Codice Ordinamento Militare

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vmax

Codice Ordinamento Militare

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Art. 1359
Richiamo
1. Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite:
a) lievi mancanze;
b) omissioni causate da negligenza.
2. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del
militare non v'e' obbligo di rapporto.
3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ne' a
particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le
finalita' previste dal comma 4.

4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:
a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero;
b) per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1369, comma 1.
Art. 1369
Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo
1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza
relativa puo' essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della
comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.
2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti
i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale,
esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.


....della serie mi stai sulle scatole? ...ogni tanto mi annoto un bel richiamo sul registro e la punizione nn te la leva più di dosso nessuno!!! O forse ho capito male??


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