Circolare I.N.P.S.
Re: circolare inps
Foese ti riferisci alla circolare emanata dall''A.M. che allego. COMUNQUE NON HO TROVATO UNA CIRCOLARE DELL'INPS IN MERITO.
"Aeronautica Militare
Comando Logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Rif .M_D ARM003 0057446 20-05-2016
1. Pervengono, frequentemente, al 2° Ufficio del dipendente Reparto Amministrazione, pratiche per l’attivazione di partite pensionistiche di personale militare che, cessato dal servizio permanente per “infermità”, è collocato in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.).
Si tratta di personale che, allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea fruibile nel quinquennio (730 giorni), risulta essere ancora temporaneamente “non idoneo” al servizio militare. In detti casi, in virtù del combinato disposto degli artt. 912 e 929,
comma 1, lettera b) del C.O.M., la Direzione Generale per il Personale Militare adotta nei confronti dei soggetti interessati un provvedimento di cessazione dal servizio con contestuale collocamento in congedo, a decorrere dalla data di scadenza dei 730 giorni.
2.In passato, in casi analoghi, l’INPS attivava la partita pensionistica a prescindere dal giudizio d’idoneità o inidoneità espresso dagli Organi Medico Legali militari successivamente al superamento di detto limite temporale.
Tale situazione aveva, di fatto, ingenerato nel personale militare dell’A.D. il convincimento secondo il quale, in caso di superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, al provvedimento di collocamento in congedo conseguisse sempre e comunque il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.
Di recente, però, l’INPS ha mutato il suo orientamento circa il conseguimento del diritto del personale militare alla percezione del trattamento pensionistico.
Il citato Istituto, nel caso in cui il provvedimento di collocamento in congedo del militare non sia supportato anche da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che ne attesti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, sta, infatti, rifiutando l’attivazione delle partite pensionistiche.
L’Istituto, inoltre, ha anche manifestato l’intenzione di voler revocare trattamenti pensionistici già attivati, con contestuale recupero di quanto già corrisposto, nel caso in cui i soggetti beneficiari fossero stati giudicati idonei al servizio, anche se tale giudizio fosse intervenuto successivamente al collocamento in congedo.
3. Tale nuovo orientamento, benché costituisca un indiscutibile cambiamento di rotta, non appare privo di fondamento. Analizzando la normativa di riferimento emerge, infatti, che:
- l’art. 912, comma 1, C.O.M. stabilisce che: “I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.”;
- l’art. 929, comma 1, lettera b), C.O.M., a sua volta, afferma che: “Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti …, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto quando… b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;”;
- l’art. 52, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a sua volta, recita:
“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”. Da quanto sopra si evince che:
a. se alla data di scadenza dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio il militare non ha riacquistato l’idoneità al servizio, deve essere posto in congedo;
b. il militare acquisisce il diritto alla pensione con un’anzianità di servizio di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo;
c. benché il diritto alla pensione si acquisisca con un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico, in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare.
Da nessuna norma sembra, quindi, possibile trarre esplicitamente il convincimento per il quale dal collocamento in congedo per superamento dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio derivi, quale diretta conseguenza, il diritto alla pensione e l’effettiva percezione della stessa.
4. Ciò posto, nelle more di un ulteriore approfondimento sul tema da parte dell’INPS, Direzione Generale per il Personale Militare, Organi Medico Legali militari e dello stesso 2° Ufficio del Reparto Amministrazione, si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo sulla problematica, affinché rendano edotto, con una capillare diffusione, tutto il personale militare circa le ripercussioni che il provvedimento di congedo emesso in conseguenza del superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio può avere sull’attivazione e sulla corresponsione del trattamento pensionistico.
Nel far riserva di notiziare in merito agli eventuali, ulteriori, sviluppi della questione, si chiede alla Direzione di Amministrazione di voler pubblicare la presente sul proprio sito web.
