Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

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Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

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Per orientamento
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Ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1996.

1) . nel 1979, gli erano state riscontrate patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte nel complesso alla 6^ categoria, misura massima, di cui alla tabella A annessa alle leggi nn.rr. 137/42, 648/50 e 313/68.

2) - In data 23.12.1997 chiedeva all’amministrazione di appartenenza l’erogazione del beneficio economico di cui all’art. 117 del R.D. n. 3458 del 31.12.1928, relativamente alle invalidità per servizio suddette.

3) - Nel corso del giudizio era infatti intervenuto un provvedimento espresso del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. ……. del 15.2.2001, recante determinazione di segno negativo in ordine alla pretesa avanzata dal ricorrente.

IL TAR LAZIO precisa:

4) - La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica (cfr. ad esempio, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 1241 del 31 ottobre 1997, sia pure con riferimento alla progressione economica di cui all’art. 2, della l. n. 425 del 1984; cfr., anche, con riferimento agli Ufficiali dell’Esercito, la sentenza n. 10439 del 7.10.2004, del TAR Lazio, Sezione I^ bis).

5) - Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28, di cui è invocata l’applicazione, hanno introdotto la concessione dell’abbreviazione di due, o di un anno, dell’anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

6) - Quanto all’oggetto dell’equiparazione di cui all’art. 1, della legge in esame, è fuor di dubbio che essa riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

7) - Le invocate norme, relative all’abbreviazione dell’anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

8) - Nessun ostacolo può infine derivare, nella fattispecie, dall’art. 118, R.D. 3458/1928 (omissis, leggete in sentenza)

9) - Nel caso di specie, non è dunque pertinente la risposta dell’amministrazione, contenuta nella determinazione n. ……… del 13.2.2001, secondo cui la domanda del OMISSIS non potrebbe trovare accoglimento ostandovi il principio “tempus regit actum”.

10) - Per quanto non perspicua, essa appare formulata con riferimento ai citati e più restrittivi orientamenti applicativi adottati in passato anche dalla Guardia di Finanza.

11) - E’ tuttavia evidente che una mera circolare amministrativa non può modificare la portata del dato normativo, di talché, la circostanza che l’amministrazione abbia concesso il beneficio nella vigenza di un più restrittivo indirizzo interpretativo, non può avere conseguenza alcuna sul riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, nell’intera portata scaturente dalla norma primaria.

Il resto per completezza leggetelo in sentenza qui sotto.
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12/11/2013 201309646 Sentenza 2


N. 09646/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02146/2001 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.., rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione su atto di diffida notificato il 18.12.2000 per l’accertamento del diritto alla corresponsione sul trattamento di attività e sull’indennità di buonuscita di maggiori emolumenti per due anni aggiuntivi di servizio, riconosciuti ai sensi dell’art. 117 del r.d. n. 3458/1929, e per l’accertamento del diritto al pagamento delle relative differenze retributive e di indennità di fine rapporto maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria; nonché ancora per la condanna dell’amministrazione alla corresponsione del relativo trattamento economico da imputare quale differenza non corrisposta al trattamento stipendiale e di buonuscita con interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto fino a quella di effettivo soddisfo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un Ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1996.

In precedenza, nel 1979, gli erano state riscontrate patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte nel complesso alla 6^ categoria, misura massima, di cui alla tabella A annessa alle leggi nn.rr. 137/42, 648/50 e 313/68.

In data 23.12.1997 chiedeva all’amministrazione di appartenenza l’erogazione del beneficio economico di cui all’art. 117 del R.D. n. 3458 del 31.12.1928, relativamente alle invalidità per servizio suddette.

In attesa della risposta dell’amministrazione, conseguiva l’accesso ad un decreto emanato dal Ministro delle Finanze in data 2.5.1985, dal quale risultava che il beneficio in argomento gli era stato concesso, ma solo nella misura di “due anni di servizio”.

Inoltrava, quindi, un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, con cui richiedeva la corresponsione degli ulteriori benefici economici di cui innanzi, non ancora corrispostigli sullo stipendio, sulla buonuscita e sulla pensione.

Evidenzia che, con il cit. decreto del 1985, gli è stato attribuito soltanto uno scatto convenzionale dall’1.6.1979, procedendo alla rideterminazione del trattamento economico limitatamente al periodo che va dall’1.6.1979 al 31.12.1980.

