Trasferimento d'ufficio.
Re: Trasferimento d'ufficio.
Questa è un'altra POSITIVA sentenza del Consiglio di Stato datata 24.11.2010. Auguri al collega poliziotto.
24/11/2011
N. 08211/2010 REG.SEN.
N. 05490/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5490 del 2005, proposto da:
R…. P…., rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, viale Giulio Cesare 109;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 3045/2005, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO DELLA INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati dello Stato De Felice.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso presentato dal sovrintendente capo della Polizia di Stato P……. R……. avverso il diniego (nota del 1° settembre 2001) di attribuzione del trattamento economico di cui alla legge 19 marzo 2001, n.86 (c.d. indennità di trasferimento), richiesto in dipendenza del trasferimento d’ufficio dal Commissariato di OMISSIS alla Questura di OMISSIS.
Riteneva il Tribunale che la nota impugnata avesse correttamente fatto riferimento a circolari e note ove l’Amministrazione aveva chiarito che il presupposto per beneficiare dell’indennità fosse la sussistenza di una distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione del dipendente, presupposto conforme alla finalità della legge 10 marzo 1987, n. 100 e poi della legge 23 marzo 2001, n.86. Tale indennità continuativa mutuava lo scopo ed il regime di quella di missione ordinaria, come attestava l’interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa, che aveva condotto all’introduzione del requisito della distanza minima in sede di emanazione della circolare applicativa della legge, non rilevando il mancato richiamo alla legge 2 aprile 1979, n.97 (in tema di missione continuativa) da parte della legge n.86 del 2001, per quanto in precedenza contenuto nella legge n.100 del 1987. Il mutamento richiamato in ricorso, incentrato sull’omesso richiamo, da parte della nuova legge, dell’art.13 della l. n.97 del 1979 (che a sua volta agganciava il trattamento all’art.12, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1978, n.417 consentendo tuttavia anche il richiamo dell’art.1 s.l. che derogava, in funzione dei dieci chilometri, al limite di trenta chilometri fissato per tutti i pubblici dipendenti), non rilevava, poiché l’indennità di trasferimento risultava assoggettata allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, omogeneità che rendeva comuni i presupposti spaziali di godimento. Ove il legislatore avesse inteso discostarsi dal regime vigente, abolendo il requisito della distanza minima, avrebbe dovuto prevederlo espressamente (l’indennità in questione sarebbe spettata alle sole categorie nominate dalla legge n.86 del 2001 in applicazione del canone ermeneutico dell’art.14 Disp. sulla legge in generale; si sarebbe determinata una deroga “ex lege” n. 100 del 2001 alla deroga “ex lege” n.97 del 1979 della disciplina generale ex lege n. 836 del 1973).
Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:
Dal combinato disposto degli artt.1 e 13 della legge n.86 del 2001 emerge la chiara volontà di innovare il regime giuridico dell’indennità di trasferimento differenziando i trasferimento effettuati prima o dopo il 31 dicembre 2000, prevedendo solo per quelli anteriori il requisito della distanza minima tra sede di provenienza e sede di destinazione, mentre per quelli posteriori si applica la disciplina dell’art.1 s.l. che non richiama l’art.13 della l. n.97 del 79, non prevedendo così la distanza minima. Erra il Tribunale amministrativo nell’applicare le Disposizioni sulla legge in generale in quanto l’art.13 cit. ponendo una differenziazione tra nuovi e vecchi trasferimenti abroga evidentemente l’art.1, comma 1, della legge 100 del 1987, per incompatibilità con le disposizioni dell’art.1 della legge n.86 del 2001 (art.15 Disp. sulla legge in generale). Il diniego basato sulla distanza minima di 10 chilometri si fondava sulla normativa pregressa dettata dall’art.1 della l.n.100 del 1987 col suo rinvio al trattamento economico previsto dall’art.13 della l.n.97 del 1979 e su tale normativa si basava il precedente di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 28 aprile 1999, n. 7. Ma l’art.1 della legge n.86 del 2001 contiene una disciplina compiuta della indennità di trasferimento, senza rinvio al trattamento economico previsto per l’indennità di missione dei magistrati e quantifica con precisione lo specifico trattamento economico spettante, con un richiamo ai soli fini della quantificazione delle diarie di missione. Tra i presupposti compiutamente regolati dalla disciplina del 2001 non vi è spazio per un richiamo alle distanze minime, non recependosi più il trattamento complessivo dell’indennità di missione e la diaria è individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo, registrandosi un chiaro dato normativo che non consente di inserire un ulteriore presupposto, né esplicitato né indirettamente richiamato.
L’appellante chiede altresì la correzione del nome del procuratore costituito in primo grado per il ricorrente, erroneamente indicato nella sentenza impugnata.
Si è costituita l’Amministrazione riportandosi alle difese di primo grado e producendo documentazione al fine di invocare la reiezione dell’appello.
DIRITTO
1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (basato sulla disciplina applicabile al tempo dell’instaurazione delle controversia), presupposto per la erogazione della indennità di cui all'art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100 era la distanza superiore ai dieci chilometri tra la nuova e la originaria sede di servizio. L'indennità continuativa, prevista per gli appartenenti alle forze armate nonché alle forze di polizia, dall'art. 1 l. n. 100 del 1987 - in estensione di analogo trattamento già previsto per i magistrati dall'art. 13 l. 2 aprile 1979, n. 97, pur se aveva i medesimi presupposti della indennità di missione ordinaria (la quale va corrisposta in ragione del temporaneo spostamento dal luogo nel quale si presta servizio), era considerata mutuare da esso lo scopo, che è proprio quello di sopperire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, in questo caso permanente, in altro comune, con la conseguenza che essa (indennità) doveva considerarsi sottoposta all'identico regime giuridico dell’indennità ordinaria di missione, ivi compresa la sussistenza, ai fini della sua erogazione, della distanza minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio (Cons. Stato, da IV, 30 luglio 1994, n. 643 fino a IV, 12 maggio 2006, n.2664).
Sennonché l’attuale disciplina della indennità di trasferimento è rinvenibile negli artt. 1 e 13 della successiva legge 29 marzo 2001, n. 86 per cui, per il personale suddetto (e per le altre categorie ivi indicate), la spettanza (per i trasferimenti successivi al 31 dicembre 2000, come nel caso in esame) è basata sui presupposti del trasferimento d’ufficio e della diversità del comune di destinazione, onde la questione va riesaminata alla luce del jus superveniens. In proposito va peraltro richiamato una recente decisione di questo Consiglio cha ha affrontato la questione sotto il profilo normativo qui in rilievo, precedente quest’ultimo che si ritiene di condividere (CGA, 18 novembre 2009, n.1071).
Occorre dunque stabilire se al personale delle Forze armate e delle forze di polizia (ed al personale appartenente alla carriera prefettizia), trasferito d’autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza, competa oggi l’indennità per il trasferimento di sede, previsto dall’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, indipendentemente dalla misura della distanza tra le due sedi, ovvero se tale beneficio rimanga subordinato alla sussistenza del presupposto della distanza di almeno 10 chilometri tra le sedi, come affermato dalla giurisprudenza nella vigenza dell’art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100.
Sostiene l’Amministrazione resistente (come pure la sentenza qui impugnata) che anche in presenza del citato art. 1 della l. n. 86 del 2001, mancando una esplicita abrogazione della precedente normativa, il beneficio debba ritenersi ancorato ad un limite minimo chilometrico. Ciò anche perché la speciale indennità in questione, secondo il previgente orientamento giurisprudenziale richiamato in apertura, in quanto“… connessa al trasferimento del personale militare o equiparato, pur non partecipando della natura dell’indennità di missione ordinaria … mutua comunque da quest’ultima lo scopo, che è, appunto, quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento (permanente) in altra sede …”.
La suesposta tesi non può essere condivisa.
2. Come è noto, la l. 29 marzo 2001, n. 86 ha ampliato in alcune parti la normativa contenuta nella l. 10 marzo 1987, n. 100, riguardante il trattamento economico del trasferimento d’autorità del personale militare, disponendo, tra l’altro, che la nuova disciplina abbia decorrenza per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2001, rimanendo in vigore la precedente disciplina fino al 31 dicembre 2000 (così espressamente l’art.13).
In particolare, l’art. 1 della richiamata l. n. 86 del 2001 testualmente recita: “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
L’interpretazione letterale della citata disposizione - che alla luce dell’art. 12 delle Disposizioni della legge in generale precede in ragione del principio di legalità, quando offre un risultato coerente e non equivoco, ogni altra interpretazione - induce a ritenere che oggi l’indennità di trasferimento abbia una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente regolati dalla norma in esame, che sono:
a) trasferimento del militare d’autorità;
b) predeterminazione del criterio di quantificazione, che, in sostanza, non è più affidato al meccanismo di rinvio ad altra normativa;
c) ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.
Non si rinviene, invece, nella lettera della disposizione, alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dovere valutare anche l’ulteriore requisito della sussistenza o meno di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento del militare.
2.1. Ritiene, inoltre, il Collegio che l’orientamento giurisprudenziale invocato dalla sentenza impugnata e sopra richiamato, formatosi sotto la vigenza dell’art. 1 della menzionata l. n. 100 del 1987 - secondo il quale l’indennità di trasferimento contemplata dalla citata normativa mutuava lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione (ivi compresa la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra le due sedi) - non può essere correttamente richiamato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della l. n. 86 del 2001, che si configura quale norma autonomamente disciplinante il beneficio stesso.
Invero, con l’attuale disposizione non si opera alcun rinvio all’intero regime giuridico dell’indennità di missione, non venendo recepito il trattamento economico complessivo di tale indennità, ma la diaria è individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo dell’indennità spettante al militare trasferito.
2.2. D’altra parte, non può essere revocato in dubbio che anche il trasferimento d’ufficio in un comune inferiore a 10 chilometri dalla precedente sede di servizio - ancorché rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente - comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio, essendo il medesimo costretto ad affrontare nuovi oneri ed ulteriori disagi.
Pertanto, anche sotto questo profilo, appare ragionevole riconoscere l’indennità de qua in chiave compensatrice delle maggiori spese sostenute dal militare
3. In corretta applicazione dei su esposti principi, nel caso di specie, trattandosi di trasferimento disposto ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso dalla precedente, va riconosciuto all’originario ricorrente, odierno appellato, il beneficio economico invocato.
Pertanto, l’appello va, in tale parte, accolto.
3. E’ altresì, nella presente sede di appello, da disporre la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui il procuratore costituito in primo grado per l’originario ricorrente è indicato con il cognome di “OMISSIS”, anziché quello, esatto, di “OMISSIS”
Quanto alle spese, si rinvengono giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio, attesa la novità della questione al momento della proposizione dello stesso atto di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, annullando per l'effetto la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2010
24/11/2011
N. 08211/2010 REG.SEN.
N. 05490/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5490 del 2005, proposto da:
R…. P…., rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, viale Giulio Cesare 109;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di OMISSIS, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 3045/2005, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO DELLA INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi per le parti gli avvocati dello Stato De Felice.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso presentato dal sovrintendente capo della Polizia di Stato P……. R……. avverso il diniego (nota del 1° settembre 2001) di attribuzione del trattamento economico di cui alla legge 19 marzo 2001, n.86 (c.d. indennità di trasferimento), richiesto in dipendenza del trasferimento d’ufficio dal Commissariato di OMISSIS alla Questura di OMISSIS.
Riteneva il Tribunale che la nota impugnata avesse correttamente fatto riferimento a circolari e note ove l’Amministrazione aveva chiarito che il presupposto per beneficiare dell’indennità fosse la sussistenza di una distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione del dipendente, presupposto conforme alla finalità della legge 10 marzo 1987, n. 100 e poi della legge 23 marzo 2001, n.86. Tale indennità continuativa mutuava lo scopo ed il regime di quella di missione ordinaria, come attestava l’interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa, che aveva condotto all’introduzione del requisito della distanza minima in sede di emanazione della circolare applicativa della legge, non rilevando il mancato richiamo alla legge 2 aprile 1979, n.97 (in tema di missione continuativa) da parte della legge n.86 del 2001, per quanto in precedenza contenuto nella legge n.100 del 1987. Il mutamento richiamato in ricorso, incentrato sull’omesso richiamo, da parte della nuova legge, dell’art.13 della l. n.97 del 1979 (che a sua volta agganciava il trattamento all’art.12, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1978, n.417 consentendo tuttavia anche il richiamo dell’art.1 s.l. che derogava, in funzione dei dieci chilometri, al limite di trenta chilometri fissato per tutti i pubblici dipendenti), non rilevava, poiché l’indennità di trasferimento risultava assoggettata allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, omogeneità che rendeva comuni i presupposti spaziali di godimento. Ove il legislatore avesse inteso discostarsi dal regime vigente, abolendo il requisito della distanza minima, avrebbe dovuto prevederlo espressamente (l’indennità in questione sarebbe spettata alle sole categorie nominate dalla legge n.86 del 2001 in applicazione del canone ermeneutico dell’art.14 Disp. sulla legge in generale; si sarebbe determinata una deroga “ex lege” n. 100 del 2001 alla deroga “ex lege” n.97 del 1979 della disciplina generale ex lege n. 836 del 1973).
Appella l’originario ricorrente deducendo i seguenti motivi:
Dal combinato disposto degli artt.1 e 13 della legge n.86 del 2001 emerge la chiara volontà di innovare il regime giuridico dell’indennità di trasferimento differenziando i trasferimento effettuati prima o dopo il 31 dicembre 2000, prevedendo solo per quelli anteriori il requisito della distanza minima tra sede di provenienza e sede di destinazione, mentre per quelli posteriori si applica la disciplina dell’art.1 s.l. che non richiama l’art.13 della l. n.97 del 79, non prevedendo così la distanza minima. Erra il Tribunale amministrativo nell’applicare le Disposizioni sulla legge in generale in quanto l’art.13 cit. ponendo una differenziazione tra nuovi e vecchi trasferimenti abroga evidentemente l’art.1, comma 1, della legge 100 del 1987, per incompatibilità con le disposizioni dell’art.1 della legge n.86 del 2001 (art.15 Disp. sulla legge in generale). Il diniego basato sulla distanza minima di 10 chilometri si fondava sulla normativa pregressa dettata dall’art.1 della l.n.100 del 1987 col suo rinvio al trattamento economico previsto dall’art.13 della l.n.97 del 1979 e su tale normativa si basava il precedente di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., 28 aprile 1999, n. 7. Ma l’art.1 della legge n.86 del 2001 contiene una disciplina compiuta della indennità di trasferimento, senza rinvio al trattamento economico previsto per l’indennità di missione dei magistrati e quantifica con precisione lo specifico trattamento economico spettante, con un richiamo ai soli fini della quantificazione delle diarie di missione. Tra i presupposti compiutamente regolati dalla disciplina del 2001 non vi è spazio per un richiamo alle distanze minime, non recependosi più il trattamento complessivo dell’indennità di missione e la diaria è individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo, registrandosi un chiaro dato normativo che non consente di inserire un ulteriore presupposto, né esplicitato né indirettamente richiamato.
