rientro possibile?
rientro possibile?
salve a tutti;
avrei bisogno di un aiuto da qualcuno competente sui tribunali militari (tipo aeronatica oppure wt8 o chiunque sappia di questi argomenti);
qualcuno ha asserito che siccome dalle malattie si guarisce(cosa giustissima!!) è possibile rientrare in servizio dopo essere stato congedato a patto di non aver superato il 45 anno di eta e di essere guarito;
nel mio caso ho avuto qualche piccolo problema di ansia e un infarto con angioplastica e stent bioassorbibile che è stato completamente assorbito e quindo non piu presente;
ora quindi sono completamente guarito; pero mi hanno detto che se le malattie che hanno portato al congedo sono presenti nella tabella del ministero non è possibile rientrare; e anche che il rientro non si puo fare dopo il 35 anno di eta...qualcuno competente puo chiarirmi le idee??grazie
p.s. chi non conosce l'argomento per favore si astenga dal fare commenti frutto di convinzioni personali...gia le idee sono troppo confuse... grazie
avrei bisogno di un aiuto da qualcuno competente sui tribunali militari (tipo aeronatica oppure wt8 o chiunque sappia di questi argomenti);
qualcuno ha asserito che siccome dalle malattie si guarisce(cosa giustissima!!) è possibile rientrare in servizio dopo essere stato congedato a patto di non aver superato il 45 anno di eta e di essere guarito;
nel mio caso ho avuto qualche piccolo problema di ansia e un infarto con angioplastica e stent bioassorbibile che è stato completamente assorbito e quindo non piu presente;
ora quindi sono completamente guarito; pero mi hanno detto che se le malattie che hanno portato al congedo sono presenti nella tabella del ministero non è possibile rientrare; e anche che il rientro non si puo fare dopo il 35 anno di eta...qualcuno competente puo chiarirmi le idee??grazie
p.s. chi non conosce l'argomento per favore si astenga dal fare commenti frutto di convinzioni personali...gia le idee sono troppo confuse... grazie
- antoniomlg
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Re: rientro possibile?
Messaggio da antoniomlg »
contatta telefonicamente lo studio Legale Carta.spikebn ha scritto:salve a tutti;
avrei bisogno di un aiuto da qualcuno competente sui tribunali militari (tipo aeronatica oppure wt8 o chiunque sappia di questi argomenti);
qualcuno ha asserito che siccome dalle malattie si guarisce(cosa giustissima!!) è possibile rientrare in servizio dopo essere stato congedato a patto di non aver superato il 45 anno di eta e di essere guarito;
nel mio caso ho avuto qualche piccolo problema di ansia e un infarto con angioplastica e stent bioassorbibile che è stato completamente assorbito e quindo non piu presente;
ora quindi sono completamente guarito; pero mi hanno detto che se le malattie che hanno portato al congedo sono presenti nella tabella del ministero non è possibile rientrare; e anche che il rientro non si puo fare dopo il 35 anno di eta...qualcuno competente puo chiarirmi le idee??grazie
p.s. chi non conosce l'argomento per favore si astenga dal fare commenti frutto di convinzioni personali...gia le idee sono troppo confuse... grazie
di Roma
ciao
Re: rientro possibile?
gia fatto ma ho le idee piu confuse di prima....antoniomlg ha scritto:contatta telefonicamente lo studio Legale Carta.spikebn ha scritto:salve a tutti;
avrei bisogno di un aiuto da qualcuno competente sui tribunali militari (tipo aeronatica oppure wt8 o chiunque sappia di questi argomenti);
qualcuno ha asserito che siccome dalle malattie si guarisce(cosa giustissima!!) è possibile rientrare in servizio dopo essere stato congedato a patto di non aver superato il 45 anno di eta e di essere guarito;
nel mio caso ho avuto qualche piccolo problema di ansia e un infarto con angioplastica e stent bioassorbibile che è stato completamente assorbito e quindo non piu presente;
ora quindi sono completamente guarito; pero mi hanno detto che se le malattie che hanno portato al congedo sono presenti nella tabella del ministero non è possibile rientrare; e anche che il rientro non si puo fare dopo il 35 anno di eta...qualcuno competente puo chiarirmi le idee??grazie
p.s. chi non conosce l'argomento per favore si astenga dal fare commenti frutto di convinzioni personali...gia le idee sono troppo confuse... grazie
di Roma
ciao
Re: rientro possibile?
