articolo 75
articolo 75
ciao a tutti, qualcuna sa se e stato abolito l'articolo 75 che provvedeva il passaggio al ruolo civile, con la pensione e l'ho stipendio. grazie
Re: articolo 75
No in vigore. Ma transito solo a domanda.
Re: articolo 75
grazie, sei aggiornato sull'articolo 75, perché io mi sono messo in C M O dal 30/05/2016 e sono seguito dal medico legale, e volevo passare al ruolo civile con pensione e con stipendio da civile calcola che ho 29 anni effettivi ad oggi + un anno e mezzo lavoro effettuato prima di arruolarmi riscattato e cinque di scivolo pagati, con una causa di servizio A 8 , con in atto aggravamento.
Re: articolo 75
E poi dove ti sbattono a ruolo civile?? Con 29 anni più il resto ti conviene? Mah....
Non sapevo si potesse avere pensione e stipendio.
Non sapevo si potesse avere pensione e stipendio.
Re: articolo 75
Si con l'articolo 75 ci sono colleghi che nelle direzioni di appartenenze o in altri enti delle forze dell'ordine percepiscono pensione e stipendio. Se è stato poi abolito questo non lo so
Saluti
Saluti
Re: articolo 75
======================nazario ha scritto:Si con l'articolo 75 ci sono colleghi che nelle direzioni di appartenenze o in altri enti delle forze dell'ordine percepiscono pensione e stipendio. Se è stato poi abolito questo non lo so
Saluti
Re: Passaggio ruoli civili amministrazione penitenziaria
Messaggioda lino » mar mag 17, 2016 1:15 am
Sembrera' una cosa strana ma la cosa e' possibile come dice miglio verde.
Infatti e' possibile ricevere trattamento pensionistico per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ,quando il transito nei ruoli civili e' avvenuto con cessazione o cancellazione dai ruoli di provenienza.
Infatti tale pensione di privilegio e' cumulabile con trattamento di attivita', a norma del dpr.1092/1973,art.139.
In parole povere (vado a memoria) basta cambiare ministero e chiedere contestuale cancellazione dai ruoli di provenienza.
Re: articolo 75
Cioè scusate ti riformano dcs, chiedi l'art 75,vai ai ruoli civili di altra amministrazione e percepisci stipendio del ruolo cui appartenevi più la ppo??
Cmq, per quanto ne so, molto difficile se non impossibile transitare in altra amministrazione. E, dato che siamo in argomento che m'interessa, per la sede poi ce eventualmente possibilità di ricorrere?
Cmq, per quanto ne so, molto difficile se non impossibile transitare in altra amministrazione. E, dato che siamo in argomento che m'interessa, per la sede poi ce eventualmente possibilità di ricorrere?
Re: articolo 75
ciao a tutti, io ci provo visto che sono in ballo , a effettuare l'articolo 75 visto mai mi dice bene, se ce qualcuno che già a effettuato tale passaggio sarei lieto di contattarlo per farmi spiegare il tutto grazie .
Re: articolo 75
ciao, per quello che so prenderesti la pensione che hai maturato, e se passi al ruolo civile con art 75 ti porti l'ho stipendio da assistente capo come sono io, e percepisci la pensione e stipendio, ti scrivo le leggi sotto.
sL’istituto della pensione privilegiata è regolato dall’art. 33 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680 e il diritto alla stessa è conseguito da chi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) del comma secondo dell’art. stesso. Quest’ultimo subordina il diritto a pensione, tra gli altri casi al sovvenire di ferite o lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, in conseguenza delle quali il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto di impiego.
8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
sL’istituto della pensione privilegiata è regolato dall’art. 33 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680 e il diritto alla stessa è conseguito da chi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) del comma secondo dell’art. stesso. Quest’ultimo subordina il diritto a pensione, tra gli altri casi al sovvenire di ferite o lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, in conseguenza delle quali il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto di impiego.
8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
Re: articolo 75
Dunque anche altre amministrazioni. Per sapere le sedi disponibili sia del min giustizia e altre ad es interno, finanze??
Re: articolo 75
8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;



