Dopo 36 anni decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 annua

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flomant

Dopo 36 anni decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 annua

Messaggio da flomant »

Buongiorno complimenti a tutti i membri di questa straordinaria comunita'. Senza tediarvi vi condenso in poche righe la mia situazione:
1) Militare di leva congedato nel 1979.
2) Incidente in camerata .Vetro che mi piomba addosso e grossa ferita alla gamba con emorragia. Punti di sutura e all'indomani ricovero al Celio di Milano per tromboflebite. Dimesso dopo 30 giorni ed in licenza molto zoppicante vendo operato per rimozione di frammenti di vetro di 20cm!!!. L'infermita' " esiti cicatriziali di intervento di asportazione corpo estraneo da ferita lacero contussa -pregressa flebite" e' dipendente da causa di servizio.
3) Inoltro nel 1983 la domanda di pensione privilegiata ed equo indennizzo.
4) Nel 1994 il Ministero Difesa mi respinge la domanda perche' pur dipendendo da causa di servizio non e' ascrivibile a nessuna ctg pensionabvile.
5) Ricorso alla Corte dei Conti .
6) Corte dei Conti di Napoli giudica inammissibile il ricorso per vizio di forma: non ho inviato alla parte resistente copia del ricorso.
7) Riformulo il ricorso alla Corte dei Conti nel 2003.
8) Nel 2014 presso il ministero della salute- ufficio medico legale Roma viene preso in esame il mio ricorso.
9) Finalmente il 7 aprile 2016 :Si comunica che il decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 annualità di 8ª categoria n° 31 in data odierna è stato trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, contestualmente al mandato di pagamento.
Tra le mie colpe quella di non farmi assistere da un legale. Ora volevo sapere che tempi tecnici ci sono per l'erogazione della somma e se potrei sapere all'incirca a quanto potrebbe ammontare , se ci sono retroattivita' e se avendo chiesto anche l'equo indennizzo mi spetterebbe o no. Spero di non essermi dilungato troppo e mi auguro di ricevere qualche delucidazione. Un saluto.Gianni


gino59
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Re: Dopo 36 anni decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 a

Messaggio da gino59 »

flomant ha scritto:Buongiorno complimenti a tutti i membri di questa straordinaria comunita'. Senza tediarvi vi condenso in poche righe la mia situazione:
1) Militare di leva congedato nel 1979.
2) Incidente in camerata .Vetro che mi piomba addosso e grossa ferita alla gamba con emorragia. Punti di sutura e all'indomani ricovero al Celio di Milano per tromboflebite. Dimesso dopo 30 giorni ed in licenza molto zoppicante vendo operato per rimozione di frammenti di vetro di 20cm!!!. L'infermita' " esiti cicatriziali di intervento di asportazione corpo estraneo da ferita lacero contussa -pregressa flebite" e' dipendente da causa di servizio.
3) Inoltro nel 1983 la domanda di pensione privilegiata ed equo indennizzo.
4) Nel 1994 il Ministero Difesa mi respinge la domanda perche' pur dipendendo da causa di servizio non e' ascrivibile a nessuna ctg pensionabvile.
5) Ricorso alla Corte dei Conti .
6) Corte dei Conti di Napoli giudica inammissibile il ricorso per vizio di forma: non ho inviato alla parte resistente copia del ricorso.
7) Riformulo il ricorso alla Corte dei Conti nel 2003.
8) Nel 2014 presso il ministero della salute- ufficio medico legale Roma viene preso in esame il mio ricorso.
9) Finalmente il 7 aprile 2016 :Si comunica che il decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 annualità di 8ª categoria n° 31 in data odierna è stato trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, contestualmente al mandato di pagamento.
Tra le mie colpe quella di non farmi assistere da un legale. Ora volevo sapere che tempi tecnici ci sono per l'erogazione della somma e se potrei sapere all'incirca a quanto potrebbe ammontare , se ci sono retroattivita' e se avendo chiesto anche l'equo indennizzo mi spetterebbe o no. Spero di non essermi dilungato troppo e mi auguro di ricevere qualche delucidazione. Un saluto.Gianni
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Dopo pochissimo tempo (gg) dal decreto del mandato di pagamento sono stati accreditati 4 annualità,
cioè il 10% (€4022) della presunta P.A.L. o retribuzione,era VFP1.-
Mentre l'equo indennizzo (non trovavano la domanda) dopo sollecito con diffida,in circa 6 mesi è stato
accreditato.-In bocca a lupo
flomant