"Aeronautica Militare
Comando Logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Rif .M_D ARM003 0057446 20-05-2016
1. Pervengono, frequentemente, al 2° Ufficio del dipendente Reparto Amministrazione, pratiche per l’attivazione di partite pensionistiche di personale militare che, cessato dal servizio permanente per “infermità”, è collocato in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera b)
del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.).
Si tratta di personale che, allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea fruibile nel quinquennio (730 giorni), risulta essere ancora temporaneamente “non idoneo” al servizio militare. In detti casi, in virtù del combinato disposto degli artt. 912 e 929,
comma 1, lettera b) del C.O.M., la Direzione Generale per il Personale Militare adotta nei confronti dei soggetti interessati un provvedimento di cessazione dal servizio con contestuale collocamento in congedo, a decorrere dalla data di scadenza dei 730 giorni.
2.In passato, in casi analoghi, l’INPS attivava la partita pensionistica a prescindere dal giudizio d’idoneità o inidoneità espresso dagli Organi Medico Legali militari successivamente al superamento di detto limite temporale.
Tale situazione aveva, di fatto, ingenerato nel personale militare dell’A.D. il convincimento secondo il quale, in caso di superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, al provvedimento di collocamento in congedo conseguisse sempre e comunque il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.
Di recente, però, l’INPS ha mutato il suo orientamento circa il conseguimento del diritto del personale militare alla percezione del trattamento pensionistico.
Il citato Istituto, nel caso in cui il provvedimento di collocamento in congedo del militare non sia supportato anche da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che ne attesti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, sta, infatti, rifiutando l’attivazione delle partite pensionistiche.
L’Istituto, inoltre, ha anche manifestato l’intenzione di voler revocare trattamenti pensionistici già attivati, con contestuale recupero di quanto già corrisposto, nel caso in cui i soggetti beneficiari fossero stati giudicati idonei al servizio, anche se tale giudizio fosse intervenuto successivamente al collocamento in congedo.
3. Tale nuovo orientamento, benché costituisca un indiscutibile cambiamento di rotta, non appare privo di fondamento. Analizzando la normativa di riferimento emerge, infatti, che:
- l’art. 912, comma 1, C.O.M. stabilisce che: “I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.”;
- l’art. 929, comma 1, lettera b), C.O.M., a sua volta, afferma che: “Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti …, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto quando… b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;”;
- l’art. 52, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a sua volta, recita:
“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”. Da quanto sopra si evince che:
a. se alla data di scadenza dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio il militare non ha riacquistato l’idoneità al servizio, deve essere posto in congedo;
b. il militare acquisisce il diritto alla pensione con un’anzianità di servizio di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo;
c. benché il diritto alla pensione si acquisisca con un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico, in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare.
Da nessuna norma sembra, quindi, possibile trarre esplicitamente il convincimento per il quale dal collocamento in congedo per superamento dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio derivi, quale diretta conseguenza, il diritto alla pensione e l’effettiva percezione della stessa.
4. Ciò posto, nelle more di un ulteriore approfondimento sul tema da parte dell’INPS, Direzione Generale per il Personale Militare, Organi Medico Legali militari e dello stesso 2° Ufficio del Reparto Amministrazione, si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo sulla problematica, affinché rendano edotto, con una capillare diffusione, tutto il personale militare circa le ripercussioni che il provvedimento di congedo emesso in conseguenza del superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio può avere sull’attivazione e sulla corresponsione del trattamento pensionistico.
Nel far riserva di notiziare in merito agli eventuali, ulteriori, sviluppi della questione, si chiede alla Direzione di Amministrazione di voler pubblicare la presente sul proprio sito web.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: circolare inps
scusate se mi intrometto, anche io sono nel caos totale, mi spiego.
