ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Messaggio da leggereda emamuele1965 » mar gen 03, 2017 7:34 pm
giovanni53 ha scritto:
loris64 ha scritto:
Grazie tanto Gino59 essendo già in pensione devo aspettare o vado dall'INPS.
Ciao e Buona Giornata.
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Loris, forse ti era sfuggito questo post sulla procedura per ricorrere.
Buona giornata
giovanni53 ha scritto:
AGGIORNAMENTO
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda juriromeo » ven dic 30, 2016 7:43 pm
Salute a tutti, ieri mattina sono stato in legione a Perugia ed ho parlato con alcuni colleghi che mi hanno spiegato la situazione, colui che ha scoperto il tutto non c'era perchè stava in ferie, mi hanno detto che sono due anni che questo collega insisteva per questa situazione che si è venuta a creare ed in due anni hanno messo al corrente sia C.G. che il C.N.A, il ministero della difesa ed i vertici INPS, quest'ultima ha ammesso l'errore e da come dicono loro inizieranno in automatico a rifare i conteggi, ci vorrà del tempo, perchè i pensionati sono tantissimi (esercito, marina, aeronautica e carabinieri) per le altre forze di polizia non so niente ma credo anche per loro riguarderà il riconteggio, cmq mi hanno detto, (per sicurezza) di fare un ricorso all'Inps tramite il pin dispositivo, questa risponderà picchè (se risponderà) perchè sono passati i trenta giorni dai conteggi della pensione quindi dopo aver aspettato 90 gg. (ovviamente se non risponde) si farà un ricorso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Corte dei Conti da dove ognuno di noi dipende e questa ci darà ragione, non ci sono ne sotterfugi ne niente, è stato un errore purtroppo per noi, nel frattempo l'Inps stessa sanerà il danno, ripeto ci vorrà del tempo, così mi hanno detto, il ricorso si deve fare per sicurezza, tutto qui. Io conosco bene sto ragazzo che s'è accorto dell'errore e quando mi simulava i conteggi lui metteva sempre la base pensionabile del 44 % me lo ricordo benissimo e cmq da come mi hanno detto non ci dovrebbero essere grossi problemi per i rimborsi è solo il tempo che passerà, tutto qui buon anno a tutti voi ed alle vostre famiglie, Nino.
Per chi è in pensione da più di tre anni c'è prescrizione?Per voi che siete vicini al collega che ha sollevato la questione potete chiedere in merito?
=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)
La domanda di aumento della pens.non si prescrive mai,si prescrivono in AA5 i soli arretrati.
In pratica anche un pensionato che non ha inviato alcuna richiesta al Fondo può ottenere l’aumento futuro della pensione mensile e gli arretrati degli ultimi cinque anni.
Messaggio da leggereda emamuele1965 » mar gen 03, 2017 7:34 pm
giovanni53 ha scritto:
loris64 ha scritto:
Grazie tanto Gino59 essendo già in pensione devo aspettare o vado dall'INPS.
Ciao e Buona Giornata.
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Loris, forse ti era sfuggito questo post sulla procedura per ricorrere.
Buona giornata
giovanni53 ha scritto:
AGGIORNAMENTO
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda juriromeo » ven dic 30, 2016 7:43 pm
Salute a tutti, ieri mattina sono stato in legione a Perugia ed ho parlato con alcuni colleghi che mi hanno spiegato la situazione, colui che ha scoperto il tutto non c'era perchè stava in ferie, mi hanno detto che sono due anni che questo collega insisteva per questa situazione che si è venuta a creare ed in due anni hanno messo al corrente sia C.G. che il C.N.A, il ministero della difesa ed i vertici INPS, quest'ultima ha ammesso l'errore e da come dicono loro inizieranno in automatico a rifare i conteggi, ci vorrà del tempo, perchè i pensionati sono tantissimi (esercito, marina, aeronautica e carabinieri) per le altre forze di polizia non so niente ma credo anche per loro riguarderà il riconteggio, cmq mi hanno detto, (per sicurezza) di fare un ricorso all'Inps tramite il pin dispositivo, questa risponderà picchè (se risponderà) perchè sono passati i trenta giorni dai conteggi della pensione quindi dopo aver aspettato 90 gg. (ovviamente se non risponde) si farà un ricorso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Corte dei Conti da dove ognuno di noi dipende e questa ci darà ragione, non ci sono ne sotterfugi ne niente, è stato un errore purtroppo per noi, nel frattempo l'Inps stessa sanerà il danno, ripeto ci vorrà del tempo, così mi hanno detto, il ricorso si deve fare per sicurezza, tutto qui. Io conosco bene sto ragazzo che s'è accorto dell'errore e quando mi simulava i conteggi lui metteva sempre la base pensionabile del 44 % me lo ricordo benissimo e cmq da come mi hanno detto non ci dovrebbero essere grossi problemi per i rimborsi è solo il tempo che passerà, tutto qui buon anno a tutti voi ed alle vostre famiglie, Nino.
Per chi è in pensione da più di tre anni c'è prescrizione?Per voi che siete vicini al collega che ha sollevato la questione potete chiedere in merito?
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La domanda di aumento della pens.non si prescrive mai,si prescrivono in AA5 i soli arretrati.
In pratica anche un pensionato che non ha inviato alcuna richiesta al Fondo può ottenere l’aumento futuro della pensione mensile e gli arretrati degli ultimi cinque anni.
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
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La domanda di aumento o arretrati della pensione non si prescrive mai,si prescrivono in AA5 i soli arretrati.
In pratica anche un pensionato che non ha inviato alcuna richiesta al Fondo può ottenere l’aumento futuro della pensione mensile e gli arretrati degli ultimi cinque anni.
La domanda di aumento o arretrati della pensione non si prescrive mai,si prescrivono in AA5 i soli arretrati.
In pratica anche un pensionato che non ha inviato alcuna richiesta al Fondo può ottenere l’aumento futuro della pensione mensile e gli arretrati degli ultimi cinque anni.
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Ma perché quando devono fare trattenute o tagli lo fanno in tempo reale e invece quando devono dare qualcosa si parla tanto e i tempi sono sempre lunghi?? Perché??
Ciao a tutti.
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Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Messaggio da emamuele1965 »
Grazie Nino. Questo è un aspetto importante. Siccome Berti parla di tre anni il dubbio nasce.
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Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Messaggio da emamuele1965 »
Giro, grazie e correggo. Si parla di decadenza che è ancora più grave. E cui si dice nella legge 111 del 2011 che appunto prevede la decadenza al diritto ad adire la.corte.dei conti. E cosi pare abbia detto anche Berti. Approfondiamo.gino59 ha scritto:=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)
La domanda di aumento o arretrati della pensione non si prescrive mai,si prescrivono in AA5 i soli arretrati.
In pratica anche un pensionato che non ha inviato alcuna richiesta al Fondo può ottenere l’aumento futuro della pensione mensile e gli arretrati degli ultimi cinque anni.
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Scusa anche se non sono interessato alla problematica di cui state discutendo da 20 giorni-E visto che dici che BERTI ha parlato di decadenza del diritto, allora mi puoi spiegare oppure chiedere a lui come mai il suo risultato non lo rende pubblico,indicando eventualmente cosa ha chiesto nel ricorso e cosa gli e stato dato, dalla Corte dei Conti di quale Regione, oppure dalla risposta avuta dal comitato di vigilanza dell'Inps-emamuele1965 ha scritto:Giro, grazie e correggo. Si parla di decadenza che è ancora più grave. E cui si dice nella legge 111 del 2011 che appunto prevede la decadenza al diritto ad adire la.corte.dei conti. E cosi pare abbia detto anche Berti. Approfondiamo.gino59 ha scritto:=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)
La domanda di aumento o arretrati della pensione non si prescrive mai,si prescrivono in AA5 i soli arretrati.
In pratica anche un pensionato che non ha inviato alcuna richiesta al Fondo può ottenere l’aumento futuro della pensione mensile e gli arretrati degli ultimi cinque anni.
Sarebbe cosa utile per tutti voi senza attendere che l'inps corregge l'errore per 20 mila persone,cosi ognuno può procedere da solo per avere eventualmente un diritto che gli spettava,ma non concesso per negligenza di altre persone preposte per i calcoli pensionistici-
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Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Messaggio da emamuele1965 »
Ciro, vai sul profilo fb di Fabio Berti. Fa la cronistoria.
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
===============================================================emamuele1965 ha scritto:Grazie Nino. Questo è un aspetto importante. Siccome Berti parla di tre anni il dubbio nasce.
Pensioni arretrate, tempi stretti. Dimezzato a cinque anni termine prescrizione
I chiarimenti dell'Inps (messaggio n. 220/2013). Dimezzata la prescrizione degli arretrati di pensione. Infatti, scende da dieci a cinque anni il termine entro cui il pensionato può rivendicare il diritto all'erogazione di ratei arretrati, anche in seguito a una ricostruzione del proprio trattamento pensionistico, a seguito di pronunzia giudiziale.
La novità, prevista dalla manovra estiva del 2011 (dl n. 98/2011), si applica a partire dal 6 luglio 2011, ma non tocca le prestazioni d'invalidità civile. Opera, inoltre, secondo un meccanismo di riduzione graduale (da 10 a 5 anni), illustrato dall'Inps nel messaggio n. 220/2013.
Manovra 2011. La novità è prevista dal dl n. 98/2011, la rima manovra estiva del 2011. L'articolo 38 del dl, infatti, con una modifica al dpr n. 639/1970, stabilì che «si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». Non solo ma previde pure la nuova disposizione dovesse applicarsi «anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto», cioè al 6 luglio 2011. Per effetto della novità legislativa, insomma, il termine di prescrizione dei ratei di pensione arretrati si dimezza, scendendo da 10 a 5 anni. Dal punto di vista operativo, l'Inps (messaggio n. 220/2013) ha stabilito una particolare procedura nelle ipotesi in cui l'arretrato sia maturato entro il 6 luglio (data di entrata in vigore del nuovo termine di prescrizione, o successivamente), prevedendo uno specifico «meccanismo di «riduzione» del vecchio termine decennale. Vediamone i dettagli.
Il passaggio da 10 a 5 anni di prescrizione. La situazione interessa tutti gli arretrati di pensione entro il 6 luglio 2011, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, e riguarda anche le eventuali differenze di pensione dovute a seguito di riliquidazioni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla medesima data del 6luglio 2011. Il meccanismo di «riduzione» del vecchio periodo decennale di prescrizione al nuovo di cinque anni prevede queste due regole:
• se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni;
• se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
Questo meccanismo, ha precisato l'Inps, è stato elaborato sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni per i contributi. Primo caso: al 6 luglio 2011 residua un periodo di prescrizione superiore a cinque anni. In tal caso, come detto, il periodo residuante di prescrizione deve essere ridotto a cinque anni.
L'Inps fa questo esempio. Diritto acquisito in data 6 luglio 2008. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero, ma sarà ridotto fino al previsto nuovo limite di 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2016.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro i16luglio 2011 occorre procedere in questo modo:
a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (per esempio 6 luglio 2010);
b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (nell'esempio, il 6 luglio 2000);
c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (nell'esempio 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
d) ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (nell'esempio il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).
Secondo caso: al 6 luglio 2011 residua un periodo di prescrizione inferiore a cinque anni. In tal caso, come detto, il periodo residuante di prescrizione non deve essere ridotto a cinque anni. L'Inps fa questo esempio: diritto acquisito in data 6 luglio 2004. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2014. Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere in questo modo:
a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (per esempio 6 luglio 2012);
b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (nell'esempio 6 luglio 2002); c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (nell'esempio 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
d) verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (nell'esempio domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).
Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011. La situazione, in tal caso, è abbastanza semplice. Il diritto ai ratei arretrati di pensioni e alle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, maturati dopo il 6 luglio 2011 si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data (6 luglio 2011). Per esempio, il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.
Fuori crediti invalidità e recupero indebiti
In assenza di esplicito richiamo da parte della nuova normativa alle prestazioni assistenziale, l'Inps ritiene che i ratei per crediti a titolo di provvidenze d'invalidità civile debbano continuare a essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile. In altre parole, dunque, i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale (articolo 2948, n. 4, del codice civile); mentre i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria (articolo 2946 del codice civile). La nuova disciplina non trova applicazione nemmeno in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell'Inps alla relativa ripetizione (ossia alla richiesta di rimborso) si prescrive nel consueto termine decennale da quando è avvenuta l'indebita erogazione.
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Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Messaggio da JESSICA1995 »
Infatti ho detto che l'INPS ha ammesso l'errore quindi provveda a riparare il maltolto ed applicare per il futuro e gli aventi diritto la Legge.!!!
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Grazie gino, ci hai tolto parecchi dubbi!!gino59 ha scritto:===============================================================emamuele1965 ha scritto:Grazie Nino. Questo è un aspetto importante. Siccome Berti parla di tre anni il dubbio nasce.
Pensioni arretrate, tempi stretti. Dimezzato a cinque anni termine prescrizione
I chiarimenti dell'Inps (messaggio n. 220/2013). Dimezzata la prescrizione degli arretrati di pensione. Infatti, scende da dieci a cinque anni il termine entro cui il pensionato può rivendicare il diritto all'erogazione di ratei arretrati, anche in seguito a una ricostruzione del proprio trattamento pensionistico, a seguito di pronunzia giudiziale.
La novità, prevista dalla manovra estiva del 2011 (dl n. 98/2011), si applica a partire dal 6 luglio 2011, ma non tocca le prestazioni d'invalidità civile. Opera, inoltre, secondo un meccanismo di riduzione graduale (da 10 a 5 anni), illustrato dall'Inps nel messaggio n. 220/2013.
Manovra 2011. La novità è prevista dal dl n. 98/2011, la rima manovra estiva del 2011. L'articolo 38 del dl, infatti, con una modifica al dpr n. 639/1970, stabilì che «si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». Non solo ma previde pure la nuova disposizione dovesse applicarsi «anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto», cioè al 6 luglio 2011. Per effetto della novità legislativa, insomma, il termine di prescrizione dei ratei di pensione arretrati si dimezza, scendendo da 10 a 5 anni. Dal punto di vista operativo, l'Inps (messaggio n. 220/2013) ha stabilito una particolare procedura nelle ipotesi in cui l'arretrato sia maturato entro il 6 luglio (data di entrata in vigore del nuovo termine di prescrizione, o successivamente), prevedendo uno specifico «meccanismo di «riduzione» del vecchio termine decennale. Vediamone i dettagli.
Il passaggio da 10 a 5 anni di prescrizione. La situazione interessa tutti gli arretrati di pensione entro il 6 luglio 2011, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, e riguarda anche le eventuali differenze di pensione dovute a seguito di riliquidazioni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla medesima data del 6luglio 2011. Il meccanismo di «riduzione» del vecchio periodo decennale di prescrizione al nuovo di cinque anni prevede queste due regole:
• se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni;
• se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del vecchio termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
Questo meccanismo, ha precisato l'Inps, è stato elaborato sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni per i contributi. Primo caso: al 6 luglio 2011 residua un periodo di prescrizione superiore a cinque anni. In tal caso, come detto, il periodo residuante di prescrizione deve essere ridotto a cinque anni.
L'Inps fa questo esempio. Diritto acquisito in data 6 luglio 2008. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero, ma sarà ridotto fino al previsto nuovo limite di 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2016.
Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro i16luglio 2011 occorre procedere in questo modo:
a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (per esempio 6 luglio 2010);
b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (nell'esempio, il 6 luglio 2000);
c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (nell'esempio 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);
d) ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (nell'esempio il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).
Secondo caso: al 6 luglio 2011 residua un periodo di prescrizione inferiore a cinque anni. In tal caso, come detto, il periodo residuante di prescrizione non deve essere ridotto a cinque anni. L'Inps fa questo esempio: diritto acquisito in data 6 luglio 2004. In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 6 luglio 2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 6 luglio 2014. Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere in questo modo:
a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (per esempio 6 luglio 2012);
b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (nell'esempio 6 luglio 2002); c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (nell'esempio 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
d) verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (nell'esempio domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).
Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011. La situazione, in tal caso, è abbastanza semplice. Il diritto ai ratei arretrati di pensioni e alle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, maturati dopo il 6 luglio 2011 si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data (6 luglio 2011). Per esempio, il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.
Fuori crediti invalidità e recupero indebiti
In assenza di esplicito richiamo da parte della nuova normativa alle prestazioni assistenziale, l'Inps ritiene che i ratei per crediti a titolo di provvidenze d'invalidità civile debbano continuare a essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile. In altre parole, dunque, i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale (articolo 2948, n. 4, del codice civile); mentre i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria (articolo 2946 del codice civile). La nuova disciplina non trova applicazione nemmeno in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell'Inps alla relativa ripetizione (ossia alla richiesta di rimborso) si prescrive nel consueto termine decennale da quando è avvenuta l'indebita erogazione.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Messaggio da giovanni53 »
Il saggio Angri ha centrato il problema....inutile chiedersi mi spetta o non mi spetta, ma invece mi conviene o non mi conviene !!!!angri62 ha scritto:===però nasce il dubbio della convenienza, se ti ricalcolano la quota A che sarebbe lo stipendio in godimento, significa che si accorcia la quota B che è la media degli stipendi rivalutati. a questo punto non conviene.Zenmonk ha scritto:Per correttezza, siccome penso che a Gino possa interessare sapere che non tutti sono d'accordo con lui, posto il parere - infatti diametralmente opposto - di un Col. GdF sul mio stesso quesito è che mi ha così risposto:
"La questione riguarda tutti , dico tutti coloro che al 31/12/1992 non avevano raggiunto i 20 anni di servizio , maggiorazione del quinto compresa . Tutti costoro sono stati penalizzati sulla quota A della pensione mediante l'utlizzo delle amministrazioni Carabinieri ( G.di F. compresa...) di un coefficiente di calcolo percentuale inferiore a quello dovuto.
Il citato quesito ora è stato posto direttamente all'INPS centrale."
PER I RETRIBUTIVI CIOE' CHI HA LA P.A.L. CALCOLATA CON QUOTE DI PENSIONE RIFERITE AL 1992 E 1997
TIZIO al 31/12/92 ha 16AA 4MM = coeff 0,374 (con l'art. 44 dei civili) per il calcolo quota A
.......al 31/12/97 ha 22AA 4MM = coeff 0,524
.......quindi il coeff per la quota B è dato dalla differenza 0,524 - 0,374 = 0,150
applicandogli l'art 54 avrà il primo coeff salito a 0,440 che moltiplicato per stip in godimento darà un aumento della quota A di pensione..e fin qui tutto bene....
contemporaneamente però l'aumento a 0,440 farà si che il risultato della differenza coeff diventa
da 0,524 - 0,374 = 0,150 a 0,524 - 0,440 = 0,084 che moltiplicato per la media degli stip rivalutati darà UNA DIMINUZIONE della quota B di pensione
se provate con stipendi rivalutati intorno ai 39-40mila vedrete che alla fine la P.A.L. cala addirittura.
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Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Messaggio da JESSICA1995 »
Ma allora cosa bisogna fare. Farsi fare i conti con l'articolo 54 o no. Il collega che ha vinto il ricorso credo che abbia avuto dei benefici!
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Vorrei sottolineare come alla fin fine - dopo tanto insistere (avrò postato lo stesso quesito almeno 20 volte - i più esperti Colleghi, dopo matura riflessione sulla problematica del ricalcolo per i retributivi, hanno fornito una risposta completa, esauriente, qualificata e soprattutto UTILE!giovanni53 ha scritto:Il saggio Angri ha centrato il problema....inutile chiedersi mi spetta o non mi spetta, ma invece mi conviene o non mi conviene !!!!angri62 ha scritto:===però nasce il dubbio della convenienza, se ti ricalcolano la quota A che sarebbe lo stipendio in godimento, significa che si accorcia la quota B che è la media degli stipendi rivalutati. a questo punto non conviene.Zenmonk ha scritto:Per correttezza, siccome penso che a Gino possa interessare sapere che non tutti sono d'accordo con lui, posto il parere - infatti diametralmente opposto - di un Col. GdF sul mio stesso quesito è che mi ha così risposto:
"La questione riguarda tutti , dico tutti coloro che al 31/12/1992 non avevano raggiunto i 20 anni di servizio , maggiorazione del quinto compresa . Tutti costoro sono stati penalizzati sulla quota A della pensione mediante l'utlizzo delle amministrazioni Carabinieri ( G.di F. compresa...) di un coefficiente di calcolo percentuale inferiore a quello dovuto.
Il citato quesito ora è stato posto direttamente all'INPS centrale."
PER I RETRIBUTIVI CIOE' CHI HA LA P.A.L. CALCOLATA CON QUOTE DI PENSIONE RIFERITE AL 1992 E 1997
TIZIO al 31/12/92 ha 16AA 4MM = coeff 0,374 (con l'art. 44 dei civili) per il calcolo quota A
.......al 31/12/97 ha 22AA 4MM = coeff 0,524
.......quindi il coeff per la quota B è dato dalla differenza 0,524 - 0,374 = 0,150
applicandogli l'art 54 avrà il primo coeff salito a 0,440 che moltiplicato per stip in godimento darà un aumento della quota A di pensione..e fin qui tutto bene....
contemporaneamente però l'aumento a 0,440 farà si che il risultato della differenza coeff diventa
da 0,524 - 0,374 = 0,150 a 0,524 - 0,440 = 0,084 che moltiplicato per la media degli stip rivalutati darà UNA DIMINUZIONE della quota B di pensione
se provate con stipendi rivalutati intorno ai 39-40mila vedrete che alla fine la P.A.L. cala addirittura.
Vi ringrazio dunque da profondo del cuore per la pazienza, certo che questa risposta sia utile per altri.
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
==============================Per il tuo caso è conveniente=====tranquillo========JESSICA1995 ha scritto:Ma allora cosa bisogna fare. Farsi fare i conti con l'articolo 54 o no. Il collega che ha vinto il ricorso credo che abbia avuto dei benefici!
Re: ricalcoli calcoli arruolati 81-84
Giovanni, visto che ci siamo, potresti indicare quanto in percentuale ci andrei a perdere oppure come fare il calcolo?Zenmonk ha scritto:Vorrei sottolineare come alla fin fine - dopo tanto insistere (avrò postato lo stesso quesito almeno 20 volte - i più esperti Colleghi, dopo matura riflessione sulla problematica del ricalcolo per i retributivi, hanno fornito una risposta completa, esauriente, qualificata e soprattutto UTILE!giovanni53 ha scritto:Il saggio Angri ha centrato il problema....inutile chiedersi mi spetta o non mi spetta, ma invece mi conviene o non mi conviene !!!!angri62 ha scritto: ===però nasce il dubbio della convenienza, se ti ricalcolano la quota A che sarebbe lo stipendio in godimento, significa che si accorcia la quota B che è la media degli stipendi rivalutati. a questo punto non conviene.
PER I RETRIBUTIVI CIOE' CHI HA LA P.A.L. CALCOLATA CON QUOTE DI PENSIONE RIFERITE AL 1992 E 1997
TIZIO al 31/12/92 ha 16AA 4MM = coeff 0,374 (con l'art. 44 dei civili) per il calcolo quota A
.......al 31/12/97 ha 22AA 4MM = coeff 0,524
.......quindi il coeff per la quota B è dato dalla differenza 0,524 - 0,374 = 0,150
applicandogli l'art 54 avrà il primo coeff salito a 0,440 che moltiplicato per stip in godimento darà un aumento della quota A di pensione..e fin qui tutto bene....
contemporaneamente però l'aumento a 0,440 farà si che il risultato della differenza coeff diventa
da 0,524 - 0,374 = 0,150 a 0,524 - 0,440 = 0,084 che moltiplicato per la media degli stip rivalutati darà UNA DIMINUZIONE della quota B di pensione
se provate con stipendi rivalutati intorno ai 39-40mila vedrete che alla fine la P.A.L. cala addirittura.
Vi ringrazio dunque da profondo del cuore per la pazienza, certo che questa risposta sia utile per altri.
GRAZIEEEE
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