DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
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DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
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Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da Roberto Mandarino »
Saluti Roberto
Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da TomasMoore »
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Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da Roberto Mandarino »
se hai letto bene si tratta di rimanere per 5 anni a metà stipendio, saranno ben pochi quelli che potranno permetterselo.
Lo stipendio raggiungerà al massimo il 70% ma soltanto in condizioni particolari, e cioè per chi farà volontariato ecc.ecc.
Saluti Roberto
Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da TomasMoore »
Quindi ne deduciamo cosa? Che il nano malefico ha colpito ancora! Spot, Spot, Spot!
Certo che fanno una bella tripletta tra lui, satanasso e il comandante sola!
Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da peppone »
Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da TomasMoore »
Ce ne hai impiegato di tempo per capirlo! E' tutto questo governo, con i vertici che hanno messo in tutte le amministrazioni civili e militari, che da qualche anno ci stanno pigliando in giro!!!!!!!!!!!!!peppone ha scritto:ho nsentito il cna e ho chiesto se qualcuno era andato via con i 35 anni , mi e stato risposto , cke molti hanno ckiesto di andare via , ma il comando generale non ha accettato le domande , ...senbra una presa in giro , voglio andare via , ma la domanda viene rigettata,, è una presa in giro
Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da antongreg »
A mio parere il Comando, avendo la discrezionalità di accettazione della domanda, non ha intenzione di perdere l'enorme contributo che riceve dal personale anziano (vecchia guardia) altamente specializzato (che ridere)

Credo comunque che il 70 % dello stipendio di un maresciallo con 30 anni di servizio si aggiri sulle 1300 / 1400 (correggetemi se sbaglio), poi ad esso sommi il quandagno derivato da altra attività con potresti essere in grado di fare (anche iscritto ad un'associazione onlus di volontariato) secondo me questa opportunità non bisognerebbe scartarla del tutto
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Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da Roberto Mandarino »
Saluti e Buon Anno a tutti Roberto Mandarino
Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da frustrato »
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Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da Roberto Mandarino »
Dalla lettura dei documenti che ho precedentemente allegato risulta evidente che possono beneficiare di tale possibilità coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio effettivo vicina ai 30 anni.
Roberto Mandarino
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Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTRIBUZ
Messaggio da Roberto Mandarino »
Saluti Roberto Mandarino
Re: DECR. BRUNETTA ESONERO DAL SERVIZIO CON 35 ANNI DI CONTR
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201503071 - Public 2015-11-11 -
Numero 03071/2015 e data 11/11/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 7 ottobre 2015
NUMERO AFFARE 07333/2012
OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito A. G. avverso la reiezione dell'istanza di esonero dal servizio.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. M_D GMIL0 II 5 SC 2012 298973 del 17 luglio 2012, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione sul ricorso straordinario in oggetto, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo ricorso straordinario;
visto il parere interlocutorio reso in data 4 febbraio 2015;
Esaminati gli atti ed udito il relatore estensore, Consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Il Maresciallo Luogotenente dell’Esercito A. G. in data 21 febbraio 2011 ha proposto istanza di esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevedeva la possibilità di chiedere l’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Il ricorrente, nella predetta istanza, chiedeva di essere esonerato dal servizio "a decorrere, preferibilmente, dal 01/07/2012, avendo maturato entro c.a. l'anzianità contributiva minima di anni 35".
Con nota prot. n. M_D GMIL II 5 1 0480970 in data 29 novembre 2011 il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, rigettava l'istanza e dava incarico al Comando di appartenenza del militare di notificagli tale determinazione.
Il provvedimento in esame motivava il rigetto in ragione dell'intervenuta modifica legislativa, di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale coloro i quali maturano il diritto a pensione con il solo requisito dell'anzianità contributiva (40 anni), a partire dal 2014, potranno accedere al trattamento pensionistico decorsi 15 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Il ricorrente ha proposto l'odierno ricorso straordinario avverso tale provvedimento, deducendo i seguenti motivi di diritto: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
In particolare, il ricorrente precisa che avrebbe maturato 40 anni di anzianità contributiva alla data del 26 aprile 2016. Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, avrebbe, inoltre, maturato il diritto al trattamento pensionistico alla scadenza dei dodici mesi successivi al predetto termine, ossia alla data del 26 aprile 2017.
Avrebbe, pertanto, potuto usufruire del diritto al collocamento in esonero dal servizio a far data dal 26 aprile 2012, a patto di presentare la relativa istanza entro la data del 1 marzo 2011. Prescrizione a cui egli si sarebbe attenuto.
Sennonché, in data 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 ha posticipato di tre mesi il predetto diritto, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe maturato il diritto al trattamento pensionistico alla data del 26 luglio 2017 e avrebbe potuto usufruire del diritto all'esonero dal servizio a far data dal 26 luglio 2012.
Evidenzia, in merito, che al momento della presentazione dell'istanza ancora non era entrato in vigore il D.L. n. 98/2011 e che, comunque, aveva indicato la data del 1 luglio 2012 quale "preferibile" data di decorrenza dell'esonero. Afferma, sul punto, che la non perentorietà della data era evidenziata in una postilla del formulario utilizzato, la quale spiegava testualmente che "la data di collocamento in posizione di esonero sarà comunque fissata in funzione della decorrenza del trattamento pensionistico".
Il Ministero, quindi, anziché accogliere la domanda, fissando una data di decorrenza diversa, ha preferito respingere l'istanza, in violazione del citato art. 72, comma 1, del D.L. 112/2008, che pone a carico dell'istante il solo onere di presentazione tempestiva della domanda di esonero.
