REPUBBLICA ITALIANA 1272/2014/A
In nome del Popolo Italiano
LEGGETE BENE
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI
Presidente
Dott. Nicola LEONE
Consigliere relatore
Dott.ssa Rita LORETO
Consigliere
Dott.ssa Emma ROSATI
Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO
Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. 44872 del Registro di Segreteria, proposto da
Istituto nazionale della Previdenza Sociale – INPS – con sede in Roma in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Mangiapane [codice fiscale, PEC e fax in atto d’appello] e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura speciale a margine dell’atto d’appello appellante
contro
F. C., (codice fiscale Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato Annamaria Gallo [codice fiscale, fax e PEC in in memoria di costituzione] ed elettivamente domiciliato in Milano presso di lei nella Via Antonio Kramer, n. 21, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione appellato
avverso la sentenza n. 301/2012 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia del 24 maggio 2012.
Visto l’atto d’appello, la comparsa di costituzione, la sentenza impugnata e gli atti tutti di causa;
udito, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2014, il Relatore, consigliere Nicola Leone; il difensore dell’appellante, avvocato Mangiapane e l’avvocato Gallo per parte appellata.
Ritenuto in fatto
FATTO
Con la sentenza impugnata, il Giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha accolto il ricorso dell’odierno appellante per ottenere il riconoscimento di pensione privilegiata, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nel limite in cui questa superi il tasso degli interessi legali, per infermità dell’apparato locomotore inferiore.
L’INPS espone che il ricorrente in primo grado – già appartenente all’Arma dei Carabinieri – ha chiesto il riconoscimento di pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del T.U. dpr 1092/1973, dopo che nel corso del 2011 l’odierno appellato aveva superato il periodo massimo di collocamento in aspettativa e in conseguenza del superamento del termine, il Comando ha disposto il collocamento nella categoria della riserva.
La sede di Sondrio dell’INPDAP, riceveva documentazione del servizio del F. C. e, quindi, richiedeva, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri il verbale di riconoscimento dell’inidoneità a riprendere il servizio e ciò al fine della ricognizione dei requisiti per il conferimento della pensione ordinaria di invalidità.
L’Istituto appellante ricorda che il verbale n. 115/2010 del 5 maggio 2010, della Commissione medica di verifica di 2^ istanza di Milano – confermativa di precedente verbale n. 125 del 15 aprile 2004 – afferma che il F. C. risulta non idoneo permanentemente al S.M.I. ed al servizio di Istituto nei CC in modo parziale qualora la patologia di cui al giudizio diagnostico venga riconosciuta Sì dipendente da causa di servizio. Nel caso contrario SI idoneo al transito nei corrispondenti ruoli del personale civile del M.D. [Ministero della Difesa]. Controindicati gli incarichi che comportino aumentato stress dell’apparato locomotore inferiore… dipendenza da causa di servizio NO…
L’INPDAP (ora INPS) ha quindi opposto diniego all’istanza dell’appellato. L’impugnazione del diniego ha prodotto la sentenza appellata che, come detto ha riconosciuto pensione privilegiata di cui all’art. 67 del dpr 1092/1973, anziché la pensione di infermità richiesta con il ricorso in sede amministrativa.
L’INPS, pertanto, impugna la sentenza n. 281/2012 della Sezione giurisdizionale della Lombardia di questa Corte, per il seguente articolato motivo.
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 71 R.D. 13 agosto 1933, n. 1938, dell’art. 67 del T.U. 1092/73, dell’art. 929 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (già artt. 36 della L. 113/54, 29 della L. 599/54 e 13 della L. 1168/61).
L’INPS conclude, quindi, perché la sentenza impugnata venga annullata e sia dichiarato che l’appellato non ha diritto alla pensione di privilegio di cui all’art. 67 dpr 1092/1973.
Si è costituito l’appellato, come in epigrafe, il quale lamenta di non avere potuto prendere visione del fascicolo in quanto il patrocinato non ne era in possesso al momento in cui conferiva il mandato e la cancellaria della Prima Sezione giurisdizionale d’appello ha comunicato che occorreva la previa costituzione.
Ha poi depositato memoria in data 30 settembre 2014 con cui insiste nell’affermazione del diritto dell’appellato a godere di pensione ai sensi dell’art. 67 citato. La difesa dell’appellato eccepisce che l’Istituto avrebbe dovuto liquidare d’ufficio il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 167 del dpr 1092/1973. Inoltre, le argomentazioni sollevate sul punto della assenza di domanda dell’interessato dall’INPS sono state sollevate per la prima volta in appello e, quindi, sono inammissibili; in primo grado l’Istituto si era limitato a sostenere che la mancata concessione della pensione privilegiata fosse motivata dalla sola assenza di una inabilità assoluta.
