===per la polizia di stato e polizia penitenziaria, si applica l'art. 54 per chi arruolato prima della riforma o prima della data di entrata in vigore del decreto, P.S. GIUGNO 81 - P.P. GENNAIO 91vandelli ha scritto:Speravo di no -)firefox ha scritto:NON essendo militare mi pare ovvio!vandelli ha scritto: Ciao Gino, la Polizia di Stato è esclusa dall' art. 54 secondo te (ho scritto la stessa domanda nel post dei CC) ?
art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
===per la polizia di stato e polizia penitenziaria, si applica l'art. 54 per chi arruolato prima della riforma o prima della data di entrata in vigore del decreto, P.S. GIUGNO 81 - P.P. GENNAIO 91[/quote]angri62 ha scritto:
Speravo di no -)
Vero!
Quindi ora sei convinto che vi sono differenze tra l'applicazione dei due articoli e che, se pur strano da 15 AA a 20 AA l'aliquota è del 44%?
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda gino59 » dom dic 25, 2016 10:24 pm
Stralcio della Circolare inpadap nr.22/2009.- (Arma cc).-
Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), etc. etc.-
=======================================================
Stralcio Circolare Inpdap 18/2009 (Guardia di Finanza).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.
A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento).-
B) Ruolo Ufficiali
Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.
In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
==========================================================
Stralcio Circolare Inpdap 19/2009 (E.I. + A.M. + M.M.).-
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
====================================================================
Stralcio Circolare Inpdap 6/2005 (Polizia di Stato).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997,
per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità
contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53
anni a decorrere dal 1° luglio 2002.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a
seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di
Stato.
A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile.
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento).
B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.
======================================================================================= Stralcio Circolare Inpdap 19/2005.- (Polizia Penitenziaria).-
Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4, delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n. 1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5] (fissata al 2 per cento).-
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto, dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’
articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973
.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e
articolo 8 del DLgs n. 165/1997
); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’
articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995
(l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
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gino59
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Messaggioda gino59 » dom dic 25, 2016 10:24 pm
Stralcio della Circolare inpadap nr.22/2009.- (Arma cc).-
Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), etc. etc.-
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Stralcio Circolare Inpdap 18/2009 (Guardia di Finanza).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.
A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento).-
B) Ruolo Ufficiali
Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.
In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
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Stralcio Circolare Inpdap 19/2009 (E.I. + A.M. + M.M.).-
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
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Stralcio Circolare Inpdap 6/2005 (Polizia di Stato).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997,
per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità
contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53
anni a decorrere dal 1° luglio 2002.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a
seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di
Stato.
A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile.
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento).
B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.
======================================================================================= Stralcio Circolare Inpdap 19/2005.- (Polizia Penitenziaria).-
Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4, delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n. 1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5] (fissata al 2 per cento).-
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto, dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’
articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973
.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e
articolo 8 del DLgs n. 165/1997
); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’
articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995
(l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
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- antoniomlg
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggio da antoniomlg »
Filippo1962 ha scritto:"risposta al quesito molto chiaro.sarebbe utile conoscere il sito su cui è stato inserito tale quesito.
potresti chiedere e renderlo pubblico?
grazie"
Questo è l'indirizzo da dove ho letto il quesito: http://old.spi.cgil.it/LinkClick.aspx?f ... tabid=1272;" onclick="window.open(this.href);return false;
Quest'altro è anch'esso interessante: http://www.militari.info/forum/viewtopi ... dad34956c0" onclick="window.open(this.href);return false;
non si apre da errore di "run time"
ciao
- giovanni53
- Consigliere
- Messaggi: 536
- Iscritto il: gio apr 07, 2016 4:33 pm
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggio da giovanni53 »
Antonio nel link c'è il punto e virgola finale che è di troppo, cancellalo e funzionerà....comunque fa solo scaricare il pdf che già abbiamo e nient'altro. Nel link si legge cgil potrebbe essere il sindacato.antoniomlg ha scritto:Filippo1962 ha scritto:"risposta al quesito molto chiaro.sarebbe utile conoscere il sito su cui è stato inserito tale quesito.
potresti chiedere e renderlo pubblico?