Allora poi che confusione ti ha dato una speranza.spikebn ha scritto:che c'è una norma che prolunga il tempo per essere riammessi in servizio fino al 45esimo anno di eta...
Re: rientro possibile?
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 maggio 2015
NUMERO AFFARE 00515/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento di dispensa dal servizio per fisica inabilità;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C.30263/2776/DS in data 19/03/2015 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
L’assistente capo -OMISSIS-, già in servizio presso la questura di Livorno, veniva giudicato “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto e idoneo al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza o di altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato, a seguito della seguente diagnosi riscontrata dalla commissione medica di 2° istanza di Roma con verbale del 20/07/ 2011:
1) note depressive con elementi disadattivi; 2) sindrome fibromialgica; 3) diabete mellito.
Il giudizio medico legale è stato determinato dalla patologia n. 1 in diagnosi”.
In ragione di ciò, con istanza datata 21/07/2011, il ricorrente ha chiesto di transitare nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, del Ministero dell’Economia e Finanze, dell’Amministrazione provinciale di Livorno e del Comune di Rosignano Solvay.
Con nota ministeriale del 23/08/2011 (notificata in data 7/11/2011) è stato comunicato all’interessato l’impossibilità di attivare la procedura di passaggio nei ruoli del personale dell’Amministrazione Provinciale di Livorno e del Comune di Rosignano Solvay in quanto l’applicazione del d.P.R. 339/1982 non consente il transito agli enti locali.
Con nota del 19/10/2011 il Ministero dell’Economia e Finanze ha rigettato l’istanza di transito formulata dall’ex dipendente e in data 8/03/2013 il ricorrente, pur avendo superato la prova di idoneità all’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’interno, ha prodotto espressa rinuncia. Di conseguenza è stata revocata ( a decorrere dal 9/03/2013) la speciale aspettativa e riattivata, con nota ministeriale datata 12/4/2013, la procedura di dispensa dal servizio per fisica inabilità prevista dall’art. 129 del d.P.R. n. 3/1957, comunicando all’interessato la facoltà di produrre (entro dieci giorni dalla notifica) le proprie osservazioni.
A seguito dell’istanza di reintegro nelle funzioni di polizia per asserita guarigione presentata dall’ex dipendente il 16/05/2013, con nota ministeriale è stata avviata la procedura di revisione del giudizio medico-legale circa l’idoneità al servizio presso la C.M. di 2^ istanza di Roma.
L’organo sanitario militare, con verbale datato 19/11/2013, ha ritenuto il giudizio di permanente idoneità emesso il 20/07/2011 non suscettibile di revisione; di conseguenza, con provvedimento del 20/01/2014, il signor Pagano è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità ai sensi dell’art. 129 del d.P.R. n. 3/1957, a decorrere dal 9/03/2013.
Con atto notificato in data 3/07/2014, l’ex assistente capo della polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- decreto del 20/01/2014 (notificato in data 06/03/2014) di dispensa dal servizio per fisica inabilità;
- estratto del verbale modello BL/S n.739 del 20(07/2011, con il quale la C.M. di 2^ Istanza di Roma aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio in modo assoluto;
- nota ministeriale del 24/07/2013, con la quale, su richiesta del ricorrente, era stata avviata la procedura di revisione del giudizio medico-legale di idoneità al servizio;
- verbale con cui la Commissione Medica di 2^ Istanza di Roma, in data 19/11/2013, ha ritenuto che il proprio precedente parere del 20.07.2011 non fosse suscettibile di revisione.
Il ricorrente, oltre l’annullamento degli atti ritenuti lesivi della propria sfera giuridica, chiede, altresì, la reimmissione in servizio, previa eventuale verificazione o C.T.U., con tutti i benefici giuridici ed economici ovvero, in via subordinata o in alternativa, il risarcimento del danno patrimoniale (quantificato al mese di maggio 2014 ad € 16.867,58) oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L’Amministrazione eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla richiesta di verificazione ed all’accertamento del diritto alla riammissione in servizio.
