INFORMAZIONI RIFORMA.........
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INFORMAZIONI RIFORMA.........
Messaggio da Davide1966 »
Buonasera a tutti, pongo a Voi la mia domanda, speranzoso che qualcuno ferrato in materia, sappia darmi delle informazioni.
Quello che vorrei sapere e vi chiedo è, la differenza in termini economici tra colui il quale viene riformato per causa di servizio e colui il quale viene congedato al superamento dei 731 giorni, certo in un cenno di risposta da parte di esperti, vi ringrazio e vi porgo i miei cordiali saluti
Quello che vorrei sapere e vi chiedo è, la differenza in termini economici tra colui il quale viene riformato per causa di servizio e colui il quale viene congedato al superamento dei 731 giorni, certo in un cenno di risposta da parte di esperti, vi ringrazio e vi porgo i miei cordiali saluti
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
======================================Davide1966 ha scritto:Buonasera a tutti, pongo a Voi la mia domanda, speranzoso che qualcuno ferrato in materia, sappia darmi delle informazioni.
Quello che vorrei sapere e vi chiedo è, la differenza in termini economici tra colui il quale viene riformato per causa di servizio e colui il quale viene congedato al superamento dei 731 giorni, certo in un cenno di risposta da parte di esperti, vi ringrazio e vi porgo i miei cordiali saluti
Con la causa di servizio,avrai diritto all'importo pensionistico (se si anno i requisiti) relativo al totale dei tuoi contributi in base al trattamento "retributivo",misto o contributivo puro + 6 scatti (anche tfs)+ la P.P. in base alla categoria,esenzione ticket (ndr).-
Con il superamento dei 731gg, avrai diritto all'importo pensionistico (se si anno i requisiti) relativo al totale dei tuoi contributi in base al trattamento "retributivo",misto o contributivo puro + 6 scatti (non sul tfs) e
non si ha il diritto dell'eventuale transito ai ruoli civili.-
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
MIXMAX, ti invito ad INFORMARTI bene prima di dare notizie non esatte..mixmax ha scritto:Non devi superare i 731 giorni pena "licenziamento"! L'amministrazione deve inviarti obbligatoriamente 30 giorni prima cmo. Occhio...
Ogni singola parola scritta, potrebbe fare danni enormi ai colleghi.
NESSUN LICENZIAMENTO!!!!
Gino59 .ha fatto un sunto perfetto della situazione.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Lino invito te a informarti prima di sparare cavolate deleterie:
http://www.xxxxxxxxxxx.it/militari-nuovo ... a-riforma/" onclick="window.open(this.href);return false;
informatevi bene prima
http://www.xxxxxxxxxxx.it/militari-nuovo ... a-riforma/" onclick="window.open(this.href);return false;
informatevi bene prima
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Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Messaggio da Filippogianni »
Nessun licenziamento nella maniera più assolutaDavide1966 ha scritto:Buonasera a tutti, pongo a Voi la mia domanda, speranzoso che qualcuno ferrato in materia, sappia darmi delle informazioni.