Re: Dopo 36 anni decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 a

Messaggio da flomant »

159 euro.....!!!!!! Dopo tutto quello che ho passato.....E l'equo indennizzo? Sapete se arrivera' in un secondo momento o la pratica puo' considerarsi chiusa? Grazie.
gino59
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Re: Dopo 36 anni decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 a

Messaggio da gino59 »

flomant ha scritto:159 euro.....!!!!!! Dopo tutto quello che ho passato.....E l'equo indennizzo? Sapete se arrivera' in un secondo momento o la pratica puo' considerarsi chiusa? Grazie.
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Questi sono il 10% della tua ex retribuzione,ma ti dovranno elargire con un altro "dispositivo" gli interessi
legali che cmq sono una miseria nella miseria.-






L’equo indennizzo è un beneficio economico che spetta al dipendente civile e militare che abbia perso la propria integrità fisica per causa di servizio.

Chi ne ha diritto
Può beneficiare dell’equo indennizzo chi ha perduto l’integrità fisica per una causa di servizio ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A e B annesse al d.P.R. 915/78 e successive modificazioni.


Domanda del dipendente e termini di presentazione
La richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di accertamento della causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. In questo ultimo caso, il procedimento si estende alla definizione della richiesta dell’equo indennizzo. Diversamente, la pronuncia sarà limitata alla sola dipendenza dell’infermità.
La domanda deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica o di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio.
Il termine semestrale decorre dalla chiara consapevolezza del dipendente di avere contratto la malattia quale conseguenza della prestazione del servizio.
Ai fini della decorrenza del termine non basta la percezione della malattia ma occorre la piena conoscenza della stessa. Per tale motivo, in sede di accertamento, la Commissione Medica è tenuta a pronunciarsi sulla data di conoscibilità dell’infermità da parte del dipendente, sulla stabilizzazione dell’infermità stessa e sulla tempestività della domanda.

Il nostro studio
Da oltre 60 anni siamo al servizio dei servitori dello Stato: come avvocati, questo è il nostro impegno professionale e morale. Da tre generazioni, ci occupiamo di diritto pensionistico pubblico in ambito civile, militare e di guerra. Visita il nostro sito http://www.avvocatoguerra.it" onclick="window.open(this.href);return false; e scopri come il nostro studio può aiutarti a far valere i tuoi diritti.
Avv. Paolo GuerraAvv. Maurizio Maria GuerraProvvedimento
L’equo indennizzo è concesso con provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza.
In caso di esito negativo, il provvedimento può essere impugnato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che varia a seconda che si tratti di dipendente civile o militare.

Come si determina
Dal 1.1.1997 al 31.12.2005, per la prima categoria l’equo indennizzo è pari a 2 volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda.
Nella retribuzione tabellare non è compreso ogni altro elemento aggiuntivo come la R.I.A., le classi e gli scatti di anzianità, l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e i compensi accessori.
Per le categorie dalla seconda alla ottava, invece, l’equo indennizzo viene liquidato in percentuale decrescente.
Dal 1.1.2006 si considera il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.

Domanda d’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo
Per la domanda d’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo occorre tener conto, in particolare, di quanto precisato con circolare 30.7.1993 n. 1100/MI – 10/10 del Ministero della Difesa.
Nel caso di aggravamento della menomazione dell’integrità psico-fisica per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, a domanda degli interessati l’Amministrazione può provvedere, per una volta sola, alla revisione dello stesso.
La domanda deve essere presentata entro cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione del decreto relativo alla prima concessione.

Altri beneficiari
La domanda per l’equo indennizzo può essere presentata anche dagli eredi del dipendente pubblico e del pensionato entro sei mesi dal decesso, purché l’evento sia giudicato dipendente o interdipendente da causa di servizio. In tal caso, l’indennizzo agli eredi è determinato nella misura massima prevista per le menomazioni ascrivibili alla prima categoria.

Riduzione dell’equo indennizzo
L’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il dipendente ha superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell’evento dannoso. A tal fine bisogna fare riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo.
L’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata mentre, in caso venga riconosciuta in un momento successivo, l’eccedenza è recuperata con trattenute mensili sulla pensione.
Il trattamento è altresì proporzionalmente ridotto nel caso di eventuali somme percepite da assicurazioni a carico dello Stato o di Pubblica Amministrazione, o percepite da società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili.
La riduzione non si applica agli eredi nel caso di concorrenza con la pensione privilegiata, quando il credito relativo all’equo indennizzo sia sorto in capo al dipendente poi deceduto, senza subire concorrenza del diritto al trattamento privilegiato di cui il medesimo dipendente abbia potuto fruire.

