VITTIME TERRORISMO

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avt8
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VITTIME TERRORISMO

Messaggio da avt8 »

Tempo fa ho letto qualcosa in merito al trasferimento nella sede richiesta per le vittime del terrorismo-
I giudici dicono qualcosa di diverso in merito -





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 887 del 2014, proposto da:
Manuel Pilia, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso Alessandro Mariani in Cagliari, Via Sebastiano Satta N. 12;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;


per l'annullamento

- della nota del 151° Reggimento "Sassari" (EI) prot. n. 0011698 datata 25.06.2014 (e relativo dispaccio prot. n. 066/092/6.17.4 datato 18.06.2014, non conosciuto né notificato) nonché della nota, ad essa presupposta, prot. n. 0011047 datata 17.06.2014 (e relativo msg. n. 11187-092-20.4.1 datato 16.06.2014, anch'esso non conosciuto né notificato), con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente presso il Comando Brigata Meccanizzata "Sassari" di stanza in Sassari in quanto (stante a quanto significato dallo Stato Maggiore Esercito) gli elementi d'informazione rappresentati dal ricorrente non erano "tali da determinare una revisione del movimento pianificato" con riguardo al precedente trasferimento avvenuto nel 2007 ai sensi della circolare 3824/07/C-PI-100 del 03 dicembre 2004, ora recepita dalla circolare 1358/07/C-PI/5.3.2 del 14 febbraio 2013;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame, Pilia Manuel – ufficiale dell’esercito – chiede l’annullamento delle note del 25 giugno 2014, n. 0011698, e del 17 giugno 2014 con le quali è stato disposto il suo trasferimento d’autorità presso il Comando Brigata Meccanizzata “Sassari”, in Sassari. Il ricorrente espone di aver prestato servizio in Iraq, nel corso del 2006; e che il 5 giugno 2006, mentre era comandato di servizio in qualità di Comandante di un plotone, veniva investito dall’esplosione di un ordigno, dovuto a un attentato terroristico, a seguito del quale riportava gravissime lesioni. La Commissione medica ospedaliera riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate nell’attentato, valutando in giorni 374 la temporanea inidoneità al servizio; e in una percentuale pari al 26% l’invalidità complessiva residua.

Con decreto del 31 ottobre 2012, n. 240, la direzione generale della Previdenza Militare del Ministero della Difesa riconosceva al Pilia la qualifica di “vittima del terrorismo”. Nel corso del 2007, l’ufficiale fu trasferito, a domanda, presso la sede di Cagliari della Brigata Sassari.

Con nota del 21 maggio 2014, il Pilia apprendeva di essere stato destinato al trasferimento d’autorità dalla sede di Cagliari alla sede di Sassari del 151° reggimento (Brigata Sassari). Nell’esprimere le sue osservazioni allo Stato Maggiore, il ricorrente evidenziava (con nota del 26 maggio 2014) di essere stato trasferito dalla sede di Sassari a quella di Cagliari in ragione del suo status di “vittima del terrorismo”, in seguito alle ferite e lesioni riportate in servizio durante l’operazione in territorio iracheno, come sopra già accennato.

Con la nota del 25 giugno 2014, prot. n. 11698, è stato, infine, disposto «il trasferimento d’autorità presso il Comando Brigata Meccanizzata “SASSARI” di stanza in Sassari (…)».

2. - Avverso l’ordine di trasferimento, il ricorrente deduce plurime censure che saranno compiutamente esaminate nei successivi punti.

3. - Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. - All’udienza pubblica del 4 novembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione alla erronea applicazione del testo unico (edizione 2008) sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, nonché delle direttive in materia di “vittime del terrorismo” approvate con la lettera n. 3824/07/C-PI-100, del 3 dicembre 2004, dello Stato Maggiore, confermate con la circolare n. 1358 del 14 febbraio 2013 dello stesso Stato Maggiore. Ad avviso del ricorrente, tali direttive consentono al personale in servizio permanente, che ha riportato ferite o lesioni in missioni operative all’estero con una temporanea inidoneità al servizio militare “di almeno 90 giorni”, di ottenere il trasferimento verso una sede di proprio gradimento “in deroga ai termini previsti dalle vigenti direttive sull’impiego del personale”.

