x Lucas _167, che giorno ??? io il 25 giugno ore 09.00!!!!
Hai trovato il materiale per studiare qualcosa??? (senza esagerare, ma qualcosina vale la pena studiare :-) )
Fammi sapere, ed in bocca al lupo
TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
Re: TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
Messaggio da lucas_167 »
Allora ci vedremo lì. Anche io ho la convocazione per lo stesso giorno. Io mi sto preparando su con un libro di diritto Amm.vo, poi mi sono scaricato tutta la legge 3/57 e la 165/2001 commentata e poi ho trovato un paio di schemi con commenti sull'organizzazione del Ministero dell'Interno. Spero che basti sinceramente, perchè così è già un bel pò di roba.Beppe L. ha scritto:x Lucas _167, che giorno ??? io il 25 giugno ore 09.00!!!!
Hai trovato il materiale per studiare qualcosa??? (senza esagerare, ma qualcosina vale la pena studiare :-) )
Fammi sapere, ed in bocca al lupo
Io sono piuttosto preoccupato in merito alla nuova riforma che stanno per varare sulla PA. Scrivono che ci potrebbero tagliare l'assegno ad personam (o per meglio dire, ce lo tagliano!). Se così fosse, ritengo che se si riuscisse a firmare il nuovo contratto con la legge attuale ancora in vigore ci si potrebbe "salvare".
Tu hai qualche notizia in merito?
In bocca al lupo anche a te e crepi sto lupo!!
Re: TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
http://cubscuolaudine.wordpress.com/201 ... -personam/" onclick="window.open(this.href);return false;
ho solo questo, ma riguarda la scuola.
Spero che si dimostri una bufala!!! anche per i docenti in condizioni come le nostre!!!
ho solo questo, ma riguarda la scuola.
Spero che si dimostri una bufala!!! anche per i docenti in condizioni come le nostre!!!
Re: TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
http://www.codau.it/verbali/file_verbal ... bilita.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
leggendo questo, pare non riguardi noi!!!!!!
leggendo questo, pare non riguardi noi!!!!!!
Re: TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
Messaggio da lucas_167 »
Infatti proprio stamane ne parlavo con un mio amico di studi, con il quale concordavamo che la previsione della Legge di stabilità non prevede l'abolizione dell'art.8 del dpr 339/82, ma probabilmente generici casi di mobilità interna di/da dipendenti civili. Mah...vedremo.Beppe L. ha scritto:http://www.codau.it/verbali/file_verbal ... bilita.pdf
leggendo questo, pare non riguardi noi!!!!!!
Re: TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
Messaggio da lucas_167 »
lucas_167 ha scritto:Infatti proprio stamane ne parlavo con un mio amico di studi, con il quale concordavamo che la previsione della Legge di stabilità non prevede l'abolizione dell'art.8 del dpr 339/82, ma probabilmente generici casi di mobilità interna di/da dipendenti civili. Mah...vedremo.Beppe L. ha scritto:http://www.codau.it/verbali/file_verbal ... bilita.pdf
leggendo questo, pare non riguardi noi!!!!!!
mi correggo..l'art di riferimento è il n.10
Re: TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
Leggete cosa è accaduto al collega della PolStato circa la sede di destinazione.
Cmq. ricorso PERSO.
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1) - Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo.
2) - Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone ...........
3) - Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno ...........
IL TAR di NAPOLI precisa:
4) - Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
5) - Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
6) - La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione.
- ) - Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572).
- ) - Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro.
- ) - Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
7) - Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato.
8) - Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”.
9) - In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo).
N.B.: rileggi i punti n. 5, 6 e 7 sopra.