Sarebbe pertanto evidente che l’amministrazione ha interpretato le disposizioni di cui al R.D. 3458/1928 in senso restrittivo, e cioè sull’assunto che il beneficio ivi previsto debba essere riassorbito dalla maturazione della successiva classe stipendiale.

Ne consegue che, erroneamente, non è stato erogato il trattamento stipendiale derivante dalla concessione del beneficio in questione per il periodo che va dal 1° gennaio 1981 al 17 dicembre 1996, data di collocamento in congedo, come pure non è stato attribuito il dovuto trattamento di quiescenza e di buonuscita che doveva essere determinato in riferimento alla base pensionabile relativa all’abbreviazione di due anni sancita dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

Prosegue parte ricorrente evidenziando come, anche sulla scorta dei pareri resi dal Consiglio di Stato nel corso degli anni (ad es. parere n. 452 del 1999), debba ritenersi non solo che il beneficio spetti anche ai dipendenti in congedo (purché la malattia invalidante sia stata riconosciuta durante il servizio), ma che la stesso non consiste in un mero scatto biennale “una tantum” dovendo invece connotare tutta la carriera retributiva dell’interessato.

Si tratta, in sostanza, di un beneficio non riassorbibile che confluisce nel computo della base retributiva ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e della liquidazione delle buonuscita.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate.

La causa passava una prima volta in decisione alla pubblica udienza del 16.5.2001.

Con sentenza n. 4949 del 6.6.2001, veniva dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all’azione volta all’annullamento del silenzio – inadempimento.

Nel corso del giudizio era infatti intervenuto un provvedimento espresso del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. ……. del 15.2.2001, recante determinazione di segno negativo in ordine alla pretesa avanzata dal ricorrente.

La sentenza, peraltro, disponeva la remissione del ricorso sul ruolo ordinario, ai fini del prosieguo del giudizio in ordine ai residui capi di domanda.

Parte ricorrente depositava quindi un’ulteriore memoria, mentre le amministrazioni intimate depositavano documenti (ivi compresa una relazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, risalente al 2001), in vista della pubblica udienza di discussione del 23 ottobre 2013, alla quale, infine, il ricorso è stato introitato per la decisione definitiva.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica (cfr. ad esempio, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 1241 del 31 ottobre 1997, sia pure con riferimento alla progressione economica di cui all’art. 2, della l. n. 425 del 1984; cfr., anche, con riferimento agli Ufficiali dell’Esercito, la sentenza n. 10439 del 7.10.2004, del TAR Lazio, Sezione I^ bis).

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28, di cui è invocata l’applicazione, hanno introdotto la concessione dell’abbreviazione di due, o di un anno, dell’anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Quanto all’oggetto dell’equiparazione di cui all’art. 1, della legge in esame, è fuor di dubbio che essa riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

Le invocate norme, relative all’abbreviazione dell’anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Ed invero, dallo stesso dato testuale di cui all’art. 117, R.D. 3458/1928, si evince che nell’ambito di beneficiari dell’abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale sono compresi tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo.

Pertanto il diritto all’anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge, senza che possano essere poste limitazioni al riguardo, in ragione della costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie all’unico presupposto giuridico richiesto.

Va poi considerato che la norma che ha previsto il beneficio de quo, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'’abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di “riassorbimento”.

Sul piano sostanziale va ancora considerato che l'agevolazione di cui al più volte richiamato art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l’assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato indennitario, perseguito dal legislatore.

Nessun ostacolo può infine derivare, nella fattispecie, dall’art. 118, R.D. 3458/1928, il quale dispone che l’erogazione del beneficio può essere concessa una sola volta nella carriera di appartenenza, con la conseguenza che nei confronti di coloro ai quali l’attribuzione era stata accordata in applicazione di una interpretazione più restrittiva delle norme, con il riassorbimento del beneficio al momento del conseguimento di un grado superiore, ovvero all’atto della maturazione di un aumento periodico stipendiale, la riconsiderazione dello stesso secondo il più recente indirizzo applicativo costituirebbe una non consentita reiterazione del beneficio.

Ed invero, anche nel caso di specie, come in quelli già affrontati dalla giurisprudenza richiamata, la domanda avanzata dal ricorrente non risulta finalizzata ad una reiterazione dello stesso in ordine ad un diverso fatto costitutivo del diritto, bensì ad una diversa valutazione degli effetti che il beneficio avrebbe dovuto comportare in ordine al trattamento economico, e che invece non ha avuto siccome riassorbito nel tempo.