Infatti per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale richiesta non risulta proponibile in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato in considerazione della natura impugnatoria del rimedio in parola che è inteso ad accordare tutela contro gli atti amministrativi definitivi dei quali venga rilevata la illegittimità, spettando esclusivamente all’Autorità che ha emanato l’atto impugnato la rinnovazione o modifica del provvedimento, conseguente all’esito del ricorso (per tutte C. di S., Sez. I, parere n. 1128/06 del 29.3.2006).
Né il rimedio in argomento può essere esperito per perseguire una pronuncia che impugna l’emanazione di nuovi provvedimenti che rientrano nella sfera di esclusiva competenza e nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Alla stessa stregua deve considerarsi la richiesta di parte ricorrente circa l’ammissione di C.T.U., che è da escludersi sia perché non prevista dal d.P.R. n. 1199/1971, laddove la norma (art. 1371° comma) parla di verificazione e non di consulenza tecnica (perizia), sia perché riguarda il giudizio risarcito, non ammesso in questa sede.
Ulteriore profilo di inammissibilità, si rileva nella parte in cui viene richiesto il risarcimento del danno.
In particolare, relativamente alle censure formulate dal ricorrente, l’Amministrazione richiama giurisprudenza consolidata, ed in particolare il recente parete del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2013, n. 4127, laddove viene affermato che. “Il giudizio espresso dalla commissione medica rientra nell’ambito della discrezionalità degli organi tecnici che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base della decisione le cognizioni della scienza medica e specialistica. Pertanto, il relativo giudizio non può essere sindacato nel merito mentre il sindacato di legittimità è ammesso per macroscopici ed evidenti vizi logici che, peraltro, non sono censurati nella fattispecie, atteso che il ricorrente non ha indicato, ai sensi dell’art. 8 del dpr n. 1199/71, i motivi sui quali la domanda si fonda, né le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del ricorso, ma si è limitato a contestare genericamente il giudizio tecnico dalla commissione…”
Considerato:
La Sezione, condividendo quanto correttamente dedotto dall’Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile per quanto riguarda la richiesta di verifica del diritto alla riammissione in servizio, e la relativa richiesta di risarcimento del danno, trattandosi di questioni attinenti alla discrezionalità dell’Amministrazione e pertanto non perseguibili in sede di ricorso straordinario.
Infondate appaiono altresì le censure formulate in merito all’operato della Commissione medica di seconda istanza, nonché degli altri organi preposti alla compilazione degli atti impugnati con l’odierno gravame, che hanno esercitato, nel caso di specie, la propria discrezionalità tecnica in modo del tutto legittimo, i cui esiti non possono essere messi in discussione da altri giudizi medici, seppur successivi, emessi da organi diversi e per differenti finalità.
I giudizi medici di carattere tecnico-discrezionale espressi dalle competenti commissioni sullo stato di salute dei dipendenti pubblici, nei procedimenti di dispensa dal servizio per idoneità sopravvenuta, comportano infatti un giudizio globale con finalità del tutto specifiche, che deve necessariamente prevalere – salvo il sindacato giurisdizionale dell’eccesso di potere – sulle perizie mediche di organi diversi, i quali non possono darsi carico delle imprescindibili esigenze connesse con le particolari modalità di impegno dei detti dipendenti.Il decreto di dispensa dal servizio pertanto non è frutto dell’esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge all’Amministrazione, ma un atto dovuto, in quanto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 339/1982, il quale stabilisce che, nell’ipotesi in cui non si realizzi il passaggio in altri ruoli della polizia di Stato, il dipendente deve essere dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 129 del T.U. n. 3/57.
L’operato dell’Amministrazione risulta pertanto pienamente conforme alla legge, e quindi esente dalle censure prospettate all’istante.
Né può fondatamente eccepirsi la mancata approfondita valutazione dello stato di salute del ricorrente, atteso che,a seguito dell’asserito recupero dell’idoneità fisica, lo stesso è stato nuovamente avviato a visita presso la Commissione medica di II Istanza di Roma. Tale collegio medico, però, ha ritenuto che la patologia del ricorrente, di carattere cronico, non potesse essere suscettibile di utile miglioramento ai fini di un reintegro nei ruoli della polizia di Stato, essendo anzi, per inquadramento nosografico e secondo la lettura scientifica, soggetta a “riacutizzazioni, soprattutto in condizioni particolari di stress, quali possono essere definite le mansioni dei ruoli della Polizia di Stato”.
All’infondatezza delle censure consegue pertanto il rigetto del ricorso.