Cmq. leggete il tutto per completezza della vicenda per meglio comprendere le ragioni e i poteri dell'Amministrazione.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201503283 - Public 2015-06-22 -
N. 03283/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06604/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Radice, con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Sarnelli in Napoli, via Cesario Console n.3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale è domiciliato in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 4 settembre 2014 e notificata il successivo giorno 9 dello stesso mese, nella parte in cui il Ministero dell’Interno ha comunicato all’odierno ricorrente, trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione civile dell’Interno, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché in quella di Frosinone, la sede di assegnazione in servizio, fissando al 22 settembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 23 settembre 2014 e notificata il 2 ottobre successivo, nella parte in cui ribadisce la detta individuazione, differendo al 22 ottobre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 22 ottobre 2014 e notificata il 5 novembre successivo, nella parte in cui nuovamente ribadisce la detta individuazione, differendo al 20 novembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’ordinanza datata 2 settembre 2014 richiamata nel primo provvedimento gravato e mai portata a conoscenza del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene avversato il provvedimento di cui alla nota adottata in data 4 settembre 2014 del Ministero dell’Interno nella parte in cui si comunica al ricorrente, “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione nonché i provvedimenti di cui alle successive note in data 23 settembre 2014 e 22 ottobre 2014 con cui è ribadita la sede di assegnazione già individuata.
Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo. In ordine alla detta istanza è intervenuto in data 21 maggio 2014 il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno. Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone per assumervi servizio il 22 settembre 2014, termine successivamente differito in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente.
Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno e comunque difetto di motivazione per non essere state adeguatamente esplicitate le ragioni dell’assegnazione a Crotone e non già a Frosinone.
Conclude il ricorrente chiedendo all’adito Tribunale di voler annullare i provvedimenti impugnati “nella parte in cui individuano nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione”.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e comunque affermando, nel merito, la infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Come già ricordato nella narrativa in fatto, il proposto ricorso investe specificamente la questione della individuazione della Questura di Crotone, anziché di quella di Frosinone, quale sede di servizio del ricorrente “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”.
Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione. Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572). Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro. Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Il successivo art. 8, limitatamente però al trasferimento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, assegna all’Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa per pronunciarsi, altresì chiarendo che “qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.” In ragione del chiaro disposto normativo, non può il ricorrente ragionevolmente sostenere che, avendo egli espressamente richiesto il transito “nelle qualifiche funzionali del personale civile presso la Questura di Frosinone”, si sia nella specie formato silenzio assenso in ordine al transito nel detto ruolo civile presso la sede richiesta, costituendo quello dell’assegnazione della sede un sub – procedimento autonomo non governato, nell’economia della disposizione in commento, dai divisati meccanismi di semplificazione che restano circoscritti solo al transito in ruoli diversi. Osta a siffatta pretesa non solo il rilievo per cui il meccanismo del silenzio assenso è espressamente previsto, dall’art. 8 citato, per le istanze di transito ai ruoli di altre amministrazioni, ma – più in generale – la previsione, di cui all’art. 5, per cui il transito è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”. In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo). E’ agevole allora rilevare che, con riferimento appunto al detto profilo professionale, la sede richiesta (Questura di Frosinone) presenta una copertura della dotazione organica prevista del 90% (essendo in servizio nove assistenti amministrativi su una dotazione di 10 posti), nella sede assegnata (Questura di Crotone) la copertura è solo del 75% (essendo in servizio sei assistenti amministrativi su una dotazione di 8 posti). Invero, l’amministrazione è giunta alla contestata individuazione della sede qui in rilievo anche avendo a riferimento, oltre che le sedi più carenti di personale, anche la circostanza che non fossero richieste da altri impiegati di quel profilo professionale già in servizio, così pervenendo alla individuazione delle sedi di Belluno, Biella, Crotone e Verbania. E la sede di Frosinone – cui ambiva il ricorrente - risultava, peraltro, essere stata richiesta da sei aspiranti di pari profilo professionale già in servizio. Per non dire della sede di Napoli, invero neppure richiesta dal ricorrente, per la quale nella qualifica di assistente amministrativo si registra un esubero di ben il 235%. Di qui l’assegnazione del ricorrente, che da ultimo aveva prestato servizio in Campania, tra le sedi con scopertura, alla sede di Crotone preferita per ragioni logistiche a quelle del Nord Italia.