Divieto di cumulo
L’equo indennizzo non è cumulabile con la eventuale rendita INAIL per malattia professionale.

Regime tributario
L’'equo indennizzo ha natura risarcitoria per un danno sofferto a causa di servizio, e come tale non è assoggettato all’'imposta sulle persone fisiche.
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Re: Dopo 36 anni decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 a

Messaggio da gino59 »

N.B. Ti do un'altra chicca molto importante.-



IL PENSIONAMENTO PRIVILEGIATO: PRESUPPOSTI – MISURA - PROCEDIMENTO -Corte dei conti-





I presupposti

Il trattamento pensionistico privilegiato si fonda sulla menomazione inabilitante dell’integrità personale riportata dal lavoratore delle amministrazioni pubbliche a causa dell’adempimento degli obblighi di servizio; esso presuppone solo l’instaurazione, di fatto o di diritto, del rapporto di servizio, prescindendo da limiti di tempo (per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., art. 33 R.D.L. 3.3.1938 n. 680).

Per questo si distingue da quello normale, che presuppone che il rapporto di servizio si sia svolto almeno per un periodo di tempo minimo (nel sistema a ripartizione) o che vi sia stato una contribuzione minima (nel sistema contributivo).

Il pensionamento privilegiato può essere speciale o ordinario; il primo presuppone una menomazione dell’integrità personale dovuta a causa violenta, di per sé estranea alla normale logica di svolgimento del rapporto di servizio, ma ad esso, sia pure indirettamente, riconducibile (c.d. adempimento del dovere); il secondo trova il suo fondamento nell’adempimento dei "normali" obblighi connessi al rapporto di servizio.

Il diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, del trattamento pensionistico privilegiato ordinario implica necessariamente (condizione necessaria ed indispensabile) la cessazione ("risoluzione" secondo i vari c.n. l.) del rapporto di impiego per una invalidità (art. 70, comma 1, d.P.R. 29.12.1973 n. 1092) cagionata da eventi di servizio di natura ed entità tali da rendere il dipendente totalmente inabile a continuarlo (art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti "civili" delle pubbliche amministrazioni; art. 33 r.d.l. 3.3.1938 n. 680 e art. 7 comma 2 legge 11.4.1955 n. 379 per i dipendenti iscritti all’I.N. P.D.A.P.); l’inabilità deve essere la causa unica ed esclusiva della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l’inabilità sia dovuta ad infermità o lesione che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio, l’interessato, entro cinque anni (tre anni, per gli iscritti alle casse I.N. P.D.A.P. (art. 33, comma 3, R.D.L. n. 680/1938, art. 7, comma 2, l. n. 379/1955) dalla cessazione del rapporto, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (art. 169, comma 1, cit. d.P.R.); se, invece, in costanza di rapporto di servizio, vi è stata constatazione dell’infermità causa dell’inabilità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesta senza limiti di tempo.

Il termine è perentorio (cit. artt. 33 e 7); è elevato a dieci anni se l’invalidità è derivata da parkinsonismo; per gli incapaci, è sospeso per il periodo di durata dello stato di incapacità di agire (art. 191, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973).

Per i dipendenti militari e assimilati, l’inabilità deve sussistere al momento del collocamento in pensione o in congedo o nella riserva, in caso di invalidità comportante inabilità parziale, con possibilità di continuare a prestare servizio (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.).

In entrambi i casi, è stata affermata la natura retributiva del trattamento di privilegio, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 cit. d.P.R.).

La pensione privilegiata ordinaria tabellare (tab. n. 3 allegata al cit. d.P.R.; tab. allegata alla legge 29.4.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, cit. d.P.R.), i quali, abbiano subito una menomazione dell’integrità personale invalidante.

Il trattamento pensionistico tabellare corrisposto ai militari in servizio di leva, i quali intrattengono con il pubblico potere un rapporto di servizio obbligatorio (imposto) – e non il tipico rapporto di servizio volontario qualificato come di impiego - ha natura risarcitoria ed è soggetto ad un regime giuridico diverso rispetto a quello del trattamento pensionistico ordinario (normale o privilegiato), quale è quello tabellare corrisposto ai militari ed assimilati in servizio volontario (cit. comma 5).