Quello che vorrei sapere e vi chiedo è, la differenza in termini economici tra colui il quale viene riformato per causa di servizio e colui il quale viene congedato al superamento dei 731 giorni, certo in un cenno di risposta da parte di esperti, vi ringrazio e vi porgo i miei cordiali saluti
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Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Messaggio da Davide1966 »
Ciao e buonasera a tutti, Gino gentilissimo nel rispondermi oltre gli altri naturalmente, leggendo sul forum vedo sei ferrato in materia, pertanto se puoi, nel dettaglio cosa sono i sei scatti dei quali hai parlato nella mail in risposta alla mia domanda. Ti dico subito ho intenzione farmi riformare, ho 32 anni effettivi di servizio arruolato nel 1984, il mio grado è brigadiere, ho una malattia riconosciuta per causa di servizio non ascrivibile a tabella, cosi mi sembra di ricordare, marcando visita per la patologia di cui alla causa di servizio e chiedendo l'aggravamento della stessa, che probabilità avrei di essere riformato la malattia riconosciuta e disco spondilo artrosi L5 S1 da una risonanza fatta qualche mese fa sono venute fuori altre protrusioni. la mia CMO di riferimento è Padova. Mi sto dilungando ma purtroppo non conosco i meccanismi, pertanto avrei bisogno di un altro chiarimento, le visite alla CMO devo farle solo in quella competente per zona oppure posso farla anche in un altra regione grazie delle risposte mi darete un abbraccio a presto
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
==============================================Davide1966 ha scritto:Ciao e buonasera a tutti, Gino gentilissimo nel rispondermi oltre gli altri naturalmente, leggendo sul forum vedo sei ferrato in materia, pertanto se puoi, nel dettaglio cosa sono i sei scatti dei quali hai parlato nella mail in risposta alla mia domanda. Ti dico subito ho intenzione farmi riformare, ho 32 anni effettivi di servizio arruolato nel 1984, il mio grado è brigadiere, ho una malattia riconosciuta per causa di servizio non ascrivibile a tabella, cosi mi sembra di ricordare, marcando visita per la patologia di cui alla causa di servizio e chiedendo l'aggravamento della stessa, che probabilità avrei di essere riformato la malattia riconosciuta e disco spondilo artrosi L5 S1 da una risonanza fatta qualche mese fa sono venute fuori altre protrusioni. la mia CMO di riferimento è Padova. Mi sto dilungando ma purtroppo non conosco i meccanismi, pertanto avrei bisogno di un altro chiarimento, le visite alla CMO devo farle solo in quella competente per zona oppure posso farla anche in un altra regione grazie delle risposte mi darete un abbraccio a presto
disco spondilo artrosi L5 S1.- Con questa non ti riformano.-
Previdenza: chiarimenti circa l’applicazione dell’attribuzione di sei scatti paga per il calcolo del trattamento pensionistico
NEWS, PREVIDENZA ARTICOLO LETTO 18545 VOLTE.
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Continuano a pervenire richieste di chiarimento circa l’applicazione della attribuzione dei sei scatti paga (cd maggiorazione base pensionabile) per il calcolo del trattamento pensionistico riguardante il personale della Polizia di Stato.
Al riguardo si precisa quanto segue:
In virtù dell’articolo 4 del D.L.vo n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
Liquidazione con le regole del sistema retributivo
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, siano calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato” compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/1980.
Considerato che i sei aumenti periodici sono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal D.L.vo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la Tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 .
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra. Per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 33 per cento, di cui l’8,80 per cento a carico del dipendente. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto.
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
Effetti ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Si precisa che l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
Poiché nello “stipendio parametrato” è confluita, ai sensi art 3 punto 1 del D.L.vo 193/03, l’indennità integrativa speciale (cd. IIS), dal 1° gennaio 2005 la quota di stipendio corrispondente all’importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini della Buonuscita nella misura dell’80 per cento. Anziché del 60 per cento come era previsto dall’articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994 n, 87
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
EGREGIO collega di forum ti invito a rileggere il tutto con calma , senza offendere e non mettere le cose sul personale.NEYTIRI ha scritto:Lino invito te a informarti prima di sparare cavolate deleterie:
http://www.xxxxxxxxxxx.it/militari-nuovo ... a-riforma/" onclick="window.open(this.href);return false;
informatevi bene prima
Purtroppo hai preso una grossa cantonata se voi leggeste bene quello che si scrive si eviterebbe brutte figure!!!
Sono 6 anni che si continua ciclicamente nel forum ad immettere timori angosce e paure.
Saranno solo dettagli per alcuni, ma molti di noi sono ammalati con patologie psicologiche anche gravi..
VI RICORDO P.Q.M. per autotutela evitate termini o cose non propriamente giuste, che potrebbero cagionare danni di varia natura a chi legge...
Dire ti LICENZIANO e' un termine improprio, non giusto Ok!!!
Il termine esatto giuridicamente e'
DECADERE dal servizio !!!!
Non e' esatto neanche quanto detto sulla presunta "NOVITA" INPS!!
La materia e' gia stata trattata piu' volte dall'inpdap che paradossalmente diceva la stessa identica cosa.
Vedasi al riguardo la circolare nr.22 del 18.09.2009 per facilitare le cose al par.3.3 e recita testuali "qualora sussistano requisiti x pensione di infermita' (almeno 15 anni di contribuzione).
La sede inps competente , ricevuta prescritta documentazione ,E'TENUTA liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto inidoneita', senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario...