Vero è che i dati ora riportati sono stati esplicitati in sede di memoria difensiva dalla difesa della resistente amministrazione, laddove la nota avversata si limita a disporre l’assegnazione alla sede di Crotone semplicemente richiamando la normativa di riferimento, ma è del pari vero che non solo i detti elementi non hanno formato oggetto di motivi aggiunti ma non sono stati in fatto neppure contestati dalla difesa del ricorrente in sede di memoria difensiva di replica. Ciò chiarito, è evidente che l’assegnazione di sede, disposta come nella specie con riferimento a disciplina che espressamente dispone che il trasferimento è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, non necessita di particolare e diffusa motivazione. Si tratta, infatti, non già di un trasferimento d’ufficio, ma dell’assegnazione della prima sede a dipendente transitato in nuovo ruolo con diverso profilo professionale. E comunque la ratio della detta assegnazione emerge comunque, per come innanzi rilevato, dai passaggi istruttori che hanno condotto alla decisione assunta, senza che questi fossero contestati dal ricorrente.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.
In ragione della novità della questione sussistono giuste ragioni per compensare tra le parte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
Cmq. ricorso PERSO.
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1) - Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo.
2) - Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone ...........
3) - Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno ...........
IL TAR di NAPOLI precisa:
4) - Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
5) - Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
6) - La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione.
- ) - Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572).
- ) - Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro.
- ) - Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
7) - Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato.
8) - Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”.
9) - In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo).
N.B.: rileggi i punti n. 5, 6 e 7 sopra.
Cmq. leggete il tutto per completezza della vicenda per meglio comprendere le ragioni e i poteri dell'Amministrazione.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201503283 - Public 2015-06-22 -
N. 03283/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06604/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Radice, con domicilio eletto presso l’avv. Girolamo Sarnelli in Napoli, via Cesario Console n.3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale è domiciliato in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 4 settembre 2014 e notificata il successivo giorno 9 dello stesso mese, nella parte in cui il Ministero dell’Interno ha comunicato all’odierno ricorrente, trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione civile dell’Interno, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché in quella di Frosinone, la sede di assegnazione in servizio, fissando al 22 settembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 23 settembre 2014 e notificata il 2 ottobre successivo, nella parte in cui ribadisce la detta individuazione, differendo al 22 ottobre 2014 la data di assunzione in servizio;
- del provvedimento di cui alla nota M/….. bis, datata 22 ottobre 2014 e notificata il 5 novembre successivo, nella parte in cui nuovamente ribadisce la detta individuazione, differendo al 20 novembre 2014 la data di assunzione in servizio;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’ordinanza datata 2 settembre 2014 richiamata nel primo provvedimento gravato e mai portata a conoscenza del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene avversato il provvedimento di cui alla nota adottata in data 4 settembre 2014 del Ministero dell’Interno nella parte in cui si comunica al ricorrente, “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”, di aver individuato nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione nonché i provvedimenti di cui alle successive note in data 23 settembre 2014 e 22 ottobre 2014 con cui è ribadita la sede di assegnazione già individuata.
Espone lo stesso ricorrente, già Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli, di aver presentato in data 30 luglio 2012 istanza per il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, nel profilo professionale di Assistente amministrativo. In ordine alla detta istanza è intervenuto in data 21 maggio 2014 il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno. Quindi, avendo il ricorrente superato la prescritta prova prevista per il trasferimento nei ruoli civili, con ordinanza 2 settembre 2014, richiamata nella nota in data 4 settembre, questi è stato assegnato alla Questura di Crotone per assumervi servizio il 22 settembre 2014, termine successivamente differito in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente.
Lamentando in sostanza l’assegnazione alla Questura di Crotone, e non già a quella di Frosinone per come richiesto, il ricorrente deduce a sostegno del proposto ricorso la violazione dell’iter prescritto dalla disciplina di settore per non essere stato adottato, nella specie, il prescritto decreto del Ministro dell’Interno e comunque difetto di motivazione per non essere state adeguatamente esplicitate le ragioni dell’assegnazione a Crotone e non già a Frosinone.