Il presupposto del trattamento pensionistico privilegiato "ordinario" è la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità (permanente, comma 1 lett. c cit. art. 33 R.D.L. n. 680/1933) che consegua ad invalidità dovuta in modo diretto immediato ed esclusivo a menomazione dell’integrità personale scaturita da infermità o lesione insorte per causa di servizio (art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973; cit., comma 1 lett. c).

Esso implica l’esistenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle quali sia derivata una menomazione dell’integrità alla persona tale da comportare inabilità al servizio; dalla menomazione, conseguente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, deve essere derivata una invalidità permanente dalla quale esclusivamente deve conseguire l’inidoneità per inabilità al servizio, causa unica della risoluzione del rapporto di servizio.

Poiché l’inabilità al servizio consegue ad un grado di invalidità superiore al 60%, questa fattispecie ricorre nel caso in cui l’infermità, dalla quale deriva l’invalidità, è ascrivibile a categ. superiore alla V della tab. A.

Per i dipendenti "civili", pertanto, il presupposto immediato del pensionamento privilegiato non è l’infermità (presupposto mediato), ma l’inabilità.

Per i dipendenti militari e assimilati, sono previsti due tipi di pensionamenti privilegiati: quello tabellare e quello ordinario. Presupposto del trattamento privilegiato tabellare (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.), sono le "infermità o lesione dipendenti da fatti di servizio … non suscettibili di miglioramento"; esso prescinde dall’inabilità al servizio e, quindi, non implica risoluzione del rapporto di servizio; consegue a infermità o lesione i cui effetti sulla compagine della persona del militare sono irregredibili nel tempo; ancorché non suscettibili di ingravescenza, quindi stabili nel tempo, non si presentano, però, per la loro natura in rapporto al soggetto portatore dell’infermità, "suscettibili di regredire", in tal senso dovendosi intendere il "miglioramento" di cui parla il legislatore.

Quando l’infermità o lesione comportano l’inabilità, con conseguente cessazione del rapporto di servizio, anche per questi dipendenti si ha il trattamento pensionistico ordinario privilegiato.

Nel caso in cui il militare "sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa o che gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità".

Se l’infermità proviene da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, consegue la pensione privilegiata rispettivamente ordinaria o di guerra o l’assegno rinnovabile (art. 36 ss. L. 10.4.1954, n. 113).

Per la polizia di stato, dopo la smilitarizzazione, "le cause di cessazione dal servizio … sono quelle previste" dal d.P.R. n. 1092/1973; agli allievi della polizia di stato che frequentano i corsi dell’istituto superiore di polizia i quali "siano stati dimessi per aver perso l’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso e che comportino l’inidoneità ai servizi di istituto", compete il trattamento privilegiato previsto dalle leggi 25.5.1981, n. 280 e 3.6.1981, n. 308.

Agli allievi in servizio di polizia, per le stesse cause, compete il trattamento privilegiato di cui ai d.P.R. 25.10.1981 n. 738 e 24.4.1982 n. 339.

Per i militari (e assimilati), condizione necessaria ed indispensabile dell’insorgenza del diritto alla pensione tabellare è che l’infermità (o lesione) non sia suscettibile di miglioramento e che sia ascrivibile ad una delle categ. della tab. A allegata alla legge 18.3.1968, n. 313; quando è suscettibile di miglioramento ed è classificabile nella detta tab. A, spetta temporaneamente l’assegno rinnovabile (art. 68, comma 1, cit. d.P.R.); nel caso in cui l’infermità sia ascrivibile alla tab. B della stessa legge, "all’atto della cessazione del servizio e purché non gli spetti la pensione normale", è corrisposta l’indennità una volta tanto (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.).

Il trattamento privilegiato tabellare, poiché non comporta la cessazione del rapporto di servizio, non essendo esclusivamente connesso all’inabilità, è compatibile con l’attività di servizio (militare o "civile").

Il trattamento privilegiato ordinario (per i dipendenti civili o militari) implica sempre la cessazione del rapporto di servizio per inidoneità e non è compatibile, entro dati limiti, con altra attività di servizio.

