DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI

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panorama
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Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al PDR di un Primo Dirigente della Polizia di Stato x il diniego monetizzazione del congedo ordinario maturato durante aspettativa per malattia ma non fruito nel 2001;

1) - diniego di accoglimento dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione del compenso sostituivo del congedo ordinario, asseritamente maturato, ma non fruito, durante l’aspettativa speciale in cui il ricorrente è stato collocato, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 nel periodo ( 9 luglio 2001- 22 aprile 2002 ) immediatamente antecedente la dispensa dal servizio per fisica inabilità.

2) - Nelle more dell’accertamento della disponibilità ad autorizzare il transito di altre amministrazioni il OMISSIS è stato collocato nella posizione speciale di aspettativa prevista dall’art. 8 della legge n. 339 del 1982 a decorrere dal 9 luglio 2001 ( avendo esaurito in data 8 luglio 2001 il massimo dell’aspettativa concedibile ).

3) - Non avendo goduto delle ferie richiedeva all’amministrazione l’indennità sostituiva che veniva riconosciuta per il periodo corrispondente all’aspettativa per malattia ma non per il periodo goduto nella posizione di aspettativa speciale in attesa di transito in altri ruoli.

4) - Il provvedimento di diniego è dovuto alla motivazione per cui in tale periodo di aspettativa speciale non si maturano le ferie o diritto al congedo ordinario.

Il Consiglio di Stato nel ritenere il ricorso infondato, precisa:

5) - L’aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell’art. 8 d.p.r. n. 339 del 1982, è un istituto sui generis, regolato da normativa speciale; trattasi, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello stato dall’art. 68, 6º comma, t.u. imp. civ. stato (d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), il quale, nel disporre che «il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza» si riferisce ad un’ aspettativa di carattere temporaneo dopo il quale il rapporto è destinato a riprendere e non ad un istituto avente il sostanziale effetto di “congelare” il rapporto in attesa del transito in altri ruoli (C. Stato, sez. VI, 30-12-2005, n. 7582).

Il resto potete leggerlo qui sotto.

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11/03/2013 201211631 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 23/01/2013


Numero 01126/2013 e data 11/03/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2013

NUMERO AFFARE 11631/2012

OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da V. C., avverso diniego monetizzazione del congedo ordinario maturato durante aspettativa per malattia ma non fruito;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333/A/U.C. /3716/2567/PP in data 3 /12/2012 con la quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor C. V., primo dirigente della Polizia di Stato, chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato contro la nota del Questore di Caltanissetta recante diniego di accoglimento dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione del compenso sostituivo del congedo ordinario, asseritamente maturato, ma non fruito, durante l’aspettativa speciale in cui il ricorrente è stato collocato, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 nel periodo ( 9 luglio 2001- 22 aprile 2002 ) immediatamente antecedente la dispensa dal servizio per fisica inabilità.

Il ricorrente infatti, poco prima del provvedimento del 30 luglio 2001, della Commissione medica ospedaliera che lo aveva ritenuto “non idoneo permanentemente al servizio e da dispensare” aveva richiesto di transitare in corrispondente qualifica nei ruoli di altri Ministeri con istanza che, pur avendo determinato la concessione della speciale aspettativa di cui all’art. 8 della legge n. 339 del 1982, non aveva avuto successo, non avendo i Ministeri destinatari risposto favorevolmente.

Nelle more dell’accertamento della disponibilità ad autorizzare il transito di altre amministrazioni il OMISSIS è stato collocato nella posizione speciale di aspettativa prevista dall’art. 8 della legge n. 339 del 1982 a decorrere dal 9 luglio 2001 ( avendo esaurito in data 8 luglio 2001 il massimo dell’aspettativa concedibile ).

Non avendo goduto delle ferie richiedeva all’amministrazione l’indennità sostituiva che veniva riconosciuta per il periodo corrispondente all’aspettativa per malattia ma non per il periodo goduto nella posizione di aspettativa speciale in attesa di transito in altri ruoli.

Il provvedimento di diniego è dovuto alla motivazione per cui in tale periodo di aspettativa speciale non si maturano le ferie o diritto al congedo ordinario.

Il ricorrente ritiene l’atto viziato da eccesso di potere e da violazione di legge ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 254 del 1999, dovendo considerare maturato il diritto al congedo ordinario fino alla dispensa dal servizio.

Il Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato:
Il ricorso è infondato.

L’aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell’art. 8 d.p.r. n. 339 del 1982, è un istituto sui generis, regolato da normativa speciale; trattasi, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello stato dall’art. 68, 6º comma, t.u. imp. civ. stato (d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), il quale, nel disporre che «il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza» si riferisce ad un’ aspettativa di carattere temporaneo dopo il quale il rapporto è destinato a riprendere e non ad un istituto avente il sostanziale effetto di “congelare” il rapporto in attesa del transito in altri ruoli (C. Stato, sez. VI, 30-12-2005, n. 7582).

Conviene riportare per intero il disposto normativo citato.

La norma recita : “Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata l’ istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.”

Nulla la norma dispone circa il diritto alle ferie.