Conclude il ricorrente chiedendo all’adito Tribunale di voler annullare i provvedimenti impugnati “nella parte in cui individuano nella Questura di Crotone, anziché nella Questura di Frosinone, la sede di assegnazione”.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e comunque affermando, nel merito, la infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Devesi preliminarmente rilevare la infondatezza della dedotta eccezione di difetto di giurisdizione per non essersi, nella specie, ancora perfezionato il momento della stipulazione del contratto di lavoro quale dipendente civile, che segna il discrimine temporale dopo il quale il dipendente perde effettivamente lo status di militare (cfr. Cons, Stato, IV Sezione, n. 4719/2011 e n. 6825/2007), restando pertanto la presente controversia devoluta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo per non aver, appunto, il ricorrente ancora perduto lo status di militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV. 5 agosto 2011, n. 4719).
Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Come già ricordato nella narrativa in fatto, il proposto ricorso investe specificamente la questione della individuazione della Questura di Crotone, anziché di quella di Frosinone, quale sede di servizio del ricorrente “trasferito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell’Amministrazione Civile dell’Interno”.
Con il primo motivo di ricorso lamenta il ricorrente il mancato rispetto dell’iter prefigurato dalla disciplina di settore per non essere stato nella specie adottato il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 339 del 1982.
La censura non è fondata atteso che, trattandosi nella specie di atto gestionale, la competenza alla relativa adozione non è più del vertice politico dell’amministrazione, cioè del Ministro, ma delle strutture dirigenziali della medesima amministrazione. Va infatti ricordato che l’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali applicabili, salvo esplicite deroghe, a tutto il settore del pubblico impiego, ha attribuito agli organi di direzione politica gli obiettivi e i programmi da attuare e ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2006, n. 6572). Ne consegue che anche le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 devono essere interpretate alla luce della sopravvenuta normativa di carattere generale applicabile, come si è detto, a tutto il pubblico impiego con l’attribuzione all’organo di vertice dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza delle competenze gestionali in materia di personale precedentemente riservate al Ministro. Di qui la infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno previsto dal citato art. 5.
Ciò detto, ai sensi del ripetuto art. 5, il trasferimento a domanda del personale di che trattasi nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto tenuto conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Il successivo art. 8, limitatamente però al trasferimento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, assegna all’Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa per pronunciarsi, altresì chiarendo che “qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.” In ragione del chiaro disposto normativo, non può il ricorrente ragionevolmente sostenere che, avendo egli espressamente richiesto il transito “nelle qualifiche funzionali del personale civile presso la Questura di Frosinone”, si sia nella specie formato silenzio assenso in ordine al transito nel detto ruolo civile presso la sede richiesta, costituendo quello dell’assegnazione della sede un sub – procedimento autonomo non governato, nell’economia della disposizione in commento, dai divisati meccanismi di semplificazione che restano circoscritti solo al transito in ruoli diversi. Osta a siffatta pretesa non solo il rilievo per cui il meccanismo del silenzio assenso è espressamente previsto, dall’art. 8 citato, per le istanze di transito ai ruoli di altre amministrazioni, ma – più in generale – la previsione, di cui all’art. 5, per cui il transito è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato. Del resto, già con nota in data 31 agosto 2012 il Ministero dell’Interno, nell’invitare la Questura di appartenenza del ricorrente a provvedere agli adempimenti richiesti per “l’eventuale inquadramento”, chiariva che in ipotesi avesse avuto esito positivo la prevista prova d’esame “l’interessato sarà inquadrato nel profilo professionale richiesto ed assegnato alla sede in cui saranno avvertite maggiori esigenze di servizio”. In altri termini, non solo l’intera procedura di transito è connotata non già da automatismo, ma da discrezionalità valutativa (prova d’esame