salve a tutti sono un aps di radiomobile avevo una valutazione caratteristica superiore alla media tendente all'eccellente, ma con il cambio di Comandante di aliquota e di Norm, ove come dice il mio caro capoequipaggio "rappresentare un problema equivale a creare un problema" le note le hanno lasciate superiore alla media con aggettivazioni tendente allo scarso.-
Se per un primo momento non mi sono interessato alle note, ( perche non aspiro a comandare nessuna "DIVISIONE") oggi per un senso di verità e per non darla vinta voglio contrastare questi vergognosi ricatti .---------
se qualcuno ha avuto qualche esperienza in merito se mi puo' consigliare in merito per il momento io sto facendo l'acquisizione del libretto personale per fare poi ricorso al PdR.------
Aspetto consigli ciao a tutti..
Aps NoRm
VALUTAZIONE CARATTERISTICA
Re: VALUTAZIONE CARATTERISTICA
Messaggio da JAKOS »
caro saba speriamo che a nuttata passi presto e cominci a fare giorno .........
come avrai visto ho fatto domanda x essere messo a rapporto dal cte gruppo..... poi quando ci vediamo ti spiego
come avrai visto ho fatto domanda x essere messo a rapporto dal cte gruppo..... poi quando ci vediamo ti spiego
Re: VALUTAZIONE CARATTERISTICA
A quanti può interessare c'è questa buona sentenza anche se riguarda un militare:
N. 00611/2010 REG.SEN.
N. 04477/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4477 del 1995, proposto da:
C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rosso, con domicilio eletto presso Franco Rosso in Milano, via F.Lli Bronzetti 17;
contro
Distretto Militare di Milano; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento 05.10.1995 n. 01/0911/5640 del Comandante del Distretto Militare di Milano, con il quale è stata irrogata all’esponente la sanzione del “rimprovero”
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/02/2010 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente veniva convocato in data 12.12.1991 presso la sede del Vice Comandante del Comando di L.R.M. di Torino, onde firmare per presa visione un foglio di comunicazione relativo alle proprie note caratteristiche, e di attestare la regolarità del libretto personale.
Avendo pendenti numerosi ricorsi avverso note caratteristiche e provvedimenti disciplinari, il ricorrente domandava di poter rimandare la sottoscrizione degli atti.
A seguito di tale condotta veniva sporta nei confronti del ricorrente una denuncia in sede penale, che all’esito dei vari gradi di giudizio si concludeva con l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”. In particolare, la sent. n. 542 del 04.11.1994 della Corte di Cassazione riteneva come l’attuale ricorrente non avesse opposto alcun definitivo rifiuto alla sottoscrizione, ma solo la temporanea impossibilità di prenderne visione immediatamente, anche attesa la sua incompletezza.
In data 05.10.1995 veniva adottato il provvedimento gravato, con il quale si comminava al ricorrente la sanzione del rimprovero, poiché il medesimo si rifiutava di obbedire e materialmente non eseguiva l’ordine attinente al servizio e alla disciplina impartitagli dal superiore, di firmare per conoscenza il foglio di comunicazione e di attestare la regolarità e completezza del proprio libretto personale, firmandone la relativa dichiarazione.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato adottato in assenza di preventiva audizione e/o contraddittorio con l’interessato, in violazione di quanto previsto dall’art. 15 della L. 11.07.1978, secondo cui “nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”. Le peculiarità della vicenda in esame, evidenziate nella citata sentenza della Corte di Cassazione, avrebbero reso necessaria l’audizione dell’interessato, dovendosi escludere ogni automatismo tra il comportamento tenuto dal ricorrente e l’adozione di provvedimenti sanzionatori.
Il ricorso è accolto.
Le spese, equitativamente liquidate in Euro 500,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Sezione Prima – accoglie il ricorso
Le spese, equitativamente liquidate in Euro 500,00, seguono la soccombenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF
Mauro Gatti, Referendario, Estensore
Laura Marzano, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 12/03/2010
N. 00611/2010 REG.SEN.
N. 04477/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4477 del 1995, proposto da:
C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rosso, con domicilio eletto presso Franco Rosso in Milano, via F.Lli Bronzetti 17;
contro
Distretto Militare di Milano; Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento 05.10.1995 n. 01/0911/5640 del Comandante del Distretto Militare di Milano, con il quale è stata irrogata all’esponente la sanzione del “rimprovero”
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/02/2010 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente veniva convocato in data 12.12.1991 presso la sede del Vice Comandante del Comando di L.R.M. di Torino, onde firmare per presa visione un foglio di comunicazione relativo alle proprie note caratteristiche, e di attestare la regolarità del libretto personale.
Avendo pendenti numerosi ricorsi avverso note caratteristiche e provvedimenti disciplinari, il ricorrente domandava di poter rimandare la sottoscrizione degli atti.
A seguito di tale condotta veniva sporta nei confronti del ricorrente una denuncia in sede penale, che all’esito dei vari gradi di giudizio si concludeva con l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”. In particolare, la sent. n. 542 del 04.11.1994 della Corte di Cassazione riteneva come l’attuale ricorrente non avesse opposto alcun definitivo rifiuto alla sottoscrizione, ma solo la temporanea impossibilità di prenderne visione immediatamente, anche attesa la sua incompletezza.
In data 05.10.1995 veniva adottato il provvedimento gravato, con il quale si comminava al ricorrente la sanzione del rimprovero, poiché il medesimo si rifiutava di obbedire e materialmente non eseguiva l’ordine attinente al servizio e alla disciplina impartitagli dal superiore, di firmare per conoscenza il foglio di comunicazione e di attestare la regolarità e completezza del proprio libretto personale, firmandone la relativa dichiarazione.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato adottato in assenza di preventiva audizione e/o contraddittorio con l’interessato, in violazione di quanto previsto dall’art. 15 della L. 11.07.1978, secondo cui “nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”. Le peculiarità della vicenda in esame, evidenziate nella citata sentenza della Corte di Cassazione, avrebbero reso necessaria l’audizione dell’interessato, dovendosi escludere ogni automatismo tra il comportamento tenuto dal ricorrente e l’adozione di provvedimenti sanzionatori.
Il ricorso è accolto.
Le spese, equitativamente liquidate in Euro 500,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Lombardia – Sezione Prima – accoglie il ricorso
Le spese, equitativamente liquidate in Euro 500,00, seguono la soccombenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF
Mauro Gatti, Referendario, Estensore
Laura Marzano, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 12/03/2010
Re: VALUTAZIONE CARATTERISTICA
C.G.A. CC - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali f. n. 561/278-3-1990 del 19/07/2004 ad oggetto:
" Rifiuto di firmare per presa visione il foglio di comunicazione integrato nei documenti caratteristici ".
vedi/leggi e scarica allegato PDF della Circolare n. DGPM/V/D9-1/9857/GL datata 26.04.2004 se d'interesse.
Quanto sopra diramato fino a livello Comando di Stazione e paritetici.
N.B.: viene citata la violazione del reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 C.P.M.P.
" Rifiuto di firmare per presa visione il foglio di comunicazione integrato nei documenti caratteristici ".
vedi/leggi e scarica allegato PDF della Circolare n. DGPM/V/D9-1/9857/GL datata 26.04.2004 se d'interesse.
Quanto sopra diramato fino a livello Comando di Stazione e paritetici.
N.B.: viene citata la violazione del reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 C.P.M.P.
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