Quali sono le condizioni per la cancellazione di una sanzione disciplinare di corpo.
Cosiderato che è stata irrogata nel 2009....il processo penale si è chiuso nel 2015...ho proposto appello ma a breve andrà in prescrizione....
A gennaio 2016 ho avanzato istanza per la cancellazione.....per la seconda volta e ancora oggi stanno vagliando per non concedere la cancellazione perché vi è un processo. Pen. In corso.....
Ma se ho presentato appello e andrà in prescrizione....se sono passati 7 anni.....se non si può essere puniti più volte per la stessa mancanza ....
Cancellazione sanzione disciplinare di corpo
Re: Cancellazione sanzione disciplinare di corpo
Per eventuale cancellazione della sanzione disciplinare occorre attendere il termine del procedimento penale-da precisare che alcune sanzioni disciplinari non possono essere cancellate-Joker69 ha scritto:Quali sono le condizioni per la cancellazione di una sanzione disciplinare di corpo.
Cosiderato che è stata irrogata nel 2009....il processo penale si è chiuso nel 2015...ho proposto appello ma a breve andrà in prescrizione....
A gennaio 2016 ho avanzato istanza per la cancellazione.....per la seconda volta e ancora oggi stanno vagliando per non concedere la cancellazione perché vi è un processo. Pen. In corso.....
Ma se ho presentato appello e andrà in prescrizione....se sono passati 7 anni.....se non si può essere puniti più volte per la stessa mancanza ....
Che comunque non coredo che la tua posizine disciplinare sia definita,in quanto non può essere irrogata una sanzione disciplinare se vi e processo penale in corso-Essa e a discrizionne dell'amministrazione solo al termine di questo- Ma ritengo e sicuramente non sbaglio,la tua sanzione disciplinare avuta, non e riferita alla pendenza del procedimento penale- Che tra l'altro anche se nel caso di condanna di primo grado, e poi successivamente il reato e prescritto, a seconda la gravità del reato al 90% si viene destituiti-
Re: Cancellazione sanzione disciplinare di corpo
A me mi hanno dato la sanzione disciplinare prima di essere condannato stiamo parlando di un 335 quindi un reato amministrativo....la condanna è avvenuta e di euro 309 pena sospesa ho fatto appello e dopo qualche mese avanzata richiesta di cancellazione la sanzione disciplinare è stata data per quella mancanza prima di essere condannati......
Re: Cancellazione sanzione disciplinare di corpo
Attenzione: ora è possibile sanzionare disciplinarmente una condotta ancora al vaglio dell' A.G. (Articolo 1393 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”, come novellato dall’Art. 15 della Legge 7 agosto 2015, n. 124).
Re: Cancellazione sanzione disciplinare di corpo
Che si può fare in caso di diniego della cancellazione?
In tal caso, l’interessato potrà ripresentare una nuova domanda dopo che sia trascorso un
ulteriore periodo di due anni di servizio effettivo dalla data di presentazione della precedente
istanza purché, nel frattempo, non sia intervenuta altra sanzione disciplinare (di corpo o di stato).
Se Persomil ha denegato la cancellazione per un procedimento penale in corso, l’interessato, ove
venga assolto “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, potrà ripresentare
domanda anche prima della scadenza dell’ulteriore periodo di due anni. Quale ulteriore rimedio,
l’interessato che ritenga ingiusto il diniego potrà avanzare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica del diniego di Persomil, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni da tale data.
In tal caso, l’interessato potrà ripresentare una nuova domanda dopo che sia trascorso un
ulteriore periodo di due anni di servizio effettivo dalla data di presentazione della precedente
istanza purché, nel frattempo, non sia intervenuta altra sanzione disciplinare (di corpo o di stato).
Se Persomil ha denegato la cancellazione per un procedimento penale in corso, l’interessato, ove
venga assolto “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, potrà ripresentare
domanda anche prima della scadenza dell’ulteriore periodo di due anni. Quale ulteriore rimedio,
l’interessato che ritenga ingiusto il diniego potrà avanzare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla
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