L’accertamento dell’inabilità al servizio può essere disposta di ufficio, secondo la disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quando l’amministrazione, sulla scorta della documentazione medica in atti presentata in occasione di assenze per malattia e tenuto conto dell’obiettivo comportamento del dipendente, ha il fondato convincimento che il dipendente non sia in grado di svolgere le attività dovute inerenti il suo profilo professionale; può essere richiesto dallo stesso interessato o dagli aventi diritto, in caso di morte o di incapacità del dipendente, quando ritiene che, a causa del servizio, versi in uno stato di inabilità.

In tal caso, l’interessato nel richiedere che si accerti tale stato e la causa che lo ha prodotto, deve produrre un certificato medico rilasciato dall’apposito servizio dell’a.s.l. "attestante tale stato e il carattere permanente di esso" (art. 194 cit. d.P.R.).

Per la stessa infermità o lesione, si può chiedere, senza limiti di tempo, la revisione, per sopravvenuto aggravamento, del trattamento pensionistico privilegiato; nel caso in cui questo è stato negato perché le infermità o lesioni non erano state ritenute valutabili a fini di classificazione o non invalidanti alla data dell’accertamento sanitario, si può chiedere per due volte, o tre dopo dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento negativo, la revisione (art. 7 comma 1 cit. d.P.R.).





La misura

L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.

Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.

Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:

prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );

ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).

Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).

Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).

Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).

Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):

prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):

per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).

Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).

Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).

L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).

Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).

Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).

La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).

Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).

L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.





Il procedimento

Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico privilegiato presuppone il procedimento ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione dalle quali sono scaturite la menomazione, l’invalidità e l’inabilità alla prosecuzione del servizio o, per il personale militare e assimilato, in dati casi, la sola infermità o lesione; inoltre, presuppone (ma, per i militari e assimilati non sempre), il provvedimento di risoluzione, per inabilità, del rapporto di servizio.

Esso, per alcune varianti, è diverso a seconda che si tratti di trattamento privilegiato diretto o di riversibilità.

Il procedimento per la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato diretto può essere iniziato di ufficio o ad istanza di parte.

L’iniziativa è di ufficio quando la cessazione dal servizio per inabilità è dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio; altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 67 cit. d.P.R.), che deve essere "presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio" (art. 168 comma 1 cit. d.P.R.), entro cinque (dieci per i malati del morbo di Parkinson) anni dalla cessazione del servizio (art. 169 cit. d.P.R.), se l’infermità, causa dell’inabilità e della cessazione dal servizio, non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio; il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto senza limiti di tempo se, in costanza di servizio, è stata constatata l’infermità o era stata presentata domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., l’iniziativa è esclusivamente ad istanza di parte, che deve essere presentata "nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio" (art. 7 comma 2 l. n. 379/1955, art. 33, comma 3, cit. R.D.L. n. 680/1933).

Questo termine, e tutti gli altri previsti dalla disciplina in materia, sono sospesi, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191, comma 4, cit. d.P.R.).

La richiesta di accertamento presentata dopo la cessazione dal servizio è ammissibile se la cessazione è dovuta esclusivamente ad inabilità per infermità ed il richiedente assume che questa sia dipendente da causa di servizio; se la cessazione è avvenuta per cause diverse dall’inabilità per l’infermità di cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la domanda è inammissibile.

La domanda è ammissibile se è prodotta tempestivamente ed è sufficientemente motivata; in caso contrario, è inammissibile per tardività (o intempestività), quando è presentata oltre il termine quinquennale (o decennale), o per genericità, se in essa non sono "indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto" e non sono specificati i fatti di servizio che le determinarono" (art. 168, comma 2, cit. d. P.R.), allegando "certificazioni sanitarie ed ogni altro documento" ritenuto utile (comma 3 cit. art. ).

Il capo dell’ufficio al quale la domanda è presentata procede all’accertamento dei fatti indicati in domanda, redige in merito un rapporto informativo e, unitamente agli atti probatori acquisiti, li trasmette all’ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento pensionistico privilegiato (art. 170 cit. d.P.R.); questo ufficio deve pronunciarsi, con provvedimento definitivo (art. 164, comma 2, cit. d.P.R.) circa l’ammissibilità dell’istanza, il suo rigetto, per manifesta infondatezza, quando "i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio" o perché il dipendente non si sia presentato agli accertamenti nel termine stabilito (comma 1 cit. art. , art. 171, comma 3, cit. d.P.R.).

