Grazie a tutti. Confermo congedo staordinario ma la causa di servizio deve essere SI DIPENDENTE poichè ho letto che le cure termali sono state abrogate, il quesito era se anche con modello c o solo con la tab A e/o B.
Le cure termali (come leggerete solo per iscrizione a tabella A o B, no modello C):
Le cure vengono di norma effettuate fruendo del congedo ordinario, essendo state abrogate dall’art. 22, co. 25, L. 724/1994 tutte le norme che prevedevano la possibilità di effettuar tali cure in regime di congedo straordinario o di aspettativa per infermità; tuttavia al personale affetto da invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ad una delle categorie che danno diritto all’equo indennizzo o che abbia dato luogo alla liquidazione dell’indennità “una tantum” compete il c.s. per effettuare le cure termali, purché queste siano finalizzate alla cura della richiamata invalidità e non di altre infermità; a differenza rispetto a quanto avveniva in passato, nel caso in cui il procedimento finalizzato al riconoscimento dei benefici dipendenti da causa di servizio sia ancora pendente, il dipendente non può più essere autorizzato a fruire del c.s. per effettuare le cure termali, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001 (circ. n. 333-A/9807.H.6.1/2003).
Per il dpts ancora è da decidere di sicuro percorrerò pure questa strada al momento giusto ora è prematuro. Ci sono comunque vari tipi di dpts con varie eziopatogenesi.
Mi sembra corretto condividere le informazioni che ci aiutano ad affrontare meglio i problemi.
RIFORMA PARZIALE DA MODELLO C E ISTANZE DI INTERDIPENDENZA
- airone7388
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- airone7388
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Re: RIFORMA PARZIALE DA MODELLO C E ISTANZE DI INTERDIPENDEN
Messaggio da airone7388 »
ancora sulle cure termali, ho letto questa notizia:
la Direzione Centrale per Risorse Umane, ha chiarito:
i congedi straordinari….concessi per fruire delle prestazioni idrotermali, non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno…” (art.13 comma 3 D.L. 463/1983 – conertito in legge n. 638/1983
Il tenore della normativa in esame è quello di non consentire l’attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessità di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi. Pertanto, qualora l’interessato non abbia l’esigenza di chiedere i giorni di viaggio per raggiungere la sede dello Stabilimento termale e ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in un minimo di dodici trattamenti termali” (cicolare n. 333-A/9807.H.6.1 del 3 giugno 2004).
Questa notizia in merito al fatto che qualche Dirigente autorizza il congedo straordinario per cure termali ma dà meno giorni o afferma il diritto di far presentare la richiesta almeno 60 giorni prima delle ferie estive, la norma non ne parla.
la Direzione Centrale per Risorse Umane, ha chiarito:
i congedi straordinari….concessi per fruire delle prestazioni idrotermali, non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno…” (art.13 comma 3 D.L. 463/1983 – conertito in legge n. 638/1983
Il tenore della normativa in esame è quello di non consentire l’attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessità di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi. Pertanto, qualora l’interessato non abbia l’esigenza di chiedere i giorni di viaggio per raggiungere la sede dello Stabilimento termale e ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in un minimo di dodici trattamenti termali” (cicolare n. 333-A/9807.H.6.1 del 3 giugno 2004).
Questa notizia in merito al fatto che qualche Dirigente autorizza il congedo straordinario per cure termali ma dà meno giorni o afferma il diritto di far presentare la richiesta almeno 60 giorni prima delle ferie estive, la norma non ne parla.
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