L’appellante chiede altresì la correzione del nome del procuratore costituito in primo grado per il ricorrente, erroneamente indicato nella sentenza impugnata.
Si è costituita l’Amministrazione riportandosi alle difese di primo grado e producendo documentazione al fine di invocare la reiezione dell’appello.
DIRITTO
1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (basato sulla disciplina applicabile al tempo dell’instaurazione delle controversia), presupposto per la erogazione della indennità di cui all'art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100 era la distanza superiore ai dieci chilometri tra la nuova e la originaria sede di servizio. L'indennità continuativa, prevista per gli appartenenti alle forze armate nonché alle forze di polizia, dall'art. 1 l. n. 100 del 1987 - in estensione di analogo trattamento già previsto per i magistrati dall'art. 13 l. 2 aprile 1979, n. 97, pur se aveva i medesimi presupposti della indennità di missione ordinaria (la quale va corrisposta in ragione del temporaneo spostamento dal luogo nel quale si presta servizio), era considerata mutuare da esso lo scopo, che è proprio quello di sopperire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, in questo caso permanente, in altro comune, con la conseguenza che essa (indennità) doveva considerarsi sottoposta all'identico regime giuridico dell’indennità ordinaria di missione, ivi compresa la sussistenza, ai fini della sua erogazione, della distanza minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio (Cons. Stato, da IV, 30 luglio 1994, n. 643 fino a IV, 12 maggio 2006, n.2664).
Sennonché l’attuale disciplina della indennità di trasferimento è rinvenibile negli artt. 1 e 13 della successiva legge 29 marzo 2001, n. 86 per cui, per il personale suddetto (e per le altre categorie ivi indicate), la spettanza (per i trasferimenti successivi al 31 dicembre 2000, come nel caso in esame) è basata sui presupposti del trasferimento d’ufficio e della diversità del comune di destinazione, onde la questione va riesaminata alla luce del jus superveniens. In proposito va peraltro richiamato una recente decisione di questo Consiglio cha ha affrontato la questione sotto il profilo normativo qui in rilievo, precedente quest’ultimo che si ritiene di condividere (CGA, 18 novembre 2009, n.1071).
Occorre dunque stabilire se al personale delle Forze armate e delle forze di polizia (ed al personale appartenente alla carriera prefettizia), trasferito d’autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza, competa oggi l’indennità per il trasferimento di sede, previsto dall’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, indipendentemente dalla misura della distanza tra le due sedi, ovvero se tale beneficio rimanga subordinato alla sussistenza del presupposto della distanza di almeno 10 chilometri tra le sedi, come affermato dalla giurisprudenza nella vigenza dell’art. 1 della l. 10 marzo 1987, n. 100.
Sostiene l’Amministrazione resistente (come pure la sentenza qui impugnata) che anche in presenza del citato art. 1 della l. n. 86 del 2001, mancando una esplicita abrogazione della precedente normativa, il beneficio debba ritenersi ancorato ad un limite minimo chilometrico. Ciò anche perché la speciale indennità in questione, secondo il previgente orientamento giurisprudenziale richiamato in apertura, in quanto“… connessa al trasferimento del personale militare o equiparato, pur non partecipando della natura dell’indennità di missione ordinaria … mutua comunque da quest’ultima lo scopo, che è, appunto, quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento (permanente) in altra sede …”.
La suesposta tesi non può essere condivisa.
2. Come è noto, la l. 29 marzo 2001, n. 86 ha ampliato in alcune parti la normativa contenuta nella l. 10 marzo 1987, n. 100, riguardante il trattamento economico del trasferimento d’autorità del personale militare, disponendo, tra l’altro, che la nuova disciplina abbia decorrenza per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2001, rimanendo in vigore la precedente disciplina fino al 31 dicembre 2000 (così espressamente l’art.13).
In particolare, l’art. 1 della richiamata l. n. 86 del 2001 testualmente recita: “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
L’interpretazione letterale della citata disposizione - che alla luce dell’art. 12 delle Disposizioni della legge in generale precede in ragione del principio di legalità, quando offre un risultato coerente e non equivoco, ogni altra interpretazione - induce a ritenere che oggi l’indennità di trasferimento abbia una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente regolati dalla norma in esame, che sono:
a) trasferimento del militare d’autorità;
b) predeterminazione del criterio di quantificazione, che, in sostanza, non è più affidato al meccanismo di rinvio ad altra normativa;
c) ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.
Non si rinviene, invece, nella lettera della disposizione, alcuna menzione, neanche indiretta, alla necessità di dovere valutare anche l’ulteriore requisito della sussistenza o meno di una distanza minima chilometrica tra le sedi di servizio interessate al trasferimento del militare.
2.1. Ritiene, inoltre, il Collegio che l’orientamento giurisprudenziale invocato dalla sentenza impugnata e sopra richiamato, formatosi sotto la vigenza dell’art. 1 della menzionata l. n. 100 del 1987 - secondo il quale l’indennità di trasferimento contemplata dalla citata normativa mutuava lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione (ivi compresa la distanza chilometrica minima di 10 chilometri tra le due sedi) - non può essere correttamente richiamato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della l. n. 86 del 2001, che si configura quale norma autonomamente disciplinante il beneficio stesso.
Invero, con l’attuale disposizione non si opera alcun rinvio all’intero regime giuridico dell’indennità di missione, non venendo recepito il trattamento economico complessivo di tale indennità, ma la diaria è individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo dell’indennità spettante al militare trasferito.
2.2. D’altra parte, non può essere revocato in dubbio che anche il trasferimento d’ufficio in un comune inferiore a 10 chilometri dalla precedente sede di servizio - ancorché rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente - comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio, essendo il medesimo costretto ad affrontare nuovi oneri ed ulteriori disagi.
Pertanto, anche sotto questo profilo, appare ragionevole riconoscere l’indennità de qua in chiave compensatrice delle maggiori spese sostenute dal militare
3. In corretta applicazione dei su esposti principi, nel caso di specie, trattandosi di trasferimento disposto ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso dalla precedente, va riconosciuto all’originario ricorrente, odierno appellato, il beneficio economico invocato.
Pertanto, l’appello va, in tale parte, accolto.
3. E’ altresì, nella presente sede di appello, da disporre la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui il procuratore costituito in primo grado per l’originario ricorrente è indicato con il cognome di “OMISSIS”, anziché quello, esatto, di “OMISSIS”
Quanto alle spese, si rinvengono giuste ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio, attesa la novità della questione al momento della proposizione dello stesso atto di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, annullando per l'effetto la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2010
Re: Trasferimento d'ufficio.
Scusate egregi colleghi quindi a vostro parere anche se si viene trasferiti d'ufficio in ambito di corpo spetterebbe l'indennità?
Vi faccio il mio esempio sono stato trasferito d'autorità dal comandante del battaglione da una compagnia ad un'altra, quindi anch'io potrei chiedere l'indennità di trasferimento???
Vi ringrazio anticipatamente.
Vi faccio il mio esempio sono stato trasferito d'autorità dal comandante del battaglione da una compagnia ad un'altra, quindi anch'io potrei chiedere l'indennità di trasferimento???
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: Trasferimento d'ufficio.
Spero di aver fatto cosa gradita a molti.
N. 00886/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS nel cui studio in Milano via omissis è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nel suo ufficio in Milano via Freguglia, 1;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Lombardia;
per l'annullamento
del provvedimento in data …….2008 con il quale il Comando Regionale Carabinieri Lombardia ha rigettato l’istanza di corresponsione della indennità di trasferimento.
Nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento della predetta indennità nella misura di Euro 10.013,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. omissis, in servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di ……., in data ……./2005 veniva trasferito dalla sua precedente sede di servizio di Milano al Comando di ………..
In data ……… 2007 egli presentava domanda per il riconoscimento della indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 86 del 2001.
Con nota ……. 2008 il Comando Regione Lombardia rigettava l’istanza in quanto la sede presso la quale il ……….. era stato trasferito, pur trovandosi in un comune diverso dalla precedente sede di servizio, distava da essa meno di dieci chilometri misurati dalla casa municipale dei rispettivi comuni. Sicchè, ai sensi dell’art. 6 della L. 18/12/1973, relativa alla indennità di missione, applicabile a anche a quella di trasferimento in forza della circolare 6/166-6 del 16/10/2002, difettavano i requisiti per il riconoscimento del richiesto beneficio.
Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere per sviamento ed assenza di potestà decisionale
La competenza a pronunciarsi sulla istanza presentata dal ricorrente non apparteneva al Comando regionale ma al Comandante generale dell’Arma.
2) Violazione dell’art. 1 della L. 86 del 2001 e dell’art. 6 della L. 18/12/1973
L’unico presupposto per il riconoscimento della indennità di trasferimento d’ufficio previsto dalla L. 86/01 è che la nuova sede di servizio sia ubicata in diverso comune rispetto a quella di provenienza. Il requisito della distanza chilometrica è, invece, richiesto solo dalla L. 18/12/1973 ai fini del riconoscimento del trattamento di missione.
3) Eccesso di potere della circolare n. 6/166/6 del 17/10/2002.
La richiamata circolare, di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione, nella parte in cui prevede che la disciplina relativa alla indennità di missione si applichi anche al trattamento relativo al trasferimento si pone in contrasto con una fonte di rango legislativo.
4) Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha acquisito una nota dell’ACI nella quale veniva specificato che la distanza chilometrica fra le due sedi di servizio doveva ritenersi pari a Km 12,36. Inspiegabilmente, però, il Comando della regione Lombardia nel provvedimento di diniego ha ritenuto che la distanza fosse, invece, di 9,73 Km.
Peraltro, anche applicando il sistema di calcolo Endroute, fatto proprio dall’Amministrazione con la circolare del 20/02/2007 la distanza fra la sede di provenienza e quella di servizio risulta essere pari a Km 12,7.
5) Disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost.
Il ricorrente è stato discriminato rispetto ai suoi colleghi nei confronti dei quali la L. 86 del 2001 è stata correttamente applicata.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’Udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il suo precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetta allorchè il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
La predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. Stato, VI, 24/11/2010 n. 8211).
Le predette considerazioni, comportando il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a percepire l’indennità richiesta assorbono tutti gli altri motivi.
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001, è, quindi tenuta a pagare al ricorrente tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non toccato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
a) annulla il provvedimento n. omissis ……/2008 del Comando della Regione Lombardia;
b) accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011
N. 00886/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS nel cui studio in Milano via omissis è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nel suo ufficio in Milano via Freguglia, 1;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Lombardia;
per l'annullamento
del provvedimento in data …….2008 con il quale il Comando Regionale Carabinieri Lombardia ha rigettato l’istanza di corresponsione della indennità di trasferimento.
Nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento
e per la condanna
dell’amministrazione al pagamento della predetta indennità nella misura di Euro 10.013,16 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. omissis, in servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di ……., in data ……./2005 veniva trasferito dalla sua precedente sede di servizio di Milano al Comando di ………..
In data ……… 2007 egli presentava domanda per il riconoscimento della indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della L. 86 del 2001.
Con nota ……. 2008 il Comando Regione Lombardia rigettava l’istanza in quanto la sede presso la quale il ……….. era stato trasferito, pur trovandosi in un comune diverso dalla precedente sede di servizio, distava da essa meno di dieci chilometri misurati dalla casa municipale dei rispettivi comuni. Sicchè, ai sensi dell’art. 6 della L. 18/12/1973, relativa alla indennità di missione, applicabile a anche a quella di trasferimento in forza della circolare 6/166-6 del 16/10/2002, difettavano i requisiti per il riconoscimento del richiesto beneficio.
Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere per sviamento ed assenza di potestà decisionale
La competenza a pronunciarsi sulla istanza presentata dal ricorrente non apparteneva al Comando regionale ma al Comandante generale dell’Arma.
2) Violazione dell’art. 1 della L. 86 del 2001 e dell’art. 6 della L. 18/12/1973
L’unico presupposto per il riconoscimento della indennità di trasferimento d’ufficio previsto dalla L. 86/01 è che la nuova sede di servizio sia ubicata in diverso comune rispetto a quella di provenienza. Il requisito della distanza chilometrica è, invece, richiesto solo dalla L. 18/12/1973 ai fini del riconoscimento del trattamento di missione.
3) Eccesso di potere della circolare n. 6/166/6 del 17/10/2002.
La richiamata circolare, di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione, nella parte in cui prevede che la disciplina relativa alla indennità di missione si applichi anche al trattamento relativo al trasferimento si pone in contrasto con una fonte di rango legislativo.
4) Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione ha acquisito una nota dell’ACI nella quale veniva specificato che la distanza chilometrica fra le due sedi di servizio doveva ritenersi pari a Km 12,36. Inspiegabilmente, però, il Comando della regione Lombardia nel provvedimento di diniego ha ritenuto che la distanza fosse, invece, di 9,73 Km.
Peraltro, anche applicando il sistema di calcolo Endroute, fatto proprio dall’Amministrazione con la circolare del 20/02/2007 la distanza fra la sede di provenienza e quella di servizio risulta essere pari a Km 12,7.
5) Disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost.
Il ricorrente è stato discriminato rispetto ai suoi colleghi nei confronti dei quali la L. 86 del 2001 è stata correttamente applicata.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’Udienza del 2 marzo 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il suo precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetta allorchè il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
La predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. Stato, VI, 24/11/2010 n. 8211).
Le predette considerazioni, comportando il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a percepire l’indennità richiesta assorbono tutti gli altri motivi.
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001, è, quindi tenuta a pagare al ricorrente tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non toccato dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall'1 gennaio 1995.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
a) annulla il provvedimento n. omissis ……/2008 del Comando della Regione Lombardia;
b) accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
d) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2011
Re: Trasferimento d'ufficio.
Per opportuna notizia.
Sede distante meno di 10 km rispetto a quella di provenienza.
Affermazione del C.d.S. “D’altronde, è ben noto che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante, ed il giudice può discostarsene, avendo (al più) l’onere di esporre con particolare cura gli argomenti che lo portano ad adottare una interpretazione difforme dai precedenti. “
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N. 03092/2011REG.PROV.COLL.