Resta assorbita la domanda di sospensiva.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, con assorbimento della domanda di sospensiva.
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 maggio 2015
NUMERO AFFARE 00515/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento di dispensa dal servizio per fisica inabilità;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C.30263/2776/DS in data 19/03/2015 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
L’assistente capo -OMISSIS-, già in servizio presso la questura di Livorno, veniva giudicato “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto e idoneo al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza o di altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato, a seguito della seguente diagnosi riscontrata dalla commissione medica di 2° istanza di Roma con verbale del 20/07/ 2011:
1) note depressive con elementi disadattivi; 2) sindrome fibromialgica; 3) diabete mellito.
Il giudizio medico legale è stato determinato dalla patologia n. 1 in diagnosi”.
In ragione di ciò, con istanza datata 21/07/2011, il ricorrente ha chiesto di transitare nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, del Ministero dell’Economia e Finanze, dell’Amministrazione provinciale di Livorno e del Comune di Rosignano Solvay.
Con nota ministeriale del 23/08/2011 (notificata in data 7/11/2011) è stato comunicato all’interessato l’impossibilità di attivare la procedura di passaggio nei ruoli del personale dell’Amministrazione Provinciale di Livorno e del Comune di Rosignano Solvay in quanto l’applicazione del d.P.R. 339/1982 non consente il transito agli enti locali.
Con nota del 19/10/2011 il Ministero dell’Economia e Finanze ha rigettato l’istanza di transito formulata dall’ex dipendente e in data 8/03/2013 il ricorrente, pur avendo superato la prova di idoneità all’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’interno, ha prodotto espressa rinuncia. Di conseguenza è stata revocata ( a decorrere dal 9/03/2013) la speciale aspettativa e riattivata, con nota ministeriale datata 12/4/2013, la procedura di dispensa dal servizio per fisica inabilità prevista dall’art. 129 del d.P.R. n. 3/1957, comunicando all’interessato la facoltà di produrre (entro dieci giorni dalla notifica) le proprie osservazioni.
A seguito dell’istanza di reintegro nelle funzioni di polizia per asserita guarigione presentata dall’ex dipendente il 16/05/2013, con nota ministeriale è stata avviata la procedura di revisione del giudizio medico-legale circa l’idoneità al servizio presso la C.M. di 2^ istanza di Roma.
L’organo sanitario militare, con verbale datato 19/11/2013, ha ritenuto il giudizio di permanente idoneità emesso il 20/07/2011 non suscettibile di revisione; di conseguenza, con provvedimento del 20/01/2014, il signor Pagano è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità ai sensi dell’art. 129 del d.P.R. n. 3/1957, a decorrere dal 9/03/2013.
Con atto notificato in data 3/07/2014, l’ex assistente capo della polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- decreto del 20/01/2014 (notificato in data 06/03/2014) di dispensa dal servizio per fisica inabilità;
- estratto del verbale modello BL/S n.739 del 20(07/2011, con il quale la C.M. di 2^ Istanza di Roma aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio in modo assoluto;
- nota ministeriale del 24/07/2013, con la quale, su richiesta del ricorrente, era stata avviata la procedura di revisione del giudizio medico-legale di idoneità al servizio;
- verbale con cui la Commissione Medica di 2^ Istanza di Roma, in data 19/11/2013, ha ritenuto che il proprio precedente parere del 20.07.2011 non fosse suscettibile di revisione.
Il ricorrente, oltre l’annullamento degli atti ritenuti lesivi della propria sfera giuridica, chiede, altresì, la reimmissione in servizio, previa eventuale verificazione o C.T.U., con tutti i benefici giuridici ed economici ovvero, in via subordinata o in alternativa, il risarcimento del danno patrimoniale (quantificato al mese di maggio 2014 ad € 16.867,58) oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L’Amministrazione eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla richiesta di verificazione ed all’accertamento del diritto alla riammissione in servizio.
Infatti per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale richiesta non risulta proponibile in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato in considerazione della natura impugnatoria del rimedio in parola che è inteso ad accordare tutela contro gli atti amministrativi definitivi dei quali venga rilevata la illegittimità, spettando esclusivamente all’Autorità che ha emanato l’atto impugnato la rinnovazione o modifica del provvedimento, conseguente all’esito del ricorso (per tutte C. di S., Sez. I, parere n. 1128/06 del 29.3.2006).
