Incidente in itinere e causa di servizio

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Re: Incidente in itinere e causa di servizio

Messaggio da firefox »

angri62 ha scritto:
firefox ha scritto:
angri62 ha scritto: ===nessun caso di specie, l'incidente in itinere deve essere in primis non per negligenza, colpa tua o altre situazioni del genere, per rilevare ciò devono essere redatti verbali di rilevazione ove si evince chiaramente che l'incidente è stato provocato da terzi e che tu risulti vittima, in caso di colpa anche minima non ti viene riconosciuto niente. il cid è un accordo tra le parti è non serve a nulla.
Io NON concordo affatto...l'infortunio in itinere potrebbe essere causato anche da una banale caduta....NON ti viene riconosciuto nulla se la cosa è stata fatta di proposito e NON mi sembra il caso di specie!
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti, pur dandosi atto che, in linea di principio, deve riconoscersi come dipendente da causa di servizio l’infortunio in itinere, ossia, quello nel quale incorre il lavoratore nell’esecuzione di attività preparatorie alla propria prestazione lavorativa, ravvisabili anche nella percorrenza del tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, la giurisprudenza ha peraltro precisato che tale nesso di derivazione eziologica è suscettibile di interrompersi ogni qualvolta l’evento sia stato determinato dalla stessa condotta del dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave quali, in ipotesi, una guida imprudente posta in violazione dei limiti di circolazione esistenti o con circostanze di fatto tali da far venir meno ogni nesso eziologico con il servizio (C.S. n.1349/10).

Ciò in quanto, il riconoscere la dipendenza dell’infermità da causa di servizio anche in caso di concorso di colpa del dipendente equivarrebbe ad accollare all’amministrazione un rischio per comportamenti ed eventi che non sono ad essa riferibili (Tar Lazio, Rm n. 461/13).

Nella fattispecie, risulta dal verbale in atti che non è stato possibile accertare le cause della uscita fuori strada dell’autovettura del ricorrente che non ha prodotto invero elementi atti ad escludere profili di colpa nella determinazione dell’incidente.

In particolare, si può rilevare dal verbale del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Viterbo del Comando Regione Carabinieri “Lazio” che l’entità del traffico al momento dell’incidente era “normale”, le condizioni del tempo “sereno”, le particolarità della strada “rettilineo” e “curva a visuale aperta” , pavimentazione “asfaltata”, condizioni della strada “senza anomalie”, fondo stradale “bagnato” “per lieve brina” e che l’incidente ha, tra l’altro, determinato la “rottura di metri 15,60 di guard rail lato corsia di marcia destra”.

Deve ritenersi, quindi, non affetto dai vizi denunciati la valutazione del Comitato di verifica in ordine alla rilevata imputabilità al ricorrente di una “grave imprudenza interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di con casualità efficiente e determinante con il servizio”. In altri termini, le condizioni rilevate nel citato verbale e la circostanza della significativa rottura del guard rail evocano ragionevolmente la ricorrenza di una condotta di guida tale appunto da far venir meno ogni nesso eziologico con il servizio.

In relazione a quanto esposto, il diniego opposto dal Comitato di verifica al riconoscimento del nesso eziologico con la causa di servizio, alla quale l’amministrazione si è necessariamente attenuta, deve ritenersi logico e sufficientemente motivato.

Il ricorso è quindi infondato e va, pertanto, respinto, essendo comunque inammissibile la pretesa all’accertamento diretto ad opera dell’adito Tribunale della dipendenza da causa di servizio della infermità di che trattasi e della spettanza dell’equo indennizzo.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Quindi???? Questa è UNA sentenza riferita ad UN caso specifico ed oltretutto erano anche intervenute le FF.OO.

Il caso in esame parla di un collega INVESTITO e quindi innanzi tutto si presume che la colpa sia dell'altro utente della strada e poi, se del caso, oltre al CID che potrà avere anche poco valore ma è controfirmato da entrambi e si evince di chi la colpa, se del caso immagino possa anche testimoniare l'investitore.

Quindi io rimango della mia idea e ripeto, se l'Amministrazione NON accoglie richiesta di infortunio in itinere vi sono tutti i presupposti per cui soccomba in giudizio.


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Re: Incidente in itinere e causa di servizio

Messaggio da firefox »

Forse andava un pochino veloce? e che l’incidente ha, tra l’altro, determinato la “rottura di metri 15,60 di guard rail lato corsia di marcia destra”.
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Re: Incidente in itinere e causa di servizio

Messaggio da firefox »

Come puoi leggere, l'eventuale verbale delle FF.OO. è messo sul medesimo piano del CID, delle prove testimoniali ecc. ecc.

Quindi senza SE e senza MA, il "Comitato di Verifica" a fronte della documentazione che ha allegato il collega DEVE riconoscere l'eventuale CdS derivante dall'infortunio in itinere accaduto.

http://www.poliziadistato.it/statics/49 ... azione.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
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