Indennità di trasferimento(ex legge100/1987).

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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dani64
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Indennità di trasferimento(ex legge100/1987).

Messaggio da dani64 »

Gent. Avvocato
Nell'anno 2004, ho partecipato in una missine (nato) in Kosovo di stanza a Pristina per più di sei mesi,venendo a conoscenza di sentenza TAR,presentavo alla mia amministrazione,istanza per il riconoscimento dell'indennità di trasferimento (ex legge 100/1987).
L'amministrazione rispondeva con un dinego ( NI).
Gradirere conoscere un suo parere.


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Avv. Giorgio Carta
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Re: Indennità di trasferimento(ex legge100/1987).

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

in cosa consisteva l'istanza (suppongo che concernesse il trasferimento consistente nel rientro in Italia)?
Per quali motivi l'istanza è stata rigettata?

seza questi elementi, è impossibile risponderle.

Avv. Giorgio Carta
dani64
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Re: Indennità di trasferimento(ex legge100/1987).

Messaggio da dani64 »

Gent. Avvocato;
nella domanda,chiedevo sia l'indennità di trasferimento che l'assegno di lungo servizio all'estero (legge 642 dell'8/7/1961).
Il Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma CC,mi rispondeva
a- la permanenza all'estero deve superare i sei mesi;
b- che il rientro in patria sia sanzionato da un dispaccio di trasferimento.
Forte della sentenza del TAR Lazio n.7467/2004 ritrasmettevo la domanda, con l'ordine di fine missione.

L'ammnistrazione rispondeva che: in base a varie leggi e normative( non sto qui ad elencare),sia sotto il profilo giuridico che economico,al sottoscritto era stato corrisposto quanto dovuto e che lo stesso Centro Nazionale Amministrativo si atteneva alle decisioni adottate dalla Direzione di Amministrazione.
Alcuni miei colleghi, trovandosi nella mia stessa posizione, hanno presentato ricorso al Tar,non ho l'esito.
Ringraziamenti,attendo un suo perere.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: Indennità di trasferimento(ex legge100/1987).

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Le confermo che un problema di indennità di trasferimento si propone per le sole missioni c.d. lunghe, cioè quelle superiori a sei mesi.

La disciplina al riguardo invocabile è quella di cui all'art. 1 della legge n. 86/2001 e, a parere mio, non è richiesto un vero e proprio dispaccio di trasferimento, ma un ordine di rientro che non sia stato inizialmente già programmato con riferimento ad una fata precisa.

Le confermo, infine, che sono pendenti al TAR Lazio alcuni ricorsi da me curati che, però, non sono stati anora decisi nel merito.

Tenga, presente, infine, che il relativo diritto deve essere fatto valere entro 5 anni, con riferimento ad ogni singolo rateo dell'indennità di trasferimento che, come è noto, viene corrisposta mensilmente per i due anni successivi alla movimentazione.

Saluti,

Avv, Giorgio Carta
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