Né il rimedio in argomento può essere esperito per perseguire una pronuncia che impugna l’emanazione di nuovi provvedimenti che rientrano nella sfera di esclusiva competenza e nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Alla stessa stregua deve considerarsi la richiesta di parte ricorrente circa l’ammissione di C.T.U., che è da escludersi sia perché non prevista dal d.P.R. n. 1199/1971, laddove la norma (art. 1371° comma) parla di verificazione e non di consulenza tecnica (perizia), sia perché riguarda il giudizio risarcito, non ammesso in questa sede.
Ulteriore profilo di inammissibilità, si rileva nella parte in cui viene richiesto il risarcimento del danno.
In particolare, relativamente alle censure formulate dal ricorrente, l’Amministrazione richiama giurisprudenza consolidata, ed in particolare il recente parete del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2013, n. 4127, laddove viene affermato che. “Il giudizio espresso dalla commissione medica rientra nell’ambito della discrezionalità degli organi tecnici che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base della decisione le cognizioni della scienza medica e specialistica. Pertanto, il relativo giudizio non può essere sindacato nel merito mentre il sindacato di legittimità è ammesso per macroscopici ed evidenti vizi logici che, peraltro, non sono censurati nella fattispecie, atteso che il ricorrente non ha indicato, ai sensi dell’art. 8 del dpr n. 1199/71, i motivi sui quali la domanda si fonda, né le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del ricorso, ma si è limitato a contestare genericamente il giudizio tecnico dalla commissione…”
Considerato:
La Sezione, condividendo quanto correttamente dedotto dall’Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile per quanto riguarda la richiesta di verifica del diritto alla riammissione in servizio, e la relativa richiesta di risarcimento del danno, trattandosi di questioni attinenti alla discrezionalità dell’Amministrazione e pertanto non perseguibili in sede di ricorso straordinario.
Infondate appaiono altresì le censure formulate in merito all’operato della Commissione medica di seconda istanza, nonché degli altri organi preposti alla compilazione degli atti impugnati con l’odierno gravame, che hanno esercitato, nel caso di specie, la propria discrezionalità tecnica in modo del tutto legittimo, i cui esiti non possono essere messi in discussione da altri giudizi medici, seppur successivi, emessi da organi diversi e per differenti finalità.
I giudizi medici di carattere tecnico-discrezionale espressi dalle competenti commissioni sullo stato di salute dei dipendenti pubblici, nei procedimenti di dispensa dal servizio per idoneità sopravvenuta, comportano infatti un giudizio globale con finalità del tutto specifiche, che deve necessariamente prevalere – salvo il sindacato giurisdizionale dell’eccesso di potere – sulle perizie mediche di organi diversi, i quali non possono darsi carico delle imprescindibili esigenze connesse con le particolari modalità di impegno dei detti dipendenti.Il decreto di dispensa dal servizio pertanto non è frutto dell’esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge all’Amministrazione, ma un atto dovuto, in quanto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 339/1982, il quale stabilisce che, nell’ipotesi in cui non si realizzi il passaggio in altri ruoli della polizia di Stato, il dipendente deve essere dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 129 del T.U. n. 3/57.
L’operato dell’Amministrazione risulta pertanto pienamente conforme alla legge, e quindi esente dalle censure prospettate all’istante.
Né può fondatamente eccepirsi la mancata approfondita valutazione dello stato di salute del ricorrente, atteso che,a seguito dell’asserito recupero dell’idoneità fisica, lo stesso è stato nuovamente avviato a visita presso la Commissione medica di II Istanza di Roma. Tale collegio medico, però, ha ritenuto che la patologia del ricorrente, di carattere cronico, non potesse essere suscettibile di utile miglioramento ai fini di un reintegro nei ruoli della polizia di Stato, essendo anzi, per inquadramento nosografico e secondo la lettura scientifica, soggetta a “riacutizzazioni, soprattutto in condizioni particolari di stress, quali possono essere definite le mansioni dei ruoli della Polizia di Stato”.
All’infondatezza delle censure consegue pertanto il rigetto del ricorso.
Resta assorbita la domanda di sospensiva.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, con assorbimento della domanda di sospensiva.