Brig. arruolato il 4 giugno 1981,sono in convalescenza da 13 mesi per intervento abbastanza serio alla colonna vertebrale ( domanda causa di servizio in corso), più problemi alla cervicale già operato e riconosciuta come causa di servizio.
ora la cmo mi ha concesso ulteriori 45 gg, e al termine dei quali mi sottoporranno a visita ortopedica e neurologica assegnandomi la parziale riforma al 50%.
ora chiedo, dato che in data aprile 2018 dovrei andare in pensione, corro dei rischi, nel caso non accettassi la parziale riforma, ricorrendo in seconda istanza? quali rischi corro? è vero che posso essere dismesso dal servizio militare passando ai civili prendendo la pensione a 67 anni?
grazie a chi voglia rispondermi e/o consigliarmi
Brig. arruolato il 4 giugno 1981,sono in convalescenza da 13 mesi per intervento abbastanza serio alla colonna vertebrale ( domanda causa di servizio in corso), più problemi alla cervicale già operato e riconosciuta come causa di servizio.
ora la cmo mi ha concesso ulteriori 45 gg, e al termine dei quali mi sottoporranno a visita ortopedica e neurologica assegnandomi la parziale riforma al 50%.
ora chiedo, dato che in data aprile 2018 dovrei andare in pensione, corro dei rischi, nel caso non accettassi la parziale riforma, ricorrendo in seconda istanza? quali rischi corro? è vero che posso essere dismesso dal servizio militare passando ai civili prendendo la pensione a 67 anni?
grazie a chi voglia rispondermi e/o consigliarmi
Re: circolare inps
Di contro se sei un cc. Vi e' circolare del c.g. e m.d. che dicono altro...kaino65 ha scritto:si infatti mi riferivo a quella circolare che ha pubblicato AntonioPE...si a quella mi riferivo.
comunque grazie per le risposte siete tutti gentilissimi.
Poi per non entrare in diatribe senza senso che mi fanno cascare le braccia e non solo quelle.
Non vorrei ciclicamente parlare di voci ma di fatti e ricordiamoci che le direttive le emana il ministero.
Se poi parliamo di voci si dice che nel 2018 vi saranno cambiamenti epocali nel nostro ambito.
Ma aspettiamo di leggerli e valutare chi li scrive.
Una buona gg. A tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: circolare inps
micweb ha scritto:scusate se mi intrometto, anche io sono nel caos totale, mi spiego.
Brig. arruolato il 4 giugno 1981,sono in convalescenza da 13 mesi per intervento abbastanza serio alla colonna vertebrale ( domanda causa di servizio in corso), più problemi alla cervicale già operato e riconosciuta come causa di servizio.
ora la cmo mi ha concesso ulteriori 45 gg, e al termine dei quali mi sottoporranno a visita ortopedica e neurologica assegnandomi la parziale riforma al 50%.
ora chiedo, dato che in data aprile 2018 dovrei andare in pensione, corro dei rischi, nel caso non accettassi la parziale riforma, ricorrendo in seconda istanza? quali rischi corro? è vero che posso essere dismesso dal servizio militare passando ai civili prendendo la pensione a 67 anni?
grazie a chi voglia rispondermi e/o consigliarmi
Perdona ma mi era sfuggita la tua domanda.
Assolutamente no, d'ufficio non verrai immesso nei ruoli degli impiegati civili dello stato.
Ti conviene cercare un buon medico legale,per avere la riforma assoluta sia con il riconoscimento o.meno.
Ciao e auguri.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Circolare I.N.P.S.
per aggiornamento, nonostante mi sono fatto assistere da un medico legale abbastanza noto QUI, non sono riuscito ad essere riformato, mi hanno dato quello che mi avevano già detto anzitempo: parzialmente idoneo al servizio.
amen e tutti a casa, aspettando aprile 2018, sempre se non cambiano le cose.
grazie a tutti.
amen e tutti a casa, aspettando aprile 2018, sempre se non cambiano le cose.
grazie a tutti.
Re: Al sig.AntonioPE
Scusate, carissimi colleghi, se mi collego al sito solo agni tanto per dare un occhiata,
Vorrei sapere chi è questo, AntonioPE, che non fá altro che terrorizzare tutti quelli che hanno, o stanno superando i 730 gg di aspettativa, trova delle circolari "strane" che secondo lui vengono emanate dall'INPS,
Ma dove le trova, e altre circolari "Cessazione dal servizio permanente,a domanda, di personale temporaneamente non idoneo al servizio militare"???????
