ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Giak »
Cari colleghi,
Coloro che si sono arruolatii negli anni 1981/1983 a dicembre 1995 non avevano raggiunto il 15 anno di contributi.
Qualcuno sarebbe cosi gentile di spiegarmi come fanno a rientrare nel ricalcolo della pensione?
Grazie
Saluti
Coloro che si sono arruolatii negli anni 1981/1983 a dicembre 1995 non avevano raggiunto il 15 anno di contributi.
Qualcuno sarebbe cosi gentile di spiegarmi come fanno a rientrare nel ricalcolo della pensione?
Grazie
Saluti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Carissimi Colleghi, BUON NATALE A TUTTI VOI!
Posto i miei dati sperando che qualcuno mi dia la buona novella, ossia che mi spetta qualcosa:
Trattasi di pensione diretta di inabilità a seguito di riforma per causa di servizio, conferita con sistema retributivo.
Quadro II - trattamento diretto
Servizio alla cessazione: anni 37 mesi 8
Servizio al 31/12/1992:
anni 16 mesi 4
Coefficiente (dpr 1092/73) 0,37400
Servizio al 31/12/1997:
Anni 22 mesi 4
Coefficiente 0,48200
Diff. coefficiente 1992-1997: 0,10800
Diff. coefficiente 1997-cess.:
0,27600
Coefficiente tab. a - Art 2 legge 965/1965 e art.17 legge 724/94:
0,75800
Posto i miei dati sperando che qualcuno mi dia la buona novella, ossia che mi spetta qualcosa:
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciro per quello che dici su 'sta maggiorazione del 18%, aggiungeresti a chi spetta e come hai fatto a chiederla?Zenmonk ha scritto:Carissimi Colleghi, BUON NATALE A TUTTI VOI!
Posto i miei dati sperando che qualcuno mi dia la buona novella, ossia che mi spetta qualcosa:
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao,a tutti,
leggendoi vari post ho notato che si legge sempre " MILITARE " , secondo voi, l' art. 54 non si applica quindi alla Polizia di Stato ?
leggendoi vari post ho notato che si legge sempre " MILITARE " , secondo voi, l' art. 54 non si applica quindi alla Polizia di Stato ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Non ho chiesto nulla spetta d'ufficio leggi il tuo decreto di pensione ci sta scritto magari con la sigla.
MBP -maggiorazione base pensionabile se compete comunque e del 18 % e compete a tutti sulla pensione ordinaria- E compete anche nel caso della sola pensione tabellare detta anche percentualistica
MBP -maggiorazione base pensionabile se compete comunque e del 18 % e compete a tutti sulla pensione ordinaria- E compete anche nel caso della sola pensione tabellare detta anche percentualistica
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
NO...secondo Legge...NON secondo noivandelli ha scritto:Ciao,a tutti,
leggendoi vari post ho notato che si legge sempre " MILITARE " , secondo voi, l' art. 54 non si applica quindi alla Polizia di Stato ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Si, ma legge è del 73 e nel 73 la polizia era militare ...magari c'è qualche altra norma che ci equipara sotto l' aspetto economico ,sicuramente non c'è, ma tentare non nuocefirefox ha scritto:NO...secondo Legge...NON secondo noivandelli ha scritto:Ciao,a tutti,
leggendoi vari post ho notato che si legge sempre " MILITARE " , secondo voi, l' art. 54 non si applica quindi alla Polizia di Stato ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Alla voce " determinazione pensione con MBP" sono riportati i benefici per un importo pari al 13% della pensione senza benefici (quindi NON il 18%, a meno che non vada calcolato su una base inferiore). Che te ne pare?ciro49 ha scritto:Non ho chiesto nulla spetta d'ufficio leggi il tuo decreto di pensione ci sta scritto magari con la sigla.
MBP -maggiorazione base pensionabile se compete comunque e del 18 % e compete a tutti sulla pensione ordinaria- E compete anche nel caso della sola pensione tabellare detta anche percentualistica
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
===ci sono delle differenze tra un carabiniere ed un ufficiale, al 97 per un appuntato con 22,4 anni l'aliquota è di 52,100 è la differenza è per forza più alta.Zenmonk ha scritto:Carissimi Colleghi, BUON NATALE A TUTTI VOI!
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Diff. coefficiente 1997-cess.:
0,27600
Coefficiente tab. a - Art 2 legge 965/1965 e art.17 legge 724/94:
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Vero!! Almeno sino alla smilitarizzazione....cmq più leggo gli interventi più mi pare un gran cas...vandelli ha scritto:Si, ma legge è del 73 e nel 73 la polizia era militare ...magari c'è qualche altra norma che ci equipara sotto l' aspetto economico ,sicuramente non c'è, ma tentare non nuocefirefox ha scritto:NO...secondo Legge...NON secondo noivandelli ha scritto:Ciao,a tutti,
leggendoi vari post ho notato che si legge sempre " MILITARE " , secondo voi, l' art. 54 non si applica quindi alla Polizia di Stato ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Stralcio della Circolare inpadap nr.22/2009.- (Arma cc).-
Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), etc. etc.-
=======================================================
Stralcio Circolare Inpdap 18/2009 (Guardia di Finanza).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.
A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento).-
B) Ruolo Ufficiali
Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.
In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
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Stralcio Circolare Inpdap 19/2009 (E.I. + A.M. + M.M.).-
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
====================================================================
Stralcio Circolare Inpdap 6/2005 (Polizia di Stato).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997,
per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità
contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53
anni a decorrere dal 1° luglio 2002.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a
seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di
Stato.
A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile.
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento).
B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.