a carattere teorico-pratico), ma in particolare l’assegnazione della sede nella nuova veste di dipendente dei ruoli civili del Ministero dell’Interno consegue necessariamente al doveroso preventivo vaglio delle esigenze di servizio dell’amministrazione con riferimento al profilo professionale richiesto (nella specie, assistente amministrativo). E’ agevole allora rilevare che, con riferimento appunto al detto profilo professionale, la sede richiesta (Questura di Frosinone) presenta una copertura della dotazione organica prevista del 90% (essendo in servizio nove assistenti amministrativi su una dotazione di 10 posti), nella sede assegnata (Questura di Crotone) la copertura è solo del 75% (essendo in servizio sei assistenti amministrativi su una dotazione di 8 posti). Invero, l’amministrazione è giunta alla contestata individuazione della sede qui in rilievo anche avendo a riferimento, oltre che le sedi più carenti di personale, anche la circostanza che non fossero richieste da altri impiegati di quel profilo professionale già in servizio, così pervenendo alla individuazione delle sedi di Belluno, Biella, Crotone e Verbania. E la sede di Frosinone – cui ambiva il ricorrente - risultava, peraltro, essere stata richiesta da sei aspiranti di pari profilo professionale già in servizio. Per non dire della sede di Napoli, invero neppure richiesta dal ricorrente, per la quale nella qualifica di assistente amministrativo si registra un esubero di ben il 235%. Di qui l’assegnazione del ricorrente, che da ultimo aveva prestato servizio in Campania, tra le sedi con scopertura, alla sede di Crotone preferita per ragioni logistiche a quelle del Nord Italia.
Vero è che i dati ora riportati sono stati esplicitati in sede di memoria difensiva dalla difesa della resistente amministrazione, laddove la nota avversata si limita a disporre l’assegnazione alla sede di Crotone semplicemente richiamando la normativa di riferimento, ma è del pari vero che non solo i detti elementi non hanno formato oggetto di motivi aggiunti ma non sono stati in fatto neppure contestati dalla difesa del ricorrente in sede di memoria difensiva di replica. Ciò chiarito, è evidente che l’assegnazione di sede, disposta come nella specie con riferimento a disciplina che espressamente dispone che il trasferimento è disposto tenendo conto delle esigenze di servizio, non necessita di particolare e diffusa motivazione. Si tratta, infatti, non già di un trasferimento d’ufficio, ma dell’assegnazione della prima sede a dipendente transitato in nuovo ruolo con diverso profilo professionale. E comunque la ratio della detta assegnazione emerge comunque, per come innanzi rilevato, dai passaggi istruttori che hanno condotto alla decisione assunta, senza che questi fossero contestati dal ricorrente.
In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.
In ragione della novità della questione sussistono giuste ragioni per compensare tra le parte le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
Re: TRANSITO RUOLI CIVILI (SEDE)
1) - il collega della PolStato ha presentato domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero della giustizia ma, il Ministero della giustizia, conformandosi al parere contrario reso dal consiglio di amministrazione, ha respinto la domanda per incompatibilità delle condizioni fisiche dell’interessato con le mansioni da svolgere.
Il CdS conclude così respingendo l'appello dei Ministeri:
2) - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, secondo quanto meglio esposto in motivazione.
Il resto leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201700264
- Public 2017-01-23 –
Pubblicato il 23/01/2017
N. 00264/2017REG.PROV.COLL.
N. 08329/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., e dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Zaza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la Toscana, sez. I, n. 442/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Rocchitta e l’avvocato Zaza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. In data 22 aprile 2015 la commissione medica ospedaliera de La Spezia ha giudicato il signor -OMISSIS-, assistente capo della Polizia di Stato, permanentemente inidoneo al servizio di istituto e idoneo al transito presso altre Amministrazioni dello Stato.
2. In data 4 maggio 2015 il signor -OMISSIS- ha presentato domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero della giustizia, sede della Provincia di OMISSIS.
3. Con decreto 13 novembre 2015 il Ministero della giustizia, conformandosi al parere contrario reso dal consiglio di amministrazione, ha respinto la domanda per incompatibilità delle condizioni fisiche dell’interessato con le mansioni da svolgere.
