniere, già abilitato alla guida veloce, impugna gli atti specificati in epigrafe prospettando: violazione della legge n. 241/1990 sotto diversi profili e difetto di istruttoria; difetto di motivazione; difetto dei presupposti (la ipoacusia sarebbe nei soli toni acuti e comunque lieve); contraddittorietà con la precedente abilitazione alla guida veloce.
L'Amministrazione non si è costituita.
Il ricorrente ha depositato documenti e una memoria.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 ottobre 2011.
2.0 - Il ricorso è infondato.
2.1- Rileva il ricorrente che - con provvedimento del … maggio 1995 – era stato esonerato dalla specializzazione di operatore delle trasmissioni, essendo risultato affetto da "ipoacusia nei toni acuti, di lieve entità”, come da referto specialistico rilasciato in data … maggio 1995 dal Presidio ospedaliero di Cava dei Tirreni, citato nella proposta di esonero impugnata.
Ciò premesso egli lamenta che: la impugnata nota del Servizio sanità del Comando Legione Carabinieri Lazio, datata 4.10.1995, ha richiamato una visita specialistica effettuata nel diverso procedimento finalizzato all'esonero dalla specializzazione di operatore delle trasmissioni; in data 2 ottobre 1995 vi è stato un ulteriore controllo medico in base al quale sarebbero stati emessi gli atti impugnati; nel procedimento qui contestato non vi è traccia dell'esito del citato controllo medico del 2 ottobre 1995. Di conseguenza all'Amministrazione sarebbe mancato il necessario parere medico-scientifico per una valutazione obiettiva.
La censura va respinta.
Infatti - premesso che non vi è traccia in atti del citato controllo medico del 2 ottobre 1995, e che l'esito di quest'ultimo non è invocato dal ricorrente - deve osservarsi che è lo stesso ricorrente che, oltre a non contestare le risultanze della precedente diagnosi di ipoacusia effettuata in data … maggio 1995 (sia pure nel precedente procedimento in virtù del quale egli era stato esonerato dalla specializzazione di operatore delle trasmissioni), ammette espressamente di essere affetto da carenza uditiva (v. il successivo capo 2.3), sicché le impugnate determinazioni risultano fondate su un dato medico oggettivo.
2.2 - Il ricorso lamenta anche difetto di motivazione, ma la censura è infondata perché gli atti impugnati consentono di ben comprendere le ragioni che ne sono alla base: la riscontrata ipoacusia.
2.3 - Il ricorrente fa pure presente che la ipoacusia dalla quale è affetto è nei soli toni acuti e comunque lieve, ma anche questo rilievo è infondato, poiché a fronte dell’appurata ipoacusia la scelta dell'Arma di non adibire il carabiniere ipoudente alla guida dei mezzi veloci risulta priva di palesi vizi logici o gravi carenze valutative.
3. - Da ultimo il ricorso lamenta contraddittorietà con una precedente abilitazione alla guida veloce, ma anche questo rilievo è infondato, poiché le condizioni psicofisiche di un soggetto non sono immutabili, e dunque una precedente abilitazione non esclude che ad una successiva visita medica l'accertamento dei requisiti possa avere esito diverso.
4. - Il ricorso va dunque respinto.
Nulla va disposto per le spese, non essendovi costituzione di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2011.
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE