Ricorso straordinario al PdR respinto.
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1) - L'Amministrazione aggiunge che il ricorrente ha presentato l’istanza quando, in sostanza, era già cessato dal rapporto d’impiego e non aveva, comunque, rispettato il termine di giorni 15 antecedenti la data di cessazione dal servizio, per presentare la revoca, termine fissato dalla circolare ministeriale del 28.12 2009 per consentire all’Amministrazione le necessarie valutazioni di competenza.
Il CdS nel Parere precisa:
2) - Infatti per giurisprudenza costante, la domanda di dimissioni del pubblico dipendente deve ritenersi accolta all’atto del provvedimento di accettazione dell’istanza, sicché è da tale momento che si produce l’effetto estintivo del rapporto. Al dipendente è consentita la revoca dell’istanza di collocamento in congedo, purché essa intervenga in tempi ristretti – per i militari sono previsti 15 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio –.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602784 - Public 2016-12-29 -
Numero 02784/2016 e data 29/12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2016
NUMERO AFFARE 00668/2016
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Luigi Bi., contro Ministero della Difesa, avverso la nota n. M_D g. mil 0404919 del 13/07/2015, di reiezione dell'istanza di revoca del collocamento in congedo;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 82960 del 15/02/2016 con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;
Premesso e Considerato:
con l’odierno ricorso, il sig. Bi. Luigi, luogotenente dei Carabinieri, ha impugnato, previa sospensione cautelare, il provvedimento di reiezione dell’istanza di revoca del collocamento in congedo.
Il Ministero della Difesa con relazione del 15.02.2016, ha riferito sulla vicenda, rilevando come, a seguito della domanda del ricorrente, di cessazione del servizio permanente, fosse stato emesso il Decreto dirigenziale in data 12.05.2015 di collocamento in congedo del militare a decorrere dal 1.08.2015.
Solo in data 10.06.2015, sottolinea l’Amministrazione, il dipendente produsse istanza di revoca della domanda di dimissioni, istanza che però, risultava tardiva, in quanto il Decreto di accoglimento della domanda di dimissioni era pervenuto al Comando Stazione CC di Cr.., retto dallo stesso sottufficiale, in data 26.05.2015.
Aggiunge che il ricorrente ha presentato l’istanza quando, in sostanza, era già cessato dal rapporto d’impiego e non aveva, comunque, rispettato il termine di giorni 15 antecedenti la data di cessazione dal servizio, per presentare la revoca, termine fissato dalla circolare ministeriale del 28.12 2009 per consentire all’Amministrazione le necessarie valutazioni di competenza.
Conclude per l’infondatezza e il conseguente rigetto dell’impugnativa.
Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione assunta dall’amministrazione appare legittima.
Infatti per giurisprudenza costante, la domanda di dimissioni del pubblico dipendente deve ritenersi accolta all’atto del provvedimento di accettazione dell’istanza, sicché è da tale momento che si produce l’effetto estintivo del rapporto. Al dipendente è consentita la revoca dell’istanza di collocamento in congedo, purché essa intervenga in tempi ristretti – per i militari sono previsti 15 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio –.
Nella specie, tale termine era stato disatteso, avendo il militare prodotto l’istanza di revoca in data successiva a quella di cessazione dal servizio, a nulla rilevando la circostanza che il sottufficiale fosse stato, successivamente alla proposizione dell’istanza, ricoverato in Ospedale, poiché tale ricovero si era verificato in data 30.05.2015 e quindi diversi giorni dopo la comunicazione – 26.05.2015 - dell’avvenuto accoglimento della domanda di congedo.
Consegue alle argomentazioni sopra sviluppate che il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento della domanda cautelare.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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