Allora, io sono stato posto in congedo per superamento dell'aspettativa art 929 lett, b decreto 66/2010
E la pensione,visto i miei 38 anni di servizio, è stata calcolata dal centro amministrativo dell' E.I, a questo punto, L INPS deve solo pagare.
Quindi non fatevi terrorizzare da questi " signori".
Ciao un saluto.
Vorrei sapere chi è questo, AntonioPE, che non fá altro che terrorizzare tutti quelli che hanno, o stanno superando i 730 gg di aspettativa, trova delle circolari "strane" che secondo lui vengono emanate dall'INPS,
Ma dove le trova, e altre circolari "Cessazione dal servizio permanente,a domanda, di personale temporaneamente non idoneo al servizio militare"???????
Allora, io sono stato posto in congedo per superamento dell'aspettativa art 929 lett, b decreto 66/2010
E la pensione,visto i miei 38 anni di servizio, è stata calcolata dal centro amministrativo dell' E.I, a questo punto, L INPS deve solo pagare.
Quindi non fatevi terrorizzare da questi " signori".
Ciao un saluto.
Re: Al sig.AntonioPE
Ciao Ispanico2,ispanico2 ha scritto:Scusate, carissimi colleghi, se mi collego al sito solo agni tanto per dare un occhiata,
Vorrei sapere chi è questo, AntonioPE, che non fá altro che terrorizzare tutti quelli che hanno, o stanno superando i 730 gg di aspettativa, trova delle circolari "strane" che secondo lui vengono emanate dall'INPS,
Ma dove le trova, e altre circolari "Cessazione dal servizio permanente,a domanda, di personale temporaneamente non idoneo al servizio militare"???????
Allora, io sono stato posto in congedo per superamento dell'aspettativa art 929 lett, b decreto 66/2010
E la pensione,visto i miei 38 anni di servizio, è stata calcolata dal centro amministrativo dell' E.I, a questo punto, L INPS deve solo pagare.
Quindi non fatevi terrorizzare da questi " signori".
Ciao un saluto.
tanto per dare ulteriore tranquillità a quanti stanno per raggiungere i 731 gg. nel quinquennio e sono comunque confusi (compreso me) per le voci discordanti delle varie Amministrazioni, nonché quelle che circolano in rete, ci potresti dire quando sei andato in congedo e come è stato il tuo iter per raggiungere la pensione?
Grazie!
Decadimento 730/731 giorni
Buon anno a tutti i colleghi. Buona sera. So che questo argomento e' stato trattato piu' volte ma ritengo che nel corso del tempo qualcosa e' cambiato, almeno credo. La mia domanda e' la seguente. Se un militare carabiniere marca visita per due anni consecutivi senza andare mai a visita presso l'infermeria e restando quindi in malattia col solo medico curante, quindi decade dal servizio per sforamento gg. Nel quinquennio, si ha diritto a pensione?
Seconda domanda: se dopo il dodicesimo mese di malattia si rientra anche per un solo giorno lo stipendio viene decirtato o riprende regolarmente per intero?
Grazie per le cortesi risposte.
Seconda domanda: se dopo il dodicesimo mese di malattia si rientra anche per un solo giorno lo stipendio viene decirtato o riprende regolarmente per intero?
Grazie per le cortesi risposte.
Re: Decadimento 730/731 giorni
Buon anno anche a te. Mi pare strano che non ti hanno inviato presso la cmo di competenza...... due anni di malattia???
1. Due anni nel quinquennio 730 gg. si decade. Spero per te che hai almeno 15 anni di servizio altrimenti niente pensione.
2. Per non avere la decurtazione stipendiale devi rientrare in servizio almeno 90 giorni di servizio attivo a cavallo dell anno di malattia aspettativa.