Re: rientro possibile?
ciro49 ha scritto:REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 maggio 2015
NUMERO AFFARE 00515/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento di dispensa dal servizio per fisica inabilità;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C.30263/2776/DS in data 19/03/2015 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
L’assistente capo -OMISSIS-, già in servizio presso la questura di Livorno, veniva giudicato “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto e idoneo al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza o di altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato, a seguito della seguente diagnosi riscontrata dalla commissione medica di 2° istanza di Roma con verbale del 20/07/ 2011:
1) note depressive con elementi disadattivi; 2) sindrome fibromialgica; 3) diabete mellito.
Il giudizio medico legale è stato determinato dalla patologia n. 1 in diagnosi”.
In ragione di ciò, con istanza datata 21/07/2011, il ricorrente ha chiesto di transitare nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, del Ministero dell’Economia e Finanze, dell’Amministrazione provinciale di Livorno e del Comune di Rosignano Solvay.
Con nota ministeriale del 23/08/2011 (notificata in data 7/11/2011) è stato comunicato all’interessato l’impossibilità di attivare la procedura di passaggio nei ruoli del personale dell’Amministrazione Provinciale di Livorno e del Comune di Rosignano Solvay in quanto l’applicazione del d.P.R. 339/1982 non consente il transito agli enti locali.
Con nota del 19/10/2011 il Ministero dell’Economia e Finanze ha rigettato l’istanza di transito formulata dall’ex dipendente e in data 8/03/2013 il ricorrente, pur avendo superato la prova di idoneità all’inquadramento nei ruoli del Ministero dell’interno, ha prodotto espressa rinuncia. Di conseguenza è stata revocata ( a decorrere dal 9/03/2013) la speciale aspettativa e riattivata, con nota ministeriale datata 12/4/2013, la procedura di dispensa dal servizio per fisica inabilità prevista dall’art. 129 del d.P.R. n. 3/1957, comunicando all’interessato la facoltà di produrre (entro dieci giorni dalla notifica) le proprie osservazioni.
A seguito dell’istanza di reintegro nelle funzioni di polizia per asserita guarigione presentata dall’ex dipendente il 16/05/2013, con nota ministeriale è stata avviata la procedura di revisione del giudizio medico-legale circa l’idoneità al servizio presso la C.M. di 2^ istanza di Roma.
L’organo sanitario militare, con verbale datato 19/11/2013, ha ritenuto il giudizio di permanente idoneità emesso il 20/07/2011 non suscettibile di revisione; di conseguenza, con provvedimento del 20/01/2014, il signor Pagano è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità ai sensi dell’art. 129 del d.P.R. n. 3/1957, a decorrere dal 9/03/2013.
Con atto notificato in data 3/07/2014, l’ex assistente capo della polizia di Stato -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- decreto del 20/01/2014 (notificato in data 06/03/2014) di dispensa dal servizio per fisica inabilità;
- estratto del verbale modello BL/S n.739 del 20(07/2011, con il quale la C.M. di 2^ Istanza di Roma aveva giudicato il ricorrente non idoneo al servizio in modo assoluto;
- nota ministeriale del 24/07/2013, con la quale, su richiesta del ricorrente, era stata avviata la procedura di revisione del giudizio medico-legale di idoneità al servizio;
- verbale con cui la Commissione Medica di 2^ Istanza di Roma, in data 19/11/2013, ha ritenuto che il proprio precedente parere del 20.07.2011 non fosse suscettibile di revisione.
Il ricorrente, oltre l’annullamento degli atti ritenuti lesivi della propria sfera giuridica, chiede, altresì, la reimmissione in servizio, previa eventuale verificazione o C.T.U., con tutti i benefici giuridici ed economici ovvero, in via subordinata o in alternativa, il risarcimento del danno patrimoniale (quantificato al mese di maggio 2014 ad € 16.867,58) oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L’Amministrazione eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, relativamente alla richiesta di verificazione ed all’accertamento del diritto alla riammissione in servizio.
Infatti per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale richiesta non risulta proponibile in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato in considerazione della natura impugnatoria del rimedio in parola che è inteso ad accordare tutela contro gli atti amministrativi definitivi dei quali venga rilevata la illegittimità, spettando esclusivamente all’Autorità che ha emanato l’atto impugnato la rinnovazione o modifica del provvedimento, conseguente all’esito del ricorso (per tutte C. di S., Sez. I, parere n. 1128/06 del 29.3.2006).