N. 00741/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 08211/2010, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO DELLA INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito per la parte ricorrente l’Avvocato dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia trae origine dalla pretesa del sig. P.R., funzionario della Polizia di Stato, di ottenere la speciale indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.
La domanda presentata in tal senso è stata respinta dall’Amministrazione, con la motivazione che nella specie il trasferimento d’ufficio era stato disposto verso una nuova sede di servizio ubicata bensì in altro comune, ma distante meno di 10 km rispetto a quella di provenienza.
Donde il ricorso dell’interessato, basato sull’argomento che la legge n. 86/2001 – a differenza della normativa previgente nella stessa materia – non stabilisce un limite minimo di distanza fra la sede di provenienza e quella di destinazione, sempreché siano ubicate in comuni diversi.
Il ricorso dell’interessato è stato respinto. Il Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione n. 8211/2010, ha invece accolto il suo appello. Ciò all’esito di un’approfondita esegesi della norma vigente, la quale, ad avviso di quel Collegio giudicante, ha soppresso il requisito della distanza non inferiore a 10 km, previsto invece dalla normativa anteriore.
2. Il Ministero dell’Interno chiede ora la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile.
L’interessato non si è costituito.
Infine il ricorso è stato discusso e preso in decisione.
3. Com’è noto, l’art. 395, n. 4, c.p.c., ammette la revocazione «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
Nella specie, secondo il Ministero, il “fatto” erroneamente supposto “inesistente” dal Collegio giudicante sarebbe costituito da numerosi precedenti giurisprudenziali nel senso della implicita permanenza del requisito della distanza.
In pratica, viene addebitato al Giudice di avere adottato una determinata interpretazione della legge, difforme da quella recepita in precedenti pronunce, le quali non risultano menzionate nella sentenza e dunque sarebbero state ritenute erroneamente “inesistenti”.
4. A questo Collegio sembra evidente che l’errore, ammesso che sia tale, non riguarderebbe il “fatto”, ossia la realtà processuale; bensì il “diritto”, ossia l’individuazione e l’interpretazione della normativa applicabile nella fattispecie.
D’altronde, è ben noto che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante, ed il giudice può discostarsene, avendo (al più) l’onere di esporre con particolare cura gli argomenti che lo portano ad adottare una interpretazione difforme dai precedenti.
Nel caso in esame, la motivazione – pur omettendo di citare i precedenti - appare ampia ed argomentata ed anche plausibile, quando afferma che la disciplina e i presupposti dell’indennità di trasferimento sono dettati in maniera esaustiva dalla legge n. 86/2001 e che pertanto non vi è spazio per esigere (anche) i diversi requisiti dettati dalla legge previgente.
Ma, quand’anche si trattasse di una motivazione sommaria, apodittica e poco convincente, il problema non sarebbe comunque riconducibile alla figura dell’errore di fatto di cui all’art. 395, cod. proc. civ..
5. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g., sezione III, dichiara inammissibile la domanda di revocazione. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2011
Sede distante meno di 10 km rispetto a quella di provenienza.
Affermazione del C.d.S. “D’altronde, è ben noto che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante, ed il giudice può discostarsene, avendo (al più) l’onere di esporre con particolare cura gli argomenti che lo portano ad adottare una interpretazione difforme dai precedenti. “
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 03092/2011REG.PROV.COLL.
N. 00741/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 08211/2010, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO BENEFICIO ECONOMICO DELLA INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito per la parte ricorrente l’Avvocato dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia trae origine dalla pretesa del sig. P.R., funzionario della Polizia di Stato, di ottenere la speciale indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001.
La domanda presentata in tal senso è stata respinta dall’Amministrazione, con la motivazione che nella specie il trasferimento d’ufficio era stato disposto verso una nuova sede di servizio ubicata bensì in altro comune, ma distante meno di 10 km rispetto a quella di provenienza.
Donde il ricorso dell’interessato, basato sull’argomento che la legge n. 86/2001 – a differenza della normativa previgente nella stessa materia – non stabilisce un limite minimo di distanza fra la sede di provenienza e quella di destinazione, sempreché siano ubicate in comuni diversi.
Il ricorso dell’interessato è stato respinto. Il Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione n. 8211/2010, ha invece accolto il suo appello. Ciò all’esito di un’approfondita esegesi della norma vigente, la quale, ad avviso di quel Collegio giudicante, ha soppresso il requisito della distanza non inferiore a 10 km, previsto invece dalla normativa anteriore.
2. Il Ministero dell’Interno chiede ora la revocazione della decisione del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile.
L’interessato non si è costituito.
Infine il ricorso è stato discusso e preso in decisione.
3. Com’è noto, l’art. 395, n. 4, c.p.c., ammette la revocazione «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
Nella specie, secondo il Ministero, il “fatto” erroneamente supposto “inesistente” dal Collegio giudicante sarebbe costituito da numerosi precedenti giurisprudenziali nel senso della implicita permanenza del requisito della distanza.
In pratica, viene addebitato al Giudice di avere adottato una determinata interpretazione della legge, difforme da quella recepita in precedenti pronunce, le quali non risultano menzionate nella sentenza e dunque sarebbero state ritenute erroneamente “inesistenti”.
4. A questo Collegio sembra evidente che l’errore, ammesso che sia tale, non riguarderebbe il “fatto”, ossia la realtà processuale; bensì il “diritto”, ossia l’individuazione e l’interpretazione della normativa applicabile nella fattispecie.
D’altronde, è ben noto che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno carattere vincolante, ed il giudice può discostarsene, avendo (al più) l’onere di esporre con particolare cura gli argomenti che lo portano ad adottare una interpretazione difforme dai precedenti.
Nel caso in esame, la motivazione – pur omettendo di citare i precedenti - appare ampia ed argomentata ed anche plausibile, quando afferma che la disciplina e i presupposti dell’indennità di trasferimento sono dettati in maniera esaustiva dalla legge n. 86/2001 e che pertanto non vi è spazio per esigere (anche) i diversi requisiti dettati dalla legge previgente.
Ma, quand’anche si trattasse di una motivazione sommaria, apodittica e poco convincente, il problema non sarebbe comunque riconducibile alla figura dell’errore di fatto di cui all’art. 395, cod. proc. civ..
5. In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g., sezione III, dichiara inammissibile la domanda di revocazione. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2011
Re: Trasferimento d'ufficio.
Messaggio da iei »
Deve essere un altro comune, la distanza non conta, per avere l'indennità
Re: Trasferimento d'ufficio.
Trasferimento per "ripiegamento" della Stazione Carabinieri.
metto qui questo Parere del CdS su ricorso straordinario al PDR proposto da un collega CC.
ecco le osservazioni fatte:
1)- Ritiene la Sezione che l’assegnazione del ricorrente alla sede di servizio ubicata nel Comune di OMISSIS, a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile già adibito a caserma nel Comune di OMISSIS, non possa essere qualificato come “ripiegamento temporaneo” come sostenuto dall’Amministrazione della Difesa ma debba essere considerato quale trasferimento d’autorità, disposto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, per esigenze organizzative degli uffici, dopo aver individuato la sede di servizio ritenuta più opportuna per l’espletamento del servizio d’istituto da parte del personale già in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Si tratta, dunque, di un trasferimento d’autorità per esigenze di servizio che, in quanto tale, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 1, c. 1 della L. n° 86/2001 per la corresponsione della indennità di trasferimento dallo stesso prevista.
2)- Erra, ad avviso della Sezione, l’Amministrazione nel ritenere ancora applicabile tale giurisprudenza, formatasi in epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 29.03.2001 n. 86.
3)- Può, peraltro, convenirsi con la stessa giurisprudenza che anche il trasferimento d’ufficio in Comune ubicato a distanza inferiore a 10 Km dalla precedente sede di servizio, pure se rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente – comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio per i nuovi ed ulteriori disagi che lo stesso è costretto ad affrontare, sicché anche sotto tale profilo appare ragionevole riconoscere l’indennità “de qua” in chiave compensatrice delle spese e dei disagi dal medesimo sostenute.
Può, dunque, in conformità a quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che d’appello, che a seguito dell’entrata in vigore della L. 29.03.2001 n. 86, ai militari trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio spetta l’indennità ex art. 1 della legge stessa, anche se le sedi di servizio interessate si trovino in comuni diversi ubicati a distanza inferiore ai 10 Km (TAR Sicilia – PA - sez. I, 24.02.2011 n. 320; TAR Lazio – RM - sez.I, 17 aprile 2007 n. 3338).
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Numero 04236/2011 e data 21/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011
NUMERO AFFARE 04902/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, avverso:
- il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza datata 12.12.2008 volta a conseguire la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, L. 29.03.2001 n. 86 a seguito del trasferimento dalla sede di servizio di OMISSIS a quella in OMISSIS, avvenuto il 10.07.2004.
- il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza datata 12.12.2008 volta ad ottenere la corresponsione della medesima indennità a seguito del trasferimento dalla sede di servizio in OMISSIS a quella in OMISSIS.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMIL IV 15 C OMISSIS in data 16.X.2009, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL 15 SC OMISSIS del 13.12.2009, pervenuta il giorno 9 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con atto prot. n. 363/……. in data 28.06.2004, il Comando Provinciale Carabinieri di Siena disponeva il ripiegamento della Stazione Carabinieri di OMISSIS, dove prestava servizio anche l’appuntato OMISSIS, a OMISSIS (SI) a far data dall’1.7.2004.
In ossequio a quanto disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Siena, con atto prot. n. 363/…… del 10.07.2008, il personale dell’Arma in servizio nella sede di OMISSIS (SI) veniva trasferito alla nuova caserma in OMISSIS, in data 14.7.2008.
Con istanza in data 12 dicembre 2008 l’appuntato OMISSIS chiedeva al Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Chieti, la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1 della L. 29.03.2001 n. 86 – in misura intera in quanto non fruiva di alloggio di servizio -, “a seguito del trasferimento d’autorità” avvenuto in data 10.07.2008 dalla sede di servizio di OMISSIS a quella di OMISSIS e, in data 14.07.2008, da quest’ultima a quella di OMISSIS.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 21 maggio 2009 e proposto il giorno 26 successivo, il OMISSIS chiedeva l’annullamento del “silenzio-rifiuto” a suo avviso formatosi sulla richiamata istanza ed il conseguente riconoscimento del beneficio economico richiesto con l’aggiunta di tutti i relativi interessi maturati e calcolati al tasso legale, nonché di un rimborso accessorio relativo al disagio ed alle spese sostenute.
A sostegno del gravame deduceva la violazione degli artt. 3 e 7 della L. 8 agosto 1990 n. 241 “a seguito della mancanza della motivazione di rigetto e dell’omesso avviso del procedimento generato dall’istanza dell’interessato ed affermava l’esistenza dei presupposti necessari per la concessione dell’indennità richiesta.
Con atto di “integrazione di ricorso straordinario” datato 10 giugno 2009 l’appuntato OMISSIS, premesso che soltanto in data 2 giugno 2009 gli era stato notificato il provvedimento – del Comando Regione prot. n. 324/…. in data 29.04.2009 – di non accoglimento dell’istanza relativa all’indennità in discorso per il trasferimento dalla sede di OMISSIS a quella di OMISSIS, lamentava che tale provvedimento fosse stato assunto oltre i termini imposti dall’art. 2, c. 3 della L. 241/90 e contestava, sostanzialmente, le ragioni del diniego opposto dall’Amministrazione alla sua richiesta insistendo per il riconoscimento del diritto alla pretesa indennità di trasferimento.
Con distinto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato anch’esso 21 maggio 2009 e proposto lo stesso giorno 26 successivo, il OMISSIS impugna il “silenzio-rifiuto” a suo avviso formatosi sull’istanza del 12.12.2008 con cui chiedeva, anche l’indennità più volte citata “a seguito del trasferimento d’autorità avvenuto in data 14.07.2008, dalla sede di servizio in OMISSIS alla sede di servizio in OMISSIS e ne chiedeva l’annullamento, unitamente alla declaratoria del diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico richiesto.
A sostegno del gravame straordinario deduceva censure e motivi pressoché identici a quelli svolti nell’altro ricorso straordinario.
Anche a tale ricorso seguiva atto di “integrazione” datato 10.06.2009 con il quale il ricorrente, lamentando l’illegittimità del diniego oppostogli dal Comando Generale dell’Arma – con provvedimento n. 324/….. del 29 aprile 2009 notificatogli il 2 giugno 2009 – in relazione al trasferimento dalla sede di OMISSIS a quella di OMISSIS, chiedeva l’annullamento del citato provvedimento di diniego ed insisteva per il riconoscimento dell’indennità in questione.
Con relazione datata 16 ottobre 2009, trasmessa con nota del 13 novembre 2009, pervenuta a questo Consiglio il 9 dicembre successivo – inviata anche al ricorrente cui venivano assegnati 30 giorni per la presentazione di ulteriori scritti difensivi o motivi aggiunti -, il Ministero della Difesa riferiva su entrambi i ricorsi (e relativi atti di “integrazione”) di cui sosteneva l’infondatezza, concludendo per il loro rigetto.
I ricorsi venivano acquisiti al medesimo fascicolo rubricato come R.G. OMISSIS della SEZIONE TERZA e portati all’esame di questa SEZIONE all’odierna adunanza.
IN DIRITTO:
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei due ricorsi meglio individuati in narrativa, acquisiti allo stesso fascicolo n. OMISSIS, perché vengano esaminati e decisi con unico parere, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Può darsi atto, inoltre, che accogliendo l’espressa richiesta al riguardo formulata dall’interessato con i gravami straordinari, il Ministero riferente ha trasmesso la relazione istruttoria anche al ricorrente, assegnandogli contestualmente il termine di giorni 30 per la presentazione, “direttamente all’organo consultivo”, di ulteriori scritti difensivi ed eventuali motivi aggiunti, che non risultano pervenuti.
Non può essere accolta la richiesta del ricorrente di annullamento del provvedimento n. 324/…. emesso in data 29 aprile 2009 e notificatogli a mani proprie il 2 giugno successivo, con il quale il comando Regione dell’Arma dei C.C. non accoglieva l’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 86/2001, formulata dall’interessato con istanza del 12 dicembre 2008 in relazione al trasferimento dalla sede di servizio di OMISSIS a quella di OMISSIS (avvenuto in data 10.07.2004) e successivamente da quest’ultima alla nuova sede di OMISSIS (in data 14.07.2008).