Va da se che se non vi sono i requisiti minimi non si possa andare in pensione......
Ma ogni amministrazione prima della decadenza DEVE INVIARE alla cmo di competenza per riLASCIARE verbale di inidoneita'o riammissione in servizio.
CHIEDO INOLTRE A TUTTI I COLLEGHI CHE HANNO SUPERATO TALE PERIODO (TRANNE RARI CASI PARTICOLARI) DI PORTARE LA LORO TESTIMONIANZA SIA CON VISITA CMO SUPERANDO I 730 GG. SIA SENZA VISITA CMO.
MI RIVOLGO IN PARTICOLARE AGLI AMICI CHE MI HANNO SCRITTO IN PRIVATO.
MI FARESTE UN GRANDE CORTESIA.GRAZIE.
DETTO QUESTO SE GIUDICATE IL MIO COMPORTAMENTO NON CONSONO ,NON PROPRIO, O COME VOLETE VOI, FATELO PRESENTE AD ADMIN ,PRENDERO'ATTO DI QUALSIASI DECISIONE VORRA' PRENDERE.
SAPPIATE PERO' CHIUNQUE SI OSTINERA' NEL PROSEGUIO DI TALE DILEGGIO PER TUTELARE I TANTI COLLEGHI CHE SI TROVANO IN QUESTA PARTICOLARE SITUAZIONE(IO NON VADO SUL PERSONALE) VERRANNO PRESI PROVVEDIMENTI DAL SOTTOSCRITTO NEI CONFRONTI DI CHICCHESIA.
SCUSATE I MODI CHE DI SOLITO NON FANNO PARTE DELLA MIA PERSONA.
UN CARO SALUTO.
LINO.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Buongiorno Gino59, mi intrometto in questo topic per chiederti a riguardo i 6 scatti non conteggiati nel TFS ad alcuni colleghi posti (che non avevano raggiunto il grado apicale 1°Mrs.) in congedo per riforma dopo il 01.01.2015, ti posto il msg. di CRAZYSAYLOR del nov 2015 :gino59 ha scritto:==============================================Davide1966 ha scritto:Ciao e buonasera a tutti, Gino gentilissimo nel rispondermi oltre gli altri naturalmente, leggendo sul forum vedo sei ferrato in materia, pertanto se puoi, nel dettaglio cosa sono i sei scatti dei quali hai parlato nella mail in risposta alla mia domanda. Ti dico subito ho intenzione farmi riformare, ho 32 anni effettivi di servizio arruolato nel 1984, il mio grado è brigadiere, ho una malattia riconosciuta per causa di servizio non ascrivibile a tabella, cosi mi sembra di ricordare, marcando visita per la patologia di cui alla causa di servizio e chiedendo l'aggravamento della stessa, che probabilità avrei di essere riformato la malattia riconosciuta e disco spondilo artrosi L5 S1 da una risonanza fatta qualche mese fa sono venute fuori altre protrusioni. la mia CMO di riferimento è Padova. Mi sto dilungando ma purtroppo non conosco i meccanismi, pertanto avrei bisogno di un altro chiarimento, le visite alla CMO devo farle solo in quella competente per zona oppure posso farla anche in un altra regione grazie delle risposte mi darete un abbraccio a presto
disco spondilo artrosi L5 S1.- Con questa non ti riformano.-
Previdenza: chiarimenti circa l’applicazione dell’attribuzione di sei scatti paga per il calcolo del trattamento pensionistico
NEWS, PREVIDENZA ARTICOLO LETTO 18545 VOLTE.
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Continuano a pervenire richieste di chiarimento circa l’applicazione della attribuzione dei sei scatti paga (cd maggiorazione base pensionabile) per il calcolo del trattamento pensionistico riguardante il personale della Polizia di Stato.
Al riguardo si precisa quanto segue:
In virtù dell’articolo 4 del D.L.vo n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
Liquidazione con le regole del sistema retributivo
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, siano calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato” compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/1980.
Considerato che i sei aumenti periodici sono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal D.L.vo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la Tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 .
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra. Per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 33 per cento, di cui l’8,80 per cento a carico del dipendente. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto.