In altri termini, la richiesta del ricorrente attiene alla ricostruzione della carriera economica in applicazione della corretta modalità di godimento del beneficio, pacificamente spettante e già attribuito, senza considerarne l’assorbimento verificatosi nel tempo, con ogni effetto in ordine al trattamento stipendiale già in godimento, ed al successivo trattamento di quiescenza.

Nel caso di specie, non è dunque pertinente la risposta dell’amministrazione, contenuta nella determinazione n. ……… del 13.2.2001, secondo cui la domanda del OMISSIS non potrebbe trovare accoglimento ostandovi il principio “tempus regit actum”.

Per quanto non perspicua, essa appare formulata con riferimento ai citati e più restrittivi orientamenti applicativi adottati in passato anche dalla Guardia di Finanza.

E’ tuttavia evidente che una mera circolare amministrativa non può modificare la portata del dato normativo, di talché, la circostanza che l’amministrazione abbia concesso il beneficio nella vigenza di un più restrittivo indirizzo interpretativo, non può avere conseguenza alcuna sul riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, nell’intera portata scaturente dalla norma primaria.

Infine, la determinazione del 15.2.2001 attesta chiaramente come - sebbene tale questione fosse stata in precedenza ventilata dalla stessa amministrazione (cfr. la nota interlocutoria n. 34819 del 16.2.2000, in atti) – non sia poi mai stata effettivamente opposta al ricorrente l’eventuale, intervenuta prescrizione del diritto, unica circostanza che (in ipotesi), sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel cit. parere n. 452/99, avrebbe potuto opporsi all’integrale soddisfacimento del diritto.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.

Ne consegue l’obbligo delle amministrazioni intimate di rideterminare il trattamento economico del ricorrente (ivi compresa l’indennità di buonuscita) alla luce dei sopra indicati principi e secondo la posizione rappresentata dal OMISSIS nell’istanza del 23.12.1997.

Sulle somme eventualmente risultanti quali crediti di lavoro saranno dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili, peraltro, in relazione alle somme maturate dal 1° gennaio 1995, in ragione del divieto di cumulo disposto dall’art. 16, 6° comma, legge 412/1991 e dall’art. 22, 36° comma, legge 724/1994.

In ragione del fatto che la giurisprudenza, in materia, appare essersi consolidata solo dopo la proposizione del presente gravame, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, condanna le amministrazioni intimate al pagamento al ricorrente delle differenze retributive dovute.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2013


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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

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Il Tar Lazio Accoglie il ricorso del Col.

1) - per l’accertamento del diritto alla corresponsione, sul trattamento di attività e sull’indennità di buonuscita, di maggiori emolumenti per due anni aggiuntivi di servizio, riconosciuti ai sensi dell’art. 117 del r.d. n. 3458/1929, e quindi per la condanna del MEF al pagamento delle relative differenze retributive e di indennità di fine rapporto maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201607927 - Public 2016-07-11 -


N. 07927/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03434/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3434 del 2016, proposto da:
P. G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonaiuti e Domenico Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante, 16;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione
del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 9646/2013 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, del 23.10.2013, depositata in Segreteria il 12.11.2013, non notificata.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 9646 del 23.10.2013, la Sezione ha accolto il ricorso proposto dal colonnello P. G. per l’accertamento del diritto alla corresponsione, sul trattamento di attività e sull’indennità di buonuscita, di maggiori emolumenti per due anni aggiuntivi di servizio, riconosciuti ai sensi dell’art. 117 del r.d. n. 3458/1929, e quindi per la condanna del MEF al pagamento delle relative differenze retributive e di indennità di fine rapporto maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

In particolare, ha osservato quanto segue.

“La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica (cfr. ad esempio, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 1241 del 31 ottobre 1997, sia pure con riferimento alla progressione economica di cui all’art. 2, della l. n. 425 del 1984; cfr., anche, con riferimento agli Ufficiali dell’Esercito, la sentenza n. 10439 del 7.10.2004, del TAR Lazio, Sezione I^ bis).

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28, di cui è invocata l’applicazione, hanno introdotto la concessione dell’abbreviazione di due, o di un anno, dell’anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Quanto all’oggetto dell’equiparazione di cui all’art. 1, della legge in esame, è fuor di dubbio che essa riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

Le invocate norme, relative all’abbreviazione dell’anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Ed invero, dallo stesso dato testuale di cui all’art. 117, R.D. 3458/1928, si evince che nell’ambito di beneficiari dell’abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale sono compresi tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo.