Come la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, il superamento dei termini previsti dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dai regolamenti attuativi – per la conclusione del procedimento amministrativo e l’adozione del provvedimento espresso – giustificabili o meno che siano le ragioni del ritardo, non si riflette “ex se” sulla legittimità del provvedimento tardivamente adottato, poiché la scadenza del termine in questione, non essendo lo stesso a carattere perentorio, non comporta l’esaurirsi del potere di provvedere da parte della P.A., ma unicamente – per quanto concerne la rilevanza sull’azione amministrativa – l’effetto di consentire all’interessato dopo tale scadenza, di tutelarsi avverso il silenzio innanzi al G.A. ai fini di imporre alla p.a. l’obbligo di adottare il provvedimento (TAR Trentino Alto Adige – TR – sez. I, 23.02.2011 n. 52; TAR Umbria – PE - sez. I,, 20.01.2011 n. 16; TAR Campania – NA - sez. IV, 27.12.2010 n. 28062; C.d.S. sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 8371 ecc. ecc.).
Nessuna conseguenza sulla legittimità dell’indicato provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza – del 29 aprile 2009 – può comportare, inoltre, la mancanza delle annotazioni sullo stesso lamentate dal ricorrente, dal momento che rappresenta “ius receptum” che la mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale è possibile proporre ricorso non è motivo di illegittimità dell’atto impugnato ma di mera irregolarità (per tutte: TAR Campania – NA - sez. III, 21.X.2010 n. 21439 C.d.S. sez. VI, 26.05.2010 n. 3348).
Nel merito, la pretesa sostanziale del ricorrente è fondata.
Dispone testualmente l’art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86, recante in rubrica “Indennità di trasferimento”, invocato dal ricorrente quale fonte della pretesa fatta valere con i ricorsi straordinari in esame, che al personale indicato al primo comma dello stesso articolo – tra cui il personale volontario coniugato ed il personale in servizio permanente delle Forze armate – “… trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta per i secondi dodici mesi”.
Aggiunge il comma secondo del medesimo art. 1, che “L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio”.
Essendo stati l’assegnazione dell’appuntato dei C.C. OMISSIS alla sede di OMISSIS disposta in data 10.7.2004 e da quest’ultima a quella di OMISSIS in data 14.07.2008, non può esservi dubbio sull’applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina introdotta dalla richiamata L. n. 86/2001 con decorrenza per i trasferimenti – come quelli in discorso – effettuati dal 1° gennaio 2001, rimanendo in vigore la precedente disciplina fino al 31 dicembre 2000 (C.d.S. sez. VI, 24.11.2010 n. 8211).
La questione di diritto da risolvere consiste nello stabilire, dunque, se nel caso concreto sussistano i presupposti per l’applicabilità del richiamato art. 1, comma 1, come sostiene il ricorrente e nega, invece, l’Amministrazione della Difesa sul rilievo che:
- nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un trasferimento d’autorità ma di “… un mero temporaneo ripiegamento del personale in altra sede, per esigenze infrastrutturali e logistiche comunque limitate nel tempo;
- che, in ogni caso, non ricorrerebbe l’ulteriore presupposto essenziale per la corresponsione dell’indennità di cui alla normativa invocata, mancando la distanza minima (di 10 Km) tra sede di provenienza e di destinazione.
Ritiene la Sezione che l’assegnazione del ricorrente alla sede di servizio ubicata nel Comune di OMISSIS, a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile già adibito a caserma nel Comune di OMISSIS, non possa essere qualificato come “ripiegamento temporaneo” come sostenuto dall’Amministrazione della Difesa ma debba essere considerato quale trasferimento d’autorità, disposto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, per esigenze organizzative degli uffici, dopo aver individuato la sede di servizio ritenuta più opportuna per l’espletamento del servizio d’istituto da parte del personale già in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Si tratta, dunque, di un trasferimento d’autorità per esigenze di servizio che, in quanto tale, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 1, c. 1 della L. n° 86/2001 per la corresponsione della indennità di trasferimento dallo stesso prevista.
Come questo Consiglio ha avuto occasione di affermare nel vigore della normativa in discorso, nell’ambito delle Forze armate, l’attuale disciplina dell’indennità di trasferimento è rinvenibile negli artt. 1 e 13 della L. 29.03.2001 n. 86, i quali prevedono quali presupposti per la spettanza di tale indennità il trasferimento d’ufficio e la diversità del comune di destinazione (C.d.S. sez. VI, 24.11.2010 n. 8211).
L’Amministrazione non nega la sussistenza del presupposto della diversità dei Comuni interessati dal trasferimento del personale in discorso – da OMISSIS a OMISSIS e viceversa – ma ritiene che il beneficio previsto dall’invocato art. 1 della L. n° 86 del 2001 resti subordinato alla sussistenza anche del presupposto della distanza di almeno 10 Km tra le sedi, come affermato dalla giurisprudenza nella vigenza dell’art. 1 della L. 10 marzo 1987 n. 100 e richiama a sostegno del proprio convincimento, in particolare, il precedente di cui all’A.P. del Consiglio di Stato 28 aprile 1999, n. 7.
Erra, ad avviso della Sezione, l’Amministrazione nel ritenere ancora applicabile tale giurisprudenza, formatasi in epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 29.03.2001 n. 86.
Tale orientamento, infatti, non può essere correttamente richiamato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della stessa L. n° 86/2001, che si configura quale norma autonomamente disciplinante il beneficio richiesto dal ricorrente e che non opera alcun rinvio all’intero regime giuridico dell’indennità di missione, non venendo recepito al trattamento economico complessivo di tale indennità, ma essendo la diaria individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo dell’indennità spettante al militare trasferito (cfr. sentenza n. 8211/2010 appena richiamata).
Può, peraltro, convenirsi con la stessa giurisprudenza che anche il trasferimento d’ufficio in Comune ubicato a distanza inferiore a 10 Km dalla precedente sede di servizio, pure se rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente – comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio per i nuovi ed ulteriori disagi che lo stesso è costretto ad affrontare, sicché anche sotto tale profilo appare ragionevole riconoscere l’indennità “de qua” in chiave compensatrice delle spese e dei disagi dal medesimo sostenute.
Può, dunque, in conformità a quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che d’appello, che a seguito dell’entrata in vigore della L. 29.03.2001 n. 86, ai militari trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio spetta l’indennità ex art. 1 della legge stessa, anche se le sedi di servizio interessate si trovino in comuni diversi ubicati a distanza inferiore ai 10 Km (TAR Sicilia – PA - sez. I, 24.02.2011 n. 320; TAR Lazio – RM - sez.I, 17 aprile 2007 n. 3338).
Alla luce dei richiamati principi, invocati anche dall’interessato, trattandosi di trasferimento disposto ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso dalla precedente – e viceversa – va riconosciuto al ricorrente straordinario il beneficio economico invocato, previo annullamento della nota a carattere provvedimentale n. 324/…. in data 29 aprile 2009 che tale beneficio aveva negato con gli interessi legali sulle somme a tale titolo spettanti. (TAR Lazio – RM - sez. II, 23.12.2008 n. 12293 - sez.. I, 17.04.2007 n. 3338).
Non può, invece, nella presente sede straordinaria, accogliersi l’ulteriore richiesta di “rimborso accessorio” formulata dal ricorrente nelle conclusioni del gravame straordinario.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, annullata la nota a carattere provvedimentale n. 324/…. in data 29 aprile 2009, di non accoglimento dell’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, c. 1 della L. 29.03.2001 n. 86 ed il conseguente riconoscimento del diritto dell’interessato ad ottenere la liquidazione dell’indennità in questione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
metto qui questo Parere del CdS su ricorso straordinario al PDR proposto da un collega CC.
ecco le osservazioni fatte:
1)- Ritiene la Sezione che l’assegnazione del ricorrente alla sede di servizio ubicata nel Comune di OMISSIS, a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile già adibito a caserma nel Comune di OMISSIS, non possa essere qualificato come “ripiegamento temporaneo” come sostenuto dall’Amministrazione della Difesa ma debba essere considerato quale trasferimento d’autorità, disposto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, per esigenze organizzative degli uffici, dopo aver individuato la sede di servizio ritenuta più opportuna per l’espletamento del servizio d’istituto da parte del personale già in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Si tratta, dunque, di un trasferimento d’autorità per esigenze di servizio che, in quanto tale, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 1, c. 1 della L. n° 86/2001 per la corresponsione della indennità di trasferimento dallo stesso prevista.
2)- Erra, ad avviso della Sezione, l’Amministrazione nel ritenere ancora applicabile tale giurisprudenza, formatasi in epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 29.03.2001 n. 86.
3)- Può, peraltro, convenirsi con la stessa giurisprudenza che anche il trasferimento d’ufficio in Comune ubicato a distanza inferiore a 10 Km dalla precedente sede di servizio, pure se rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente – comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio per i nuovi ed ulteriori disagi che lo stesso è costretto ad affrontare, sicché anche sotto tale profilo appare ragionevole riconoscere l’indennità “de qua” in chiave compensatrice delle spese e dei disagi dal medesimo sostenute.
Può, dunque, in conformità a quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che d’appello, che a seguito dell’entrata in vigore della L. 29.03.2001 n. 86, ai militari trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio spetta l’indennità ex art. 1 della legge stessa, anche se le sedi di servizio interessate si trovino in comuni diversi ubicati a distanza inferiore ai 10 Km (TAR Sicilia – PA - sez. I, 24.02.2011 n. 320; TAR Lazio – RM - sez.I, 17 aprile 2007 n. 3338).
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Numero 04236/2011 e data 21/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011
NUMERO AFFARE 04902/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, avverso:
- il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza datata 12.12.2008 volta a conseguire la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, L. 29.03.2001 n. 86 a seguito del trasferimento dalla sede di servizio di OMISSIS a quella in OMISSIS, avvenuto il 10.07.2004.
- il “silenzio rifiuto” formatosi sull’istanza datata 12.12.2008 volta ad ottenere la corresponsione della medesima indennità a seguito del trasferimento dalla sede di servizio in OMISSIS a quella in OMISSIS.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMIL IV 15 C OMISSIS in data 16.X.2009, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL 15 SC OMISSIS del 13.12.2009, pervenuta il giorno 9 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con atto prot. n. 363/……. in data 28.06.2004, il Comando Provinciale Carabinieri di Siena disponeva il ripiegamento della Stazione Carabinieri di OMISSIS, dove prestava servizio anche l’appuntato OMISSIS, a OMISSIS (SI) a far data dall’1.7.2004.
In ossequio a quanto disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Siena, con atto prot. n. 363/…… del 10.07.2008, il personale dell’Arma in servizio nella sede di OMISSIS (SI) veniva trasferito alla nuova caserma in OMISSIS, in data 14.7.2008.
Con istanza in data 12 dicembre 2008 l’appuntato OMISSIS chiedeva al Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Chieti, la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1 della L. 29.03.2001 n. 86 – in misura intera in quanto non fruiva di alloggio di servizio -, “a seguito del trasferimento d’autorità” avvenuto in data 10.07.2008 dalla sede di servizio di OMISSIS a quella di OMISSIS e, in data 14.07.2008, da quest’ultima a quella di OMISSIS.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 21 maggio 2009 e proposto il giorno 26 successivo, il OMISSIS chiedeva l’annullamento del “silenzio-rifiuto” a suo avviso formatosi sulla richiamata istanza ed il conseguente riconoscimento del beneficio economico richiesto con l’aggiunta di tutti i relativi interessi maturati e calcolati al tasso legale, nonché di un rimborso accessorio relativo al disagio ed alle spese sostenute.
A sostegno del gravame deduceva la violazione degli artt. 3 e 7 della L. 8 agosto 1990 n. 241 “a seguito della mancanza della motivazione di rigetto e dell’omesso avviso del procedimento generato dall’istanza dell’interessato ed affermava l’esistenza dei presupposti necessari per la concessione dell’indennità richiesta.
Con atto di “integrazione di ricorso straordinario” datato 10 giugno 2009 l’appuntato OMISSIS, premesso che soltanto in data 2 giugno 2009 gli era stato notificato il provvedimento – del Comando Regione prot. n. 324/…. in data 29.04.2009 – di non accoglimento dell’istanza relativa all’indennità in discorso per il trasferimento dalla sede di OMISSIS a quella di OMISSIS, lamentava che tale provvedimento fosse stato assunto oltre i termini imposti dall’art. 2, c. 3 della L. 241/90 e contestava, sostanzialmente, le ragioni del diniego opposto dall’Amministrazione alla sua richiesta insistendo per il riconoscimento del diritto alla pretesa indennità di trasferimento.
Con distinto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato anch’esso 21 maggio 2009 e proposto lo stesso giorno 26 successivo, il OMISSIS impugna il “silenzio-rifiuto” a suo avviso formatosi sull’istanza del 12.12.2008 con cui chiedeva, anche l’indennità più volte citata “a seguito del trasferimento d’autorità avvenuto in data 14.07.2008, dalla sede di servizio in OMISSIS alla sede di servizio in OMISSIS e ne chiedeva l’annullamento, unitamente alla declaratoria del diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico richiesto.
A sostegno del gravame straordinario deduceva censure e motivi pressoché identici a quelli svolti nell’altro ricorso straordinario.
Anche a tale ricorso seguiva atto di “integrazione” datato 10.06.2009 con il quale il ricorrente, lamentando l’illegittimità del diniego oppostogli dal Comando Generale dell’Arma – con provvedimento n. 324/….. del 29 aprile 2009 notificatogli il 2 giugno 2009 – in relazione al trasferimento dalla sede di OMISSIS a quella di OMISSIS, chiedeva l’annullamento del citato provvedimento di diniego ed insisteva per il riconoscimento dell’indennità in questione.
Con relazione datata 16 ottobre 2009, trasmessa con nota del 13 novembre 2009, pervenuta a questo Consiglio il 9 dicembre successivo – inviata anche al ricorrente cui venivano assegnati 30 giorni per la presentazione di ulteriori scritti difensivi o motivi aggiunti -, il Ministero della Difesa riferiva su entrambi i ricorsi (e relativi atti di “integrazione”) di cui sosteneva l’infondatezza, concludendo per il loro rigetto.
I ricorsi venivano acquisiti al medesimo fascicolo rubricato come R.G. OMISSIS della SEZIONE TERZA e portati all’esame di questa SEZIONE all’odierna adunanza.
IN DIRITTO:
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei due ricorsi meglio individuati in narrativa, acquisiti allo stesso fascicolo n. OMISSIS, perché vengano esaminati e decisi con unico parere, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Può darsi atto, inoltre, che accogliendo l’espressa richiesta al riguardo formulata dall’interessato con i gravami straordinari, il Ministero riferente ha trasmesso la relazione istruttoria anche al ricorrente, assegnandogli contestualmente il termine di giorni 30 per la presentazione, “direttamente all’organo consultivo”, di ulteriori scritti difensivi ed eventuali motivi aggiunti, che non risultano pervenuti.