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
Effetti ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Si precisa che l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
Poiché nello “stipendio parametrato” è confluita, ai sensi art 3 punto 1 del D.L.vo 193/03, l’indennità integrativa speciale (cd. IIS), dal 1° gennaio 2005 la quota di stipendio corrispondente all’importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini della Buonuscita nella misura dell’80 per cento. Anziché del 60 per cento come era previsto dall’articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994 n, 87
...buonasera a Tutti... ciao angri62... questo è quanto ha risposto a specifico quesito... circa la mancata promozione e circa la mancata attribuzione del beneficio dei sei scatti ai fini del TFS... la Direzione Amministrativa...: "la suddetta Direzione ha provveduto all'attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 165/97, ai soli fini del trattamento pensionistico;
l'attribuzione dei medesimi scatti, previsti per l'indennità di Buonuscita, non sono stati, invece attribuiti, alla luce del dettato normativo L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che a decorrere dal 01/01/2015 ha abrogato gli artt. 1076 e 1077, commi 1 e 2.
Pertanto, nei confronti dei Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poichè cessati dal servizio per età, ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è più riconosciuto.
Si precisa, altresì, che la corresponsione del beneficio "de quo", era attribuito ai Sottufficiali, nel caso specifico - Capo di 1^ classe - che venivano promossi al grado superiore, così come previsto dal D.L. 379/87; pertanto, venendo meno detta promozione, i sei scatti, ai fini TFS, non sono più dovuti".
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Caro Linolino ha scritto:EGREGIO collega di forum ti invito a rileggere il tutto con calma , senza offendere e non mettere le cose sul personale.NEYTIRI ha scritto:Lino invito te a informarti prima di sparare cavolate deleterie:
http://www.xxxxxxxxxxx.it/militari-nuovo ... a-riforma/" onclick="window.open(this.href);return false;
informatevi bene prima
Purtroppo hai preso una grossa cantonata se voi leggeste bene quello che si scrive si eviterebbe brutte figure!!!
Sono 6 anni che si continua ciclicamente nel forum ad immettere timori angosce e paure.
Saranno solo dettagli per alcuni, ma molti di noi sono ammalati con patologie psicologiche anche gravi..
VI RICORDO P.Q.M. per autotutela evitate termini o cose non propriamente giuste, che potrebbero cagionare danni di varia natura a chi legge...
Dire ti LICENZIANO e' un termine improprio, non giusto Ok!!!
Il termine esatto giuridicamente e'
DECADERE dal servizio !!!!
Non e' esatto neanche quanto detto sulla presunta "NOVITA" INPS!!
La materia e' gia stata trattata piu' volte dall'inpdap che paradossalmente diceva la stessa identica cosa.
Vedasi al riguardo la circolare nr.22 del 18.09.2009 per facilitare le cose al par.3.3 e recita testuali "qualora sussistano requisiti x pensione di infermita' (almeno 15 anni di contribuzione).
La sede inps competente , ricevuta prescritta documentazione ,E'TENUTA liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto inidoneita', senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario...
Va da se che se non vi sono i requisiti minimi non si possa andare in pensione......
Ma ogni amministrazione prima della decadenza DEVE INVIARE alla cmo di competenza per riLASCIARE verbale di inidoneita'o riammissione in servizio.
CHIEDO INOLTRE A TUTTI I COLLEGHI CHE HANNO SUPERATO TALE PERIODO (TRANNE RARI CASI PARTICOLARI) DI PORTARE LA LORO TESTIMONIANZA SIA CON VISITA CMO SUPERANDO I 730 GG. SIA SENZA VISITA CMO.
MI RIVOLGO IN PARTICOLARE AGLI AMICI CHE MI HANNO SCRITTO IN PRIVATO.
MI FARESTE UN GRANDE CORTESIA.GRAZIE.
DETTO QUESTO SE GIUDICATE IL MIO COMPORTAMENTO NON CONSONO ,NON PROPRIO, O COME VOLETE VOI, FATELO PRESENTE AD ADMIN ,PRENDERO'ATTO DI QUALSIASI DECISIONE VORRA' PRENDERE.
SAPPIATE PERO' CHIUNQUE SI OSTINERA' NEL PROSEGUIO DI TALE DILEGGIO PER TUTELARE I TANTI COLLEGHI CHE SI TROVANO IN QUESTA PARTICOLARE SITUAZIONE(IO NON VADO SUL PERSONALE) VERRANNO PRESI PROVVEDIMENTI DAL SOTTOSCRITTO NEI CONFRONTI DI CHICCHESIA.