Lo stipendio si riduce del 50% dal 13° al 18° mese e del 100% dal 19° al 24° mese.
Comunque il tema e`stato trattato centinaia di volte se cerchi sul forum trovi tanta roba
Saluti
1. Due anni nel quinquennio 730 gg. si decade. Spero per te che hai almeno 15 anni di servizio altrimenti niente pensione.
2. Per non avere la decurtazione stipendiale devi rientrare in servizio almeno 90 giorni di servizio attivo a cavallo dell anno di malattia aspettativa.
Lo stipendio si riduce del 50% dal 13° al 18° mese e del 100% dal 19° al 24° mese.
Comunque il tema e`stato trattato centinaia di volte se cerchi sul forum trovi tanta roba
Saluti
Re: Decadimento 730/731 giorni
Scusate se mi intrometto,non parliamo a "vanvera" nessun Comando,
Ti fa stare a casa e chiedere visita al tuo medico. CUrante senza mai in inviarti a visita presso la cmo.
Inoltre non contate vittoria, in quanto ho avuto modo di parlare con una Dirigente dell'Inps che a livello provinciale e Centrale si stanno muovendo con alcune Cmo che ci vuole per forza un giudizio di Inabilità da parte delle stesse se no ci sarà Obbligo il passaggio nel ruolo civile, in seguito vi aggiorneró meglio.
Distinti saluti.
Ti fa stare a casa e chiedere visita al tuo medico. CUrante senza mai in inviarti a visita presso la cmo.
Inoltre non contate vittoria, in quanto ho avuto modo di parlare con una Dirigente dell'Inps che a livello provinciale e Centrale si stanno muovendo con alcune Cmo che ci vuole per forza un giudizio di Inabilità da parte delle stesse se no ci sarà Obbligo il passaggio nel ruolo civile, in seguito vi aggiorneró meglio.
Distinti saluti.
Re: Decadimento 730/731 giorni
Caro ispanico, penso che il parlare a "vanvera"riguardi anche questo dirigente inps o l'inps in genere, perché nulla può, nelle decisioni delle cmo.ispanico2 ha scritto:Scusate se mi intrometto,non parliamo a "vanvera" nessun Comando,
Ti fa stare a casa e chiedere visita al tuo medico. CUrante senza mai in inviarti a visita presso la cmo.
Inoltre non contate vittoria, in quanto ho avuto modo di parlare con una Dirigente dell'Inps che a livello provinciale e Centrale si stanno muovendo con alcune Cmo che ci vuole per forza un giudizio di Inabilità da parte delle stesse se no ci sarà Obbligo il passaggio nel ruolo civile, in seguito vi aggiorneró meglio.
Distinti saluti.
Quando ci saranno modifiche alle attuali normative, (non da dirigenti inps), postale tranquillamente.
Buon anno.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: Decadimento 730/731 giorni
Carissimo Lino,il mio dire a "vanvera" alludevo al fatto che nessun comando ti fà stare a casa x 2 anni a chiedere visita dal tuo medico curante,senza inviarti alla cmo, per quanto riguarda il resto,ho detto che è un problema che stanno discutendo anche se oggi la legge ti fà capire e non ti fà capire "interpretazione" della normativa,ecco perchè dopo anni di domande e risposte,ancora non è chiara, pur essendoci una circolare ex inpdap del 18/09 2009 che esplicita,ma non del tutto la legge.
Distinti saluti e buon anno.
Distinti saluti e buon anno.
Re: Decadimento 730/731 giorni
Sì ispanico avevo capito che riguardava i 2 anni del collega.
Al momento però nulla risulta su transiti obbligatori nei ruoli degli impiegati civili dello stato.
E di certo l'inps non può legiferare sull'argomento.
Ciao e buon anno.
Al momento però nulla risulta su transiti obbligatori nei ruoli degli impiegati civili dello stato.
E di certo l'inps non può legiferare sull'argomento.
Ciao e buon anno.
Per Aspera ad Astra!!!!
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