Il ricorrente aggiunge che sarebbero state violate norme procedurali che richiederebbero il parere vincolante del Dipartimento Impiego del Personale - Ufficio Impiego Sottufficiali di SME.
Il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e si è, altresì, espresso per il rigetto nel merito del ricorso stesso.
Con riferimento alle eccezioni in rito, il Ministero ritiene che, trattandosi di denegato riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, la controversia rientri nell’ambito delle materie devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ritiene, inoltre, che il provvedimento avversato non sia un atto definitivo.
Quanto al merito, il Ministero precisa che, con riferimento applicazione dell'istituto dell'esonero dal servizio, previsto dall'art. 72, commi 1-6 del D.L. n. 112/2008, la Direzione generale per il personale militare, a seguito delle modifiche legislative intervenute nel 2010 ad opera del D.L. n.78, ha emanato la circolare n. M_D GMIL II 5 1 0063920 in data 11 febbraio 2011, che, tenendo conto di quanto precisato sul punto dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha stabilito "di non accogliere domande di collocamento in esonero di personale militare che non sia in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 (trentasei) anni nel corso del 2011".
Precisa ancora che, con l'art. 24, comma 14, lett. e) del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, è stato abrogato l'istituto dell'esonero, facendone salvi gli effetti, laddove i relativi provvedimenti di concessione fossero stati emanati prima del 4 dicembre 2011.
Alla luce delle sopraggiunte disposizioni legislative, la domanda di esonero, prodotta dall'A… il 21 febbraio 2011, non poteva essere accolta, poiché il sottufficiale, nel 2011, non aveva ancora compiuto i 36 anni di anzianità contributiva previsti. Il ricorrente avrebbe maturato il suddetto requisito solo nel 2012.
A seguito del parere interlocutorio reso in data 4 febbraio 2015, il Ministero ha inviato a questo Consiglio di Stato la lettera datata 22 maggio 2015 dell'Ufficio Personale del Comando Truppe Alpine, cui è allegata la relata di notifica, avvenuta il 23 dicembre 2011, dell'impugnata nota del 29 novembre 2011.
Il Ministero ha, altresì, provveduto a trasmettere la memoria prodotta dal ricorrente il 14 maggio 2015, nella quale si insiste per la tempestività e per il conseguente accoglimento del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, con riferimento alla eccepita inammissibilità relativa alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, cui compete la cognizione delle controversie in materia pensionistica, il Collegio osserva che, sebbene talune pronunce, soprattutto dei Tar (ex plurimis, Tar Catania, Sez.II, n. 01316/2013, Tar Genova, Sez. II, n. 00900/2013, Tar Pescara, Sez. I, n. 00120/2013), propendano per tale tesi anche con riferimento alle istanze di esonero dal servizio, presentate dagli interessati in costanza di un rapporto di impiego non ancora concluso, questo Consiglio di Stato, nei precedenti affrontati in sede consultiva, non ha mai negato la propria competenza a decidere (Cons. Stato, Sez. II, 10 aprile 2013, n. 742/2013 e 11 maggio 2011, n. 4736/2010; Sez. I, 23 febbraio 2011, n. 847/2010).
Tale posizione appare, peraltro, in linea con la posizione della stessa Corte dei Conti, secondo la quale l'art. 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, "non attiene al rapporto pensionistico che sorgerà soltanto al raggiungimento della massima anzianità contributiva", ciò in quanto "durante il periodo di esonero dal servizio non è erogata alcuna prestazione pensionistica, né vi è anticipazione della stessa" (Giudice unico delle pensioni, Sentenza n. 3294/2011).
Né appare asseverabile l'affermazione circa la non definitività dell'atto impugnato, che l'Amministrazione non motiva.
Venendo al merito, il Collegio osserva che quanto dedotto dal ricorrente, alla luce del tenore testuale del provvedimento impugnato, appare assolutamente pertinente, giacché lo stesso non ne contesta il dispositivo, limitandosi a censurare la scelta operata dall'Amministrazione, che, proprio a fronte delle modifiche legislative ivi descritte, anziché respingere l'istanza, avrebbe dovuto fissare una data di decorrenza diversa, accogliendo la domanda presentata dal ricorrente con un provvedimento condizionato.
Il ricorrente non poteva certo contestare la vera ragione per la quale l'Amministrazione non ha accolto l'istanza, ossia che, nell'anno 2011, lo stesso non aveva ancora compiuto i 36 anni di anzianità contributiva.
L'atto impugnato, infatti, con riferimento, alla sopraggiunta disciplina, di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, non motiva le ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto non accoglibile l'istanza prodotta dal ricorrente, in ragione dell'anzianità contributiva maturata dall'interessato. Né viene fatto alcun cenno sul motivo per il quale si è reputato non applicabile la previgente disciplina, sotto la cui vigenza è stata presentata l'istanza.
Il provvedimento, in merito, si limita ad un richiamo generico, tra i riferimenti, della citata circolare 11 febbraio 2011. In questo caso non può, tuttavia, parlarsi di motivazione "per relationem", poiché, da un lato, l'atto richiamato è un provvedimento di carattere generale, dall'altro, il mero riferimento generico agli estremi dell'atto non appare sufficiente a far evincere le ragioni giuridiche che supportavano la decisione.
L'Amministrazione, invero, dà conto dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in un momento postumo, ossia nell'ambito della relazione con la quale ha istruito il ricorso straordinario in esame. Appare di tutta evidenza che la carenza di motivazione non abbia consentito al ricorrente di apprezzare le ragioni dell'opposto diniego.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione e salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
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Nicolo' Pollari Sergio Santoro
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