Né il rimedio in argomento può essere esperito per perseguire una pronuncia che impugna l’emanazione di nuovi provvedimenti che rientrano nella sfera di esclusiva competenza e nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Alla stessa stregua deve considerarsi la richiesta di parte ricorrente circa l’ammissione di C.T.U., che è da escludersi sia perché non prevista dal d.P.R. n. 1199/1971, laddove la norma (art. 1371° comma) parla di verificazione e non di consulenza tecnica (perizia), sia perché riguarda il giudizio risarcito, non ammesso in questa sede.
Ulteriore profilo di inammissibilità, si rileva nella parte in cui viene richiesto il risarcimento del danno.
In particolare, relativamente alle censure formulate dal ricorrente, l’Amministrazione richiama giurisprudenza consolidata, ed in particolare il recente parete del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2013, n. 4127, laddove viene affermato che. “Il giudizio espresso dalla commissione medica rientra nell’ambito della discrezionalità degli organi tecnici che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base della decisione le cognizioni della scienza medica e specialistica. Pertanto, il relativo giudizio non può essere sindacato nel merito mentre il sindacato di legittimità è ammesso per macroscopici ed evidenti vizi logici che, peraltro, non sono censurati nella fattispecie, atteso che il ricorrente non ha indicato, ai sensi dell’art. 8 del dpr n. 1199/71, i motivi sui quali la domanda si fonda, né le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del ricorso, ma si è limitato a contestare genericamente il giudizio tecnico dalla commissione…”
Considerato:
La Sezione, condividendo quanto correttamente dedotto dall’Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile per quanto riguarda la richiesta di verifica del diritto alla riammissione in servizio, e la relativa richiesta di risarcimento del danno, trattandosi di questioni attinenti alla discrezionalità dell’Amministrazione e pertanto non perseguibili in sede di ricorso straordinario.
Infondate appaiono altresì le censure formulate in merito all’operato della Commissione medica di seconda istanza, nonché degli altri organi preposti alla compilazione degli atti impugnati con l’odierno gravame, che hanno esercitato, nel caso di specie, la propria discrezionalità tecnica in modo del tutto legittimo, i cui esiti non possono essere messi in discussione da altri giudizi medici, seppur successivi, emessi da organi diversi e per differenti finalità.
I giudizi medici di carattere tecnico-discrezionale espressi dalle competenti commissioni sullo stato di salute dei dipendenti pubblici, nei procedimenti di dispensa dal servizio per idoneità sopravvenuta, comportano infatti un giudizio globale con finalità del tutto specifiche, che deve necessariamente prevalere – salvo il sindacato giurisdizionale dell’eccesso di potere – sulle perizie mediche di organi diversi, i quali non possono darsi carico delle imprescindibili esigenze connesse con le particolari modalità di impegno dei detti dipendenti.Il decreto di dispensa dal servizio pertanto non è frutto dell’esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge all’Amministrazione, ma un atto dovuto, in quanto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 339/1982, il quale stabilisce che, nell’ipotesi in cui non si realizzi il passaggio in altri ruoli della polizia di Stato, il dipendente deve essere dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 129 del T.U. n. 3/57.
L’operato dell’Amministrazione risulta pertanto pienamente conforme alla legge, e quindi esente dalle censure prospettate all’istante.
Né può fondatamente eccepirsi la mancata approfondita valutazione dello stato di salute del ricorrente, atteso che,a seguito dell’asserito recupero dell’idoneità fisica, lo stesso è stato nuovamente avviato a visita presso la Commissione medica di II Istanza di Roma. Tale collegio medico, però, ha ritenuto che la patologia del ricorrente, di carattere cronico, non potesse essere suscettibile di utile miglioramento ai fini di un reintegro nei ruoli della polizia di Stato, essendo anzi, per inquadramento nosografico e secondo la lettura scientifica, soggetta a “riacutizzazioni, soprattutto in condizioni particolari di stress, quali possono essere definite le mansioni dei ruoli della Polizia di Stato”.
All’infondatezza delle censure consegue pertanto il rigetto del ricorso.
Resta assorbita la domanda di sospensiva.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, con assorbimento della domanda di sospensiva.
ok....bell'articolo...ma davvero non vedo cosa c'entri con cio che ho chiesto io....ah.la battuta del citofonare è esilarante :/
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