Conclusioni di parte appellata: rigetto del gravame dell’INPS e conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari, con distrazione a favore del difensore.
All’udienza odierna l’avvocato Mangiapane, per l’Istituto previdenziale si riporta all’atto scritto. L’avvocato Gallo si riporta e insiste per il rigetto dell’appello.
Considerato in
DIRITTO
L’appello è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata deve essere annullata.
Il Giudice di primo grado nella parte in fatto, riferisce che con il ricorso introduttivo, l’odierno appellato, chiede l’annullamento del provvedimento emesso dall’I.N.P.D.A.P., sede Provinciale di Sondrio, in data 27 novembre 2011, con cui si attesta l’impossibilità di definire la pensione di inabilità del ricorrente in assenza del verbale, redatto dalla competente commissione medica, con cui è riconosciuta l’invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro del ricorrente.
Riferisce, quindi, il Giudice territoriale, che il ricorrente ha patito diversi problemi di salute ed è stato anche sottoposto a diversi interventi chirurgici riguardanti le articolazioni delle ginocchia che lo hanno portato a diversi prolungati periodi di assenza dal servizio.
Riporta, ancora, il primo Giudice, che, dal 2004, diverse sono state le Commissione Mediche che hanno visitato il F. C. e ne riferisce in sentenza.
Il Collegio ritiene utile riportare le conclusioni, così come riferite dalla Sezione territoriale, delle riferite visite mediche.
Commissione Medica di Padova, 15 aprile 2004: il ricorrente è permanentemente non idoneo in modo parziale, controindicati gli incarichi che comportino aumentato stress dell’apparato locomotore inferiore.
Commissione Medica 1° di Milano, in data 7 gennaio 2009, ha giudicato il ricorrente idoneo al servizio, a seguito di intervento chirurgico.
La stessa Commissione, in data 3 marzo 2010 ha attestato, tra l’altro, che il Sig. F. C. è affetto da “… pregresso intervento di stabilizzazione cicatrice meniscale con radiofrequenze e shaving loggia anteriore ginocchio dx, documentati – idoneo al servizio in forma parziale; rientra con le medesime controindicazioni…”.
La Commissione Medica 2° di Milano, in data 5 maggio 2010 ha stabilito, tra le altre cose, che “l’App. F. C. è confermato permanentemente non idoneo al servizio militare e d’istituto in modo parziale per l’infermità n. 2) del giudizio diagnostico, già giudicata da c.s. on decreto n. 942 del 28.9.2005 del direttore di amministrazione del c.g.a.; le controindicazioni impartite dalla ex commissione medica di 2° ist. Dell’E.I. in Padova, con verbale Mod. ML/BS n. 125 del 15.4.2004, sono così riformulate: controindicati i servizi che comportano la postura assisa prolungata…”
Il Giudice unico delle pensioni, richiama, il provvedimento per l’equo indennizzo, dopo il risultato della visita fatta presso la Commissione medica di Padova il 15 aprile 2004, con cui si decideva ai sensi dell’art. 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità: esiti di distorsione ginocchio sn trattata con ricostruzione artroscopica con tendine quadricipitale in antica ricostruzione L.C.A.
Infine, il primo Giudice riporta il parere in data 6 luglio 2010 del Ministero della Difesa, Dipartimento di medicina legale di Milano, 1° Commissione Medica (verbale mod. BL/B n. 1033) che ha stabilito, con riguardo al ricorrente, tra l’altro che: “…l’ascrivibilità della menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità (escluse quelle non riconosciute) corrisponde alla tab. A categoria 8°…”
Il Giudice unico delle pensioni, quindi, ha ritenuto che al ricorrente (l’odierno appellato) spetti la pensione di cui all’art. 67 dpr 1092/1973 (che stabilisce il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio a prescindere dalla sussistenza del requisito della “inidoneità al servizio”, e cioè, anche se le stesse infermità non ne abbiano determinato l’inidoneità al servizio d’istituto) e non trovano applicazione, invece, nel caso di specie, le disposizioni di cui all’art. 64 dello stesso Testo unico (che prevedono la necessaria sussistenza del requisito della “inidoneità al servizio”).