Non può essere accolta la richiesta del ricorrente di annullamento del provvedimento n. 324/…. emesso in data 29 aprile 2009 e notificatogli a mani proprie il 2 giugno successivo, con il quale il comando Regione dell’Arma dei C.C. non accoglieva l’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 86/2001, formulata dall’interessato con istanza del 12 dicembre 2008 in relazione al trasferimento dalla sede di servizio di OMISSIS a quella di OMISSIS (avvenuto in data 10.07.2004) e successivamente da quest’ultima alla nuova sede di OMISSIS (in data 14.07.2008).
Come la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, il superamento dei termini previsti dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dai regolamenti attuativi – per la conclusione del procedimento amministrativo e l’adozione del provvedimento espresso – giustificabili o meno che siano le ragioni del ritardo, non si riflette “ex se” sulla legittimità del provvedimento tardivamente adottato, poiché la scadenza del termine in questione, non essendo lo stesso a carattere perentorio, non comporta l’esaurirsi del potere di provvedere da parte della P.A., ma unicamente – per quanto concerne la rilevanza sull’azione amministrativa – l’effetto di consentire all’interessato dopo tale scadenza, di tutelarsi avverso il silenzio innanzi al G.A. ai fini di imporre alla p.a. l’obbligo di adottare il provvedimento (TAR Trentino Alto Adige – TR – sez. I, 23.02.2011 n. 52; TAR Umbria – PE - sez. I,, 20.01.2011 n. 16; TAR Campania – NA - sez. IV, 27.12.2010 n. 28062; C.d.S. sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 8371 ecc. ecc.).
Nessuna conseguenza sulla legittimità dell’indicato provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza – del 29 aprile 2009 – può comportare, inoltre, la mancanza delle annotazioni sullo stesso lamentate dal ricorrente, dal momento che rappresenta “ius receptum” che la mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale è possibile proporre ricorso non è motivo di illegittimità dell’atto impugnato ma di mera irregolarità (per tutte: TAR Campania – NA - sez. III, 21.X.2010 n. 21439 C.d.S. sez. VI, 26.05.2010 n. 3348).
Nel merito, la pretesa sostanziale del ricorrente è fondata.
Dispone testualmente l’art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86, recante in rubrica “Indennità di trasferimento”, invocato dal ricorrente quale fonte della pretesa fatta valere con i ricorsi straordinari in esame, che al personale indicato al primo comma dello stesso articolo – tra cui il personale volontario coniugato ed il personale in servizio permanente delle Forze armate – “… trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta per i secondi dodici mesi”.
Aggiunge il comma secondo del medesimo art. 1, che “L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio”.
Essendo stati l’assegnazione dell’appuntato dei C.C. OMISSIS alla sede di OMISSIS disposta in data 10.7.2004 e da quest’ultima a quella di OMISSIS in data 14.07.2008, non può esservi dubbio sull’applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina introdotta dalla richiamata L. n. 86/2001 con decorrenza per i trasferimenti – come quelli in discorso – effettuati dal 1° gennaio 2001, rimanendo in vigore la precedente disciplina fino al 31 dicembre 2000 (C.d.S. sez. VI, 24.11.2010 n. 8211).
La questione di diritto da risolvere consiste nello stabilire, dunque, se nel caso concreto sussistano i presupposti per l’applicabilità del richiamato art. 1, comma 1, come sostiene il ricorrente e nega, invece, l’Amministrazione della Difesa sul rilievo che:
- nel caso di specie non si sarebbe in presenza di un trasferimento d’autorità ma di “… un mero temporaneo ripiegamento del personale in altra sede, per esigenze infrastrutturali e logistiche comunque limitate nel tempo;
- che, in ogni caso, non ricorrerebbe l’ulteriore presupposto essenziale per la corresponsione dell’indennità di cui alla normativa invocata, mancando la distanza minima (di 10 Km) tra sede di provenienza e di destinazione.
Ritiene la Sezione che l’assegnazione del ricorrente alla sede di servizio ubicata nel Comune di OMISSIS, a causa della sopraggiunta indisponibilità dell’immobile già adibito a caserma nel Comune di OMISSIS, non possa essere qualificato come “ripiegamento temporaneo” come sostenuto dall’Amministrazione della Difesa ma debba essere considerato quale trasferimento d’autorità, disposto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale, per esigenze organizzative degli uffici, dopo aver individuato la sede di servizio ritenuta più opportuna per l’espletamento del servizio d’istituto da parte del personale già in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS.
Si tratta, dunque, di un trasferimento d’autorità per esigenze di servizio che, in quanto tale, soddisfa il requisito richiesto dall’art. 1, c. 1 della L. n° 86/2001 per la corresponsione della indennità di trasferimento dallo stesso prevista.
Come questo Consiglio ha avuto occasione di affermare nel vigore della normativa in discorso, nell’ambito delle Forze armate, l’attuale disciplina dell’indennità di trasferimento è rinvenibile negli artt. 1 e 13 della L. 29.03.2001 n. 86, i quali prevedono quali presupposti per la spettanza di tale indennità il trasferimento d’ufficio e la diversità del comune di destinazione (C.d.S. sez. VI, 24.11.2010 n. 8211).
L’Amministrazione non nega la sussistenza del presupposto della diversità dei Comuni interessati dal trasferimento del personale in discorso – da OMISSIS a OMISSIS e viceversa – ma ritiene che il beneficio previsto dall’invocato art. 1 della L. n° 86 del 2001 resti subordinato alla sussistenza anche del presupposto della distanza di almeno 10 Km tra le sedi, come affermato dalla giurisprudenza nella vigenza dell’art. 1 della L. 10 marzo 1987 n. 100 e richiama a sostegno del proprio convincimento, in particolare, il precedente di cui all’A.P. del Consiglio di Stato 28 aprile 1999, n. 7.
Erra, ad avviso della Sezione, l’Amministrazione nel ritenere ancora applicabile tale giurisprudenza, formatasi in epoca precedente all’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 29.03.2001 n. 86.
Tale orientamento, infatti, non può essere correttamente richiamato dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 della stessa L. n° 86/2001, che si configura quale norma autonomamente disciplinante il beneficio richiesto dal ricorrente e che non opera alcun rinvio all’intero regime giuridico dell’indennità di missione, non venendo recepito al trattamento economico complessivo di tale indennità, ma essendo la diaria individuata esclusivamente come parametro di riferimento quantitativo dell’indennità spettante al militare trasferito (cfr. sentenza n. 8211/2010 appena richiamata).
Può, peraltro, convenirsi con la stessa giurisprudenza che anche il trasferimento d’ufficio in Comune ubicato a distanza inferiore a 10 Km dalla precedente sede di servizio, pure se rispondente ad un precipuo interesse pubblico ed a specifiche esigenze di servizio dell’autorità disponente – comporta per l’interessato un oggettivo sacrificio per i nuovi ed ulteriori disagi che lo stesso è costretto ad affrontare, sicché anche sotto tale profilo appare ragionevole riconoscere l’indennità “de qua” in chiave compensatrice delle spese e dei disagi dal medesimo sostenute.
Può, dunque, in conformità a quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa sia di primo grado che d’appello, che a seguito dell’entrata in vigore della L. 29.03.2001 n. 86, ai militari trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio spetta l’indennità ex art. 1 della legge stessa, anche se le sedi di servizio interessate si trovino in comuni diversi ubicati a distanza inferiore ai 10 Km (TAR Sicilia – PA - sez. I, 24.02.2011 n. 320; TAR Lazio – RM - sez.I, 17 aprile 2007 n. 3338).
Alla luce dei richiamati principi, invocati anche dall’interessato, trattandosi di trasferimento disposto ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso dalla precedente – e viceversa – va riconosciuto al ricorrente straordinario il beneficio economico invocato, previo annullamento della nota a carattere provvedimentale n. 324/…. in data 29 aprile 2009 che tale beneficio aveva negato con gli interessi legali sulle somme a tale titolo spettanti. (TAR Lazio – RM - sez. II, 23.12.2008 n. 12293 - sez.. I, 17.04.2007 n. 3338).
Non può, invece, nella presente sede straordinaria, accogliersi l’ulteriore richiesta di “rimborso accessorio” formulata dal ricorrente nelle conclusioni del gravame straordinario.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e, per l’effetto, annullata la nota a carattere provvedimentale n. 324/…. in data 29 aprile 2009, di non accoglimento dell’istanza di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, c. 1 della L. 29.03.2001 n. 86 ed il conseguente riconoscimento del diritto dell’interessato ad ottenere la liquidazione dell’indennità in questione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
Re: Trasferimento d'ufficio.
IMPORTANTE SENTENZA.
Il TAR della Sardegna ha precisato quanto segue, oltre al fatto di stabilire che il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel TERMINE DECENNALE (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
1)- L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
2)- Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
3)- Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Congia, con domicilio eletto presso Giuseppe Congia in Sanluri, viale Rinascita 41/B;
contro
Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; Ministero della Difesa Comando Legione Carabinieri Sardegna, Ministero della Difesa Comando Legione Sardegna - Compagnia di OMISSIS;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n- 145/……-MI in data 24.7.2009 a firma del Capo del Servizio Amministrativo del Comando Legione dei Carabinieri della Sardegna con il quale è stata rigettata l'istanza proposta dal Car Sc. OMISSIS ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex legge n. 86 del 29 marzo 2001;
ove occorra del provvedimento prot. n. 246/…../2009 del 13.7.2009 a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di OMISSIS con cui veniva disposta la restituzione dell'istanza proposta dall'odierno ricorrente, tesa ad ottenere l'indennità di trasferimento;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli avv.ti Giuseppe Congia, per il ricorrente e Annamaria Bonomo, avvocato dello stato, per l'amministrazione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il nominato in epigrafe è Carabiniere scelto, attualmente in servizio presso la stazione di OMISSIS, ove è stato trasferito d’autorità, nel marzo 2009 con provvedimento del Comando Regione Carabinieri Sardegna, dalla stazione di OMISSIS.
Ritenendo di aver titolo nel trattamento economico di cui all’art. 1 L. 2 marzo 2001 n. 86 per il trasferimento da un Comune (OMISSIS) ad altro (OMISSIS), ha proposto ricorso, depositato il 14 ottobre 2009, per l’accertamento del diritto con consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
Eccepisce, comunque, la prescrizione del diritto.
In distinte memorie del 13 e del 24 ottobre 2011, il ricorrente argomenta ulteriormente nella spettanza del diritto, sostenendo altresì che non è intervenuta la prescrizione.
All’udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è passato in decisione.
II - Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
III - Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
Ha precisato il Giudice d’appello che la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. di Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8211 e, in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05 aprile 2011, n. 886; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 dicembre 2008 n. 12293 e 21.7.2008 n. 7139).
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001 è quindi tenuta a pagare ai ricorrenti tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetari in quanto l’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1 gennaio1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 895/2009 lo accoglie e per l’effetto:
accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
Il TAR della Sardegna ha precisato quanto segue, oltre al fatto di stabilire che il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel TERMINE DECENNALE (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
1)- L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
2)- Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
3)- Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Congia, con domicilio eletto presso Giuseppe Congia in Sanluri, viale Rinascita 41/B;
contro
Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; Ministero della Difesa Comando Legione Carabinieri Sardegna, Ministero della Difesa Comando Legione Sardegna - Compagnia di OMISSIS;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n- 145/……-MI in data 24.7.2009 a firma del Capo del Servizio Amministrativo del Comando Legione dei Carabinieri della Sardegna con il quale è stata rigettata l'istanza proposta dal Car Sc. OMISSIS ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento ex legge n. 86 del 29 marzo 2001;
ove occorra del provvedimento prot. n. 246/…../2009 del 13.7.2009 a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di OMISSIS con cui veniva disposta la restituzione dell'istanza proposta dall'odierno ricorrente, tesa ad ottenere l'indennità di trasferimento;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro in Carica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti gli avv.ti Giuseppe Congia, per il ricorrente e Annamaria Bonomo, avvocato dello stato, per l'amministrazione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il nominato in epigrafe è Carabiniere scelto, attualmente in servizio presso la stazione di OMISSIS, ove è stato trasferito d’autorità, nel marzo 2009 con provvedimento del Comando Regione Carabinieri Sardegna, dalla stazione di OMISSIS.
Ritenendo di aver titolo nel trattamento economico di cui all’art. 1 L. 2 marzo 2001 n. 86 per il trasferimento da un Comune (OMISSIS) ad altro (OMISSIS), ha proposto ricorso, depositato il 14 ottobre 2009, per l’accertamento del diritto con consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
Eccepisce, comunque, la prescrizione del diritto.
In distinte memorie del 13 e del 24 ottobre 2011, il ricorrente argomenta ulteriormente nella spettanza del diritto, sostenendo altresì che non è intervenuta la prescrizione.
All’udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è passato in decisione.
II - Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal ricorrente posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2011 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
III - Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
Ha precisato il Giudice d’appello che la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. di Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8211 e, in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05 aprile 2011, n. 886; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 dicembre 2008 n. 12293 e 21.7.2008 n. 7139).
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001 è quindi tenuta a pagare ai ricorrenti tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetari in quanto l’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1 gennaio1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, n. 895/2009 lo accoglie e per l’effetto:
accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
Re: Trasferimento d'ufficio.
Quesito posto dal M.I.:
- relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.
Il CdS precisa che:
- ) ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.
- ) In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11/10/2012 201201677 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/07/2012
Numero 04233/2012 e data 11/10/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012
NUMERO AFFARE 01677/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Quesito relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.
LA SEZIONE
Vista la relazione 12 marzo 2012 prot. n. 333-A/9807.D.2.2.1725/2012, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha posto al Consiglio di Stato il quesito indicato in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 18 aprile 2012;
vista la relazione ministeriale integrativa del 30 maggio 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.
Premesso.
Il ministero dell’interno ha posto il quesito se, nel caso di ridislocazione di un reparto o ufficio in altra sede ubicata in comune diverso per ragioni di carattere logistico o organizzativo, al personale di polizia interessato allo spostamento spetti la c.d. indennità di trasferimento.
Dopo aver ricostruito la normativa applicabile, individuando la disposizione pertinente nell’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, il dicastero precisa che, dei tre presupposti necessari per l’erogazione dell’indennità di trasferimento (trasferimento d’autorità, in altro comune e a distanza superiore a dieci chilometri), quello controverso è il trasferimento autoritativo del personale.
Tale requisito mancherebbe quando il dipendente venga destinato a un diverso ufficio territoriale a seguito di un processo di riorganizzazione dell’ente, mantenendo però il suo rapporto con l’Amministrazione tutte le caratteristiche del precedente rapporto di servizio.