SCUSATE I MODI CHE DI SOLITO NON FANNO PARTE DELLA MIA PERSONA.
UN CARO SALUTO.
LINO.
voglio assicurarti tutta la mia STIMA nei tuoi confronti, sono PIENAMENTE d'accordo quando dici che non vanno usati termini o pseudo informazioni che certamente in buonafede molti di noi usano postare, ma che possono destare serie preocupazioni in tanta gente , personalmente ho avuto modo di apprezzare il tuo stile ,la tua serieta,la tua pacatezza in tanti e tanti topic che hai postato con grande competenza ma sopratutto è sempre emerso a mio parere la tua umiltà (ricordo un post di alcuni giorni fà a riguardo di un collega MM molto giovane che chiedeva numi sulla pensione a 20 anni di servizio, e sia tu che io ci siamo permessi di dare consigli da FRATELLI piu grandi ). Detto cio personalemente confido in un tuo proseguo in questo FORUM che per tanti di noi è l'unica e ripoeto L'UNICA fonte di informazioni e crescita nei vari argomenti trattati che vanno dai conteggi economici (per questo non finiro mai di portare i miei ringraziamenti a GINO59 e ANGRI62), a informazioni di natura giuridica/legale e sopratutto di INCORAGGIAMENTO a tanti colleghi di varie armi e corpi che vivono momenti veramente difficili!! grazie
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
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Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Messaggio da Davide1966 »
con la presente, voglio ringraziare coloro hanno contribuito a far luci su aspetti a me fumosi con le vostre esaustive risposte un abbraccio e grazie a tutti.... davide
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Grazie pugliese, sei molto gentile.
Ora mi definiranno un desposta, un arrogante o un presuntuoso,ma non importa.
vorrei solo si capisse bene siamo solo ex appartenenti alle ff.pp.,i quali,ognuno con i propri limiti,e salute permettendo,dedica alcune o molte ore della giornata, solo per non far passare le vessazioni,ansie e angosce, magari riscontrate sulla propria pelle.
Sia chiaro lo voglio ribadire a gran voce!!!
Non vi sono altri scopi o secondi fini.
Lo vogliamo chiamare altruismo, spirito di corpo,vedete e valutate voi.
Vi chiediamo solo una cosa prima di sparire, un grazie..
Ciao.
Ora mi definiranno un desposta, un arrogante o un presuntuoso,ma non importa.
vorrei solo si capisse bene siamo solo ex appartenenti alle ff.pp.,i quali,ognuno con i propri limiti,e salute permettendo,dedica alcune o molte ore della giornata, solo per non far passare le vessazioni,ansie e angosce, magari riscontrate sulla propria pelle.
Sia chiaro lo voglio ribadire a gran voce!!!
Non vi sono altri scopi o secondi fini.
Lo vogliamo chiamare altruismo, spirito di corpo,vedete e valutate voi.
Vi chiediamo solo una cosa prima di sparire, un grazie..
Ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Resta il fatto che la circolare che ho postato esiste, il resto sono solo chiacchiere, quindi Lino se vuoi contribuire alla tutela giuridica dei colleghi rispondi nel merito, lascia perdere le querele e contro querele che non fanno paura a nessuno. Buona giornata
Re: INFORMAZIONI RIFORMA.........
Ok, decadenza se vogliamo essere formali. Dopodiché? Concordo la circolare non è un innovazione e cita solo il caso del non raggiungimento del minimo di servizio ai fini della pensione...
Scusa lino con tutto il rispetto ma questo è un forum libero? Con questo non voglio certamente dire cose inesatte o fuorviare colleghi (io in primis) con notizie che potrebbero arrecare danni. Io per primo ho solo sa imparare!
Rispetto ai termini "licenziamento" e "decadenza" ti sarei grato volessi illuminarci. Cordialità.
Scusa lino con tutto il rispetto ma questo è un forum libero? Con questo non voglio certamente dire cose inesatte o fuorviare colleghi (io in primis) con notizie che potrebbero arrecare danni. Io per primo ho solo sa imparare!
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