Infine, il Giudice territoriale ritiene non applicabile l’art. 68 che prevede la possibilità di miglioramento dell’infermità.
Di conseguenza, statuisce il Giudice delle pensioni, è accertato il diritto del ricorrente a pensione di privilegio a decorrere dalla data del congedo 19 maggio 2991, per le infermità ascrivibili nel complesso alla tabella A cat. 8, così come indicato in data 6 luglio 2010, dal Ministero della Difesa – Dipartimento di medicina legale di Milano – 1° Commissione Medica – con verbale Mod. BL/B n. 1033.
L’articolo 929 del d.lgs. 66/2010 (Ordinamento militare) statuisce: Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimodi aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli. 2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis. L’articolo 923, a sua volta statuisce: Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità alle funzioni del grado; d) … e) domanda; f) d'autorità; g)…; h) transito nell'impiego civile; i)…; l)…; m)…;.m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 930. 2. …3. Il provvedimento di cessazione dal servizio è adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.5…..Infine, l’articolo 930 (richiamato dal precedente 923) stabilisce: Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.L’INPS lamenta che l’appellato ha chiesto il trattamento di pensione ordinaria per infermità, mentre non risulta avere proposto domanda per altro trattamento pensionistico. L’articolo 71 del rd 1038/1933 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti), ricorda l’INPS, prevede la previa istanza amministrativa. Lo stesso Istituto rammenta che si è formata anche una giurisprudenza che prescinde dall’istanza amministrativa. Nel caso di specie, in particolare, l’Istituto previdenziale lamenta che il documento medico che ha consentito al primo Giudice di riconoscere la pensione ex art. 67 dpr 1092/1973 risale al 15 aprile 2004, mentre il periodo di aspettativa si è concluso nel 2011 – oltre il quinquennio; i successivi verbali del 2010 certificano un’infermità permanente impeditiva al servizio di istituto, ma non di qualunque attività (sia pure con limitazioni: controindicati i servizi che comportano postura assisa prolungata; ma forse si voleva dire lo stazionamento in piedi, perché la certificazione del 2004 dice: controindicati gli incarichi che comportino aumentato stress dell’apparato, locomotore).L’INPS eccepisce, inoltre che il ricorrente – oggi appellato – abbia richiesto all’Istituto la pensione di inabilità, mentre, poi, nel ricorso in sede giurisdizionale, ha richiesto la pensione privilegiata ex artt. 67, per cui sarebbero richiesti accertamenti diversi da quelli effettuati. In particolare, mancherebbe la certificazione al momento della dispensa per superamento del periodo massimo di aspettativa.Correttamente, l’Istituto eccepisce – citando giurisprudenza - che per le pensioni privilegiate assumono rilievo decisivo accertamento di fatto che possono essere risolti soltanto – e previamente – dall’amministrazione interessata. Oltre tutto, in un sistema solidaristico che oggi richiede, peraltro, sacrifici a tutte le categorie, si dovrà valutare anche l’incidenza dell’articolo 930 del decreto legislativo 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) citato sopra e quindi la inidoneità al servizio militare incondizionato, ma non inabilità a qualsiasi servizio e, pertanto, all’eventuale transito nel servizio civile.L’INPS eccepisce anche che l’eventuale eccezione di effettivo accertamento del fatto da parte del Giudice monocratico, stante il riferimento in sentenza ad un verbale di riconoscimento della causa di servizio emesso dalla Commissione medica di verifica di Milano non potrebbe valere, perché quell’accertamento venne effettuato ai fini dell’equo indennizzo.L’eccezione deve essere accolta, essendo indubitabile che la giurisprudenza, nonostante la concessione dell’equo indennizzo da parte dell’Amministrazione, poi ritenga insufficienti gli elementi per la concessione della pensione privilegiata. L’appello, per quanto detto deve essere accolto. In ragione della soccombenza di parte appellata, il Giudice deve liquidare, come in dispositivo, le spese di difesa a favore dell’INPS. Nulla per le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI –
I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione reietta, accoglie l’appello avverso la sentenza n. 301/2012 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, proposto dall’INPS e, per l’effetto, la annulla. Le spese di difesa seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, a favore dell’INPS.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2014.
Il relatore
Il Presidente
f.to Nicola Leone
f.to Piera Maggi
Depositata in segreteria il 2 DIC. 2014
DECRETO
Il Collegio ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa o degli aventi causa.
Il Presidente
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