grazie"
Questo è l'indirizzo da dove ho letto il quesito: http://old.spi.cgil.it/LinkClick.aspx?f ... tabid=1272;" onclick="window.open(this.href);return false;
Quest'altro è anch'esso interessante: http://www.militari.info/forum/viewtopi ... dad34956c0" onclick="window.open(this.href);return false;
non si apre da errore di "run time"
ciao
Buona giornata
-
- Sostenitore
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggio da alfano francesco »
Buone feste a tutti. Volevo dire che i tre quesiti proposti non erano solo espressione di un libero pensiero ma una umile richiesta di esaudimento. Ovviamente con cortesia e senza fretta. Ho voluto specificarlo in quanto gino59, nella risposta postata non ne fa alcun cenno quindi, probabilmente, non sono stato sufficientemente esplicito.gino59 ha scritto:alfano francesco ha scritto:Buon Natale a tutti i componenti e visitatori del forum. Speravo in meglio ma forse devo rivedere le mie certezze.
Io penso che il collega che ha azzardato la percentuale del 75%, probabilmente (quindi sbagliando), potrebbe aver applicato la quota del 44% al 31.12.1995 (vedi art. 54 DPR 1092/73), considerando la ricongiunzione 26.12.1981-30.09.1984 come servizio GDF. Per completezza aggiungo di non aver svolto servizi particolari e di aver semplicemente riscattato i cinque anni utili per la liquidazione. Dal 01.01.2017 maturo 10 anni nel grado di maresciallo aiutante e, al 01.10.2016 ho maturato l'assegno dei 32 anni di servizio. Quesito per chiunque volesse rendere meno incerta la mia residua carriera (fermo restando che probabilmente da quest'anno dovremmo percepire qualche centesimo in più se solo si decideranno): 1. Assegno con uscita al 01.11.2018 (prima data utile indicatami dal medesimo ufficio 75%). 2. Assegno con uscita 11.07.1961, cioè al compimento dei 60 di età (ovviamente fatte salve riforme, contratti e parametrazioni aggiuntive). 3. La contribuzione considerata ai fini della determinazione dell'assegno, alla data utile di uscita (01.11.2018), sarà sempre di 40 anni oppure terrà conto sia della speranza che della finestra visto che fino alla data di congedo continuiamo a pagare i contributi?
Grazie ancora e rinnovo gli auguri.
Auguri a tutti.
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Vero!firefox ha scritto:===per la polizia di stato e polizia penitenziaria, si applica l'art. 54 per chi arruolato prima della riforma o prima della data di entrata in vigore del decreto, P.S. GIUGNO 81 - P.P. GENNAIO 91angri62 ha scritto:
Speravo di no -)
Quindi ora sei convinto che vi sono differenze tra l'applicazione dei due articoli e che, se pur strano da 15 AA a 20 AA l'aliquota è del 44%?[/quote]
===non hai capito nulla.
l'art 54 viene già applicato, ma secondo le ultime vicissitudini sembra sia applicato in malo modo.
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
===========================================================alfano francesco ha scritto:Buone feste a tutti. Volevo dire che i tre quesiti proposti non erano solo espressione di un libero pensiero ma una umile richiesta di esaudimento. Ovviamente con cortesia e senza fretta. Ho voluto specificarlo in quanto gino59, nella risposta postata non ne fa alcun cenno quindi, probabilmente, non sono stato sufficientemente esplicito.gino59 ha scritto:alfano francesco ha scritto:Buon Natale a tutti i componenti e visitatori del forum. Speravo in meglio ma forse devo rivedere le mie certezze.
Io penso che il collega che ha azzardato la percentuale del 75%, probabilmente (quindi sbagliando), potrebbe aver applicato la quota del 44% al 31.12.1995 (vedi art. 54 DPR 1092/73), considerando la ricongiunzione 26.12.1981-30.09.1984 come servizio GDF. Per completezza aggiungo di non aver svolto servizi particolari e di aver semplicemente riscattato i cinque anni utili per la liquidazione. Dal 01.01.2017 maturo 10 anni nel grado di maresciallo aiutante e, al 01.10.2016 ho maturato l'assegno dei 32 anni di servizio. Quesito per chiunque volesse rendere meno incerta la mia residua carriera (fermo restando che probabilmente da quest'anno dovremmo percepire qualche centesimo in più se solo si decideranno): 1. Assegno con uscita al 01.11.2018 (prima data utile indicatami dal medesimo ufficio 75%). 2. Assegno con uscita 11.07.1961, cioè al compimento dei 60 di età (ovviamente fatte salve riforme, contratti e parametrazioni aggiuntive). 3. La contribuzione considerata ai fini della determinazione dell'assegno, alla data utile di uscita (01.11.2018), sarà sempre di 40 anni oppure terrà conto sia della speranza che della finestra visto che fino alla data di congedo continuiamo a pagare i contributi?