======================================================================================= Stralcio Circolare Inpdap 19/2005.- (Polizia Penitenziaria).-
Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4, delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n. 1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5] (fissata al 2 per cento).-
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto, dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’
articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973
.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e
articolo 8 del DLgs n. 165/1997
); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’
articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995
(l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri si considera la percentuale di aumento del 3,60.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), etc. etc.-
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Stralcio Circolare Inpdap 18/2009 (Guardia di Finanza).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza.
A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento).-
B) Ruolo Ufficiali
Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.
In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
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Stralcio Circolare Inpdap 19/2009 (E.I. + A.M. + M.M.).-
Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
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Stralcio Circolare Inpdap 6/2005 (Polizia di Stato).-
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997,
per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità
contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53
anni a decorrere dal 1° luglio 2002.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a
seconda della categoria di appartenenza del personale della Polizia di
Stato.
A) Ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica
sicurezza nonché corrispondenti ruoli del personale proveniente dal
disciolto Corpo della polizia femminile.
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6
della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione
prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con
30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44
per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per
ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento).
B) Altre categorie di personale
Nei confronti di tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato,
diverso dalle categorie provenienti dai disciolti Corpi delle Guardie di
pubblica sicurezza e di polizia femminile, per le anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento
di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il
personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per
cento.
======================================================================================= Stralcio Circolare Inpdap 19/2005.- (Polizia Penitenziaria).-
Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4, delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n. 1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5] (fissata al 2 per cento).-
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto, dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’
articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973
.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e
articolo 8 del DLgs n. 165/1997
); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’
articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995
(l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Innanzitutto Buon Natale a tutti, scusate, leggo sul titolo: Carabinieri-l'INPS deve ricalcolare l'importo della pensione a tutti gli arruolati dal 1981 al 1983.
Se quanto scritto è giusto, devo dedurre che per chi come me si è arruolato prima del 1981 non vi sarà alcun ricalcolo della pensione in godimento, o sbaglio?
Qualcuno può fornire precisazioni in mertito?
Grazie.
Se quanto scritto è giusto, devo dedurre che per chi come me si è arruolato prima del 1981 non vi sarà alcun ricalcolo della pensione in godimento, o sbaglio?
Qualcuno può fornire precisazioni in mertito?
Grazie.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da emamuele1965 »
Amici, intanto auguri a tutti. questo è il messaggio che collega Berti ci ha voluto dare!
RAGAZZI IN UNIFORME, FERMATEVI TUTTI !! Mi stanno arrivando centinaia di richieste da colleghi in congedo ed in servizio di tutte le Armi e Gdf. Datemi il tempo di concertare un memorandum insieme al collega con il quale abbiamo battagliato (NON E' IL COBAR) che pubblicherò/emo su fb, passate queste feste. Cercheremo di essere il più esaustivi possibile per inserire tutte le casistiche. Rimarrà comunque aperto il problema per coloro che non hanno presentato il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione della pensione (qualora interessati dal beneficio dell'art. 54 dpr 1092/73) per i quali si dovrà interessare la rappresentanza militare alla quale abbiamo passato la palla ...... per ora Buon Natale a tutti e non temete che vi faremo sapere ma ora calmatevi tutti un attimo.
RAGAZZI IN UNIFORME, FERMATEVI TUTTI !! Mi stanno arrivando centinaia di richieste da colleghi in congedo ed in servizio di tutte le Armi e Gdf. Datemi il tempo di concertare un memorandum insieme al collega con il quale abbiamo battagliato (NON E' IL COBAR) che pubblicherò/emo su fb, passate queste feste. Cercheremo di essere il più esaustivi possibile per inserire tutte le casistiche. Rimarrà comunque aperto il problema per coloro che non hanno presentato il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione della pensione (qualora interessati dal beneficio dell'art. 54 dpr 1092/73) per i quali si dovrà interessare la rappresentanza militare alla quale abbiamo passato la palla ...... per ora Buon Natale a tutti e non temete che vi faremo sapere ma ora calmatevi tutti un attimo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Premetto che non sono interessato alla vicenda di cui state discutendo- Poichè hai scritto che il tuo collega riceve numerose chiamate per chiarimenti sull'applicazione dell'art.54 del d.p.r. 1092/1973- e che io ritengo di conoscere il perchè abbia vinto- Ma visto tutta questa pubblicità fatta sul social al fine di evitare apprensione ai tanti colleghi che sono interessati, sarebbe il caso che tu dal tuo collega BERTI,ti facessi dare il numero della sentenza della Corte dei Conti che ha accolto il ricorso, cosi i colleghi possono leggere nel merito di come i giudici gli hanno dato ragione e cosi si regolano .Sarebbe la migliore soluzioni per gli eventuali interessati alla situazione.-emamuele1965 ha scritto:Amici, intanto auguri a tutti. questo è il messaggio che collega Berti ci ha voluto dare!
RAGAZZI IN UNIFORME, FERMATEVI TUTTI !! Mi stanno arrivando centinaia di richieste da colleghi in congedo ed in servizio di tutte le Armi e Gdf. Datemi il tempo di concertare un memorandum insieme al collega con il quale abbiamo battagliato (NON E' IL COBAR) che pubblicherò/emo su fb, passate queste feste. Cercheremo di essere il più esaustivi possibile per inserire tutte le casistiche. Rimarrà comunque aperto il problema per coloro che non hanno presentato il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione della pensione (qualora interessati dal beneficio dell'art. 54 dpr 1092/73) per i quali si dovrà interessare la rappresentanza militare alla quale abbiamo passato la palla ...... per ora Buon Natale a tutti e non temete che vi faremo sapere ma ora calmatevi tutti un attimo.
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