In tal senso si sarebbe pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado.
Con pronuncia interlocutoria, la Sezione ha richiesto al ministero dell’interno di chiarire se le ragioni di ordine organizzativo e logistico, sottese allo spostamento della sede di servizio, riguardino la sola ipotesi in cui un ufficio o reparto vengano spostati da un luogo all’altro, con l’automatico trasferimento del personale ivi in servizio, o se all’interno di tale ipotesi debba farsi distinzione in base alle cause dello spostamento, materiali (esempio, la cessazione di un contratto di locazione) o anche funzionali.
Sul punto espone ora l’Amministrazione che è arduo distinguere le cause materiali dello spostamento da quelle funzionali, trattandosi di provvedimenti complessi che sono diretti a perseguire una serie di interessi pubblici, tra i quali sono compresi obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica, oltre che squisitamente logistici.
Considerato.
Preliminarmente la Sezione ritiene opportuno richiamare il disposto dell’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86, che disciplina l’indennità di trasferimento, per procedere poi alla verifica di quello che sembra essere il nodo centrale del quesito posto dall’Amministrazione richiedente, vale a dire se detta indennità competa al personale di polizia coinvolto nel trasferimento di un reparto ad altra sede per ragioni logistiche e organizzative, trattandosi di tipologia di trasferimento che, secondo un indirizzo interpretativo, sembrerebbe non rientrare nelle ipotesi prese in considerazione dalla norma considerata.
Orbene, l’art. 1, comma 1, della l. n. 86 del 2001 prevede che “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
Dalla lettera della disposizione si ricavano due dei requisiti generali che danno diritto alla percezione del beneficio in questione: trasferimento d’autorità e ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.
Il terzo requisito generale, come ricorda l’Amministrazione richiedente, è stato individuato in via d’interpretazione sistematica dal Consiglio di Stato, che ha affermato il principio in diritto secondo cui “l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione” (Cons. St., ad. pl., 14 dicembre 2011 n. 23).
L’adunanza plenaria ha ritenuto, infatti, che lo scopo essenziale della legge del 2001 fosse quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento d’autorità, senza incidere però sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione, legislativamente previsto per la corresponsione dell’indennità di missione ed espressamente indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987 n. 100, che in origine ha introdotto il beneficio in questione per il personale militare e di polizia.
Tornando all’oggetto del quesito, dalla normativa esposta viene in evidenza che presupposto necessario per attribuire la controversa indennità è il trasferimento di autorità, il quale, secondo il consolidato e univoco indirizzo giurisprudenziale, risponde a un precipuo interesse pubblico, nonché a specifiche esigenze di servizio dell'amministrazione disponente.
Dai trasferimenti d’autorità o d’ufficio si distinguono i trasferimenti c.d. a domanda, in cui è prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del richiedente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere assicurato il rispetto dei principi fissati dall’art. 97 Cost.
Ne consegue che la valutazione dell’interesse prevalente, se dell’amministrazione o del dipendente, costituisce la discriminante per distinguere i trasferimenti di autorità da quelli a domanda e per far sorgere in capo al personale destinatario dell’ordine di spostamento il diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, che spetta soltanto nelle situazioni in cui il movimento è disposto autoritativamente, ai sensi del più volte richiamato art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001.
Ai fini di cui si discute, un criterio interpretativo può quindi trarsi dalla ratio della disposizione suddetta, che è volta a ristorare con la specifica indennità i disagi che il personale affronta per porsi nelle condizioni di prestare servizio nella nuova sede; di contro, è palese che il legislatore, non prevedendo la corresponsione del beneficio nel caso di trasferimento a domanda, ha evidentemente ritenuto compensati dal soddisfacimento dell’interesse del richiedente alla movimentazione i disagi che conseguono allo spostamento nella nuova sede di servizio.
Sulla base dell’analisi sin qui effettuata non può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione richiedente secondo cui, quando il trasferimento sia connesso a una dislocazione diversa dell’intero reparto per motivi logistici o organizzativi, non ricorrere il presupposto del trasferimento d’autorità necessario per la corresponsione dell’indennità in questione. Infatti, non soltanto non si rinviene nell’ordinamento una disposizione legislativa che consenta di configurare un provvedimento di trasferimento di carattere diverso da quelli sin qui considerati (d’autorità o a domanda), ma è altresì da escludere, anche sotto il profilo della ragionevolezza, che i trasferimenti disposti per esigenze logistiche od organizzative abbiano natura differente da quelli c.d. d’autorità, quasi costituissero un tertium genus che si aggiunga ai trasferimenti d’autorità e a quelli a domanda.
Alle medesime conclusioni inducono anche le precisazioni fornite dall’Amministrazione, la quale ha chiarito che, negli spostamenti di sede dei reparti, è operazione assai ardua scorporare le cause materiali da quelle funzionali, trattandosi generalmente di provvedimenti “teleologicamente orientati al perseguimento di obiettivi efficientistici e di contenimento della spesa pubblica, oltre che a finalità squisitamente logistiche”.
Non si può neppure aderire alla prospettazione per la quale, nel caso di ridislocazione di un reparto in altra sede senza che muti l’area di competenza del medesimo, si dà luogo a un “trasferimento figurativo”, in quanto tale condizione, alla luce della regolamentazione contenuta nella legge n. 86 del 2001, è ipotizzabile soltanto quando il mutamento della sede istituzionale del reparto, che è pur sempre un provvedimento autoritativo, non comporti materialmente il trasferimento del personale dalla precedente sede fisica a quella nuova esistente in un comune diverso dal precedente.
Di contro ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.
In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.
P.Q.M.
nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
- relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.
Il CdS precisa che:
- ) ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.
- ) In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.
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11/10/2012 201201677 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/07/2012
Numero 04233/2012 e data 11/10/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012
NUMERO AFFARE 01677/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Quesito relativo all’applicabilità dell’indennità di trasferimento in caso di spostamento dalla sede di servizio di un ufficio per ragioni di carattere logistico.
LA SEZIONE
Vista la relazione 12 marzo 2012 prot. n. 333-A/9807.D.2.2.1725/2012, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha posto al Consiglio di Stato il quesito indicato in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 18 aprile 2012;
vista la relazione ministeriale integrativa del 30 maggio 2012;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.
Premesso.
Il ministero dell’interno ha posto il quesito se, nel caso di ridislocazione di un reparto o ufficio in altra sede ubicata in comune diverso per ragioni di carattere logistico o organizzativo, al personale di polizia interessato allo spostamento spetti la c.d. indennità di trasferimento.
Dopo aver ricostruito la normativa applicabile, individuando la disposizione pertinente nell’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86, il dicastero precisa che, dei tre presupposti necessari per l’erogazione dell’indennità di trasferimento (trasferimento d’autorità, in altro comune e a distanza superiore a dieci chilometri), quello controverso è il trasferimento autoritativo del personale.
Tale requisito mancherebbe quando il dipendente venga destinato a un diverso ufficio territoriale a seguito di un processo di riorganizzazione dell’ente, mantenendo però il suo rapporto con l’Amministrazione tutte le caratteristiche del precedente rapporto di servizio.
In tal senso si sarebbe pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado.
Con pronuncia interlocutoria, la Sezione ha richiesto al ministero dell’interno di chiarire se le ragioni di ordine organizzativo e logistico, sottese allo spostamento della sede di servizio, riguardino la sola ipotesi in cui un ufficio o reparto vengano spostati da un luogo all’altro, con l’automatico trasferimento del personale ivi in servizio, o se all’interno di tale ipotesi debba farsi distinzione in base alle cause dello spostamento, materiali (esempio, la cessazione di un contratto di locazione) o anche funzionali.
Sul punto espone ora l’Amministrazione che è arduo distinguere le cause materiali dello spostamento da quelle funzionali, trattandosi di provvedimenti complessi che sono diretti a perseguire una serie di interessi pubblici, tra i quali sono compresi obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica, oltre che squisitamente logistici.
Considerato.
Preliminarmente la Sezione ritiene opportuno richiamare il disposto dell’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001 n. 86, che disciplina l’indennità di trasferimento, per procedere poi alla verifica di quello che sembra essere il nodo centrale del quesito posto dall’Amministrazione richiedente, vale a dire se detta indennità competa al personale di polizia coinvolto nel trasferimento di un reparto ad altra sede per ragioni logistiche e organizzative, trattandosi di tipologia di trasferimento che, secondo un indirizzo interpretativo, sembrerebbe non rientrare nelle ipotesi prese in considerazione dalla norma considerata.
Orbene, l’art. 1, comma 1, della l. n. 86 del 2001 prevede che “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.
Dalla lettera della disposizione si ricavano due dei requisiti generali che danno diritto alla percezione del beneficio in questione: trasferimento d’autorità e ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.
Il terzo requisito generale, come ricorda l’Amministrazione richiedente, è stato individuato in via d’interpretazione sistematica dal Consiglio di Stato, che ha affermato il principio in diritto secondo cui “l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità, prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione” (Cons. St., ad. pl., 14 dicembre 2011 n. 23).
L’adunanza plenaria ha ritenuto, infatti, che lo scopo essenziale della legge del 2001 fosse quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento d’autorità, senza incidere però sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione, legislativamente previsto per la corresponsione dell’indennità di missione ed espressamente indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987 n. 100, che in origine ha introdotto il beneficio in questione per il personale militare e di polizia.
Tornando all’oggetto del quesito, dalla normativa esposta viene in evidenza che presupposto necessario per attribuire la controversa indennità è il trasferimento di autorità, il quale, secondo il consolidato e univoco indirizzo giurisprudenziale, risponde a un precipuo interesse pubblico, nonché a specifiche esigenze di servizio dell'amministrazione disponente.
Dai trasferimenti d’autorità o d’ufficio si distinguono i trasferimenti c.d. a domanda, in cui è prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del richiedente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere assicurato il rispetto dei principi fissati dall’art. 97 Cost.
Ne consegue che la valutazione dell’interesse prevalente, se dell’amministrazione o del dipendente, costituisce la discriminante per distinguere i trasferimenti di autorità da quelli a domanda e per far sorgere in capo al personale destinatario dell’ordine di spostamento il diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, che spetta soltanto nelle situazioni in cui il movimento è disposto autoritativamente, ai sensi del più volte richiamato art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001.
Ai fini di cui si discute, un criterio interpretativo può quindi trarsi dalla ratio della disposizione suddetta, che è volta a ristorare con la specifica indennità i disagi che il personale affronta per porsi nelle condizioni di prestare servizio nella nuova sede; di contro, è palese che il legislatore, non prevedendo la corresponsione del beneficio nel caso di trasferimento a domanda, ha evidentemente ritenuto compensati dal soddisfacimento dell’interesse del richiedente alla movimentazione i disagi che conseguono allo spostamento nella nuova sede di servizio.
Sulla base dell’analisi sin qui effettuata non può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione richiedente secondo cui, quando il trasferimento sia connesso a una dislocazione diversa dell’intero reparto per motivi logistici o organizzativi, non ricorrere il presupposto del trasferimento d’autorità necessario per la corresponsione dell’indennità in questione. Infatti, non soltanto non si rinviene nell’ordinamento una disposizione legislativa che consenta di configurare un provvedimento di trasferimento di carattere diverso da quelli sin qui considerati (d’autorità o a domanda), ma è altresì da escludere, anche sotto il profilo della ragionevolezza, che i trasferimenti disposti per esigenze logistiche od organizzative abbiano natura differente da quelli c.d. d’autorità, quasi costituissero un tertium genus che si aggiunga ai trasferimenti d’autorità e a quelli a domanda.
Alle medesime conclusioni inducono anche le precisazioni fornite dall’Amministrazione, la quale ha chiarito che, negli spostamenti di sede dei reparti, è operazione assai ardua scorporare le cause materiali da quelle funzionali, trattandosi generalmente di provvedimenti “teleologicamente orientati al perseguimento di obiettivi efficientistici e di contenimento della spesa pubblica, oltre che a finalità squisitamente logistiche”.
Non si può neppure aderire alla prospettazione per la quale, nel caso di ridislocazione di un reparto in altra sede senza che muti l’area di competenza del medesimo, si dà luogo a un “trasferimento figurativo”, in quanto tale condizione, alla luce della regolamentazione contenuta nella legge n. 86 del 2001, è ipotizzabile soltanto quando il mutamento della sede istituzionale del reparto, che è pur sempre un provvedimento autoritativo, non comporti materialmente il trasferimento del personale dalla precedente sede fisica a quella nuova esistente in un comune diverso dal precedente.
Di contro ritiene la Sezione di condividere la più recente pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 20 luglio 2011 n. 4376 (richiamata anche dall’Amministrazione richiedente), che ha riconosciuto il beneficio dell’indennità di trasferimento all’intero gruppo aeronavale della Guardia di Finanza trasferito dalla sede di Grottaglie a quella di Taranto.
In conclusione e per quanto sin qui considerato, è da ritenere che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrino nella categoria dei trasferimenti d’autorità, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico previsto per tale tipologia di provvedimenti.
P.Q.M.
nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
Re: Trasferimento d'ufficio.
indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
Parere temporaneamente sospeso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE SOSPENSIVO ,sede di CONSIGLIO DI STATO , sezione SEZIONE 2 , numero provv.: 201503272
- Public 2015-12-03 -
Numero 03272/2015 e data 03/12/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015 e del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 07545/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo di 1° classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS avverso il mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
LA SEZIONE
Vista la nota del 20 agosto 2012, prot. n. M_DGMIL1IV10SC0327396, di trasmissione della relazione del 16 maggio 2012, pervenuta alla segreteria della Sezione il 24 agosto 2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 19 novembre 2014;
Vista l’ulteriore nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, di trasmissione della relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe il Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, OMISSIS, in data 16 settembre 1996, veniva trasferito d’autorità al 51° Stormo presso l’aeroporto di Istrana e dal 1° ottobre 2005, come dal medesimo riferito, veniva “incardinato” presso l’aeroporto di OMISSIS.
In data 24 settembre 2010 il Maresciallo OMISSIS presentava al servizio amministrativo del 51° Stormo un’istanza volta alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
Con la nota del 19 ottobre 2010, prot. n. RS51-SA.2/3737, il servizio amministrativo de quo comunicava al Maresciallo OMISSIS di non poter accogliere la sua istanza.
Avverso detto provvedimento il Maresciallo OMISSIS presentava, in data 23 novembre 2010, ricorso gerarchico al Ministero della difesa.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Maresciallo OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento del servizio amministrativo n. RS51-SA.2/3737 del 51° Stormo e del silenzio formatosi a seguito del ricorso gerarchico precedentemente citato.