Grazie ancora e rinnovo gli auguri.
Auguri a tutti.
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggioda gino59 » dom dic 25, 2016 12:08 am
alfano francesco ha scritto:
Buongiorno a tutti. Che bello essermi iscritto a questo forum. Stavo pensando di aprire uno studio di consulenza. Proprio pochi giorni fa avevo postato dei quesiti pensionistici e pur non avendo idea delle conseguenze, sono felice a prescindere anche se l'aver smontato dei totem come Gino ed Angri mi preoccupa un pochino. Ma a volte è anche giusto mettersi in discussione. Vengo al dunque. La mia vita contributiva è la seguente:
26.12.1981/30.09.1984 ricongiunzione onerosa l. 29/79. 1.10.1984/31.12.2016 servizio guardia di finanza.
Chi avrebbe voglia, soprattutto alla luce della appena citata sentenza, avventurarsi in un calcolo di percentuale contributiva al 31.12.2011. se mi fate un bel regalo di Natale, ricambiero a vita.
La mia amministrazione, qualche anno fa, a titolo ufficioso, mi riferi circa un 75%.
Grazie a tutti e Sante feste. Ma Francesco Alfano.
=============================Che confusione=====================
Scusa,ma con i dati di cui sopra,al 31.12.1995 sono AA16 MM2 GG9 ....sbaglio...???
e quindi,da come sono inoltrati ad effettuare la base pensionabile:
AA15=35% +AA1=1,80% + MM2=0,30 per un totale del 37,10% circa + il 33% del montante contributivo
dal 01.01.1996 alla cessazione....Stop
Ti ho calcolato l'aliquota pensionabile e quindi....???
P.S. Onestamente,non capisco il tuo post.....!!! Saluti
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
===non hai capito nulla.angri62 ha scritto:Vero!firefox ha scritto:===per la polizia di stato e polizia penitenziaria, si applica l'art. 54 per chi arruolato prima della riforma o prima della data di entrata in vigore del decreto, P.S. GIUGNO 81 - P.P. GENNAIO 91angri62 ha scritto:
Speravo di no -)
Quindi ora sei convinto che vi sono differenze tra l'applicazione dei due articoli e che, se pur strano da 15 AA a 20 AA l'aliquota è del 44%?
l'art 54 viene già applicato, ma secondo le ultime vicissitudini sembra sia applicato in malo modo.[/quote]Angri ti sbagli. almeno a me hanno applicato l'art.44 relativo ai civili e non ai militari (puoi controllare dal mod SM 5007 dell'inps che avevo già postato)
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggio da alfano francesco »
Mi scuso con Gino 59 se non sono stato sufficientemente chiaro. Dopo aver commentato la risposta al quesito della percentuale contributiva al 31 12 2011, avevo chiesto l'assegno al compimento dei 40 e 7 mesi e sapere se la finestra e la speranza vengono considerate sul calcolo contributivo visto che le cifre corrispondenti verranno detratti dal lordo. Ovviamente senza fretta e con la necessaria educazione. Grazie anticipatamente allo stesso e a chiunque volesse aiutarmi in questa selva oscura.alfano francesco ha scritto:Buone feste a tutti. Volevo dire che i tre quesiti proposti non erano solo espressione di un libero pensiero ma una umile richiesta di esaudimento. Ovviamente con cortesia e senza fretta. Ho voluto specificarlo in quanto gino59, nella risposta postata non ne fa alcun cenno quindi, probabilmente, non sono stato sufficientemente esplicito.gino59 ha scritto:alfano francesco ha scritto:Buon Natale a tutti i componenti e visitatori del forum. Speravo in meglio ma forse devo rivedere le mie certezze.
Io penso che il collega che ha azzardato la percentuale del 75%, probabilmente (quindi sbagliando), potrebbe aver applicato la quota del 44% al 31.12.1995 (vedi art. 54 DPR 1092/73), considerando la ricongiunzione 26.12.1981-30.09.1984 come servizio GDF. Per completezza aggiungo di non aver svolto servizi particolari e di aver semplicemente riscattato i cinque anni utili per la liquidazione. Dal 01.01.2017 maturo 10 anni nel grado di maresciallo aiutante e, al 01.10.2016 ho maturato l'assegno dei 32 anni di servizio. Quesito per chiunque volesse rendere meno incerta la mia residua carriera (fermo restando che probabilmente da quest'anno dovremmo percepire qualche centesimo in più se solo si decideranno): 1. Assegno con uscita al 01.11.2018 (prima data utile indicatami dal medesimo ufficio 75%). 2. Assegno con uscita 11.07.1961, cioè al compimento dei 60 di età (ovviamente fatte salve riforme, contratti e parametrazioni aggiuntive). 3. La contribuzione considerata ai fini della determinazione dell'assegno, alla data utile di uscita (01.11.2018), sarà sempre di 40 anni oppure terrà conto sia della speranza che della finestra visto che fino alla data di congedo continuiamo a pagare i contributi?