Pertanto il diritto all’anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge, senza che possano essere poste limitazioni al riguardo, in ragione della costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie all’unico presupposto giuridico richiesto.

Va poi considerato che la norma che ha previsto il beneficio de quo, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'’abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di “riassorbimento”.

Sul piano sostanziale va ancora considerato che l'agevolazione di cui al più volte richiamato art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l’assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato indennitario, perseguito dal legislatore.

Nessun ostacolo può infine derivare, nella fattispecie, dall’art. 118, R.D. 3458/1928, il quale dispone che l’erogazione del beneficio può essere concessa una sola volta nella carriera di appartenenza, con la conseguenza che nei confronti di coloro ai quali l’attribuzione era stata accordata in applicazione di una interpretazione più restrittiva delle norme, con il riassorbimento del beneficio al momento del conseguimento di un grado superiore, ovvero all’atto della maturazione di un aumento periodico stipendiale, la riconsiderazione dello stesso secondo il più recente indirizzo applicativo costituirebbe una non consentita reiterazione del beneficio.

Ed invero, anche nel caso di specie, come in quelli già affrontati dalla giurisprudenza richiamata, la domanda avanzata dal ricorrente non risulta finalizzata ad una reiterazione dello stesso in ordine ad un diverso fatto costitutivo del diritto, bensì ad una diversa valutazione degli effetti che il beneficio avrebbe dovuto comportare in ordine al trattamento economico, e che invece non ha avuto siccome riassorbito nel tempo.

In altri termini, la richiesta del ricorrente attiene alla ricostruzione della carriera economica in applicazione della corretta modalità di godimento del beneficio, pacificamente spettante e già attribuito, senza considerarne l’assorbimento verificatosi nel tempo, con ogni effetto in ordine al trattamento stipendiale già in godimento, ed al successivo trattamento di quiescenza.”.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Sezione ha quindi affermato “l’obbligo delle amministrazioni intimate di rideterminare il trattamento economico del ricorrente (ivi compresa l’indennità di buonuscita) alla luce dei sopra indicati principi e secondo la posizione rappresentata dal G.. nell’istanza del 23.12.1997.

Sulle somme eventualmente risultanti quali crediti di lavoro saranno dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili, peraltro, in relazione alle somme maturate dal 1° gennaio 1995, in ragione del divieto di cumulo disposto dall’art. 16, 6° comma, legge 412/1991 e dall’art. 22, 36° comma, legge 724/1994.”.

Riferisce ora il Col. G.. che l’amministrazione non ha correttamente eseguito la sentenza che si è testé riportata, in quanto ha fatto applicazione di disposizioni sopravvenute all’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928, ovvero gli artt. 1801 e 2159 del d.lgs n. 66/2010, i quali, tuttavia, regolano un beneficio nuovo e diverso da quello in esame, in considerazione del fatto che, con l’art. 70 del d.lgs. n. 112 del 2008, gli artt. 117 e 120 del regio decreto del 1928 sono stati abrogati.

Nel caso in esame, però l’art. 117 testé citato, rimasto in vigore fino al 31.12.2008, costituisce l’unica disciplina applicabile.

Il beneficio de quo consiste in una abbreviazione di carriera, che non produce essa stessa direttamente un beneficio economico, derivando gli incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

Pertanto – data per acquisita la corresponsione dell’importo riferito al periodo 1.7.1979 – 31.12.1980 - parte ricorrente ritiene che, secondo la normativa all’epoca vigente, debbano essergli erogati gli ulteriori e dovuti trattamenti stipendiali, di quiescenza e di buonuscita come di seguito indicato:

- dall’1/01/1981 al 30/09/1982, ulteriore scatto convenzionale del 2,50% determinato sul trattamento economico relativo al grado posseduto;

- dall’1.10.1982 al 31.12.1983 (data di passaggio al trattamento economico dirigenziale di cui al terzo comma dell’art. 1, della l. 17 aprile 1984, n. 79), maggiorazione di ulteriore scatto convenzionale del 2,50 determinato sul trattamento economico relativo alla posizione economica del colonnello;

- dall’1/01/1984 al 30/09/1984, progressione di una ulteriore classe aggiuntiva di stipendio del 6% sul trattamento economico dirigenziale;

- dall’1.10.1984 al 30.09.1990, ad ogni scadenza biennale, progressione di ulteriori classi aggiuntive di stipendio del 6% sul trattamento economico dirigenziale;

- dal 1° ottobre 1990 al 17 dicembre 1996 (data di collocamento in congedo), ad ogni scadenza, biennale progressione di una ulteriore classe aggiuntiva del 6% sul trattamento economico dirigenziale (generale di brigata);

- dal 18 dicembre 1996, trattamento pensionistico e di buonuscita calcolato sulla base del trattamento economico del generale di brigata, classe 4^.