Il medesimo ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire il trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, l’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, l’indennità di missione, con conseguenziale riconoscimento degli interessi legali su tutte le somme dovute.
Con le memorie del 28 dicembre 2012 e del 9 maggio 2015 il ricorrente ha ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame ed ha, altresì, controdedotto a quanto rilevato dal Ministero riferente tramite la relazione istruttoria in epigrafe e la successiva relazione istruttoria integrativa.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
4. Con il parere interlocutorio del 19 novembre 2014 in questa Sezione ha invitato il Ministero riferente a fornire alla Sezione stessa “documentati chiarimenti in merito alla data in cui il ricorso in epigrafe le è stato notificato” e ad integrare la relazione istruttoria fornendo “maggiori e documentati chiarimenti in merito alla «riorganizzazione ordinativa» e funzionale delle strutture coinvolte nella controversia de qua nonché precisando le modalità con cui il ricorrente ha svolto in tali sedi le mansioni e i compiti assegnatigli”.
Con la nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, il Ministero riferente ha adempiuto a quanto richiesto dalla Sezione, trasmettendo la documentazione richiesta e la relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015, con la quale ha confermato le proprie deduzioni in merito all’infondatezza del ricorso in esame.
5. Tanto premesso, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la Sezione IV di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015, ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria di una questione di diritto relativa al trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, concernente profili che - sebbene non siano del tutto sovrapponibili con la questione sottoposta all’esame di questa Sezione - riguardano in ogni caso l’istituto dell’indennità di trasferimento, oggetto anche della presente controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione ritiene opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'espressione del parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Parere temporaneamente sospeso.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE SOSPENSIVO ,sede di CONSIGLIO DI STATO , sezione SEZIONE 2 , numero provv.: 201503272
- Public 2015-12-03 -
Numero 03272/2015 e data 03/12/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015 e del 11 novembre 2015
NUMERO AFFARE 07545/2012
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo di 1° classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS avverso il mancato riconoscimento del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
LA SEZIONE
Vista la nota del 20 agosto 2012, prot. n. M_DGMIL1IV10SC0327396, di trasmissione della relazione del 16 maggio 2012, pervenuta alla segreteria della Sezione il 24 agosto 2012, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 19 novembre 2014;
Vista l’ulteriore nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, di trasmissione della relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe il Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica Militare, OMISSIS, in data 16 settembre 1996, veniva trasferito d’autorità al 51° Stormo presso l’aeroporto di Istrana e dal 1° ottobre 2005, come dal medesimo riferito, veniva “incardinato” presso l’aeroporto di OMISSIS.
In data 24 settembre 2010 il Maresciallo OMISSIS presentava al servizio amministrativo del 51° Stormo un’istanza volta alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, dell’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, dell’indennità di missione.
Con la nota del 19 ottobre 2010, prot. n. RS51-SA.2/3737, il servizio amministrativo de quo comunicava al Maresciallo OMISSIS di non poter accogliere la sua istanza.
Avverso detto provvedimento il Maresciallo OMISSIS presentava, in data 23 novembre 2010, ricorso gerarchico al Ministero della difesa.
2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Maresciallo OMISSIS ha chiesto l’annullamento del provvedimento del servizio amministrativo n. RS51-SA.2/3737 del 51° Stormo e del silenzio formatosi a seguito del ricorso gerarchico precedentemente citato.
Il medesimo ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire il trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, l’indennità di prima sistemazione e, in via subordinata, l’indennità di missione, con conseguenziale riconoscimento degli interessi legali su tutte le somme dovute.
Con le memorie del 28 dicembre 2012 e del 9 maggio 2015 il ricorrente ha ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in esame ed ha, altresì, controdedotto a quanto rilevato dal Ministero riferente tramite la relazione istruttoria in epigrafe e la successiva relazione istruttoria integrativa.
3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.
4. Con il parere interlocutorio del 19 novembre 2014 in questa Sezione ha invitato il Ministero riferente a fornire alla Sezione stessa “documentati chiarimenti in merito alla data in cui il ricorso in epigrafe le è stato notificato” e ad integrare la relazione istruttoria fornendo “maggiori e documentati chiarimenti in merito alla «riorganizzazione ordinativa» e funzionale delle strutture coinvolte nella controversia de qua nonché precisando le modalità con cui il ricorrente ha svolto in tali sedi le mansioni e i compiti assegnatigli”.
Con la nota del 12 giugno 2015, prot. n. 343453, il Ministero riferente ha adempiuto a quanto richiesto dalla Sezione, trasmettendo la documentazione richiesta e la relazione istruttoria integrativa dell’11 marzo 2015, con la quale ha confermato le proprie deduzioni in merito all’infondatezza del ricorso in esame.
5. Tanto premesso, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la Sezione IV di questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015, ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria di una questione di diritto relativa al trattamento economico di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1 della legge n. 86 del 2001, concernente profili che - sebbene non siano del tutto sovrapponibili con la questione sottoposta all’esame di questa Sezione - riguardano in ogni caso l’istituto dell’indennità di trasferimento, oggetto anche della presente controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione ritiene opportuno sospendere l'emissione del richiesto parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'espressione del parere in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato sulla questione di diritto deferita dalla Sezione IV con la sentenza n. 3269 del 1° luglio 2015.
Manda alla segreteria di trasmettere il presente parere alla parte ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Re: Trasferimento d'ufficio.
Accolto.
Il Tar precisa:
1) - In linea generale, questo Tribunale dissente dalla tesi propugnata dall’Avvocatura dello Stato.
- ) - Ferma restando la peculiarità dello status di appartenente alle Forze armate e ferma restando l’ampia discrezionalità con la quale l’Amministrazione della difesa provvede alle proprie esigenze organizzative e operative, va comunque ribadito che al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I^, sentenza n. 2060/2014).
- ) - Dunque, anche gli atti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla L. n. 241/1990 (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 2847/2015).
Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600091 - Public 2016-03-18 -
N. 00091/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2016, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Cosmo Leccese, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento di impiego presso il OMISSIS in Trieste notificato in data 9.09.2015 con messaggio prot. n. ….. dell’ 8.09.2015;
del provvedimento di designazione d’impiego per esigenze di Forza Armata per la sede di Trieste, presso il Comando OMISSIS;
nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, precedente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di riassunzione dopo la declinatoria di competenza da parte del T.A.R. per l’Emilia Romagna, il signor OMISSIS, tenente colonnello dell’Esercito con qualificazione di pilota elicotterista, impugna l’atto in epigrafe compiutamente indicato con il quale è stato trasferito dalla sede di OMISSIS a quella di Trieste per ricoprire un incarico amministrativo.
Il provvedimento è motivato con l’ordinario avvicendamento degli ufficiali nell’ambito della consueta attività di pianificazione del personale e di rotazione degli incarichi.
Sostiene il ricorrente che il trasferimento d’autorità sia discriminatorio, perché in realtà legato ad alcuni episodi accaduti in servizio e di cui si dà ampiamente conto nel ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del gravame.
In particolare, la difesa erariale insiste sulla natura di ordine del provvedimento in esame, come tale sottratto alla disciplina della L. n. 241/1990.
Alla camera di consiglio del 9.03.2016, fissata per la decisione sull’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, il Collegio, ritenute sussistenti le condizioni di cui all’articolo 60 Cod. proc. amm., e avvertito di un tanto i procuratori delle parti, come risulta dal verbale, tratteneva la causa per la decisione in forma semplificata.
In linea generale, questo Tribunale dissente dalla tesi propugnata dall’Avvocatura dello Stato. Ferma restando la peculiarità dello status di appartenente alle Forze armate e ferma restando l’ampia discrezionalità con la quale l’Amministrazione della difesa provvede alle proprie esigenze organizzative e operative, va comunque ribadito che al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I^, sentenza n. 2060/2014). Dunque, anche gli atti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla L. n. 241/1990 (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 2847/2015).
Nel caso di specie, al ricorrente non viene mutata solamente la sede di servizio, ma anche il tipo di incarico. E quel che è rilevante è che un ufficiale a elevata specializzazione, quale può essere un pilota elicotterista, viene assegnato a un ufficio con compiti esclusivamente amministrativi.
Una siffatta scelta che prima facie pare configgere, oltre che con l’interesse del destinatario dell’ordine di trasferimento, anche con l’interesse pubblico a non vanificare un bagaglio di conoscenze e abilità frutto di un cospicuo investimento di tempo e risorse pubbliche, meritava una motivazione più puntuale con riguardo alle altre esigenze che in tal modo si è inteso perseguire. Diversamente, il provvedimento si appalesa illogico e irragionevole, e, come tale, illegittimo.
Ulteriormente, va considerato che i suvvisti profili di perplessità del trasferimento in relazione alla estraneità dei nuovi compiti affidati rispetto alla specifica formazione professionale erano stati prospettati dall’interessato in sede procedimentale con lo strumento tipizzato degli elementi d’informazione. E, quindi, a maggior ragione l’Amministrazione non poteva limitarsi a ritenere non rilevanti le circostanze ivi evidenziate, ma doveva, nel riconfermare l’ordine di trasferimento, rendere manifeste le ragioni che con riguardo al singolo caso giustificavano la scelta, e che superavano le surriportate obiezioni.
Dunque, il provvedimento viene annullato per difetto di motivazione.
Di contro, stante la natura del vizio che affligge l’atto, l’Amministrazione conserva intatta la propria discrezionalità. Ne consegue, che non essendovi allo stato certezza della spettanza del bene della vita, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria pure formulata dal ricorrente unitamente a quella caducatoria.
Le medesime ragioni giustificano, poi, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2016
Il Tar precisa:
1) - In linea generale, questo Tribunale dissente dalla tesi propugnata dall’Avvocatura dello Stato.
- ) - Ferma restando la peculiarità dello status di appartenente alle Forze armate e ferma restando l’ampia discrezionalità con la quale l’Amministrazione della difesa provvede alle proprie esigenze organizzative e operative, va comunque ribadito che al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I^, sentenza n. 2060/2014).
- ) - Dunque, anche gli atti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla L. n. 241/1990 (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 2847/2015).
Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di TRIESTE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600091 - Public 2016-03-18 -
N. 00091/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2016, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Cosmo Leccese, domiciliato ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento di impiego presso il OMISSIS in Trieste notificato in data 9.09.2015 con messaggio prot. n. ….. dell’ 8.09.2015;
del provvedimento di designazione d’impiego per esigenze di Forza Armata per la sede di Trieste, presso il Comando OMISSIS;
nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, precedente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di riassunzione dopo la declinatoria di competenza da parte del T.A.R. per l’Emilia Romagna, il signor OMISSIS, tenente colonnello dell’Esercito con qualificazione di pilota elicotterista, impugna l’atto in epigrafe compiutamente indicato con il quale è stato trasferito dalla sede di OMISSIS a quella di Trieste per ricoprire un incarico amministrativo.
Il provvedimento è motivato con l’ordinario avvicendamento degli ufficiali nell’ambito della consueta attività di pianificazione del personale e di rotazione degli incarichi.
Sostiene il ricorrente che il trasferimento d’autorità sia discriminatorio, perché in realtà legato ad alcuni episodi accaduti in servizio e di cui si dà ampiamente conto nel ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del gravame.
In particolare, la difesa erariale insiste sulla natura di ordine del provvedimento in esame, come tale sottratto alla disciplina della L. n. 241/1990.
Alla camera di consiglio del 9.03.2016, fissata per la decisione sull’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, il Collegio, ritenute sussistenti le condizioni di cui all’articolo 60 Cod. proc. amm., e avvertito di un tanto i procuratori delle parti, come risulta dal verbale, tratteneva la causa per la decisione in forma semplificata.
In linea generale, questo Tribunale dissente dalla tesi propugnata dall’Avvocatura dello Stato. Ferma restando la peculiarità dello status di appartenente alle Forze armate e ferma restando l’ampia discrezionalità con la quale l’Amministrazione della difesa provvede alle proprie esigenze organizzative e operative, va comunque ribadito che al militare, al pari di ogni cittadino, va garantito l’esercizio del diritto di difesa contro gli atti arbitrari della pubblica Autorità, in conformità allo spirito democratico che informa l’Ordinamento militare (cfr., T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I^, sentenza n. 2060/2014). Dunque, anche gli atti che hanno come destinatari gli appartenenti alle Forze armate sono soggetti al rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla L. n. 241/1990 (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I^, sentenza n. 2847/2015).
Nel caso di specie, al ricorrente non viene mutata solamente la sede di servizio, ma anche il tipo di incarico. E quel che è rilevante è che un ufficiale a elevata specializzazione, quale può essere un pilota elicotterista, viene assegnato a un ufficio con compiti esclusivamente amministrativi.
Una siffatta scelta che prima facie pare configgere, oltre che con l’interesse del destinatario dell’ordine di trasferimento, anche con l’interesse pubblico a non vanificare un bagaglio di conoscenze e abilità frutto di un cospicuo investimento di tempo e risorse pubbliche, meritava una motivazione più puntuale con riguardo alle altre esigenze che in tal modo si è inteso perseguire. Diversamente, il provvedimento si appalesa illogico e irragionevole, e, come tale, illegittimo.
Ulteriormente, va considerato che i suvvisti profili di perplessità del trasferimento in relazione alla estraneità dei nuovi compiti affidati rispetto alla specifica formazione professionale erano stati prospettati dall’interessato in sede procedimentale con lo strumento tipizzato degli elementi d’informazione. E, quindi, a maggior ragione l’Amministrazione non poteva limitarsi a ritenere non rilevanti le circostanze ivi evidenziate, ma doveva, nel riconfermare l’ordine di trasferimento, rendere manifeste le ragioni che con riguardo al singolo caso giustificavano la scelta, e che superavano le surriportate obiezioni.
Dunque, il provvedimento viene annullato per difetto di motivazione.
Di contro, stante la natura del vizio che affligge l’atto, l’Amministrazione conserva intatta la propria discrezionalità. Ne consegue, che non essendovi allo stato certezza della spettanza del bene della vita, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria pure formulata dal ricorrente unitamente a quella caducatoria.
Le medesime ragioni giustificano, poi, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2016
Re: Trasferimento d'ufficio.
Ricorso Accolto.
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N.B.: per l'indennità di trasferimento la prescrizione è decennale, come da giurisprudenza consolidata, e non quinquennale.
Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704796, - Public 2017-04-20 –
Pubblicato il 20/04/2017
N. 04796/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2001, proposto da:
T. Guerrino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Pesciaroli, Luca Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Coronas in Roma, via G. Ferrari, 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto di rifiuto della corresponsione dell'indennita' speciale prevista dalla L. n. 100/87 - ingiunzione di pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri ricorrente espone di essere stato trasferito “per servizio” dalla Stazione Carabinieri Napoli Chiaia a quella di V.. con determinazione del 16.1.1991, dopo una permanenza in servizio presso la prima Istituzione di anni 2, mesi 6 e giorni 11; di aver richiesto con istanza del 18.1.2000 la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della l. n.100/87, riscontrata negativamente dall’Amministrazione con la nota indicata in epigrafe con cui si comunicava che “nulla può essere corrisposto a seguito della prescrizione quinquennale”.
Il ricorrente agisce in giudizio per far valere la pretesa a conseguire il beneficio richiesto, chiedendo, previo annullamento dell’atto sopraindicato, l’accertamento del diritto a conseguire l’indennità speciale in contestazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione a pagare le relative somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nella misura di €. 21.600,00.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: violazione dell’art. 3 legge n. 241/90; difetto di motivazione e di istruttoria, mancata indicazione dell’autorità presso cui ricorrere; violazione dell’art. 7 legge n. 241/90 per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 295/1939 e dell’art. 2946 cc; 3) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria scritta chiedendo il rigetto del gravame.
L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 1614/2001.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha presentato una memoria conclusionale.
All’udienza pubblica del 1.3.2017 la causa, reiscritta a ruolo con DP 188/2016 a seguito di opposizione a decreto di perenzione n. 4921/2015, è stata trattenuta in decisione.
La questione sottoposta all’esame del Collegio ha dato origine ad orientamenti contrastanti della giurisprudenza, anche di questo Tribunale.
Secondo un orientamento, si applica la prescrizione quinquennale (cfr., tra tante, Cons. St. sez. IV^ n. 4770 del 14.9.2005) riguardante oltre alle rate di stipendio e di assegni equivalenti, anche le rate di pensione e gli assegni indicati nel cit. D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278, tra cui figurano anche le indennità di missione, di tramutamento e consimili (come l'indennità di cui si verte), mai assoggettate a prescrizione decennale ed alle quali pertanto, dopo l'intervento legislativo imposto della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 50/81, si applica la prescrizione quinquennale (TAR Lazio, Sez. II, n. 5982/2014). In tal senso, vedi, ancora, TAR Veneto, 233/2017, ove osserva, da un lato che “dalla natura non retributiva dell’indennità in questione non può di per sé derivarne l’applicazione del termine prescrizionale di dieci anni (valido, a mente dell’art. 2946 c.c. “salvi i casi in cui la legge disponga diversamente”), e ciò in presenza di una normativa di carattere speciale che prevede al riguardo l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
Dall’altra, precisa che: “l'art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, come modificato dall' art. 2 L. 7 agosto 1985 n. 428 (in seguito alla sentenza n. 50 del 7 aprile 1981, della Corte Costituzionale), al comma 1, prevede infatti la prescrizione col decorso di cinque anni per le rate di stipendio e di assegni equivalenti, nonché per le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278. Quest' ultimo D.L. Lgt. reca un unico articolo che così recita: "Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale (ora quinquennale in seguito alla sentenza della Corte Cost. sopra citata), giusta la L. 9 marzo 1871 n. 102, le indennità di missione, quelle di tramutamento, le indennità di residenza ...... ". Gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278 sono dunque tra gli altri anche le indennità di missione e le indennità di tramutamento e consimili (come l'indennità di cui è questione), come visto mai assoggettate a prescrizione decennale ed alle quali si applica oggi, dopo l'intervento legislativo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50/81, la prescrizione quinquennale. Con la conseguenza che anche nel vigore della legge n. 100/87 e poi della legge n. 86/2001, l'indennità di trasferimento è sempre stata assoggettata a prescrizione quinquennale, con decorrenza ovviamente non dai riscontri e dalle verifiche dell'amministrazione circa le condizioni del dipendente ma, secondo la regola generale, da quando il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire da ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento (cfr. Cons. Stato sez. IV, n. 4770 del 14 settembre 2005; T.A.R. Veneto, I sez. n. 2436 del 29 settembre 2009). Acclarata dunque l’applicabilità del termine quinquennale, quanto al profilo riguardante la decorrenza della prescrizione, si osserva ulteriormente che l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, non opera alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito del dipendente sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6794 del 20 ottobre 2004 ), al contrario, il comma 4 di tale articolo stabilisce che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato”.
Nel caso di specie, pertanto, la spettanza dell'indennità prevista dalla L. n. 86/2001 integra una posizione di diritto soggettivo in capo all'avente titolo che trova diretto fondamento nel dettato legislativo, a fronte della quale l’attività amministrativa si inquadra in un ambito di rapporti paritetici, non avendo essa margini di discrezionalità ed essendo vincolata alla mera verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di che trattasi (cfr.: Cons. Stato IV, 21 dicembre 2009 n. 8513; idem IV, 14 settembre 2005 n. 4770)”.
Questa Sezione ha invece seguito l’opposto e più recente orientamento del giudice d’appello (Consiglio di Stato n. 2928/2010) secondo cui la prescrizione decennale, come è giurisprudenza consolidata, opera in luogo di quella quinquennale tutte le volte che il credito retributivo non sia immediatamente determinato o determinabile, ma presupponga una previa attività dell’Amministrazione di ricognizione dei presupposti di fatto, ai fini della quantificazione dell’entità del credito stesso; e che dunque in questi casi, fino a quando tale attività non sia posta in essere, il dipendente può far valere le proprie ragioni di pretesa entro il termine ordinario di prescrizione (TAR Lazio, sez. I bis N. 152/2012).
Anche di recente tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato, ribadendo che, data la natura non retributiva dell’indennità in parola, erogata una tantum al fine di compensare i disagi connessi al trasferimento, ed in ragione della sussistenza di margini di valutazione da parte dell’Autorità in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi in capo al richiedente, troverebbe applicazione il termine ordinario decennale (vedi, tra tante, Consiglio di Stato, Sez. V n. 558/2015; TAR Sardegna n. 1253/2011).
Il Collegio ritiene non doversi discostare, anche per ovvi motivi di certezza del diritto, dalle considerazioni e conclusioni delle sentenze soprarichiamate.
Va perciò ribadito che, anche nel caso in esame, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cc, per cui l’istanza del ricorrente, presentata 18.4.2000 è da ritenersi tempestiva, in quanto la domanda è stata proposta entro 10 anni dalla maturazione del diritto, a far data dal momento in cui detto trasferimento è avvenuto (vedi Consiglio di Stato n. 753/1993).
Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso, nella parte in cui contesta le ragioni ostative addotte dall’amministrazione all’esame della domanda di corresponsione del contributo in questione, è fondato e va perciò accolto limitatamente alla questione del termine entro il quale il diritto al conseguimento del beneficio in esame deve essere esercitato.
Spetta all’Amministrazione, tenuta, in esecuzione della presente sentenza, al riesame dell’istanza del ricorrente – superando il motivo ostativo “pregiudiziale” sopra esaminare – decidere nel “merito” sulla spettanza o meno dell’indennità di trasferimento, previa verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l’attribuzione del beneficio in contestazione.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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N.B.: per l'indennità di trasferimento la prescrizione è decennale, come da giurisprudenza consolidata, e non quinquennale.
Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201704796, - Public 2017-04-20 –
Pubblicato il 20/04/2017
N. 04796/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2001, proposto da:
T. Guerrino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Pesciaroli, Luca Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Coronas in Roma, via G. Ferrari, 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto di rifiuto della corresponsione dell'indennita' speciale prevista dalla L. n. 100/87 - ingiunzione di pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri ricorrente espone di essere stato trasferito “per servizio” dalla Stazione Carabinieri Napoli Chiaia a quella di V.. con determinazione del 16.1.1991, dopo una permanenza in servizio presso la prima Istituzione di anni 2, mesi 6 e giorni 11; di aver richiesto con istanza del 18.1.2000 la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della l. n.100/87, riscontrata negativamente dall’Amministrazione con la nota indicata in epigrafe con cui si comunicava che “nulla può essere corrisposto a seguito della prescrizione quinquennale”.
Il ricorrente agisce in giudizio per far valere la pretesa a conseguire il beneficio richiesto, chiedendo, previo annullamento dell’atto sopraindicato, l’accertamento del diritto a conseguire l’indennità speciale in contestazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione a pagare le relative somme, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, nella misura di €. 21.600,00.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: violazione dell’art. 3 legge n. 241/90; difetto di motivazione e di istruttoria, mancata indicazione dell’autorità presso cui ricorrere; violazione dell’art. 7 legge n. 241/90 per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 295/1939 e dell’art. 2946 cc; 3) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria scritta chiedendo il rigetto del gravame.
L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 1614/2001.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha presentato una memoria conclusionale.
All’udienza pubblica del 1.3.2017 la causa, reiscritta a ruolo con DP 188/2016 a seguito di opposizione a decreto di perenzione n. 4921/2015, è stata trattenuta in decisione.
La questione sottoposta all’esame del Collegio ha dato origine ad orientamenti contrastanti della giurisprudenza, anche di questo Tribunale.
Secondo un orientamento, si applica la prescrizione quinquennale (cfr., tra tante, Cons. St. sez. IV^ n. 4770 del 14.9.2005) riguardante oltre alle rate di stipendio e di assegni equivalenti, anche le rate di pensione e gli assegni indicati nel cit. D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278, tra cui figurano anche le indennità di missione, di tramutamento e consimili (come l'indennità di cui si verte), mai assoggettate a prescrizione decennale ed alle quali pertanto, dopo l'intervento legislativo imposto della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 50/81, si applica la prescrizione quinquennale (TAR Lazio, Sez. II, n. 5982/2014). In tal senso, vedi, ancora, TAR Veneto, 233/2017, ove osserva, da un lato che “dalla natura non retributiva dell’indennità in questione non può di per sé derivarne l’applicazione del termine prescrizionale di dieci anni (valido, a mente dell’art. 2946 c.c. “salvi i casi in cui la legge disponga diversamente”), e ciò in presenza di una normativa di carattere speciale che prevede al riguardo l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
Dall’altra, precisa che: “l'art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, come modificato dall' art. 2 L. 7 agosto 1985 n. 428 (in seguito alla sentenza n. 50 del 7 aprile 1981, della Corte Costituzionale), al comma 1, prevede infatti la prescrizione col decorso di cinque anni per le rate di stipendio e di assegni equivalenti, nonché per le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278. Quest' ultimo D.L. Lgt. reca un unico articolo che così recita: "Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale (ora quinquennale in seguito alla sentenza della Corte Cost. sopra citata), giusta la L. 9 marzo 1871 n. 102, le indennità di missione, quelle di tramutamento, le indennità di residenza ...... ". Gli assegni indicati nel D.L. Lgt. 2 agosto 1917 n. 1278 sono dunque tra gli altri anche le indennità di missione e le indennità di tramutamento e consimili (come l'indennità di cui è questione), come visto mai assoggettate a prescrizione decennale ed alle quali si applica oggi, dopo l'intervento legislativo imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50/81, la prescrizione quinquennale. Con la conseguenza che anche nel vigore della legge n. 100/87 e poi della legge n. 86/2001, l'indennità di trasferimento è sempre stata assoggettata a prescrizione quinquennale, con decorrenza ovviamente non dai riscontri e dalle verifiche dell'amministrazione circa le condizioni del dipendente ma, secondo la regola generale, da quando il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire da ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento (cfr. Cons. Stato sez. IV, n. 4770 del 14 settembre 2005; T.A.R. Veneto, I sez. n. 2436 del 29 settembre 2009). Acclarata dunque l’applicabilità del termine quinquennale, quanto al profilo riguardante la decorrenza della prescrizione, si osserva ulteriormente che l'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, non opera alcuna distinzione per l'ipotesi che il credito del dipendente sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell'Amministrazione (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6794 del 20 ottobre 2004 ), al contrario, il comma 4 di tale articolo stabilisce che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di, regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato”.
Nel caso di specie, pertanto, la spettanza dell'indennità prevista dalla L. n. 86/2001 integra una posizione di diritto soggettivo in capo all'avente titolo che trova diretto fondamento nel dettato legislativo, a fronte della quale l’attività amministrativa si inquadra in un ambito di rapporti paritetici, non avendo essa margini di discrezionalità ed essendo vincolata alla mera verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di che trattasi (cfr.: Cons. Stato IV, 21 dicembre 2009 n. 8513; idem IV, 14 settembre 2005 n. 4770)”.
Questa Sezione ha invece seguito l’opposto e più recente orientamento del giudice d’appello (Consiglio di Stato n. 2928/2010) secondo cui la prescrizione decennale, come è giurisprudenza consolidata, opera in luogo di quella quinquennale tutte le volte che il credito retributivo non sia immediatamente determinato o determinabile, ma presupponga una previa attività dell’Amministrazione di ricognizione dei presupposti di fatto, ai fini della quantificazione dell’entità del credito stesso; e che dunque in questi casi, fino a quando tale attività non sia posta in essere, il dipendente può far valere le proprie ragioni di pretesa entro il termine ordinario di prescrizione (TAR Lazio, sez. I bis N. 152/2012).
Anche di recente tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato, ribadendo che, data la natura non retributiva dell’indennità in parola, erogata una tantum al fine di compensare i disagi connessi al trasferimento, ed in ragione della sussistenza di margini di valutazione da parte dell’Autorità in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi in capo al richiedente, troverebbe applicazione il termine ordinario decennale (vedi, tra tante, Consiglio di Stato, Sez. V n. 558/2015; TAR Sardegna n. 1253/2011).
Il Collegio ritiene non doversi discostare, anche per ovvi motivi di certezza del diritto, dalle considerazioni e conclusioni delle sentenze soprarichiamate.
Va perciò ribadito che, anche nel caso in esame, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cc, per cui l’istanza del ricorrente, presentata 18.4.2000 è da ritenersi tempestiva, in quanto la domanda è stata proposta entro 10 anni dalla maturazione del diritto, a far data dal momento in cui detto trasferimento è avvenuto (vedi Consiglio di Stato n. 753/1993).
Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso, nella parte in cui contesta le ragioni ostative addotte dall’amministrazione all’esame della domanda di corresponsione del contributo in questione, è fondato e va perciò accolto limitatamente alla questione del termine entro il quale il diritto al conseguimento del beneficio in esame deve essere esercitato.
Spetta all’Amministrazione, tenuta, in esecuzione della presente sentenza, al riesame dell’istanza del ricorrente – superando il motivo ostativo “pregiudiziale” sopra esaminare – decidere nel “merito” sulla spettanza o meno dell’indennità di trasferimento, previa verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l’attribuzione del beneficio in contestazione.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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