Il ricorrente, inizialmente trasferito nella sede di Cagliari, in applicazione delle direttive richiamate, continua a rientrare nella descritta fattispecie; pertanto, si conclude, l’impugnato provvedimento con cui è stato trasferito nella sede di Sassari è in contrasto con le direttive sopra richiamate.

6. - Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguente violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

6.1. - Le censure esposte non possono essere favorevolmente apprezzate.

6.2. - In ordine logico, è opportuno muovere dall’esame del dedotto difetto di motivazione. E’ noto che la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha costantemente sottratto i provvedimenti di trasferimento dei militari all’ambito di applicazione dei principi e delle garanzie partecipative, previste per la generalità dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi dalla legge n. 241 del 1990. In particolare, la qualificazione dei provvedimenti di trasferimento alla stregua di “ordini” ha determinato la sottrazione al dovere di motivazione, nei termini imposti dall’art. 3 cit. . L’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, quindi, di norma, una rilevanza di mero fatto, per cui l'Amministrazione militare non è tenuta a fornire una particolare motivazione, essendo prevalente rispetto alle esigenze del militare la tutela dell'interesse pubblico allo svolgimento del servizio (ex multis, Cons. St. Sez. IV 25.6. 2013, n. 3465; 15.2.2013, n. 926; 11.12.2012, n. 6337). Orientamento che è stato sostanzialmente recepito dal legislatore, con la previsione contenuta nell’art. 1349 del codice dell’ordinamento militare, di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, secondo cui «Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241».

6.3. - Nel caso di specie, inoltre, dalla documentazione in atti e dalla interlocuzione procedimentale che si è svolta tra il ricorrente e l’amministrazione, si ricava che il trasferimento è stato disposto al fine fine di far fronte ad una scopertura, quale quella nella specie creatasi presso la sede di Sassari del 151° Reggimento “Brigata Sassari”; il che costituisce, in ogni caso, una sufficiente motivazione tale da sorreggere il disposto provvedimento di trasferimento.

6.4. - Anche il primo motivo non è fondato.

La speciale disciplina sulla base della quale era stato adottato il trasferimento, su domanda del ricorrente, alla sede di Cagliari del 151° Reggimento non può essere intesa come costitutiva di una posizione giuridica di intangibilità dell’interessato, tale da precludere qualsiasi futuro movimento del militare. Come esattamente osservato dalla difesa erariale, la scelta della sede di proprio gradimento (in presenza delle condizioni che identificano il militare “vittima del terrorismo”) comporta esclusivamente una deroga alla disciplina sui termini temporali previsti per i trasferimenti dei militari, ma non un diritto alla inamovibilità del militare interessato.

7. - Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente rigettato.

8. - Le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità e della relativa novità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:




Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore


Maupweb
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Re: VITTIME TERRORISMO

Messaggio da Maupweb »

Buongiorno, sono la persona oggetto della sentenza di cui sopra. Purtroppo la direttiva per agevolare le vittime di atti ostili a cui mi sono attaccato per procedere al ricorso non esclude un possibile futuro trasferimento. In tutto ciò mi chiedo a che cosa serve dare alle vittime questo contentino se tutto ciò poi può essere tolto per esigenze di forza armata? Sopratutto considerando che c'erano allora e ci sono adesso sulla sede nella quale avevo chiesto trasferimento a seguito del mio pesante incidente ufficiali pari requisiti ma che non hanno vissuto il mio calvario che sono lì da più tempo di me e che continuano a stare sempre nella stessa sede. Inoltre ricorso durante è stata modificata la P001 proprio nella parte riguardante questo tipo di trasferimento senza mai apporre aggiunte e varianti al documento (ho le copie ufficiali in pdf) e facendo sparire dal sito il precedente, hanno modificato la direttiva sostituendo la parte in cui si disponeva che detto trasferimenti venivano accolti a dispetto delle esigenze organi degli EDR insistenti sulla sede richiesta e hanno aggiunto invece che il trasferimento non pregiudica un possibile altro futuro trasferimento. Insomma io non vedo in tutto ciò un comportamento trasparente e in buona fede, oltretutto arrivo a concludere che se in base a che chiede tutto si può... Io non potevo. Un ufficiale deluso Magg. Manuel PILIA
Maupweb
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Re: VITTIME TERRORISMO

Messaggio da Maupweb »

Con la mia ultima affermazione poco chiara intendevo dire che sono arrivato a concludere che in base a chi chiede tutto si può fare o ottenere... Io non potevo.
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