Grazie ancora e rinnovo gli auguri.
Auguri a tutti.
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Buonasera, quindi ad un Retributivo non viene applicato questa anomalia dell'INPS, a me hanno calcolato in 3 quote e..............non ci stò capendo più niente aiuto.......
Buone Feste comunque e grazie a questo meraviglioso forum di esistere
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggio da giovanni53 »
Ciao ariete,ariete17 ha scritto:Angri ti sbagli. almeno a me hanno applicato l'art.44 relativo ai civili e non ai militari (puoi controllare dal mod SM 5007 dell'inps che avevo già postato)angri62 ha scritto:===non hai capito nulla.
l'art 54 viene già applicato, ma secondo le ultime vicissitudini sembra sia applicato in malo modo.
mi sono permesso di andare al post di aprile a guardarmi il tuo SM5007..chissà perchè credevo tu fossi un retributivo ed invece noto che con il coeff al 44% avresti una maggiorazione dell'8,25% al 31/12/1995 bene!!
Domande...hai già provato a ricalcolarti la P.A.L.?? se sì l'incremento è intorno ai 150 €/mese/netti? relativamente al tuo SM5007 hai poi scoperto perchè la quota di 43,60 della casella 12) NON VIENE SOMMATA ai 1.097,35 della casella 11) come previsto dalla formuletta in casella 13) ?? siamo in parecchi ad avere sti 40-50 € di benefici in meno sai....sapere perchè non guasterebbe, tu ci sei riuscito?
Grazie in anticipo
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggio da Klaine1964 »
Dopo aver letto il Vs post ho controllato il mio SM5007 ed ho notato lo stesso problema. Appena possibile mi reco all'INPS poi vi faccio saperegiovanni53 ha scritto:Ciao ariete,ariete17 ha scritto:Angri ti sbagli. almeno a me hanno applicato l'art.44 relativo ai civili e non ai militari (puoi controllare dal mod SM 5007 dell'inps che avevo già postato)angri62 ha scritto:===non hai capito nulla.
l'art 54 viene già applicato, ma secondo le ultime vicissitudini sembra sia applicato in malo modo.
mi sono permesso di andare al post di aprile a guardarmi il tuo SM5007..chissà perchè credevo tu fossi un retributivo ed invece noto che con il coeff al 44% avresti una maggiorazione dell'8,25% al 31/12/1995 bene!!
Domande...hai già provato a ricalcolarti la P.A.L.?? se sì l'incremento è intorno ai 150 €/mese/netti? relativamente al tuo SM5007 hai poi scoperto perchè la quota di 43,60 della casella 12) NON VIENE SOMMATA ai 1.097,35 della casella 11) come previsto dalla formuletta in casella 13) ?? siamo in parecchi ad avere sti 40-50 € di benefici in meno sai....sapere perchè non guasterebbe, tu ci sei riuscito?
Grazie in anticipo
- giovanni53
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Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Messaggio da giovanni53 »
Grazie gentilissimo,
io gli ho scritto ed hanno risposto che per il beneficio dei 6 scatti DL165/97 art 4 si rivolga alla sua precedente amministrazione.
Fanno a scaricabarile!!!!
Grazie ancora
io gli ho scritto ed hanno risposto che per il beneficio dei 6 scatti DL165/97 art 4 si rivolga alla sua precedente amministrazione.
Fanno a scaricabarile!!!!
Grazie ancora
Re: art. 44 e art. 54 del D.L.1072/1973
Per il calcolo attendi altri...circa la domanda di cui sopra la risposta è affermativa, ovvero TUTTI i periodi utili a contribuzione - come FM e AdV - sono utili a determinare il quantum della pensione.alfano francesco ha scritto:e sapere se la finestra e la speranza vengono considerate sul calcolo contributivo visto che le cifre corrispondenti verranno detratti dal lordo.
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