Ha domandato, inoltre, che le amministrazioni intimate vengano condannate al pagamento delle somme spettanti a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché alle c.d. “astreintes” per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il MEF e il Comando Generale della Guardia di Finanza, si sono costituiti, per resistere, con comparsa di stile.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla camera di consiglio del 1° giugno 2016.

2. In primo luogo, rileva il Collegio che non è stata contestata dalla resistente amministrazione (art. 64, comma 2, c.p.a.) l’affermazione del ricorrente secondo cui, nel dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, essa abbia applicato l’art. 1801 del Codice dell’ordinamento militare, il quale dispone che “Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;

b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria.”.

La norma in questione, però, è entrata in vigore solo nel 2010, mentre la fattispecie per cui è causa è disciplinata, ratione temporis, dall’art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

E’ quindi sulla scorta di tale disposizione che l’amministrazione deve provvedere a ricostruire il trattamento economico del Col. G.., dall’1.1.1981, fino alla data di collocamento a riposo, oltre che a rideterminare l’indennità di buonuscita.

Al riguardo, va poi evidenziato che l’abbreviazione di carriera di cui art. 117 cit. - come affermato nella sentenza n. 9646/2013 - “non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico”.

Essa comporta quindi una maggiorazione temporale dell’anzianità di servizio che segue tutta la carriera retributiva successiva al riconoscimento del beneficio e che deve essere tenuta presente ad ogni modifica stipendiale determinata da progressioni di grado, aumenti contrattuali, etc..

Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, dovendo per l’effetto ordinarsi alle intimate amministrazioni di provvedere correttamente alla ricostruzione economica della carriera del col. G.. e a rideterminare, di conseguenza, anche l’indennità di buonuscita, come prescritto dalla sentenza n. 9646/2013.

All’uopo, appare congruo il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.

Come già prescritto dalla sentenza n. 9646/2013, sulle somme ancora dovute al ricorrente debbono essere calcolati interessi legali e la rivalutazione monetaria, tenendo tuttavia presente la decorrenza del divieto di cumulo previsto dalle leggi n. 412/1991 e n. 724/del 1994.

La Sezione si riserva, nel caso in cui il termine di cui sopra decorra inutilmente, di nominare un commissario ad acta.

Per il momento, non appare equa la concessione di astreintes, in quanto l’amministrazione si è comunque tempestivamente attivata, sia pure in maniera non integralmente satisfattiva.

Le spese, seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in epigrafe, ordina alle amministrazioni intimate di dare esecuzione alla sentenza n. 9646/2013, nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronuncia.

Condanna le amministrazioni soccombenti alla rifusione delle spese di giudizio che liquida, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2016
Gianluigi1965
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

Messaggio da Gianluigi1965 »

Buonasera a tutti volevo chiedere se oltre alla sentenza, qualcuno del gruppo questi benefici sono stati riconosciuti. In caso contrario facciamo un quesito ad INPS?
mixmax
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

Messaggio da mixmax »

Cioè se uno ad esempio percepisce l'indennità da tenente poi l'amministrazione deve rivalutare l'indennità sull'avanzamento? Grazie.
Gianluigi1965
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

Messaggio da Gianluigi1965 »

Ciao mixmax non capisco il tuo quesito. Gli art.117 e 120 vengono applicati nel caso hai una causa di servizio e producono pochi euro in busta paga. Qui stiamo parlando che oltre a produrre circa 8 euro mensile dovrebbero come dacsentenza produrre 1o 2 abnni di contribuzione.
mixmax
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

Messaggio da mixmax »

Si vero ma anche di scatti aggiuntivi. E allora se non ho mal compreso vengono aggiunti a seconda della classificazione che uno ha uno o due anni in più di contribuzione ai fini del tfs? In automatico o a domanda considerato che la sentenza è di luglio?
Gianluigi1965
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Re: Benefici economici di cui agli arrt. 117 e 120

Messaggio da Gianluigi1965 »

Ciao mixmax da come la interpreto io e a domanda dato che nel mio tfs non ho trovato nessuna voce che si riferisca all'oggetto.
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