4. Con provvedimento del 17 dicembre 2015, la Questura di OMISSIS lo ha dispensato dal servizio.
5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti a lui avversi, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Toscana, sez. I, ha accolto con sentenza in forma semplificata 10 marzo 2016, n. 442. Il Tribunale territoriale ha ritenuto che il Ministero avrebbe sovrapposto, senza motivazione, le proprie valutazioni a quelle della c.m.o.
6. L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza con i seguenti motivi di gravame:
a) per il transito nei ruoli civili non sarebbe sufficiente il giudizio positivo della c.m.o., ma occorrerebbe una ulteriore valutazione discrezionale rimessa all’Amministrazione stessa;
b) l’appellato non potrebbe essere immesso nei ruoli in mancanza della prova pratica prevista dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (risoluzione di quesiti, secondo la prassi);
c) nel dare provvisoria esecuzione alla sentenza, avrebbe invitato il signor -OMISSIS- a sottoporsi alle prove, ma questi dapprima non si sarebbe presentato e, in un secondo tempo, avrebbe affermato di essere impedito da motivi di salute.
7. L’Amministrazione ha anche chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
8. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere all’appello sostenendo che:
a) l’appello sarebbe irricevibile per tardività;
b) recherebbe eccezioni nuove;
c) sarebbe contraddittorio rispetto alle difese di primo grado, ove nulla si sarebbe detto circa una presunta discrezionalità dell’Amministrazione;
d) la convocazione per le prove sarebbe illegittima perché - in disparte la circostanza che egli avrebbe presentato certificato medico - la fase relativa si collocherebbe in un momento anteriore all’atto di accoglimento o reiezione della richiesta di transito, cosicché l’Amministrazione, adottando la decisione contestata, avrebbe implicitamente rinunziato a tale sua facoltà.
9. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2017, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
10. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone dato notizia alle parti presenti, il Collegio è dell’avviso di poter definire l’incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
11. In via preliminare, il Collegio osserva che:
a) la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;
b) è infondata l’eccezione di tardività dell’appello, perché l’appellato, nel computo che fa dei termini processuali (dal 10 marzo, data di deposito della sentenza, al 3 ottobre, data di avvio alla notifica del ricorso), non tiene conto della sospensione estiva che vale certamente per il presente giudizio il quale, pur vertendo in materia di lavoro (come ha rilevato in camera di consiglio il suo difensore), non per questo è soggetto alle relative disposizioni del codice di rito civile.
12. Nel merito, l’appello è infondato.
12.1. L’art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 339/1982 prescrive:
“Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente”.
12.2. La norma non ammette altra interpretazione se non quella che l’Amministrazione destinataria della domanda di transito non è vincolata al giudizio medico formulato in sede di accertamento dell’infermità invalidante, ma per disattenderlo (o, se del caso, confermarlo) deve disporre un nuovo accertamento, ferma la sua facoltà di sottoporre l’aspirante anche a una prova teorica o pratica.
12.3. Nel caso di specie, questo non ha fatto il Ministero della giustizia, il quale ha adottato una determinazione che, come ha correttamente messo in luce il T.A.R., è illegittima e va di conseguenza annullata.
13. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata e con salvezza dei nuovi provvedimenti dell’Amministrazione, che potrà assoggettare il signor -OMISSIS- – il quale è correlativamente tenuto a sottoporvisi – a visita medica e a prova teorica o pratica.
14. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
15. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. Apprezzate le circostanze, le spese del presente grado possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, secondo quanto meglio esposto in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Il CdS conclude così respingendo l'appello dei Ministeri:
2) - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, secondo quanto meglio esposto in motivazione.
Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201700264
- Public 2017-01-23 –
Pubblicato il 23/01/2017
N. 00264/2017REG.PROV.COLL.
N. 08329/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2016, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t., e dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Zaza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la Toscana, sez. I, n. 442/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Rocchitta e l’avvocato Zaza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. In data 22 aprile 2015 la commissione medica ospedaliera de La Spezia ha giudicato il signor -OMISSIS-, assistente capo della Polizia di Stato, permanentemente inidoneo al servizio di istituto e idoneo al transito presso altre Amministrazioni dello Stato.
