ricorso straordinario al PdR respinto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700140 - Public 2017-01-25 -
Numero 00140/2017 e data 19/01/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2016
NUMERO AFFARE 02381/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Ugo A., avverso negata concessione licenza straordinaria per motivi di studio
ricorso 17/2/2010;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 06/05/2010 con la quale il Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con il presente ricorso il OMISSIS dell’Esercito, Ugo A. ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi sul ricorso avverso il diniego sull’istanza di concessione di una licenza straordinaria per motivi di studio.
Il Ministero della Difesa con relazione del 4.05.2010, ha riferito sulla vicenda, rilevando la palese infondatezza del ricorso, in quanto la licenza straordinaria, secondo l’ordinamento militare, viene concessa per esami militari oppure per esami di stato- titolo d’istruzione primaria e secondaria ed esami universitari o post-universitari – e quindi non può essere consentita per redigere una tesi di laurea.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione espressa dal Ministero è da condividere, in quanto le disposizioni dell’ordinamento militare in materia di licenze per motivi di studio, sono tassative e non consentono alcun margine di discrezionalità.
Pertanto al ricorrente potevano essere concesse soltanto le 150 ore annuali di studio, previste dall’art. 78 del DPR n. 782/1985 ed estese al personale militare, mentre la licenza straordinaria poteva essere accordata esclusivamente per il giorno di discussione della tesi e per il viaggio.
Consegue a quanto sopra esposto che il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Licenza straordinaria per motivi di studio
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