Le ferie , tuttavia , hanno ragione d’essere al fine di ritemprare le energie psico-fisiche del lavoratore ( Corte Cost. n. 66 del 1963 e Corte Cost. n. 189 del 1980 ) sicché il presupposto logico- giuridico del diritto costituzionale se sussiste nel periodo di malattia del lavoratore, che incolpevolmente non abbia potuto prestare servizio solo dovendosi fornire le giustificazioni del caso, non sussiste dopo il collocamento in aspettativa speciale, a seguito di giudizio di inidoneità a servizio, di durata massima di centocinquanta giorni , di cui all’art. 8 del d.p.r. n. 339 del 1982 avente lo scopo di permettere di garantire una temporanea sospensione del rapporto in attesa dell’assunzione in altri ruoli.

Va altresì considerato che è pacifico che il ricorrente sia stato, a decorrere dal 9 luglio 2001( giorno successivo al raggiungimento dell’aspettativa massima concedibile ), a seguito di domanda presentata dopo il giudizio di inidoneità al servizio, sicchè da tale data egli va considerato collocato in tale posizione di aspettativa speciale e non più in aspettativa per malattia avendo raggiunto il periodo temporale massimo di aspettativa retribuita concedibile, in data 8 luglio 2001 ( ai sensi degli articoli 68 e 70 del t.u. n. 3 del 1957 ).

Non rileva quindi l’invocato disposto dell’art.18 del d.p.r.n. 254 del 1999 che ha ad oggetto il diritto alle ferie durante l’aspettativa per infermità.

Egli inoltre non ha ricevuto alcun trattamento stipendiale durante il periodo di aspettativa speciale decorrente dal 9 luglio 2001 ( e questo è un tratto specifico del caso di specie che delinea un congelamento solo giuridico del rapporto a fini del transito ).

Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso sia infondato e meriti il rigetto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Giancarlo Montedoro Francesco D'Ottavi




IL SEGRETARIO
Massimiliano Salvatori


Daniele.71

Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI

Messaggio da Daniele.71 »

Buon giorno a tutti, si va bene, tante chiacchiere ma nessuno che dice qual è l'esatto indirizzo a chi intestare l'Istanza di transito, nel mio caso per gli agenti/assistenti, da quanto sono riuscito a documentarmi ci sono due indirizzi che variano a seconda se si è Agenti/Assistenti (Divisione II) o se si è Sovrintendenti (Divisione I) nel caso vada indirizzato al "Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti" o agli Uffici VI (se si è da Funzionario in su) o Ufficio VII (se si è da Agente ad Ispettore), entrambi indirizzati al Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., Servizio Sov.ti, Ass.ti ed Agenti, pertanto gli indirizzi sarebbero:
1) MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO SOV.TI, ASS.TI ED AGENTI
DIVISIONE II

oppure:

2) MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO VII

Spero di ricevere una valida e certa risposta al più presto direttamente dal Forum e non da un qualunque collega, data l'importanza e delicatezza della domanda in questione!
Distinti saluti.
oreste.vignati
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Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI

Messaggio da oreste.vignati »

Il forum non è un entità astratta, è composto da colleghi o ex colleghi che quotidianamente si prodigano a dare informazioni per la maggior parte dei casi affidabilissime, se poi ritieni che" un qualunque collega " non possa darti informazioni certe, puoi tranquillamente contattare anche telefonicamente il ministero che ti fornirà tutte le risposte alle tue richieste.

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Beppe L.
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Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI

Messaggio da Beppe L. »

Daniele.71 ha scritto:Buon giorno a tutti, si va bene, tante chiacchiere ma nessuno che dice qual è l'esatto indirizzo a chi intestare l'Istanza di transito, nel mio caso per gli agenti/assistenti, da quanto sono riuscito a documentarmi ci sono due indirizzi che variano a seconda se si è Agenti/Assistenti (Divisione II) o se si è Sovrintendenti (Divisione I) nel caso vada indirizzato al "Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti" o agli Uffici VI (se si è da Funzionario in su) o Ufficio VII (se si è da Agente ad Ispettore), entrambi indirizzati al Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., Servizio Sov.ti, Ass.ti ed Agenti, pertanto gli indirizzi sarebbero:
1) MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO SOV.TI, ASS.TI ED AGENTI
DIVISIONE II

oppure:

2) MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO VII

Spero di ricevere una valida e certa risposta al più presto direttamente dal Forum e non da un qualunque collega, data l'importanza e delicatezza della domanda in questione!
Distinti saluti.
CARO DANIELE, RILASSATI CHE NOI ABBIAMO RISOLTO GRAZIE AI COLLEGHI DI BUONA VOLONTA'................SE RIESCI A PAZIENTARE ANCHE 5 MINUTI, TI CERCO LA MIA, E VEDO A CHI LA HO INVIATA. SE HAI TROPPA FRETTA CERCA PURE ALTROVE!!!!!!
Beppe L.
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Re: DOMANDA DI TRANSITO RUOLI CIVILI

Messaggio da Beppe L. »

X DANIELE 71

inoltrata a mezzo ufficio matricola propria questura di appartenenza

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASS. ED AGENTI
DIVISIONE II – SEZIONE STATO GIURIDICO

R O M A


OGGETTO: D.P.R. 339/1982 - Istanza di transito nella qualifica equivalente dei ruoli
di altra Amministrazione dello Stato e richiesta inoltro domande.

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Come vedi, bastavano 5 minuti di orologio, purtroppo molti di noi hanno ripreso a lavorare e devono avere il tempo di leggere.
Ti auguro il meglio.......e chiedi pure qualsiasi dubbio.
Beppe
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