2. In data 4 maggio 2015 il signor -OMISSIS- ha presentato domanda di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero della giustizia, sede della Provincia di OMISSIS.
3. Con decreto 13 novembre 2015 il Ministero della giustizia, conformandosi al parere contrario reso dal consiglio di amministrazione, ha respinto la domanda per incompatibilità delle condizioni fisiche dell’interessato con le mansioni da svolgere.
4. Con provvedimento del 17 dicembre 2015, la Questura di OMISSIS lo ha dispensato dal servizio.
5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti a lui avversi, proponendo un ricorso che il T.A.R. per la Toscana, sez. I, ha accolto con sentenza in forma semplificata 10 marzo 2016, n. 442. Il Tribunale territoriale ha ritenuto che il Ministero avrebbe sovrapposto, senza motivazione, le proprie valutazioni a quelle della c.m.o.
6. L’Amministrazione ha interposto appello contro la sentenza con i seguenti motivi di gravame:
a) per il transito nei ruoli civili non sarebbe sufficiente il giudizio positivo della c.m.o., ma occorrerebbe una ulteriore valutazione discrezionale rimessa all’Amministrazione stessa;
b) l’appellato non potrebbe essere immesso nei ruoli in mancanza della prova pratica prevista dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (risoluzione di quesiti, secondo la prassi);
c) nel dare provvisoria esecuzione alla sentenza, avrebbe invitato il signor -OMISSIS- a sottoporsi alle prove, ma questi dapprima non si sarebbe presentato e, in un secondo tempo, avrebbe affermato di essere impedito da motivi di salute.
7. L’Amministrazione ha anche chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
8. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere all’appello sostenendo che:
a) l’appello sarebbe irricevibile per tardività;
b) recherebbe eccezioni nuove;
c) sarebbe contraddittorio rispetto alle difese di primo grado, ove nulla si sarebbe detto circa una presunta discrezionalità dell’Amministrazione;
d) la convocazione per le prove sarebbe illegittima perché - in disparte la circostanza che egli avrebbe presentato certificato medico - la fase relativa si collocherebbe in un momento anteriore all’atto di accoglimento o reiezione della richiesta di transito, cosicché l’Amministrazione, adottando la decisione contestata, avrebbe implicitamente rinunziato a tale sua facoltà.
9. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2017, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
10. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone dato notizia alle parti presenti, il Collegio è dell’avviso di poter definire l’incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
11. In via preliminare, il Collegio osserva che:
a) la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;
b) è infondata l’eccezione di tardività dell’appello, perché l’appellato, nel computo che fa dei termini processuali (dal 10 marzo, data di deposito della sentenza, al 3 ottobre, data di avvio alla notifica del ricorso), non tiene conto della sospensione estiva che vale certamente per il presente giudizio il quale, pur vertendo in materia di lavoro (come ha rilevato in camera di consiglio il suo difensore), non per questo è soggetto alle relative disposizioni del codice di rito civile.
12. Nel merito, l’appello è infondato.
12.1. L’art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 339/1982 prescrive:
“Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente”.
12.2. La norma non ammette altra interpretazione se non quella che l’Amministrazione destinataria della domanda di transito non è vincolata al giudizio medico formulato in sede di accertamento dell’infermità invalidante, ma per disattenderlo (o, se del caso, confermarlo) deve disporre un nuovo accertamento, ferma la sua facoltà di sottoporre l’aspirante anche a una prova teorica o pratica.
12.3. Nel caso di specie, questo non ha fatto il Ministero della giustizia, il quale ha adottato una determinazione che, come ha correttamente messo in luce il T.A.R., è illegittima e va di conseguenza annullata.
13. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata e con salvezza dei nuovi provvedimenti dell’Amministrazione, che potrà assoggettare il signor -OMISSIS- – il quale è correlativamente tenuto a sottoporvisi – a visita medica e a prova teorica o pratica.
14. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
15. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. Apprezzate le circostanze, le spese del presente grado possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, secondo quanto meglio esposto in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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