Dimissioni e pensione?

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Sardotorbido

Dimissioni e pensione?

Messaggio da Sardotorbido »

Salve a tutti sono un ex militare transitato all'impiego civile ormai da due anni e mezzo. Sono entrato in marina nel Settembre 2004 e nel Giugno 2014 ho firmato il contratto da civile. Attualmente mi è stata riconosciuta la causa di servizio di cui sto richiedendo la pensione privileggiata in quanto sono stato congedato per la stessa patologia della riforma ( iscrivibile alla TAB A8 ) .

Volevo chiedervi se do le dimissioni di quanto sarà la mia pensione? Se mi danno la pensione normale si può sommare alla pensione privileggiata?


gino59
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Re: Dimissioni e pensione?

Messaggio da gino59 »

Sardotorbido ha scritto:Salve a tutti sono un ex militare transitato all'impiego civile ormai da due anni e mezzo. Sono entrato in marina nel Settembre 2004 e nel Giugno 2014 ho firmato il contratto da civile. Attualmente mi è stata riconosciuta la causa di servizio di cui sto richiedendo la pensione privileggiata in quanto sono stato congedato per la stessa patologia della riforma ( iscrivibile alla TAB A8 ) .

Volevo chiedervi se do le dimissioni di quanto sarà la mia pensione? Se mi danno la pensione normale si può sommare alla pensione privileggiata?
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LA PENSIONE PRIVILEGIATA
La pensione privilegiata, disciplinata dagli artt. 64 e ss del DPR n. 1092/1973, spetta al dipendente pubblico che diventi “inabile” cioè inidoneo al servizio in modo assoluto e permanente per infermità derivanti da causa di servizio; si chiama “privilegiata” perché viene attribuita a prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità contributiva da questi maturata (può bastare anche un solo giorno di servizio).
Iniziativa
L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio.
Altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 167 DPR n. 1092/1973), come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In questa ipotesi l’interessato, o i suoi eredi, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) (art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973).
Questo termine è sospeso, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191 comma 4 DPR n. 1092/1973).
Nel caso in cui il dipendente abbia già chiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, la giurisprudenza ha ritenuto che la domanda di pensione privilegiata possa essere presentata, dopo la cessazione, senza limiti di tempo, in virtù del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione (art. 5 DPR n. 1092/1973). In tal caso il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio presuppone l’accertamento dell’inidoneità assoluta e permanente al servizio, riferita al momento del collocamento a riposo, dovuta all’infermità già riconosciuta dipendente dal servizio in costanza di rapporto di lavoro.
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
L’abrogazione non riguarda il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Ugualmente, sono fatti salvi i procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011:
 siano ancora in corso,
 quelli per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di pensione di privilegio;
 quelli per i quali sia possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Considerato che la concessione della pensione privilegiata presuppone la cessazione dal servizio, la domanda di detta prestazione può essere presentata, entro il quinquennio successivo alla cessazione, se, fermi restando i requisiti previsti dall’art. 64 DPR n. 1092/1973, il dipendente sia cessato dal servizio entro il 4 dicembre 2011 (così la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32934 del 06/08/2012).
Il decreto fa salva la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Decorrenza
Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa.
Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati.
Calcolo
Per i dipendenti iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (C.T.P.S.) le cui menomazioni siano ascritte alla prima categoria, la pensione di privilegio, se trattasi di personale civile non operaio, è pari a otto decimi della base pensionabile. Qualora le invalidità siano ascritte a categorie inferiori alla prima, la pensione è pari a un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, considerando che non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa (art. 65 DPR n. 1092/1973).
Regime fiscale
È stata affermata la natura retributiva della pensione privilegiata, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 DPR n. 1092/1973); per questo motivo essa, al pari della pensione normale, è assoggettata all’IRPEF.
Assegni accessori
In analogia alla pensionistica di guerra, anche la normativa concernente la pensione privilegiata ordinaria prevede la categoria dei “grandi invalidi” ai fini della concessione di particolari benefici. Ai titolari di trattamento privilegiato di 1^ categoria, oltre agli assegni annessi alle pensioni ordinarie, in relazione al tipo
di infermità o lesione che hanno dato origine al riconoscimento di tale trattamento, spettano gli stessi assegni accessori ed alle stesse condizioni dei titolari di pensione di guerra di prima categoria. Gli assegni accessori sono riconosciuti a condizione che le patologie in relazione alle quali sono previsti siano riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del DPR 29.09.1973, n. 601 e non reversibili, sono:
1) l’assegno di superinvalidità (art. 100 DPR n. 1092/1973);
2) l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni (art. 107 DPR n. 1092/1973);
3) l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo (art. 3, 2° comma Legge 29/01/1987, n. 13);
4) l’assegno integrativo (art. 2, 2° comma Legge 26/01/1980, n. 9);
5) l’aumento d’integrazione per i familiari a carico (art. 106 DPR n. 1092/1973);
6) l’assegno d’incollocabilità.
Trattamento speciale
In caso di decesso del dipendente, o pensionato, invalido per servizio di prima categoria, ai sensi dell’art. 93 del T.U. di cui al DPR n. 1092/1973, è attribuito, a domanda, al coniuge superstite e agli orfani minorenni, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un Trattamento Speciale di importo pari a quello di prima categoria. Scaduto il termine di tre anni, comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.
(aggiornato il 29.11.2012).-
gianfranco zoppi
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Re: Dimissioni e pensione?

Messaggio da gianfranco zoppi »

Se dai le dimissioni penso proprio che non hai diritto a Messina pensione ordinaria. Caso diverso è se ti riforma no anche da civile allora quel punto avrai la pensione ordinaria se hai gli anni di servizio minimo (MI sembra che debbano essere almeno 12 effettivi). Comunque se rimani in servizio da civile prenderai lo stipendio da civile più la pensione privilegiata riferita alla malattia contratta durante il servizio militare e non mi sembra affatto male.....
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