Se la domanda è ritenuta ammissibile, l’ufficio acquisisce i pareri obbligatori, ma non vincolanti, della commissione medica ospedaliera competente e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

In materia di trattamento pensionistico privilegiato, non si applica la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 349/1994, prevista per il riconoscimento delle cause di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; pertanto, la competenza e la composizione di questi organi sono quelli indicati negli artt. 165, 166, 172, 177 cit. d.P.R.

L’ufficio centrale, se non condivide il parere del C.P.P.O. o quello della C.M.O. circa la classificazione delle infermità o lesioni, può chiedere il parere dell’ufficio medico-legale presso il ministero della sanità o, per i militari e assimilati, del collegio medico-legale presso il ministero della difesa (art. 178 cit. d.P.R.); lo stesso ufficio, deve adottare il provvedimento, debitamente motivato se emesso in dissenso dei pareri acquisiti, di definizione del procedimento entro venti giorni dal ricevimento dell’ultimo parere richiesto (art. 179 cit. d.P.R.); nel provvedimento sono indicati, ai fini dell’eventuale riversibilità, le generalità del coniuge e dei figli minorenni (cit. art. 179 comma 3).

In attesa dell’adozione del provvedimento, si liquida provvisoriamente la pensione normale; se questa non spetta ed il C.P.P.O. si sia pronunciato favorevolmente, l’amministrazione centrale procede alla liquidazione provvisoria del trattamento privilegiato (pensione o assegno rinnovabile) con gli eventuali assegni accessori; in sede di liquidazione del trattamento definitivo si opera il conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio per causa violenta nell’adempimento degli obblighi di servizio, l’iniziativa della liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è di ufficio; in caso contrario, l’iniziativa è ad istanza degli interessati; la domanda è ammissibile se presentata tempestivamente, entro cinque anni dalla data del decesso (tre anni per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P.) e sufficientemente documentata e motivata; essa "deve essere presentata al capo dell’ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio" (art. 184 d.P.R. cit.).

Nel caso in cui, in costanza di servizio, il deceduto aveva prodotto istanza di riconoscimento dell’infermità o questa era stata constata in servizio, la domanda può essere presentata in ogni tempo.

Vengono poste in essere le attività, da parte degli uffici indicati, evidenziate.

Nel caso in cui si è verificato il decesso del pensionato con trattamento privilegiato per l’infermità pensionata, la domanda deve essere presentata all’amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento privilegiato diretto (art. 186 cit. d.P.R.); se il trattamento corrisposto al deceduto era di prima categoria, la liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è effettuata di ufficio dalla direzione provinciale del tesoro competente (art. 188, comma 1, cit. d.P.R.); se il trattamento era di categoria inferiore alla prima, la direzione provinciale del tesoro competente procede di ufficio nei confronti del coniuge superstite e degli orfani; nei confronti degli altri aventi diritto, la stessa direzione provinciale procede su domanda (artt. 189, 160 cit. d.P.R.); per i familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l’amministrazione centrale (art. 158, comma 4, cit. d.P.R.).

Gli iscritti all’I.N. P.D.A.P. presentano l’istanza, di trattamento diretto o privilegiato, all’amministrazione di appartenenza, che la trasmette alla direzione generale dell’ente con il certificato di nascita e di quello di servizio, la relazione della prefettura (r.d.l. 7.1.1917 n. 295) con copia del verbale di visita medico-collegiale della C.M.O. e della documentazione sanitaria; se l’inabilità è dovuta ad infortunio, si deve trasmettere anche copia: della denuncia di infortunio, dei verbali della polizia giudiziaria, dell’eventuale sentenza penale; per il trattamento di riversibilità, richiesto: a) dal coniuge superstite e dai figli, bisogna allegare i certificati di morte dell’iscritto, di matrimonio e di nascita del coniuge superstite, di nascita dei figli, di iscrizione a corsi universitari, di inabilità e nullatenenza, dichiarazione del sindaco da cui risulti che, all’epoca del decesso del dante causa, era a carico dello stesso (per i figli maggiorenni); b) da altri aventi diritto, bisogna esibire la stessa documentazione.
Briscola
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Iscritto il: mar set 16, 2014 6:57 pm

Re: Dopo 36 anni decreto concessivo di UNA TANTUM pari a 1 a

Messaggio da Briscola »

Salve flomant, ti compete sia E.I./P.P.O., in quanto il riconoscimento della causa di servizio della Corte dei Conti e' titolo valido anche ai fini do E.I.
In base all'articolo 16 del d.p.r.461/01 il Ministero non puo' intervrnire con altri provvedimenti
Buona giornata.
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