Aiutatemi a capire le aliquote di rendimento per i misti. Premesso che i primi 15 anni valgono il 2,33 % e fino ai 20 lo 1,80 %, e che l'aliquota della quota B non è altro che la differenza fra quella maturata al 31/12/95 e quella del 31/12/92, paradossalmente l'aliquota della quota B è superiore a coloro i quali al '95 si trovano al di sotto dei 15 anni contributivi rispetto a chi li ha superati. Faccio questa considerazione per chi come me decide di ricongiungere il servizio comunque prestato (D. Lgs 165/97) e quindi è una situazione su cui ci si può giostrare, la massima convenienza si ha ricongiungendo il periodo utile a raggiungere i 15 anni al '95. Quelli che superano tale soglia valgono esattamente lo 0,53 % in meno all'anno. Chi per esempio ha:
14 anni e 8 mesi al '95;
11 anni e 1 mese al '92.
Aliquota di rendimento quota B 0,08361.
Altro esempio (io):
17 anni al '95;
13 anni e 5 mesi al '92.
Aliquota di rendimento quota B 0.07294.
Moltiplicati per una ipotetica retribuzione media di € 39.000, nel primo caso esce un quota B pari a €3.260, nel secondo (più anziano) € 2.844 con una differenza di 416 euro. È pur vero che il massimo del rendimento lo ha percepito prima, però la regola "prendi da una parte e togli dall'altra" secondo me è una bella fregatura.
Ditemi pure che non ci ho capito niente! Saluti
Aliquote di rendimento
Re: Aliquote di rendimento
===============================================para61 ha scritto:Aiutatemi a capire le aliquote di rendimento per i misti. Premesso che i primi 15 anni valgono il 2,33 % e fino ai 20 lo 1,80 %, e che l'aliquota della quota B non è altro che la differenza fra quella maturata al 31/12/95 e quella del 31/12/92, paradossalmente l'aliquota della quota B è superiore a coloro i quali al '95 si trovano al di sotto dei 15 anni contributivi rispetto a chi li ha superati. Faccio questa considerazione per chi come me decide di ricongiungere il servizio comunque prestato (D. Lgs 165/97) e quindi è una situazione su cui ci si può giostrare, la massima convenienza si ha ricongiungendo il periodo utile a raggiungere i 15 anni al '95. Quelli che superano tale soglia valgono esattamente lo 0,53 % in meno all'anno. Chi per esempio ha:
14 anni e 8 mesi al '95;
11 anni e 1 mese al '92.
Aliquota di rendimento quota B 0,08361.
Altro esempio (io):
17 anni al '95;
13 anni e 5 mesi al '92.
Aliquota di rendimento quota B 0.07294.
Moltiplicati per una ipotetica retribuzione media di € 39.000, nel primo caso esce un quota B pari a €3.260, nel secondo (più anziano) € 2.844 con una differenza di 416 euro. È pur vero che il massimo del rendimento lo ha percepito prima, però la regola "prendi da una parte e togli dall'altra" secondo me è una bella fregatura.
Ditemi pure che non ci ho capito niente! Saluti
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
Re: Aliquote di rendimento
Praticamente per adeguarsi all'innalzamento dell'età pensionabile hanno provveduto ad abbassare le aliquote di rendimento per non superare il fatidico 80% a fine carriera. Però l'abbassamento dal 2,33 % al 1,80 % dal 16^ al 20^ anno di servizio colpisce gli "inermi" misti che l'80 % se lo potevano solo sognare. Grazie gino59. Buona serata.
Re: Aliquote di rendimento
Riprendo un mio vecchio post.gino59 ha scritto:
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
Caro Gino59 lo avevi già specificato, diciamo se tutto va in porto giustizia è fatta!
Re: Aliquote di rendimento
===============================In parte,siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipara61 ha scritto:Riprendo un mio vecchio post.gino59 ha scritto:
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
Caro Gino59 lo avevi già specificato, diciamo se tutto va in porto giustizia è fatta!
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